W95-026I del 22.09.1995
Imposta federale diretta Periodo fiscale 1995/96
AMMINISTRAZIONE FEDERALE Berna, 22 settembre 1995 DELLE CONTRIBUZIONI Divisione principale imposta federale diretta
Alle amministrazioni cantonali dell'imposta federale diretta
Circolare n. 26
Deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti un'attività lucrativa dipendente
1 Base legale
La deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti un'attività lucrativa dipendente è disciplinata dall'articolo 26 LIFD ed è precisata nell'ordinanza del 10 febbraio 1993 del Dipartimento federale delle finanze (allegato 1). L'ammontare delle relative deduzioni forfettarie è fissato nella periodica appendice all'ordinanza (allegato 2).
2 Innovazioni più importanti
Rispetto al diritto previgente (vedi circolare n. 2 del 21.7.1992 del periodo di tassazione 1993/94) devono essere menzionate le seguenti modificazioni:
- Le spese per il perfezionamento non rientrano più, fino ad un certo importo, nella deduzione forfettaria, ma sono ora integralmente deducibili come le spese per la riqualificazione professionale (vedi n. 3 più sotto).
- La deduzione forfettaria per le altre spese professionali non comprende più le spese per il perfezionamento, ma include ora le spese per l'uso di una camera privata per scopi professionali. La deduzione fissa finora in vigore è sostituita da una deduzione in percento (vedi n. 4 più sotto).
- Riguardo alle spese supplementari causate dall'alloggio fuori domicilio, è soppressa la deduzione forfettaria finora in vigore per le persone sole; d'ora in poi queste persone potranno, come i coniugati, dedurre le spese effettive per una camera fuori domicilio (art. 9 cpv. 3 dell'ordinanza).
Adattata alla Legge federale sull’adeguamento formale delle basi temporali per l’imposizione diretta delle persone fisiche del 22 marzo 2013 (in vigore dal 1. gennaio 2014).
- Per quanto concerne la deduzione di talune spese professionali (veicoli privati, attività accessoria e altre spese professionali), il contribuente può scegliere tra le deduzioni complessive stabilite dal Dipartimento federale delle finanze e la giustificazione di spese effettive più elevate (art. 26 cpv. 2 LIFD; art. 4 dell'ordinanza). Questa esplicita regolamentazione legale lascia poco spazio per l'applicazione di altre soluzioni o forfait.
3 Spese per la formazione, il perfezionamento e la riqualificazione professionali
L'articolo 26 capoverso 1 lettera d LIFD stabilisce che le spese inerenti al perfezionamento e alla riqualificazione connessi con l'esercizio dell'attività professionale possono essere dedotte a titolo di spese professionali.
Le direttive che seguono illustrano come devono essere interpretate le espressioni "spese inerenti al perfezionamento e alla riqualificazione professionali" contenute nell'articolo 26 capoverso 1 lettera d LIFD.
3.1 Spese non deducibili
Le spese di formazione, necessarie per acquisire capacità e conoscenze per l'esercizio di una professione, ad es. il tirocinio, la scuola di commercio, la maturità, gli studi ecc., non sono deducibili (art. 34 lett. b LIFD). In questo contesto la LIFD segue la prassi finora in vigore (cfr. Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, 1995, n. 3 ad art. 34 LIFD).
3.2 Spese deducibili
Le spese per il perfezionamento, che permettono al contribuente di tenersi aggiornato nella professione appresa risp. di soddisfare le nuove e crescenti esigenze, sono deducibili (art. 26 cpv. 1 lett. d LIFD). In questa categoria rientrano le spese per ripassare e rielaborare nozioni già acquisite (ad es. corsi di ripetizione o di perfezionamento propri del settore, seminari, congressi ecc.). Anche le spese per corsi di lingue e per esami possono far parte di questa categoria (cfr. pure STF in Archivio 57, 645 e 62, 403). Sono parimenti deducibili, come prima, le spese inerenti al perfezionamento allorquando trattasi di migliorare le conoscenze di una professione già appresa ed esercitata; esempi sono il caso dell'impiegato di commercio che diventa contabile diplomato/perito contabile, il pittore che dà gli esami di maestria.
Le spese per la riqualificazione professionale sopportate dal contribuente in seguito al cambiamento dell'attività finora esercitata sono deducibili (art. 26 cpv. 1 lett. d LIFD). I motivi che spingono alla riqualificazione non hanno alcuna importanza. Tuttavia, le spese che non sono sostenute in vista di esercitare in futuro un'attività professionale principale non sono considerate spese di riqualificazione.
Le spese di reinserimento devono essere parificate a quelle per il perfezionamento risp. per la riqualificazione. In questa categoria rientrano le spese che un contribuente deve sostenere per riprendere dopo lungo tempo la professione appresa ed esercitata in origine (es.: la casalinga che riprende il lavoro di segretaria e deve rinfrescare le sue conoscenze linguistiche e di EED). Le spese di reinserimento sono deducibili solo se il contribuente consegue contemporaneamente un reddito da attività lucrativa.
4 Deduzione forfettaria per le altre spese professionali
La deduzione forfettaria per le altre spese professionali (art. 7 dell'ordinanza) è una deduzione in percento oscillante fra un importo massimo e uno minimo (vedi appendice del 29.6.1994, allegato 2). La base di calcolo è il salario netto II che risulta dopo deduzione dei contributi obbligatori versati alle assicurazioni sociali (AVS/AI/IPG/AD/AINP) e alla previdenza professionale (2° pilastro). Sono equiparate al salario le indennità per perdita di guadagno versate in caso di interruzione temporanea
dell'attività lucrativa (servizio militare risp. protezione civile; indennità giornaliere versate dalle assicurazioni contro la disoccupazione, le malattie e gli infortuni).
Secondo l'articolo 7 capoverso 1 dell'ordinanza, la deduzione forfettaria comprende anche le spese per l'uso di una camera privata per scopi professionali (spese per l'affitto, il riscaldamento, l'illuminazione e la pulizia). Nell'ambito della giustificazione di spese più elevate (art. 4 dell'ordinanza) i contribuenti possono far valere la deduzione di queste spese se dimostrano che utilizzano, a titolo principale e regolare, un locale del loro appartamento privato a scopi professionali. Per contro, l'uso occasionale dell'appartamento privato a scopi professionali non provoca spese supplementari e non dà quindi diritto ad alcuna deduzione.
Parimenti, i contributi versati ad associazioni professionali e a sindacati costituiscono spese professionali ai sensi dell'articolo 26 LIFD. Essi sono quindi contenuti nella deduzione forfettaria o possono essere presi in considerazione nell'ambito della giustificazione di spese più elevate.
5 Deduzione forfettaria per professione accessoria
La deduzione forfettaria per le spese professionali connesse con l'esercizio di un'attività lucrativa accessoria occasionale (art. 10 dell'ordinanza) è una deduzione in percento oscillante fra un importo massimo e uno minimo (vedi appendice del 29.6.1994, allegato 2). La base di calcolo è data dal salario netto II che risulta dopo deduzione di eventuali contributi obbligatori versati alle assicurazioni sociali (AVS/AI/IPG/AD/AINP) e alla previdenza professionale (2° pilastro). Se questo salario non raggiunge la deduzione minima prevista, è possibile dedurre soltanto l'importo effettivamente conseguito. Con questa deduzione forfettaria vengono coperte tutte le spese professionali connesse con l'attività accessoria (vale a dire, oltre alle altre spese professionali di cui all'art. 7, anche le eventuali spese di trasporto e le spese supplementari per pasti).
La deduzione forfettaria non è concessa per i redditi provenienti da un'attività lucrativa esercitata regolarmente a titolo di professione accessoria (ad es. posto al 40 %). In questo caso, le normali deduzioni per le spese di trasporto e per le spese supplementari per pasti sono applicate congiuntamente alla deduzione forfettaria per altre spese professionali adeguatamente ridotta.
Il capo della divisione principale
Samuel Tanner
Allegati:
1 Ordinanza del 10.2.1993 sulla deduzione delle spese professionali delle persone
esercitanti un'attività lucrativa dipendente ai fini dell'imposta federale diretta (RS 642.118.1, RU 1993 1363)
2 Appendice del 29.6.1994 alla suddetta ordinanza con le deduzioni forfettarie per gli
anni di calcolo 1993-96 (RU 1994 1673)