Fonte

Liquidazione parziale indiretta

Dipartimento federale delle finanze DFF Divisione principale imposta federale diretta, imposta preventiva, tasse di bollo

Imposta federale diretta

Berna, 6 novembre 2007

Circolare n. 14

Vendita di diritti di partecipazione dal patrimonio privato al patrimonio commerciale di terzi ("liquidazione parziale indiretta")

1 Introduzione

Introdotto dalla legge federale del 23 giugno 2006 sugli adeguamenti urgenti nell'imposizione delle imprese, l'articolo 20a della legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD) regolamenta alcuni casi speciali di reddito da sostanza imponibile derivante da partecipazioni. Il precitato articolo disciplina, al suo capoverso 1 lettera a, la fattispecie della liquidazione parziale indiretta. La presente Circolare serve all'interpretazione dell'articolo 20a capoverso 1 lettera a LIFD alfine di distinguere l’utile in capitale privato esente da imposta dal reddito imponibile della sostanza derivante dalla vendita di partecipazioni a terzi.

2 Sistematica

Secondo l'articolo 20a capoverso 1 lettera a LIFD, la vendita di diritti di partecipazione è considerata reddito da sostanza mobiliare se le condizioni definite nella legge elencate qui di seguito sono adempiute cumulativamente.

3 Elementi della fattispecie

3.1 Vendita

Il trasferimento avviene tramite vendita.

3.2 Partecipazione qualificata

La vendita riguarda una partecipazione di almeno il 20 % al capitale azionario o sociale di una società di capitali o di una società cooperativa ("società mirata").

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3.3 Cambiamento di sistema

La vendita comporta il passaggio della partecipazione dal patrimonio privato del venditore al patrimonio commerciale di un'altra persona fisica o giuridica (passaggio dal principio del valore nominale a quello del valore contabile).

3.4 Termine di distribuzione

Le distribuzioni sono effettuate entro 5 anni dalla vendita (cfr. n. 3.5 e 4.5).

3.5 Distribuzione

Le distribuzioni costituiscono prelevamenti dalla sostanza.

3.6 Riserve distribuibili secondo il diritto commerciale / Sostanza non necessaria

all'esercizio aziendale

La sostanza distribuita esisteva già al momento della vendita, poteva essere distribuita secondo il diritto commerciale e non era necessaria all'esercizio aziendale.

3.7 Collaborazione

Il venditore sa o deve essere al corrente che, per finanziare il prezzo d'acquisto, vengono prelevati mezzi a fondo perso dalla società (art. 20a cpv. 2 LIFD).

4 Delimitazioni

4.1 Vendita

I presupposti della vendita sono dati quando vi è un trasferimento a titolo oneroso. Nella casistica rientra anche la permuta in quanto combinazione di due negozi giuridici a titolo oneroso. L’alienazione di azioni di collaboratori, sulla base di una regolamentazione vincolante esistente al momento del loro acquisto, non rappresenta una vendita ai sensi dell'articolo 20a capoverso 1 lettera a LIFD.

4.2 Partecipazione qualificata

Solo la vendita di una partecipazione pari ad almeno il 20 % del capitale azionario o sociale di una società di capitali o di una società cooperativa rientra nel campo d'applicazione dell'articolo 20a LIFD. Sono determinanti unicamente le vendite effettuate da persone fisiche assoggettate illimitatamente alle imposte in Svizzera che, al momento della prima vendita, detengono almeno il 20 % dei suddetti diritti di partecipazione nel proprio patrimonio privato. Tutte le vendite scaglionate dei diritti di partecipazione rientrano nel campo d'applicazione dell'articolo 20a capoverso 1 lettera a LIFD se entro 5 anni dalla prima vendita è stata alienata complessivamente una quota di capitale di almeno il 20 %.

La quota di partecipazione qualificata può essere raggiunta anche se la vendita è effettuata da più persone fisiche assoggettate illimitatamente alle imposte in Svizzera e che detengono i diritti di partecipazione nel patrimonio privato (vendita comune). Una vendita comune richiede un processo decisionale comune, che non è dato in caso di adesione a un'offerta pubblica d’acquisto (artt. 22-33 LBVM1). Se i venditori cedono simultaneamente le loro quote all'acquirente, le vendite rientrano nel campo d'applicazione dell'articolo 20a capoverso 1

1 Legge federale del 24 marzo 1995 sulle borse e il commercio di valori mobiliari (RS 954.1)

lettera a LIFD, a condizione che tutti i diritti di partecipazione da loro alienati ammontino ad almeno il 20 % del capitale azionario o sociale della società mirata. Se più venditori scaglionano una vendita in comune, ogni vendita costituisce una vendita qualificata ai sensi dell'articolo 20a capoverso 1 lettera 1 LIFD non appena, entro 5 anni dalla prima vendita, è stato alienato complessivamente almeno il 20 % del capitale azionario o sociale della società mirata. Se per questa ragione una vendita è considerata come vendita qualificata, tale considerazione rimane.

4.3 Cambiamento di sistema

Con la vendita i diritti di partecipazione sono trasferiti dal patrimonio privato del venditore al patrimonio commerciale di una persona fisica o giuridica con domicilio o dimora fiscale in Svizzera o all'estero. Vi è un cambiamento di sistema anche quando l'acquirente dichiara che i diritti di partecipazione sono attribuiti volontariamente al suo patrimonio commerciale ai sensi dell'articolo 18 capoverso 2 LIFD.

4.4 Termine di distribuzione

Il termine di 5 anni riguardante le distribuzioni decorre dal momento della vendita, che è definita secondo i principi generali relativi alla realizzazione del reddito. Pertanto, determinante è generalmente il momento della conclusione del negozio obbligatorio, purché l'adempimento non debba essere considerato incerto da subito (decisione del Tribunale federale [DTF]2P.323/2003 del 7 maggio 2005 = Steuerentscheid [StE] 2005 A 24.21 N. 16). Nei casi di vendite scaglionate di almeno, complessivamente, il 20 % della partecipazione entro 5 anni (cfr. n. 4.2), il termine inizia a decorrere autonomamente per ciascuna vendita.

4.5 Distribuzione

Non sono ritenute distribuzioni secondo l'articolo 20a capoverso 1 lettera a LIFD unicamente le distribuzioni di dividendi derivanti da una decisione formale dell'assemblea generale, bensì anche le distribuzioni dissimulate di utili nonché le altre prestazioni valutabili in denaro a vantaggio dell'acquirente o dei suoi azionisti. Tali prestazioni valutabili in denaro possono avvenire sotto forma di

  • dividendi in natura,

  • prestiti accordati all'acquirente da parte della società mirata o di società sotto la sua direzione, che non soddisfano il criterio del raffronto fra terze persone, il cui rimborso sembra pregiudicato e che causano una perdita di patrimonio alla società mutuante,

  • garanzie della società mirata o di società sotto la sua direzione per prestiti di terzi in favore dell'acquirente, la cui rivendicazione sembra probabile e che causano quindi una perdita di patrimonio alla società garante.

Anche le ristrutturazioni possono comportare simili vantaggi valutabili in denaro.

4.6 Riserve distribuibili / Sostanza non necessaria all'esercizio aziendale

4.6.1 Principio

Per l'applicazione dell'articolo 20a capoverso 1 lettera a LIFD ci si basa sul bilancio redatto secondo il diritto commerciale della società mirata nel momento in cui comincia a decorrere il termine per la distribuzione (n. 3.4 e 4.4).

La valutazione delle riserve distribuibili secondo il diritto commerciale come anche della sostanza non necessaria all'esercizio aziendale avviene nell'ottica di una continuazione immutata dell'esercizio da parte del venditore. Cambiamenti futuri sono irrilevanti.

I dividendi della società mirata derivanti dall'utile annuo ordinario distribuibile a partire dall'anno della vendita non costituiscono una distribuzione di sostanza ai sensi dell'articolo 20a capoverso 1 lettera a LIFD ("dividendi ordinari"). Ciò vale anche per la distribuzione di riserve derivanti da questi utili, purché tali riserve non siano compensate con le perdite subite dopo la vendita. Le distribuzioni che eccedono tali utili sono distribuzioni qualificate della sostanza.

4.6.2 Riserve distribuibili secondo il diritto commerciale

Le riserve distribuibili secondo il diritto commerciale sono determinate dallo stato del capitale proprio iscritto nell'ultimo bilancio conforme al diritto commerciale della società mirata, prima della vendita e dedotto il capitale azionario o sociale e l'ammontare massimo delle riserve legali secondo il Codice delle obbligazioni del 30 marzo 1911 (artt. 671; 671a; 671b; 805; 860 CO) rispettivamente secondo disposizioni analoghe del diritto estero.

4.6.3 Sostanza non necessaria all'esercizio aziendale

La valutazione della presenza di sostanza non necessaria all'esercizio aziendale secondo criteri economico-aziendali avviene il giorno della vendita della partecipazione qualificata. Essa si riferisce alla società mirata nonché a tutte le altre società che sono sotto la sua direzione unica ai sensi dell'articolo 61 capoverso 3 LIFD. L'esame delle società sotto la direzione unica della società mirata è effettuato singolarmente e secondo gli stessi criteri applicati per la società mirata.

È da presumere che, se una distribuzione supera gli utili della società conseguiti dopo la vendita, la stessa è da ritenersi sostanza non necessaria all'esercizio aziendale.

4.6.4 Valutazione della sostanza non necessaria all'esercizio aziendale

La valutazione della sostanza non necessaria all'esercizio aziendale, già presente al momento della vendita, deve avvenire secondo i principi di valutazione riconosciuti. Occorre quindi dedurre i passivi attribuibili e tener conto delle imposte latenti sulle relative riserve. Questa valutazione deve essere eseguita unicamente se una distribuzione (n. 4.5) è effettuata entro il termine di distribuzione (n. 4.4).

4.7 Collaborazione

Il criterio della collaborazione può essere valutato soltanto in relazione a una distribuzione (cfr. n. 3.5 e n. 4.5). In tal modo, senza una distribuzione concreta, non è in particolare possibile escludere che tale criterio sia soddisfatto.

Nella sua formulazione, il tenore dell'articolo 20a capoverso 2 LIFD corrisponde a diverse sentenze del Tribunale federale riguardanti il diritto vigente (StE 2002, B 24.4 n. 63; Archives de droit fiscal suisse [Archives], vol. 60, pag. 537 consid. 6b; Archives 59, 717, consid. 5b). La prassi del Tribunale federale può essere applicata a questa disposizione. È data collaborazione ai sensi dell'articolo 20a capoverso 2 LIFD quando il venditore sa o deve essere al corrente che mezzi distribuibili esistenti al momento dell'alienazione e non necessari all'esercizio saranno sottratti dalla società mirata per essere a lui attribuiti sotto forma di prezzo di vendita. Un prelevamento di questo tipo avviene se l'acquirente paga il prezzo d'acquisto tramite un prelievo di fondi dalla società mirata (distribuzione aperta o dissimulata di utili) oppure se rifinanzia il prezzo d’acquisto originario del finanziamento proprio o di terzi attraverso un simile prelievo.

Per decidere se, al momento dell'alienazione dei diritti di partecipazione, il venditore e l’acquirente hanno cooperato per liquidare parzialmente la società mirata e se dunque al venditore è concessa una prestazione valutabile in denaro, occorre basarsi su criteri oggettivi e sull’insieme delle circostanze determinanti per il finanziamento (StE 2002, B 24.4 n. 63; Archives 60, 537 consid. 6b; Archives 59, 717, consid. 5d). La collaborazione tra venditore e società acquirente può avvenire attivamente, ad esempio tramite:

  • concessione di un prestito da parte del venditore all'acquirente;

  • compensazione di un debito del venditore nei confronti della società mirata con il prezzo d'acquisto;

  • garanzie della società mirata per prestiti di terzi all'acquirente al momento della vendita;

  • deposito, da parte del venditore, dei diritti di partecipazione alienati, quale garanzia per un finanziamento di terzi del prezzo d'acquisto;

  • impegno del venditore di rendere liquidi gli attivi della società mirata;

  • concessione al compratore della facoltà di disporre degli attivi della società mirata prima del pagamento del prezzo d'acquisto.

La collaborazione può avvenire anche in modo passivo, segnatamente quando si può presumere che il venditore sappia o debba sapere dell’imminente prelievo di sostanza. Questo è ad esempio il caso quando:

  • i diritti di partecipazione vengono alienati a un acquirente che non dispone di mezzi sufficienti per pagare il prezzo d'acquisto tramite i fondi propri o tramite i dividendi ordinari futuri della società mirata (Archives 59, 717 consid. 7; DTF 2A.648/2005);

  • il venditore è a conoscenza dell'intenzione dell'acquirente di effettuare una fusione con la società mirata.

Se, in qualità di socio, il venditore era a conoscenza di una fusione prevista tra la società mirata e l'acquirente, la vendita comporta una partecipazione al prelievo della sostanza. Secondo il Tribunale federale, il fatto che il venditore non sia a conoscenza della fusione è irrilevante per la valutazione della collaborazione se il venditore doveva attendersi che i mezzi prelevati dalla società venduta con la sua collaborazione non sarebbero stati restituiti (Archives 66, 146, consid. 5c, bb).

La collaborazione può sussistere anche in presenza di una società acquirente finanziariamente forte. Il riferimento del venditore alla capacità finanziaria dell'acquirente, rispettivamente del gruppo cui la società acquirente appartiene, non è sufficiente a dimostrare che il venditore non poteva attendersi che questi mezzi fossero utilizzati per l'acquisto delle azioni (Archives 66, 146 consid. 5c, bb).

5 Ripercussioni fiscali e procedura

5.1 Imposizione

5.1.1 Estensione

In caso di distribuzioni ai sensi dei numeri 3.5 e 4.5, il ricavo della vendita viene considerato (in parte) come reddito della sostanza imponibile presso il venditore. Al riguardo, il più piccolo dei seguenti valori (secondo la quota di partecipazione alienata) costituisce reddito imponibile della sostanza:

  • ricavo della vendita: include l'intero ricavo della vendita, compresi gli importi sottoposti a condizioni sospensive o risolutive. Il valore nominale dei diritti di partecipazione alienati non riduce il ricavo della vendita;

  • importo distribuito (conformemente ai n. 3.5 e 4.5);

  • riserve distribuibili secondo il diritto commerciale (conformemente ai n. 3.6 e 4.6.2);

  • sostanza non necessaria all'esercizio aziendale (conformemente ai n. 3.6, 4.6.3 e 4.6.4).

5.1.2 Attribuzione ai periodi fiscali

In applicazione del principio della realizzazione, il reddito imponibile è attribuito al periodo fiscale in cui ha avuto luogo la vendita qualificata. In caso di vendite scaglionate (n. 4.2), il reddito è ripartito tra i corrispondenti periodi fiscali in funzione dei rispettivi ricavi scaturiti dalle vendite. Qualora una tassazione interessata da questa ripartizione fosse già passata in giudicato, l'imposta sarebbe prelevata con la procedura di ricupero d'imposta prevista dagli articoli 151 e seguenti LIFD.

5.2 Informazioni giuridicamente vincolanti

Per le informazioni giuridicamente vincolanti sono applicabili i principi generali del diritto amministrativo. Tali informazioni possono pertanto essere fornite soltanto dalle autorità cantonali di tassazione competenti per il venditore. Per valutare se esiste una liquidazione parziale indiretta, valgono le seguenti precisazioni.

Se viene presentata una richiesta prima della vendita, l'informazione può riferirsi soltanto a tale momento e ai seguenti punti:

  • l'esistenza dei seguenti elementi oggettivi della fattispecie: vendita, cambiamento di sistema, decorrenza dei termini, riserve distribuibili secondo il diritto commerciale;

  • l'esistenza di una partecipazione qualificata, se del caso con la riserva di ulteriori vendite nei successivi 5 anni;

  • fatti da esaminare nell'ottica della distribuzione e che dovrebbero prodursi al momento della vendita o subito dopo.

L'esistenza di una liquidazione parziale indiretta può essere esclusa al momento della domanda unicamente se uno degli elementi oggettivi della fattispecie non è adempiuto oppure se è evidente che non esiste alcuna sostanza non necessaria all'esercizio aziendale.

Se una richiesta d’informazioni contiene una descrizione completa di un’operazione che potrebbe rappresentare una distribuzione (cfr. n. 3.5 e 4.5), l'informazione deve pronunciarsi anche sull'esistenza di tale distribuzione. Se questa operazione, concreta e pianificata, viene considerata quale distribuzione, l'informazione prenderà posizione anche sull’ammontare della sostanza non necessaria all'esercizio aziendale (n. 3.6 e 4.6), sulla sua valutazione (n. 4.6.4) e sulla collaborazione (n. 3.7 e 4.7).

6 Campo d'applicazione / Entrata in vigore

La presente Circolare è applicabile alle vendite di partecipazioni qualificate ai sensi dell'articolo 20a capoverso 1 lettera a LIFD che fanno parte del loro patrimonio privato di persone fisiche assoggettate illimitatamente alle imposte in Svizzera. Per contro, non è applicabile all'ambito dell'imposta preventiva.

La presente Circolare entra in vigore il 1° gennaio 2007 e, secondo l'articolo 205b LIFD, è applicabile a tutte le tassazioni non passate in giudicato di redditi conseguiti nell'anno fiscale 2001 e successivi. Dato che la disposizione sulla retroattività è stata promulgata sotto il sistema di tassazione postnumerando, l'anno civile 2001 deve essere inteso quale anno fiscale 2001.

La prassi dell'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) conforme al progetto di Circolare numero 7 dell'AFC del 14 febbraio 2005 è applicabile a tutte le vendite di azioni effettuate fino all'anno fiscale 2000 compreso.

Se un reddito da liquidazione parziale indiretta è stato tassato in base alla vecchia giurisprudenza e prassi per vendite effettuate entro il 31 dicembre 2006 ed è stato concesso un differimento dell’imposizione con un impegno di garanzia (cosiddetto “revers”) a seguito di un prestito del venditore, il nuovo diritto sarà applicabile alle quote del prezzo d'acquisto regolate dal revers, purché le relative tassazioni non siano ancora passate in giudicato.