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Divieto di utilizzo delle redini di ritorno per equidi
Testo depositato
Il Consiglio federale è incaricato di modificare l’ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn) per vietare in linea di principio l’utilizzo sugli equidi delle redini di ritorno e dei mezzi ausiliari con funzione analoga.
Motivazione
La legge svizzera sulla protezione degli animali tutela la dignità e il benessere degli animali e vieta di infliggere loro ingiustificatamente dolori, sofferenze, lesioni o ansia. Le redini di ritorno sono redini ausiliarie che esercitano una trazione costante e crescente sul morso e tirano la testa del cavallo verso il petto. Ciò limita la postura naturale e provoca un’iperflessione del collo. Poiché le redini di ritorno sono ancorate a un punto fisso e passano attraverso gli anelli dell’imboccatura fino alla mano del cavaliere, tirandole si crea un effetto leva che raddoppia la pressione esercitata. Gli studi scientifici mostrano che questa trazione provoca tensioni nettamente superiori a quelle necessarie per garantire una corretta posizione della testa e del collo. Al tempo stesso, vengono impedite le fasi di riposo, importanti dal punto di vista fisiologico. Studi dimostrano che la forte flessione del collo indotta dalle redini di ritorno è associata a un restringimento delle vie respiratorie superiori, a una maggiore pressione sul legamento nucale, a un’attivazione muscolare scorretta e a reazioni misurabili di stress e ansia. Inoltre, in tali condizioni si riscontra una frequenza significativamente maggiore di comportamenti conflittuali. Finora non è stato d’altra parte possibile dimostrarne la piena efficacia per l’addestramento. In particolare, mancano prove scientifiche convincenti che dimostrino che le redini di ritorno favoriscano l’auspicata riunione del cavallo. Per l’addestramento sono inoltre disponibili alternative collaudate e meno stressanti, quali esercizi di rilassamento, transizioni tra le diverse andature, esercizi di movimento laterale e tecniche di attivazione del treno posteriore. I metodi che provocano un’iperflessione del collo o del dorso degli equidi sono espressamente vietati dal 2014 dall’articolo 21 dell’OPAn. Gli esperti indicano che le redini di ritorno possono favorire o imporre posture simili. Alla luce delle attuali conoscenze scientifiche, il loro utilizzo non sembra compatibile con i principi della legge svizzera sulla protezione degli animali. Il Consiglio federale è pertanto incaricato di inserire le redini di ritorno e i sistemi con funzione analoga nell’elenco dei mezzi ausiliari vietati e di garantire l’applicazione del divieto durante i controlli effettuati in occasione di manifestazioni.
Proposta del Consiglio federale
Respingere
Parere del Consiglio federale
La legislazione svizzera in materia di protezione degli animali vieta di ledere ingiustificatamente la dignità, il benessere e la salute degli animali. Questo principio vale anche quando il dispositivo impiegato non è espressamente vietato. Le disposizioni vigenti consentono già di sanzionare l’utilizzo non conforme di dispositivi autorizzati.
Nel quadro della revisione dell’ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn, RS 455.1), il 1° gennaio 2014 sono stati inaspriti, per gli equidi, i criteri generali del divieto di costrizioni eccessive, di posture forzate e di qualsiasi altro pregiudizio evitabile al benessere animale (RU 2018 573). Nel 2024 il Consiglio federale ha introdotto l’elenco dei dispositivi vietati di cui all’articolo 21 lettera i OPAn, in cui non figurano le redini di ritorno. Sebbene studi scientifici dimostrino che il ricorso eccessivo o inappropriato alle redini di ritorno può comportare un’iperflessione delle vertebre cervicali e una maggiore sollecitazione dell’apparato muscolo-scheletrico, il loro impiego corretto, graduale e competente può favorire il raggiungimento di determinati obiettivi di ginnasticazione, ossia l’allenamento sistematico per migliorare la forza, l’agilità e il coordinamento del cavallo, e agevolare il lavoro di riabilitazione o di preparazione.
La valutazione del benessere animale deve pertanto concentrarsi sull’utilizzo concreto e le relative ripercussioni. Un divieto assoluto comporta il rischio di favorire il ripiego su altri dispositivi non altrettanto regolamentati, ma che producono effetti simili. Per questo motivo, la legislazione in materia di protezione degli animali incoraggia innanzitutto la formazione e la formazione continua degli utilizzatori, la sensibilizzazione dei detentori di animali e il rafforzamento dei controlli in occasione di manifestazioni e allenamenti.
Dal 2015, la Federazione Svizzera Sport Equestri proibisce l’uso di redini di ritorno sui campi di gara e nelle competizioni per evitare abusi nello sport. Ciò non significa però che il loro impiego violi necessariamente le norme sulla protezione degli animali. Siccome le esigenze in ambito agonistico sono diverse da quelle nel quadro di un allenamento o di una riabilitazione, il Consiglio federale è dell’avviso che questo divieto in campo sportivo non vada esteso a livello generale.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.