W95-028I del 29.01.1996
Hauptabteilung Direkte Bundessteuer, Verrechnungssteuer, Stempelabgaben Division principale de l'impôt fédéral direct, de l'impôt anticipé, des droits de timbre Divisione principale imposta federale diretta, imposta preventiva, tasse di bollo
Imposta federale diretta Periodo fiscale 1995/96
Berna, 29 gennaio 1996
Alle amministrazioni cantonali dell'imposta federale diretta
Circolare n. 28 1
La riscossione dell'imposta federale diretta
1 Basi legali, entrata in vigore
La riscossione dell'imposta federale diretta è disciplinata negli articoli 160 segg. LIFD e spiegata nei dettagli nell'ordinanza del 10 dicembre 1992 sulla scadenza e gli interessi nell'imposta federale diretta (abbreviata: OSI, allegato 1). I relativi tassi d'interesse figurano nell'appendice periodica all'ordinanza (allegato 2).
I suddetti atti legislativi sono entrati in vigore il 1° gennaio 1995 e sono applicabili per la prima volta alle imposte dell'anno 1995 (art. 6 OSI). La riscossione delle imposte dell'anno 1994 e degli anni precedenti è ancora retta dal DIFD e dall'ordinanza concernente il periodo di tassazione corrispondente. A titolo di esempio, le imposte dell'anno 1994 che scadono il 1° marzo 1995 saranno ancora riscosse conformemente all'ordinanza del 19 marzo 1993 su la scadenza e gli interessi nell'imposta federale diretta del periodo di tassazione 1993/94 (RS 642.125, RU 1993 1264; circolare dell' 11.5.1993, n. 6 del periodo di tassazione 1993/94). Di conseguenza, i tassi d'interesse fissati il 19 marzo 1993 sono applicabili tali e quali fino al pagamento integrale dell'imposta.
2 Principali innovazioni
Rispetto al diritto precedente vanno menzionate le seguenti modificazioni:
- Il passaggio alla tassazione annuale postnumerando per le persone giuridiche e per le persone fisiche ha come conseguenza che l'imposta federale diretta è riscossa ogni anno. (art. 40 cpv. 1 LIFD).
1Adattata alla Legge federale sull‘adeguamento formale delle basi temporali per l’imposizione diretta delle persone fisiche del 22 marzo 2013 (in vigore dal 1. gennaio 2014).
- I Cantoni possono ora introdurre la riscossione rateale dell'imposta e anticipare il termine di scadenza per le persone giuridiche i cui esercizi commerciali non coincidono con l'anno civile. D'ora in poi sono applicabili scadenze particolari anche per altre situazioni, tra cui in particolare per il caso di morte del contribuente (n. 5.2).
- I tassi d'interesse non sono più fissati per periodo fiscale, bensì per anno civile (n. 6.1). Tuttavia alle imposte dell'anno 1994 e degli anni precedenti sono sempre applicabili i tassi d'interesse del relativo periodo di tassazione (n. 1).
- Con validità a partire dalle imposte dell'anno 1995 l'interesse di mora viene ora riscosso anche sul ricupero d'imposta (n. 6.2).
3 Cantone di riscossione
3.1 Tassazione ordinaria
L'imposta è riscossa nel Cantone competente per la tassazione (art. 160 LIFD). Questo è il Cantone in cui
- la persona giuridica ha la sede o l'amministrazione effettiva alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento (art. 105 cpv. 3 LIFD);
- la persona fisica ha il domicilio fiscale o la dimora fiscale alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento (art. 105 cpv. 1 LIFD).
Per quanto riguarda l'appartenenza economica (art. 4 e 51 LIFD) la competenza dei Cantoni si fonda sull’articolo 106 LIFD..
3.2 Imposta alla fonte e tassazione ordinaria ulteriore
La competenza per la riscossione dell'imposta alla fonte è fissata nell'articolo 107 LIFD. Nel caso principale dei lavoratori stranieri (art. 83 LIFD) è competente il Cantone in cui essi hanno il domicilio o la dimora fiscali all'atto della scadenza della prestazione imponibile (vale a dire di regola il giorno di paga) (art. 107 cpv. 1 lett. a LIFD). Se viene superato un certo limite di reddito (art. 90 cpv. 2 LIFD), una tassazione ordinaria ulteriore è effettuata dal Cantone competente secondo il numero 3.1 (art. 107 cpv. 3 LIFD). Una particolarità si verifica in caso di trasferimento da un Cantone all'altro durante il periodo fiscale: infatti, il Cantone competente procede alla tassazione ordinaria ulteriore e la notifica, ma la riscossione con computo dell'imposta alla fonte riscossa è effettuata pro rata temporis da ciascun Cantone interessato.
4 Decisione di tassazione, conteggio, termine di pagamento
Di principio l'imposta federale diretta è riscossa conformemente alla tassazione. Se all'atto della scadenza (n. 5) la tassazione non è ancora stata operata, l'imposta è riscossa provvisoriamente conformemente alla dichiarazione d'imposta, all'ultima tassazione o all'importo presumibilmente dovuto (art. 162 cpv. 1 LIFD). Per il termine generale di scadenza (n. 5.1) deve sempre essere allestito un calcolo provvisorio o definitivo (art. 1 cpv. 1 OSI).
La notificazione della decisione di tassazione può essere allegata al conteggio dell'imposta e all'invito di pagamento. Se un conteggio deve valere come notificazione della decisione di tassazione occorre che ne sia fatta menzione nel testo. Nella decisione di tassazione devono essere indicati gli elementi imponibili (reddito, utile netto e capitale proprio imponibili), l'aliquota e l'ammontare dell'imposta nonché le modificazioni rispetto alla dichiarazione d'imposta (art. 131 cpv. 1 e 2 LIFD). Secondo l'articolo 116 capoverso 1 LIFD le decisioni devono indicare i rimedi giuridici (rinvio alla possibilità di presentare reclamo secondo l'art. 132 cpv. 1 LIFD).
Il termine di pagamento è fissato nell'articolo 163 capoverso 1 LIFD. Secondo questo articolo le imposte devono essere pagate entro 30 giorni dalla scadenza.
5 Scadenza
5.1 Termine generale di scadenza (art. 161 cpv. 1 LIFD)
Per le persone fisiche e giuridiche il termine generale di scadenza è il 1° marzo dell'anno civile successivo all'anno fiscale (art. 1 cpv. 1 OSI). I Cantoni hanno la possibilità di riscuotere l'imposta a rate anticipate (art. 2 OSI), concedendo un interesse rimunerativo (n. 6.3).
5.2 Termini particolari di scadenza (art. 161 cpv. 2 a 4 LIFD)
I Cantoni possono anticipare il termine di scadenza fino a due mesi dopo la chiusura dell'esercizio commerciale per le persone giuridiche il cui esercizio commerciale (troncato) non coincide con l'anno civile (art. 1 cpv. 3 OSI).
Con la notificazione della decisione di tassazione separata divengono esigibili le imposte annue, tassate separatamente, sulle prestazioni in capitale provenienti dalla previdenza (art. 38 LIFD) e sui proventi straordinari in caso di fine dell'assoggettamento (art. 47 LIFD), come pure il ricupero d'imposta (art. 151 LIFD). Le tariffe secondo l'articolo 36 LIFD sono applicabili alle prestazioni in capitale delle istituzioni di previdenza. Il ricupero d'imposta comprende sia l'imposta non incassata che gli interessi di mora fino al termine di scadenza della decisione di ricupero d'imposta (art. 151 cpv. 1 LIFD).
Termini particolari di scadenza sono inoltre applicabili nei casi indicati nell'articolo 161 capoverso 4 LIFD (quando il contribuente prende i provvedimenti necessari per la partenza durevole dal Paese, nei casi di richiesta di cancellazione dal registro di commercio di una persona giuridica, di cessazione dell'assoggettamento limitato in virtù dell'appartenenza economica, di dichiarazione di fallimento, di morte del contribuente). Di principio il termine di scadenza coincide in questi casi con l'insorgere dell'evento stesso, nella prassi tuttavia anche con la notificazione della decisione di tassazione (vedi però il rinvio ad art. 164 cpv. 2 LIFD al n. 5.3).
5.3 Termine originario di scadenza
Per termine originario di scadenza si intende in generale la data di notificazione del primo conteggio, provvisorio o definitivo. A prescindere dai casi con termini particolari di scadenza (n. 5.2), il termine originario di scadenza corrisponde pertanto al 1° marzo rispettivamente a una data successiva, se eccezionalmente il conteggio (provvisorio) è stato notificato solo dopo il termine generale di scadenza. Se però il contribuente stesso è responsabile del fatto che non gli sia stata notificata alcuna tassazione o che essa gli sia stata notificata tardivamente (ad es. in caso di sottrazione d'imposta), il termine originario di scadenza coincide, argomentando a contrario rispetto all'articolo 164 capoverso 2 LIFD, con il termine generale di scadenza (1° marzo) nel caso dell'articolo 161 capoverso 1 LIFD, con il termine particolare di scadenza nel caso dell'articolo 161 capoverso 2 LIFD e con il momento in cui insorge il relativo evento nel caso dell'articolo 161 capoverso 4 LIFD.
5.4 Scadenza delle multe e delle spese
Se una decisione sulle multe e sulle spese viene impugnata con reclamo o ricorso, il termine di scadenza è effettivo soltanto nel caso di una decisione cresciuta in giudicato. Secondo l'articolo 185 capoverso 1 LIFD, l'articolo 161 capoverso 5 non è applicabile in caso di riscossione delle multe e delle spese (cfr. n. 7.7 della circolare del 7.4.1995, n. 21 del periodo fiscale 1995/96).
6 Interessi
6.1 Fissazione degli interessi per anno civile
I tassi d'interesse sono fissati per ogni anno civile dal Dipartimento federale delle finanze conformemente agli articoli 162 capoverso 3, 163 capoverso 2 e 164 capoverso 1 LIFD (art. 3 cpv. 2 e art. 4 cpv. 3 OSI), il tasso d'interesse sulle eccedenze d'imposta da restituire corrisponde a quello dell'interesse di mora (art. 5 cpv. 2 OSI). I tassi d'interesse fissati per un determinato anno civile devono essere applicati a tutti i conteggi degli interessi allestiti per tale anno civile, indipendentemente dall'anno fiscale cui sia da attribuire l'imposta sulla quale deve essere pagato l'interesse e dall'anno della sua scadenza. 1) Sono previste eccezioni soltanto per l'interesse di mora in una procedura d'esecuzione (art. 3 cpv. 3 OSI), per l'interesse rimunerativo in caso di riscossione a rate anticipate (art. 4 cpv. 3 OSI) nonché per le imposte degli anni 1994 e precedenti (n. 1).
6.2 Interesse di mora (art. 3 OSI)
Un interesse di mora è dovuto per gli importi d'imposta che non sono stati versati entro 30 giorni dopo la scadenza (art. 164 cpv. 1 LIFD). L'interesse decorre, senza diffida, dopo 30 giorni dalla notificazione del calcolo definitivo o provvisorio. In caso di maggiorazione di un calcolo definitivo o provvisorio, l'interesse per l'importo supplementare inizia a decorrere 30 giorni dopo la notificazione del nuovo conteggio. Se a seguito della notificazione di un calcolo provvisorio o nell'ambito della procedura ricorsuale il credito iniziale viene successivamente ridotto, l'interesse di mora viene calcolato unicamente sull'importo ridotto.
Nei casi di ricupero d'imposta l'interesse inizia a decorrere 30 giorni dopo il termine originario di scadenza (n. 5.3) e si estende fino alla notificazione della decisione (art. 161 cpv. 3 lett. c ed art. 151 cpv. 1 LIFD). Se il ricupero d'imposta, compresi gli interessi, non è stato pagato entro i termini, l'interesse di mora inizia nuovamente a decorrere dopo 30 giorni sull'importo totale. In caso di tentativo di sottrazione l'interesse decorre 30 giorni dopo il termine originario di scadenza (art. 164 cpv. 2 LIFD).
Per le multe e le spese (art. 185 cpv. 1 LIFD), l'interesse inizia a decorrere 30 giorni dopo la notificazione della decisione o al momento in cui una decisione è cresciuta in giudicato (n. 5.4).
1) Esempi: un'imposta dell'anno 1995 pagata in anticipo volontariamente il 15.10.1995 che scade il 1.3.1996 è rimunerata dal 15.10. al 31.12.1995 con il tasso d'interesse rimunerativo dell'anno civile 1995 e dal 1.1. al 1.3.1996 con quello dell'anno civile 1996. Ad un'imposta dell'anno 1996 che scade il 1.3.1997 e che viene pagata il 30.6.1999 è applicato dal 31.3. al 31.12.1997 il tasso d'interesse di mora dell'anno civile 1997, dal 1.1. al 31.12.1998 quello dell'anno civile 1998 e dal 1.1. al 30.6.1999 quello dell'anno civile 1999.
6.3 Interesse rimunerativo (art. 4 OSI)
Sui pagamenti rateali (art. 2 OSI) e su altri pagamenti eseguiti volontariamente prima della scadenza è concesso un interesse rimunerativo, sempre che non avvenga una restituzione di questi importi entro 30 giorni dopo il ricevimento del pagamento (art. 163 cpv. 2 e art. 168 cpv.
2 LIFD). L'interesse rimunerativo si calcola per il periodo che va dal ricevimento del pagamento
al termine originario di scadenza (n. 5.3) rispettivamente alla scadenza di un conteggio più elevato o, ancora, fino alla restituzione.
6.4 Interessi sulle eccedenze d'imposta da restituire (art. 5 OSI)
Le somme riscosse e pagate in eccedenza sono restituite (art. 162 cpv. 3 e art. 168 LIFD). L'interesse sulle eccedenze d'imposta da restituire si applica dal momento in cui il pagamento è pervenuto, ma al più presto dal termine originario di scadenza (n. 5.3) fino alla restituzione. Deve comunque essere data la condizione secondo cui sia esistito un obbligo di pagamento sulla base di un conteggio definitivo o provvisorio e pertanto, in caso di incasso tardivo, sarebbe stato percepito un interesse moratorio (per i pagamenti volontari, vedi n. 6.3).
7 Indicazioni su altre disposizioni legali
7.1 Diffida ed esecuzione (art. 165 LIFD)
Se allo spirare del termine di pagamento (n. 4) l'ammontare d'imposta non è stato pagato, il contribuente riceve una diffida in cui gli è concesso un breve termine supplementare. Se la diffida per un credito cresciuto in giudicato rimane infruttuosa si deve procedere all'esecuzione. L'esecuzione può essere promossa senza precedente diffida se il debitore ha domicilio all'estero o se è stato ordinato il sequestro di beni che gli appartengono.
7.2 Facilitazioni di pagamento (art. 166 LIFD)
Se il pagamento dell'imposta entro il termine stabilito costituisce un grave rigore per il debitore, l'autorità di riscossione può, su domanda dello stesso, prorogare la scadenza o concedere pagamenti rateali, come pure rinunciare, per tale differimento, al calcolo degli interessi di mora. Essa può anche esigere un'adeguata costituzione di garanzie.
7.3 Condono dell'imposta (art. 167 LIFD)
Il condono dell'imposta previsto per una situazione di bisogno è disciplinato dettagliatamente nell'ordinanza del 19 dicembre 1994 concernente l'esame delle domande di condono nell'imposta federale diretta (RS 642.121; RU 1995 595; circolare dell' 8.3.1995, n. 20 del periodo fiscale 1995/96).
7.4 Restituzione dell'imposta (art. 168 LIFD)
Una domanda di restituzione di un'imposta non dovuta, pagata per errore, può essere presentata entro cinque anni dalla fine dell'anno in cui è stato eseguito il versamento. Il diritto alla restituzione si estingue definitivamente dieci anni dopo la fine dell'anno del versamento.
7.5 Garanzie (art. 169 a 173 LIFD)
Se il contribuente non ha il domicilio in Svizzera o se il pagamento dell'imposta dovuta sembra compromesso, l'amministrazione cantonale dell'imposta federale diretta può esigere in ogni momento, anche prima che l'imposta sia accertata definitivamente, la costituzione di garanzie. La decisione di richiesta di garanzie è allora parificata al decreto di sequestro (art. 169 e 170 LIFD).
Le altre disposizioni concernono la cancellazione di persone giuridiche dal registro di commercio nonché - in caso di alienazione o di mediazione di fondi da parte di contribuenti assoggettati limitatamente all'imposta - l'iscrizione dell'acquirente come proprietario nel registro fondiario o la costituzione di garanzie per l'imposta dovuta in caso di mediazione di fondi (art. 171 a 173 LIFD).
L'Amministrazione federale delle contribuzioni intende pubblicare in futuro una circolare in materia di garanzie.
7.6 Prescrizione del diritto di riscossione (art. 121 LIFD)
Un credito fiscale si prescrive in cinque anni dalla crescita in giudicato della tassazione. La prescrizione non decorre o è sospesa o decorre nuovamente per i motivi menzionati nell'articolo 120 capoversi 2 e 3 LIFD concernenti la prescrizione del diritto di tassare. Il diritto di riscossione si prescrive, in ogni caso, in dieci anni dalla fine dell'anno civile in cui la tassazione è cresciuta in giudicato.
Il capo della divisione principale
Samuel Tanner
Allegati:
1 Ordinanza del 10 dicembre 1992 sulla scadenza e gli interessi nell'imposta federale diretta
(RS 642. 124; RU 1993 717)
2 Appendici del 29.11.1994 e 7.12.1995 alla suddetta ordinanza, con i tassi d'interesse per gli
anni civili 1995 (RU 1994 2786) e 1996 (RU 1995 5460).