Trattamento fiscale del pilastro 3a
Dipartimento federale delle finanze DFF Divisione principale imposta federale diretta, imposta preventiva, tasse di bollo
Imposta federale diretta Imposta preventiva
Berna, 13 luglio2008
Circolare n. 18
Trattamento fiscale dei contributi e delle prestazioni di previdenza del pilastro 3a
2 Verifica dei modelli di contratto / di convenzione
Prima della conclusione dei contratti o delle convenzioni di previdenza, gli istituti di previdenza devono sottoporre i modelli per le forme di previdenza riconosciute all’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC), Divisione principale imposta federale diretta, imposta preventiva, tasse di bollo, Divisione diritto, Eigerstrasse 65, 3003 Berna. Sulla base dei documenti prodotti (fondazione bancaria: estratto del FUSC, atto di fondazione, regolamento e convenzione di previdenza in duplice copia; società di assicurazione: descrizione del prodotto, ev. istanza di approvazione delle tariffe all’UFAP, condizioni generali ed eventualmente condizioni speciali di assicurazione e modello di polizza in duplice copia) e tenendo conto delle esigenze in materia di imposta preventiva, l’AFC verifica se la forma ed il contenuto sono conformi alle disposizioni legali (art. 1 cpv. 4 OPP 3). Dato che la previdenza individuale vincolata ai sensi dell’articolo 82 LPP conferisce agli aventi diritto unicamente diritti d’aspettativa, i relativi contratti di previdenza devono distinguersi chiaramente dagli altri contratti di assicurazione e di risparmio. Le designazioni «contratto di previdenza vincolata» e «convenzione di previdenza vincolata» possono essere utilizzate unicamente per i contratti e le convenzioni approvati dall’AFC. In mancanza di questa approvazione, la deduzione dei contributi di previdenza va negata.
3 Cerchia degli intestatari della previdenza
I contratti di previdenza relativi a forme riconosciute di previdenza individuale vincolata possono essere conclusi soltanto da persone che conseguono un reddito proveniente da attività lucrativa o da indennità di perdita di guadagno soggette all’obbligo del pagamento dei contributi dell’AVS/AI. Anche i frontalieri con domicilio all’estero che lavorano per un datore di lavoro in Svizzera possono costituire un pilastro 3a; in questo caso è irrilevante sapere se hanno la possibilità di dedurre i loro contributi per la previdenza in Svizzera o meno.
Se l’intestatario della previdenza dimostra che continua ad esercitare un’attività lucrativa, egli può fare valere una deduzione dei contributi versati fino a cinque anni dopo il raggiungimento dell’età ordinaria della rendita AVS. La prova dell’esercizio dell’attività lucrativa deve essere fornita annualmente da parte dell’intestatario della previdenza (cfr. Bollettino della previdenza professionale no 103 dell’Ufficio federale delle assicurazioni sociali). Dalla fine del 69° anno (donne) risp. del 70° anno (uomini) non esiste più un diritto alla deduzione, anche nel caso in cui un reddito soggetto all’AVS/AI fosse ancora realizzato.
4 Beneficiari
In caso di sopravvivenza, il beneficiario è l’intestatario della previdenza. Se questi è deceduto, il beneficiario è il coniuge o il partner registrato superstite. In assenza di un coniuge o di un partner registrato superstite, i beneficiari sono i discendenti diretti e le persone fisiche al cui sostentamento la persona defunta ha provveduto in modo considerevole, oppure la persona che ha convissuto ininterrottamente con quest’ultima durante i cinque anni precedenti il decesso o che deve provvedere al sostentamento di uno o più figli comuni. L’ordine di questi beneficiari può essere modificato dall’intestatario della previdenza ed i diritti di ciascuna di queste persone possono essere precisati. Solo in assenza di tali persone sono previsti come beneficiari i genitori, i fratelli e le sorelle e gli altri eredi; anche in questo caso l’ordine dei beneficiari può essere modificato e i diritti degli stessi possono essere precisati (cfr. art. 2 OPP 3).
5 Legittimazione alla deduzione dei contributi
5.1 In generale
Secondo l’articolo 33 capoverso 1 lettera e della legge federale del 14 dicembre 1990 sull’imposta federale diretta (LIFD; RS 642.11) in relazione con l’articolo 7 OPP 3, i salariati e gli indipendenti possono dedurre fiscalmente, entro certi limiti, i contributi versati a forme di previdenza riconosciute. Per quanto concerne gli indipendenti, tali contributi sono sempre considerati spese di natura privata e non possono quindi essere addebitati al conto economico. Il limite della deduzione concessa corrisponde nel contempo all’ammontare dei contributi ammessi per queste forme di previdenza; non è possibile versare contributi superiori a quelli consentiti alla deduzione fiscale. I contributi versati in più costituiscono una forma libera di risparmio. I redditi di questi valori patrimoniali sono soggetti alla tassazione ordinaria (cfr. in merito anche la cifra 9.1 sotto).
La limitazione di cui all’articolo 7 OPP 3 comprende anche eventuali contributi a un’assicurazione di previdenza rischio complementare o i supplementi per pagamenti rateali nel corso dell’anno (art. 1 cpv. 3 seconda frase OPP 3).
Ogni deduzione è legata all’esercizio di un’attività lucrativa da parte del contribuente. In caso di interruzione temporanea dell’attività lucrativa (servizio militare, disoccupazione, malattia, ecc.), la legittimazione alla deduzione è mantenuta. In caso di cessazione dell’attività lucrativa, non si possono più versare contributi, anche se l’età limite prevista per il versamento delle prestazioni di vecchiaia non è ancora raggiunta (ad es. in caso di pensionamento anticipato, cessazione dell’attività lucrativa in seguito a maternità, invalidità totale senza capacità al guadagno residua).
La prestazione fornita da un’assicurazione di previdenza in seguito all’esenzione dal pagamento dei premi non costituisce un reddito dell’intestatario della previdenza, poiché quest’ultimo non può disporre della prestazione. L’intestatario della previdenza non può pertanto dedurre fiscalmente siffatti contributi.
5.2 Pluralità di conti o di polizze di previdenza
L’intestatario della previdenza può concludere in ogni caso più di un contratto di previdenza vincolata con più fondazioni bancarie o società di assicurazione. Ogni conto di previdenza e ogni polizza di previdenza devono costituire l’oggetto di un contratto di previdenza separato. La somma complessiva dei versamenti annui non può superare l’importo massimo di cui all’articolo 7 capoverso 1 OPP 3 (cfr. cifra 5.3 seguente).
5.3 Importo limite superiore
Secondo l’articolo 7 capoverso 1 OPP 3, i contributi a forme di previdenza riconosciute sono deducibili annualmente fino all’8 per cento (lett. a) o fino al 40 per cento (lett. b) dell’importo limite superiore ai sensi dell’articolo 8 capoverso 1 LPP. Per importo limite superiore si intende l’importo sino a concorrenza del quale lo stipendio annuo del salariato è soggetto all’assicurazione obbligatoria nell’ambito del secondo pilastro (importo obbligatorio LPP). Conformemente all’articolo 9 LPP, il Consiglio federale può adeguare questo importo limite alle rendite di vecchiaia dell’AVS ed all’evoluzione generale degli stipendi. Gli adeguamenti periodici dell’importo limite e degli importi massimi deducibili ai sensi dell’articolo 7 capoverso 1 OPP 3 sono comunicati dall’AFC tramite lettere-circolari.
5.4 Deduzione per i contribuenti affiliati a un istituto di previdenza professionale (secondo pilastro)
In virtù dell’articolo 7 capoverso 1 lettera a OPP 3, i salariati e gli indipendenti assicurati nell’ambito del secondo pilastro possono dedurre i contributi versati effettivamente nel corrispondente anno a forme di previdenza riconosciute fino a concorrenza dell’8 per cento dell’importo limite superiore. Tale deduzione può essere fatta valere da tutti i contribuenti che esercitano un’attività lucrativa, a prescindere dal fatto che siano assicurati obbligatoriamente o facoltativamente al secondo pilastro. Conformemente all’articolo 7 capoverso 2 OPP 3, i coniugi o i partner registrati, che esercitano entrambi un’attività lucrativa, possono pretendere la deduzione ciascuno per conto proprio. In questo caso è indispensabile che il relativo contratto di previdenza sia intestato al coniuge o al partner registrato. La deduzione massima ammessa per ciascun coniuge o partner registrato dipende dal fatto se sia o meno assicurato nell’ambito della previdenza professionale. Per fare valere la deduzione, è necessario che nella dichiarazione d’imposta tale coniuge o partner registrato denunci un reddito da attività lucrativa soggetto al pagamento dei contributi AVS/AI.
5.5 Deduzione per i contribuenti non affiliati a un istituto di previdenza professionale (secondo pilastro)
In virtù dell’articolo 7 capoverso 1 lettera b OPP 3, i salariati e gli indipendenti che non sono assicurati nell’ambito del secondo pilastro possono dedurre i contributi versati effettivamente
nel corrispondente anno a forme di previdenza riconosciute fino a concorrenza del 20 per cento del reddito proveniente da un’attività lucrativa, ma al massimo fino al 40 per cento dell’importo limite superiore.
Ogni deduzione presuppone l’esercizio di un’attività lucrativa da parte del contribuente. Pertanto, la deduzione non è ammessa se dall’esercizio di tale attività risulta una perdita. In caso di interruzione temporanea dell’attività lucrativa (servizio militare, maternità, disoccupazione, malattia, ecc.), la legittimazione alla deduzione è mantenuta a condizione che nel corso dell’anno corrispondente siano stati versati i contributi AVS/AI dovuti sul reddito da attività lucrativa e/o da indennità di perdita di guadagno.
Per reddito da attività lucrativa si intende la totalità del reddito conseguito da un contribuente nell’esercizio di un’attività lucrativa indipendente e dipendente, principale e accessoria, conformemente alla dichiarazione di imposta. In caso di reddito proveniente da attività lucrativa dipendente, ciò corrisponde allo stipendio lordo dedotti i contributi all’AVS/AI/IPG/AD; in caso di reddito proveniente da attività lucrativa indipendente, si prende in considerazione il saldo del conto perdite e profitti incluse eventuali rettifiche fiscali (anche in questo caso dopo la deduzione dei contributi personali per l’AVS/AI/IPG, ma senza deduzione di qualsivoglia contributo a forme di previdenza riconosciute). Il reddito da attività lucrativa comprende anche eventuali utili provenienti da incrementi di valore realizzati sulla sostanza commerciale. I contributi di previdenza che non hanno potuto essere fatti valere fiscalmente per mancanza di sufficiente reddito da attività lucrativa, non possono essere dedotti nel corso degli anni successivi.
Anche gli indipendenti che chiudono il loro esercizio alla fine dell’anno civile devono versare i contributi nel pilastro 3a entro la fine dell’anno civile se intendono dedurli nel corso dell’anno fiscale corrispondente. Negli anni successivi non possono essere versati contributi complementari con effetto retroattivo.
5.6 Casi speciali
a) Collaborazione nell’esercizio della professione o nell’azienda del coniuge In caso di collaborazione nell’esercizio della professione o nell’azienda del coniuge, si presume che tale collaborazione si mantenga entro i limiti dell’obbligo di reciproca assistenza, ragione per cui non è ammessa la costituzione di un pilastro 3a per il coniuge che collabora.
Se i coniugi intendono far valere la deduzione di cui all’articolo 7 OPP 3 anche per il coniuge che collabora, spetta loro provare l’esistenza di un rapporto di lavoro che va ben oltre l’obbligo di reciproca assistenza. Dal reddito del coniuge che collabora devono essere dedotti a suo nome i contributi AVS/AI.
b) Indipendente con un guadagno accessorio sottostante alla previdenza professionale (secondo pilastro) L’indipendente che svolge un’attività lucrativa accessoria dipendente da cui consegue un reddito assicurato nell’ambito del secondo pilastro può unicamente pretendere la deduzione ai sensi dell’articolo 7 capoverso 1 lettera a OPP 3 (cfr. sentenza del Tribunale federale del 15 giugno 1990 in re T.A., pubblicata in Archives de droit fiscal suisse, vol. 60 pag. 321). Conformemente all’articolo 1j capoverso 1 dell’ordinanza sulla previdenza professionale per
la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (OPP 2; RS 831.441.1), coloro che esercitano un’attività lucrativa indipendente a titolo principale hanno la possibilità di essere esentati dall’assicurazione obbligatoria al secondo pilastro per la loro attività accessoria. Dopo l’esenzione, il contribuente non è più affiliato ad un istituto della previdenza professionale e può far valere la deduzione per il pilastro 3a ai sensi dell’articolo 7 capoverso 1 lettera b OPP 3.
c) Beneficiari dell’AI Gli intestatari della previdenza, che percepiscono una rendita di invalidità parziale dall’assicurazione federale per l’invalidità e, nell’ambito della loro capacità lavorativa restante, conseguono un reddito da attività lucrativa assoggettato ai contributi AVS/AI, possono costituire un pilastro 3a.
d) Contribuenti assoggettati all’imposta alla fonte Nel calcolo delle tariffe dell’imposta alla fonte non si tiene conto delle deduzioni individuali, come ad esempio dei contributi versati nel pilastro 3a. Se il contribuente assoggettato all’imposta alla fonte ha effettuato simili versamenti, può esigere dall’autorità di tassazione, sino alla fine del mese di marzo dell’anno successivo, una decisione in merito all’esistenza e all’estensione dell’assoggettamento (art. 137 cpv. 1 LIFD). I versamenti a favore della previdenza vincolata, ossia del pilastro 3a, si devono far valere contestando questa decisione (cfr. art. 2 lett. e dell’ordinanza sull’imposta alla fonte [OIFo; RS 642.118.2]).
e) Versamento nel pilastro 3a alla fine dell’attività lucrativa Nell’anno in cui l’attività lucrativa è terminata, l’intero contributo può essere versato (cfr. art. 7 cpv. 4 OPP 3). A partire da tale momento, invece, le fondazioni bancarie e gli istituti di assicurazione non possono più accettare contributi a favore della previdenza.
f) Contribuenti esercitanti un’attività lucrativa dipendente che hanno già raggiunto l’età della rendita AVS Se l’intestatario della previdenza non paga più i contributi ad un istituto della previdenza professionale, poiché ha già raggiunto l’età ordinaria della rendita AVS ed è quindi beneficiario di una rendita (affiliazione passiva), ma esercita ancora un’attività lucrativa dipendente, egli può versare nel pilastro 3a, fino a cinque anni dopo il raggiungimento dell’età ordinaria AVS, fino al 20 per cento del reddito proveniente da un‘attività lucrativa, ma al massimo fino al 40 per cento dell’importo limite superiore stabilito nell’articolo 8 capoverso 1 LPP. Tuttavia, se l’intestatario della previdenza, ancora attivo, è ancora assicurato presso un istituto della previdenza professionale (anche quando i contributi non sono più versati), egli può versare annualmente nel pilastro 3a fino all’8 per cento dell’importo limite superiore stabilito nell’articolo 8 capoverso 1 LPP
g) Calcolo della deduzione in caso di passaggio da un’attività lucrativa dipendente a un’attività lucrativa indipendente o viceversa Durante l’attività lucrativa dipendente con l’affiliazione ad una cassa pensione, il contribuente può versare l’importo massimo previsto dall’articolo 7 capoverso 1 lettera a OPP 3, purché consegua un corrispondente reddito da attività lucrativa. Nel periodo dell’attività indipendente in cui non è affiliato ad una cassa pensione, il contribuente può versare fino al 20 per cento del reddito proveniente dalla sua attività lucrativa indipendente, a condizione che chiuda i conti alla fine dell’anno. Per l’anno in questione si può versare complessivamente (compresi
ev. versamenti nel “piccolo” pilastro 3a) l’importo massimo previsto all’articolo 7 capoverso 1 lettera b OPP 3 (40% dell’importo limite superiore stabilito nell’art. 8 cpv. 1 LPP). Questo vale anche in caso di affiliazione ad un istituto di previdenza in seguito all’inizio di un’attività lucrativa dipendente durante l’anno.
6 Versamento e imposizione delle prestazioni
6.1 Principi
La previdenza individuale vincolata è destinata esclusivamente e irrevocabilmente alla previdenza e conferisce unicamente diritti d’aspettativa. Le prestazioni di vecchiaia del pilastro 3a possono pertanto essere versate al più presto cinque anni prima del raggiungimento dell’età ordinaria della rendita AVS (art. 3 cpv. 1 OPP 3). I contratti o le convenzioni di previdenza che stipulano la fine del contratto dopo che la persona assicurata abbia raggiunto il 69° anno di étà (donne) rispettivamente il 70° (uomini) non sono autorizzati. Non è ammesso concordare un termine per la fine del rapporto previdenziale che sia posteriore a cinque anni dopo il raggiungimento dell’età ordinaria della rendita AVS né concludere un nuovo contratto o convenzione di previdenza dopo questo termine. Il carattere di aspettativa delle prestazioni cessa al più tardi cinque anni dopo il raggiungimento dell’età ordinaria della rendita AVS. Deve essere effettuato un versamento cio che determina l’imposizione della prestazione. Se l’intestatario della previdenza termina la sua attività lucrativa dopo l’età ordinaria della rendita AVS, ma prima del 69° anno (donne) risp. del 70° anno (uomini), i conti risp. le polizze del pilastro 3a ancora esistenti sono sciolti al momento della fine dell’attività lucrativa, ciò che determina l’imponibilità delle prestazioni.
Le prestazioni in capitale provenienti da forme riconosciute di previdenza individuale vincolata sono imposte separatamente secondo l’articolo 22 capoverso 1 LIFD in relazione con l’articolo 38 LIFD. Esse soggiacciono ad un’imposta annua intera, calcolata su un quinto della tariffa secondo l’articolo 36 LIFD. All’atto dello scioglimento del rapporto previdenziale sorge il credito d’imposta preventiva, il quale può essere soddisfatto tramite pagamento o notifica (cfr. artt. 7, 11, 12 e 19 della legge federale del 13 ottobre 1965 su l’imposta preventiva [LIP; RS 642.21]). I redditi degli averi sottostanno da tale momento all’imposta preventiva conformemente all’articolo 4 capoverso 1 lettera d LIP.
6.2 Versamento anticipato
a) In generale Il versamento anticipato delle prestazioni è possibile unicamente nei casi eccezionali previsti dall’articolo 3 capoversi 2 e 3 OPP 3. Ciò vale anche per gli interessi, le quote di utili e simili, che possono essere versati solo unitamente alle prestazioni di previdenza vere e proprie e non possono essere compensati con i contributi dovuti. È imponibile l’intera prestazione secondo l’articolo 22 capoverso 1 LIFD in relazione con l’articolo 38 LIFD. Non è rilevante se i contributi sono stati versati in parte dall’istituto di assicurazione in seguito all’esenzione dal pagamento dei premi. L’intestatario della previdenza è assoggettato per l’intera prestazione.
Conformemente all’articolo 3 capoverso 2 lettera b OPP 3, la prestazione di vecchiaia può essere versata anticipatamente se l’avere è conferito ad un’altra forma di previdenza riconosciuta. Questa operazione presuppone lo scioglimento completo del corrispondente conto di
previdenza risp. della corrispondente polizza assicurativa e la conclusione di una nuova convenzione di previdenza risp. la creazione di un nuovo contratto di previdenza (ad es. presso un’altra banca o un’altra società di assicurazione). In siffatti casi di trasferimento non è necessario rilasciare alcuna attestazione fiscale. Lo “splitting” dell’avere previdenziale esistente non è possibile. Il contribuente non può, tramite il trasferimento solo parziale dell’avere di vecchiaia della previdenza individuale vincolata esistente, aprire nuovi conti di previdenza o concludere nuove assicurazioni di previdenza (pilastro 3a).
L’intestatario della previdenza che nei cinque anni precedenti il raggiungimento dell’età ordinaria della rendita AVS esige il versamento anche di una sola parte del suo capitale di previdenza pone fine alla costituzione della sua previdenza. Tramite il primo versamento l’intestatario della previdenza dispone del diritto di previdenza e di conseguenza viene meno il carattere di aspettativa dell’avere di previdenza. Già al momento del primo versamento (i versamenti parziali costituiscono unicamente una modalità di pagamento), esso realizza l’intero capitale di previdenza accumulato sul conto/sulla polizza, compresi gli interessi. Ne consegue che l’intero capitale di previdenza esistente sul conto/sulla polizza è imponibile fiscalmente. Il conto di previdenza/la polizza di previdenza deve dunque essere saldato/a all’atto del primo versamento parziale; il capitale non ancora versato deve essere trasferito su un conto liberamente disponibile. Le prestazioni assicurative sono in principio assoggettate all’imposta preventiva giusta l’art. 7 LIP (cfr. art. 8 LIP per le eccezioni). L’obbligo fiscale corrispondente può essere rispettato tramite il pagamento dell’imposta o tramite la dichiarazione della prestazione imponibile (art. 11 cpv. 1 LIP). In caso di notifica è imponibile la prestazione lorda, compresi gli interessi.
b) Prelievo anticipato nell’ambito della promozione della proprietà d’abitazioni (PPA) Conformemente all’articolo 3 capoverso 3 OPP 3, la prestazione di vecchiaia della previdenza individuale vincolata può inoltre essere versata per l’acquisto o la costruzione di una proprietà d’abitazione per uso proprio, l’acquisizione di partecipazioni ad una proprietà d’abitazione per uso proprio, nonché per l’ammortamento di mutui ipotecari. Il prelievo anticipato può essere richiesto ogni cinque anni. Il rimborso – come quello previsto in caso di prelievo anticipato nell’ambito del secondo pilastro – non è invece possibile per quanto concerne il pilastro 3a. Inoltre, l’assicurato può costituire in pegno le prestazioni di previdenza od un importo fino a concorrenza della prestazione di libero passaggio (cfr. art. 4 cpv. 2 OPP 3), in questi casi si applicano per analogia gli articoli 8 – 10 dell’ordinanza sulla promozione della proprietà d’abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale (OPPA; RS 831.411). I concetti «proprietà di abitazioni», «partecipazioni» e «uso proprio» sono definiti negli articoli 2 – 4 OPPA. In caso di prelievo anticipato parziale, al momento del versamento è imponibile, ai sensi dell’articolo 22 capoverso 1 LIFD in relazione con l’articolo 38 LIFD, unicamente la quota versata. Affinché i coniugi possano prelevare entrambi il proprio avere di previdenza del pilastro 3a per l’ammortamento delle ipoteche o per l’acquisto di una proprietà d’abitazioni, entrambi devono essere proprietari (comproprietari o proprietari in comune).
Un versamento a titolo di promozione della proprietà d’abitazioni è possibile unicamente fino all’età stabilita dall’articolo 3 capoverso 1 OPP 3. Se l’assicurato supera questa età, può prelevare, a prescindere dallo scopo, solo l’intera prestazione di previdenza. Con lo scioglimento del rapporto previdenziale l’intera prestazione diventa imponibile.
c) Versamento in contanti in seguito all’inizio di un’attività lucrativa indipendente o in caso di cambiamento dell’attività lucrativa indipendente Il versamento in contanti dell’avere della previdenza individuale vincolata in seguito all’inizio di un’attività lucrativa indipendente o in seguito alla cessazione dell’attuale attività lucrativa indipendente e l’inizio di una nuova attività indipendente di diverso genere (cfr. art. 3 cpv. 2 lett. c e d OPP 3) è possibile soltanto entro un anno dall’inizio dell’attività. Inoltre bisogna prelevare l’intero avere di previdenza e di conseguenza sciogliere il rapporto previdenziale; non è possibile prelevare solo una parte dell’avere di previdenza.
6.3 Riscatto di anni contributivi della previdenza professionale mediante i
fondi del pilastro 3a
Il versamento anticipato della prestazione di vecchiaia del pilastro 3a è ammissibile in caso di scioglimento del rapporto previdenziale se l’intestatario utilizza il capitale di previdenza per il riscatto di quote in un istituto di previdenza esente da imposte (cfr. art. 3 cpv. 2 lett. b OPP 3). L’avere di previdenza deve essere trasferito direttamente dall’istituto di previdenza del pilastro 3a all’istituto di previdenza del secondo pilastro. Tale trasferimento è neutrale dal profilo fiscale. Poiché l’avere trasferito non è imponibile al momento del trasferimento, non è necessario notificare all’AFC la prestazione in capitale. D’altra parte l’importo del riscatto non può essere dedotto fiscalmente, ragione per cui non occorre un’attestazione relativa agli importi riscattati.
6.4 Il prelievo anticipato di fondi della previdenza professionale nell’ambito
della PPA può essere rimborsato mediante i fondi della previdenza individuale vincolata?
I motivi concernenti il versamento anticipato elencati nella OPP 3 non consentono un tale trasferimento senza conseguenze fiscali. Peraltro, il rimborso del prelievo anticipato nell’ambito della PPA non costituisce mai un riscatto ai sensi dell’articolo 3 capoverso 2 lettera b OPP 3. Secondo la legislazione in materia di previdenza, i fondi che sono già vincolati alla previdenza non possono essere utilizzati per colmare le lacune createsi in seguito al suddetto prelievo anticipato. L’importo investito nella proprietà d’abitazioni deve essere rimborsato all’istituto di previdenza mediante fondi non ancora vincolati a scopi previdenziali. In considerazione della destinazione vincolata dei fondi del pilastro 3a, non è ammesso prelevare questi fondi anticipatamente – trasferendoli direttamente al secondo pilastro – per rimborsare il prelievo effettuato nell’ambito della PPA.
7 Reinvestimento della prestazione di vecchiaia da un secondo pilastro in
una forma di previdenza del pilastro 3a
La prestazione di un istituto di previdenza (secondo pilastro) o di un istituto di libero passaggio non può essere trasferita al pilastro 3a. Ciò equivarrebbe al riscatto di anni d’assicurazione mancanti, che nell’ambito del pilastro 3a non sono previsti. La prestazione di previdenza versata dalla previdenza professionale è imponibile integralmente, mentre i contributi versati nel pilastro 3a possono essere dedotti dal reddito solo fino a concorrenza dell’importo massimo. I premi unici superiori a tale importo o il pagamento di contributi per più anni non possono essere accettati.
8 Obbligo d’attestazione
Conformemente agli articoli 8 OPP 3 e articolo 129 capoverso 1 lettera b LIFD, gli istituti di assicurazione e le fondazioni bancarie devono rilasciare all’intestatario attestazioni riguardanti i contributi versati e le prestazioni ricevute. In virtù della LIP, gli istituti di previdenza notificano all’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC), Divisione principale imposta federale diretta, imposta preventiva, tasse di bollo, Divisione riscossione, Eigerstrasse 65,
3003 Berna, le prestazioni effettuate. I relativi moduli 563 «Notifica di prestazioni in capitale»
e 565 «Notifica di rendite» possono essere ordinati all’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC), Divisione principale imposta federale diretta, imposta preventiva, tasse di bollo, Divisione riscossione, Eigerstrasse 65, 3003 Berna, oppure via Internet.
Se l’istituto di previdenza ha effettuato delle prestazioni in seguito all’esenzione dal pagamento dei premi, l’importo corrispondente è da indicare nella rubrica «Osservazioni». In tale rubrica occorre altresì menzionare i rimborsi di contributi e conferimenti versati in più (data del rimborso ed importo), che l’istituto di previdenza ha effettuato su ordine delle autorità fiscali.
9 Conseguenze dei versamenti non ammessi
9.1 Per l’intestatario della previdenza
Sui conti di previdenza ed alle assicurazioni di previdenza non si possono versare contributi superiori a quanto ammesso in deduzione conformemente all’articolo 7 capoverso 1 OPP 3. La limitazione dell’importo massimo concesso per i versamenti implica anche una limitazione dell’esenzione fiscale in relazione all’imposta sul reddito e sulla sostanza, nonché all’imposta preventiva. Gli importi versati sono esclusi dall’imposta sulla sostanza ed i relativi redditi non soggiacciono all’imposta preventiva. Se sono stati effettuati versamenti superiori all’importo massimo consentito, l’autorità di tassazione esorta il contribuente a farsi rimborsare dall’istituto di previdenza gli importi versati in più. Gli istituti di previdenza rimborsano unicamente l’importo nominale eccessivo; il relativo interesse non viene rimborsato. Ai fini della tassazione, l’importo non ammesso in deduzione è aggiunto al reddito e, in caso di obbligo di rimborso, alla sostanza del contribuente. I contribuenti che non richiedono il rimborso corrono il rischio che vengano aperte nei loro confronti una procedura di ricupero d’imposta e una procedura penale, poiché nel corso degli anni successivi sia i redditi dei contributi versati in più che i contributi stessi non sono dichiarati quale reddito rispettivamente quale sostanza.
Nel caso delle polizze di assicurazione del pilastro 3a può però essere rimborsata unicamente la quota di risparmio del premio totale. Il premio per un’assicurazione rischio non può più essere rimborsato, poiché al momento dell’imposizione il rischio è già stato coperto dall’assicuratore e pertanto il premio è dovuto. Se la quota di premio per un’assicurazione rischio supera la deduzione massima ammessa ai sensi dell’articolo 7 OPP 3, si deve esigere l’adeguamento immediato dell’assicurazione rischio.
9.2 Per gli istituti di assicurazione e le fondazioni bancarie
Le fondazioni bancarie che accettano a titolo di previdenza individuale vincolata contributi che superano l’importo ammesso in deduzione (cfr. sopra la cifra 5.1) perdono il diritto
all’esenzione fiscale (art. 6 OPP 3), perché in questo caso i contributi versati non sono destinati esclusivamente alla previdenza ai sensi della OPP 3.
10 Investimenti in titoli; rimborso dell’imposta preventiva
Se la fondazione bancaria apre dei depositi titoli individuali a favore dell’intestatario della previdenza, essa ha diritto al rimborso dell’imposta preventiva dedotta dai redditi sui capitali. Essa deve presentare l’istanza di rimborso dell’imposta preventiva all’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC), Divisione principale imposta federale diretta, imposta preventiva, tasse di bollo, Divisione rimborso, Eigerstrasse 65, 3003 Berna. All’istanza deve essere allegata una distinta menzionante i dati personali e l’indirizzo del depositante, così come l’ammontare dei suoi investimenti e il reddito lordo conseguito. Nell’estratto annuale del deposito bisogna indicare che l’intestatario della previdenza non ha alcun diritto al rimborso dell’imposta preventiva (cfr. art. 53 dell’ordinanza d’esecuzione del 19 dicembre 1966 della legge federale su l’imposta preventiva [ordinanza dell’imposta preventiva OIPrev; RS 642.211]).
11 Entrata in vigore / Abrogazione di circolari e lettere-circolari vigenti /
raccomandazione ai cantoni
La presente circolare entra in vigore con effetto immediato. Essa sostituisce le attuali circolari dell’AFC n. 2 del 31 gennaio 1986 e n. 1 del 22 novembre 1989. È parimenti abrogato il numero V della circolare n. 1 del 14 luglio 1988. Sono altresì abrogate:
la lettera-circolare del 28 aprile 1987 alle autorità di vigilanza della Confederazione e dei Cantoni concernente le fondazioni bancarie e gli istituti di assicurazione per la limitazione dell’entità dei versamenti dei contributi;
la lettera-circolare del 26 ottobre 1987 agli istituti di assicurazione e alle fondazioni bancarie concernente l’attestazione fiscale dei contributi versati nel pilastro 3a;
la lettera-circolare del 26 gennaio 1998 alle amministrazioni fiscali cantonali concernente l’attestazione dei contributi versati a forme riconosciute di previdenza individuale vincolata (pilastro 3a);
la lettera-circolare del 9 giugno 1988 agli istituti di assicurazione e alle fondazioni bancarie concernente i contributi a forme di previdenza riconosciute (pilastro 3a);
la lettera-circolare del 24 gennaio 1991 alle fondazioni bancarie concernente la previdenza individuale vincolata (pilastro 3a);
la lettera-circolare alle fondazioni bancarie e alle società di assicurazioni sulla vita concernente la previdenza individuale vincolata (pilastro 3a); le novità al 1° gennaio 1995 del 23 novembre 1994;
nonché le lettere-circolari alle fondazioni bancarie e alle società di assicurazioni sulla vita concernenti l’ordinanza sulla legittimazione alle deduzioni fiscali per i contributi a forme di previdenza riconosciute (OPP 3); pilastro 3a del 14 novembre 1996, 15 gennaio 2001 e 10 maggio 2001.
Il Comitato della Conferenza fiscale svizzera (CFS) ha approvato la presente circolare e raccomanda ai cantoni di adottare le regole stabilite analogamente anche per le imposte dirette dei cantoni e dei comuni.
La versione attuale della Circolare n. 18 sostituisce quella del 4 ottobre 2007.