26.4021
Sumud Flotilla. Mancata protezione consolare?
Testo depositato
A seguito delle impressionanti testimonianze sulla mancanza di sostegno da parte delle autorità svizzere nei confronti delle cittadine e dei cittadini svizzeri che hanno partecipato alla flottiglia umanitaria diretta a Gaza, sono sorte alcune domande sull’entità della protezione consolare che la Svizzera garantisce alle proprie cittadine e ai propri cittadini.
A causa dei rischi per la sicurezza, il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) sconsiglia da molti anni di recarsi a Gaza e nel Territorio palestinese occupato. Sebbene queste raccomandazioni costituiscano una legittima misura di prevenzione, non possono essere interpretate come una rinuncia da parte dello Stato ai propri obblighi nei confronti delle cittadine e dei cittadini. La protezione consolare deve essere garantita in particolare quando le cittadine e i cittadini si trovano in situazioni di emergenza all’estero, indipendentemente dai motivi del loro viaggio.
In tale contesto, invito il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:
Che cosa è successo esattamente?
Che cosa sapeva il DFAE riguardo all’intercettazione delle navi della flottiglia e in quale momento ne è venuto a conoscenza?
Quale sostegno è stato offerto dal DFAE?
Perché le partecipanti e i partecipanti svizzeri alla flottiglia non sono stati trattati allo stesso modo di quelli di altri Paesi?
Quali altre misure diplomatiche avrebbero potuto essere adottate?
Perché non sono state avviate?
Parere del Consiglio federale
Domande 1 e 2:
Il 28 aprile 2026 il DFAE aveva espressamente sconsigliato ai rappresentanti della delegazione svizzera della Global Sumud Flotilla di recarsi in Israele e nel Territorio palestinese occupato come anche di partecipare alla flottiglia in ragione del conflitto in corso, avvertendoli che, se avessero agito in tal senso pur se pienamente consapevoli della situazione, si sarebbero esposti a gravi rischi per la loro incolumità fisica. Il Dipartimento aveva altresì ricordato loro il principio della sussidiarietà e i limiti della protezione consolare ai sensi della legge del 26 settembre 2014 sugli Svizzeri all’estero (LSEst; RS 195.1195.1), oltre che le sue possibilità di assistenza, talvolta limitate, in caso di emergenza.
Ignorando tali avvertimenti, gli attivisti hanno comunque deciso di partecipare alla flottiglia e il 19 maggio 2026 sono stati arrestati dalle autorità israeliane. L’Ambasciata di Svizzera a Tel Aviv ne è stata informata tempestivamente dopo il fermo.
Domande 3, 5 e 6:
Il DFAE ha più volte invitato l’ambasciatore israeliano in Svizzera come pure, tramite la nostra Ambasciata a Tel Aviv, le autorità israeliane competenti, a rispettare i diritti umani dei partecipanti conformemente al diritto internazionale, in particolare condizioni di detenzione dignitose, le garanzie procedurali e il diritto all’assistenza legale. Ha inoltre esortato le autorità israeliane a rispettare il diritto internazionale in generale, compreso il diritto del mare. Ha infine espresso, per via diplomatica e su «X», la propria posizione in merito al comportamento inaccettabile del ministro israeliano Itamar Ben Gvir nei confronti dei membri della flottiglia.
Il Dipartimento è rimasto a disposizione per fornire servizi consolari anche dopo la partenza degli attivisti da Israele, attraverso la Turchia, il 21 maggio 2026. Al DFAE non è tuttavia pervenuta alcuna richiesta di sostegno nell’ambito della protezione consolare.
Domanda 4:
L’entità e la concessione della protezione consolare da parte delle autorità svizzere si basano esclusivamente sulle disposizioni della LSEst. Le basi giuridiche e la prassi di altri Stati non sono determinanti per la Svizzera e il Consiglio federale non le commenta.