26.4035
Garantire una politica monetaria nell'interesse generale del Paese in conformità con la Costituzione
Testo depositato
Il Consiglio federale è incaricato di sottoporre al Parlamento una proposta di modifica dell’articolo 5 capoverso 1 della legge del 3 ottobre 2003 sulla Banca nazionale (LBN; RS 951.11) del seguente tenore:
1 La Banca nazionale svolge la politica monetaria nell’interesse generale del Paese. Essa garantisce la stabilità dei prezzi. A tale scopo tiene conto dell’evoluzione congiunturale nonché delle ripercussioni sull’occupazione e sulla competitività dell’economia svizzera a livello internazionale.
Motivazione
L’apprezzamento del franco si ripercuote ampiamente sulle esportazioni svizzere, in particolare sul settore dell’industria metalmeccanica ed elettronica (MEM) nonché su quello orologiero. Negli ultimi mesi il tasso di cambio per un euro è sceso, in alcuni casi, quasi alla soglia di 0.90 centesimi di franco svizzero, mentre quello per un dollaro statunitense è sceso sotto la soglia di 0.80 centesimi. Tale situazione ha già lasciato il segno. Nel 2025, infatti, l’industria svizzera ha perso circa 7000 posti di lavoro.
In virtù della Costituzione federale (art. 99 cpv. 2) e della LBN (art. 5 cpv. 1), la BNS dispone di un mandato misto ed è tenuta ad agire nell’interesse generale del Paese. Nella pratica, tuttavia, a differenza di quanto avveniva durante le precedenti crisi del franco, la BNS tende sempre più a privilegiare in modo unilaterale la stabilità dei prezzi. L’importanza della competitività della piazza imprenditoriale svizzera sembra aver perso rilevanza di fronte a ponderazioni legate alla politica monetaria.
Alla luce del rapido apprezzamento del franco, questo «punto cieco» rischia di accelerare la deindustrializzazione della Svizzera. La presente mozione mira a sancire il mandato costituzionale in modo più preciso, a livello legislativo, affinché nelle proprie decisioni la BNS tenga conto in modo vincolante anche dell’economia reale e della capacità di esportazione.
Proposta del Consiglio federale
Respingere
Parere del Consiglio federale
La Costituzione federale sancisce che la BNS, in quanto banca centrale indipendente, deve condurre una politica monetaria nell’interesse generale del Paese (art. 99 cpv. 2 Cost.). Il mandato costituzionale è concretizzato a livello di legge nella LBN. Di conseguenza, la BNS deve garantire la stabilità dei prezzi, tenendo conto dell’evoluzione congiunturale (art. 5 cpv. 1 LBN). All’interno di questo quadro normativo, la BNS definisce cosa intende per stabilità dei prezzi. Nel medio termine, la BNS persegue un andamento positivo del rincaro in base all’indice nazionale dei prezzi al consumo, con l’intento di mantenerlo al di sotto del 2 per cento. Allo stesso tempo, nel perseguire l’obiettivo della stabilità dei prezzi la BNS in base al suo mandato è espressamente tenuta a prendere in considerazione l’evoluzione congiunturale, che comprende anche l’occupazione. Poiché la stabilità dei prezzi presuppone che l’inflazione sia mantenuta nel medio termine entro una determinata fascia, il mandato lascia alla BNS un margine di manovra per tenere conto anche degli sviluppi dell’economia reale nella conduzione della politica monetaria.
Come recentemente spiegato dal Consiglio federale nella sua risposta all’interpellanza 26.3289 («Franco forte e politica della BNS. Conseguenze per l’industria svizzera e misure del Consiglio federale»), anche nell’attuale contesto difficile segnato da un ritorno delle pressioni al rialzo sul franco – dovute al suo status di bene rifugio in periodi di maggiore incertezza – la BNS mediante la politica dei tassi d’interesse e, se necessario, intervenendo sul mercato valutario dispone di strumenti di politica monetaria adeguati per contrastare un calo eccessivo dell’inflazione e sostenere l’evoluzione congiunturale. Negli ultimi mesi, la BNS si è ripetutamente dichiarata disposta a intervenire sul mercato valutario per contrastare un apprezzamento eccessivo del franco, che metterebbe a repentaglio la stabilità dei prezzi. Il Consiglio federale non ha al momento alcun motivo di ritenere che la BNS nel quadro dell’adempimento dei suoi compiti non tenga sufficientemente conto dell’evoluzione congiunturale del Paese. In virtù dell’articolo 6 LBN e dell’articolo 99 capoverso 2 Cost., nello svolgimento dei suoi compiti di politica monetaria la BNS ha facoltà di agire in modo indipendente.
La stabilità dei prezzi è un presupposto fondamentale per il benessere e la competitività della Svizzera. La sua importanza è emersa anche negli anni successivi alla pandemia, quando l’inflazione all’estero è aumentata in misura molto maggiore rispetto a quella registrata in Svizzera. L’evoluzione dei tassi di cambio riflette innanzitutto questa differenza nell’evoluzione dell’inflazione. Di conseguenza, il tasso di cambio reale, al netto di tali differenze legate all’inflazione e determinante per la competitività delle imprese, si è apprezzato in misura minore rispetto ai tassi di cambio nominali. La BNS sfrutta in modo comprovato il suo margine di manovra per tenere conto dell’evoluzione congiunturale. Tuttavia, la politica monetaria non può influenzare in modo duraturo i valori reali; anche l’integrazione richiesta nella mozione non cambierebbe nulla al riguardo. Per questo motivo, il Consiglio federale ritiene che la mozione non sia opportuna. Un altro argomento a sfavore della mozione è che l’inserimento esplicito di ulteriori prescrizioni nella descrizione del mandato della BNS potrebbe portare, in determinate circostanze, a conflitti con l’obiettivo principale rappresentato dalla stabilità dei prezzi.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.