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Introdurre un obbligo per il Consiglio federale di consultare l’organo parlamentare competente riguardo alla bozza dell’opuscolo delle spiegazioni di voto
Testo depositato
La legislazione pertinente (legge federale sui diritti politici [LDP] e legge sul Parlamento [LParl]) deve essere modificata affinché il Consiglio federale sia tenuto a consultare l’organo parlamentare competente riguardo alla bozza dell’opuscolo delle spiegazioni di voto (spiegazione del Consiglio federale ai sensi dell’art. 11 cpv. 2 LDP).
Motivazione
Secondo l’articolo 11 capoverso 2 LDP i comitati promotori di iniziative popolari e referendum trasmettono le proprie argomentazioni al Consiglio federale affinché questi le pubblichi nel pertinente capitolo dell’opuscolo delle spiegazioni di voto. Il Consiglio federale può rifiutare o modificare il testo del comitato soltanto se contiene dichiarazioni lesive dell’onore, manifestamente contrarie alla verità oppure troppo lunghe.
Riguardo al contenuto dei capitoli «In breve» e «In dettaglio», invece, la competenza spetta esclusivamente al Consiglio federale. I comitati non hanno accesso a questi capitoli e non conoscono le modalità con cui viene presentata la loro posizione o il contenuto della loro iniziativa. Tale pratica è stata recentemente oggetto di critiche da parte di alcuni comitati.
Con l’iniziativa parlamentare la CIP-N vuole obbligare il Consiglio federale a sottoporre la bozza dell’opuscolo delle spiegazioni di voto a un organo parlamentare affinché esprima le sue raccomandazioni, in particolare nel caso in cui il contenuto di un’iniziativa e la posizione del comitato non siano riportati correttamente.
Anche se il Consiglio federale rimarrà competente per l’adozione della versione definitiva dell’opuscolo delle spiegazioni di voto, l’iniziativa parlamentare intende tenere conto della richiesta istituzionale secondo cui il Parlamento deve essere coinvolto nell’elaborazione del documento che spiega agli aventi diritto di voto gli atti normativi dell’Assemblea federale.
Per quanto concerne l’organo parlamentare competente, sono ipotizzabili diverse soluzioni, che andranno esaminate nel corso dell’elaborazione del progetto di legge. Si potrebbe pensare, ad esempio, a una nuova commissione congiunta di entrambe le Camere sul modello della Commissione di redazione (di cui farebbero parte, se del caso, anche i relatori delle commissioni designati per il rispettivo progetto), una delegazione delle due Commissioni delle istituzioni politiche (di cui farebbero parte, se del caso, anche i relatori delle commissioni designati per il rispettivo progetto) o ancora una delegazione delle due commissioni tematiche che hanno discusso il progetto. A tale organo deve essere assegnata una segreteria.
In una seconda fase occorrerà garantire che questa consultazione di un organo parlamentare non ritardi l’elaborazione dell’opuscolo delle spiegazioni di voto. L’opuscolo deve essere adottato dal Consiglio federale tre mesi prima della votazione e deve poter essere recapitato agli aventi diritto di voto da tre a quattro settimane prima della votazione. L’organizzazione delle votazioni e la scelta dei progetti da sottoporre a votazione rimarranno di competenza del Consiglio federale.