W95-003I del 25.11.1992
Imposta federale diretta Periodo fiscale 1995/96
AMMINISTRAZIONE FEDERALE Berna, 25 novembre 1992 DELLE CONTRIBUZIONI Divisione principale imposta federale diretta
Alle amministrazioni cantonali dell'imposta federale diretta
Circolare n. 3
Nuove disposizioni dell'imposta federale diretta concernenti l'agricoltura e la silvicultura secondo la legge federale sull'imposta federale diretta del 14 dicembre 1990 (LIFD)
La presente circolare, che concerne le particolarità dell'agricoltura e della silvicultura (agricoltura in seguito), completa le altre direttive generali in materia di tassazione degli indipendenti.
Proventi da attività lucrativa indipendente (art. 18)
Tutti i proventi derivanti dall'esercizio di un'impresa agricola sono soggetti all'imposta sul reddito. Fanno pure parte del reddito i proventi in natura, tra cui il valore locativo; essi sono valutati al valore di mercato (art. 16, cpv. 2).
1 Utili in capitale della sostanza commerciale
L'assoggettamento degli utili in capitale conseguiti mediante alienazione, realizzazione o rivalutazione contabile di elementi della sostanza commerciale concerne tutto il settore dell'attività lucrativa indipendente. Il trasferimento della sostanza commerciale in quella privata è equiparato all'alienazione.
Contrariamente a quanto disposto per le imprese non agricole gli utili conseguiti con l'alienazione di fondi agricoli e silvicoli rientrano nel reddito imponibile solo sino a concorrenza delle spese d'investimento. Sono pure imponibili eventuali sussidi che avessero ridotto le spese d'investimento.
Gli ammortamenti ricuperati si aggiungono al reddito imponibile. In caso di fine d'assoggettamento o di tassazione intermedia sottostanno ad un'imposta annua separata (art. 47, cpv. 1).
2 Calcolo degli utili in capitale e degli ammortamenti ricuperati in caso di alienazione
d'immobili agricoli
Il totale degli ammortamenti operati a carico del reddito a contare dal momento dell'acquisizione dell'immobile, risulta sia:
- direttamente nella chiusura contabile, quale importo aggiornato o nel questionario per aziende agricole e forestali, al numero 2.1.3.
- nella contabilità, come differenza fra il costo d'investimento (obbligatoriamente messo a giorno) e il valore contabile.
2.1 Determinazione degli ammortamenti ricuperati fino al 1° gennaio 1993, in caso di
mancanza di dati
Gli ammortamenti operati fino alla data sopraccitata saranno oggetto di una valutazione. I metodi seguenti presuppongono che, fino all'apertura del bilancio, la determinazione del reddito sia stata effettuata secondo le norme (per SAU o per UBG).
A seconda del metodo di calcolo utilizzato per compilare il bilancio iniziale (v. allegate direttive per il bilancio iniziale, imposta federale diretta, 1993), gli ammortamenti ricuperati si determinano come segue:
a) deducendo dalla stima fiscale globale, determinante per il 1993, l'1 % per anno di possesso (p.es. 20 anni = 20%).
b) calcolando la parte degli ammortamenti presi in considerazione nelle norme, per cui essa risulta dal prodotto:
anni1) x norma2) x dimensione attuale dell'az.3) 1) numero di anni in questione 2) vedi tabella sottostante 3) in ha SAU (compresi i terreni in affitto) o in UBG
Periodi Norma in fr. Norma in fr. per ha SAU per ha UBG
1951 - 1960 30 15 1961 - 1970 60 30 1971 - 1980 120 60 1981 - 1985 200 100 1986 - 1993 250 125
3 Attribuzione della sostanza
La nuova legge prevede in luogo del vecchio metodo della divisione del valore fra parte di sostanza privata, risp. commerciale, il metodo della preponderanza che è applicato in caso di sfruttamento misto della sostanza(in primo luogo immobili). In tali casi determinante è l'utilizzazione preponderante (oltre il 50 %). Nel settore agricolo questo problema si pone soprattutto per le piccole aziende e per le case d'abitazione.
3.1 Principio
Dev'essere osservato il principio dell'unità economica (suolo, immobili d'abitazione e rurali, piante), come previsto dal diritto fondiario rurale. In tal modo l'azienda può essere composta di più immobili rurali o di abitazione (ad esempio nel caso in cui essi siano ripartiti in diverse zone di produzione).
In generale gli immobili non devono essere divisi.
3.2 Attribuzione
L'attribuzione alla sostanza commerciale o a quella privata avviene nel modo seguente:
a) Determinazione della parte del reddito commerciale in rapporto al reddito immobiliare totale: qualora la percentuale dei fitti agricoli pagati o calcolati (secondo la legge federale sull'affitto agricolo), non raggiunga la metà del reddito immobiliare totale (fitti, valore locativo, gettito delle locazioni), l'immobile è attribuito alla sostanza privata.
b) Determinazione della parte di reddito aziendale (Nettorohertrag) in rapporto al reddito totale (reddito da immobili + reddito aziendale): qualora la percentuale del reddito aziendale superi la metà del reddito totale, l'immobile è attribuito alla sostanza commerciale.
3.3 Indicazioni complementari concernenti l'attribuzione della sostanza
- Per le abitazioni, l'attribuzione si effettua sull'insieme del fabbricato. In generale se, oltre ai locali abitabili e necessari a lungo termine per l'attività aziendale, esistono altre abitazioni, queste sono attribuite alla sostanza privata.
- L'affitto della propria azienda non è considerato realizzazione sino a che lo stesso non sia definitivo.
- In generale gli immobili messi a disposizione di un membro attivo di un'azienda esercitata in comune sono da attribuire alla sostanza commerciale.
Ammortamenti (art. 28)
Gli ammortamenti devono essere giustificati dall'uso commerciale e figurare nella contabilità o in un piano d'ammortamento.
I tassi d'ammortamento massimi, riconosciuti senza l'adduzione di particolari giustificati, figurano nel promemoria allegato concernente gli ammortamenti sugli attivi immobilizzati nelle aziende agricole.
Accantonamenti (art. 29)
Devono essere giustificati dall'uso commerciale. Se non sono più giustificati devono essere sciolti (cpv. 2).
Sostituzione di beni (art. 30)
Le riserve latenti possono essere trasferite su beni sostitutivi (in Svizzera) con ugual funzione entro un termine ragionevole.
Perdite (art. 31)
Le perdite possono, durante un termine limitato, essere compensate con i benefici degli anni successivi.
Allegati (art. 125)
1 Giustificazione del risultato aziendale
Tutti i contribuenti indipendenti devono allegare alla dichiarazione d'imposta i bilanci e il conto profitti e perdite, oppure, in mancanza di contabilità, le distinte previste dalla legge.
2 In generale
Per la determinazione del reddito sulla base della contabilità o delle distinte è indispensabile la tenuta dei relativi libri (libro cassa, posta, banca e inventari) che possono essere richiesti dall'autorità di tassazione.
3 Bilancio iniziale
Vedi le direttive per il bilancio iniziale, allegato alla presente circolare.
4 Questionario per aziende agricole e silvicole. Istruzioni
Il questionario fissa in modo formale e imperativo gli elementi minimi concernenti l'attività agricola indipendente, che il contribuente deve presentare.
5 Contabilità
Le esigenze fiscali di una contabilità non si riferiscono ad un sistema determinato (SPS, VDV, AGRA, ecc.) ma a dei principi contabili generali.
La base della chiusura contabile è costituita dai libri tenuti in modo corretto (libri di cassa, posta, banca, inventari, ecc.). Sono determinanti i conti chiusi durante il periodo di computo (art. 43, cpv. 2).
Inoltre, una contabilità deve rispettare le seguenti condizioni:
- ad ogni scrittura contabile deve corrispondere una pezza giustificativa;
- il controllo dei conti dev'essere garantito;
- ogni scrittura contabile deve poter essere seguita dalla pezza giustificativa alla chiusura e viceversa;
- gli importi devono essere allibrati al lordo, senza nessuna compensazione fra costi e ricavi e attivi e passivi;
- a richiesta, i conti chiusi devono poter essere esibiti;
- la struttura della contabilità dev'essere adattata a quella dell'attività aziendale.
6 Distinte
Le distinte sono il riassunto delle operazioni registrate in modo cronologico al fine di determinare il reddito. Le esigenze minime sono esposte nel questionario per aziende agricole e silvicoli e nelle istruzioni della Divisione principale dell'imposta federale diretta.
Inoltre, occorre osservare quanto segue:
- i libri contabili (cassa, banca e posta), nonché gli inventari, devono essere tenuti a giorno;
- ad ogni scrittura contabile deve corrispondere una pezza giustificativa;
- l'esercizio commerciale corrisponde all'anno civile (chiusura al 31 dicembre).
Altra collaborazione (art. 126)
Giusta l'articolo 126 capoverso 3, le persone fisiche con reddito da attività lucrativa indipendente devono conservare per dieci anni i documenti e gli altri giustificativi relativi alla loro attività e, a richiesta, devono poter essere forniti all'autorità di tassazione.
Il capo della divisione principale
B. Jung, vicedirettore
Appendice:
Testo legale degli articoli 18, 28, 29, 30, 31, 125, 126 LIFD.
Annessi:
Promemoria concernente gli ammortamenti, 1993
Promemoria concernente il bilancio iniziale, 1993.
Appendice alla circolare n. 3
Testi legali di alcuni articoli della legge federale sull'imposta federale diretta
(le note tra parentesi sono state aggiunte)
Art. 18 Principio (attività lucrativa indipendente)
1 Sono imponibili tutti i proventi dall'esercizio di un'impresa, commerciale, industriale, artigianale, agricola o forestale, da una libera professione e da ogni altra attività lucrativa indipendente.
2 In generale gli ammortamenti sono calcolati in funzione del valore effettivo dei singoli
elementi patrimoniali oppure sono ripartiti in funzione della durata probabile d'utilizzazione dei singoli elementi.
3 Gli ammortamenti su attivi rivalutati per compensare perdite sono ammessi unicamente se
le rivalutazioni erano autorizzate dal diritto commerciale e le perdite potevano essere dedotte al momento dell'ammortamento giusta l'articolo 31 capoverso 1.
Art. 29 Accantonamenti
1 Sono ammessi, a carico del conto profitti e perdite, accantonamenti per:
a. gli impegni sussistenti nel corso dell'esercizio e il cui ammontare è ancora indeterminato; b. i rischi di perdite su attivi del patrimonio circolante, segnatamente sulle merci e sui debitori; c. gli altri rischi di perdite imminenti nel corso dell'esercizio; d. futuri mandati di ricerca e di sviluppo conferiti a terzi, fino al 10 per cento del reddito aziendale imponibile, ma non oltre 1 milione di franchi.
2 Gli accantonamenti ammessi negli anni precedenti sono aggiunti al reddito aziendale
imponibile nella misura in cui non sono più giustificati.
Art. 30 Sostituzione di beni
1 In caso di sostituzione di immobilizzi necessari all'azienda, le riserve occulte possono
essere trasferite su beni sostitutivi con ugual funzione; è escluso il trasferimento su elementi patrimoniali fuori della Svizzera.
2 Se la sostituzione non avviene nel corso dello stesso esercizio, è ammessa la costituzione
di un accantonamento pari all'ammontare delle riserve occulte. Tale accantonamento deve essere utilizzato entro un termine ragionevole per l'ammortamento del nuovo immobilizzo oppure sciolto mediante accreditamento nel conto profitti e perdite.
3 Sono considerati necessari all'azienda gli immobilizzi che servono direttamente all'
esercizio; sono in particolare esclusi gli elementi patrimoniali utilizzati unicamente per il loro valore di collocamento o il loro reddito.
Art. 31 Perdite
1 Dal reddito medio del periodo di computo (art. 43) possono essere dedotte le perdite dei
tre precedenti periodi di computo che non hanno potuto essere considerate nel calcolo del reddito imponibile degli anni precedenti.
2 Le perdite di esercizi precedenti che non hanno ancora potuto essere dedotte dal reddito
possono essere imputate sulle prestazioni di terzi destinate ad equilibrare un bilancio deficitario nell'ambito di un risanamento.
Art. 125 Allegati (obbligo di produrre attestazioni e elenchi)
1 Le persone fisiche devono allegare alla dichiarazione d'imposta, in particolare:
a. i certificati di salario concernenti tutti i proventi da attività lucrativa dipendente; b. le attestazioni sui compensi ricevuti come membri dell'amministrazione o di un altro organo di una persona giuridica; c. gli elenchi completi dei titoli, crediti e debiti.
2 Le persone fisiche con reddito da attività lucrativa indipendente e le persone giuridiche
devono allegare alla dichiarazione i conti annuali firmati (bilanci e conti profitti e perdite) del periodo fiscale oppure, in mancanza di una contabilità conforme all'uso commerciale, le distinte degli attivi e dei passivi, delle entrate e uscite, come anche degli apporti e dei prelevamenti privati.
Art. 126 Altra collaborazione (obbligo di conservare i documenti e giustificativi)
1 Il contribuente deve fare tutto il necessario per consentire una tassazione completa ed
esatta.
2 Deve segnatamente fornire, a domanda dell'autorità di tassazione, informazioni orali e
scritte e presentare libri contabili, giustificativi e altri attestati, come anche documenti concernenti le relazioni d'affari.
3 Le persone fisiche con reddito da attività lucrativa indipendente e le persone giuridiche
devono conservare per dieci anni i documenti e gli altri giustificativi relativi alla loro attività.
Amministrazione federale delle contribuzioni Promemoria A / 1993 Imposta federale diretta Agricoltura / Silvicoltura
Promemoria concernente gli ammortamenti sugli attivi immobilizzati nelle aziende agricole e silvicole
Basi legali: Articolo 28 della Legge federale sull’imposta federale diretta (LIFD). Le aliquote di ammortamento sono state elaborate d'intesa con la sottocommissione per l’agricoltura della Commissione dei coefficienti sperimentali.
1 Regole generali:
Il valore di base per il calcolo degli ammortamenti è dato dal prezzo di costo, che risulta dal prezzo di acquisto, diminuito di eventuali ribassi, degli abbuoni di permuta, ecc.. Al momento dell’introduzione di una contabilità, i beni d’investimento vanno allibrati al prezzo di costo, tenuto conto delle diminuzioni o degli aumenti di valore subentrati dal momento dell’acquisto. Sono ammessi soltanto gli ammortamenti sugli elementi della sostanza commerciale che servono interamente o in modo preponderante all’esercizio dell’attività lucrativa (art. 18, cpv. 2 LIFD). In caso di ripresa o di acquisto di un intero immobile o di singole parti di esso al valore venale, il terreno deve essere valutato separatamente.
2 Se non diversamente giustificate valgono le seguenti aliquote di ammortamento:
Aliquote d’ammortamento Aliquote d’ammortamento in per cento del in per cento del
Valore Valore Valore Valore di acquisto contabile di acquisto contabile
2.1 Fondi 2.5. Immobili
Nessun ammortamento sui fondi Case d’abitazione . . . . . . . . . . . . . . 1% 2% coltivati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – – Aliquota globale per immobili e case coloniche (abitazione e stalla) . . . . 2% 4%
2.2 Aliquota globale
Immobili rurali . . . . . . . . . . . . . . . . . 3% 6% (in caso di mancata ripartizione nell’inventario fra terreni, costruzioni, Costruzioni leggere, porcili, bonifiche e piante). pollai ecc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4% 8% L’ammortamento è ammesso fino al Sili, impianti d’irrigazione . . . . . . . . 5% 10 % valore del suolo . . . . . . . . . . . . . . . . 1,5 % 3%
2.3 Bonifiche fondiarie 2.6. Installazioni meccaniche
Prosciugamenti, spese di raggruppa- (impianti tecnici che fanno mento dei terreni . . . . . . . . . . . . . . . 5% 10 % parte dell’immobile, purché non compresi nel suo valore) . . . . . 10 % 20 % Sistemazioni (vie d’accesso ecc.), muri di sostegno per la vigna . . . . . 3% 6%
2.7 Veicoli e macchine . . . . . . . . 12 % 25 %
2.4 Piante
(ammortamento a partire dal pieno In caso di forte sollecitazione . . . . . 20 % 40 % rendimento). I costi sostenuti fino al momento del pieno rendimento
2.8 Bestiame
costituiscono il valore di base per il In generale, l’ammortamento immediato sul valore unitario è calcolo dell’ammortamento. effettuato secondo le direttive dell’UFAG. A lunga scadenza questo Vigne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6% 12 % metodo conduce allo stesso risultato che darebbe l'ammortamento Frutteti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 % 20 % fondato sul periodo di utilizzazione.
3 Investimenti per installazioni tendenti al risparmio di energia e alla protezione dell’ambiente
Isolamenti termici, investimenti per la conversione del sistema di riscaldamento o per l’utilizzazione di energia solare e di biogas ecc. possono essere ammortizzati, durante il primo e secondo esercizio, in ragione del 25%, risp. 50% e negli anni seguenti secondo le aliquote usuali (numero 2).
4 Ricupero d'ammortamenti
Nel caso in cui, a causa del cattivo andamento degli affari, negli anni precedenti l’azienda contribuente non sia stata in grado di procedere a degli ammortamenti sufficienti, è possibile il loro ricupero, a condizione che sia provata la loro fondatezza.
5 Procedimenti speciali di ammortamento
Per procedimenti speciali di ammortamento si intendono i metodi che si scostano dai procedimenti usuali e che, a determinate condizioni sono autorizzati e applicati regolarmente e sistematicamente secondo la legge cantonale (ammortamento immediato, ammortamento unico).
AFC / Imposta federale diretta Deutscher Text siehe Rückseite