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Nessuna rilevanza automatica dei metaboliti. Revoca dell'allerta per Cantoni e Comuni
Testo depositato
Il Consiglio federale è incaricato di integrare la legge sulle derrate alimentari (LDerr) e le disposizioni pertinenti dell’ordinanza sulla protezione delle acque e sull’acqua potabile in modo tale che: (a) le disposizioni di risanamento vigenti per i fornitori di acqua potabile in caso di prodotti di degradazione dei prodotti fitosanitari (metaboliti) prevedano obbligatoriamente una valutazione individuale e scientificamente fondata dell’effettiva tossicità del metabolita per l’essere umano e l’ambiente; (b) sia escluso per legge il principio generalizzato secondo cui «tutti i metaboliti di un principio attivo sono rilevanti se lo è la sostanza madre»; (c) siano sospese le disposizioni di risanamento in corso che si basano sulla rilevanza di metaboliti classificati come «non rilevanti» dalla sentenza passata in giudicato;
Motivazione
Nella sentenza del 12 marzo 2026 sul divieto del clorotalonil, il Tribunale amministrativo federale non lascia spazio a interpretazioni: non tutti i metaboliti sono automaticamente rilevanti se lo è la sostanza madre. Qualora studi dimostrino che singoli metaboliti non presentano tali proprietà, questi ultimi devono essere classificati come «non rilevanti». L’USAV ha tuttavia dato per scontato l’esistenza di un principio generalizzato che ha comportato costosi interventi di risanamento, in particolare per i Comuni.Questo principio è ribadito anche nel comunicato stampa del 26 marzo 2026, in cui si legge: «Dapprima respinge l’argomentazione secondo cui tutti i metaboliti del clorotalonil sono rilevanti. A suo dire, va mantenuta invece la classificazione come «non rilevanti» per quattro metaboliti, tra cui l’R471811 (M4) e R417888 (M12), riscontrati relativamente spesso nelle acque sotterranee».Poiché questi due metaboliti (R471811 e R417888) sono quelli riscontrati più spesso, ma ora sono stati classificati come «non rilevanti», occorre che l’USAV adatti la sua direttiva 2024/1 del 22 maggio 2024. Al punto 3, l’obbligo di risanamento per i fornitori di acqua potabile viene motivato con la rilevanza automatica di questi due metaboliti, un principio ormai smentito. Occorre quindi revocare l’allerta per i Cantoni e i Comuni.
Proposta del Consiglio federale
Respingere
Parere del Consiglio federale
Nella sua sentenza del 12 marzo 2026, il Tribunale amministrativo federale (TAF) ha respinto il ricorso della Syngenta Agro SA contro la revoca dell’autorizzazione ai prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva clorotalonil. Non si è tuttavia espresso sulla legittimità e sulla correttezza dell’operato dell’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) nel quadro della gestione dei rischi per proteggere la popolazione dalle minacce per la salute dovute al consumo di acqua potabile.
In Svizzera, per i prodotti fitosanitari e i loro prodotti di degradazione rilevanti vige un valore limite di precauzione di 0,1 µg/L nell’acqua potabile. Il suo scopo principale è di garantire la qualità dell’acqua potabile a lungo termine nonché la protezione della salute.
Se, sulla base di nuovi studi, una sostanza attiva è classificata come cancerogena o probabilmente cancerogena, l’autorizzazione viene di norma revocata. Ne consegue che, conformemente alle linee guida dell’Unione europea per la valutazione della rilevanza di metaboliti di sostanze attive di prodotti fitosanitari presenti nelle acque sotterranee, tutti i metaboliti della sostanza in questione sono classificati come rilevanti. L’obiettivo è di scongiurare qualsiasi presenza di sostanze di questo tipo nell’acqua potabile. Ciò serve a tutelare la salute alla luce delle incertezze che caratterizzano la valutazione dei rischi. La relativa procedura è stata elaborata con il forte coinvolgimento della comunità scientifica.
Vale il principio secondo cui è preferibile fissare tempestivamente valori limite anziché correre potenziali rischi per l’acqua potabile, il più importante degli alimenti, utilizzata quotidianamente per dissetarsi e cucinare. A tale proposito, occorre tenere conto in particolare della fascia di popolazione più vulnerabile, ossia dei lattanti e dei bambini in tenera età, particolarmente esposti ai rischi a causa dell’elevato consumo di acqua in rapporto al peso e del loro sviluppo.
La sopraccitata sentenza del TAF, pertanto, non muta la prassi amministrativa vigente, in base alla quale la protezione della salute della popolazione è prioritaria e la valutazione della rilevanza avviene conformemente alle linee guida in materia dell’Unione europea.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.