W95-024I del 30.06.1995
Imposta federale diretta Periodo fiscale 1995/96
AMMINISTRAZIONE FEDERALE Berna, 30 giugno 1995 DELLE CONTRIBUZIONI Divisione principale imposta federale diretta
Alle amministrazioni cantonali dell'imposta federale diretta
Circolare n. 24
Assicurazioni di capitali con premio unico
I. In generale
L'articolo 20 capoverso 1 lettera a LIFD è stato approvato dal Parlamento il 7 ottobre 1994 dopo alterne vicende (cfr. al riguardo il relativo messaggio del 1.3.1993 del Consiglio federale, FF 1993 I 948) e lunghi dibattiti nella seguente versione:
Articolo 20 capoverso 1 lettera a
1 Sono imponibili i redditi da sostanza mobiliare, segnatamente:
a. gli interessi su averi, compresi quelli versati da assicurazioni riscattabili di capitali con premio unico in caso di sopravvivenza o di riscatto, a meno che queste assicurazioni di capitali servano alla previdenza. Si considera che serva alla previdenza il pagamento della prestazione assicurativa a partire dal momento in cui l'assicurato ha compiuto i 60 anni sulla base di un rapporto contrattuale che è durato almeno cinque anni. In questo caso la prestazione è esente da imposte.
Per quanto riguarda le assicurazioni di capitale, che sono state concluse prima del 1° gennaio 1994, il Parlamento ha adottato con l'articolo 205a anche la seguente disposizione transitoria:
Art. 205a Assicurazioni di capitale sciolte tramite premio unico concluse entro la fine del 1993
Gli interessi su assicurazioni di capitale, giusta l'articolo 20 capoverso 1 lettera a, concluse prima del 1° gennaio 1994 sono esenti da imposta per quanto, al momento del versamento, il rapporto contrattuale sia durato almeno cinque anni o l'assicurato abbia compiuto i 60 anni.
Adattata alla Legge federale sull’adeguamento formale delle basi temporali per l’imposizione diretta delle persone fisiche del 22 marzo 2013 (in vigore dal 1. gennaio 2014).
Entrambe le disposizioni sono entrate in vigore il 1° gennaio 1995 unitamente alla legge federale sull'imposta federale diretta.
Scopo della presente circolare è di illustrare queste due disposizioni.
II. Articolo 20 capoverso 1 lettera a
1 Assicurazione riscattabile di capitali
Le assicurazioni di capitali sono assicurazioni sulla vita con prestazione unica in caso di realizzazione dell'evento assicurato. Ne fanno parte le assicurazioni in caso di decesso, le assicurazioni in caso di sopravvivenza, le assicurazioni miste e le assicurazioni a termine fisso. Un'assicurazione di capitali è riscattabile nella misura in cui costituisce capitale. Ciò è il caso se vi è la certezza che l'avvenimento assicurato accadrà (art. 90 cpv. 2 della legge federale del 02.04.1908 sul contratto d'assicurazione; LCA; RS 221.229.1). La classica assicurazione mista è la forma più comune di assicurazione riscattabile di capitali.
Ai fini dell'imposizione le autorità fiscali non possono fondarsi unicamente sulla qualifica di diritto civile della LCA. Le assicurazioni di capitali che le autorità di vigilanza sulle assicurazioni considerano come "assicurazioni sulla vita riscattabili" non adempiono automaticamente i presupposti di un trattamento fiscale privilegiato.
Nelle assicurazioni riscattabili di capitali, finanziate con premio unico, manca il processo di risparmio tipico dell'assicurazione sulla vita, in quanto esso è già stato effettivamente concluso prima del versamento del premio unico. In primo piano non vi è la protezione assicurativa, bensì il collocamento di patrimoni. I proventi derivanti da assicurazioni riscattabili di capitali con premio unico sono, in caso di sopravvivenza e di riscatto, di principio imponibili, a meno che l'assicurazione di capitale non serva alla previdenza (art. 20 cpv. 1 lett. a LIFD).
Conformemente alle disposizioni dell'articolo 20 capoverso 1 lettera a LIFD, d'ora in poi nell'ambito della previdenza individuale libera (pilastro 3b) occorrerà distinguere fra due categorie di assicurazioni riscattabili di capitali con premio unico:
a) quelle che servono alla previdenza e i cui proventi sono esenti da imposta al momento del versamento;
b) quelle che non servono alla previdenza e i cui proventi sono quindi imponibili al momento del versamento.
1. a) Assicurazioni riscattabili di capitali con premio unico che servono alla previdenza
Giusta l'articolo 111 capoverso 1 della Costituzione federale, la previdenza individuale è legata al concetto dei tre pilastri della nostra previdenza per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità. La funzione della previdenza individuale consiste nel completare in modo sensato le prestazioni dei primi due pilastri. Un trattamento fiscale privilegiato delle assicurazioni riscattabili di capitali è pertanto ammissibile secondo l'articolo 34quater capoverso 6 della Costituzione federale unicamente nell'ambito della previdenza di cui all'articolo 34quater capoverso 1 Cost. Con l'articolo 20 capoverso 1 lettera a LIFD il legislatore ha inteso privilegiare fiscalmente solo le assicurazioni di capitali che hanno un carattere di previdenza. Ciò presuppone che al momento della prestazione l'assicurato abbia compiuto i 60 anni e il rapporto contrattuale sia durato almeno cinque anni. Se queste due condizioni sono adempiute (principio cumulativo) il versamento della prestazione assicurativa in caso di sopravvivenza o di riscatto è sempre esente da imposta.
D'altra parte per distinguersi da un collocamento, l'assicurazione di capitali con premio unico deve garantire un'adeguata protezione assicurativa in caso di sopravvivenza o di decesso prematuro della persona assicurata. L'importo di questa protezione assicurativa non può essere fissato a piacimento ad un valore basso.
1. b) Assicurazioni di capitali con premio unico che non servono alla previdenza
Tra le assicurazioni riscattabili di capitali con premio unico offerte sul mercato troviamo fra l'altro:
- Assicurazioni in caso di sopravvivenza con rimborso dei premi
La somma assicurata (capitale di vecchiaia) viene versata unicamente se l'assicurato è ancora in vita a una data stabilita in precedenza. In caso di decesso prematuro dell'assicurato i premi (unici) pagati fino al giorno del decesso vengono restituiti; una prestazione assicurativa in caso di morte non è per contro garantita. L'assicuratore non si assume pertanto alcun rischio per il caso di decesso (cfr. n. 1.a cpv. 2).
Inoltre, in caso di decesso prematuro dell'assicurato certe compagnie di assicurazione non si limitano a rimborsare unicamente il premio unico ma versano anche eventuali partecipazioni alle eccedenze. In questo caso non si tratta più di una vera e propria prestazione assicurativa.
- Assicurazioni a termine fisso
L'assicuratore si impegna a versare la somma assicurata alla scadenza prestabilita indipendentemente dal fatto che la persona assicurata sia ancora in vita o già deceduta. Poiché in caso di decesso della persona assicurata non viene versata alcuna prestazione e il premio è pagato anticipatamente per la durata complessiva del contratto, l'assicuratore non si assume alcun rischio di decesso (diversamente nel caso di finanziamento con premi periodici; cfr. anche n. 1.a cpv. 2).
- Assicurazioni senza durata contrattuale fissa (assicurazioni open end)
Il contratto di questa assicurazione riscattabile di capitali prevede alla scadenza, vale a dire al raggiungimento dell'età-termine, la possibilità di prolungare ripetutamente la durata del contratto. Dopo la prima scadenza il capitale di vecchiaia disponibile è in effetti mantenuto risp. reinvestito annualmente. D'altra parte vi si potrebbe intravedere la conclusione di un nuovo contratto (con una nuova scadenza).
Queste e analoghe assicurazioni di capitali rientrano nella categoria dei collocamenti "dissimulati", giacché l'essenziale non è la protezione assicurativa, bensì piuttosto un collocamento di capitale. Simili assicurazioni di capitali con premio unico vengono imposte conformemente al principio generale dell'articolo 20 capoverso 1 lettera a LIFD al momento del pagamento dei redditi; le prestazioni di tali assicurazioni non possono quindi essere considerate come prestazioni assicurative esenti da imposta ai sensi dell'articolo 24 lettera b LIFD.
2 Persona assicurata
Con l'adozione dell'articolo 20 capoverso 1 lettera a LIFD il legislatore ha voluto privilegiare fiscalmente la previdenza individuale, per cui si presuppone che lo stipulante sia anche la persona assicurata. Allo stesso modo, la persona assicurata deve essere lo stipulante.
Un'assicurazione su "due teste" è ammissibile soltanto per le persone coniugate, sempre che esse siano tassate congiuntamente. In questo caso basta che solo una delle persone
assicurate sia anche stipulante. Anche il presupposto secondo cui al momento del versamento della prestazione entrambi i coniugi devono aver compiuto i 60 anni di età deve essere adempiuto.
3 Premio unico
Per quanto concerne il finanziamento di un'assicurazione sulla vita bisogna distinguere tra pagamento periodico dei premi (di regola premi annui) e pagamento di un premio unico. Quale premio unico non è da intendere unicamente quello pagato "una tantum" alla conclusione dell'assicurazione. Infatti, sono considerati premi unici anche i versamenti effettuati durante la durata contrattuale e che non corrispondono in modo evidente a premi periodici prestabiliti. Questo genere di premi unici è riscontrabile soprattutto nei prodotti di varie assicurazioni flessibili. A livello pratico, la delimitazione può essere operata nel modo seguente: se il contratto di assicurazione non è, fin dall'inizio, fondato sul pagamento periodico e sistematico dei premi per tutta la durata del contratto, si ha a che fare con un'assicurazione di capitale a premio unico. In questi casi l'esenzione fiscale dei relativi redditi dipende sempre dal rispetto delle condizioni previste nell'articolo 20 capoverso 1 lettera a LIFD.
4 Imposizione dei redditi
I redditi da assicurazioni riscattabili di capitali con premio unico che non beneficiano di un trattamento fiscale privilegiato sono imponibili in caso di sopravvivenza o di riscatto congiuntamente agli altri redditi. A titolo di reddito del capitale è imponibile la differenza tra il premio unico pagato dallo stipulante e la prestazione assicurativa versata (compresa la partecipazione alle eccedenze). Un'imposizione all'aliquota della rendita giusta l'articolo
37 LIFD o un'imposizione separata come prestazione in capitale proveniente dalla
previdenza al senso dell’ articolo 38 LIFD non è possibile. Le partecipazioni alle eccedenze saranno tassate come reddito imponibile al momento del loro versamento.
5 Elusione d'imposta
Le regole stabilite dal Tribunale federale riguardo all'elusione d'imposta nel caso delle assicurazioni di capitali con premio unico - segnatamente in relazione al finanziamento del premio unico mediante prestito - sono applicabili anche nell'ambito della LIFD.
Il finanziamento da parte di terzi è quindi da considerare come un'operazione insolita volta ad eludere l'imposta quando la situazione finanziaria del contribuente non gli consentirebbe di finanziare il premio unico e che di conseguenza la polizza di assicurazione costituisce la sola garanzia del prestito concesso. In tali circostanze il prestito non deve essere riconosciuto a livello fiscale e la relativa deduzione degli interessi passivi deve essere negata (cfr. ad es. STF in Archivio 44, 360; 50, 624; 55, 129).
III. Articolo 205a LIFD
In considerazione delle controversie concernenti l'interpretazione della precedente versione dell'articolo 20 capoverso 1 lettera a LIFD e della conseguente incertezza per i contribuenti, il legislatore ha emanato, con l'articolo 205a, una disposizione transitoria generosa. Secondo questa norma, nei rapporti di assicurazione conclusi prima del 1° gennaio 1994, ai fini dell'esenzione fiscale dei redditi è sufficiente adempiere uno solo dei presupposti altrimenti richiesti cumulativamente, vale a dire la durata minima del contratto di cinque anni o il compimento dei 60 anni di età della persona assicurata.
IV. Circolari precedenti: abrogazione
La circolare del 21 giugno 1982 dell'Amministrazione federale delle contribuzioni concernente le assicurazioni di capitali con premio unico (riprodotta in Archivio 51, 85) è abrogata.
V. Informazioni
Eventuali domande riguardanti il trattamento fiscale di assicurazioni sulla vita devono essere indirizzate all'Amministrazione federale delle contribuzioni (Sezione informazioni, Eigerstrasse 65, 3003 Berna, tel. 031/322 71 55 / 71 15).
Il capo della divisione principale
Samuel Tanner