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Sostituzione maternità in Consiglio nazionale
Testo depositato
Fondandomi sull’articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull’articolo 107 della legge sul Parlamento, presento la seguente iniziativa parlamentare:
Occorre adeguare la Costituzione federale e la legge sul Parlamento affinché i membri del Consiglio nazionale che sono impossibilitati a presenziare possano farsi sostituire nella Camera per un periodo determinato. La supplenza deve essere volontaria e fondarsi sulla procedura di ripescaggio già esistente.
Motivazione
Ai sensi dell'articolo 10 della legge sul Parlamento, i parlamentari sono tenuti a partecipare alle sedute delle Camere e delle Commissioni. Anche il popolo che elegge i deputati si aspetta che essi adempiano il proprio mandato coscienziosamente e, se possibile, senza assenze. Mentre ciò, di solito, è possibile senza problemi nelle commissioni poiché, in base all'articolo 18 del regolamento del Consiglio nazionale, i membri possono farsi sostituire, la situazione è diversa nelle sedute plenarie delle due Camere. Come è tipico di un Parlamento di milizia, è raro che tutti i suoi membri siano presenti a una seduta della Camera. Probabilmente le ragioni sono molteplici. Un caso speciale è tuttavia rappresentato dalla maternità poiché in questa circostanza un'assenza prolungata è spesso inevitabile per ragioni sia pratiche che giuridiche. Ciò rende molto difficile per le giovani madri ricoprire cariche politiche e la compatibilità tra politica e maternità non è sufficientemente garantita. Nel contempo, un seggio sottooccupato conduce a maggioranze casuali, che a loro volta distorcono la volontà degli elettori e, di fatto, conducono a una sottorappresentanza degli elettori che hanno dato il loro voto a una parlamentare che si assenta per un lungo periodo.
Diversi parlamenti cantonali hanno già colmato questa lacuna; l'ultimo in ordine di tempo ad averlo fatto è il Cantone di Soletta, che il 14 giugno 2026 ha approvato una modifica della Costituzione in tal senso con il 58,6 per cento di voti favorevoli. Il Cantone di Zurigo è andato addirittura oltre a quello di Soletta adottando, sempre il 14 giugno 2026, una modifica costituzionale con il 64,1 per cento dei voti: la possibilità di farsi supplire non si limita alla maternità ma concerne tutte le assenze dovute a malattia o infortunio per un periodo che va dai tre ai dodici mesi. Si è in tal modo voluto tener conto del fatto che i problemi politico-democratici dovuti a lunghe assenze — maggioranze casuali, distorsioni della volontà degli elettori, sottorappresenzanza di interi elettorati — esistono a prescindere dal motivo dell'impedimento. La Commissione competente dovrà pertanto anche esaminare se sia possibile estendere a livello federale la possibilità di supplenza in caso di malattia e infortunio in analogia con la soluzione adottata dal Cantone di Zurigo.
Una cosa è certa: è giunta l'ora di passare all'azione anche a livello federale.
L'attuazione dovrà avvenire nel modo più semplice possibile: istituzione della base costituzionale mediante modifica dell'articolo 149 Cost. ed emanazione di disposizioni esecutive nella legge sul Parlamento. L'impostazione concreta, in particolare per quanto concerne la durata minima e massima, la procedura e le questioni relative a un'eventuale estensione a infortunio o malattia, sarà compito della Commissione competente.