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Priorità ai residenti in Svizzera nelle assunzioni presso l'amministrazione federale e le aziende controllate dalla Confederazione
Testo depositato
Il Consiglio federale è incaricato di emanare una direttiva vincolante applicabile all’Amministrazione federale e alle aziende per le quali la Confederazione detiene la maggioranza del capitale o esercita un controllo determinante, affinché le persone residenti in Svizzera abbiano la priorità nelle assunzioni qualora le loro qualifiche corrispondano ai requisiti del posto.
Tale direttiva dovrà in particolare prevedere che:
i posti vacanti siano proposti e assegnati in via prioritaria a persone residenti in Svizzera, qualora queste dispongano delle competenze richieste;
a parità di qualifiche ed esperienza, la priorità sia accordata ai candidati residenti in Svizzera;
le aziende interessate rendano conto periodicamente delle modalità di attuazione di tale priorità;
restino possibili alcune eccezioni qualora le competenze richieste non siano disponibili sul mercato del lavoro svizzero.
Motivazione
La Confederazione e le aziende da essa controllate hanno una responsabilità particolare nei confronti della popolazione e dell’economia del Paese. I posti di lavoro offerti sono finanziati direttamente o indirettamente dai contribuenti svizzeri e devono promuovere in via prioritaria il benessere di coloro che vivono e partecipano alla vita economica del nostro Paese.
In diverse regioni, in particolare in quelle di confine, la pressione esercitata sul mercato del lavoro da una maggiore concorrenza proveniente dall’estero suscita crescenti preoccupazioni. Il numero di disoccupati nei cantoni di confine ne è un chiaro esempio.
Senza mettere in discussione gli impegni internazionali assunti dalla Svizzera né la necessità di assumere i migliori profili quando sul mercato nazionale mancano le competenze necessarie, la Confederazione deve dare il buon esempio. Quest’ultima deve avvalersi del margine di manovra di cui dispone al fine di valorizzare il potenziale della manodopera residente in Svizzera e rafforzare l’integrazione professionale delle persone che vivono nel nostro Paese.
Una simile direttiva contribuirebbe a sostenere l’occupazione dei residenti, a rafforzare l’accettazione dell’apertura economica e a soddisfare le legittime aspettative della popolazione in merito all’impiego delle risorse pubbliche. Ciò sancirebbe un principio semplice: a parità di competenze, i posti di lavoro che rientrano nella sfera di competenza della Confederazione devono essere assegnati in via prioritaria alle persone residenti in Svizzera.
Proposta del Consiglio federale
Respingere
Parere del Consiglio federale
Anche il Consiglio federale intende sfruttare al meglio il potenziale della forza lavoro nazionale. Tuttavia, considerate la composizione dell’organico dell’Amministrazione federale e le condizioni quadro normative vigenti, non ritiene necessario emanare direttive ai sensi della mozione né dispone del margine di manovra giuridico che gli consentirebbe di farlo.
Negli ultimi anni la percentuale di collaboratori dell’Amministrazione federale non domiciliati in Svizzera è rimasta costante, attestandosi al 3,6 per cento circa dell’organico totale (escluso il personale dei Servizi del Parlamento e dei tribunali nonché il personale locale del Dipartimento federale degli affari esteri, DFAE). Questa cifra comprende anche i collaboratori del DFAE che lavorano e vivono all’estero. Escludendo questa categoria, la percentuale di collaboratori domiciliati all’estero ammonta soltanto allo 0,9 per cento circa. L’Amministrazione federale non dispone di dati statistici comparabili relativi alle imprese parastatali che sottostanno alla legge sul personale federale (LPers; RS 172.220.1172.220.1) e alle imprese parastatali che non rientrano nel campo di applicazione della LPers.
Accordare una priorità generale alle persone domiciliate in Svizzera nelle assunzioni effettuate dai datori di lavoro che sottostanno alla LPers non sarebbe lecito in base al divieto di discriminazione ai sensi dell’accordo sulla libera circolazione delle persone in vigore tra la Svizzera e l’UE (cfr. art. 2 in combinato disposto con art. 4 e 7 nonché all. I art. 9 dell’accordo del 21.6.1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone [ALC; RS 0.142.112.681] e art. 2 in combinato disposto con art. 4 e 7 nonché all. K appendice 1 art. 9 della Convenzione istitutiva del 4.1.1960 dell’Associazione europea di libero scambio [Convenzione AELS; RS 0.632.31]). Il principio della parità di trattamento vieta non solo la discriminazione diretta fondata sulla nazionalità, ma anche quella indiretta che, attraverso l’applicazione di altri criteri di differenziazione, in particolare quello della residenza, porta di fatto allo stesso risultato. Ai cittadini dell’UE/AELS che esercitano un’attività dipendente può inoltre essere rifiutato l’accesso a un posto presso la pubblica amministrazione soltanto se l’attività in questione è legata all’esercizio della pubblica podestà ed è destinata a tutelare gli interessi generali dello Stato o di altre collettività pubbliche (all. I art. 10 ALC e all. K appendice 1 art. 10 Convenzione AELS).
Il Consiglio federale ha precisato, a livello di ordinanza, quali posti sono accessibili esclusivamente a persone di nazionalità svizzera (art. 23 cpv. 1 dell’ordinanza del 3 luglio 2001 sul personale federale; OPers; RS 172.220.111.3172.220.111.3). Una limitazione dell’accesso ai posti è ammessa solo nella misura in cui sia necessaria per l’adempimento di compiti sovrani. Essa riguarda il personale impiegato nella lotta internazionale alla criminalità, nella polizia, nel perseguimento penale, nella difesa nazionale, nel Servizio delle attività informative della Confederazione, nel Corpo delle guardie di confine e nella rappresentanza della Svizzera all’estero. Lo stesso vale per il personale che rappresenta la Svizzera nell’ambito di negoziati internazionali.
Inoltre, l’obbligo per il personale di risiedere in un determinato luogo è ammissibile solo se necessario per l’adempimento dei compiti (art. 21 cpv. 1 lett. a LPers in combinato disposto con l’art. 89 OPers).
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.