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Accordo di libero scambio Svizzera-Cina. Cosa fa il Consiglio federale per impedire importazioni di prodotti a basso prezzo, ma pericolosi, e la concorrenza sleale?
Testo depositato
Il Parlamento europeo esige controlli doganali più rigorosi, più trasparenza sull’origine e sulla responsabilità dei fornitori, nonché una migliore applicazione delle norme sulla sicurezza dei prodotti per le importazioni pericolose da Paesi terzi, in particolare dalla Cina. Questo dibattito deve interessare anche la Svizzera: l’aggiornamento dell’accordo di libero scambio con la Cina non deve portare a una situazione in cui prodotti pericolosi, concorrenza sleale e bassi standard lavorativi e ambientali ottengano un accesso privilegiato al mercato svizzero. Accogliendo le mozioni 25.4776 e 25.4666 il Parlamento ha dimostrato la sua disponibilità a far fronte alla valanga di pacchi provenienti da Paesi terzi.
A questo proposito invito il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:
Come valuta il rischio che, nell’ambito dell’accordo di libero scambio con la Cina, la Svizzera non sia sufficientemente protetta da prodotti che, pur essendo importati a prezzi vantaggiosi, non soddisfano le norme svizzere o europee in materia di sicurezza, ambiente e tutela dei consumatori?
Quali conclusioni trae dalla Risoluzione del Parlamento europeo del 29 aprile 2026 (P10_TA(2026)0149), in particolare per quanto riguarda la sicurezza dei prodotti, la trasparenza sull’origine e la responsabilità delle piattaforme e degli importatori?
Per le categorie di prodotti ad alto rischio è disposto a valutare la possibilità di un maggior allineamento agli strumenti dell’UE, tra cui le informazioni digitali sui prodotti o un passaporto digitale di prodotto?
Come intende garantire che le piattaforme online e i commercianti stranieri non si trovino di fatto avvantaggiati rispetto alle imprese svizzere, le quali devono rispettare requisiti più rigorosi in materia di sicurezza dei prodotti, etichettatura, sostenibilità e condizioni di lavoro?
Come si coordina con l’UE e con gli Stati dell’AELS affinché la Svizzera non agisca in modo isolato nei confronti della Cina e non diventi un mercato alternativo per prodotti che l’UE sta per sottoporre a controlli più rigorosi?
Parere del Consiglio federale
Domanda 1
I prodotti immessi sul mercato svizzero devono soddisfare requisiti legislativi in materia di sicurezza dei prodotti, tutela dei marchi e delle indicazioni di provenienza, protezione dell’ambiente e altri ancora. L’accordo di libero scambio (ALS) con la Cina non intacca questo principio e non comporta pertanto una riduzione del livello di protezione.
Domanda 2
Secondo il Consiglio federale, la Risoluzione del Parlamento europeo del 29 aprile 2026 (P10_TA(2026)0149) conferma l’importanza di un’efficace vigilanza del mercato anche nel commercio online. La Segreteria di Stato dell’economia (SECO) partecipa, nell’ambito della sicurezza dei prodotti, a diversi gruppi peritali dell’Unione europea (UE), segue gli sviluppi e le discussioni in seno all’UE e – se opportuno e necessario – ne tiene conto nel contesto dell’attuale revisione parziale della legge federale sulla sicurezza dei prodotti (LSPro; RS 930.11930.11) e, più tardi, della revisione parziale dell’ordinanza sulla sicurezza dei prodotti (OSPro; RS 930.111930.111).
Domanda 3
Il Consiglio federale segue gli sviluppi nell’UE e valuta le nostre opzioni d’intervento. Attualmente è in corso un’analisi d’impatto della regolamentazione (AIR) e una consultazione su un’eventuale base giuridica per un passaporto digitale di prodotto nella legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC; RS 946.51946.51).
Domande 4 e 5
Nel settore della conformità dei prodotti e, in particolare, in quello della loro sicurezza la Svizzera persegue l’obiettivo di garantire livelli di protezione e principi equivalenti a quelli dell’UE, badando affinché nel nostro Paese non si possano immettere sul mercato né offrire prodotti che non sono ammessi nell’UE. Il 5 giugno 2026 il Consiglio federale ha quindi avviato una procedura di consultazione su una revisione parziale della legge sulla sicurezza dei prodotti (LSPro). L’obiettivo è aumentare la loro sicurezza e introdurre nuove disposizioni sul commercio online (p. es. la designazione di un punto di contatto) nonché nuovi strumenti per il monitoraggio del mercato nel commercio online (p. es. la possibilità di acquistare prodotti in incognito o di impedire l’accesso a offerte online) conformemente a quanto previsto dall’UE.
Per quanto riguarda la legge federale contro la concorrenza sleale (LCSl; RS 241241), in risposta all’interpellanza 25.3109 il Consiglio federale ha precisato che intende esaminare – in adempimento del postulato 23.3598 Müller-Altermatt – l’ipotesi di estendere il diritto d’azione secondo l’articolo 10 capoverso 3 LCSl.