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Titolo segue
Testo depositato
La legge sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA) deve essere modificata in modo tale che l'intermediazione assicurativa in quanto prestazione accessoria nell'attività principale – in particolare per i garagisti nel contesto della vendita di veicoli o di pacchetti di servizi – venga esentata dall'obbligo di registrazione FINMA e dagli standard minimi legati alla ricertificazione. Nello specifico, devono essere adeguati i seguenti articoli:
L’articolo 2 capoverso 2 lettera f LSA è precisato come segue, affinché l’intermediazione a titolo accessorio di coperture nel settore dei veicoli a motore (p. es. danni, garanzia/assistenza, GAP, coperture per danni materiali di poco conto) sia considerata come assicurazione di esigua importanza e non sia soggetta a vigilanza: «gli intermediari assicurativi, nella misura in cui offrono assicurazioni di esigua importanza e quali complemento di un prodotto o di un servizio. Sono considerate di esigua importanza in particolare le assicurazioni per veicoli a motore nonché le assicurazioni di garanzia che, a titolo accessorio in relazione alla vendita, alla riparazione o alla manutenzione di un veicolo, vengono fornite quale prestazione accessoria subordinata.»
All’articolo 43 LSA (Formazione e formazione continua) viene aggiunto un nuovo capoverso (cpv. 4): «Le persone di cui all’articolo 2 capoverso 2 lettera f non sono soggette alle ricertificazioni obbligatorie uniformi per il settore. Sono invece sufficienti un obbligo di spiegazione e una scheda informativa standardizzata.»
Motivazione
Dal 1° gennaio 2024 vi sono ostacoli sproporzionati per i garagisti nell’intermediazione assicurativa. Con la revisione sono entrati in vigore requisiti più severi per gli intermediari assicurativi vincolati e non vincolati. Ne risentono pesantemente i garagisti che offrono soluzioni assicurative fortemente standardizzate soltanto a titolo accessorio nel pacchetto di vendita. Inoltre, vi è un obbligo di ricertificazione biennale senza benefici adeguati in un mero contesto di prestazione accessoria. Gli standard minimi riconosciuti richiedono un esame tecnico e una formazione continua periodica. Tale autorizzazione deve essere obbligatoriamente ricertificata ogni due anni. Per le classiche autofficine questo dispendio è sproporzionato rispetto all’attività effettiva.
L’eccessiva regolamentazione nell’intermediazione assicurativa da parte dei garagisti comporta di fatto che questi ultimi possono agire solamente ancora come intermediari vincolati e possono quindi offrire soltanto una soluzione assicurativa di un unico assicuratore. I consumatori perdono così la possibilità di confrontare diverse soluzioni assicurative nella loro autofficina, il che limita la concorrenza e riduce la libertà di scelta. Con un chiarimento giuridico si intende quindi sgravare in modo mirato le PMI e rafforzare al tempo stesso la tutela dei consumatori.