26.3921
Progetto per una grande moschea a San Gallo. Smettiamola di ignorare i finanziamenti esteri e i rischi per la sicurezza
Testo depositato
Il Consiglio federale è invitato a rispondere alle domande seguenti: 1. Di quali informazioni dispone riguardo al finanziamento di moschee progettate in Svizzera? Tali progetti sono finanziati direttamente o indirettamente da investitori esteri? In che modo? 2. Ritiene che gli attuali obblighi di trasparenza sul finanziamento di strutture del genere siano sufficienti per contrastare flussi di denaro problematici o finanziamenti occulti? 3. Quali forme di collaborazione esistono tra il Servizio delle attività informative della Confederazione, i servizi competenti in materia di lotta al riciclaggio di denaro, i Cantoni e i Comuni per garantire che tali finanziamenti non sostengano reti estremistiche o islamiche? 4. Il Consiglio federale è disposto a sottoporre al Parlamento basi legislative volte a impedire influenze straniere, flussi di denaro non trasparenti e rischi per la sicurezza insiti in strutture islamiche?
Motivazione
Secondo quanto riportato dai media, a San Gallo un’associazione islamica albanese sta progettando di costruire una nuova grande moschea per un costo totale stimato attorno ai 15 milioni di franchi. S’intende finanziare gran parte del progetto ricorrendo a donazioni e non si conoscono né l’origine dei fondi né l’eventuale coinvolgimento di finanziatori esteri. A prescindere dal fatto che spetta alla Città di San Gallo rilasciare l’autorizzazione edilizia, la Confederazione è comunque chiamata in causa in presenza di ingenti flussi di denaro, di possibili influenze estere e di eventuali rischi rilevanti per la sicurezza. Negli ultimi anni in Parlamento si sono susseguite le domande vertenti sul finanziamento delle strutture islamiche e le influenze estere. La ricorrenza di questo tema dimostra la necessità di intervenire.
Parere del Consiglio federale
1. Nel rapporto «Mesures destinées à endiguer la diffusion d’idées terroristes et extrémistes violentes au sein de communautés religieuses» dell’8 dicembre 2023 in adempimento del postulato 21.3451 «Imam in Svizzera» depositato il 25 marzo 2021 dalla Commissione della politica di sicurezza del Consiglio degli Stati (https://www.bj.admin.ch < Stato & cittadino < Questioni religiose < Comunicati), il Consiglio federale ha fornito indicazioni sul finanziamento estero delle moschee basandosi su studi e informazioni accessibili al pubblico (cap. 3.2.1.2., n. marg. 76-87, in particolare n. marg. 79-84). Il rapporto cita cinque moschee a Zurigo, Ginevra, Basilea, Le Locle e Bienne che hanno beneficiato di finanziamenti esteri (n. marg. 82 seg.). Conclude che non è possibile determinare in modo definitivo in che misura le moschee svizzere siano finanziate o influenzate in maniera problematica dall’estero (n. marg. 85), ma indica che nulla permette di concludere che denaro estero contribuisca a diffondere idee estremiste violente e terroriste nelle comunità religiose musulmane (n. marg. 87). Non è disponibile una panoramica più aggiornata.
2. Il 12 settembre 2024 il Consiglio nazionale ha accolto il postulato 24.3473 «Subordinare a condizioni i finanziamenti esteri di luoghi di culto e istituti di formazione in Svizzera», presentato dalla sua Commissione della politica di sicurezza, che incarica il Consiglio federale di illustrare in un rapporto le possibilità di subordinare a condizioni i finanziamenti esteri di luoghi di culto e istituti di formazione. In questo contesto il Consiglio federale esaminerà se gli attuali obblighi in materia di trasparenza siano sufficienti.
3. La collaborazione tra il Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC) e altri servizi federali e cantonali nel suo campo di competenze è retta dall’articolo 6 della legge federale sulle attività informative (LAIn; RS 121). Pertanto, il SIC può eseguire accertamenti su reti islamiste o estremiste solo se si tratta di reti terroristiche o estremiste violente (art. 6 cpv. 1 lett. a LAIn). Conformemente all’articolo 6 capoversi 2 e 3 LAIn, il SIC informa costantemente i servizi federali interessati e le autorità d’esecuzione cantonali in merito a eventuali minacce. Se necessario, allerta i servizi competenti dello Stato e informa costantemente altri servizi della Confederazione e dei Cantoni sui fatti e riscontri che possono incidere sui compiti legali di tali servizi in materia di salvaguardia della sicurezza interna o esterna. Ulteriori disposizioni sull’informazione dei Cantoni e dell’esercito figurano negli articoli 10 e 11 LAIn. L’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS) scambia «a livello nazionale e internazionale le informazioni relative al riciclaggio di denaro, ai suoi reati preliminari, alla criminalità organizzata e al finanziamento del terrorismo» (art. 1 cpv. 2 lett. d dell’ordinanza sull’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro [RS 955.23]). Gli intermediari finanziari devono segnalare a MROS le transazioni sospette (art. 9 della legge sul riciclaggio di denaro, LRD; RS 955.0). Possono anche comunicargli indizi in virtù dell’articolo 305ter capoverso 2 del Codice penale (RS 311.0). Se del caso, MROS inoltra le segnalazioni alle autorità di perseguimento penale. A determinate condizioni è inoltre autorizzato a scambiare, tramite assistenza amministrativa, informazioni in materia di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo con autorità nazionali, in particolare il SIC e le autorità di perseguimento penale federali e cantonali, nonché con partner internazionali (art. 29 cpv. 2-2ter LRD, art. 20 cpv. 1 lett. j LAIn). Lo scambio di informazioni deve avvenire nel quadro dell’articolo 6 capoverso 1 lettera a LAIn.
4. Tali questioni saranno esaminate nell’ambito del rapporto in adempimento del postulato 24.3473 «Subordinare a condizioni i finanziamenti esteri di luoghi di culto e istituti di formazione in Svizzera», ma in un quadro più ampio, senza focalizzarsi esclusivamente sulle istituzioni islamiche.