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Spese di malattia e infortunio

Divisione principale imposta federale Amministrazione federale delle contribuzioni AFC diretta, imposta preventiva, tasse di bollo Administraziun federala da taglia AFT

Imposta federale diretta

Berna, 31 agosto 2005

Circolare n. 11

Deduzione delle spese di malattia e infortunio nonché delle spese per disabilità

1 Situazione iniziale

Sino alla fine del 2004 le spese di malattia, di infortunio e di invalidità del contribuente e delle persone al cui sostentamento egli provvede potevano essere dedotte quando tali spese erano sopportate dal contribuente medesimo e superavano il 5 per cento dei proventi imponibili, dopo le deduzioni di cui agli articoli 26–33 della legge federale del 14 dicembre 1990 sull’imposta federale diretta1 (LIFD) nella versione in vigore sino al 31 dicembre 2004 (art. 33 cpv. 1 lett. h LIFD). Successivamente all’adozione della legge federale del 13 dicembre 2002 sull’eliminazione di svantaggi nei confronti dei disabili2 (legge sui disabili, LDis) sono state introdotte agevolazioni fiscali per le persone disabili, che hanno determinato una modifica delle corrispondenti disposizioni della LIFD. Il Consiglio federale ha posto in vigore tali modifiche il 1° gennaio 2005.

2 Basi legali

Il nuovo articolo 33 capoverso 1 lettere h e h bis LIFD ha il seguente tenore:

1 Sono dedotti dai proventi:

h le spese per malattia e infortunio del contribuente o delle persone al cui sostentamento egli provvede, quando tali spese sono sopportate dal contribuente medesimo e superano il 5 per cento dei proventi imponibili, dopo le deduzioni di cui agli articoli 26-33;

hbis le spese per disabilità del contribuente o delle persone disabili ai sensi della legge del 13 dicembre 2002 sui disabili al cui sostentamento egli provvede, quando tali spese sono sopportate dal contribuente medesimo.

L’articolo 2 capoverso 1 LDis descrive come segue la persona disabile:

1 Ai sensi della presente legge per disabile s’intende una persona affetta da una deficienza

fisica, mentale o psichica prevedibilmente persistente che le rende difficile o le impedisce di compiere le attività della vita quotidiana, d’intrattenere contatti sociali, di spostarsi, di seguire una formazione e un perfezionamento o di esercitare un’attività lucrativa.

Diversamente dal caso delle spese di malattia e infortunio, nel caso delle spese per disabilità non va presa in considerazione alcuna franchigia.

3 Spese di malattia e infortunio

3.1 Definizione

Rientrano nelle spese di malattia e infortunio le spese per le cure mediche, ossia i costi delle misure per il mantenimento e il ripristino della salute corporale o psichica, in particolare i

trattamenti medici, i soggiorni in ospedale, i medicinali, le vaccinazioni, le apparecchiature mediche, gli occhiali e le lenti a contatto, le terapie, le misure di disintossicazione da stupefacenti ecc.

Non costituiscono invece spese di malattia e infortunio, bensì spese di mantenimento ordinario non deducibili, le spese che:

- superano il costo delle misure usuali e indispensabili (cfr. STF 2A.318/2004 del 7 giugno 2004);

- sono soltanto indirettamente in relazione con una malattia, rispettivamente con una guarigione o una cura (ad es. spese di trasporto per recarsi dal medico, spese per le visite, sostituzione del rivestimento del pavimento per gli asmatici);

- sono destinate alla prevenzione (ad es. abbonamento a un centro di fitness);

- sono sostenute ai fini della scoperta o della realizzazione di sé stessi o della maturazione della personalità (ad es. psicoanalisi) oppure per la conservazione o per il miglioramento della bellezza del corpo e del benessere del corpo (ad es. cure di bellezza o di ringiovanimento, cure o operazioni dimagranti, purché non siano prescritte dal medico).

Non costituiscono inoltre spese di malattia i premi delle casse malati. Essi possono unicamente essere presi in considerazione nel quadro della deduzione secondo l’articolo 212 capoverso 1 LIFD.

3.2 Categorie

3.2.1 Spese per cure dentarie

Le spese per cure di affezioni dentarie, per cure e interventi di ortodonzia o di igiene dentaria sono equiparate alle spese di malattia. Non sono invece deducibili le spese causate da trattamenti di mero carattere cosmetico (ad es. sbiancamento dei denti).

3.2.2 Spese per misure terapeutiche

Le spese di speciali misure terapeutiche come i massaggi, la radioterapia, i bagni termali, le fisioterapie, le ergoterapie, la logopedia, le psicoterapie ecc. sono deducibili purché siano state prescritte dal medico e siano eseguite da personale diplomato.

3.2.3 Spese per soggiorni di cura

Le spese per soggiorni di cura e di convalescenza prescritti dal medico sono considerate spese di malattia purché i relativi costi superino le spese di mantenimento ordinario (ossia almeno le spese di vitto) alle quali la persona avrebbe comunque dovuto far fronte nella propria economia domestica (aliquote secondo il promemoria N2/2001 dell’AFC [proventi in natura dei dipendenti] attualmente 20 franchi al giorno per persona adulta). Non sono ammesse come spese di malattia le spese di trasporto (cfr. il n. 3.2.9), come pure le spese alberghiere di lusso.

3.2.4 Spese per le medicine alternative

Nella nostra società l’esigenza di far capo alla medicina naturale è in continuo aumento. Anche la medicina tradizionale riconosce vieppiù la medicina alternativa come medicina di complemento. Nemmeno le casse malati sono rifuggite da questa tendenza e offrono, nel quadro dell’assicurazione complementare, l’assicurazione di prestazioni di medicina naturale. In considerazione dell’ambito conflittuale tra medicina tradizionale e medicina naturale non è quindi più possibile avvalersi della prescrizione medica (tradizionale) quale criterio necessario per il riconoscimento delle spese di malattia deducibili.

Le spese per le medicine naturali sono pertanto ammesse in deduzione se la cura è stata prescritta da un naturopata riconosciuto.

3.2.5 Spese per medicinali e farmaci

Le spese per medicinali e farmaci sono ammesse in deduzione se sono state prescritte da un medico o da un naturopata riconosciuto (cfr. TA TG V64 del 17 marzo 2004).

3.2.6 Spese di cura

Sono deducibili le spese per la cura ambulatoria a domicilio di malattie e di infortuni. Poco importa chi fornisce tali prestazioni (infermiere, servizi di aiuto a domicilio, personale di cura privato). Non si possono comunque dedurre le prestazioni di cura fornite a titolo gratuito.

Se i servizi di cura ambulatori sbrigano anche i lavori domestici, le spese sostenute a tale scopo costituiscono spese di mantenimento ordinario non deducibili.

3.2.7 Spese di cura in istituti (case per anziani e case di cura)

Le infermità dovute all’invecchiamento sono considerate un handicap soltanto a partire da un determinato grado (cfr. n. 4.1 d). Dato che si parte dal presupposto che i residenti di case per anziani con un onere giornaliero di cura e di assistenza inferiore a 60 minuti vi risiedono senza indicazione medica, le loro spese di soggiorno in istituti costituiscono di regola spese di mantenimento ordinario e non sono deducibili. Le spese di cura fatturate separatamente sono nondimeno deducibili come spese di malattia. Per quanto concerne le spese di soggiorno in case di cura in caso di disabilità si veda il numero 4.3.4.

3.2.8 Spese per aiuti alla riproduzione

Sia le spese dei trattamenti ormonali, sia quelle dovute a inseminazioni artificiali o a fecondazioni in vitro, sono riconosciute come spese di malattia deducibili. La deducibilità è ammessa anche quando è il coniuge «sano» a sottoporsi all’intervento (cfr. Zürcher Steuerpraxis ZStP 2001, 288 segg., St. Galler Steuerentscheide SGE 2004 N. 3).

3.2.9 Spese di trasporto

Solitamente le spese di trasporto per recarsi dal medico, a terapie ecc. sono solo in relazione indiretta con il trattamento della malattia o dell’infortunio. Pertanto esse non sono di principio deducibili come spese di malattia e infortunio. A titolo eccezionale sono deducibili le spese di trasporto, di salvataggio e di recupero necessarie dal profilo medico, purché per

motivi di salute non sia possibile o ragionevole utilizzare un mezzo di trasporto pubblico o un veicolo a motore privato (ad es. trasporto con l’autolettiga, con la Rega, ecc.).

3.2.10 Spese per diete

Le spese supplementari che risultano dalla necessità vitale di seguire una dieta prescritta dal medico (ad es. in caso di celiachia, diabete) possono essere dedotte. Possono altresì essere dedotte le spese supplementari per l’osservazione di una particolare alimentazione (dieta anabolizzante o altre diete specifiche, alimenti di complemento ecc.) prescritta dal medico.

Le persone costrette a osservare una dieta permanente di necessità vitale possono far valere una deduzione forfetaria di 2’500 franchi al posto della deduzione dei costi effettivi. Le persone malate di diabete possono però dedurre soltanto i costi supplementari effettivi.

4 Spese per disabilità

4.1 Persona disabile

Una persona affetta da disabilità è una persona affetta da una deficienza fisica, mentale o psichica prevedibilmente persistente che le rende difficile o le impedisce di compiere le attività della vita quotidiana, d’intrattenere contatti sociali, di spostarsi, di seguire una formazione e un perfezionamento o di esercitare un’attività lucrativa. La deficienza è persistente se rende difficile o impedisce da almeno un anno il compimento delle suddette attività o le renderà presumibilmente difficili o impossibili durante almeno un anno. La limitazione nel compimento delle attività della vita quotidiana, nell’intrattenimento di contatti sociali, nel seguire una formazione e un perfezionamento o nell’esercizio di un’attività lucrativa deve essere causata dalla deficienza fisica, mentale o psichica (relazione causale).

Si considerano in ogni caso persone disabili:

a) i beneficiari di prestazioni ai sensi della legge federale del 19 giugno 1959 su l’assicurazione per l’invalidità3 (LAI);

b) i beneficiari di assegni per grandi invalidi ai sensi dell’articolo 43 bis della legge federale del 20 dicembre 1946 su l’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti4 (LAVS), dell’articolo 26 della legge federale del 20 marzo 1981 sull’assicurazione contro gli infortuni5 (LAINF) e dell’articolo 20 della legge federale del 19 giugno 1992 sull’assicurazione militare6 (LAM);

c) i beneficiari di mezzi ausiliari ai sensi degli articoli 43ter LAVS, 11 LAINF e 21 LAM;

3 RS 831.20 4 RS 831.10 5 RS 832.20 6 RS 833.10

d) i residenti di case per anziani e i pazienti a beneficio di servizi di aiuto a domicilio con un onere giornaliero di cura e di assistenza di almeno 60 minuti7.

Per quanto concerne le persone che non possono essere assegnate a uno dei gruppi di persone menzionati qui sopra, si dovrà accertare in modo adeguato (ad es. per il tramite di un questionario; cfr. esempio allegato) se si è in presenza di una disabilità.

Deficienze leggere, come nel caso di una debolezza della vista o dell’udito che possono essere facilmente eliminate grazie a semplici mezzi ausiliari (occhiali o apparecchio acustico), non rientrano nella nozione di disabilità. Lo stesso dicasi quando il pregiudizio consiste unicamente nell’obbligo per la persona interessata di seguire una dieta (ad es. in caso di celiachia; cfr. il n. 3.2.10).

4.2 Definizione

Si considerano spese per disabilità le spese che insorgono (relazione causale) come conseguenza di una disabilità ai sensi del numero 4.1 e non costituiscono né spese di mantenimento ordinario né spese di lusso. Rientrano nelle spese di mantenimento ordinario le spese destinate alla soddisfazione dei bisogni personali. Ne fanno parte le spese usuali per il vitto, l’abbigliamento, l’alloggio, la cura del corpo, il tempo libero e i divertimenti. Le spese che superano l’ambito delle misure usuali e indispensabili, che insorgono unicamente per motivi di gradimento personale o che sono particolarmente onerose (spese di lusso, come l’acquisto di una sedia a rotelle da competizione o l’installazione di una piscina) non possono essere dedotte.

Anche le spese di malattia e infortunio ai sensi del numero 3 possono essere dedotte dalle persone disabili soltanto nella misura in cui superano la franchigia di cui all’articolo 33 capoverso 1 lettera h LIFD. Se però il trattamento medico è causato dalla disabilità della persona in cura (relazione causale), le spese correlate possono essere integralmente dedotte in quanto imputabili alla disabilità (ad es. fisioterapia nel caso delle persone paralizzate).

4.3 Categorie

Si considerano in particolare spese per disabilità:

4.3.1 Spese di assistenza

Sono deducibili le spese di cura ambulatoria (cure infermieristiche e cure di base), assistenza e accompagnamento causate dalla disabilità e sostenute per il compimento delle attività quotidiane, l’intrattenimento dei contatti sociali, gli spostamenti, la formazione e il perfezionamento, come pure le spese di sorveglianza rese necessarie dalla disabilità. Poco importa chi fornisce tali prestazioni di cura (servizi di aiuto a domicilio, personale di cura privato, assistenti, servizi di assistenza ecc.).

7 Secondo un rilevamento effettuato da CURAVIVA questo limite temporale viene ad esempio raggiunto a

partire da una classificazione pari a 22 punti secondo il sistema di classificazione delle cure BESA (= BewohnerInnen-Einstufungs- und Abrechnungssystem [sistema di classificazione e di conteggio dei residenti]). Ciò concerne tutti i gruppi del sistema di classificazione RAI/RUG (= Resident Assessment Instrument), eccettuati i gruppi PA1, PA2, BA1, BA2 e IA1.

Non si possono comunque dedurre le prestazioni di assistenza fornite a titolo gratuito.

Sono parimenti deducibili le spese dei servizi di interpreti necessarie in caso di sordità (linguaggio dei segni) e di sordociecità.

4.3.2 Spese per aiuti domiciliari e per la cura dei figli

Sono deducibili le spese per l’aiuto domiciliare e la cura dei figli rese indispensabili dalla disabilità. Ai fini della deducibilità integrale è necessario presentare un certificato medico (ad es. per mezzo del questionario allegato) da cui risulti quali attività domestiche non possono più essere esercitate senza aiuto a seguito della disabilità, rispettivamente se la persona interessata abbisogna dell’aiuto di terzi per la cura dei figli a seguito della disabilità.

4.3.3 Spese di soggiorno in strutture diurne

Si considerano spese per disabilità le spese di soggiorno in strutture diurne per persone disabili (laboratori occupazionali, centri diurni ecc.). Non sono invece ammesse in deduzione le spese usuali di vitto. Se non sono documentate separatamente, le spese di vitto non deducibili possono essere calcolate applicando le aliquote del promemoria N2 dell’AFC (proventi in natura dei dipendenti).

4.3.4 Spese per soggiorni in istituti e soggiorni per collocamento temporaneo

Le spese, le tasse e gli emolumenti per il soggiorno in un istituto per disabili o in una casa di cura sono deducibili. Lo stesso dicasi delle spese di soggiorno per collocamento temporaneo in simili istituti o in case di vacanza per disabili. Tali spese vanno però diminuite dell’importo che avrebbe dovuto essere destinato al mantenimento ordinario nell’economia domestica propria. Le spese di mantenimento ordinario sono calcolate secondo le direttive concernenti il calcolo del minimo vitale ai sensi dell’articolo 93 LEF oppure secondo le corrispondenti direttive cantonali (cfr. TA LU del 3 gennaio 2005). Se il soggiorno non è dovuto alla disabilità, non possono invece essere dedotte le spese di soggiorno in una casa per anziani (cfr. numero 3.2.7).

4.3.5 Spese per terapie educative e per misure di riabilitazione sociale

Le spese per terapie educative riconosciute (ad es. ippoterapia, terapia musicale) e per misure di riabilitazione sociale di persone affette da handicap visivi o uditivi da parte di personale appositamente formato (ad es. apprendimento della scrittura per ciechi, allenamento low-vision per persone affette da handicap visivi, insegnamento della lettura labiale alle persone affette da handicap uditivi) sono deducibili. In caso di dubbio sull’opportunità della misura può essere richiesto un certificato medico.

4.3.6 Spese di trasporto e per veicoli

Le spese di trasporto per recarsi dal medico, a terapie, a strutture diurne ecc. sono deducibili se sono causate dalla disabilità. In questo contesto sono deducibili le spese per i mezzi pubblici di trasporto o di un servizio per il trasporto dei disabili. Se la loro utilizzazione non è possibile o ragionevole possono essere dedotte le spese di un veicolo a motore privato (indennizzo del chilometraggio).

Le spese per gli altri trasporti (in particolare per viaggi del tempo libero) non costituiscono di massima spese per disabilità. La deduzione è ammessa a titolo eccezionale se la persona disabile rende verosimile che se non fosse disabile utilizzerebbe esclusivamente i mezzi di trasporto pubblici. In questo caso sono deducibili i costi supplementari che risultano dall’utilizzazione di un veicolo a motore privato al posto dei mezzi di trasporto pubblici (cfr. Zürcher Steuerpraxis ZStP 2004, 213 seg.).

I costi supplementari per gli spostamenti in taxi sono deducibili soltanto se risulta da un certificato medico che l’utilizzazione di un mezzo di trasporto pubblico, di un servizio per disabili o di un veicolo a motore privato non è possibile.

I costi per recarsi al posto di lavoro sono deducibili in quanto spese di conseguimento del reddito e non come spese per disabilità (cfr. Zürcher Steuerpraxis ZStP 2004, 214).

Sono altresì deducibili le spese di modifica di un (unico) veicolo o di speciali accessori (ad es. rampa per il caricamento della sedia a rotelle) sorte in seguito alla disabilità.

4.3.7 Spese per cani guida per ciechi

Le spese di acquisto e di tenuta di un cane guida per ciechi sono deducibili. Non sono invece deducibili le spese in relazione all’acquisto e alla tenuta di altri cani e animali domestici.

4.3.8 Spese per mezzi ausiliari, per articoli di cura e abiti

Si considerano spese per disabilità tutte le spese di acquisto o di locazione di mezzi ausiliari, di apparecchi e articoli di cura di ogni genere (ad es. pannolini, articoli sanitari ecc.) che consentono alle persone disabili di minimizzare le conseguenze della loro disabilità. Rientrano in questo ambito anche le spese che insorgono nell’allenamento all’utilizzazione (ad es. introduzione all’uso di un’apparecchiatura di lettura e di scrittura per i ciechi), nella riparazione e nella manutenzione di simili mezzi ausiliari e apparecchi. Sono altresì deducibili le spese di installazione di sistemi di allarme e di impianti di chiamata d’emergenza resi indispensabili dalla disabilità.

Sono deducibili anche i maggiori costi consecutivi alla confezione di speciali vestiti e calzature. È altresì ammessa la deduzione dei maggiori costi di usura accelerata dei vestiti a causa di un handicap (ad es. paraplegico su sedia a rotelle; cfr. StRK ZH del 18 giugno 2003 [Zürcher Steuerpraxis ZStP 2004, 221 seg.]).

4.3.9 Spese di alloggio

Le spese di ristrutturazione, di adeguamento o di manutenzione dell’alloggio causate dalla disabilità (ad es. costruzione di un montascale, di una rampa per la sedia a rotelle, di un gabinetto per disabili ecc.) possono essere dedotte. Le spese destinate a conservare il valore dell’immobile possono invece essere dedotte dal proprietario dell’immobile come spese usuali di manutenzione degli immobili.

4.3.10 Spese per scuole private

I maggiori costi che insorgono a causa della frequentazione di una scuola privata non sono di principio deducibili. Essi sono considerati spese per disabilità soltanto se da un rapporto del servizio psicoscolastico cantonale risulta che la frequentazione di una scuola privata è l’unica misura possibile e necessaria per una formazione scolastica adeguata del figlio disabile.

4.4 Forfait

Al posto delle spese effettivamente sopportate, le persone disabili possono far valere una deduzione forfetaria annua del seguente importo:

  • beneficiari di assegni per grandi invalidi di grado basso: fr. 2’500.--

  • beneficiari di assegni per grandi invalidi di grado medio: fr. 5’000.--

  • beneficiari di assegni per grandi invalidi di grado elevato: fr. 7’500.--

A prescindere dal versamento di un assegno per grandi invalidi, possono inoltre fare valere una deduzione forfetaria annua di 2’500 franchi le seguenti persone disabili:

  • i non udenti,

  • i nefropatici che devono sottoporsi a una dialisi.

5 Spese deducibili

5.1 Spese sopportate dal contribuente / computo delle prestazioni di terzi

Sono deducibili unicamente le spese sopportate personalmente dal contribuente. Si considerano tali le spese che rimangono da pagare al contribuente dopo deduzione di tutte le prestazioni di assicurazioni e istituzioni pubbliche, professionali o private (AVS, AI, SUVA, assicurazione militare, casse malati, assicurazione responsabilità civile e assicurazioni private contro gli infortuni, enti assistenziali e fondazioni ecc.). Le prestazioni complementari annue in virtù dell’articolo 3a della legge federale del 19 marzo 1965 sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità 8 (LPC) non fanno parte delle prestazioni di terzi da prendere in considerazione. Sono invece da computare le prestazioni complementari versate per il rimborso delle spese di malattia e disabilità secondo l’articolo 3d LPC. Lo stesso dicasi degli assegni per grandi invalidi: essi sono versati per l’indennizzo delle spese di assistenza e di trasporto e vanno dunque dedotti da tali spese.

Le prestazioni in capitale per spese future di invalidità e disabilità devono essere prese in considerazione nella misura in cui non soggiacciono all’imposta sul reddito. La persona che ha percepito simili prestazioni in capitale non può pertanto dedurre le spese per disabilità fintantoché non fornisce la prova che le spese per disabilità effettivamente insorte superano l’importo della prestazione in capitale versata.

8 RS 831.30

Le prestazioni a titolo di riparazione morale tengono conto unicamente del pregiudizio personale e non di quello materiale. Esse non possono pertanto essere dedotte dalle spese per disabilità. Alle prestazioni a titolo di riparazione morale vanno equiparate le indennità di integrità (cfr. art. 24 lett. g LIFD).

5.2 Spese delle persone a carico

5.2.1 Figli minorenni o figli in formazione

Il contribuente può dedurre le spese per disabilità di figli minorenni o in formazione al cui sostentamento egli provvede. Tali spese possono essere dedotte a complemento della deduzione per figli dell’articolo 213 capoverso 1 lettera a LIFD per il loro importo effettivo o sotto forma di deduzione forfetaria conformemente al numero 4.4.

Non sono persone a carico ai sensi dell’articolo 33 capoverso 1 lettera h bis LIFD i figli per i quali il contribuente deduce gli alimenti conformemente all’articolo 33 capoverso 1 lettera c LIFD.

5.2.2 Altre persone a carico

Il contribuente può dedurre le spese per disabilità di altre persone a suo carico. È considerata a carico una persona finanziariamente dipendente al cui sostentamento il contribuente provvede effettivamente (comprese le spese di malattia e per disabilità) e almeno nella misura della deduzione per sostentamento ai sensi dell’articolo 213 capoverso 1 lettera b LIFD. Tuttavia, il contribuente può dedurre le spese per disabilità delle persone a suo carico soltanto se superano l’importo della deduzione per sostentamento secondo l’articolo 213 capoverso 1 lettera b LIFD. È unicamente possibile dedurre le spese effettive di tali persone a carico.

Non sono persone a carico ai sensi dell’articolo 33 capoverso 1 lettera hbis LIFD il coniuge divorziato o separato per il quale il contribuente deduce gli alimenti conformemente all’articolo 33 capoverso 1 lettera c LIFD.

5.3 Franchigia

Le spese di malattia e infortunio possono essere dedotte unicamente se superano una franchigia del 5 per cento dei proventi imponibili, dopo le deduzioni di cui agli articoli 26–33 LIFD. Nel caso delle spese per disabilità non va invece tenuto conto di alcuna franchigia.

6 Prova

Le spese di malattia, di infortunio e per disabilità fatte valere dal contribuente per sé stesso o per una persona al cui sostentamento egli provvede devono essere comprovate da certificati medici, fatture, giustificativi assicurativi ecc. (cfr. STF del 24 febbraio 2005 [2A.84/2005]). Dato che le autorità fiscali non possono effettuare controlli delle persone a carico domiciliate

all’estero, vanno poste esigenze più elevate alla comprova della disabilità, della dipendenza finanziaria e dei versamenti all’estero (cfr. STF del 27 ottobre 2004 [2A.609/2003]).

La compilazione di un questionario medico (cfr. l’esempio in allegato) potrebbe fornire indicazioni sul tipo di disabilità e quindi sulle spese ad essa correlate. Il questionario può essere compilato da un medico al momento in cui sono fatte valere le spese per disabilità e quindi allegato alla dichiarazione di imposta.

7 Campo di applicazione

La presente circolare sostituisce la circolare n. 16 del 14 dicembre 1994 concernente la deduzione delle spese di malattia, di infortunio e di invalidità ed è valida a partire dall’anno fiscale 2005.

Allegato: Questionario per i medici