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Trattamento fiscale del pilastro 3a

Dipartimento federale delle finanze DFF Divisione principale Imposta federale diretta, imposta preventiva, tasse di bollo

Imposta federale diretta Imposta preventiva

Berna, 22 dicembre 2025

Circolare n. 18

Trattamento fiscale dei contributi e delle prestazioni di previdenza del pilastro 3a

2 Verifica dei modelli di contratto / di convenzione

Prima di concludere i contratti o le convenzioni di previdenza, gli istituti di previdenza devono sottoporre per verifica all’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) i modelli per le forme di previdenza riconosciute, corredati di tutti i documenti necessari, inviandoli elettronicamente all’indirizzo e-mail: ruling.dvs@estv.admin.ch. Sulla base dei documenti trasmessi (fondazione bancaria: estratto del FUSC, atto di fondazione, decisione dell’assunzione della vigilanza da parte dell’Autorità di vigilanza sulle fondazioni, regolamento e convenzione di previdenza, eventuali ulteriori regolamenti; società di assicurazione: descrizione del prodotto, eventualmente tariffe sottoposte alla FINMA, condizioni generali e condizioni speciali di assicurazione e modello di polizza) e tenendo conto delle esigenze in materia di imposta preventiva, l’AFC verifica se la forma e il contenuto sono conformi alle disposizioni legali (art. 1 cpv. 4 OPP 3). Dato che la previdenza individuale vincolata ai sensi dell’articolo 82 LPP conferisce agli aventi diritto unicamente diritti d’aspettativa, i relativi contratti di previdenza devono distinguersi chiaramente dagli altri contratti di assicurazione e di risparmio.

Le designazioni «contratto di previdenza vincolata» e «convenzione di previdenza vincolata» possono essere utilizzate unicamente per i contratti e le convenzioni approvati dall’AFC. In mancanza di questa approvazione, la deduzione dei contributi di previdenza va negata.

3 Cerchia degli intestatari della previdenza

I contratti di previdenza relativi a forme riconosciute di previdenza individuale vincolata possono essere conclusi soltanto da persone che conseguono un reddito proveniente da attività lucrativa o da un reddito sostitutivo soggetto all’obbligo del pagamento dei contributi dell’AVS/AI/IPG (di seguito «reddito soggetto all’AVS»). Anche i frontalieri con domicilio all’estero che lavorano per un datore di lavoro in Svizzera possono costituire un pilastro 3a; in questo caso è irrilevante sapere se hanno la possibilità di dedurre i loro contributi per la previdenza in Svizzera o meno.

Se l’intestatario della previdenza dimostra di esercitare un’attività lucrativa soggetta all’AVS o di percepire un reddito sostitutivo di un’attività lucrativa soggetta all’AVS, egli può fare valere in deduzione i contributi versati fino a cinque anni dopo il raggiungimento dell’età di riferimento di cui all’articolo 21 capoverso 1 della legge federale del 20 dicembre 1946 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS; RS 831.10). Le persone che continuano a esercitare un’attività lucrativa oltre l’età di riferimento di cui all’articolo 21 capoverso 1 LAVS possono continuare a effettuare versamenti nel pilastro 3a, anche se percepiscono un reddito inferiore alla franchigia di cui all’articolo 6quater dell’ordinanza del 31 ottobre 1947 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS; RS 831.101 [al momento della

pubblicazione della presente circolare, tale franchigia ammonta a 16 800 franchi l’anno per datore di lavoro]). La prova dell’esercizio dell’attività lucrativa deve essere fornita annualmente da parte dell’intestatario della previdenza (cfr. Bollettino della previdenza professionale n. 103 dell’Ufficio federale delle assicurazioni sociali). A partire da cinque anni dopo il raggiungimento dell’età di riferimento, il diritto alla deduzione cessa, anche qualora venga ancora percepito un reddito soggetto all’AVS.

4 Beneficiari

In caso di sopravvivenza, il beneficiario è l’intestatario della previdenza. Se questi è deceduto, il beneficiario è il coniuge o il partner registrato superstite. In assenza di un coniuge o di un partner registrato superstite, i beneficiari sono i discendenti diretti e le persone fisiche al cui sostentamento la persona defunta ha provveduto in modo considerevole oppure la persona che ha convissuto ininterrottamente con quest’ultima durante i cinque anni precedenti il decesso o che deve provvedere al sostentamento di uno o più figli comuni. L’ordine di questi beneficiari può essere modificato dall’intestatario della previdenza ed i diritti di ciascuna di queste persone possono essere precisati. Solo in assenza di tali persone sono previsti come beneficiari i genitori, i fratelli e le sorelle e gli altri eredi. Anche in questo caso l’ordine dei beneficiari può essere modificato dall’intestatario della previdenza ed i diritti degli stessi possono essere precisati (cfr. art. 2 OPP 3).

Nel proprio regolamento l’istituto della previdenza individuale vincolata può riservarsi di ridurre o rifiutare la prestazione in favore di un beneficiario nel caso in cui venga a conoscenza del fatto che questo ha causato volontariamente la morte dell’intestatario della previdenza. La prestazione divenuta disponibile è attribuita ai beneficiari successivi nell’ordine previsto nell’articolo 2 OPP 3 (cfr. art. 2a OPP 3).

5 Legittimazione alla deduzione dei contributi

5.1 In generale

Secondo l’articolo 33 capoverso 1 lettera e della legge federale del 14 dicembre 1990 sull’imposta federale diretta (LIFD; RS 642.11) in combinato disposto con l’articolo 7 OPP 3, i salariati e gli indipendenti che conseguono un reddito da attività lucrativa soggetto obbligatoriamente all’AVS possono dedurre fiscalmente, entro certi limiti, i contributi versati a forme di previdenza riconosciute. Per quanto concerne gli indipendenti, tali contributi sono sempre considerati spese di natura privata e non possono quindi essere addebitati al conto economico. Il limite della deduzione concessa corrisponde nel contempo all’ammontare dei contributi ammessi per queste forme di previdenza; non è possibile versare contributi superiori a quelli consentiti alla deduzione fiscale. I contributi versati in più sono soggetti all’obbligo di rimborso (v. anche cifra 9.1. qui sotto).

La limitazione di cui all’articolo 7 OPP 3 comprende anche eventuali contributi a un’assicurazione di previdenza rischio complementare o i supplementi per pagamenti rateali nel corso dell’anno (art. 1 cpv. 3 seconda frase OPP 3).

Ogni deduzione è legata all’esercizio di un’attività lucrativa da parte del contribuente. In caso di interruzione temporanea dell’attività lucrativa (servizio militare, disoccupazione, malattia ecc.), la legittimazione alla deduzione è mantenuta, purché venga conseguito un reddito sostituivo soggetto all’AVS. In caso di cessazione dell’attività lucrativa, non si possono più versare contributi, anche se l’età limite prevista per il versamento delle prestazioni di vecchiaia non è ancora raggiunta (ad es. in caso di pensionamento anticipato, cessazione dell’attività lucrativa in seguito a maternità, invalidità totale senza capacità di guadagno residua).

La prestazione fornita da un’assicurazione di previdenza in caso di esenzione dal pagamento dei premi non costituisce un reddito dell’intestatario della previdenza, poiché quest’ultimo non può disporre della prestazione. L’intestatario della previdenza non può pertanto dedurre fiscalmente siffatti contributi (v. cifra 6.2.a qui sotto).

Affinché un contributo del pilastro 3a possa essere versato e dedotto fiscalmente per un determinato anno, il versamento deve essere effettuato entro il 31 dicembre dell’anno in questione oppure, in caso di assoggettamento inferiore a un anno, entro l’ultimo giorno dell’assoggettamento. Dal punto di vista temporale, occorre fare riferimento alla data di accredito sul conto di previdenza individuale vincolata o sul contratto d’assicurazione vincolata del contribuente. Non è sufficiente né l’addebito sul conto bancario del contribuente né l’accredito sul conto bancario generale dell’istituto del pilastro 3a.

Dal punto di vista fiscale, i contributi autorizzati al pilastro 3a e i riscatti nel pilastro 3a (v. cifra 5.6) sono considerati deduzioni generali.

5.2 Numero di conti o di polizze di previdenza

L’intestatario della previdenza può concludere in ogni caso più di un contratto di previdenza vincolata con più fondazioni bancarie o società di assicurazione. Ogni conto di previdenza e ogni polizza di previdenza devono costituire l’oggetto di un contratto di previdenza separato. La somma complessiva dei versamenti annui non può superare l’importo massimo di cui all’articolo 7 capoverso 1 OPP 3 (v. cifra 5.3).

5.3 Importo limite superiore

Secondo l’articolo 7 capoverso 1 OPP 3, i contributi a forme di previdenza riconosciute sono deducibili annualmente fino all’8 per cento (lett. a) o fino al 40 per cento (lett. b) dell’importo limite superiore stabilito nell’articolo 8 capoverso 1 LPP. Per importo limite superiore si intende l’importo sino a concorrenza del quale lo stipendio annuo del salariato è soggetto all’assicurazione obbligatoria nell’ambito del secondo pilastro (importo obbligatorio LPP). Conformemente all’articolo 9 LPP, il Consiglio federale può adeguare questo importo limite alle rendite di vecchiaia dell’AVS ed all’evoluzione generale degli stipendi. Gli adeguamenti periodici degli importi massimi deducibili secondo l’articolo 7 capoverso 1 OPP 3 sono pubblicati sul sito Internet dell’AFC (www.estv.admin.ch/estv/it/home/imposta-federale-diretta/tariffe-fiscali/tassi-dinteresse).

5.4 Deduzione per i contribuenti affiliati a un istituto di previdenza professionale (secondo pilastro)

In virtù dell’articolo 7 capoverso 1 lettera a OPP 3, i salariati e gli indipendenti assicurati nell’ambito del secondo pilastro possono dedurre i contributi versati effettivamente nel corrispondente anno a forme di previdenza riconosciute fino a concorrenza dell’8 per cento dell’importo limite superiore. Tale deduzione può essere fatta valere da tutti i contribuenti che esercitano un’attività lucrativa, a prescindere dal fatto che siano assicurati obbligatoriamente o facoltativamente al secondo pilastro. Conformemente all’articolo 7 capoverso 2 OPP 3, i coniugi o i partner registrati, che esercitano entrambi un’attività lucrativa, possono pretendere la deduzione ciascuno per conto proprio. In questo caso è indispensabile che il relativo contratto di assicurazione vincolata o la convenzione di previdenza vincolata sia intestato al coniuge o al partner registrato. La deduzione massima ammessa per ciascun coniuge o partner registrato dipende dal fatto se sia o meno assicurato nell’ambito della previdenza professionale. Per fare valere la deduzione, è necessario che nella dichiarazione d’imposta tale coniuge o partner registrato dichiari un reddito da attività lucrativa soggetto all’ AVS.

5.5 Deduzione per i contribuenti non affiliati a un istituto di previdenza professionale (secondo pilastro)

In virtù dell’articolo 7 capoverso 1 lettera b OPP 3, i salariati e gli indipendenti che non sono assicurati nell’ambito del secondo pilastro possono dedurre i contributi versati effettivamente nel corrispondente anno a forme di previdenza riconosciute fino a concorrenza del 20 per cento del reddito proveniente da un’attività lucrativa, ma al massimo fino al 40 per cento dell’importo limite superiore.

Ogni deduzione presuppone che il contribuente consegua un reddito da attività lucrativa soggetto all’AVS (fatta salva la franchigia di cui all’art. 6quater OAVS., v. cifra 3 qui sopra). Pertanto, la deduzione non è ammessa se dall’esercizio di tale attività risulta una perdita. In caso di interruzione temporanea dell’attività lucrativa (servizio militare, maternità, disoccupazione, malattia ecc.), la legittimazione alla deduzione è mantenuta a condizione che nel corso dell’anno corrispondente siano stati versati i contributi AVS/AI/IPG dovuti sul reddito da attività lucrativa e/o sul reddito sostitutivo.

Per reddito da attività lucrativa si intende il reddito conseguito da un contribuente nell’esercizio di un’attività lucrativa indipendente o dipendente, principale o accessoria, conformemente alla dichiarazione di imposta. In caso di reddito proveniente da attività lucrativa dipendente, ciò corrisponde allo stipendio lordo dedotti i contributi all’AVS/AI/IPG/AD; in caso di reddito proveniente da attività lucrativa indipendente, si prende in considerazione il saldo del conto perdite e profitti incluse eventuali rettifiche fiscali (anche in questo caso dopo la deduzione dei contributi personali per l’AVS/AI/IPG, ma senza deduzione di qualsivoglia contributo a forme di previdenza riconosciute). Il reddito da attività lucrativa comprende anche eventuali utili provenienti da incrementi di valore realizzati sulla sostanza commerciale.

Anche gli indipendenti che chiudono il loro esercizio commerciale alla fine dell’anno civile devono versare i contributi nel pilastro 3a entro la fine dell’anno civile se intendono dedurli nel corso dell’anno fiscale corrispondente (v. cifra 5.1. qui sopra in merito al momento determinante di un versamento).

5.6 Riscatti nel pilastro 3a

L’entrata in vigore, il 1° gennaio 2025, degli articoli 7a e 7b OPP 3 ha introdotto la possibilità per le persone che, in determinati anni, non hanno versato i contributi nel pilastro 3a o vi hanno versato solo contributi parziali, di pagare retroattivamente gli importi mancanti sotto forma di riscatti.

Un riscatto nel pilastro 3a presuppone in particolare che siano adempiute cumulativamente le seguenti condizioni (cfr. art. 7a cpv. 1 lett. a–c e cpv. 4 OPP 3):

  • nell’anno in cui effettua il riscatto (anno di riscatto), il contribuente è legittimato a versare il contributo nella previdenza individuale vincolata e ha versato nel pilastro 3a l’importo massimo ammesso nel suo caso (v. cifre 5.4 e 5.5);

  • nei dieci anni precedenti il riscatto, il contribuente non ha versato tutti gli importi massimi dei contributi ammessi nel suo caso, tenendo conto che tale condizione si applica solo alle lacune contributive a partire dall’anno fiscale 2025. Se, negli anni precedenti al 2025, non ha versato gli importi massimi dei contributi ammessi, il contribuente non può effettuare alcun riscatto per tali anni;

  • nei singoli anni interessati dal riscatto, il contribuente era legittimato al versamento dei contributi nel pilastro 3a (v. cifra 3);

  • il contribuente non ha ancora riscosso prestazioni di vecchiaia dal pilastro 3a (v. cifra 6.1. qui sotto); tutte le riscossioni effettuate cinque anni prima del raggiungimento dell’età di riferimento sono considerate riscossioni di prestazioni di vecchiaia ai sensi della presente circolare (v. cifra 6.2.a).

Conformemente all’articolo 7 capoverso 1 lettera a OPP 3, per ogni anno fiscale è possibile effettuare un unico riscatto nel pilastro 3a fino a un massimo della «piccola deduzione», ossia fino all’8 per cento dell’importo limite superiore secondo l’articolo 8 capoverso 1 LPP (v. cifra 5.4), indipendentemente dal fatto che il contribuente sia affiliato o meno a un istituto di previdenza del secondo pilastro al momento del riscatto. Con un riscatto è possibile compensare più lacune contributive annue.

Se un contribuente non ha versato l’importo massimo ammesso nel pilastro 3a in un determinato anno, la lacuna contributiva di un determinato anno (la cosiddetta lacuna contributiva annua) può essere compensata solo con un unico riscatto; in altre parole, non è ammesso compensare una determinata lacuna contributiva di un unico periodo fiscale effettuando più riscatti (art. 7a cpv. 3 OPP 3).

Il riscatto non deve avvenire necessariamente nell’ambito dello stesso contratto di previdenza o convenzione di previdenza in cui sono stati versati i contributi ordinari nell’anno fiscale di riferimento.

I riscatti nel pilastro 3a possono essere effettuati al più tardi fino a cinque anni dopo il raggiungimento dell’età di riferimento (art. 7a cpv. 5 in combinato disposto con l’art. 7 cpv. 3 OPP 3). Per effettuare riscatti dopo il raggiungimento dell’età di riferimento, è necessario che il contribuente continui a esercitare un’attività lucrativa.

5.7 Casi speciali

a) Collaborazione nell’esercizio della professione o nell’azienda del coniuge In caso di collaborazione nell’esercizio della professione o nell’azienda del coniuge, si presume che tale collaborazione si mantenga entro i limiti dell’obbligo di reciproca assistenza fra coniugi, ragione per cui non è ammessa la costituzione di un pilastro 3a per il coniuge che collabora.

Se i coniugi intendono far valere la deduzione di cui all’articolo 7 OPP 3 anche per il coniuge che collabora, spetta loro provare l’esistenza di un rapporto di lavoro che va ben oltre l’obbligo di reciproca assistenza fra coniugi. Dal reddito del coniuge che collabora devono inoltre essere dedotti a suo nome i contributi AVS.

b) Indipendente con un reddito accessorio sottostante alla previdenza professionale (secondo pilastro) L’indipendente che svolge un’attività lucrativa accessoria dipendente da cui consegue un reddito assicurato nell’ambito del secondo pilastro può unicamente pretendere la deduzione ai sensi dell’articolo 7 capoverso 1 lettera a OPP 3. Conformemente all’articolo 1j capoverso 1 lettera c dell’ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (OPP 2; RS 831.441.1), coloro che esercitano un’attività lucrativa indipendente a titolo principale hanno la possibilità di essere esentati dall’assicurazione obbligatoria al secondo pilastro per la loro attività accessoria. Dopo l’esenzione, il contribuente non è più affiliato ad un istituto della previdenza professionale e può far valere la «grande» deduzione per il pilastro 3a ai sensi dell’articolo 7 capoverso 1 lettera b OPP 3.

c) Beneficiari di una rendita AI I beneficiari di una rendita di invalidità dall’assicurazione federale per l’invalidità che, nell’ambito della loro capacità lavorativa restante, conseguono un reddito da attività lucrativa, possono costituire un pilastro 3a.

d) Contribuenti assoggettati all’imposta alla fonte Nel calcolo delle tariffe dell’imposta alla fonte non si tiene conto delle deduzioni individuali, ad esempio dei contributi versati nel pilastro 3a. Se una persona domiciliata in Svizzera e assoggettata all’imposta alla fonte ha effettuato simili versamenti, può richiedere per scritto

all’autorità fiscale competente, entro il 31 marzo dell’anno successivo al corrispondente anno fiscale, una tassazione ordinaria ulteriore (art. 89a cpv. 3 LIFD in combinato disposto con l’art. 10 dell’ordinanza dell’11 aprile 2018 sull’imposta alla fonte nel quadro dell’imposta federale diretta [Ordinanza sull’imposta alla fonte, OIFo; RS 642.118.2]), purché non sia soggetta alla tassazione ordinaria ulteriore obbligatoria (art. 89 LIFD in combinato disposto con l’art. 9 OIFo). Negli anni successivi viene eseguita d’ufficio una tassazione ordinaria ulteriore fino al termine dell’assoggettamento all’imposta alla fonte. Le persone non domiciliate in Svizzera e assoggettate all’imposta alla fonte possono anche far valere in deduzione questi versamenti nel pilastro 3a se soddisfano le condizioni di cui all’articolo 99a LIFD (in combinato disposto con l’art. 14 OIFo) o se l’autorità fiscale cantonale procede a una tassazione ordinaria ulteriore d’ufficio secondo l’articolo 99b LIFD (in combinato disposto con l’art. 15 OIFo).

e) Versamento nel pilastro 3a alla fine dell’attività lucrativa Secondo l’articolo 7 capoverso 4 OPP 3 nell’anno civile in cui termina l’attività lucrativa può essere versato l’intero contributo. Tuttavia, il versamento dei contributi ordinari o dei riscatti nel pilastro 3a (v. cifra 5.6) deve aver luogo nel momento in cui il contribuente esercita ancora un’attività lucrativa. Una volta cessata l’attività lucrativa, le fondazioni bancarie e gli istituti d’assicurazione non possono più accettare i contributi per la previdenza.

f) Lavoratori che hanno già raggiunto l’età di riferimento Se l’intestatario della previdenza non paga più i contributi a un istituto della previdenza professionale, poiché ha già raggiunto l’età di riferimento ed è quindi beneficiario di una rendita (affiliazione passiva), ma esercita ancora un’attività lucrativa, egli può versare nel pilastro 3a, fino a cinque anni dopo il raggiungimento dell’età di riferimento, fino al 20 per cento del reddito proveniente da un’attività lucrativa, ma al massimo fino al 40 per cento dell’importo limite superiore stabilito nell’articolo 8 capoverso 1 LPP.

Tuttavia, se l’intestatario della previdenza, ancora attivo, è ancora assicurato presso un istituto della previdenza professionale (anche quando i contributi non sono più versati), egli può versare annualmente nel pilastro 3a, fino a cinque anni dopo il raggiungimento dell’età di riferimento, fino all’8 per cento dell’importo limite superiore stabilito nell’articolo 8 capoverso 1 LPP.

I riscatti nel pilastro 3a dopo il raggiungimento dell’età di riferimento presuppongono l’esercizio di un’attività lucrativa e possono essere effettuati al più tardi fino a cinque anni dopo il raggiungimento dell’età di riferimento (art. 7a cpv. 5 in combinato disposto con l’art. 7 cpv. 3 OPP 3). Occorre inoltre tenere presente che i riscatti non sono più ammessi se l’intestatario della previdenza riscuote una prestazione di vecchiaia dal pilastro 3a (art. 7a cpv. 4 OPP 3).

g) Calcolo della deduzione in caso di passaggio da un’attività lucrativa dipendente a un’attività lucrativa indipendente (o viceversa) Durante l’attività lucrativa dipendente con l’affiliazione a una cassa pensione, il contribuente può versare l’importo massimo previsto dall’articolo 7 capoverso 1 lettera a OPP 3. Nel periodo dell’attività indipendente in cui non è affiliato a una cassa pensione, il contribuente può versare fino al 20 per cento del reddito proveniente dalla sua attività lucrativa indipendente, a condizione che abbia redatto un bilancio annuale per il periodo fiscale in corso. Per l’anno in questione si possono versare complessivamente contributi ordinari (compresi eventuali versamenti nel «piccolo» pilastro 3a) non eccedenti l’importo massimo previsto all’articolo 7 capoverso 1 lettera b OPP 3 (40 % dell’importo limite superiore stabilito nell’art. 8 cpv. 1 LPP). Questo vale anche in caso di affiliazione a un istituto di previdenza in seguito all’inizio di un’attività lucrativa dipendente durante l’anno.

6 Versamento e imposizione delle prestazioni

6.1 Principi

La previdenza individuale vincolata è destinata esclusivamente e irrevocabilmente alla previdenza e conferisce unicamente diritti d’aspettativa. Le prestazioni di vecchiaia del pilastro 3a possono pertanto essere versate al più presto cinque anni prima del raggiungimento dell’età di riferimento (art. 3 cpv. 1 OPP 3). I contratti o le convenzioni di previdenza che stipulano la fine del contratto dopo che la persona assicurata abbia raggiunto il 70° anno di età non sono autorizzati. Non è nemmeno ammesso concludere un nuovo contratto di previdenza dopo questa scadenza.

Al raggiungimento dell’età di riferimento, in linea di principio il carattere di aspettativa viene meno e l’avere del pilastro 3a diventa esigibile ai fini fiscali. Il carattere di aspettativa delle prestazioni resta in essere solo se l’attività lucrativa è svolta oltre l’età di riferimento. Tuttavia, il carattere di aspettativa cessa al più tardi cinque anni dopo il raggiungimento dell’età di riferimento. Deve allora essere effettuato un versamento soggetto a imposizione. Se l’intestatario della previdenza cessa la sua attività lucrativa dopo l’età di riferimento, ma prima del 70° anno d’età, i conti e/o le polizze del pilastro 3a ancora esistenti sono sciolti al momento della cessazione dell’attività lucrativa, il che determina l’imponibilità di tutte queste prestazioni in quel momento.

Le prestazioni in capitale provenienti da forme riconosciute di previdenza individuale vincolata sono imposte separatamente secondo l’articolo 22 capoverso 1 LIFD in combinato disposto con l’articolo 38 LIFD. Esse soggiacciono a un’imposta annua intera, calcolata su un quinto della tariffa di cui all’articolo 36 LIFD. All’atto dello scioglimento del rapporto previdenziale sorge il credito d’imposta preventiva, il quale può essere soddisfatto tramite pagamento o notifica (cfr. art. 7, 11, 12 e 19 della legge federale del 13 ottobre 1965 sull’imposta preventiva [LIP; RS 642.21]). I redditi degli averi sottostanno da tale momento all’imposta preventiva conformemente all’articolo 4 capoverso 1 lettera d LIP.

6.2 Versamento anticipato e trasferimento

a) In generale Il versamento anticipato delle prestazioni è possibile unicamente nei casi eccezionali previsti dall’articolo 3 capoversi 2 e 3 OPP 3. Ciò vale anche per gli interessi, le quote di utili e simili, che possono essere versati solo unitamente alle prestazioni di previdenza vere e proprie e non possono essere compensati con i contributi dovuti. È imponibile l’intera prestazione secondo l’articolo 22 capoverso 1 LIFD in combinato disposto con l’articolo 38 LIFD. Non è rilevante se i contributi sono stati finanziati in parte dall’istituto di assicurazione in seguito all’esenzione dal pagamento dei premi. L’intestatario della previdenza è assoggettato all’imposta per l’intera prestazione.

Conformemente all’articolo 3a capoverso 1 lettera b OPP 3, la prestazione di vecchiaia può essere versata anticipatamente se il capitale è trasferito a un’altra forma di previdenza riconosciuta. Questa operazione presuppone lo scioglimento completo del corrispondente conto di previdenza, rispettivamente della corrispondente polizza assicurativa come pure la conclusione di nuovo contratto o di una nuova convenzione di previdenza (ad es. presso un’altra banca o un’altra società di assicurazione). In siffatti casi di trasferimento non è necessario rilasciare alcuna attestazione. Lo «splitting» dell’avere previdenziale esistente non è possibile. Il contribuente non può, tramite il trasferimento solo parziale dell’avere di vecchiaia della previdenza individuale vincolata esistente, aprire nuovi conti di previdenza o concludere nuove assicurazioni di previdenza (pilastro 3a).

L’intestatario della previdenza che nei cinque anni precedenti il raggiungimento dell’età di riferimento esige il versamento anche di una sola parte del suo capitale di previdenza pone fine alla costituzione della sua previdenza. Tramite la prima riscossione l’intestatario della previdenza dispone del suo diritto alla previdenza e di conseguenza viene meno il carattere di aspettativa del relativo avere di previdenza. Già al momento della prima riscossione (le riscossioni parziali costituiscono unicamente una modalità di pagamento), egli realizza l’intero capitale di previdenza accumulato sul conto/sulla polizza in questione, compresi gli interessi. Ne consegue che l’intero capitale di previdenza esistente sul conto/sulla polizza è assoggetto all’imposta sul reddito. Il conto di previdenza/la polizza di previdenza deve dunque essere saldato/a all’atto della prima riscossione parziale; il capitale non ancora riscosso deve essere trasferito su un conto liberamente disponibile. Le prestazioni assicurative sono in principio assoggettate all’imposta preventiva conformemente all’articolo 7 LIP (cfr. art. 8 LIP per le eccezioni). L’obbligazione fiscale corrispondente può essere soddisfatta con la notifica della prestazione imponibile o con il pagamento dell’imposta (art. 11 cpv. 1 LIP). In caso di notifica bisogna indicare la prestazione lorda, compresi gli interessi.

b) Prelievo anticipato nell’ambito della promozione della proprietà d’abitazioni (PPA) Conformemente all’articolo 3 capoverso 3 OPP 3, la prestazione di vecchiaia della previdenza individuale vincolata può inoltre essere versata per l’acquisto o la costruzione di una proprietà d’abitazione per uso proprio, l’acquisizione di partecipazioni ad una proprietà d’abitazione per uso proprio, nonché per l’ammortamento di mutui ipotecari.

Il prelievo anticipato può essere richiesto ogni cinque anni. Il rimborso – come quello previsto in caso di prelievo anticipato nell’ambito del secondo pilastro – non è invece possibile per quanto concerne il pilastro 3a. Inoltre, l’intestatario della previdenza può costituire in pegno le prestazioni di previdenza o un importo fino a concorrenza del suo capitale di previdenza (cfr. art. 4 cpv. 2 OPP 3), in questi casi si applicano per analogia gli articoli 8–10 dell’ordinanza del 3 ottobre 1994 sulla promozione della proprietà d’abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale (OPPA; RS 831.411). I concetti «proprietà di abitazioni», «partecipazioni» e «uso proprio» sono definiti negli articoli 2–4 OPPA. In caso di prelievo anticipato parziale, al momento del versamento è imponibile, ai sensi dell’articolo 22 capoverso 1 LIFD in combinato disposto con l’articolo 38 LIFD, unicamente la quota versata. Affinché i coniugi possano prelevare entrambi il proprio avere di previdenza del pilastro 3a per l’ammortamento delle ipoteche o per l’acquisto di una proprietà d’abitazioni, devono entrambi essere iscritti nel registro fondiario come proprietari in comune o comproprietari.

Un versamento a titolo di promozione della proprietà d’abitazioni è possibile unicamente fino all’età stabilita dall’articolo 3 capoverso 1 OPP 3. Se l’assicurato supera questa età, può prelevare, a prescindere dallo scopo, solo l’intera prestazione di previdenza. Con lo scioglimento del rapporto previdenziale vincolato l’intera prestazione diventa imponibile.

c) Versamento in contanti in seguito all’inizio di un’attività lucrativa indipendente o in caso di cambiamento dell’attività lucrativa indipendente Il versamento in contanti dell’avere della previdenza individuale vincolata in seguito all’inizio di un’attività lucrativa indipendente in Svizzera oppure in seguito al cambiamento di attività lucrativa indipendente (cfr. art. 3 cpv. 2 lett. c e d OPP 3) in Svizzera è possibile soltanto entro un anno dall’avvio dell’attività lucrativa indipendente o dal cambiamento di attività lucrativa. Inoltre bisogna prelevare l’intero avere di previdenza e di conseguenza sciogliere il rapporto previdenziale; non è possibile prelevare solo una parte dell’avere di previdenza.

6.3 Riscatto nel secondo pilastro mediante i fondi del pilastro 3a

Il versamento anticipato della prestazione di vecchiaia del pilastro 3a è ammissibile in caso di scioglimento del rapporto previdenziale se l’intestatario utilizza il capitale di previdenza per effettuare un riscatto presso un istituto di previdenza esente da imposte (cfr. art. 3a cpv. 1 lett. a OPP 3). Può trasferire parzialmente il suo capitale di previdenza soltanto se lo utilizza per il riscatto integrale di lacune presso un istituto di previdenza esente da imposte (cfr. art. 3a cpv. 2 OPP 3). L’avere di previdenza deve essere trasferito direttamente dall’istituto di previdenza del pilastro 3a all’istituto di previdenza del secondo pilastro. In questi casi il trasferimento è neutrale dal profilo fiscale. Poiché l’avere trasferito non è imponibile al momento del trasferimento, non è necessario notificare all’AFC la prestazione in capitale. D’altra parte, l’importo del riscatto effettuato non può essere dedotto fiscalmente, ragione per cui non occorre rilasciare un’attestazione relativa agli importi riscattati.

6.4 Il prelievo anticipato di fondi della previdenza professionale nell’ambito

della PPA può essere rimborsato mediante i fondi della previdenza individuale vincolata? I motivi concernenti il versamento anticipato elencati nella OPP 3 non consentono un tale trasferimento senza conseguenze fiscali. Peraltro, il rimborso del prelievo anticipato nell’ambito della PPA non costituisce mai un riscatto secondo l’articolo 3a capoverso 1 lettera a OPP 3. I fondi che sono già vincolati alla previdenza non possono essere utilizzati per colmare una lacuna createsi in seguito al suddetto prelievo anticipato PPA. L’importo investito nella proprietà d’abitazioni deve essere rimborsato all’istituto di previdenza mediante fondi non ancora vincolati a scopi previdenziali. In considerazione della destinazione vincolata dei fondi del pilastro 3a, non è ammesso prelevare questi fondi anticipatamente – trasferendoli direttamente al secondo pilastro – per rimborsare il prelievo effettuato nell’ambito della PPA.

7 Reinvestimento della prestazione di vecchiaia da un secondo pilastro in una

forma di previdenza del pilastro 3a La prestazione di un istituto di previdenza (secondo pilastro) o di un istituto di libero passaggio non può essere trasferita direttamente al pilastro 3a. La prestazione di previdenza versata dalla previdenza professionale è imponibile integralmente, mentre i contributi versati nel pilastro 3a possono essere dedotti dal reddito solo fino a concorrenza dell’importo limite superiore (cfr. art. 7 cpv. 1 lett. a e b OPP 3 nonché cifra 5.3 qui sopra), maggiorato, se del caso, dell’importo del riscatto nel pilastro 3a (v. cifra 5.6 qui sopra).

8 Obbligo d’attestazione

Conformemente agli articoli 8 OPP 3 e articolo 129 capoverso 1 lettera b LIFD, gli istituti di assicurazione e le fondazioni bancarie devono rilasciare all’intestatario attestazioni riguardanti i contributi e le prestazioni versati.

In caso di riscatti nel pilastro 3a (v. cifra 5.6 qui sopra), l’attestazione degli istituti della previdenza individuale vincolata deve anche contenere le seguenti informazioni:

  • la data del riscatto;

  • l’ammontare del riscatto effettuato;

  • gli anni per i quali una lacuna contributiva deve essere colmata e l’importo di tale lacuna;

  • l’ammontare dei contributi eventualmente già versati nel corso degli anni per i quali si intende colmare una lacuna contributiva, con l’indicazione della data di pagamento.

In virtù della LIP, gli istituti di previdenza notificano all’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC), Divisione principale Imposta federale diretta, imposta preventiva, tasse di bollo, Divisione Riscossione, Eigerstrasse 65, 3003 Berna, le prestazioni effettuate. I relativi

moduli 563 «Notifica di prestazioni in capitale» e 565 «Notifica di rendite» sono disponibili sul sito Internet dell’AFC (www.estv.admin.ch/estv/it/home/imposta-preventiva/dichiarare-imposta-preventiva/promozione-proprieta-abitazioni).

Se l’istituto di previdenza ha effettuato delle prestazioni in seguito all’esenzione dal pagamento dei premi, l’importo corrispondente è da indicare nella rubrica «Osservazioni». In tale rubrica occorre altresì menzionare i rimborsi di contributi e conferimenti versati in più (data del rimborso e importo), che l’istituto di previdenza ha effettuato su ordine delle autorità fiscali.

In caso di trasferimento dell’avere del pilastro 3a a un’altra forma riconosciuta di previdenza (art. 3a cpv. 1 lett. b OPP 3), l’istituto che effettua il trasferimento deve comunicare al nuovo istituto i seguenti importi:

  • i contributi ordinari che il contribuente ha versato negli ultimi dieci anni all’istituto che effettua il trasferimento;

  • tutti i riscatti nel pilastro 3a effettuati dal contribuente negli ultimi dieci anni. L’istituto che effettua il trasferimento deve indicare quali lacune contributive annuali sono state compensate con i riscatti indicati.

9 Conseguenze dei versamenti non ammessi

9.1 Per l’intestatario della previdenza

Sui conti di previdenza e alle assicurazioni di previdenza non si possono versare contributi superiori a quanto ammesso in deduzione conformemente all’articolo 7 capoverso 1 OPP 3. La limitazione dell’importo massimo concesso per i versamenti implica anche una limitazione dell’esenzione fiscale in relazione all’imposta sul reddito e sulla sostanza, nonché all’imposta preventiva. Gli importi versati sono esclusi dall’imposta sulla sostanza e i relativi redditi non soggiacciono all’imposta preventiva. Se sono stati effettuati versamenti superiori all’importo limite consentito, l’autorità di tassazione esorta il contribuente a farsi rimborsare dall’istituto di previdenza gli importi versati in più. Gli istituti di previdenza rimborsano unicamente l’importo nominale dell’eccedenza, ma non gli interessi maturati su tale eccedenza.

Nel caso delle polizze di assicurazione del pilastro 3a può però essere rimborsata unicamente la quota di risparmio del premio totale. Il premio per un’assicurazione rischio non può più essere rimborsato, poiché al momento dell’imposizione il rischio era già stato coperto dall’assicuratore e pertanto il premio è dovuto. Se la quota di premio per un’assicurazione rischio supera la deduzione massima ammessa secondo l’articolo 7 OPP 3, occorre esigere l’adeguamento immediato dell’assicurazione rischio.

Se il contribuente, nonostante l’obbligo corrispondente, rinuncia a chiedere il rimborso dei contributi del pilastro 3a versati in più, l’intero avere del pilastro 3a sarà assoggettato a imposizione al momento di una riscossione successiva. Infatti, la riscossione del pilastro 3a è sempre integralmente soggetta all’imposta sul reddito, indipendentemente dal fatto che i contributi versati siano stati o meno dedotti fiscalmente. I contributi versati in più e per i quali non è stato richiesto il rimborso, così come gli interessi maturati su di essi, non vengono quindi dedotti al momento della riscossione.

9.2 Per le fondazioni bancarie

Le fondazioni bancarie che accettano a titolo di previdenza individuale vincolata contributi che superano l’importo ammesso in deduzione (v. cifra 5.1) possono perdere il diritto all’esenzione fiscale (art. 6 OPP 3), perché in questo caso i contributi versati non sono destinati esclusivamente alla previdenza ai sensi della OPP 3.

10 Investimenti in titoli; rimborso dell’imposta preventiva

Se la fondazione bancaria apre dei depositi titoli individuali a favore dell’intestatario della previdenza, essa ha diritto al rimborso dell’imposta preventiva dedotta dai redditi sui capitali. Essa deve presentare l’istanza di rimborso dell’imposta preventiva all’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC), Divisione principale Imposta federale diretta, imposta preventiva, tasse di bollo, Divisione Rimborso, Eigerstrasse 65, 3003 Berna. All’istanza deve essere allegata una distinta menzionante nome e l’indirizzo degli intestatari della previdenza interessati, così come l’ammontare dei loro investimenti e il reddito lordo conseguito. Nell’estratto conto annuale del deposito bisogna indicare che l’intestatario della previdenza non ha alcun diritto al rimborso dell’imposta preventiva (cfr. art. 53 dell’ordinanza del 19 dicembre 1966 sull’imposta preventiva [OIPrev; RS 642.211]).

11 Imposizione delle prestazioni del pilastro 3a in caso di decesso

In linea di principio, l’avere del pilastro 3a non rientra nella massa ereditaria del defunto. I beneficiari (v. cifra 4) dispongono di un diritto proprio alla prestazione attribuita loro (art. 82 cpv. 4 LPP). Il versamento dell’avere del pilastro 3a a un beneficiario è quindi sempre soggetto all’imposta sul reddito (v. cifra 6.1). Se, a seguito di un’azione di riduzione ereditaria accolta, gli eredi legittimari ricevono un versamento dell’avere del pilastro 3a, anche tale versamento è soggetto all’imposta sul reddito (v. cifra 6.1).

12 Entrata in vigore

La presente circolare entra in vigore il 1° gennaio 2026. Essa sostituisce la circolare n. 18 del 13 luglio 2008.