Fonte

Spese di malattia e infortunio

Dipartimento federale delle finanze DFF Divisione principale Imposta federale diretta, imposta preventiva, tasse di bollo

Imposta federale diretta

Berna, 26 maggio 2026

Circolare n. 11a

Deduzione delle spese di malattia e infortunio nonché delle spese per disabilità

1 Introduzione

La legge federale del 14 dicembre 1990 sull’imposta federale diretta (LIFD; RS 642.11) disciplina all’articolo 33 capoverso 1 lettere h e hbis la deducibilità delle spese per malattia e infortunio del contribuente o delle persone al cui sostentamento egli provvede nonché delle spese per disabilità del contribuente o delle persone disabili al cui sostentamento egli provvede. Nella presente circolare sono descritte le spese per malattia e infortunio nonché le spese per disabilità che danno diritto a delle deduzioni conformemente alla LIFD La circolare n. 11a comprende, oltre a modifiche generali di carattere redazionale, gli adeguamenti normativi (cfr. le leggi menzionate alla cifra 2) nonché le sentenze rilevanti in particolare del Tribunale federale come pure di alcuni tribunali cantonali, così come le precisazioni della prassi emanate successivamente alla pubblicazione della circolare n. 11.

2 Basi legali

L’articolo 33 capoverso 1 lettere h e hbis LIFD ha il seguente tenore: Sono dedotti dai proventi: h le spese per malattia e infortunio del contribuente o delle persone al cui sostentamento egli provvede, quando tali spese sono sopportate dal contribuente medesimo e superano il 5 per cento dei proventi imponibili, dopo le deduzioni di cui agli articoli 26‒33; hbis le spese per disabilità del contribuente o delle persone disabili ai sensi della legge del 13 dicembre 2002 sui disabili al cui sostentamento egli provvede, quando tali spese sono sopportate dal contribuente medesimo. L’articolo 2 capoverso 1 della legge federale del 13 dicembre 2002 sull’eliminazione di svantaggi nei confronti dei disabili (Legge sui disabili [LDis; RS 151.3]) descrive la persona disabile come segue: Ai sensi della presente legge per disabile s’intende una persona affetta da una deficienza fisica, mentale o psichica prevedibilmente persistente che le rende difficile o le impedisce di compiere le attività della vita quotidiana, d’intrattenere contatti sociali, di spostarsi, di seguire una formazione o una formazione continua o di esercitare un’attività lucrativa. Diversamente dal caso delle spese di malattia e infortunio, nel caso delle spese per disabilità non va presa in considerazione alcuna franchigia.

3 Spese di malattia e infortunio

3.1 Definizione delle spese di malattia e infortunio

Rientrano nelle spese di malattia e infortunio le spese per le cure mediche, ossia i costi delle misure per il mantenimento e il ripristino della salute fisica o psichica, in particolare i costi per i trattamenti medici, i soggiorni in ospedale, i medicinali, le vaccinazioni, le apparecchiature mediche, gli occhiali e le lenti a contatto, la chirurgia laser dell’occhio, le terapie, le misure di disintossicazione da stupefacenti, ecc.. Non costituiscono invece spese di malattia e infortunio, bensì spese di mantenimento del tenore di vita non deducibili, le spese che: a. superano il costo delle misure usuali e indispensabili (cfr. sentenza del Tribunale federale 2A.318/2004 del 7 giugno 2004 consid. 2.2);

b. sono soltanto indirettamente correlate a una malattia oppure a un trattamento terapeutico o a una cura medica (ad es. spese di trasporto per recarsi dal medico, spese sostenute da terzi per visitare il degente, sostituzione del rivestimento del pavimento per gli asmatici); c. sono destinate alla prevenzione (ad es. abbonamento a un centro di fitness); d. sono sostenute ai fini dell’esperienza e della realizzazione personali o della maturazione della personalità (ad es. psicoanalisi) oppure per la conservazione o per il miglioramento della bellezza e del benessere del corpo (ad es. cure di bellezza o di ringiovanimento, cure o operazioni dimagranti, purché non siano prescritte dal medico; cfr. sentenza del Tribunale federale 2A.390/2006 del 28 novembre 2006 consid. 6.1 e 6.2); e. sarebbero comunque sostenute nel quadro del tenore di vita personale e potrebbero essere risparmiate con una degenza ospedaliera (ad es. contributi ai costi di degenza ospedaliera che coprono principalmente i costi per il vitto); f. risultano da comodità supplementare, non giustificate da ragioni mediche, e che servono soltanto ad accrescere il comfort (ad es. costi alberghieri supplementari nel reparto semiprivato o privato, upgrade della camera; cfr. sentenza del Tribunale federale 2C_404/2020 del 16 dicembre 2020 consid. 3.6 e 3.7). Non costituiscono inoltre spese di malattia i premi delle casse malati. Essi possono unicamente essere presi in considerazione nel quadro della deduzione secondo gli articoli 33 capoverso 1 lettera g e 33 capoverso 1bis LIFD.

3.2 Categorie

3.2.1 Spese per cure dentarie

Le spese per cure di affezioni dentarie, per cure e interventi di ortodonzia o di igiene dentaria sono equiparate alle spese di malattia. Non sono invece deducibili le spese causate da trattamenti di mero carattere cosmetico (cfr. precedente cifra 3.1 lett. d; ad es. sbiancamento dei denti).

3.2.2 Spese per trattamenti terapeutici

Le spese per trattamenti terapeutici particolari come per esempio i massaggi, la radioterapia, le cure termali, la fisioterapia, l’ergoterapia, la consulenza e la terapia nutrizionale, la logopedia o la psicoterapia sono considerate deducibili, purché tali trattamenti siano prescritti da un medico ed eseguiti da personale diplomato. In base alla prassi, per avviare una specifica misura terapeutica è necessaria una prescrizione medica preliminare e concreta, ordinata da un medico (cfr. sentenza del Tribunale federale 2C_103/2009 del 10 luglio 2009 consid. 3.1). Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, una raccomandazione generale senza limiti temporali non viene considerata quale prescrizione medica (cfr. sentenza del Tribunale federale 2C_258/2010 del 23 maggio 2011 consid. 4.4.2).

3.2.3 Spese per soggiorni di cura

Le spese per soggiorni di cura e di convalescenza prescritti dal medico sono considerate spese di malattia purché i relativi costi superino le spese di mantenimento del tenore di vita (ossia almeno le spese di vitto) alle quali la persona avrebbe comunque dovuto far fronte nella propria economia domestica (aliquote secondo il Promemoria dell’Amministrazione federale delle contribuzioni [AFC] Proventi in natura dei dipendenti, attualmente 21.50 franchi al giorno per persona adulta). Di regola, non sono ammesse come spese di malattia le spese di trasporto (cfr. cifra 3.2.9), come pure le spese alberghiere di lusso.

3.2.4 Spese per la medicina alternativa

Oltre alle cure mediche tradizionali, anche i trattamenti nel quadro della medicina alternativa sono deducibili. La medicina alternativa include la medicina complementare e le cure fornite da naturopati riconosciuti dall’autorità cantonale competente. La medicina complementare comprende terapie quali la digitopressione, la terapia respiratoria, la terapia craniosacrale e l’osteopatia. Sono considerati trattamenti eseguiti da naturopati riconosciuti dall’autorità cantonale competente quelli attinenti al campo della medicina ayurvedica, dell’omeopatia, della medicina tradizionale cinese o della medicina naturale tradizionale europea, purché siano eseguiti da un naturopata riconosciuto secondo la prassi cantonale (cfr. sentenza del Tribunale federale 2C_103/2009 del 10 luglio 2009 consid. 4). Sono deducibili anche i trattamenti eseguiti da naturopati riconosciuti dall’autorità cantonale competente su esplicita prescrizione medica. I naturopati riconosciuti dall’autorità cantonale competente sono in possesso dell’autorizzazione necessaria per l’esercizio di una libera professione oppure sono ammessi all’esercizio di trattamenti terapeutici ai sensi della legislazione cantonale.

3.2.5 Spese per medicamenti e agenti terapeutici

Le spese per medicamenti e agenti terapeutici sono ammesse in deduzione solo se sono state prescritte da un medico o da un naturopata riconosciuto secondo la prassi cantonale (cfr. cifra 3.2.4 e sentenza del Tribunale amministrativo del Cantone di Turgovia V64 del 17 marzo 2004).

3.2.6 Spese di cura

Sono deducibili le spese per la cura ambulatoriale a domicilio di malattie e di infortuni. Poco importa chi fornisce tali prestazioni (personale infermieristico, servizi di aiuto a domicilio, personale di cura privato, ecc.). Non si possono tuttavia dedurre le prestazioni di cura fornite a titolo gratuito. Se i servizi di cura ambulatoriale si occupano, oltre che delle cure, anche dei lavori domestici, le spese sostenute a tale scopo devono essere suddivise in modo adeguato tra spese di cura deducibili e spese di mantenimento del tenore di vita non deducibili (cfr. sentenza del Tribunale federale 9C_655/2022 del 31 ottobre 2023 consid. 5.4.1).

3.2.7 Spese di cura in istituti (case per anziani e case di cura)

Le infermità dovute all’invecchiamento sono considerate una disabilitàsoltanto a partire da un determinato grado (cfr. cifra 4.1 lett. d). Si parte dal presupposto che gli ospiti di case per anziani e case di cura con un bisogno giornaliero di cura e di assistenza fino a 60 minuti (cfr. art. 7a dell’ordinanza del DFI del 29 settembre 1995 sulle prestazioni dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie [Ordinanza sulle prestazioni, OPre; RS 832.112.31]) vi risiedano senza indicazione medica. In tal caso, le spese di soggiorno in istituto costituiscono di regola spese di mantenimento del tenore di vita e non sono deducibili. Le spese di cura fatturate separatamente sono invece deducibili come spese di malattia. Per quanto riguarda le spese di soggiorno in case di cura in caso di disabilità si rimanda alla cifra 4.3.4.

3.2.8 Spese per aiuti alla procreazione con assistenza medica

Le spese per gli aiuti alla procreazione con assistenza medica, vale a dire sia le spese per i trattamenti ormonali sia le spese dovute a inseminazioni artificiali o a fecondazioni in vitro nonché le spese sostenute per congelare gli oociti in vista del futuro concepimento di figli, sono riconosciute come spese di malattia deducibili purché tali trattamenti siano giustificati da una malattia e vi sia un’indicazione medica; deve inoltre trattarsi di un metodo di procreazione medicalmente assistita ammesso ai sensi della legge federale del 18 dicembre 1998 concernente la procreazione con assistenza medica (Legge sulla medicina della procreazione

[LPAM; RS 810.11]). La deducibilità è ammessa a prescindere da quale partner si sottoponga al trattamento dovuto alla malattia (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo del Cantone Zurigo del 4 luglio 2001 [Zürcher Steuerpraxis ZStP 2001, 288 segg] e del VRK SG del 26 febbraio 2004 [St. Galler Steuerentscheide SGE 2004 N. 3]).

3.2.9 Spese di trasporto

Solitamente le spese di trasporto per recarsi dal medico, dal terapeuta, ecc. sono solo in relazione indiretta con il trattamento della malattia o dell’infortunio. Pertanto, esse non sono in linea di principio deducibili come spese di malattia e infortunio (cfr. sentenza del Tribunale federale 2C_258/2010 del 23 maggio 2011 consid. 4.4). A titolo eccezionale, sono deducibili le spese di trasporto, di salvataggio e di recupero necessarie dal profilo medico, purché per motivi di salute non sia possibile o ragionevole utilizzare un mezzo di trasporto pubblico o un veicolo a motore privato (ad es. trasporto con l’autolettiga o con l’elicottero di salvataggio).

3.2.10 Spese per un regime alimentare speciale di necessità vitale

Le spese supplementari che risultano dalla necessità vitale di adottare una dieta speciale prescritta dal medico (rinuncia o assunzione di determinati alimenti, alimenti specifici o di complemento, dieta anabolizzante o altre diete specifiche) possono essere dedotte. La definizione di spese di malattia non include i costi per un’alimentazione generalmente raccomandata e attenta alla salute, che è seguita da un’ampia fascia della popolazione (cfr. sentenza del Tribunale federale 2C_722/2007 del 14 aprile 2007 consid. 3.4). In caso di regime alimentare speciale di necessità vitale prescritto da un medico, invece di dedurre le spese effettive a proprio carico, ogni persona malata può far valere una deduzione forfetaria di 1’500 franchi all’anno. La deduzione forfetaria deve essere considerata nel calcolo della franchigia del 5 per cento (cfr. cifra 5.3).

4 Spese per disabilità

4.1 Persona disabile

Una persona affetta da disabilità è una persona affetta da una deficienza fisica, mentale o psichica prevedibilmente persistente che le rende difficile o le impedisce di compiere le attività della vita quotidiana, d’intrattenere contatti sociali, di spostarsi, di seguire una formazione o una formazione continua o di esercitare un’attività lucrativa (cfr. al riguardo anche art. 2 cpv. 1 LDis e la precedente cifra 2). La deficienza è persistente se rende difficile o impedisce da almeno un anno il compimento delle suddette attività o le renderà presumibilmente difficili o impossibili durante almeno un anno. La limitazione nel compimento delle attività della vita quotidiana, nell’intrattenimento di contatti sociali, nel seguire una formazione e un perfezionamento o nell’esercizio di un’attività lucrativa deve essere causata dalla deficienza fisica, mentale o psichica (relazione causale). Si considerano in ogni caso persone disabili: a. i beneficiari di prestazioni ai sensi della legge federale del 19 giugno 1959 sull’assicurazione per l’invalidità (LAI; RS 831.20); b. i beneficiari di assegni per grandi invalidi ai sensi dell’articolo 43bis della legge federale del 20 dicembre 1946 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS; RS 831.10), dell’articolo 26 della legge federale del 20 marzo 1981 sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF; RS 832.20) e dell’articolo 20 della legge federale del 19 giugno 1992 sull’assicurazione militare (LAM; RS 833.1); c. i beneficiari di mezzi ausiliari ai sensi degli articoli 43quater LAVS, 11 LAINF e 21 LAM;

d. i residenti di case per anziani e i pazienti a beneficio di servizi di aiuto a domicilio con un onere giornaliero di cura e di assistenza superiore a 60 minuti1. Nei casi sottoelencati si può in linea di principio presumere l’esistenza di una disabilità ai fini fiscali:

  • disabilità uditiva: la perdita uditiva nell’orecchio che sente meglio è, senza mezzi ausiliari, di almeno 41 decibel;

  • disabilità visiva: l’acuità visiva nell’occhio che vede meglio è inferiore a 0.3 nonostante l’utilizzo di mezzi ausiliari oppure il campo visivo centrale è ristretto a 10 gradi o a meno di 10 gradi. Per quanto concerne le persone che non possono essere attribuite ad alcuno dei gruppi di persone appena menzionati, si dovrà accertare in modo adeguato (ad es. tramite un questionario [come quello allegato]) o tramite una decisione dell’ente assicurativo competente, ovvero l’Ufficio AI, la cassa di compensazione o l’assicuratore contro gli infortuni, se si è in presenza di una disabilità. Senza la presentazione di una delle prove sopra indicate, deficienze leggere, come nel caso di una debolezza della vista o dell’udito che possono essere facilmente eliminate grazie a semplici mezzi ausiliari (ad es. occhiali o apparecchio acustico), non rientrano nella nozione di disabilità. Lo stesso dicasi quando la deficienza consiste unicamente nell’obbligo per la persona interessata di seguire un regime alimentare speciale (cfr. cifra 3.2.10).

4.2 Definizione delle spese per disabilità

Si considerano spese per disabilità le spese che insorgono (relazione causale) come conseguenza di una disabilità ai sensi della cifra 4.1 e non costituiscono né spese di mantenimento del tenore di vita né spese di lusso. Rientrano nelle spese di mantenimento del tenore di vita non deducibili le spese destinate alla soddisfazione dei bisogni personali. Ne fanno parte le spese usuali per il vitto, l’abbigliamento, l’alloggio, la cura del corpo, il tempo libero e i divertimenti. Le spese che eccedono l’ambito delle misure usuali e indispensabili, che insorgono unicamente per motivi di comodità personale o che sono particolarmente onerose (spese di lusso come le spese per il vitto e l’alloggio di lusso, l’acquisto di una sedia a rotelle da competizione o l’installazione di una piscina [cfr. sentenza del Tribunale federale 2C_450/2020 del 15 settembre 2020 consid. 3.4.1]) non possono essere dedotte. Anche le persone disabili possono dedurre le spese di malattia e infortunio ai sensi della precedente cifra 3 soltanto nella misura in cui superano la franchigia di cui all’articolo 33 capoverso 1 lettera h LIFD. Se però il trattamento medico è causato dalla disabilità della persona in cura (relazione causale), le spese correlate possono essere integralmente dedotte in quanto imputabili alla disabilità (ad es. fisioterapia nel caso di una persona paralizzata).

4.3 Categorie

Si considerano in particolare spese per disabilità:

4.3.1 Spese di assistenza

Sono deducibili le spese per le necessarie cure ambulatoriali a carico del paziente (cure infermieristiche e cure di base), le spese di assistenza e accompagnamento causate dalla

1 Un fabbisogno di cure pari ad almeno 61 minuti al giorno corrisponde ai livelli di cura da 4 a 12 (cfr. la valutazione

del fabbisogno di cure di cui all’articolo 7a dell’Ordinanza del DFI sulle prestazioni nell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie [Ordinanza sulle prestazioni di cura, OPIC; RS 832.112.31]). Questi livelli di cura sono riportati negli strumenti di valutazione del fabbisogno di cura BESA (= Sistema di classificazione e fatturazione dei residenti), RAI-NH Svizzera (= Resident Assessment Instrument Nursing Home), interRAI LTCF CH (= Long-Term Care Facilities Svizzera) e PLAISIR.

disabilità e sostenute per il compimento delle attività quotidiane o delle attività amministrative, per l’assistenza domestica, l’intrattenimento dei contatti sociali, gli spostamenti, la formazione e il perfezionamento come pure le spese di sorveglianza rese necessarie dalla disabilità. Poco importa chi fornisce tali prestazioni di cura (servizi di aiuto a domicilio, personale di cura privato, assistenti, servizi di assistenza, ecc.). Le spese per gli aiuti domestici sono deducibili soltanto in presenza di un certificato medico (ad es. in base al questionario allegato) che attesti quali attività domestiche non possono più essere svolte senza aiuto a causa della disabilità. Se i servizi di cura ambulatoriale si occupano, oltre che delle cure, anche dei lavori domestici, le spese sostenute devono essere suddivise in modo adeguato tra spese di cura deducibili e spese di mantenimento del tenore di vita non deducibili (cfr. sentenza del Tribunale federale 9C_655/2022 del 31 ottobre 2023 consid. 5.4.1). Per le prestazioni di assistenza fornite a titolo gratuito non può essere fatta valere alcuna deduzione (né effettiva né forfetaria). Sono parimenti deducibili le spese per i servizi di interprete necessarie in caso di sordità (linguaggio dei segni) e di sordocecità. Sono considerate affette da sordità le persone con una perdita uditiva di almeno 71 dB in entrambe le orecchie, misurata senza mezzi ausiliari oppure comprovata tramite questionario. Le persone che non percepiscono un assegno per grandi invalidi ma che possono dimostrare di necessitare regolarmente dei servizi di interprete a causa della loro disabilità possono far valere un forfait di 2’500 franchi all’anno invece dei costi effettivamente sostenuti, purché si possano ipotizzare spese ricorrenti di tale importo.

4.3.2 Spese per la custodia dei figli da parte di terzi

Le spese per la cura dei propri figli necessaria a causa di una disabilità sono deducibili soltanto in presenza di un certificato medico (ad es. in base al questionario allegato) che attesti il bisogno di aiuto da parte di terzi e definisca in quale misura debba essere prestato tale aiuto. Inoltre, le spese per la cura dei figli da parte di terzi connesse alla disabilità sono deducibili solo nella misura in cui superino la deduzione concessa per le spese per la cura dei figli da parte di terzi (cfr. art. 33 cpv. 3 LIFD e Circolare n. 30 dell’AFC del 21 dicembre 2010 [cifra 8.3]).

4.3.3 Spese di soggiorno in strutture diurne

Si considerano spese per disabilità le spese di soggiorno in strutture diurne per persone disabili (laboratori occupazionali, centri diurni, ecc.). Non sono invece ammesse in deduzione le spese usuali di vitto. Se non sono documentate separatamente, le spese di vitto non deducibili possono essere calcolate applicando le aliquote del Promemoria dell’AFC sui proventi in natura dei dipendenti.

4.3.4 Spese per soggiorni in istituti e soggiorni per collocamento temporaneo

Le spese, le tasse e gli emolumenti per il soggiorno in un istituto per disabili o in una casa di cura sono deducibili. Lo stesso dicasi delle spese di soggiorno per collocamento temporaneo in simili istituti o in case di vacanza per disabili. Tali spese vanno però diminuite dell’importo che avrebbe dovuto essere destinato al mantenimento del tenore di vita nella propria economia domestica. Le spese di mantenimento del tenore di vita sono calcolate secondo le direttive concernenti il calcolo del minimo vitale ai sensi dell’articolo 93 della legge federale dell’11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF; RS 281.1) oppure secondo le corrispondenti direttive cantonali (cfr. ad es. sentenze del Tribunale amministrativo del Canton Lucerna A 04 60 e A 04 61 del 3 gennaio 2005). Se il soggiorno non è dovuto alla disabilità, non possono invece essere dedotte le spese di soggiorno in una casa per anziani (cfr. cifra 3.2.7).

4.3.5 Spese per terapie pedagogico-curative e per misure di riabilitazione sociale

Le spese per terapie pedagogico-curative riconosciute (ad es. ippoterapia, musicoterapia) e per misure di riabilitazione sociale di persone affette da disabilità visiva o uditiva da parte di personale appositamente formato (ad es. apprendimento della scrittura braille, allenamento lowvision per persone affette da disabilità visiva, insegnamento della lettura labiale alle persone affette da disabilità uditiva) sono deducibili. In caso di dubbio sull’adeguatezza della misura può essere richiesto un certificato medico.

4.3.6 Spese di trasporto e per veicoli

Le spese di trasporto per recarsi dal medico, alle terapie, alle strutture diurne, ecc. sono deducibili se sono causate dalla disabilità. In questo contesto sono deducibili le spese per i mezzi pubblici di trasporto o di un servizio per il trasporto dei disabili. Se il loro utilizzo non è possibile o ragionevole, possono essere dedotte le spese di un veicolo a motore privato (indennizzo del chilometraggio secondo l’allegato dell’Ordinanza del DFF del 10 febbraio 1993 sulla deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti un’attività lucrativa dipendente ai fini dell’imposta federale diretta [Ordinanza sulle spese professionali; RS 642.118.1]). Le spese per gli altri trasporti (in particolare per viaggi nel tempo libero) di regola non costituiscono spese per disabilità e non sono pertanto deducibili. A titolo eccezionale, la deduzione è ammessa se la persona disabile rende verosimile che se non fosse disabile utilizzerebbe esclusivamente i mezzi di trasporto pubblici. In questo caso sono deducibili i costi supplementari che risultano dall’utilizzazione di un veicolo a motore privato al posto dei mezzi di trasporto pubblici (cfr. decisione della commissione di ricorso in materia fiscale del Cantone di Zurigo del 18 giugno 2003 [Zürcher Steuerpraxis ZStP 2004, 213 seg.]). I costi supplementari per gli spostamenti in taxi sono deducibili soltanto se risulta da un certificato medico che l’uso di un mezzo di trasporto pubblico, di un servizio di trasporto per disabili o di un veicolo a motore privato non è possibile o non è ragionevole. I costi per recarsi al posto di lavoro sono deducibili come spese per disabilità soltanto nella misura in cui superano la deduzione delle spese di conseguimento del reddito (cfr. Zürcher Steuerpraxis ZStP 2004, 214). Se una persona disabile dimostra in modo verosimile che, a causa della sua disabilità, deve necessariamente utilizzare un veicolo a motore privato per recarsi al lavoro, i costi che ne derivano e che superano l’importo massimo deducibile di cui all’articolo 26 capoverso 1 lettera a LIFD sono deducibili. Sono altresì deducibili le spese sostenute per la modifica di un (unico) veicolo o di speciali accessori (ad es. rampa per il caricamento della sedia a rotelle) sorte in seguito alla disabilità. Le persone che non percepiscono un assegno per grandi invalidi ma che possono dimostrare di

necessitare regolarmente (almeno una volta alla settimana) dei servizi medici (medici, ospedali, ecc.) a causa della loro disabilità possono far valere, invece delle spese di trasporto effettivamente sostenute, un forfait di 2’500 franchi all’anno.

4.3.7 Spese per cani da guida per ciechi e cani d’accompagnamento

Le spese assunte dal contribuente per l’acquisto e la tenuta di un cane da guida per ciechi o di un cane d’accompagnamento conformemente all’ordinanza del DFI del 29 novembre 1976 sulla consegna di mezzi ausiliari da parte dell’assicurazione per l’invalidità (OMAI, RS 831.232.51) sono deducibili. Non sono invece deducibili le spese in relazione all’acquisto e alla tenuta di altri cani e animali domestici.

4.3.8 Spese per mezzi ausiliari, per articoli di cura e abiti

Si considerano spese per disabilità tutte le spese di acquisto o di locazione di mezzi ausiliari, di

apparecchi e articoli di cura di ogni genere (ad es. pannolini, articoli sanitari, ecc.) che consentono alle persone disabili di minimizzare le conseguenze della loro disabilità. Rientrano in questo ambito anche le spese che insorgono nell’allenamento all’utilizzazione (ad es. introduzione all’uso di un’apparecchiatura di lettura e di scrittura per i ciechi o le persone ipovedenti), nella riparazione e nella manutenzione di simili mezzi ausiliari e apparecchi. Sono altresì deducibili le spese di installazione di sistemi di allarme e di impianti di chiamata d’emergenza resi indispensabili dalla disabilità. Sono deducibili anche i costi supplementari sostenuti per la confezione di speciali vestiti e calzature. È altresì ammessa la deduzione dei costi supplementari derivanti dall’usura accelerata dei vestiti a causa della disabilità (ad es. paraplegico su sedia a rotelle; cfr. decisione della commissione di ricorso in materia fiscale del Cantone di Zurigo del 18 giugno 2003 [Zürcher Steuerpraxis ZStP 2004, 221 seg.]).

4.3.9 Spese di alloggio

Le spese sostenute a causa di una disabilità necessarie alla ristrutturazione, all’adeguamento dal punto di vista architettonico o alla manutenzione di un’abitazione in locazione o di proprietà (ad es. installazione di un montascale, di una rampa d’accesso per la sedia a rotelle, di un gabinetto per disabili, ecc.) possono essere dedotte. Le spese destinate a conservare il valore dell’immobile possono invece essere dedotte dal proprietario dell’immobile quali spese ordinarie di manutenzione degli immobili.

4.3.10 Spese per scuole private

Di principio, le spese supplementari sostenute per la frequentazione di una scuola privata non sono deducibili. Esse vengono considerate come spese per disabilità soltanto se viene dimostrato, tramite un rapporto del servizio psicoscolastico cantonale o, in mancanza di tale rapporto, tramite una perizia equivalente, che la frequenza di una scuola privata è una misura necessaria per una formazione scolastica adeguata del ragazzo disabile e che non esistono altre misure meno costose o meno radicali che portino allo stesso risultato (cfr. sentenza del Tribunale federale 2C_588/2011 del 16 dicembre 2011 consid. 3.4).

4.4 Forfait in caso di percezione di assegni per grandi invalidi

Le persone disabili che beneficiano dei seguenti assegni per grandi invalidi possono far valere una deduzione forfetaria annua del seguente importo: – beneficiari di assegni per grandi invalidi di grado basso: fr. 2’500.‑ – beneficiari di assegni per grandi invalidi di grado medio: fr. 6’000.‑ – beneficiari di assegni per grandi invalidi di grado elevato: fr. 9’500.-. Le deduzioni forfetarie concesse in virtù degli assegni per grandi invalidi non possono essere cumulate con i forfait previsti alle cifre 4.3.1 e 4.3.6.

5 Spese deducibili

5.1 Spese sopportate dal contribuente / computo delle prestazioni di terzi

Sono deducibili unicamente le spese sopportate personalmente dal contribuente e che coprono effettivamente le spese per malattia o infortunio oppure le spese per disabilità conformemente a questa circolare. Si considerano deducibili le spese che rimangono a carico del contribuente dopo deduzione di tutte le prestazioni di assicurazioni e istituzioni pubbliche, professionali o private (AVS, AI, SUVA, assicurazione militare, casse malati, assicurazioni responsabilità civile e assicurazioni private contro gli infortuni, enti assistenziali e fondazioni, ecc.; cfr. sentenza del

Tribunale federale 2C_439/2015 del 21 gennaio 2016 consid. 3.4). Le spese elencate nei certificati delle casse malati, che secondo la presente circolare non rientrano nelle spese per malattia o infortunio, non sono deducibili. Le prestazioni complementari annue secondo l’articolo 3 capoverso 1 lettera a della legge federale del 6 ottobre 2006 sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPC; RS 831.30) non vanno computate come prestazioni di terzi che possono essere prese in considerazione nella determinazione dei costi secondo l’articolo 33 capoverso 1 lettere h e hbis LIFD. Per contro, le prestazioni complementari versate per il rimborso delle spese di malattia e disabilità secondo l’articolo 3 capoverso 1 lettera b LPC devono essere computate alle spese insorte e da esse dedotte. Nemmeno i forfait per un regime alimentare speciale (cifra 3.2.10), i servizi di interprete (cifra 4.3.1) e di trasporto (cifra 4.3.6) possono essere fatti valere se le relative spese sono coperte dalle prestazioni complementari. Gli assegni per grandi invalidi e i supplementi per cure intensive sono destinati specificatamente al rimborso delle spese di assistenza e di trasporto e devono essere imputate alle spese effettivamente sostenute, poiché in tale misura le spese non sono a carico dell’interessato. Le prestazioni in capitale per spese future di invalidità e disabilità devono essere prese in considerazione nella misura in cui non soggiacciono all’imposta sul reddito. La persona che ha percepito simili prestazioni in capitale non può pertanto dedurre le spese per disabilità fintantoché non fornisce la prova che le spese per disabilità effettivamente insorte superano l’importo della prestazione in capitale versata. Le prestazioni a titolo di riparazione morale tengono conto unicamente del pregiudizio personale e non di quello materiale. Esse non possono pertanto essere dedotte quali spese per disabilità. Alle prestazioni a titolo di riparazione morale sono equiparate le indennità di integrità (cfr. art. 24 lett. g LIFD).

5.2 Spese delle persone a carico

5.2.1 Figli minorenni o figli in formazione

Il contribuente può dedurre le spese per malattia e infortunio così come le spese per disabilità di figli minorenni o in formazione al cui sostentamento egli provvede. Tali spese possono essere dedotte a complemento della deduzione per figli secondo l’articolo 35 capoverso 1 lettera a LIFD. Non sono persone a carico ai sensi dell’articolo 33 capoverso 1 lettere h e hbis LIFD i figli per i quali il contribuente deduce gli alimenti conformemente all’articolo 33 capoverso 1 lettera c LIFD.

5.2.2 Altre persone a carico

Il contribuente può dedurre le spese di altre persone a suo carico. È considerata «a carico» una persona finanziariamente dipendente al cui sostentamento il contribuente provvede effettivamente (comprese le spese di malattia e per disabilità) e almeno nella misura prevista dalla deduzione ai sensi dell’articolo 35 capoverso 1 lettera b LIFD. Tuttavia, il contribuente può dedurre le spese per disabilità delle persone a suo carico soltanto nella misura in cui superano l’importo della deduzione per il sostentamento secondo l’articolo 35 capoverso 1 lettera b LIFD. È possibile dedurre unicamente le spese effettivamente sostenute per tali persone a carico. Non sono persone a carico ai sensi dell’articolo 33 capoverso 1 lettere h e hbis LIFD il coniuge divorziato o separato per il quale il contribuente deduce gli alimenti conformemente all’articolo 33 capoverso 1 lettera c LIFD. Per quanto riguarda eventuali spese relative a persone all’estero al cui sostentamento il

contribuente provvede, si rimanda alla seguente cifra 6 (onere della prova con requisiti più severi).

5.3 Franchigia

Le spese di malattia e infortunio possono essere dedotte unicamente se superano una franchigia del 5 per cento dei proventi imponibili, dopo le deduzioni delle spese di cui agli articoli 26–33 LIFD. Questo vale anche per la deduzione forfetaria fatta valere nel caso di un regime alimentare speciale ai sensi della cifra 3.2.10. Nel caso delle spese per disabilità non va invece tenuto conto di alcuna franchigia.

6 Prova

Le spese di malattia, di infortunio e per disabilità fatte valere dal contribuente per sé stesso o per una persona al cui sostentamento egli provvede devono essere comprovate da certificati medici, fatture, ricevute, giustificativi assicurativi, decisioni di enti assicurativi, ecc., tanto più che si tratta di fatti suscettibili di ridurre l’onere fiscale (cfr. sentenza del Tribunale federale 2A.84/2005 del 24 febbraio 2005 consid. 4). Dato che le autorità fiscali non possono effettuare controlli su persone a carico domiciliate all’estero, vanno definite esigenze più elevate per la comprova della disabilità, della dipendenza finanziaria e dei versamenti all’estero (cfr. sentenza del Tribunale federale 2A.609/2003 del 27 ottobre 2004 consid. 2). La compilazione di un questionario medico (cfr. esempio in allegato) potrebbe fornire indicazioni sul tipo di disabilità e quindi sulle spese ad essa correlate. Il questionario può essere compilato da un medico al momento in cui sono fatte valere le spese per disabilità e quindi allegato alla dichiarazione di imposta.

7 Campo di applicazione

La presente circolare sostituisce la circolare n. 11 del 31 agosto 2005 concernente la deduzione delle spese di malattia, di infortunio e di disabilità ed entra in vigore dal periodo fiscale 2027.

Allegato: Questionario per i medici