W01-006I del 06.06.2001
Divisione principale imposta federale Administration fédérale des contributions AFC diretta, imposta preventiva, tasse di bollo Amministrazione federale delle contribuzioni AFC Administraziun federala da taglia AFT
Imposta federale diretta Periodo fiscale 2001/2002 Imposta preventiva
Berna, 6 giugno 2001
Alle amministrazioni cantonali dell’imposta federale diretta e agli uffici cantonali dell'imposta preventiva
Circolare n. 6
Ordinanza sul computo globale dell'imposta Modifica del 9 marzo 2001
1 In generale
Il passaggio alla tassazione annuale postnumerando delle persone fisiche nella maggior parte dei Cantoni nel 2001 ha reso necessaria la revisione dell'ordinanza del 22 agosto 1967 sul computo globale dell'imposta (in seguito chiamata OCGI). Dopo una consultazione presso i Cantoni, la modifica dell'ordinanza è stata adottata dal Consiglio federale il 9 marzo
2001 Questa revisione ha avuto come corollario anche una modifica dell’ordinanza 1 del
Dipartimento federale delle finanze (DFF) sul computo globale d'imposta (O1.
La presente circolare si occupa unicamente dei cambiamenti più importanti. Le modifiche formali (segnatamente gli adeguamenti del testo dell'ordinanza alla terminologia e alle nuove disposizioni legali) non sono commentate.
2 Commento alle singole disposizioni
2.1 Dividendi provenienti da partecipazioni (art. 5 OCGI)
Dal 1° gennaio 2001, tutti i Cantoni e la Confederazione applicano, per il calcolo della riduzione per partecipazioni, il sistema del «ricavo netto»; l'utile netto imponibile è messo in relazione con il ricavo netto da partecipazioni. Quest'ultimo deve essere preso in considerazione sia per il calcolo della riduzione per partecipazioni sia per il calcolo dell'ammontare massimo del computo globale d'imposta; in entrambi i casi il ricavo netto è determinato secondo gli stessi criteri. A seguito dell'abbandono del metodo del ricavo lordo a cui era legata la riduzione speciale, tale riduzione non ha più motivo di sussistere; le rispettive disposizioni sono pertanto state soppresse.
Il nuovo articolo 5 capoverso 3 dell'OCGI disciplina le riduzioni cantonali speciali dell'imposta sull'utile delle società previste dall'articolo 28 della legge federale del 14 dicembre 1990 sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID). Conformemente a questa disposizione modificata, l'ammontare massimo deve essere calcolato separatamente per le imposte della Confederazione da una parte e per le imposte dei Cantoni e dei Comuni dall'altra, se i redditi stranieri contemplati nell'istanza di computo globale d'imposta sono oggetto di una riduzione per quanto riguarda le imposte cantonali e comunali. In tal modo si tiene conto della differenza degli oneri fiscali a livello federale e cantonale. La somma delle parti del computo globale dell'imposta e la ripartizione dell'importo globale di quest'ultimo in ragione di un terzo a carico della Confederazione e di due terzi a carico dei Cantoni in virtù dell'articolo 20 capoverso 1 dell’OCGI comporterebbe delle distorsioni a scapito dei Cantoni e dei Comuni. È fatta salva l’esclusione dei vantaggi delle convenzioni secondo l'articolo 6 OCGI. Se il diritto alla limitazione dell'imposta riscossa nello Stato su determinati ricavi provenienti da questo Stato non è accordato, il computo globale dell'imposta è escluso sia per la parte che sarebbe a carico della Confederazione che per quella che sarebbe a carico del Cantone e del Comune.
2.2 Importi insignificanti (art. 7 OCGI)
L'importo minimo delle imposte estere riscosse sui redditi provenienti da Stati contraenti che permette la concessione del computo globale è stato portato da 30 a 50 franchi.
2.3 Ammontare massimo (art. 9 - 12 OCGI)
La modifica degli articoli 9 e 10 dell’ordinanza si è resa necessaria a seguito dell'applicazione generalizzata in tutta la Svizzera del sistema di tassazione annuale postnumerando per le persone giuridiche nonché dell'adozione da parte di una grande maggioranza dei Cantoni (nel 2001, tutti i Cantoni tranne TI, VD e VS) della tassazione annuale postnumerando per le persone fisiche. Per le persone giuridiche (comprese le società in nome collettivo e le società in accomandita), ai fini del calcolo dell'ammontare massimo sono determinanti le imposte della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni, calcolate sull'utile dell'anno della scadenza. Non si tiene tuttavia conto delle imposte ecclesiastiche riscosse in taluni Cantoni. Ciò corrisponde al sistema del calcolo esatto applicato finora.
Per le persone fisiche, l'ammontare massimo è calcolato in base alle aliquote d'imposta applicate sulle imposte sul reddito dovute per l'anno della scadenza. In merito, occorre addizionare le imposte della Confederazione, del Cantone di domicilio e del Comune di domicilio.
Nel sistema della tassazione annuale postnumerando la distinzione tra il calcolo esatto e il calcolo semplificato non ha più senso e per questo essa è stata soppressa. Una disposizione transitoria prevede tuttavia che il calcolo semplificato può essere applicato nei Cantoni che dopo il 1° gennaio 2001 applicano ancora il sistema della tassazione biennale praenumerando.
Per le persone fisiche, i Cantoni hanno la possibilità di allestire una propria tariffa per il calcolo dell'ammontare massimo. Questa tariffa deve tener conto dell'onere fiscale differente delle persone coniugate (e di quelle ad esse assimilate) e delle persone sole. Spetta al diritto cantonale di stabilire le modalità di una tale differenziazione. Il Cantone può prevedere la doppia tariffa, soluzione prevista per l'imposta federale diretta, o una tariffa unica con un modello di splitting per tener conto della situazione familiare. Questa nuova facoltà, data ai Cantoni in virtù dell'articolo 9 capoverso 2 OCGI, permette loro di introdurre nell'applicazione del nuovo diritto uno sgravio amministrativo analogo al calcolo semplificato utilizzato finora
nel computo globale. Nel sistema della tassazione annuale postnumerando, le tariffe cantonali devono obbligatoriamente riferirsi al reddito imponibile dell'anno di scadenza. Dato che continueranno a sussistere differenze tra il reddito imponibile ai fini dell'imposta federale diretta e il reddito imponibile determinante per le imposte cantonali e comunali, le tariffe cantonali devono definire con precisione la loro base di calcolo. Tali tariffe devono pertanto tener conto in una maniera molto più precisa dell'onere fiscale effettivo nei Cantoni rispetto a quanto non faceva finora la tariffa applicata in modo uniforme a livello svizzero allestita dal DFF. Le difficoltà che potrebbero sorgere nell'allestimento di queste tariffe ci inducono a raccomandare ai Cantoni di rinunciare alla loro introduzione se essa non è più che assolutamente necessaria e a calcolare l'ammontare massimo sulla base delle aliquote effettive delle imposte sul reddito. Le tariffe cantonali devono essere sottoposte per approvazione al DFF e la loro validità dovrebbe, di principio, estendersi a più periodi fiscali.
Se il Cantone calcola l'ammontare massimo in base alla sua tariffa, esso è legato all'ammontare calcolato in questo modo. Se, tuttavia, il richiedente comprova che l'ammontare massimo calcolato in base alle aliquote delle imposte effettive è più elevato dell'ammontare determinato secondo la citata tariffa, deve essergli rimborsata la differenza.
Le imposte ecclesiastiche non sono prese in considerazione per il calcolo dell'ammontare massimo. Questa esclusione vale per i Cantoni in cui tali imposte sono prelevate sotto forma di un complemento alle imposte ordinarie sul reddito o sull'utile a favore delle rispettive comunità religiose. In effetti non si tratta di imposte cantonali e comunali nel senso proprio del termine; lo Stato e/o il Comune sono unicamente incaricati di riscuotere queste imposte. Ne consegue che queste comunità religiose creditrici non devono neppure assumersi una parte dell'onere del computo globale d'imposta ai sensi degli articoli 20 e 21 OCGI.
2.4 Esercizio del diritto al computo globale d'imposta (art. 13 cpv. 2 e 3, art. 14 OCGI)
Il fatto che l'istanza deve essere presentata all'ufficio competente del Cantone in cui l'istante risiedeva alla fine del periodo fiscale in cui i redditi sono maturati (art. 13 cpv. 2 OCGI) è una novità. Per le persone fisiche, questo è anche il Cantone che tratterà l'istanza di rimborso dell'imposta preventiva. L'articolo 30 capoverso 1 della legge federale sull’imposta preventiva (LIP) è stato modificato in tal senso mediante la legge del 15 dicembre 2000 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure di imposizione delle imposte dirette nei rapporti intercantonali. Nel sistema di tassazione annuale postnumerando, questo stesso Cantone procede alla tassazione delle imposte dirette. A conferma di una prassi ben affermata, l'articolo 13 capoverso 3 OCGI precisa che per i redditi del patrimonio aziendale occorre riunire in un'istanza i redditi maturati nello stesso anno commerciale. L’esercizio commerciale può non coincidere con l'anno civile e il periodo fiscale. Per l'assegnazione dei termini conformemente all'articolo 14 OCGI ci si basa ora sulla scadenza del periodo fiscale e non più su quella dell'anno civile.
La modifica del 9 marzo 2001 tiene conto dell'applicazione generalizzata del sistema della tassazione annuale postnumerando per le persone fisiche. I Cantoni che applicano ancora il sistema della tassazione biennale praenumerando potranno procedere al computo globale d'imposta secondo la regolamentazione e la prassi in vigore prima della modifica. La competenza di accettare e di trattare le istanze di computo globale spetta in ogni caso al Cantone in cui il richiedente risiede alla fine dell'anno in cui i redditi sono maturati. In caso di trasferimento di domicilio all'interno della Svizzera resta applicabile la regolamentazione attuale secondo la quale il computo globale d'imposta è a carico di un solo Cantone.
3 Ripercussioni sull'ordinanza 1 del DFF sul computo globale d'imposta
L’O1 del DFF è stata adattata alle nuove modalità di calcolo dell'ammontare massimo. La tariffa del computo attuale figura nell'allegato alla presente circolare, ma la sua validità è limitata ai Cantoni con tassazione biennale praenumerando. Per questi Cantoni è pubblicato in allegato all’O1 del DFF l’articolo 9 OCGI nel suo tenore precedente la modifica del 9 marzo 2001.
4 Entrata in vigore
La modifica del 9 marzo 2001 entra retroattivamente in vigore il 1° gennaio 2001. Essa si applica ai redditi maturati dopo il 31 dicembre 2000.
Il capo della divisione principale
Samuel Tanner
Allegati: – Ordinanza sul computo globale dell'imposta; modifica del 9 marzo 2001 – Ordinanza 1 del DFF sul computo globale d'imposta; modifica del 23 marzo 2001
Ordinanza sul computo globale dell’imposta
Modifica del 9 marzo 2001
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 22 agosto 19671 sul computo globale dell’imposta è modificata come segue:
4 Casi speciali
a. Persone fisiche che fruiscono dell’imposizione secondo il dispendio
Art. 4
1 Le persone fisiche che pagano un’imposta secondo il dispendio in luogo e vece
delle imposte ordinarie federali, cantonali e comunali sul reddito (p. es. art. 14 della legge federale del 14 dicembre 19902 sull’imposta federale diretta, LIFD, e disposizioni simili del diritto fiscale cantonale) non possono chiedere il computo globale d’imposta.
2 Le persone fisiche che pagano un’imposta secondo il dispendio in luogo e vece
unicamente dell’imposta ordinaria federale sul reddito o unicamente delle imposte ordinarie cantonali e comunali sul reddito possono chiedere il computo globale d’imposta soltanto per una parte dell’imposta riscossa in uno Stato contraente. L’articolo 12 si applica per analogia. 3 Le persone fisiche che fruiscono di un’imposta secondo il dispendio, ma che pagano le imposte intere su tutti i redditi provenienti da determinati Stati contraenti in base all’aliquota del reddito totale, possono pretendere il computo globale d’imposta per i redditi provenienti da questi Stati contraenti (art. 1 cpv. 2). Per contro, le deduzioni delle parti a carico della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni, conformemente agli articoli 20 e 21, non devono far sì che le imposte svizzere dovute sul reddito siano portate a un ammontare inferiore a quello dell’imposta da calcolarsi secondo il dispendio o secondo altre componenti del reddito più elevate, ad eccezione comunque degli elementi del reddito ai quali viene accordato il computo globale d’imposta.
1060 2001-0252
Computo globale dell’imposta RU 2001
b. Dividendi provenienti da partecipazioni e altre riduzioni dell’imposta sull’utile
Art. 5
1 Ai fini dell’applicazione della presente ordinanza non si considerano redditi tassati
i dividendi per i quali è concessa una riduzione speciale ai fini delle imposte federali, cantonali e comunali sull’utile (art. 69 LIFD e disposizioni simili del diritto fiscale cantonale).
2 Tuttavia, allorché questi dividendi sono integralmente assoggettati o all’imposta
federale sull’utile o alle imposte cantonali e comunali sull’utile, il computo globale d’imposta può essere chiesto soltanto per una parte dell’imposta riscossa su questi dividendi in uno Stato contraente. L’articolo 12 si applica per analogia. 3 Per i redditi di società di capitali, cooperative e fondazioni che, ai sensi dell’articolo 28 capoverso 3 lettera c e capoverso 4 della legge federale del 14 dicembre 19903 sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID) e di disposizioni simili del diritto fiscale cantonale, sono tassati, per quanto concerne le imposte cantonali e comunali, secondo l’importanza dell’attività amministrativa o secondo l’entità dell’attività commerciale in Svizzera, l’importo massimo per le imposte della Confederazione da una parte e per le imposte dei Cantoni e dei Comuni dall’altra deve essere calcolato separatamente. Gli articoli 12 e 20 si applicano per analogia. È fatto salvo l’articolo 6.
Art. 7 Il computo globale d’imposta è concesso soltanto se le imposte degli Stati contraenti riscosse su redditi provenienti da questi Stati (art. 1 cpv. 2) superano complessivamente l’equivalente di 50 franchi.
2 Ammontare massimo
a. Calcolo per le persone fisiche
Art. 9
1 L’ammontare massimo è calcolato in base alle aliquote d’imposta applicate per il
calcolo delle imposte sul reddito dovute per l’anno della scadenza. In merito occorre addizionare le aliquote d’imposta della Confederazione, del Cantone di domicilio e del Comune di domicilio. Non devono essere presi in considerazione i supplementi per le imposte ecclesiastiche. 2 I Cantoni possono prevedere proprie tariffe per il calcolo dell’ammontare massimo, prendendo in considerazione l’onere fiscale medio cantonale e comunale, escluse le imposte ecclesiastiche e inclusa l’imposta federale. Devono tener conto della
Computo globale dell’imposta RU 2001
disposizione dell’articolo 11 capoverso 1 LAID. Le tariffe devono essere sottoposte per approvazione al Dipartimento federale delle finanze. 3 Se l’ammontare massimo è stato calcolato in base a una tariffa cantonale e il richiedente comprova che il calcolo secondo il capoverso 1 avrebbe condotto a un importo computabile più elevato, deve essergli rimborsata la differenza. La differenza deve essere comprovata e fatta valere per scritto presso l’autorità competente entro il termine di un anno a decorrere dalla notifica definitiva della relativa decisione sul computo globale d’imposta. 4 L’ammontare massimo non può eccedere la somma delle imposte svizzere sul reddito, calcolate sul reddito dell’anno della scadenza.
b. Calcolo per le persone giuridiche nonché per le società in nome collettivo e per le società in accomandita
Art. 10
1 Per il calcolo dell’ammontare massimo sono determinanti le singole imposte della
Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni, calcolate sull’utile dell’anno della scadenza, escluse le imposte ecclesiastiche.
2 L’ammontare massimo corrisponde alla somma degli importi parziali delle singole
imposte sull’utile menzionate nel capoverso 1. 3 L’importo parziale dell’imposta sull’utile cui sono assoggettati i redditi provenienti dagli Stati contraenti è determinato ripartendo l’imposta conformemente al rapporto tra i redditi provenienti dagli Stati contraenti (eventualmente dedotti gli interessi su debiti, le spese e altre deduzioni secondo l’art. 11) e l’utile netto complessivo che sottostà a questa imposta, relativo all’anno della scadenza. L’importo parziale non può essere maggiore dell’imposta effettivamente dovuta.
Art. 11 cpv. 3, primo periodo
3 Qualora l’utile netto imponibile complessivo di un’impresa sia stato sensibilmente
diminuito defalcando ammortamenti, accantonamenti, spese o perdite e, con la concessione del computo globale d’imposta, l’imposizione di altri redditi netti dell’imposta sia ridotta in modo ingiustificato, ai fini del calcolo dell’ammontare massimo è possibile prendere adeguatamente in considerazione tali deduzioni. …
Art. 12 1 Se i redditi provenienti dagli Stati contraenti sono assoggettati unicamente alle imposte ordinarie sul reddito o sull’utile dei Cantoni e dei Comuni, l’ammontare del computo globale d’imposta è limitato ai due terzi della somma delle imposte riscosse negli Stati contraenti. Per il calcolo dell’ammontare massimo occorre tener conto unicamente delle imposte sul reddito o sull’utile dei Cantoni e dei Comuni. 2 Se i redditi provenienti dagli Stati contraenti sono assoggettati unicamente all’imposta ordinaria federale sul reddito o sull’utile, l’ammontare del computo globale
Computo globale dell’imposta RU 2001
d’imposta è limitato a un terzo della somma delle imposte riscosse negli Stati contraenti. Per il calcolo dell’ammontare massimo occorre prendere in considerazione soltanto l’imposta federale sul reddito o sull’utile.
Art.13 cpv. 2 e 3
2 L’istanza deve essere presentata su modulo speciale (Computo globale d’imposta -
Foglio complementare all’Elenco Titoli) all’ufficio competente del Cantone in cui l’istante risiedeva alla fine del periodo fiscale in cui i redditi sono maturati.
3 Per redditi del patrimonio aziendale occorre riunire in un’istanza i redditi maturati
nello stesso anno commerciale.
Art. 14
1 L’istanza di computo globale d’imposta può essere presentata al più presto dopo la
scadenza del periodo fiscale in cui i redditi sono maturati.
2 Il diritto al computo globale d’imposta si estingue se l’istanza non è presentata nei
tre anni successivi al periodo fiscale in cui i redditi sono maturati.
Art. 17 cpv. 3 3 L’importo del computo globale d’imposta stabilito dall’ufficio competente è sottoposto alla riserva di un riesame della pretesa da parte dell’Amministrazione federale delle contribuzioni (art. 20 cpv. 4).
Art. 24 cpv. 2 2 Esso approva segnatamente le tariffe cantonali applicabili alle persone fisiche (art. 9 cpv. 2) e pubblica un elenco delle aliquote delle imposte per le quali può essere chiesto il computo globale d’imposta, riscosse negli Stati contraenti in virtù di convenzioni.
II
Disposizione transitoria I Cantoni che anche dopo il 1° gennaio 2001 riscuotono le imposte delle persone fisiche secondo il sistema della tassazione biennale praenumerando possono, fino al passaggio al sistema della tassazione annua postnumerando per le persone fisiche domiciliate sul loro territorio e per le società in nome collettivo e in accomandita che vi hanno sede, stabilire l’ammontare massimo secondo il calcolo semplificato previsto nell’articolo 9 nel tenore vigente prima della modifica del 9 marzo 2001 e conformemente alla tariffa di computo basata su questa disposizione.
Computo globale dell’imposta RU 2001
III 1 La presente modifica si applica ai redditi maturati dopo il 31 dicembre 2000.
2 Essa entra retroattivamente in vigore il 1° gennaio 2001.
9 marzo 2001 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
Ordinanza 1 del DFF sul computo globale d’imposta
Modifica del 23 marzo 2001
Il Dipartimento federale delle finanze ordina:
I L’ordinanza 1 del DFF del 6 dicembre 19671 sul computo globale d’imposta è modificata come segue:
Art. 1-3 Abrogati
Art. 4 cpv. 2, primo periodo, e cpv. 3, primo periodo
2 Per il calcolo dell’ammontare massimo in relazione a dividendi ricevuti da società
di capitali e cooperative, la deduzione delle spese è stabilita al 5 per cento dei dividendi allibrati... 3 Per il calcolo dell’ammontare massimo in relazione a diritti di licenza, la deduzione degli interessi passivi e delle spese (art. 11 cpv. 1 dell’O del Consiglio federale) è stabilita alla metà dell’ammontare lordo di tali redditi. ...
II L’allegato è modificato secondo la versione qui annessa.
III 1 La presente modifica si applica ai redditi maturati dopo il 31 dicembre 2000.
2 Essa entra retroattivamente in vigore il 1° gennaio 2001.
23 marzo 2001 Dipartimento federale delle finanze: Kaspar Villiger
2001-0256 1065
Computo globale d’imposta. O 1 del DFF RU 2001
Allegato (art. 5)
Titolo del numero I I. Tariffa del computo per i Cantoni con imposizione praenumerando biennale
Numero III III. Articolo 9 dell’ordinanza del Consiglio federale nel tenore del 6 dicembre 1967
Art. 9
1 Riservato l’articolo 10, l’ammontare massimo è calcolato in base alla aliquota
d’imposta corrispondente all’onere che le imposte svizzere sul reddito dovute per l’anno della scadenza costituiscono per il beneficiario dei redditi.
2 L’aliquota d’imposta determinante in virtù del capoverso 1 è accertata nel modo
seguente: a. per le società anonime, in accomandita, a garanzia limitata, le cooperative, le associazioni e le fondazioni: addizionando le aliquote delle imposte sul reddito della Confederazione, del Cantone e del Comune dovute per l’anno della scadenza nel Comune ove si trova la sede della società; b. per le persone fisiche e le società in nome collettivo e in accomandita: in base a una tariffa uniforme stabilita dal Dipartimento federale delle finanze, tenendo conto dell’onere fiscale medio in Svizzera; per i Cantoni e i Comuni, il cui onere fiscale si scosta notevolmente dalla media, il Dipartimento federale delle finanze, d’intesa con i Cantoni interessati, può prevedere coefficienti correttivi. 3 Qualora l’obbligo fiscale sussista soltanto per una parte dell’anno di scadenza, l’ammontare massimo dev’essere ridotto pro rata temporis.
4 L’ammontare massimo calcolato in via semplificata non può eccedere la somma
delle imposte svizzere sul reddito, dovute per l’anno della scadenza.