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Disattivazione dei modelli di intelligenza artificiale Fable 5 e Mythos 5 su ordine delle autorità americane. Quali conseguenze e quale strategia per la Svizzera?

26.3940 · Curia Vista – Oggetti parlamentari

Del 19 giu 2026

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Consultato il 4 set 2026

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26.3940

Disattivazione dei modelli di intelligenza artificiale Fable 5 e Mythos 5 su ordine delle autorità americane. Quali conseguenze e quale strategia per la Svizzera?

Testo depositato

Nel giugno 2026, su richiesta delle autorità statunitensi, Anthropic ha disattivato in tutto il mondo i suoi due modelli di IA più avanzati, ossia Claude Fable 5 e Claude Mythos 5, non potendo riservarne l’accesso esclusivamente ai cittadini statunitensi. Questo episodio evidenzia la vulnerabilità dei Paesi che dipendono da infrastrutture di intelligenza artificiale straniere. Non essendo membro né dell’Unione europea né di un blocco dotato di capacità analoghe, la Svizzera è particolarmente esposta alle decisioni unilaterali degli Stati che controllano tali tecnologie. Si tratta di un precedente preoccupante.Incarico pertanto il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande: Come valuta il Consiglio federale le ripercussioni per l’economia, l’amministrazione e la ricerca svizzere di un’interruzione improvvisa dell’accesso a modelli di intelligenza artificiale esteri di primo piano? Qual è il grado di dipendenza della Svizzera, sia nel settore pubblico sia in quello privato, nei confronti dei modelli di IA forniti a partire dagli Stati Uniti? Il Consiglio federale dispone di un quadro della situazione concernente le pratiche critiche in questione? Quale precedente giuridico e geopolitico ravvisa il Consiglio federale nel fatto che uno Stato terzo, in nome della propria sicurezza nazionale, possa limitare l’accesso dei cittadini svizzeri a servizi digitali essenziali, anche al di fuori del proprio territorio? La Svizzera come intende preservare la propria competitività e la propria capacità di innovazione se l’accesso ai modelli di IA più avanzati le può essere sottratto senza preavviso? Quali misure il Consiglio federale ritiene di poter adottare per ridurre tale dipendenza e garantire una continuità di servizio: diversificazione dei fornitori, capacità sovrane o europee, cooperazioni internazionali? Il contesto attuale in materia di appalti pubblici e contratti della Confederazione offre una protezione sufficiente contro il rischio di interruzioni di origine estera? In caso contrario, quali adeguamenti prevede il Consiglio federale (clausole di continuità, soluzioni di ripiego, reversibilità)? Il Consiglio federale ha preso contatto, o intende farlo, con i propri partner — in particolare quelli europei — al fine di coordinare una risposta comune a questo tipo di restrizioni extraterritoriali?

Parere del Consiglio federale

In merito alla domanda 1: restrizioni simili sono spiacevoli, ma non possono essere escluse del tutto. Dopo circa due settimane e mezzo e dopo avere rielaborato e migliorato la sicurezza di questi modelli sono poi state nuovamente revocate. Inoltre, l’accesso ai modelli precedenti è sempre stato disponibile.

Le nuove capacità di questi «modelli di frontiera» vengono di norma riprodotte anche da altri modelli dopo un certo periodo di tempo e sono quindi generalmente accessibili con qualche ritardo.

In merito alla domanda 2: in linea di principio, occorre sottolineare che ogni organizzazione è responsabile dell’individuazione dei propri rapporti di dipendenza critici e della loro adeguata gestione. Esistono ormai diversi modelli di IA a disposizione di aziende e autorità, alcuni dei quali hanno anche un codice sorgente pubblicamente accessibile. Molti di questi modelli provengono dagli Stati Uniti, ma ve ne sono alcuni anche di provenienza cinese ed europea. La Svizzera dispone di un proprio modello linguistico all’avanguardia, ossia Apertus, nonché di molti altri modelli minori più specializzati sviluppati e offerti da aziende svizzere.

Nell’Amministrazione federale esiste una panoramica del portafoglio di applicazioni di IA che viene costantemente migliorata e aggiornata. Tuttavia, il Consiglio federale non dispone di un quadro completo di tutti i possibili rapporti di dipendenza che sussistono nell’economia privata relativi a singole applicazioni. Inoltre, a causa dei rapidissimi sviluppi nell’ambito dell’IA, questo quadro risulterebbe ben presto obsoleto. Per quanto concerne il settore finanziario, l’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA nel suo monitoraggio dei rischi segnala già dal 2023 i rischi legati all’IA, comunicando al mercato le sue aspettative in materia di vigilanza. Nel 2025 la FINMA ha inoltre effettuato un sondaggio sull’utilizzo dell’IA negli istituti finanziari.

In merito alla domanda 3: nell’ambito dell’alta tecnologia vengono introdotte regolarmente restrizioni alle esportazioni, soprattutto quando queste tecnologie possono essere utilizzate per scopi sia civili che militari (le cosiddette tecnologie a duplice impiego). In questo caso il Governo statunitense ha fatto valere le proprie considerazioni attinenti alla sicurezza, vietando a un’azienda americana di rendere la sua tecnologia accessibile a persone straniere (ovvero non statunitensi).

In merito alla domanda 4: il Consiglio federale ritiene che la Svizzera possa mantenere la propria competitività e capacità d’innovazione anche senza disporre di un accesso costante a determinati «modelli di frontiera». Sono infatti disponibili numerosi modelli di IA performanti e le scuole universitarie svizzere sono tra gli istituti più all’avanguardia a livello mondiale nello sviluppo di soluzioni innovative basate sull’IA. Tuttavia, le restrizioni alle esportazioni e agli accessi, sia per quanto riguarda i modelli disponibili che l’infrastruttura e la fruibilità dei dati necessarie per l’esercizio, possono accentuare i rapporti di dipendenza dai fornitori esteri.

In merito alla domanda 5: ogni organizzazione è tenuta a considerare, in caso di cambiamenti dei processi aziendali come l’introduzione di nuove tecnologie, anche aspetti legati alla continuità d’esercizio e, se necessario, a individuare soluzioni alternative, come per esempio quella della diversificazione nell’acquisto di prestazioni, per evitare che si instaurino rapporti di dipendenza inopportuni e che si verifichino conseguenze negative. A tale proposito occorre tuttavia considerare la possibilità che ricorrere ad alternative e ridondanze comporti costi aggiuntivi.

In merito alla domanda 6: le disposizioni del diritto in materia di appalti pubblici e le relative eccezioni forniscono margine di manovra agli organi incaricati dell’aggiudicazione per formulare le direttive che ritengono necessarie nei bandi al fine di gestire i rapporti di dipendenza e garantire la continuità d’esercizio. I requisiti relativi all’interoperabilità e all’intercambiabilità di sistemi e servizi nonché la possibilità relativa alla portabilità dei dati in caso di cambio di fornitore o di produttore possono quindi per esempio essere inseriti nei bandi già in base al diritto vigente in materia di appalti pubblici. Nel caso in cui nel corso della durata di un contratto non venisse (più) consegnato un ordine o fornita una prestazione acquistati in precedenza, i contratti della Confederazione prevedono di norma procedure di risoluzione delle controversie, pene convenzionali e disposizioni relative al risarcimento dei danni. Il diritto in materia di appalti pubblici vigente garantisce la possibilità di individuare soluzioni adeguate anche per acquisti sostitutivi urgenti.

In merito alla domanda 7: il Consiglio federale e anche il cancelliere della Confederazione, responsabile della digitalizzazione dell’Amministrazione federale, sono regolarmente in contatto con i loro partner con cui affrontano anche questo argomento.

Inoltre, l’organizzazione dell’edizione 2027 del vertice internazionale sull’intelligenza artificiale a Ginevra rappresenterà un’occasione speciale per rafforzare ulteriormente le relazioni strategiche.