Fonte

Securities lending e borrowing nonché operazioni repo

Dipartimento federale delle finanze DFF Divisione principale Imposta federale diretta, imposta preventiva, tasse di bollo

Imposta federale diretta Imposta preventiva Tasse di bollo

Berna, 1° gennaio 2018

Circolare n. 13

Operazioni di securities lending e borrowing nonché operazioni repo come oggetto dell’imposta preventiva, delle imposte alla fonte estere, delle tasse di bollo e dell’imposta federale diretta

1 Situazione iniziale

A seguito degli sviluppi nel settore delle operazioni di securities lending e borrowing (SLB), l’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) ha esaminato la regolamentazione originariamente pubblicata nella circolare n. 13 del 1° settembre 2006, elaborata da un gruppo di lavoro misto composto di rappresentanti dell’AFC e dell’Associazione svizzera dei banchieri. L’esame ha permesso di appurare che la disposizione contenuta nella circolare del 1° settembre 2006, secondo cui un mutuatario estero ha diritto al rimborso dell’imposta preventiva in caso di long borrowing, sul mercato ha favorito un comportamento che esula dagli intenti del gruppo di lavoro misto. In origine, la regolamentazione in questione era stata prevista come soluzione pragmatica alla problematica di un volume di titoli involontariamente eccessivo al momento della scadenza del reddito («estensione del prestito»). Il prestito mirato di titoli svizzeri a mutuatari esteri oltre la scadenza dei dividendi o degli interessi, permetteva, tuttavia, la realizzazione delle fattispecie cosiddette «treaty shopping». Per contrastare questi sviluppi, la presente circolare rielabora radicalmente le disposizioni concernenti il rimborso dell’imposta preventiva relativamente al prestito di titoli svizzeri a mutuatari residenti all’estero. Le disposizioni previste nella presente circolare per le operazioni di securities lending sono applicabili per analogia anche alle operazioni repo («repurchase agreements»). Nel caso di operazioni dal contenuto economico equiparabile (determinate operazioni swap, collateral in forma di titoli ecc.) che comportano pure il trasferimento del pagamento di redditi si applicano, per quanto riguarda il rimborso dell’imposta preventiva, le disposizioni generali concernenti la qualità di beneficiario. Tuttavia, l’obbligo di riscuotere l’imposta preventiva sui pagamenti compensativi è dato unicamente nel caso delle operazioni di SLB e di repo ai sensi delle cifre 8.2. e 8.3. della circolare n. 121.

2 Definizioni

2.1 Pagamento originale, pagamento compensativo

Quale pagamento originale si intende il pagamento d’interessi e di dividendi in senso proprio, basato su obbligazioni di prestito oppure partecipazioni, dopo la deduzione dell’imposta preventiva o dell’imposta alla fonte estera. Nel caso di operazioni SLB, sono trasferiti titoli da una controparte ad un’altra secondo il diritto civile. Di regola, in base ad un accordo contrattuale, i redditi maturati nel corso di tali transazioni presso il proprietario formale (mutuatario) sono accreditati all’altra parte (mutuante). Nella presente circolare questo accredito è definito in generale «pagamento compensativo», indipendentemente dal fatto che si tratti del trasferimento del pagamento di un reddito in senso proprio (come ad es. nel caso del long borrowing), del trasferimento del pagamento di un reddito sostitutivo (come spesso avviene nel caso di operazioni a catena) o di un pagamento finanziato dal mutuatario stesso (nel caso di rivendita). La definizione scelta dalle parti è irrilevante ai fini fiscali.

2.2 Lending fee

È definita lending fee la rimunerazione che il mutuatario versa al mutuante per la messa a disposizione dei titoli. Essa non comprende in questo caso nessuna componente sostitutiva del reddito.

1 Circolare AFC n. 12 del 10 marzo 2011 (Tassa di bollo di negoziazione; 1-012-S-2011).

2.3 Rivendita

In casi di rivendita, i titoli sono venduti dal mutuatario ad un terzo oppure consegnati in adempimento a un obbligo di consegna sorto da un’alienazione precedente. Questo terzo non ha niente a che fare con l’operazione SLB. La sua posizione non ne è toccata.

2.4 Operazioni a catena

2.4.1 Modello «principal»

Nel modello «principal» due (o più) operazioni SLB sono concatenate tra di loro. Il mutuatario della prima operazione diventa mutuante della seconda operazione. Dal punto di vista giuridico esistono più contratti SLB indipendenti, ai quali si applicano di volta in volta i principi stabiliti nella presente circolare.

2.4.2 Modello «agent»

Nel caso del modello «agent» un’operazione SLB tra mutuante e mutuatario viene intermediata da un rappresentante. a) Rappresentanza diretta Se l’operazione tra mutuante e mutuatario viene intermediata nel quadro di una rappresentanza diretta (le parti contrattuali sono rese note), i principi stabiliti nella presente circolare sono applicati direttamente al mutuatario e al mutuante. b) Rappresentanza indiretta Se la persona con sede o domicilio in Svizzera effettua l’intermediazione a nome proprio ma per conto e a rischio di un terzo, sono applicabili le disposizioni previste per il modello «principal», ovvero essa è considerata mutuataria nei confronti del mutuante e mutuante nei confronti del mutuatario.

2.5 Long borrowing

Nel caso del long borrowing il mutuatario non trasferisce a terzi i titoli prestati.

3 Securities lending con titoli svizzeri

3.1 Mutuatario in Svizzera

3.1.1 Rivendita

In occasione di una rivendita, una persona con sede o domicilio in Svizzera prende in prestito da una controparte svizzera o estera titoli, i cui redditi sono assoggettati all’imposta preventiva. Se questa persona con sede o domicilio in Svizzera impiega detti titoli in adempimento a un obbligo di consegna o successivamente li rivende, essa deve trattenere l’imposta preventiva sul pagamento compensativo da effettuare al mutuante. L’imposta preventiva è calcolata sul reddito lordo (pagamento originale più imposta preventiva o imposta alla fonte estera). Conformemente alle basi legali applicabili (cfr. legge federale del 13 ottobre 1965 sull’imposta preventiva [LIP; RS 642.21] o convenzioni per evitare la doppia imposizione eventualmente applicabili [di seguito CDI]), il mutuante ha diritto al rimborso dell’imposta preventiva trattenuta sul pagamento compensativo. L’importo del rimborso a favore del mutuante residente all’estero viene calcolato in applicazione della rispettiva CDI tenendo conto della natura del pagamento originale. Per comprovare il diritto al rimborso, il mutuante deve presentare all’autorità competente per il rimborso un’attestazione ai sensi della cifra 3.3..

3.1.2 Operazioni a catena

Se una persona con sede o domicilio in Svizzera (B) prende in prestito da una controparte svizzera o estera (A) titoli i cui redditi sono assoggettati all’imposta preventiva e a sua volta li presta a terzi (C), (B) deve trattenere l’imposta preventiva sul pagamento compensativo (pc II) a favore del mutuante (A), indipendentemente dall’importo del pagamento compensativo da essa incassato (pc I). L’imposta preventiva è calcolata sul reddito lordo (pagamento originale più imposta preventiva o imposta alla fonte estera).

Se il pagamento compensativo effettuato nei confronti della persona con sede o domicilio in Svizzera (B) proviene da una controparte svizzera (C) e su tale pagamento è stata trattenuta l’imposta preventiva, il riconoscimento dell’obbligo di versare l’imposta preventiva sul pagamento compensativo (pc II) al mutuante (A, calcolata sul reddito lordo [pagamento originale più imposta preventiva o imposta alla fonte estera]), è la premessa per ottenere il diritto, da parte del mutuatario, al rimborso dell’imposta preventiva trattenuta sul precedente pagamento compensativo (pc I). Il mutuatario (B) è autorizzato a computare l’imposta preventiva dovuta sul pagamento compensativo (pc II) con il diritto al rimborso dell’imposta preventiva trattenuta sul precedente pagamento compensativo (pc I).

Il mutuante originario (A) ha diritto al rimborso dell’imposta preventiva trattenuta sul pagamento compensativo (da lui riscosso) nell’ambito della LIP e delle CDI eventualmente applicabili. L’importo del rimborso a favore del mutuante residente all’estero viene calcolato in applicazione della rispettiva CDI tenendo conto della natura del pagamento originale. Per comprovare il diritto al rimborso, il mutuante deve presentare all’autorità competente per il rimborso un’attestazione ai sensi della cifra 3.3. Se il mutuante non riscuote il pagamento compensativo direttamente da una controparte assoggettata al versamento dell’imposta preventiva, deve comprovare che gli è stato trasferito un pagamento compensativo assoggettato all’imposta preventiva.

3.1.3 Long borrowing

Se una persona con sede o domicilio in Svizzera prende in prestito da una controparte svizzera o estera titoli i cui redditi sono assoggettati all’imposta preventiva, deve trattenere l’imposta preventiva sul pagamento compensativo a favore della controparte (mutuante). L’imposta preventiva è calcolata sul reddito lordo (pagamento originale più imposta preventiva o imposta alla fonte estera). Il riconoscimento dell’obbligo di versare l’imposta preventiva sul pagamento compensativo è la premessa per ottenere il diritto, da parte del mutuatario, al rimborso dell’imposta preventiva trattenuta sul pagamento originale. Il mutuatario è autorizzato a compensare l’imposta preventiva dovuta sul pagamento compensativo con il diritto al rimborso dell’imposta preventiva trattenuta sul pagamento originale. Conformemente alle basi legali applicabili (LIP o CDI) il mutuante ha diritto al rimborso dell’imposta preventiva trattenuta sul pagamento compensativo. L’importo del rimborso a favore del mutuante residente all’estero viene calcolato in applicazione della rispettiva CDI tenendo conto della natura del pagamento originale. Per comprovare il diritto al rimborso, il mutuante deve presentare all’autorità competente per il rimborso un’attestazione ai sensi della cifra 3.3..

3.2 Mutuatario all’estero

3.2.1 Rivendita

In occasione di una rivendita, una persona residente all’estero prende in prestito da una controparte svizzera o estera titoli, i cui redditi sono assoggettati all’imposta preventiva. Se detti titoli sono impiegati in adempimento a un obbligo di consegna o sono successivamente rivenduti, né il mutuatario né il mutuante hanno diritto al rimborso dell’imposta preventiva trattenuta sul pagamento originale. Conformemente alle basi legali applicabili (LIP o CDI), la persona alla quale sono stati trasferiti i titoli in adempimento a un obbligo di consegna o in seguito a una vendita, può far valere il diritto al rimborso dell’imposta preventiva trattenuta sul pagamento originale.

3.2.2 Operazioni a catena

Se una persona residente all’estero prende in prestito da una controparte svizzera o estera titoli i cui redditi sono assoggettati all’imposta preventiva e a sua volta li presta a una controparte anch’essa residente all’estero, occorre distinguere tra i seguenti casi: a) Long borrowing Ammesso che l’ultimo mutuatario nella catena delle transazioni non trasferisca i titoli presi in prestito, il diritto al rimborso dell’imposta preventiva trattenuta sul pagamento originale spetta di principio al mutuante originario ai sensi della LIP o della CDI eventualmente applicabile. Per esercitare il diritto al rimborso, il mutuante originario deve comprovare che gli è stato trasferito un pagamento originale assoggettato all’imposta preventiva. b) Rivendita Ammesso che l’ultimo mutuatario nella catena delle transazioni impieghi i titoli presi in prestito in adempimento a un obbligo di consegna o li alieni, nessuna delle parti coinvolte nella catena delle transazioni può esercitare il diritto al rimborso dell’imposta preventiva trattenuta sul pagamento originale. Il diritto al rimborso dell’imposta preventiva trattenuta sul pagamento originale spetta di principio alla persona alla quale sono stati trasferiti i titoli dall’ultimo mutuatario in adempimento a un obbligo di consegna o in seguito a una vendita.

3.2.3 Long borrowing

Se una persona residente all’estero prende in prestito da una controparte svizzera o estera titoli, i cui redditi sono assoggettati all’imposta preventiva, il mutuatario non ha diritto al rimborso dell’imposta preventiva trattenuta sul pagamento originale. Conformemente alle basi legali applicabili (LIP o CDI), il mutuante ha di principio diritto al rimborso dell’imposta preventiva trattenuta sul pagamento originale Per esercitare il diritto al rimborso, il mutuante deve comprovare che il mutuatario gli ha trasferito un pagamento originale assoggettato all’imposta preventiva.

3.3 Attestazione del pagamento compensativo

Ai sensi dell’articolo 3 dell’ordinanza del 19 dicembre 1966 sull’imposta preventiva (OIPrev; RS 642.211) il mutuatario svizzero deve attestare il pagamento compensativo. Dall’attestazione deve risultare: – che si tratta di un pagamento compensativo; – il pagamento originale al quale fa riferimento il pagamento compensativo; – l’importo dell’imposta preventiva trattenuta.

4 Securities lending con titoli esteri / imposte alla fonte estere

4.1 Rivendita

Se una persona con sede o domicilio in Svizzera prende in prestito da una controparte svizzera o estera titoli in adempimento a un obbligo di consegna oppure successivamente li vende, l’importo del pagamento compensativo da versare al mutuante può essere liberamente concordato dalle parti interessate. Deve, tuttavia, essere rilasciata un’attestazione del pagamento dalla quale risulti: – che si tratta di un pagamento compensativo; – il pagamento originale al quale fa riferimento il pagamento compensativo. Sull’attestazione del pagamento compensativo non può figurare nessuna imposta alla fonte estera.

4.2 Operazioni a catena

Se una persona (B) con sede o domicilio in Svizzera prende in prestito da una controparte svizzera o estera titoli e a sua volta li presta (a C), l’importo del pagamento compensativo (pc II) da versare al mutuante (A) può essere liberamente concordato dalle parti interessate (A e B).

Deve, tuttavia, essere rilasciata un’attestazione del pagamento dalla quale risulti: – che si tratta di un pagamento compensativo; – il pagamento originale al quale fa riferimento il pagamento compensativo. Sull’attestazione del pagamento compensativo non può figurare nessuna imposta alla fonte estera. Se il beneficiario (C) dei titoli dati in prestito è residente all’estero ed è tenuto, secondo il diritto interno del suo Paese, a trattenere un’imposta alla fonte sul pagamento compensativo

(pc I) da esso effettuato (a B), per il rimborso o lo sgravio di questa imposta alla fonte da parte di B vale quanto indicato alla cifra 4.3. per il long borrowing.

4.3 Long borrowing

Se una persona con sede o domicilio in Svizzera prende in prestito da una controparte svizzera o estera titoli esteri e per la durata dell’operazione su questi titoli matura un reddito soggetto all’imposta alla fonte, per l’attribuzione di eventuali diritti di sgravio è determinante la prassi vigente nello Stato della fonte. L’importo del pagamento compensativo da versare alla controparte (mutuante) può essere liberamente concordato dalle parti. Deve, tuttavia, essere rilasciata un’attestazione del pagamento dalla quale risulti: – che si tratta di un pagamento compensativo; – il pagamento originale al quale fa riferimento il pagamento compensativo. Sull’attestazione del pagamento compensativo non può figurare nessuna imposta alla fonte estera.

5 Imposta sul reddito e imposta sull’utile

5.1 Lending fee

Sostanza privata La lending fee riscossa da un mutuante svizzero rappresenta un reddito imponibile (cfr. art. 23 lett. d LIFD). Per ciò che riguarda la deducibilità della lending fee pagata si distinguono: – Long borrowing e operazioni a catena La lending fee pagata dal mutuatario svizzero costituisce un onere giustificato per ottenere un reddito imponibile (spese di conseguimento del reddito). È pertanto deducibile. – Rivendita La lending fee pagata dal mutuatario svizzero non è deducibile, perché non è considerata una spesa di conseguimento del reddito. Sostanza commerciale La lending fee riscossa da un mutuante svizzero è considerata reddito o ricavo imponibile dello stesso (cfr. art. 18 cpv. 1 e art. 58 cpv. 1 LIFD). La lending fee pagata dal mutuatario svizzero costituisce un onere giustificato dall’uso commerciale (cfr. art. 27 cpv. 1 e art. 58 cpv. 1 LIFD).

5.2 Dividendi e interessi originali, rispettivamente pagamenti compensativi

Sostanza privata I dividendi e gli interessi originali costituiscono reddito imponibile per il mutuatario e per il terzo (cfr. art. 20 cpv. 1 lett. a e c LIFD). Il pagamento compensativo è pure tassato come reddito del mutuante (cfr. art. 20 cpv. 1 lett. d LIFD). Per ciò che riguarda la deducibilità del pagamento compensativo effettuato si distinguono: – Long borrowing e operazioni a catena Il pagamento compensativo effettuato dal mutuatario svizzero è considerato una spesa di conseguimento del reddito, pertanto deducibile.

– Rivendita Il pagamento compensativo effettuato dal mutuatario svizzero non è deducibile, perché non è considerato una spesa di conseguimento del reddito. Sostanza commerciale I dividendi e gli interessi originali sono considerati rispettivamente reddito o ricavo imponibile del mutuatario o del terzo (cfr. art. 18 cpv. 1 e art. 58 cpv. 1 LIFD). La deduzione per partecipazioni spetta al mutuatario se egli risulta proprietario secondo il diritto civile e riceve i dividendi originali. Per contro, il pagamento compensativo rappresenta reddito da imporre ordinariamente presso il mutuante. Non è possibile far valere il ricavo da partecipazioni ai sensi dell’articolo 69 e seguenti LIFD2. Il pagamento compensativo è pure tassato presso il mutuante come reddito o ricavo imponibile (cfr. art. 18 cpv. 1 e art. 58 cpv. 1 LIFD). Il pagamento compensativo versato dal mutuatario costituisce per lo stesso un onere giustificato dall’uso commerciale (cfr. art. 27 cpv. 1 e art. 58 cpv. 1 LIFD). Qualora siano effettuate transazioni SLB oltre la data di scadenza dei dividendi e degli interessi, la verifica dell’esistenza di elusione fiscale deve essere svolta con particolare attenzione.

6 Tassa di bollo di negoziazione

Poiché con le operazioni di securities lending e borrowing i titoli vengono solo prestati, non essendovi un trasferimento a titolo oneroso esse non sono assoggettate alla tassa di bollo di negoziazione. Lo stesso vale per le operazioni repo, che consistono in primo luogo in operazioni di finanziamento3.

7 Imposta preventiva su interessi di cash collaterals e operazioni repo

Gli interessi su cash collaterals e su operazioni repo, pagati da una banca ai sensi dell’articolo 9 capoverso 2 LIP, soggiacciono di principio all’imposta preventiva. Fanno eccezione i pagamenti di interessi su averi costituiti, per proprio conto, da banche o da broker svizzeri ed esteri presso la banca svizzera. I beneficiari di questi interessi devono essere sottoposti alla vigilanza sulle banche o sulle borse del loro Paese.

8 Validità

La presente circolare entra in vigore il 1° gennaio 2018 e sostituisce la circolare n. 13 del 1° settembre 2006. Essa si applica anche alle operazioni SLB e repo già in corso per le scadenze dei redditi a partire dal 1° gennaio 2018.

2 Circolare AFC n. 27 del 17 dicembre 2009 (Riduzione d’imposta sui ricavi da partecipazioni delle società di capitali

e delle cooperative; 1-027-D-2009). 3 Circolare AFC n. 12 del 10 marzo 2011 (Tassa di bollo di negoziazione; 1-012-S-2011).

9 Allegato: Tavola sull’imposta sul reddito e sull’imposta sull’utile

Long borrowing / operazioni a catena Rivendita

ϕ Il mutuatario non ha venduto i titoli. ϕ Il mutuatario ha venduto i titoli, perciò è il terzo che Beneficiario dei dividendi originali è l’ul- beneficia dei dividendi originali timo mutuatario κ Il mutuatario bonifica al mutuante un pagamento κ Il mutuatario bonifica al mutuante un compensativo pagamento compensativo

Mutuante Mutuatario Mutuante Mutuatario Terzo

Imposta sul ϕ Dividendi Reddito imponibile da Reddito imponibile reddito sostanza da sostanza

(Sostanza κ Pagamento Reddito imponibile Spesa di Reddito Non deducibile privata) compensativo da sostanza conseguimento del imponibile da reddito, deducibile sostanza

Lending fee Reddito imponibile Spesa di Reddito Non deducibile da sostanza conseguimento del imponibile da reddito, deducibile sostanza

Imposta sul ϕ Dividendi Reddito imponibile Reddito imponibile reddito da titoli da titoli

(Sostanza commerciale) κ Pagamento Reddito imponibile Onere giustificato Reddito Onere giustificato compensativo dall’uso commerciale imponibile dall’uso commerciale

Lending fee Reddito imponibile Onere giustificato Reddito Onere giustificato dall’uso commerciale imponibile dall’uso commerciale

Imposta sull’utile ϕ Dividendi Reddito imponibile da Reddito imponibile partecipazioni da partecipazioni

Deduzione per Deduzione per partecipazioni* partecipazioni*

κ Pagamento Reddito imponibile Onere giustificato Reddito Onere giustificato compensativo dall’uso commerciale imponibile dall’uso commerciale Senza deduzione per partecipazioni Senza deduzione per partecipazioni

Lending fee Reddito imponibile Onere giustificato Reddito Onere giustificato dall’uso commerciale imponibile dall’uso commerciale

* La deduzione per partecipazioni spetta solo al beneficiario dei dividendi originali.