W81-004I del 30.04.1980
Dipartimento federale delle finanze DFF Divisione principale imposta federale diretta, imposta preventiva, tasse di bollo
Imposta federale diretta
Berna, 30. Aprile 1980
Circolare n. 41
Trattamento fiscale dell'indennità secondo l'articolo 334 CC
Visto l'articolo 633 CC, in vigore sino al 1973, le indennità ai figli per il lavoro conferito alla famiglia erano considerate come conferimenti a titolo d’eredità e quindi esentate dall'imposta per la difesa nazionale. Con la legge federale che modifica il diritto civile rurale del 6 ottobre 1972, in vigore a contare dal 15 febbraio 1973, l'articolo 633 CC è stato abrogato e sostituito dagli articoli 334, 334bis e 603 capoverso 2 CC. Ora risulta chiararmene che tali pretese appartengono al diritto delle obbligazioni e non al diritto ereditario (cfr. messaggio del Consiglio federale dell'8.3.1971, FF 1971 I 543 e seg.).
Quindi, date le nuove disposizioni di diritto civile, non si può più conservare la concezione sinora vigente secondo la quale le prestazioni in questione sono trattate come somme provenienti da eredità e quindi non sono assoggettabili all'imposta in virtù dell'articolo 21 capoverso 3 DIN2. Piuttosto esse in principio costituiscono reddito proveniente dal lavoro nella misura in cui i figli o gli abiatici maggiorenni, conviventi con i genitori o con gli avi, hanno conferito il loro lavoro alla comunione domestica e perciò hanno acquisito una pretesa definitiva ad un'equa indennità. Tali indennità sono tassabili giusta l'articolo 21 capoverso 1 lettera a DIN3. Invece le indennità, sempre secondo l'articolo 334 CC, che si fondano sul conferimento alla comunione domestica, da parte dei figli maggiorenni, dei propri guadagni, sono considerate dal punto di vista economico come rimborsi; dunque in tal caso non v'è reddito imponibile.
Tuttavia nell'imposizione delle retribuzioni in questione, si deve tener conto del carattere particolare e della funzione economica delle stesse. Inoltre, occorre considerare che il titolare dell'azienda non ha generalmente dedotto dal reddito lordo - quand'anche avesse il carattere di spesa necessaria al conseguimento del reddito - il controvalore del lavoro conferitogli. Non bisogna pure scordare che l'aggiunta di tale retribuzione all'altro reddito comporterebbe per il beneficiario, a causa della progressione, un onere fiscale inadeguato. Inoltre queste retribuzioni in molti casi per i figli che lavorano nell'azienda o nella casa dei genitori rappresentano una specie di previdenza per la vecchiaia. Date le circostanze è opportuno, ai fini della determinazione dell’aliquota applicabile, dividere sempre le indennità per il numero degli anni di lavoro e aggiungere tale frazione all'altro reddito.
La presente circolare è stata formalmente aggiornata nel 2022. A tal proposito, nessuna modifica materiale è stata apportata. Adattato alla Legge federale del 14 dicembre 1990 sull’imposta federale diretta (LIFD; RS 642.11, in vigore dal 1° gennaio 1995): Articolo 24 lettera a LIFD. Adattato alla LIFD: Articolo 17 capoverso 1 LIFD.
Eigerstrasse 65
3003 Berna
www.estv.admin.ch
D’accordo con il Comitato della Conferenza dei funzionari fiscali di Stato4 vi preghiamo d'applicare a partire dal 21esimo periodo le presenti direttive.
Allegato: Esempio di calcolo
Oggi chiamato “Conferenza Svizzera delle imposte CSI”.
Esempio
Nell’anno n, il contadino A (coniugato) riceve la casa agricola dai propri genitori. Nel prezzo di trapasso sono conteggiati tra l'altro 60 000 fr. a titolo di indennità per l'attività svolta durante 20 anni al servizio dei genitori. Il suo reddito ulteriore a deduzioni avvenute è di 44 000 fr.
Il calcolo dell'imposta ai fini dell'imposta federale diretta è il seguente:
a) Reddito imponibile
Indennità per i servizi resi CHF 60'000.00 Altro reddito CHF 44'000.00 Reddito imponibile CHF 104'000.00
b) Determinazione dell’aliquota
Indennità per i servizi resi (CHF 60’000.00 / 20) CHF 3'000.00 Altro reddito CHF 44'000.00 Reddito determinante per l’aliquota CHF 47'000.00
Aliquota5 0.397%
c) Calcolo dell’imposta
Imposta per un anno (0.397% di 104'000.00 fr.) CHF 412.88
L’aliquota fiscale è stata adeguata all’aliquota fiscale dell’anno fiscale 2022 nell’ambito dell’adattazione formale del 2022. Cfr. art. 36 cpv. 2 LIFD.