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Accesso delle autorità giudiziarie civili ai dati fiscali nei procedimenti relativi ai figli di genitori non sposati
Testo depositato
Il Consiglio federale è incaricato di proporre una modifica del diritto federale che consenta alle autorità giudiziarie civili di accedere ai dati fiscali necessari per accertare i fatti nell’ambito dei procedimenti di diritto di famiglia, in particolare quelli concernenti i figli.
Motivazione
I procedimenti relativi ai figli sono retti dal principio inquisitorio e non vincolatività delle conclusioni delle parti (art. 296 CPC). Il giudice deve accertare in modo completo i fatti rilevanti, in particolare per quanto riguarda la situazione economica dei genitori, al fine di determinare correttamente i contributi di mantenimento.
Nella pratica, alcune autorità fiscali rifiutano di trasmettere i dati fiscali ai tribunali civili quando manca una base legale formale esplicita e i genitori non sono sposati. A loro avviso, l’articolo 296 CPC non costituisce una base sufficiente per giustificare una deroga al segreto fiscale.
Si crea così una contraddizione: il giudice è tenuto ad accertare d’ufficio i fatti, ma non ha accesso proprio ai dati più attendibili che gli consentirebbero di farlo.
Ciò comporta inoltre una disparità di trattamento. Nell’ambito del matrimonio, l’articolo 170 CC consente a ciascun coniuge di ottenere informazioni sulla situazione economica dell’altro. Per i genitori non sposati, invece, un simile meccanismo non esiste e il giudice non può nemmeno ottenere tali informazioni dalle autorità fiscali. Ne consegue che i figli sono trattati in modo diverso a seconda dello stato civile dei genitori.
Questa lacuna è tanto più problematica in quanto la giurisprudenza del Tribunale federale impone di tenere conto dell’onere fiscale effettivo nella determinazione del contributo di mantenimento. Non potendo accedere ai dati fiscali reali, il giudice deve basarsi su stime, a scapito della precisione e dell’equità delle decisioni.
È pertanto opportuno creare una base legale chiara che permetta ai tribunali civili di ottenere i dati fiscali necessari, nel rispetto delle garanzie in materia di protezione dei dati.
Proposta del Consiglio federale
Accogliere
Parere del Consiglio federale
Il Consiglio federale condivide l’opinione secondo cui nei procedimenti relativi ai figli, in particolare al loro mantenimento, nei quali vigono il principio inquisitorio e la non vincolatività delle conclusioni delle parti (cfr. art. 296 del Codice di procedura civile [CPC; RS 272]), i giudici civili devono ottenere informazioni (scritte) anche dalle autorità fiscali, laddove necessario. Anche se le autorità fiscali forniscono già in parte informazioni, vista l’importanza del segreto fiscale appare giustificato disciplinare in maniera chiara ed esplicita la questione nel diritto federale, a livello di legge. Nel quadro dei lavori di attuazione occorrerà esaminare in dettaglio in quali casi specifici occorra prevedere nella legge un obbligo d’informazione in ambito fiscale, e quindi un’eccezione al segreto fiscale. Al di là dei casi citati nella mozione, si tratterà di verificare come tale obbligo si concilierebbe in particolare con altri segreti d’ufficio e con l’obbligo d’informazione di altre autorità.
Il Consiglio federale propone di accogliere la mozione.