Imposizione parziale della sostanza commerciale 2020
Dipartimento federale delle finanze DFF Divisione principale imposta federale diretta, imposta preventiva, tasse di bollo
Imposta federale diretta
Berna, 31 gennaio 2020
Circolare n. 23a
Imposizione parziale dei proventi da partecipazioni della sostanza commerciale e da partecipazioni dichiarate come sostanza commerciale
1 Oggetto della circolare
Con la legge federale del 23 marzo 2007 sul miglioramento delle condizioni quadro fiscali per le attività e gli investimenti imprenditoriali (legge sulla riforma dell’imposizione delle imprese II), l’imposizione parziale dei proventi da diritti di partecipazione della sostanza commerciale è stata disciplinata all’articolo 18b della legge federale del 14 dicembre 1990 sull’imposta federale diretta (LIFD).
Già con la legge federale del 19 marzo 1999 sul programma di stabilizzazione 1998, l’articolo 18 capoverso 2 LIFD era stato completato come segue: …La sostanza commerciale comprende tutti i valori patrimoniali che servono integralmente o in modo preponderante all’attività lucrativa indipendente; lo stesso dicasi delle partecipazioni di almeno il 20 per cento al capitale azionario o al capitale sociale di una società di capitali o di una società cooperativa, purché il proprietario le dichiari come sostanza commerciale al momento del loro acquisto.
Con la legge federale del 28 settembre 2018 concernente la riforma fiscale e il finanziamento dell’AVS (RFFA), la quota imponibile dei proventi da partecipazione della sostanza commerciale è stata aumentata al 70%.
I dividendi, le quote di utili, le eccedenze di liquidazione come pure i vantaggi valutabili in denaro provenienti da azioni, quote in società a garanzia limitata o in società cooperative e buoni di partecipazione, nonché gli utili conseguiti con l’alienazione di tali diritti di partecipazione sono imponibili in ragione del 70 per cento, dopo deduzione degli oneri imputabili, se questi diritti di partecipazione rappresentano almeno il 10 per cento del capitale azionario o sociale di una società di capitali o di una società cooperativa. L’imposizione parziale degli utili conseguiti con l’alienazione è concessa soltanto se i diritti di partecipazione alienati erano, per almeno un anno, di proprietà del contribuente o dell’impresa di persone.
2 Imposizione parziale dei diritti di partecipazione della sostanza commerciale
2.1 Condizioni soggettive
Hanno diritto all’imposizione parziale dei proventi da diritti di partecipazione della sostanza commerciale le persone fisiche che sono assoggettate in Svizzera in ragione della loro appartenenza personale (art. 3 LIFD) o della loro appartenenza economica (art. 4 e 11 in rel. con l’art. 7 LIFD).
Il contribuente (titolare di una ditta individuale o socio di una società di persone oppure persone che hanno dichiarato dei diritti di partecipazione come sostanza commerciale) deve soddisfare le seguenti condizioni per i valori che gli sono attribuibili.
2.2 Condizioni oggettive
2.2.1 Diritti di partecipazione
I diritti di partecipazione sono quote al capitale azionario o al capitale sociale di società di capitali o di società cooperative. Si considerano in particolare diritti di partecipazione ai sensi delle condizioni oggettive secondo l’articolo 18b LIFD:
• le azioni;
le quote sociali delle società a garanzia limitata;
le quote sociali delle società cooperative;
i buoni di partecipazione;
le quote al capitale di una SICAF.
Non costituiscono diritti di partecipazione in particolare:
i buoni di godimento e i diritti di opzione;
le obbligazioni;
i prestiti e gli anticipi;
gli strumenti finanziari ibridi;
gli altri averi del detentore dei diritti di partecipazione di una società di capitali o di un socio di una società cooperativa;
le quote in investimenti collettivi di capitale e in corporazioni equivalenti, quali ad esempio le quote al capitale di una SICAV.
La qualificazione dei diritti di partecipazione esteri avviene applicando per analogia l’articolo 49 capoverso 3 LIFD. I diritti del fondatore di una Anstalt del Liechtenstein il cui capitale non è suddiviso in quote non costituiscono diritti di partecipazione ai sensi dell’articolo 18b LIFD.
2.2.2 Quota di partecipazione necessaria
Ai fini dell’imposizione parziale sono presi in considerazione soltanto i diritti di partecipazione che ammontano almeno al 10 % del capitale azionario o del capitale sociale di una società di capitali o di una società cooperativa (proprietà o usufrutto).
I diritti di partecipazione in possesso del coniuge, del partner registrato e dei figli sotto l'autorità parentale che sono tassati congiuntamente sono addizionati.
Se il contribuente detiene delle partecipazioni nel capitale azionario o nel capitale sociale di una società di capitali o di una società cooperativa sia nella sostanza privata sia nella sostanza commerciale, queste partecipazioni sono sommate per determinare la quota parte richiesta. Tuttavia, i redditi provenienti da queste partecipazioni non possono essere addizionati.
I diritti di partecipazione della medesima società, detenuti indirettamente per il tramite di una persona giuridica o di un investimento collettivo di capitale, non possono invece essere addizionati.
Le società commerciali estere e le altre comunità di persone estere senza personalità giuridica tassate conformemente all’articolo 11 LIFD devono raggiungere esse stesse la quota minima del 10 % del capitale azionario o del capitale sociale di una società di capitali o di una società cooperativa.
Nelle società di persone, i diritti di partecipazione sono attribuiti ai partecipanti in proporzione alla loro quota parte.
La quota richiesta deve essere raggiunta al momento della realizzazione dei proventi dai diritti di partecipazione. Per i dividendi, tale momento corrisponde alla loro scadenza. Nel caso di ricavo da alienazione, tale momento corrisponde di regola a quello dell’atto generatore di
obbligazioni, purché il suo adempimento non sia incerto fin dall’inizio. Se il ricavo da partecipazioni, in caso di vendita, è riservato all’alienante (vendita ex coupon), la quota percentuale di partecipazione è calcolata sulla base dei rapporti al momento dell’alienazione.
2.2.3 Durata della detenzione
L’imposizione parziale degli utili da alienazioni è concessa solo se, al momento dell'alienazione, il contribuente o la società di persone ha detenuto il diritto di partecipazione per almeno dodici mesi.
2.2.4 Proventi da diritti di partecipazione
2.2.4.1 Distribuzioni
L’imposizione parziale si applica in particolare ai seguenti proventi da diritti di partecipazione:
le distribuzioni ordinarie di utile, come ad esempio i dividendi, le partecipazioni all’utile da quote di capitali sociali, gli interessi sulle quote di partecipazione in società cooperative;
le distribuzioni straordinarie di utile, come ad esempio le distribuzioni derivanti da una liquidazione parziale o totale;
le distribuzioni sui buoni di partecipazione;
le distribuzioni sui buoni di godimento, se la quota di partecipazione è raggiunta con diritti di partecipazione della medesima società;
tutte le altre distribuzioni palesi di utile;
le distribuzioni dissimulate di utile (come ad es. interessi, controprestazioni per beni materiali e immateriali e per prestazioni di servizi, che non si giustificherebbero fra terzi indipendenti), nella misura in cui la società di capitali o la società cooperativa che li ha concessi si è vista riprendere fiscalmente il relativo utile. Se la distribuzione dissimulata di utile proviene da una società di capitali o da una società cooperativa estera, l’imposizione parziale è ammessa soltanto se la competente autorità fiscale svizzera giunge alla conclusione che, al posto dell’autorità fiscale estera, avrebbe anch’essa proceduto a un aggiustamento degli utili o se è stato trovato un accordo in procedura amichevole in virtù di una convenzione contro la doppia imposizione.
In particolare, non costituiscono proventi da diritti di partecipazione:
i proventi che costituiscono spese giustificate dall’uso commerciale per la società di capitali o la società cooperativa svizzera o estera che le sostiene;
i pagamenti compensativi provenienti da «securities lending».
2.2.4.2 Utili da alienazioni
L'imposizione parziale si applica anche agli utili da alienazioni di diritti di partecipazione purché le partecipazioni siano state di proprietà del contribuente o della società di persone per almeno un anno. Si considerano utili di alienazione:
• gli utili (differenza tra il ricavo dell’alienazione e il valore fiscale più basso determinante per l’imposta sul reddito) provenienti dall’alienazione di diritti di partecipazione che corrispondono ad almeno il 10 % del capitale azionario o del capitale sociale di una società di
capitali o di una società cooperativa nonché dei relativi diritti di opzione. È possibile sommare più alienazioni effettuate nel corso del medesimo esercizio;
gli utili (differenza tra il valore venale e il valore fiscale più basso determinante per l’imposta sul reddito) risultanti dal trasferimento dalla sostanza commerciale alla sostanza privata di diritti di partecipazione pari almeno al 10 % del capitale azionario o del capitale sociale di una società di capitali o di una società cooperativa;
le rivalutazioni contabili (compresa la contabilizzazione di azioni gratuite);
lo scioglimento di accantonamenti (rettifiche di valore) su partecipazioni.
Il valore determinante per l’imposta sul reddito può essere calcolato mediamente per ogni diritto di partecipazione oppure singolarmente per ogni aumento o diminuzione di valore. Se la quota di una partecipazione è definita singolarmente per ciascun aumento o per ciascuna diminuzione, il contribuente può liberamente scegliere il metodo di calcolo (FIFO, LIFO, HIFO) tramite il quale ottenere il valore fiscale determinante ai fini dell’imposta sul reddito in caso di alienazione. Il metodo scelto non può più essere cambiato.
2.3 Risultato netto dei diritti di partecipazione
2.3.1 Principio
Il risultato netto dei diritti di partecipazione della sostanza commerciale deve essere determinato in base a criteri contabili1. Per determinare il risultato netto dei diritti di partecipazione qualificati deve essere tenuto un conto separato. In questo conto sono da considerare tutti i diritti di partecipazione qualificati, ossia anche quelli senza alcun provento.
Rientrano in questo conto tutti i proventi da diritti di partecipazione qualificati enumerati al punto 2.2.4. Per determinare il risultato netto, occorre dedurre da tali proventi tutti gli oneri imputabili ai diritti di partecipazione qualificati.
Si considerano oneri computabili:
le spese di finanziamento;
le spese d’amministrazione;
gli ammortamenti;
la costituzione di accantonamenti (rettifiche di valore);
le perdite da alienazione (differenza tra il ricavo dell’alienazione e il valore fiscale più alto determinante per l’imposta sul reddito);
le perdite causate dal trasferimento dalla sostanza commerciale nella sostanza privata (differenza tra il valore venale e il valore fiscale più alto determinante per l’imposta sul reddito).
2.3.2 Spese di finanziamento
Dai proventi lordi da diritti di partecipazione devono essere dedotte innanzitutto le relative spese di finanziamento del medesimo periodo fiscale. Si considerano spese di finanziamento gli interessi passivi, come pure le altre spese la cui causa diretta risiede nel capitale di terzi rilevante dal profilo fiscale oppure anche in impegni effettivi a medio o lungo termine di altro genere. Per contro, le offerte di sconto dei fornitori non utilizzate dal contribuente o gli sconti
1 Messaggio del 22 giugno 2005 concernente la legge federale sul miglioramento delle condizioni quadro fiscali per le attività e gli investimenti imprenditoriali (legge sulla riforma dell’imposizione delle imprese II), FF 2005 4304 segg., cifra 2.4
utilizzati dai suoi clienti non costituiscono spese di finanziamento. In genere, tali costi o diminuzioni di ricavo hanno un’influenza direttamente ed unicamente sull’utile lordo d’esercizio. Neanche le spese di finanziamento comprese nel costo di locazione e nelle rate di leasing sono prese in considerazione.
La delimitazione tra interessi passivi privati e commerciali è effettuata in funzione dell’utilizzazione, comprovata dal contribuente, del capitale di terzi. In caso di attività lucrativa indipendente ci si basa sul risultato al momento della chiusura dei conti. In assenza di comprova dell’utilizzazione dei fondi, la delimitazione tra interessi passivi privati e commerciali è effettuata in rapporto agli attivi (ripartizione in proporzione ai valori venali).
Nel caso degli interessi passivi commerciali, occorre determinare proporzionalmente le spese di finanziamento afferenti ai diritti di partecipazioni qualificati, in funzione del rapporto tra i valori fiscali determinanti per l’imposta sul reddito dei diritti di partecipazione qualificati e gli attivi complessivi della sostanza commerciale. I valori fiscali determinanti per l’imposta sul reddito sono, di norma, calcolati in funzione dello stato alla fine del periodo fiscale. Per quanto riguarda i diritti di partecipazione alienati durante l’esercizio, vi è da considerare la quota delle spese di finanziamento riferita al valore fiscale determinante per l’imposta sul reddito al momento dell’alienazione.
2.3.3 Spese d’amministrazione
Per la copertura delle spese d’amministrazione, i proventi dei diritti di partecipazione vanno in linea di massima diminuiti di un importo forfetario del 5 %. Si tratta nella fattispecie di un forfait che deve essere sempre calcolato sul risultato del conto partecipazioni prima della deduzione degli interessi passivi e delle spese di finanziamento. È fatta salva la prova dell’esistenza di spese effettive d’amministrazione maggiori o minori.
2.3.4 Ammortamenti e costituzione di accantonamenti
Vanno presi in considerazione tutti gli ammortamenti e gli accantonamenti (rettifiche di valore) giustificati dall’uso commerciale di tutti i diritti di partecipazione qualificati.
2.4 Conseguenze fiscali
2.4.1 Imposizione del risultato del conto separato relativo ai diritti di partecipazione
Utile del conto partecipazioni
L’utile del conto partecipazioni è tassato nella misura del 70 % (cfr. esempio n. 1 nell’allegato).
Perdita del conto partecipazioni
In caso di perdita del conto partecipazioni occorre operare una distinzione2:
2 Messaggio del 22 giugno 2005 concernente la legge federale sul miglioramento delle condizioni quadro fiscali per le attività e gli investimenti imprenditoriali (legge sulla riforma dell’imposizione delle imprese II), FF 2005 4305.
se la perdita è riconducibile alla deduzione delle spese di finanziamento e d’amministrazione, essa rimane fiscalmente interamente deducibile;
se la perdita è riconducibile alla deduzione di ammortamenti o di accantonamenti (rettifiche di valore) o a perdite di capitale realizzate su diritti di partecipazione qualificati, essa può essere presa fiscalmente in considerazione solo per il 70%.
Nell’ambito della ripartizione delle perdite risultanti dal conto partecipazioni, si deducono innanzitutto dai proventi lordi gli ammortamenti, gli accantonamenti (rettifiche di valore) o le perdite di capitale realizzate sui diritti di partecipazione qualificati (cfr. esempi n. 2 e 3 nell’allegato).
2.4.2 Casi di realizzazione dovuti alla sistematica fiscale nell’ambito della procedura d’imposizione parziale
Si è in presenza di una realizzazione sistematica dal profilo fiscale allorquando gli utili in capitale imponibili, finora latenti, si trasformano in utili esenti. In applicazione dell’articolo 18b LIFD, rientra in questo ambito anche il trasferimento di singoli valori patrimoniali ad una società di capitali o ad una società cooperativa nella quale i soci della società di persone trasferente detengono diritti di partecipazione qualificati.
Il trasferimento di singoli attivi dalla sostanza commerciale ad una società di capitali o ad una società cooperativa, i cui diritti di partecipazione si trovano nella sostanza commerciale, comporta l’imposizione del 30 % delle riserve occulte trasferite. Questo apporto di capitale provoca l’aumento del valore fiscale determinante per l’imposta sul reddito dei diritti di partecipazione. Tale aumento corrisponde al valore determinante ai fini dell’imposta sul reddito dell’attivo trasferito. In tal modo é garantita l’imposizione futura del 70%delle riserve occulte oramai trasferite sui diritti di partecipazione. La società di capitali o la società cooperativa assuntrice può fare valere una corrispondente riserva occulta tassata (cfr. esempio n. 4 nell’allegato).
Dopo l’entrata in vigore dell’articolo 18b LIFD, anche il trasferimento di un esercizio o di un ramo d’attività a una persona giuridica, i cui diritti di partecipazione si trovano nella sostanza commerciale della persona fisica o della società di persone trasferente, comporta in linea di massima una realizzazione sistematica dal profilo fiscale. Un simile modo di procedere costituisce nondimeno una ristrutturazione nella quale le riserve occulte trasferite non sono tassate ai sensi dell’articolo 19 capoverso 1 lettera b LIFD a condizione che sia osservato il periodo d'attesa previsto dall’articolo 19 capoverso 2 LIFD.
3 Diritti di partecipazione dichiarati come sostanza commerciale
3.1 Principio
Le persone fisiche possono dichiarare come sostanza commerciale, al momento del loro acquisto, i diritti di partecipazione di almeno il 20 % al capitale azionario o al capitale sociale di una società di capitali o di una società cooperativa (art. 18 cpv. 2 LIFD). Gli interessi afferenti a tali diritti di partecipazione non sono sottomessi alla limitazione prevista dall’articolo 33 capoverso 1 lettera a LIFD.
Si considerano acquisti ai sensi della legge i trasferimenti di proprietà a titolo oneroso e parzialmente oneroso. Solo simili acquisti possono comportare un finanziamento di terzi e quindi determinare il pagamento di interessi passivi. Il valore fiscale determinante ai fini dell’imposta sul reddito dei diritti di partecipazione dichiarati come sostanza commerciale corrisponde, al momento dell’acquisto, al prezzo di acquisto.
3.2 Dichiarazione dei diritti di partecipazione come sostanza commerciale
La dichiarazione dei diritti di partecipazione come sostanza commerciale è possibile unicamente al momento dell’acquisto. L’acquirente deve dichiarare all’autorità di tassazione i diritti di partecipazione come sostanza commerciale al momento della prima dichiarazione di imposta che inoltra dopo il relativo acquisto.
I diritti di partecipazione che fanno già parte della sostanza privata non possono essere dichiarati come sostanza commerciale. In caso di acquisti successivi dei medesimi diritti di partecipazione, possono essere dichiarati come sostanza commerciale soltanto i diritti di partecipazione neo acquisiti, purché essi rappresentino da soli almeno il 20 % del capitale azionario o del capitale sociale di una società di capitali o di una società cooperativa oppure i diritti di partecipazione posseduti finora facciano già parte della sostanza commerciale.
I diritti di partecipazione trasferiti in via ereditaria (a concorrenza della quota ereditaria) o mediante donazione conservano la loro qualificazione di sostanza privata o di sostanza commerciale (successione fiscale: art. 12 cpv. 1 LIFD). I diritti di partecipazione acquisiti al momento della suddivisione dell’eredità possono invece essere dichiarati come sostanza commerciale, purché rappresentino almeno il 20 % del capitale azionario o del capitale sociale (cfr. esempio n. 5 nell’allegato).
Se la quota di partecipazione dei diritti di partecipazione dichiarati come sostanza commerciale scende al di sotto del 20 % in seguito ad un’alienazione parziale, la qualificazione come sostanza commerciale dei diritti di partecipazione restanti può essere conservata. I diritti di partecipazione dichiarati come sostanza commerciale che, in seguito a devoluzione ad una comunità ereditaria, sono divisi in quote ideali di partecipazione inferiori al 20 % sono ancora considerati come sostanza commerciale. Se tali diritti di partecipazione sono alienati nell’ambito della divisione dell’eredità, gli eventuali utili in capitale soggiacciono all’imposta sul reddito.
L’articolo 18 capoverso 2 LIFD disciplina i casi in cui l’acquisto di diritti di partecipazione da parte dell’acquirente è finanziato con l’assunzione di mutui. I diritti di partecipazione che risultano dalla trasformazione di una società di persone in una persona giuridica non possono pertanto essere dichiarati come sostanza commerciale.
3.3 Trasferimento nella sostanza privata dei diritti di partecipazione dichiarati come
sostanza commerciale
Il trasferimento dei diritti di partecipazione dichiarati come sostanza commerciale nella sostanza privata è possibile in qualsiasi momento. Per quanto riguarda i diritti di partecipazione dichiarati solo in parte come sostanza commerciale, si può scegliere liberamente il metodo di calcolo (FIFO, LIFO, HIFO) per determinare quali diritti di partecipazione sono da alienare per primi in caso di vendita parziale.
3.4 Imposizione dei diritti di partecipazione dichiarati come sostanza commerciale
Dal profilo fiscale, i proventi da diritti di partecipazione dichiarati come sostanza commerciale fanno parte dei redditi da attività lucrativa indipendente (art. 18 cpv. 1 e 2 LIFD).
L’imposizione parziale è concessa se le condizioni dell’articolo 18b LIFD sono adempite (cfr. cifra 2).
Per la determinazione del reddito imponibile, le diminuzioni di valore dei diritti di partecipazione dichiarati come sostanza commerciale possono essere dedotte (art. 27 cpv. 2 lett. a e b LIFD). Se non sono definitive, tali diminuzioni di valore possono unicamente essere fatte valere come accantonamento (art. 29 cpv. 1 lett. c LIFD). Un simile accantonamento è aggiunto al reddito imponibile nella misura in cui non è più giustificato (art. 29 cpv. 2 LIFD).
4 Entrata in vigore
La presente circolare entra in vigore il 1° gennaio 2020 unitamente all’articolo 18b LIFD nella versione al 28 settembre 2018 e si applica ai proventi da diritti di partecipazione che scadono dopo il 31 dicembre 2019.
Allegato alla circolare n. 23a del 31 gennaio 2020
Esempio n. 1: Conto partecipazioni – Utile del conto
Ditta individuale X Attivi aziendali 2’750 Capitale di terzi 2’500 Partecipazione X SA (100 %) 1’000 Capitale 1’500 Partecipazione Y SA (5 %) 250 Totale attivi 4’000 Totale passivi 4’000
Conto economico Costi Ricavi Conto partecipazioni Ricavo d'esercizio 2’000 Ricavo da partecipazioni:
Dividendi 1 110 100
Utili da alienazioni
Utili da trasferimenti
Rivalutazioni contabili
Scioglimento di accantonamenti Altri ricavi 80 Costi d'esercizio 1’600 Spese di finanziamento 100 Costi diretti delle partecipazioni: ./. Ammortamenti ./. Costituzione di accantonamenti ./. Perdite da alienazioni / trasferimenti Altri costi 250 Risultato (utile / perdita) 240 Totale 2’190 2’190 100 Ripartizione delle spese di finanziamento e d’amministrazione ./. Spese di finanziamento 100*(1’000/4’000) - 25 ./. Spese d’amministrazione 5 % di 100 -5 Risultato del conto (utile / perdita) 70
Ripartizione del risultato Risultato Risultato complessivo 240 ./. Risultato delle partecipazioni - 70 Risultato d'esercizio ( utile / perdita) 170 + Utile su partecipazioni 49 ./. Perdita su partecipazioni 70 % 0 ./. Spese di finanziamento e d’amministrazione rimanenti 0 100% Risultato imponibile (utile / perdita) 219 100 della X SA; 10 della Y SA
Esempio n. 2: Conto partecipazioni – Perdita del conto Ditta individuale X Attivi aziendali 2’750 Capitale di terzi 2’500 Partecipazione X SA (100 %) 1’000 Capitale 1’500 Partecipazione Y SA (5 %) 250 Totale attivi 4’000 Totale passivi 4’000
Conto economico Costi Ricavi Conto partecipazioni Ricavo d'esercizio 2’000 Ricavo da partecipazioni:
Dividendi 1 120 90
Utili da alienazioni
Utili da trasferimenti
Rivalutazioni contabili
Scioglimento di accantonamenti Altri ricavi 80 Costi d'esercizio 1’600 Spese di finanziamento 100 Costi diretti delle partecipazioni: ./. Ammortamenti2 70 - 70 ./. Costituzione di accantonamenti ./. Perdite da alienazioni / trasferimenti Altri costi 250 Risultato (utile / perdita) 180 Totale 2’200 2’200 20 Ripartizione delle spese di finanziamento e d’amministrazione ./. Spese di finanziamento 100*(1’000/4’000) - 25 ./. Spese d’amministrazione 5 % di 20 -1 Risultato del conto (utile / perdita) -6
Ripartizione del risultato Risultato Risultato complessivo 180 ./. Risultato delle partecipazioni 6 Risultato d'esercizio (utile / perdita) 186 + Utile su partecipazioni 0 ./. Perdita su partecipazioni 70 % 0 ./. Spese di finanziamento e d’amministrazione rimanenti 100 % -6 Risultato imponibile (utile / perdita) 180 1 2 90 della X SA; 30 della Y SA 70 sulla X SA All’atto della ripartizione della perdita del conto partecipazioni, dai ricavi lordi di 90 si deducono in primo luogo gli ammortamenti di 70 sulla partecipazione X SA. Dal ricavo residuo sono dedotte le spese di finanziamento di 25 e la quota parte alle spese d’amministrazione di 1. La perdita che ne risulta è integralmente deducibile.
Esempio n. 3: Conto partecipazioni – Perdita del conto
Ditta individuale X Attivi aziendali 2’750 Capitale di terzi 2’500 Partecipazione X SA (100 %) 1’000 Capitale 1’500 Partecipazione Y SA (5 %) 250 Totale attivi 4’000 Totale passivi 4’000
Conto economico Costi Ricavi Conto partecipazioni
Ricavo d'esercizio 2’000 Ricavo da partecipazioni:
Dividendi 1 120
Utili da alienazioni
Utili da trasferimenti
Rivalutazioni contabili
Scioglimento di accantonamenti Altri ricavi 80 Costi d'esercizio 1’600 Spese di finanziamento 100 Costi diretti delle partecipazioni: ./. Ammortamenti2 70 - 70 ./. Costituzione di accantonamenti ./. Perdite da alienazioni / trasferimenti Altri costi 250 Risultato (utile / perdita) 180 Totale 2’200 2’200 - 70 Ripartizione delle spese di finanziamento e d’amministrazione ./. Spese di finanziamento 100*(1’000/4’000) - 25 ./. Spese d’amministrazione 5 % di 0 0 Risultato del conto (utile / perdita) - 95
Ripartizione del risultato Risultato Risultato complessivo 180 ./. Risultato delle partecipazioni 95 Risultato d'esercizio (utile / perdita) 275 + Utile su partecipazioni 0 ./. Perdita su partecipazioni 70 % - 49 ./. Spese di finanziamento e d’amministrazione rimanenti 100 % - 25 Risultato imponibile (utile / perdita) 201 1 2 0 della X SA; 120 della Y SA 70 sulla X SA
La perdita di 95 del conto partecipazioni deriva da un ammortamento di 70 e dalle spese di finanziamento di 25. Sono pertanto deducibili soltanto 74 (70 % di 70 e 100 % di 25).
Esempio n. 4: Trasferimento di singoli attivi della sostanza commerciale a una società di capitali
Il titolare della ditta individuale X detiene nella sua sostanza commerciale, oltre alle liquidità e agli attivi aziendali, tutti i diritti di partecipazione nella X SA così come un immobile. Mediante apporto in natura trasferisce l’immobile alla X SA al valore fiscale determinante per l’imposta sul reddito.
Bilancio della ditta individuale X prima del trasferimento dell’immobile:
Ditta individuale X Liquidità 500 Capitale di terzi 2’500
Attivi aziendali 1 1’500 Capitale 1’000
Partecipazione X SA 1 1’000
Immobile 2 500
Totale attivi 3’500 Totale passivi 3’500
1 Riserve occulte: 0
2 Riserve occulte: 800
Il trasferimento dell’immobile della ditta individuale X alla X SA conduce all’imposizione di
240 Ciò corrisponde alla 30 % delle riserve occulte trasferite esistenti sull’immobile. Il valore
fiscale determinante per l’imposta sul reddito dei diritti di partecipazione X è aumentato del valore fiscale determinante per l’imposta sul reddito dell’immobile trasferito di 500. La società assuntrice X SA può far valere nel proprio bilancio fiscale una corrispondente riserva occulta tassata di 240.
Bilancio della ditta individuale X dopo il trasferimento dell’immobile:
Ditta individuale X Liquidità 500 Capitale di terzi 2’500
Attivi aziendali 1 1’500 Capitale 1’000
Partecipazione X SA 2 1’500
Totale attivi 3’500 Totale passivi 3’500
1 Riserve occulte: 0
2 Riserve occulte: 800
Bilancio fiscale della X SA dopo il trasferimento dell’immobile:
X SA Liquidità 400 Capitale di terzi 500
Attivi aziendali 1’100 Capitale 1’500
Immobile 1 740 Riserva occulta tassata sull’immobile 240
Totale attivi 2’240 Totale passivi 2’240
1 Riserve occulte non tassate: 560
Un anno dopo il trasferimento dell’immobile il titolare della ditta individuale X aliena la partecipazione nella X SA al valore venale di 2’300.
Conformemente all’articolo 18b LIFD, l’utile di alienazione di 800 (differenza tra il prezzo di vendita e il valore fiscale determinante per l’imposta sul reddito) è tassato in ragione del 70 % dopo deduzione delle spese imputabili.
Al momento del trasferimento dell’immobile e della successiva alienazione dei diritti di partecipazione sono complessivamente tassati 800. Ciò corrisponde alle riserve occulte sull’immobile prima del trasferimento dalla ditta individuale X alla X SA. Senza l’imposizione di 30 % delle riserve occulte esistenti sull’immobile all'atto del trasferimento, l’utile in capitale imponibile finora latente di 800 sarebbe stato per 30 % esentato dalle imposte.
Esempio n. 5: Dichiarazione come sostanza commerciale – Acquisto in seguito a divisione ereditaria
Ipotesi: il defunto X deteneva il 100 % della partecipazione X SA nella sostanza privata.
Partecipazione X SA Valore nominale Valore venale 200’000 4’000’000
Eredi Quote ereditarie Valore nominale Valore venale A 25 % 50’000 1’000’000 B 25 % 50’000 1’000’000 C 25 % 50’000 1’000’000 D 25 % 50’000 1’000’000
Nell’ambito della divisone ereditaria, A acquista da B, C e D al valore venale, tre quote di partecipazione del 25% nella X SA e le dichiara integralmente al momento dell’acquisto come sostanza commerciale.
Sostanza privata Sostanza commerciale 25 % Principio del valore nominale 75 % Principio del valore contabile 1’000’000 50’000 3’000’000 3’000’000
La partecipazione ereditata del 25% rimane nella sostanza privata ed è imponibile sempre secondo il principio del valore nominale risp. dell’apporto in capitale. L’acquisto della partecipazione supplementare del 75%, nell’ambito della divisione ereditaria, autorizza invece a dichiarare le partecipazioni acquistate come sostanza commerciale. Nel presente esempio questa possibilità viene utilizzata. Ciò determina il passaggio dal principio del valore nominale risp. dell’apporto in capitale a quello del valore contabile. L’autorità di tassazione deve pertanto verificare se sono adempiute le condizioni dell’imposizione parziale indiretta.
Il contribuente è comunque libero di dichiarare come sostanza commerciale un solo acquisto – ad esempio l’acquisto della quota del 25 % dal suo coerede B – ed anche soltanto in ragione del 20% almeno.