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26.4063

Garantire che prima delle votazioni popolari la comunicazione del Consiglio federale e dell’Amministrazione centrale e decentralizzata sia discreta e oggettiva

Testo depositato

Il Consiglio federale è incaricato di:

  1. adottare misure per disciplinare in modo vincolante i principi di oggettività, equilibrio e proporzionalità dell’informazione e della comunicazione della Confederazione che precedono le votazioni popolari e di garantirne l’applicazione;

  2. adottare misure affinché le campagne politiche e l’influenza delle unità amministrative centrali e decentralizzate della Confederazione siano limitate alla diffusione di informazioni rigorosamente oggettive;

  3. sancire per legge in particolare un divieto esplicito di partecipare a campagne organizzate da gruppi d’interesse e il divieto di mobilitazione per il personale federale.

  4. conferire obbligatorietà, a livello di ordinanza o di legge, ai principi stabiliti nel promemoria sui principi fondamentali dell’informazione prima delle votazioni «Grundprinzipien der Information vor Abstimmungen» del 10 dicembre 2024.

Una minoranza della Commissione (Tschopp, Dünki-Bättig, Gianini, Gysin Greta, Kälin, Klopfenstein Broggini, Locher, Masshardt, Schilliger, Schläfli Nina, Wasserfallen Christian) propone di respingere la mozione.