Investimenti collettivi di capitale
Dipartimento federale delle finanze DFF Divisione principale Imposta federale diretta, imposta preventiva, tasse di bollo
Imposta preventiva Tasse di bollo
Berna, 20. novembre 2017
Circolare n. 24
Investimenti collettivi di capitale ai fini dell’imposta preventiva e delle tasse di bollo
1 Introduzione / Campo d’applicazione
Nella legge federale del 23 giugno 2006 sugli investimenti collettivi di capitale (LICol) viene utilizzato il termine generico di «investimenti collettivi di capitale» che comprende sia gli FCP che le persone giuridiche e le società di persone. La LICol persegue lo scopo di tutelare determinati investitori, ma non prevede l’assoggettamento di ogni forma d’investimento collettivo di capitale alla vigilanza della FINMA. Con la rielaborazione e l’aggiornamento della presente circolare si è colta l’occasione per diminuirne la complessità e garantire la certezza del diritto. La circolare non ha la pretesa di essere esaustiva, ma intende piuttosto spiegare alcuni punti che potrebbero presentare delle difficoltà a livello pratico ai diversi organi responsabili della gestione. Le conseguenze fisc ali si evincono in particolare dalla legge federale del 13 ottobre 1965 su l’imposta preventiva (LIP) e dalla relativa ordinanza d’esecuzione del 19 dicembre 1966 (OIPrev), dalla legge federale del 27 giugno 1973 sulle tasse di bollo (LTB) e dalla relativa ordinanza del 3 dicembre 1973 (OTB) come pure dalle convenzioni per evitare le doppie imposizioni (CDI) applicabili. In merito all’imposta federale diretta si rimanda alla circolare numero 25. La presente circolare abroga la circolare del 1° gennaio 2009.
2 Investimenti collettivi di capitale svizzeri
2.1 Investimenti collettivi di capitale contrattuali, SICAV e SAcCol
Le seguenti disposizioni si riferiscono agli investimenti collettivi di capitale approvati dall’autorità di vigilanza svizzera ai sensi degli articoli 25, 36 e 98 LICol. Salvo diverse indicazioni contenute nella presente circolare, si applicano le definizioni del diritto in materia di investimenti collettivi.
2.1.1 Definizioni
2.1.1.1 Documenti di base
I documenti di base per il FCP sono il contratto del fondo, il prospetto ed eventualmente il prospetto semplificato. Per quanto riguarda la SICAV si tratta degli statuti, del regolamento d’investimento, dell’iscrizione nel registro di commercio, del prospetto ed eventualmente del prospetto semplificato. Nel caso di una SAcCol essi sono il contratto di società, l’iscrizione nel registro di commercio ed il prospetto.
2.1.1.2 Contribuente ai fini dell’imposta preventiva
Conformemente all’articolo 10 capoverso 2 LIP sono contribuenti ai fini dell’imposta preventiva (di seguito «contribuenti IP») la direzione del fondo per il FCP, la SICAV per la SICAV e la SAcCol per la SAcCol.
2.1.1.3 Quote
Nel testo seguente è utilizzato unicamente il termine quote per indicare le quote e le quote di partecipazione nel FCP, le azioni di investitore e di imprenditore nella SICAV e le accomandite nella SAcCol.
2.1.1.4 Cedola
Il termine «cedola» è utilizzato quale termine generale per le distribuzioni di quote (cartolarizzate e non) di investimenti collettivi di capitale.
2.1.2 Considerazioni generali
Qualora un investimento collettivo di capitale sia finanziato attraverso un prestito o un capitale speciale analogo a un prestito, si applicano le regole generali d’imposizione (averi dei clienti e prestito) concernenti l’imposta preventiva e le tasse di bollo. I FCP, le SICAV e le SAcCol senza possesso fondiario diretto non sono considerati soggetti fiscali ai fini delle imposte dirette, ma soggiacciono al principio di trasparenza in virtù del quale i loro redditi sono imputati direttamente agli investitori. I FCP, le SICAV e le SAcCol che nei documenti di base prevedono una distribuzione di almeno il 70 per cento del reddito netto annuo, inclusi i redditi riportati di precedenti esercizi, sono da qualificare ai fini fiscali svizzeri come investimenti collettivi di distribuzione. Se non sono previste distribuzioni, essi sono considerati, ai fini fiscali svizzeri, investimenti collettivi di tesaurizzazione. I FCP, le SICAV e le SAcCol che nei documenti di base non prevedono una forma di distribuzione come quella sopra indicata, o ne prevedono una diversa, sono da qualificare quali investimenti collettivi di capitale misti. La presa in considerazione o l’applicazione di una norma prevista nei documenti di base concernente gli importi minimi delle distribuzioni per i FCP, le SIVAC e le SAcCol di distribuzione non influisce sulla loro qualifica di «investimenti collettivi di distribuzione», qualora sussistano i seguenti requisiti: – il reddito netto dell’esercizio corrente e i redditi riportati di esercizi precedenti dell’investimento collettivo di capitale, di un comparto o di una classe di quote ammontano a meno dell’1 per cento del NAV; e – il reddito netto dell’esercizio corrente e i redditi riportati di esercizi precedenti dell’investimento collettivo di capitale, di un comparto o di una classe di quote ammontano a meno di 1 CHF, 1 USD, 1 EUR, 1 GBP o 100 JPY per quota.
2.1.3 Obblighi all’atto della costituzione (lancio)
All’atto della costituzione di un FCP, una SICAV o una SAcCol, prima di iniziare l’emissione delle quote e senza esservi sollecitato, il contribuente IP è tenuto a dichiararsi come contribuente all’AFC. Contestualmente alla dichiarazione è tenuto a fornire i documenti di base (art. 31 cpv. 2 OIPrev). Egli deve inoltre informare separatamente l’AFC in merito a ciascuna classe di quote per la quale intende adottare la procedura di notifica ai sensi della cifra 2.4.
2.1.4 Altri obblighi procedurali
Eventuali modifiche dei documenti di base conformemente alla cifra 2.1.1.1 devono essere comunicate spontaneamente all’AFC (art. 31 cpv. 3 OIPrev). Il contribuente IP è inoltre tenuto a comunicare all’AFC il venire meno dei presupposti necessari all’applicazione della procedura di notifica ai sensi della cifra 2.4.2. Dal momento della comunicazione, la procedura di notifica non può più essere applicata. Al più tardi in occasione della pubblicazione del rapporto annuale conformemente agli articoli 89 e 108 LICol, il contribuente IP deve mettere a disposizione dell’AFC il rapporto annuale del corrispondente investimento collettivo di capitale. L’AFC provvederà a comunicare separatamente la data a decorrere dalla quale i documenti di base non dovranno più essere inoltrati, ma messi a disposizione tramite la piattaforma Swiss Fund Data.
2.1.5 Obblighi / compiti in caso di scioglimento di FCP, SICAV e SAcCol
In caso di scioglimento di un FCP, una SICAV, una SAcCol o di un singolo comparto ai sensi degli articoli 96 o 109 LICol, il contribuente IP è tenuto a informarne senza indugio l’AFC. A partire dalla decisione di scioglimento (disdetta), tutti i riscatti sono da considerare liquidazione parziale ai fini fiscali. La ripartizione fino al 90 per cento del ricavato della liquidazione è consentita in ogni momento, mentre per la parte restante è necessario l’assenso dell’AFC (art. 33 cpv. 3 OIPrev). Quest’ultima esamina lo scioglimento sulla base dei seguenti documenti da presentare dopo la notifica di liquidazione: – il bilancio di liquidazione, incluso il conto economico, già esaminato dagli organi di revisione; – la contabilità (bilancio dei saldi) dell’esercizio in corso fino al momento della liquidazione; – la bozza di avviso per il pagamento finale. Il libro mastro deve essere tenuto a disposizione dell’AFC. Se gli investitori partecipanti all’investimento collettivo di capitale in via di scioglimento soddisfano i requisiti della procedura di notifica ai sensi della cifra 2.4.2, il ricavato della liquidazione loro spettante può essere distribuito senza la deduzione dell’imposta preventiva, a condizione che le disposizioni fissate dalla procedura di notifica siano rispettate. L’AFC si riserva un’ulteriore verifica dello scioglimento sulla base dei seguenti documenti da presentare successivamente alla liquidazione: – il bilancio di liquidazione, incluso il conto economico, già esaminato dagli organi di revisione; – la contabilità (bilancio dei saldi) dell’esercizio in corso fino al momento della liquidazione; – l’avviso di pagamento finale.
2.1.6 Ristrutturazioni
Qui di seguito sono descritti i casi ricorrenti di ristrutturazione con le relative conseguenze fiscali. In caso di procedura divergente, è necessario contattare preventivamente l’AFC.
2.1.6.1 Trasferimento all’estero della direzione del fondo e/o della banca depositaria
nonché espatrio di investimenti collettivi di capitale contrattuali Ai fini dell’imposta preventiva, il trasferimento all’estero della direzione del fondo e/o della banca depositaria come pure l’espatrio di investimenti collettivi di capitale contrattuali equivalgono a una liquidazione, con la differenza che la negoziazione delle quote dei relativi investimenti collettivi di capitale resta possibile senza limitazioni. Al momento dell’espatrio, sul reddito netto e sull’eventuale utile riportato viene prelevata l’imposta preventiva. Devono essere osservate le disposizioni della cifra 2.1.5. In alternativa, è possibile effettuare una distribuzione o tesaurizzazione interinale, nel qual caso l’imposta preventiva diventa esigibile al momento della distribuzione o tesaurizzazione e non più al momento dell’espatrio. L’imposta preventiva non viene prelevata al momento dell’espatrio qualora siano soddisfatti i seguenti requisiti: – il reddito netto dell’esercizio corrente e i redditi riportati di esercizi precedenti dell’investimento collettivo di capitale, di un comparto o di una classe di quote ammontano a meno dell’1 per cento del NAV; e – il reddito netto dell’esercizio corrente e i redditi riportati di esercizi precedenti dell’investimento collettivo di capitale, di un comparto o di una classe di quote ammontano a meno di 1 CHF, 1 USD, 1 EUR, 1 GBP o 100 JPY per quota.
Ai fini della tassa di negoziazione, la permuta delle quote è considerata, a livello di investitore, da un lato come restituzione esente da tassa in vista dell’ammortamento delle quote svizzere e dall’altro lato come emissione di quote estere soggetta a tassa.
2.1.6.2 Rimpatrio dall’estero di FCP, SICAV o SAcCol
Ai fini dell’imposta preventiva, il rimpatrio dall’estero di un FCP, una SICAV o una SAcCol è considerato costituzione (lancio) di un investimento collettivo di capitale. Devono essere osservate le disposizioni della cifra 2.1.3.
2.1.6.3 Fusione di classi di quote di un FCP o una SICAV
La fusione di classi di quote di un FCP o una SICAV non ha nessun effetto ai fini dell’imposta preventiva.
2.1.6.4 Fusione di comparti di un FCP o una SICAV
Ai fini dell’imposta preventiva, la fusione di comparti di un FCP o una SICAV è considerata liquidazione per quanto concerne il comparto incorporato. Al momento della fusione, sul reddito netto e sull’eventuale utile riportato del comparto incorporato va riscossa l’imposta preventiva. Devono essere osservate le disposizioni della cifra 2.1.5. In alternativa, è possibile effettuare una distribuzione o tesaurizzazione interinale per il comparto incorporato, nel qual caso l’imposta preventiva diventa esigibile non più al momento della fusione, ma al momento della distribuzione o tesaurizzazione. Per il comparto incorporato l’imposta preventiva non viene prelevata al momento della fusione qualora siano soddisfatti i seguenti requisiti: – la differenza tra il reddito netto e l’eventuale utile riportato per quota del comparto incorporato e di quello incorporante è inferiore al 20 per cento; e – il reddito netto e l’eventuale utile riportato del comparto incorporato sono contabilizzati nel comparto incorporante nei conti Utile riportato e/o Acquisizione del diritto ai redditi netti correnti all’emissione di quote. Ai fini della tassa di negoziazione, la permuta delle quote è considerata, a livello di investitore, da un lato come rimborso esente da tassa in vista dell’ammortamento delle quote svizzere e dall’altro lato come emissione di quote svizzere non soggetta a tassa.
2.1.6.5 Fusione di FCP o SICAV
Si distinguono le seguenti varianti. a) Fusione di FCP o SICAV svizzeri: ai fini dell’imposta preventiva, la fusione di FCP o SICAV svizzeri è considerata liquidazione per quanto attiene all’investimento collettivo di capitale incorporato. Devono essere applicate per analogia le disposizioni della cifra 2.1.5; ai fini della tassa di negoziazione, la permuta delle quote è considerata, a livello di investitore, da un lato come rimborso esente da tassa in vista dell’ammortamento delle quote svizzere e dall’altro lato come emissione di quote svizzere non soggetta a tassa. b) Fusione di FCP o SICAV svizzeri ed esteri (dove l’investimento collettivo di capitale svizzero è quello incorporante): ai fini dell’imposta preventiva, questa transazione è considerata rimpatrio di un investimento collettivo di capitale estero. Essa non comporta quindi conseguenze a livello di imposta preventiva; ai fini della tassa di negoziazione, la permuta delle quote è considerata, a livello di investitore, da un lato come rimborso esente da tassa in vista dell’ammortamento delle quote svizzere e dall’altro lato come emissione di quote svizzere non soggetta a tassa.
c) Fusione di FCP o SICAV svizzeri ed esteri (dove l’investimento collettivo di capitale estero è quello incorporante): ai fini dell’imposta preventiva, questa transazione è equiparata all’espatrio di un investimento collettivo di capitale svizzero. Devono essere osservate le disposizioni della cifra 2.1.5; ai fini della tassa di negoziazione, la permuta delle quote è considerata, a livello di investitore, da un lato come rimborso esente da tassa in vista dell’ammortamento delle quote svizzere e dall’altro lato come emissione di quote estere soggetta a tassa.
2.1.6.6 Altre riorganizzazioni fondamentali
Il trasferimento di un comparto nella forma vigente da una struttura a ombrello svizzera in un’altra, anch’essa svizzera, è irrilevante dal punto di vista fiscale. Riorganizzazioni fondamentali di altra natura devono essere concordate previamente con l’AFC.
2.1.7 Revisioni
Per i controlli periodici che l’AFC effettua presso i contribuenti IP, questi sono tenuti a mettere a disposizione dei revisori senza restrizioni di sorta i documenti necessari alla revisione, come bilancio, conto economico e libro mastro (art. 40 LIP in combinato disposto con l’art. 7 OIPrev). Su richiesta dei revisori, il contribuente IP deve fornire in tempo utile l’ulteriore documentazione rilevante per il controllo dell’imposta preventiva. Qualora nell’ambito degli investimenti collettivi di capitale sussistano diverse classi di quote, per ciascuna di esse deve essere fornita una ripartizione separata.
2.1.8 Tasse di bollo
2.1.8.1 Tassa d’emissione
La creazione e l’emissione di quote non soggiacciono alla tassa d’emissione (art. 6 cpv. 1 lett. i LTB).
2.1.8.2 Tassa di negoziazione
2.1.8.2.1 Mercato primario
L’emissione di quote non soggiace alla tassa di negoziazione (art. 14 cpv. 1 lett. a LTB). Il conferimento di documenti imponibili che servono a liberare quote non soggiace alla tassa di negoziazione (art. 14 cpv. 1 lett. b LTB).
2.1.8.2.2 Mercato secondario
La negoziazione di quote soggiace alla tassa di negoziazione ai sensi dell’articolo 13 capoverso 2 lettera a numero 3 LTB. Il riscatto di quote non soggiace alla tassa di negoziazione (art. 14 cpv. 1 lett. e LTB). I rimborsi in natura effettuati agli investitori sotto forma di documenti imponibili da parte di un FCP, una SICAV o una SAcCol non soggiacciono alla tassa di negoziazione.
2.1.8.2.3 Investitori esentati
I FCP, le SICAV e le SAcCol sono investitori esentati (art. 17a cpv. 1 lett. b LTB).
2.1.9 Imposta preventiva sul reddito proveniente da FCP, SICAV e SAcCol
2.1.9.1 Principio
Il reddito proveniente da FCP, SICAV e SAcCol soggiace all’imposta preventiva, a prescindere che sia oggetto di distribuzione o reinvestimento (tesaurizzazione) (art. 4 cpv. 1 lett. c LIP); per contro, sono esenti dall’imposta i profitti di capitale, le riserve da apporti di capitale, i proventi derivanti dal possesso fondiario diretto, nonché i versamenti di capitale fatti dagli investitori (art. 5 cpv. 1 lett. b LIP).
2.1.9.2 Disposizioni procedurali
L’imposta scade 30 giorni dopo che è sorto il credito fiscale (art. 16 cpv. 1 lett. c LIP). La dichiarazione dell’imposta preventiva deve essere effettuata mediante i moduli 200 e 201 (ulteriori dettagli alla cif. 2.3). Questi devono essere trasmessi all’AFC anche se non ha avuto luogo né una distribuzione né un reinvestimento. Se è espressa in valuta estera, la prestazione imponibile deve essere calcolata in franchi svizzeri al momento della sua scadenza (art. 4 cpv. 1 OIPrev). Il corso di conversione deve corrispondere a quello indicato sull’avviso consegnato all’investitore.
2.1.9.3 Disposizioni speciali per FCP, SICAV e SAcCol di distribuzione
Per i redditi di capitale, il credito fiscale sorge in linea di principio alla scadenza della prestazione imponibile (art. 12 cpv. 1 LIP), in pratica al momento della distribuzione o, in caso di scioglimento (liquidazione) ai sensi della cifra 2.1.5, all’atto della distribuzione del ricavato della liquidazione restante. Gli utili in capitale e le riserve da apporti di capitale realizzati dai FCP, dalle SICAV e dalle SAcCol possono essere distribuiti agli investitori senza deduzione dell’imposta preventiva, a condizione che la distribuzione avvenga mediante cedola separata o attestazione separata nel rendiconto. I FCP, le SICAV e le SAcCol che non distribuiscono tutto il reddito netto devono tenere conto dell’utile complessivo riportato in occasione della successiva distribuzione. L’utile riportato, che costituisce reddito imponibile e non può essere modificato nel corso dell’esercizio, soggiace tuttavia all’imposta preventiva solo al momento della distribuzione. Se il contribuente IP rinuncia a una distribuzione in virtù di una clausola prevista nei documenti di base concernente gli importi minimi, il reddito è accreditato all’utile riportato. Quest’ultimo, che costituisce reddito imponibile e non può essere modificato nel corso dell’esercizio, soggiace all’imposta preventiva solo al momento della distribuzione.
2.1.9.4 Disposizioni speciali per FCP, SICAV e SAcCol di tesaurizzazione
Per i FCP, le SICAV e le SAcCol di tesaurizzazione, il credito fiscale sorge al momento del reinvestimento (ovvero con il riporto sul conto dei redditi accumulati a scopo di reinvestimento, al più tardi dopo quattro mesi dalla chiusura contabile ai sensi dell’articolo 12 capoverso 1ter LIP) oppure, in caso di scioglimento (liquidazione) ai sensi della cifra 2.1.5, all’atto della distribuzione dell’eccedenza di liquidazione . La tesaurizzazione di utili in capitale conseguiti dai FCP, dalle SICAV e dalle SAcCol non soggiace all’imposta preventiva. Per evitare eccessivi oneri amministrativi, è possibile rinunciare a un reinvestimento (tesaurizzazione) ai fini fiscali, qualora siano soddisfatti i seguenti requisiti: – il reddito netto dell’esercizio corrente e i redditi riportati di esercizi precedenti di un investimento collettivo di capitale, di un comparto o di una classe di quote ammontano a meno dell’1 per cento del NAV; e – il reddito netto dell’esercizio corrente e i redditi riportati di esercizi precedenti di un investimento collettivo di capitale, di un comparto o di una classe di quote ammontano a meno di 1 CHF, 1 USD, 1 EUR, 1 GBP o 100 JPY per quota.
In questi casi, il reddito netto deve essere contabilizzato nel conto Utile riportato. Quest’ultimo, che costituisce reddito imponibile e non può essere modificato nel corso dell’esercizio, deve essere preso in considerazione in occasione del calcolo dell’importo di tesaurizzazione successivo.
2.1.9.5 Disposizioni speciali per FCP, SICAV e SAcCol misti
Le distribuzioni e le tesaurizzazioni degli investimenti collettivi di capitale misti soggiacciono interamente all’imposta preventiva al momento della distribuzione o della tesaurizzazione. Le disposizioni speciali menzionate alla cifra 2.1.9.4 si applicano per analogia. Le distribuzioni non sono soggette all’imposta preventiva solo quando viene fornita la prova che la distribuzione è stata alimentata da redditi accumulati e di conseguenza già tassati. Gli utili in capitale conseguiti dai FCP, dalle SICAV e dalle SAcCol possono essere distribuiti agli investitori senza deduzione dell’imposta preventiva, a condizione che la distribuzione avvenga mediante cedola separata.
2.2 Dichiarazione di domicilio (Affidavit)
2.2.1 Principio
I portatori di quote domiciliati all’estero hanno diritto al rimborso dell’imposta preventiva dedotta dal reddito fruttato di queste quote, a condizione che almeno l’80 per cento di tale reddito provenga da fonte estera (art. 27 LIP); le persone domiciliate in Svizzera devono presentare l’istanza di rimborso alle autorità fiscali competenti ai sensi dell’articolo 30 LIP. Gli investitori esteri possono chiedere direttamente all’AFC, mediante il modulo 25A al quale va allegata la relativa attestazione di deduzione, il rimborso dell’imposta preventiva dedotta dai redditi di investimenti collettivi di capitale che provengono almeno per l’80 per cento da fonte estera ai sensi dell’articolo 27 LIP. L’autorità fiscale può rinunciare alla deduzione dell’imposta preventiva se sono soddisfatti i requisiti per la dichiarazione di domicilio ai sensi dell’articolo 34 OIPrev.
2.2.2 Requisiti
Se il contribuente rende plausibile che il reddito imponibile delle quote perverrà, per un periodo presumibilmente durevole, almeno per l’80 per cento da fonti estere, l’AFC può autorizzarlo a non pagare l’imposta nella misura in cui il reddito è pagato, girato o accreditato a stranieri dietro presentazione di una dichiarazione di domicilio (affidavit) (art. 34 cpv. 1 OIPrev). Se constata che la quota di redditi esteri dell’80 per cento non può essere mantenuta, il contribuente IP deve informare l’AFC. Per il calcolo delle quote di redditi svizzeri ed esteri ci si basa sui saldi dei conti dei ricavi, escludendo le commissioni sulle operazioni di securities lending. È necessario contabilizzare separatamente i redditi svizzeri da quelli esteri. La contabilizzazione avviene nel caso dei redditi svizzeri al lordo e nel caso dei redditi esteri al netto. La procedura di affidavit autorizzata per un singolo comparto o una singola classe di quote di un FCP o di una SICAV (struttura a ombrello) non può essere automaticamente applicata ad altri comparti della stessa struttura a ombrello. L’autorizzazione è concessa se il contribuente IP dà tutte le garanzie per un controllo efficace dei conti annuali e delle dichiarazioni di domicilio che gli vengono consegnate. Tale autorizzazione può essere revocata se il suo uso corretto o il controllo non sono più garantiti (art. 34 cpv. 3 e 37 cpv. 2 OIPrev). L’AFC autorizza le seguenti persone a rilasciare una dichiarazione di domicilio (art. 36 OIPrev):
a) banche ai sensi della LBCR, ossia banche, banche private, casse di risparmio, banche estere e relative filiali e agenzie autorizzate dal Consiglio federale; b) banche estere sottoposte a vigilanza ufficiale. La dichiarazione di una banca estera può essere tuttavia indirizzata solo a una banca in Svizzera e non può essere ricevuta direttamente dalla direzione del fondo; c) depositari svizzeri ed esteri sottoposti a vigilanza ufficiale; d) direzioni di fondi svizzere; e) gerenti patrimoniali svizzeri di investimenti collettivi di capitale ai sensi dell’articolo 13 capoverso 2 lettera f LICol; e f) commercianti che operano per conto di clienti ai sensi dell’articolo 3 capoverso 5 OBVM. In casi particolari, l’AFC può autorizzare altre persone a rilasciare la dichiarazione di domicilio. Le dichiarazioni possono essere consegnate in formato elettronico solo su autorizzazione dell’AFC. I gerenti patrimoniali non qualificati come gerenti patrimoniali di investimenti collettivi di capitale, le società fiduciarie, i notai, gli avvocati, i rappresentanti svizzeri di banche estere e altri amministratori di beni, non sono autorizzati a rilasciare dichiarazioni di domicilio. Qualora la quota fosse gravata da usufrutto, l’affidavit è ammesso anche se il deposito aperto è intestato al proprietario svizzero o estero, per contro, l’usufruttuario deve essere un cliente domiciliato all’estero. In questo caso, il reddito deve essere accreditato ad un conto tenuto per detto usufruttuario di cui questi può disporre liberamente. Su richiesta dell’AFC, la titolarità del diritto all’usufrutto deve poter essere dimostrata.
2.2.3 Inammissibilità
Un affidavit finalizzato a incassare le cedole senza deduzione dell’imposta preventiva può essere ammesso solo a favore di portatori di quote domiciliati all’estero che hanno diritto al rimborso secondo l’articolo 27 LIP. Si tratta di persone fisiche o giuridiche che non sono tenute a pagare imposte federali, cantonali o comunali sul reddito o sulla sostanza delle quote, poiché non hanno domicilio, dimora, né sede in Svizzera. Non si può parlare di persona domiciliata all’estero se quest’ultima funge da intermediario e il reddito è versato in realtà – direttamente o indirettamente – a una persona domiciliata in Svizzera. Una dichiarazione di domicilio non può essere rilasciata a favore di: a) stabili organizzazioni in Svizzera di imprese estere; b) enti e istituzioni stabiliti all’estero con scopi di pubblica utilità a favore degli svizzeri all’estero; c) organizzazioni internazionali stabilite in Svizzera e i loro funzionari; d) membri delle missioni diplomatiche accreditate presso la Confederazione; e) consoli di carriera e funzionari consolari di carriera; e f) persone al servizio della Confederazione all’estero. Non possono essere rilasciati affidavit a favore di soggetti giuridici (trusts, istituti ecc.) e di investimenti collettivi di capitale, a meno che tutti gli aventi economicamente diritto siano documentati nel modulo A o T e siano residenti all’estero. L’imposta preventiva deve sempre essere ritenuta a carico di tali beneficiari; essi hanno diritto al rimborso dell’imposta preventiva in virtù delle disposizioni degli articoli 24 capoversi 3 e 4, 28 capoverso 2 LIP e 52 OIPrev. Per le quote appartenenti a una società di sede svizzera o estera ai sensi della Convenzione relativa all’obbligo di diligenza delle banche, la dichiarazione di domicilio può essere
rilasciata e/o ricevuta solo se è possibile dimostrare che tutti i beneficiari hanno domicilio o sede all’estero. In caso contrario, dai redditi delle cedole incassate deve essere dedotta l’imposta preventiva. I beneficiari aventi domicilio o sede all’estero hanno diritto al rimborso dell’imposta preventiva secondo l’articolo 27 LIP, mentre le persone domiciliate in Svizzera devono presentare l’istanza di rimborso alle autorità fiscali competenti ai sensi dell’articolo 30 LIP. Le società fiduciarie, gli avvocati ecc. che gestiscono speciali conti o depositi fiduciari per i loro clienti esteri presso banche svizzere devono trasferire ai beneficiari del reddito l’imposta preventiva dedotta dai redditi dei fondi.
2.2.4 Disposizioni procedurali
Chi rilascia una dichiarazione di domicilio deve confermare che: a) alla scadenza della cedola un cliente domiciliato all’estero detiene il diritto di godimento sulla quota; b) alla scadenza della cedola la quota si trova presso di lui in un deposito aperto; c) l’importo incassato è accreditato ad un conto tenuto da lui stesso per questo cliente. Il destinatario di una dichiarazione di domicilio deve verificare che: a) chi rilascia la dichiarazione sia sottoposto ad una regolamentazione concernente il diritto in materia di vigilanza; b) chi rilascia la dichiarazione, se è svizzero, rilasci una «dichiarazione svizzera», se è straniero, una «dichiarazione estera»; c) le firme apposte sotto il timbro della ditta siano autentiche; d) la dichiarazione di domicilio sia datata. L’affidavit è ammesso solo per le quote che si trovano in deposito. Le cedole che vengono presentate allo sportello possono essere incassate soltanto previa deduzione dell’imposta preventiva anche quando il cliente in quanto straniero dimostra di essere domiciliato all’estero. Se le quote si trovano in un deposito aperto intestato a un depositario estero, la dichiarazione di domicilio può essere rilasciata solo se si può dimostrare che queste quote appartengono a detto depositario estero o a uno dei suoi clienti (con domicilio all’estero). In quest’ultimo caso è richiesto l’affidavit del depositario estero. Non sono ammesse dichiarazioni di domicilio per periodi illimitati. Per ciascuna scadenza della cedola deve essere rilasciata una nuova dichiarazione completa, anche se dall’ultima dichiarazione i fatti sono rimasti immutati. Il diritto al rimborso dell’imposta preventiva si estingue nei tre anni successivi alla fine dell’anno civile in cui è venuta a scadere la cedola (art. 32 cpv. 1 LIP). La dichiarazione di domicilio non può più essere rilasciata. Chi rilascia una dichiarazione di domicilio deve tenere in ogni momento a disposizione dell’AFC tutti i documenti (estratti, corrispondenza, indirizzi) necessari al controllo di tale dichiarazione. Per i modelli di dichiarazione di domicilio vedi gli allegati IA e IB.
2.3 Dichiarazione dell’imposta preventiva
2.3.1 FCP, SICAV e SAcCol di distribuzione senza procedura di affidavit
La dichiarazione si effettua mediante il modulo 200 e deve essere inoltrata all’AFC entro 30 giorni dalla scadenza del reddito.
2.3.2 FCP, SICAV e SAcCol di distribuzione con procedura di affidavit
La distribuzione dei redditi deve essere dichiarata spontaneamente entro 30 giorni dalla scadenza del reddito mediante il modulo 26. Si tratta di un rendiconto provvisorio redatto sulla base del reddito stimato delle quote per le quali presumibilmente non potrà essere ammessa una procedura di affidavit. L’importo stimato dovrebbe, in particolare se sono disponibili valori empirici da scadenze precedenti, costituire almeno il 90 per cento dei redditi imponibili, che saranno resi noti all’AFC mediante il modulo 201. Il rendiconto finale sul modulo 201 deve essere presentato entro sei mesi dalla scadenza del reddito. Qualora l’AFC rilevasse notevoli differenze, saranno addebitati interessi di mora secondo l’articolo 16 capoverso 2 LIP.
2.3.3 FCP, SICAV e SAcCol di tesaurizzazione senza procedura di affidavit
Per i fondi di tesaurizzazione svizzeri l’imposta preventiva è dovuta sui redditi reinvestiti dell’esercizio concluso. L’imposta è esigibile entro quattro mesi dalla chiusura contabile (periodo per la redazione del rendiconto finale, la verifica, l’allestimento dei rapporti) nel momento in cui i ricavi vengono riportati sul conto dei redditi accumulati a scopo di reinvestimento. Il reddito netto viene reinvestito (tesaurizzato) nella misura del 65 per cento e l’imposta preventiva del 35 per cento deve essere dichiarata e pagata, mediante il modulo 200, entro 30 giorni dalla scadenza del reddito.
2.3.4 FCP, SICAV e SAcCol di tesaurizzazione con procedura di affidavit
Per i FCP, le SICAV e le SAcCol di tesaurizzazione con procedura di affidavit sono previste tre varianti. Variante 1 Il reddito netto è reinvestito (tesaurizzato) nella misura del 65 per cento. Indipendentemente dal domicilio del portatore di quote (in Svizzera o all’estero), il restante 35 per cento è accreditato al conto Compensazione affidavit. La dichiarazione e il pagamento dell’imposta preventiva devono avvenire entro 30 giorni dalla tesaurizzazione dei redditi (reinvestimento) mediante il modulo 26. Questo pagamento, basato sul reddito stimato delle quote per le quali presumibilmente non potrà essere ammessa una procedura di affidavit, deve costituire almeno il 90 per cento dei redditi imponibili. L’imposta preventiva residua deve essere dichiarata mediante il modulo 201 e può essere pagata dopo l’inoltro del modulo. Il rendiconto finale sul modulo 201 deve essere presentato entro sei mesi dalla scadenza del reddito (analogamente ai fondi di distribuzione). Qualora l’AFC rilevasse notevoli differenze, saranno addebitati gli interessi di mora secondo l’articolo 16 capoverso 2 LIP. Agli investitori che beneficiano della procedura di affidavit la banca depositaria accredita, dietro presentazione della dichiarazione di domicilio, il 35 per cento precedentemente dedotto addebitandolo al conto Compensazione affidavit. Sull’avviso di pagamento deve figurare obbligatoriamente la dicitura Compensazione ai sensi dell’articolo 34 capoverso 1 OIPrev. Non sono ammesse dichiarazioni di domicilio per periodi illimitati. Per ciascuna scadenza deve essere rilasciata una nuova dichiarazione completa (affidavit). Trascorsi tre anni dalla fine dell’anno civile in cui l’imposta preventiva sulla tesaurizzazione del reddito è scaduta, la compensazione ai sensi dell’articolo 34 capoverso 1 OIPrev non può più essere accreditata. Variante 2 I FCP, le SICAV e le SAcCol di tesaurizzazione, le cui quote sono tutte custodite presso la banca depositaria e detenute esclusivamente da portatori con domicilio all’estero, possono reinvestire (tesaurizzare) interamente il reddito netto. La dichiarazione mediante il modulo 201 deve avvenire entro 30 giorni dalla tesaurizzazione dei redditi.
Variante 3 Per i FCP, le SICAV e le SAcCol le cui quote sono detenute da portatori domiciliati sia all’estero che in Svizzera esiste la possibilità di tenere diverse classi di quote. La classe di quote di portatori domiciliati in Svizzera deve essere tenuta secondo la variante 1, quella di quote di portatori domiciliati all’estero secondo la variante 2. Il trasferimento di domicilio dall’estero in Svizzera o viceversa comporta un cambiamento della classe di quote.
2.4 Procedura di notifica
2.4.1 Principio
A determinate condizioni l’imposta preventiva sui: – redditi di investimenti collettivi di capitale di distribuzione ai sensi della LICol; e – redditi di investimenti collettivi di capitale di tesaurizzazione ai sensi della LICol non deve più essere prelevata. Anziché pagare la suddetta imposta, si può adempiere all’obbligo fiscale notificando tali redditi all’AFC. La procedura di notifica è disciplinata dall’articolo 38a OIPrev.
2.4.2 Requisiti
Devono essere soddisfatti i seguenti requisiti. a) Investitori qualificati Sono considerati investitori qualificati ai fini della procedura di notifica gli istituti svizzeri di previdenza professionale, di previdenza vincolata, di libero passaggio, le assicurazioni sociali e le casse di compensazione esentati dalle imposte, nonché le società d’assicurazione sulla vita soggette alla vigilanza della Confederazione o le società svizzere d’assicurazione sulla vita di diritto pubblico. b) Investimenti qualificati Sono considerati investimenti qualificati le quote di un investimento collettivo di capitale ai sensi della LICol, a prescindere dall’importo dell’investimento. Per ciò che riguarda gli investimenti collettivi di capitale contrattuali e le SICAV, ogni classe di quote va trattata separatamente. La procedura di notifica può essere applicata soltanto se è garantito che le quote della rispettiva classe sono detenute esclusivamente da investitori qualificati. c) Redditi qualificati di investimenti collettivi di capitale ai sensi della LICol L’obbligo di pagare l’imposta preventiva per le distribuzioni in contanti e i pagamenti in natura o per la tesaurizzazione e le prestazioni di anni precedenti, fatte valere in occasione di un controllo ufficiale e decise dagli organi corrispondenti, può essere adempiuto tramite notifica all’AFC. La procedura di notifica è ugualmente applicabile alle distribuzioni del ricavato della liquidazione effettuate in contanti o sotto forma di titoli, il cui ammontare supera i versamenti di capitale e gli utili in capitale accumulati.
2.4.3 Disposizioni procedurali
Il contribuente IP si assicura che alla data di scadenza dell’imposta preventiva siano presenti solo investitori qualificati nella pertinente classe di quote. La dichiarazione dell’imposta preventiva avviene mediante il modulo 109, con l’indicazione di tutti gli investitori interessati e dei dettagli sull’investimento collettivo di capitale. Il contribuente IP invia il modulo all’AFC entro 30 giorni dalla scadenza dell’imposta. L’AFC esamina l’istanza, decide e informa il contribuente IP solo se la stessa è respinta. I motivi del rifiuto possono essere ad esempio il fatto che non tutti gli investitori avrebbero
diritto al rimborso (art. 38a cpv. 2 OIPrev). Se l’istanza è accolta, la decisione dell’AFC è adottata con riserva di una verifica successiva. In caso di rigetto dell’istanza, il contribuente IP dovrà pagare l’imposta preventiva e gli eventuali interessi di mora. Sugli avvisi di accredito destinati a questi investitori non devono figurare importi relativi all’imposta preventiva e deve essere chiaramente indicato che detta imposta è stata dichiarata e che pertanto non può esserne richiesto il rimborso (cfr. modello nell’all. II).
2.5 Rimborso dell’imposta preventiva sui redditi di investimenti di FCP, SICAV e
SAcCol
2.5.1 Considerazioni generali
Il contribuente IP che paga l’imposta preventiva sui redditi fruttati da quote (art. 10 cpv. 2 LIP) ha diritto, per conto dell’investimento collettivo di capitale, al rimborso dell’imposta preventiva ritenuta a suo carico (art. 26 LIP). L’istanza di rimborso tramite il modulo 25 (rendiconto finale) e il modulo 21 (acconti trimestrali) va indirizzata direttamente all’AFC.
2.5.2 Procedura di notifica per investimenti qualificati di FCP, SICAV e SAcCol
A determinate condizioni l’imposta preventiva non deve più essere riscossa sui dividendi distribuiti da società di capitali a FCP, SICAV e SAcCol. Anziché pagare detta imposta, si può adempiere all’obbligo fiscale notificando questi redditi all’AFC. La procedura di notifica è disciplinata dall’articolo 26a OIPrev.
2.5.3 Requisiti
Devono essere soddisfatti i seguenti requisiti. a) FCP, SICAV o SAcCol svizzeri La procedura di notifica si applica se è accertato che il FCP, la SICAV o la SAcCol svizzeri, a carico dei quali dovrebbe essere trasferita l’imposta preventiva, avrebbero diritto al rimborso di tale imposta in virtù della LIP e della OIPrev (art. 26a cpv. 3 OIPrev). Di conseguenza deve trattarsi di un FCP, di una SICAV o di una SAcCol svizzeri ai sensi degli articoli 25, 36 e 98 LICol. b) Investimenti qualificati Il FCP, la SICAV o la SAcCol deve detenere direttamente, ossia senza esercitare un’influenza tramite società intermedie, almeno il 20 per cento del capitale sociale della società. Il capitale sociale delle società anonime comprende non soltanto il capitale azionario, bensì anche il capitale di partecipazione. Sono inoltre considerati investimenti qualificati le azioni di società in accomandita, le quote sociali delle Sagl e le quote di società cooperative. c) Dividendi qualificati di società di capitali L’obbligo di pagare l’imposta preventiva può essere adempiuto tramite notifica esclusivamente per le distribuzioni di dividendi decise durante un’assemblea generale ordinaria o straordinaria. Poco importa se i dividendi sono versati, trasferiti, accreditati o compensati. La procedura di notifica è ugualmente applicabile ai dividendi di liquidazione versati in contanti. Le riduzioni di capitale, le prestazioni valutabili in denaro, gli acconti di dividendo ed i dividendi in natura rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 26a OIPrev. Per le azioni gratuite si applica il medesimo articolo di legge.
2.5.4 Disposizioni procedurali
Nel caso di investimenti qualificati di FCP, SICAV e SAcCol la procedura di notifica è avviata dal contribuente IP, che richiede alla società di versargli il dividendo senza deduzioni.
Il contribuente IP firma innanzitutto il modulo 106 per la presentazione dell’istanza (disponibile sul sito Internet www.estv.admin.ch), indicando l’investimento collettivo di capitale interessato (beneficiario della prestazione imponibile). Dopodiché trasmette il modulo alla società (debitrice della prestazione imponibile). Quest’ultima compila la parte inferiore del modulo 106 che la riguarda e lo inoltra all’AFC unitamente al modulo da lei compilato (moduli 102 o 103 per una SA, 102 o 110 per una Sagl e 7 per una società cooperativa) entro 30 giorni dalla scadenza del credito fiscale. Se l’investimento collettivo di capitale beneficia per la prima volta di una prestazione imponibile di almeno 50 000 franchi lordi, la direzione del fondo deve rivelare l’identità del venditore dal quale è stato acquistato l’investimento qualificato e allegare i relativi giustificativi (ad es. copia del contratto di compravendita). L’AFC esamina l’istanza, decide e informa la società contribuente soltanto se la stessa è respinta. Se l’istanza è accolta, la decisione dell’AFC è adottata con riserva di una verifica successiva. In caso di rigetto dell’istanza, la società contribuente dovrà pagare l’imposta preventiva e gli eventuali interessi di mora.
2.6 Prescrizioni fiscali in materia di determinazione degli utili e contabilizzazione
2.6.1 Principi
Il contribuente IP può applicare le seguenti norme contabili tenendo in opportuna considerazione la qualità degli investitori. – Principio: contabilizzazione in conformità alle disposizioni seguenti relative a una determinazione fiscalmente trasparente degli utili; – eccezione: Swiss GAAP RPC, IFRS, US GAAP o altre GAAP riconosciute, purché l’investimento collettivo di capitale sia accessibile soltanto a investitori istituzionali. Per l’obbligo di tenere la contabilità, la valutazione, il rendiconto e l’obbligo di pubblicazione sono applicabili le prescrizioni della legge e dell’ordinanza in materia, segnatamente l’articolo 79 capoverso 4 OICol-FINMA. Le disposizioni speciali riportate di seguito sono considerate esaustive in riferimento all’articolo 79 capoverso 4 OICol-FINMA. Eventuali aggiunte e/o modifiche relative a queste disposizioni speciali sono comunicate dall’AFC e devono essere applicate dal contribuente entro un periodo transitorio di almeno sei mesi.
2.6.2 Redditi particolari
Le seguenti prescrizioni speciali sono intese a calcolare correttamente l’imposta sul reddito di persone fisiche domiciliate in Svizzera e l’imposta preventiva.
2.6.3 Corporate action
Le scissioni, le offerte di riacquisto di azioni, i frazionamenti (autentico split di azioni), le fusioni, le azioni gratuite, gli aumenti gratuiti del valore nominale, i rimborsi di capitale, i cambiamenti delle monete nominali, le offerte, le distribuzioni di portafoglio, le quasi-fusioni, i reverse merger, il riacquisto di titoli in circolazione, i dividendi in azioni, gli scambi di titoli e altre operazioni possono costituire un reddito imponibile (art. 4 cpv. 1 lett. c LIP e 20 cpv. 1 lett. c LIFD). Se non è ancora avvenuta alcuna pubblicazione, l’AFC definisce il reddito imponibile sulla base della transazione specifica. Le relative domande vanno indirizzate all’AFC, Servizio ET e strumenti finanziari derivati, Eigerstrasse 65, 3003 Berna oppure all’indirizzo e-mail: wefin.dvs@estv.admin.ch. Il reddito imponibile è pubblicato sia sulla homepage dell’AFC (www.estv.admin.ch), nella rubrica Listino dei corsi sotto Ristrutturazione / Azioni gratuite / Distribuzione del portafoglio e Liquidazioni, sia nel listino dei corsi dell’AFC.
I redditi imponibili accertati vanno moltiplicati per il numero di vecchie azioni (le eccezioni sono contrassegnate separatamente), poi accreditati al conto dei ricavi specifico per le azioni gratuite e addebitati al conto Titoli e/o Utili o perdite in capitale realizzati. Qualora in via eccezionale le informazioni dall’AFC dovessero essere disponibili solo dopo la chiusura dell’esercizio da parte dell’investimento collettivo di capitale, la registrazione del risultato sarà ammessa anche nell’anno successivo. Le eventuali imposte alla fonte estere dovute a seguito dell’emissione di azioni gratuite estere devono essere contabilizzate normalmente come diminuzione del reddito. Il rimborso di tali imposte da parte del FCP, della SICAV e della SAcCol avviene con le medesime modalità descritte alla cifra 2.10.
2.6.4 Obbligazioni esclusivamente (zero bond) o a interesse unico preponderante
Al momento dell’acquisto queste obbligazioni devono essere contabilizzate sul conto d’investimento al loro costo di acquisto. Se il valore dell’investimento viene modificato durante il periodo di detenzione del titolo (apprezzamento o deprezzamento in funzione del mercato), questa variazione si riflette unicamente sul conto Utili e perdite in capitale non realizzati e non costituisce un reddito imponibile. Alla scadenza occorre contabilizzare come reddito la differenza fra l’importo rimborsato e il costo di acquisto. Anche in caso di vendita di tali obbligazioni, la differenza fra il ricavo della vendita e il costo di acquisto deve essere considerata reddito e non utile in capitale (art. 20 cpv. 1 lett. b LIFD). Dalle obbligazioni zero coupon emesse con uno sconto e dai prestiti misti a interesse unico preponderante si devono distinguere i prestiti aventi una remunerazione in linea di principio periodica che, a seguito dei tassi tecnici di mercato, all’emissione non garantiscono però alcun rendimento o offrono un rendimento addirittura negativo e, di conseguenza, senza sconto né cedola > 0 per cento. Ai fini fiscali questi prestiti non sono considerati titoli a interesse unico esclusivo o preponderante (IUP).
2.6.5 Strumenti finanziari derivati
Per determinare le componenti del reddito e quelle degli utili in capitale risultanti da strumenti finanziari derivati fa stato la circolare numero 15 dell’AFC. Per gli investimenti collettivi di capitale che replicano sinteticamente la propria esposizione è obbligatorio allestire un reporting fiscale separato ai fini dell’imposta svizzera sul reddito dal quale si evinca il rendimento del(i) valore(i) di base. Determinante per accertare il reddito imponibile degli ETF swap-based con sottostanti indici azionari è il rendimento netto del dividendo (net dividend yield). Con quest’ultimo termine si definisce il rendimento lordo del dividendo dei relativi indici, detratte le imposte alla fonte applicabili. Il rendimento netto del dividendo dei principali indici azionari è pubblicato dai provider riconosciuti e può essere utilizzato per il reporting fiscale. Tutte le eventuali ulteriori rubriche di ricavo che figurano nel conto annuale vengono aggiunte al rendimento netto calcolato.
2.7 Lending fee e pagamenti compensativi per operazioni di securities lending e
operazioni repo È definita lending fee la rimunerazione che il mutuatario versa al mutuante per la messa a disposizione dei titoli. Queste rimunerazioni devono essere contabilizzate come reddito dal mutuante. Per contro, esse non vanno considerate per la determinazione dei redditi svizzeri o esteri in conformità all’articolo 27 LIP. Il mutuante deve registrare come redditi esteri i pagamenti compensativi ricevuti per i titoli esteri. Per il resto si applica la circolare numero 13 dell’AFC.
2.8 Reddito proveniente da quote d’investimenti collettivi di capitale
2.8.1 Principio
I collocamenti in altri investimenti collettivi di capitale possono generare redditi differenti a seconda della categoria cui appartengono (investimento collettivo di capitale con distribuzione o con reinvestimento). Per questo motivo, l’attribuzione gratuita di quote supplementari o l’aumento del valore della quota a seguito di un reinvestimento (tesaurizzazione) può costituire, totalmente o in parte, un reddito imponibile a livello di investimenti collettivi di capitale svizzeri come i fund of fund. Il reddito imponibile e l’utile in capitale nonché il valore del reddito sono determinati dall’AFC, segnatamente dal gruppo Titoli e prodotti derivati, al quale possono essere chieste informazioni in merito. Per quanto concerne i collocamenti in investimenti collettivi di capitale con possesso fondiario diretto, i redditi derivanti dal possesso fondiario diretto già sottoposti a imposizione a livello degli investimenti collettivi di capitale possono essere trattati quale utile in capitale dal fund of fund svizzero. Per l’imposizione degli investimenti collettivi di capitale con possesso fondiario diretto si rimanda alla cifra 3.3 e all’allegato II della circolare numero 25.
2.8.2 Prescrizioni speciali per le strutture fund of fund svizzere
I fund of fund (o fondi mantello) investono in vari altri investimenti collettivi di capitale (fondi obiettivo) con strategie d’investimento in parte diverse. I collocamenti in altri investimenti collettivi di capitale possono generare redditi differenti a seconda della categoria cui appartengono (investimenti collettivi di capitale fiscalmente trasparenti con distribuzione o reinvestimento). Per la valutazione fiscale occorre in linea di principio assicurare trasparenza a ogni livello. Tutti i redditi realizzati con i fondi obiettivo ed esposti o calcolati in conformità alla cifra 2 (investimenti collettivi di capitale svizzeri) o alla cifra 4 (investimenti collettivi di capitale esteri) devono essere integralmente contabilizzati come reddito imponibile a livello del fund of fund (cfr. art. 79 cpv. 4 OICol-FINMA). Se gli elementi imponibili del fondo obiettivo non possono essere accertati con esattezza per mancanza di documenti attendibili (reporting fiscale o rapporto annuale redatto in base a uno standard per la presentazione dei conti riconosciuto), per determinare i ricavi ci si basa su un rendimento del NAV conforme al mercato del fondo obiettivo alla data di chiusura del fondo principale («master fund»). L’AFC rinuncia ad estendere l’imposizione ai singoli fondi obiettivo svizzeri ed esteri se sono date le condizioni descritte di seguito: a) il fund of fund è un FCP, una SICAV o una SAcCol ai sensi delle cifre 2 e 3 della presente circolare; b) dai documenti di base dei fondi obiettivo interessati deve emergere inequivocabilmente che la strategia d’investimento perseguita punta esclusivamente alla realizzazione di utili in capitale. I redditi netti realizzati con i singoli fondi obiettivo ed esposti o calcolati in conformità alla cifra 2 (investimenti collettivi di capitale svizzeri) o alla cifra 4 (investimenti collettivi di capitale esteri) non possono superare il 2 per cento del NAV totale. Nella fattispecie può trattarsi di hedge fund, fondi su materie prime o fondi fisici su metalli preziosi. I fondi obiettivo i cui redditi netti sono inferiori alla soglia del 2 per cento, ma che presentano una struttura di fondi obbligazionari o del mercato monetario ecc. non beneficiano dell’esenzione dei redditi. Questi investimenti collettivi di capitale sono considerati fondi
orientati ai redditi di capitale o CI fund (Capital Income oriented fund; cfr. target fund accumulating n. 13 del modello di reporting); c) il fund of fund redige ogni anno una lista aggregata tenendo conto delle quote percentuali degli investimenti nei rispettivi fondi obiettivo. I fondi obiettivo al di sotto della soglia del 2 per cento conservano questa qualifica per 5 anni e devono
pertanto essere oggetto di un nuovo calcolo in conformità alla cifra 2 soltanto nel sesto anno (vedi Allegato VII: modello di reporting per i fund of fund svizzeri) Se le condizioni di cui sopra sono soddisfatte, il fund of fund svizzero può contabilizzare l’intero ricavo derivante da questi investimenti in fondi obiettivo come utile in capitale. Per gli investimenti collettivi di capitale descritti alla lettera b è possibile inoltrare all’AFC una richiesta di ruling, accompagnata dai documenti di base e dal rapporto annuale. Se la richiesta viene accolta, il fondo obiettivo ottiene la qualifica di fondo orientato agli utili in capitale o CG fund (Capital Gain oriented fund), la quale avrà validità per cinque anni (cfr. target fund accumulating n. 12 del modello di reporting). Per tutti gli altri investimenti collettivi di capitale (other fund), la qualifica viene aggiornata ogni anno sulla base del calcolo dei redditi mediante il modello di reporting (cfr. target fund accumulating n. 14 del modello di reporting). Le informazioni rilevanti ai fini fiscali, se disponibili, devono essere acquisite per ogni fondo obiettivo conformemente al listino dei corsi (applicazione ICTax). Sempreché nel listino dei corsi non sia già indicato il reddito netto per singolo fondo obiettivo, il reddito lordo pubblicato può essere ridotto di un’eventuale imposta alla fonte estera non rimborsabile. Gli investimenti collettivi di capitale replicabili sinteticamente devono essere trattati come specificato alla cifra 3.5. Il reddito imponibile derivante da fondi obiettivo di tesaurizzazione svizzeri deve essere contabilizzato come reddito lordo al momento della tesaurizzazione. Nel modello di reporting questi fondi obiettivo devono figurare alla voce Target Funds Distributing (l’importo di tesaurizzazione prima della detrazione dell’imposta preventiva corrisponde al distribution amount). In caso contrario si contravviene all’esigenza relativa alla registrazione di cui all’articolo 25 LIP. Come corsi di conversione delle divise possono essere applicati quelli alla chiusura del fund of fund o al momento della distribuzione riportato nella contabilità (data ex). L’AFC si riserva la facoltà di controllare la struttura dei redditi dei fondi obiettivo. A tal fine, il contribuente IP del fund of fund deve mettere a disposizione, su richiesta, i rispettivi
documenti, quali regolamenti dei fondi o prospetti e rapporti annuali.
2.8.3 Regole di contabilizzazione in caso di ricavo netto negativo a livello del fund
of fund La compensazione tra i ricavi netti positivi e negativi degli investimenti collettivi di capitale non è ammessa. Per questa ragione devono essere mantenuti in ogni caso i redditi risultanti dai fondi obiettivo ed esposti o calcolati dopo l’aggregazione a livello del fund of fund. Nei casi in cui il fondo mantello espone un ricavo netto negativo (net investment income) che comporta la perdita dei redditi netti risultanti dai fondi obiettivo, occorre procedere a una correzione contabile. Una volta effettuata questa operazione, il fund of fund deve esporre un reddito netto di importo pari ai redditi risultanti dai fondi obiettivo (cfr. cartella Accounting Logic del modello di reporting). Se in un esercizio i riscatti superano le emissioni di quote, si ha una cosiddetta eccedenza di spesa dovuta ai riacquisti dai redditi correnti. La compensazione dei redditi diviene così negativa, in quanto la voce di spesa «Equalization related to expenses» è superiore alla voce di ricavo «Equalization related to income». Ai sensi della simmetria tra spese e ricavi è ammessa in questi casi la possibilità di derogare al principio secondo cui il fund of fund deve comunque esporre almeno i redditi aggregati provenienti dai fondi obiettivo.
2.8.4 Possibilità di compensazione delle spese del fund of fund con i redditi indiretti
dei fondi obiettivo Se a livello del(i) fondo(i) obiettivo non insorgono spese o la loro entità risulta estremamente modesta (< 0,2 %), in via eccezionale è consentito compensare i redditi dei fondi obiettivo
interessati con le spese del fund of fund. Per poter procedere in tal senso, tuttavia, devono essere soddisfatte le condizioni seguenti: – il totale delle spese dei fondi obiettivo interessati e del fund of fund ammonta a un massimo dell’1,5 per cento; – se l’importo totale delle spese dei fondi obiettivo interessati e del fund of fund si attesta sotto il limite dell’1,5 per cento, a livello del fund of fund è consentito compensare solo tale importo con i redditi indiretti dei fondi obiettivo interessati.
2.8.5 Regola de minimis per i fondi obiettivo
Un investimento collettivo di capitale che colloca complessivamente meno del 10 per cento del proprio patrimonio totale in fondi obiettivo ha la possibilità di rinunciare al consueto reporting e di aggregare, a titolo di reddito imponibile, i seguenti redditi dei fund of fund, a condizione che la quota di ciascun fondo obiettivo non superi il 3 per cento del patrimonio totale del fondo. – Fondi obiettivo di distribuzione: tutte le distribuzioni percepite dal fund of fund nell’ultimo esercizio; – fondi obiettivo di tesaurizzazione: la variazione positiva del valore netto d’inventario dell’ultimo esercizio, le variazioni negative non devono essere considerate. Se per i fondi obiettivo in questione sono disponibili valori fiscali (listino dei corsi), di regola devono essere aggregati tali valori. La scelta di adottare la regola de minimis per i singoli fondi obiettivo deve essere mantenuta per cinque anni e, trascorso questo periodo, si rinnova automaticamente per altri cinque in assenza di una revoca scritta inviata all’AFC dalla direzione del fondo. È escluso un cambiamento di sistema durante questo periodo di cinque anni. I fondi obiettivo per i quali si è optato per la regola de minimis devono essere annunciati singolarmente all’AFC con l’indicazione dei rispettivi dati fiscali.
Determinazione del reddito imponibile per i fondi obiettivo Quota dei singoli fondi in % del patrimonio Quota complessiva in % del patrimonio totale totale ≥3% Modello di reporting Modello di reporting A seconda della scelta della direzione del <3% Modello di reporting fondo o SICAV
a) Modello di reporting oppure b) Procedura semplificata: – fondi obiettivo di distribuzione*: distribuzioni – fondi obiettivo di tesaurizzazione: variazione positiva NAV * quota di distribuzione: min. 70 %; altrimenti va computata in aggiunta la variazione positiva del NAV
L’AFC si riserva la facoltà di controllare la struttura dei redditi dei fondi obiettivo. Su richiesta, devono essere messi a disposizione i rispettivi documenti, quali regolamenti dei fondi o prospetti e rapporti annuali.
2.9 Spese particolari
2.9.1 Commissione di performance
Le commissioni speciali basate sulla performance (plusvalore in capitale), previste espressamente nei documenti di base, devono essere contabilizzate nel conto Utili e perdite in capitale realizzati.
2.9.2 Spese deducibili
Le spese ricorrenti addebitate all’investimento collettivo di capitale (commissioni di gestione, spese della banca depositaria, diritti di deposito, costi di revisione, spese per informazioni legali nonché tutte le altre tipologie di spese o «fee») possono essere imputate al conto economico fino a concorrenza dell’1,5 per cento al massimo del NAV. La quota di spese che supera questa percentuale deve essere addebitata al conto Utili e perdite in capitale realizzati (esposizione lorda). Se l’importo totale delle spese è inferiore all’1,5 per cento del NAV, è deducibile solo tale importo. Per gli investimenti collettivi di capitale con diverse classi di quote/azioni per comparto, l’1,5 per cento deve essere ripartito in base alla ponderazione percentuale delle singole classi di quote del NAV oppure il limite dell’1,5 per cento va applicato alla delimitazione giornaliera delle spese nella contabilità del fondo. L’1,5 per cento è calcolato sulla base del NAV alla fine dell’esercizio. Tuttavia, se il contribuente IP fornisce le informazioni necessarie all’AFC, l’1,5 per cento può essere anche calcolato sulla base del NAV medio relativo ai giorni di riferimento nell’arco del periodo contabile (art. 83 LICol). Questa procedura deve essere di volta in volta approvata e successivamente mantenuta per cinque anni. In caso di cambiamento del sistema, occorre chiedere un’autorizzazione all’AFC. Gli interessi passivi e i pagamenti sostitutivi relativi a operazioni di SLB non rientrano nel limite dell’1,5 per cento e sono pertanto interamente deducibili. A livello di fund of fund e di feeder fund, l’1,5 per cento può essere portato in detrazione soltanto dai redditi diretti e non dai redditi imponibili che il fund of fund o il feeder fund ricevono dai singoli fondi obiettivo. Per quanto riguarda tali redditi, l’1,5 per cento è già stato addebitato al fondo obiettivo. È fatta salva la cifra 2.8.4.
2.9.3 Fee waiver (rimborsi di spese)
I fee waiver sono rimborsi di spese registrate originariamente come costi che, in quanto tali, hanno ridotto il reddito esposto. Secondo la sistematica fiscale i fee waiver devono essere pertanto contabilizzati come riduzione dei costi e, indipendentemente dalla tipologia di «fee», vanno a incrementare il reddito imponibile del fondo nella misura del rimborso. Qualora venga fornita una valida prova che in periodi precedenti queste spese non erano contabilizzate come costi (riporto sul capitale), bisogna conteggiare il rimborso senza ripercussioni sul reddito.
2.9.4 Contabilizzazione e computo delle perdite
In virtù dell’articolo 29 OIPrev, le perdite subite da un FCP, una SICAV e una SAcCol e le spese relative al conseguimento di utili in capitale (spese di conseguimento dell’utile, commissioni di distribuzione ecc.) vanno addebitate agli utili in capitale realizzati e al capitale. Fra le perdite da imputare al conto Utili e perdite in capitale realizzati si annoverano anche gli ammortamenti su partecipazioni effettuati a seguito di dividendi prelevati sulla sostanza o eccedenze di liquidazione.
Le perdite dell’esercizio concluso devono quindi essere addebitate al conto Utili e perdite in capitale realizzati. Esse non possono essere riportate all’esercizio seguente né essere computate con l’utile riportato di esercizi precedenti.
2.9.5 Interessi negativi
Determinate banche centrali possono riscuotere sugli averi delle banche commerciali dei cosiddetti interessi negativi non appena gli averi in questione superano una determinata franchigia. Di norma le banche commerciali addossano gli interessi negativi ai titolari di conto, in particolare se si tratta di clienti istituzionali. Gli averi menzionati si riferiscono unicamente agli averi detenuti presso banche e casse di risparmio (conti deposito e conti correnti così come depositi a termine e call money) e non riguardano in alcun modo i titoli di credito (obbligazioni, titoli del mercato monetario e simili). Dal punto di vista fiscale gli investimenti collettivi di capitale non possono far valere integralmente gli interessi negativi a titolo di spesa, in quanto non si tratta di interessi passivi. Gli interessi negativi sono detraibili solo fino a un valore dell’1,5 per cento (cfr. cif. 2.9.2). Per la tracciabilità fiscale gli interessi negativi devono essere pertanto esposti nel conto economico in una voce separata («Interessi negativi»).
2.10 Contabilizzazione di imposte alla fonte estere
Per la contabilizzazione delle imposte alla fonte estere si rimanda alla cifra 2.11.
2.11 Trattamento delle imposte alla fonte estere
2.11.1 Considerazioni generali
Dato che le CDI fanno fondamentalmente dipendere il diritto agli sgravi fiscali da un assoggettamento fiscale illimitato del beneficiario svizzero del reddito, un FCP, una SICAV e una SAcCol non sono considerati persone residenti in Svizzera ai sensi delle CDI. In linea di principio essi non possono dunque rivendicare gli sgravi d’imposta previsti dalle CDI. Ciò malgrado, in passato l’AFC è riuscita a siglare con alcuni Stati firmatari di una CDI degli accordi di conciliazione in virtù dei quali il FCP, la SICAV e la SAcCol possono far valere comunque a proprio nome lo sgravio fiscale per la percentuale dei redditi spettanti agli investitori residenti in Svizzera. Lo sgravio fiscale avviene attraverso il rimborso (vedi all. III) oppure direttamente alla fonte (vedi all. IV). Per i redditi tassati alla fonte provenienti da Paesi che non figurano negli allegati III e IV, il FCP, la SICAV e la SAcCol non possono richiedere alcuno sgravio d’imposta. In questi casi, il diritto a richiedere uno sgravio fiscale spetta esclusivamente all’investitore. Le spiegazioni fornite di seguito si limitano pertanto ai casi in cui lo sgravio dell’imposta alla fonte estera può essere fatto valere nel quadro di un accordo di conciliazione.
2.11.2 Rimborso di imposte alla fonte estere
Come indicato in precedenza, il FCP, la SICAV e la SAcCol possono far valere il rimborso unicamente in ragione della percentuale dei redditi incassati spettante agli investitori residenti in Svizzera. A tale scopo devono determinare il rapporto fra investitori svizzeri ed esteri esistente alla scadenza della distribuzione dei redditi agli investitori (fondi di distribuzione) o dell’accredito agli investitori (fondi di tesaurizzazione). Per i FCP, le SICAV o le SAcCol che possono applicare la procedura di affidavit, il rapporto va determinato fondamentalmente sulla base della situazione dichiarata sul retro del modulo 201. I FCP, le SICAV o le SAcCol che non possono applicare la procedura di affidavit sono tenuti a calcolare e giustificare tale rapporto in altro modo. Il diritto al rimborso previsto dalla CDI deve essere ridotto della percentuale degli investitori esteri. Se dopo l’inoltro dell’istanza di rimborso devono essere apportate rettifiche che si riflettono sulla percentuale di investitori svizzeri indicata nella suddetta istanza (ad es. cedole
incassate successivamente con affidavit), dette rettifiche devono essere effettuate al momento della presentazione dell’istanza di rimborso per l’anno seguente. Gli importi rimborsati dalle autorità fiscali estere vanno accreditati al conto Imposte alla fonte estere.
2.11.3 Sgravio diretto di imposte alla fonte estere
Se il FCP, la SICAV o la SAcCol beneficiano direttamente di uno sgravio fiscale (ad es. in virtù dell’indirizzo svizzero), alla fine dell’esercizio lo sgravio richiesto va all’occorrenza nuovamente rettificato in ragione della percentuale di investitori esteri. A tal fine, il FCP, la SICAV o la SAcCol devono di nuovo calcolare il rapporto fra gli investitori svizzeri ed esteri in conformità alla cifra 2.11.5. La quota dello sgravio fiscale richiesto spettante agli investitori esteri deve essere dichiarata con l’apposito modulo e trasmessa all’AFC. Se dopo l’inoltro dei moduli devono essere apportate rettifiche che si riflettono sulla percentuale di investitori esteri indicata nella dichiarazione (ad es. cedole incassate a posteriori con affidavit), dette rettifiche devono essere effettuate al momento della dichiarazione per l’anno seguente. Gli sgravi fiscali accordati devono essere addebitati al conto dei redditi e accreditati al conto Rimborso imposte AFC del relativo Paese. Dopo la dichiarazione e il trasferimento della percentuale spettante agli investitori esteri a carico del conto Rimborso imposte AFC, i saldi vanno riportati sul conto Imposte alla fonte estere.
2.11.4 Rimborso della trattenuta supplementare d’imposta su dividendi e interessi
americani di FCP, SICAV e SAcCol In linea di principio i FCP, le SICAV e le SAcCol non sono considerati persone che possono beneficiare della CDI con gli USA. Per questo motivo la banca depositaria avente lo status di Qualified Intermediary non può ottenere per conto di FCP, SICAV e SAcCol una riduzione dell’imposta americana trattenuta alla fonte sui dividendi e sugli interessi. Di conseguenza, se i dividendi e gli interessi americani sono gravati interamente dell’imposta statunitense alla fonte, la banca depositaria non deve prelevare e far pervenire all’AFC alcuna trattenuta supplementare d’imposta in occasione dell’accredito al FCP, alla SICAV o alla SAcCol. Se la banca depositaria avente lo status di Qualified Intermediary può ottenere per conto di FCP, SICAV e SAcCol uno sgravio dell’imposta americana trattenuta alla fonte sui dividendi e sugli interessi, è tenuta a prelevare e far pervenire all’AFC una trattenuta supplementare d’imposta secondo quanto previsto all’articolo 11 dell’ordinanza concernente la CDI con gli USA. La banca depositaria può rinunciare alla riscossione della trattenuta supplementare d’imposta se gli investitori in questione sono esclusivamente persone esenti dall’imposta conformemente all’articolo 56 LIFD. I FCP, le SICAV e le SAcCol possono far valere a proprio nome presso l’AFC, mediante il modulo 826, il rimborso della trattenuta supplementare d’imposta. In questi casi il rimborso non avviene alle condizioni citate all’articolo 14 capoverso 1 dell’ordinanza concernente la CDI con gli USA bensì in applicazione per analogia dell’articolo 26 LIP in combinato disposto con l’articolo 17 dell’ordinanza concernente la CDI con gli USA. Per quanto riguarda la perenzione e l’esercizio del diritto al rimborso, si devono tuttavia osservare le condizioni menzionate all’articolo 14 capoverso 2bis lettera b e all’articolo 15 dell’ordinanza concernente la CDI con gli USA.
2.11.5 Utilizzo del saldo del conto Imposte alla fonte estere
Alla fine dell’esercizio, il saldo del conto Imposte alla fonte estere viene diviso per il totale delle quote in circolazione in quel momento. Se l’importo calcolato supera i 20 centesimi per quota, occorre aumentare di conseguenza le distribuzioni dei redditi o gli accrediti agli investitori domiciliati in Svizzera. L’importo delle imposte alla fonte estere versato o accreditato agli investitori svizzeri soggiace all’imposta preventiva.
2.12 Disposizioni speciali per FCP, SICAV e SAcCol con possesso fondiario
I redditi derivanti dal possesso fondiario diretto in Svizzera e all’estero non sono soggetti all’imposta preventiva al momento della distribuzione o tesaurizzazione, poiché l’investimento collettivo di capitale in quanto soggetto fiscale è già stato tassato. Lo stesso vale per le cedole incassate di investimenti collettivi di capitale svizzeri con possesso fondiario diretto che adempiono i criteri sopra menzionati, come pure per gli importi corrisposti per l’acquisizione del diritto ai redditi correnti all’emissione di quote dell’investimento collettivo di capitale. I redditi di società immobiliari (possesso fondiario indiretto) e tutti gli altri redditi soggiacciono all’imposta preventiva al momento della distribuzione o del reinvestimento (tesaurizzazione). Gli utili realizzati dalle vendite di immobili di cui si detiene il possesso diretto e altri investimenti sono da contabilizzare quale utili in capitale e possono essere distribuiti come tali. Le distribuzioni vanno effettuate con cedola separata. Le spese relative a redditi assoggettati all’imposta preventiva possono essere portate a detrazione da questi ultimi, ma fino a un massimo dell’1,5 per cento (quota dei costi d’esercizio = Total Expense Ratio / TER/REF) del patrimonio globale del fondo allocato in questi investimenti. Se l’importo totale delle spese è inferiore all’1,5 per cento, è deducibile solo tale importo.
2.13 Investimenti collettivi di capitale chiusi ai sensi della LICol: SICAF
Le seguenti spiegazioni si riferiscono agli investimenti di capitale ai sensi dell’articolo 110 LICol.
2.13.1 Considerazioni generali
Secondo l’articolo 49 capoverso 2 LIFD, le SICAF sono tassate come le società di capitali. In caso di distribuzioni, l’investitore realizza quindi redditi da dividendi imponibili. Qualora un investimento collettivo di capitale sia finanziato attraverso un prestito o un capitale speciale analogo a un prestito, si applicano le regole generali d’imposizione concernenti l’imposta preventiva e le tasse di bollo.
2.13.2 Obblighi all’atto della costituzione (lancio)
Gli obblighi all’atto della costituzione di una SICAF sono analoghi a quelli previsti per una società di capitali.
2.13.3 Altri obblighi procedurali
Al più tardi in occasione della pubblicazione del rapporto annuale ai sensi dell’articolo 117 in combinato disposto con l’articolo 89 LICol (ossia entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio), la SICAF deve mettere a disposizione dell’AFC il suo rapporto annuale.
2.13.4 Obblighi / compiti in caso di scioglimento di una SICAF
Gli obblighi all’atto dello scioglimento di una SICAF sono analoghi a quelli previsti per una società di capitali.
2.13.5 Ristrutturazioni
In caso di ristrutturazioni di una SICAF è applicabile la pertinente circolare numero 5 dell’AFC del 1° giugno 2004.
2.13.6 Tasse di bollo
2.13.6.1 Tassa d’emissione
Le società d’investimento a capitale fisso ai sensi dell’articolo 110 LICol soggiacciono alla tassa d’emissione analogamente alle società di capitali.
2.13.6.2 Tassa di negoziazione
2.13.6.2.1 Mercato primario
L’emissione di quote da parte di una SICAF non soggiace alla tassa di negoziazione (art. 14 cpv. 1 lett. a LTB). Il conferimento di documenti imponibili che servono a liberare quote è esente, sia per la SICAF che per l’investitore, dalla tassa di negoziazione (art. 14 cpv. 1 lett. b LTB).
2.13.6.2.2 Mercato secondario
La negoziazione di quote di una SICAF soggiace alla tassa di negoziazione ai sensi dell’articolo 13 capoverso 2 lettera a cifra 3 LTB. Il riscatto di quote non soggiace alla tassa di negoziazione (art. 14 cpv. 1 lett. e LTB). I pagamenti sotto forma di documenti imponibili effettuati da una SICAF agli investitori non soggiacciono alla tassa di negoziazione né a livello di SICAF né a livello di investitore.
2.13.6.2.3 Commercianti di valori mobiliari
Le SICAF ai sensi dell’articolo 110 LICol sono registrate come commercianti di valori mobiliari se sono soddisfatte le condizioni previste dall’articolo 13 capoverso 3 lettera d LTB. In caso di transazioni con documenti imponibili, esse sono tuttavia considerate investitori esentati ai sensi dell’articolo 17a capoverso 1 lettera b LTB. La controparte è invece assoggettata alla tassa di negoziazione.
2.13.7 Imposta preventiva
Le distribuzioni delle SICAF ai sensi dell’articolo 110 LICol sono considerate redditi da dividendi soggetti all’imposta preventiva. Tali importi vanno dichiarati mediante il modulo 103 e versati entro 30 giorni dal sorgere del credito. La procedura di affidavit non è applicabile. La procedura di notifica è disciplinata dall’articolo 26a OIPrev.
2.13.8 Prescrizioni fiscali in materia di determinazione degli utili e contabilizzazione
Per le SICAF è applicabile il principio secondo cui il bilancio commerciale costituisce la base per la tassazione conformemente al diritto fiscale.
2.13.9 Rimborso di imposte alla fonte estere
Gli investimenti collettivi di capitale che rivestono la forma di una SICAF sono considerati persone giuridiche che in linea di principio beneficiano delle CDI e che possono pertanto richiedere il rimborso delle imposte alla fonte in virtù delle vigenti convenzioni.
2.14 Rimborso della trattenuta supplementare d’imposta su dividendi e interessi
americani di SICAF In linea di principio le SICAF sono considerate persone che possono beneficiare della CDI con gli USA. Per questo motivo la banca depositaria avente lo status di Qualified Intermediary può in genere ottenere per conto di una SICAF una riduzione dell’imposta americana trattenuta alla fonte. In occasione dell’accredito di dividendi e interessi americani gravati di un’imposta alla fonte, la banca depositaria è tenuta a prelevare e far pervenire
all’AFC una trattenuta supplementare d’imposta secondo quanto previsto all’articolo 11 dell’ordinanza concernente la CDI con gli USA. Le SICAF possono far valere a proprio nome presso l’AFC, mediante il modulo 826, il rimborso della trattenuta supplementare d’imposta riscossa sui dividendi e sugli interessi americani.
2.15 Fondi a investitore unico
I fondi a investitore unico sono riconosciuti fiscalmente quando sono gestiti da un istituto di assicurazione sottoposto a vigilanza, da un ente di diritto pubblico o da un istituto di previdenza con tesoreria professionale.
2.16 Prodotti strutturati ai sensi dell’articolo 5 LICol
Per la tassazione di prodotti strutturati si applicano le prescrizioni della circolare numero 15.
3 Investimenti collettivi di capitale esteri
3.1 Definizioni
3.1.1 Investimenti collettivi di capitale esteri
Ai fini della fiscalità svizzera sono considerati investimenti collettivi di capitale esteri: 1. gli investimenti la cui distribuzione è autorizzata in Svizzera; o 2. gli investimenti che all’estero sono sottoposti alla vigilanza sugli investimenti collettivi di capitale; o 3. gli investimenti aperti retti da un contratto o dal diritto societario: a. il cui obiettivo è l’investimento collettivo di capitale, e b. che hanno sede all’estero, e c. i cui investitori godono del diritto di rimborso delle proprie quote sul NAV nei confronti della forma d’investimento o di una società vicina; o 4. gli investimenti chiusi retti da un contratto o dal diritto societario: a. il cui obiettivo è l’investimento collettivo di capitale, e b. che hanno sede all’estero. Si veda anche l’albero decisionale nell’allegato VI.
3.1.1.1 Spiegazioni relative alla cifra 2
– Estensione della vigilanza: l’elenco contenuto nell’allegato V indica i Paesi la cui vigilanza sugli investimenti collettivi di capitale è accettata dall’AFC. Esso non è esaustivo e viene costantemente aggiornato. – Fondi a investitore unico: se la vigilanza estera sugli investimenti collettivi di capitale accetta i cosiddetti «fondi a investitore unico», questi si considerano accettati anche ai fini della fiscalità svizzera.
3.1.1.2 Spiegazioni relative alla cifra 3
– Diritto di rimborso delle proprie quote sul NAV: questo criterio si considera soddisfatto se è previsto almeno un diritto di restituzione ogni anno. Un periodo di lockup fino a cinque anni al massimo non pregiudica l’adempimento di questo criterio.
3.1.1.3 Spiegazioni relative alle cifre 3 e 4
La sussistenza dei criteri sussidiari specificati qui di seguito indica che si tratta di un investimento collettivo di capitale: – durata limitata della forma d’investimento; – esistenza di un offering memorandum; – diritti di codecisione dell’investitore assenti o molto limitati; – reporting / rapporti allestiti in modo analogo a quelli previsti per gli investimenti collettivi di capitale sottoposti a vigilanza; – presenza di funzioni tipiche – investment manager, banca depositaria ecc. – nella forma d’investimento.
3.1.2 Emissione di quote di investimenti collettivi di capitale ai sensi della LICol da
parte di una persona domiciliata all’estero unitamente a una persona domiciliata in Svizzera (art. 4 cpv. 1 lett. c LIP) I servizi quali l’investment management (o le relative funzioni parziali), l’amministrazione di fondi (o le relative funzioni parziali), la funzione tecnica della banca depositaria (ai sensi di quanto di seguito specificato) e il product management (o le relative funzioni parziali) possono essere forniti singolarmente o integralmente dalla Svizzera senza essere considerati emissione di quote di investimenti collettivi di capitale ai sensi della LICol da parte di una persona domiciliata all’estero unitamente a una persona domiciliata in Svizzera, se le seguenti condizioni sono soddisfatte cumulativamente: – il consiglio di amministrazione o l’organo equivalente dell’investimento collettivo di capitale (per gli investimenti collettivi di capitale contrattuali si tratta generalmente del consiglio di amministrazione della società che gestisce il fondo, dell’amministratore o del trustee mentre per gli investimenti collettivi di capitale retti dal diritto societario si tratta del consiglio di amministrazione dell’investimento collettivo di capitale) è composto in maggioranza da persone non domiciliate in Svizzera, le relative assemblee sono tenute al di fuori dalla Svizzera e questo organo assume la responsabilità per la vigilanza dell’attività operativa e del rispetto delle disposizioni legali a cui il relativo investimento collettivo di capitale è sottoposto; – la banca depositaria – ai sensi del diritto in materia di vigilanza – di un investimento collettivo di capitale estero aperto non ha sede in Svizzera. La funzione di banca depositaria si suddivide in compiti di controllo e tecnici. Mentre i primi riguardano l’osservanza di leggi nonché del contratto del fondo / di statuti / del contratto societario, i secondi concernono soprattutto la custodia del patrimonio dell’investimento collettivo di capitale, l’emissione e il riscatto delle quote e le operazioni di pagamento. I compiti tecnici possono essere delegati in Svizzera, quelli di controllo, invece, devono essere svolti da una banca depositaria, un amministratore o un trustee all’estero. La succursale estera di una banca svizzera è tuttavia autorizzata a espletare la funzione di banca depositaria per un investimento
collettivo di capitale estero anche ai sensi del diritto in materia di vigilanza.
3.2 Tasse di bollo
3.2.1 Tassa d’emissione
La creazione e l’emissione di quote di investimenti collettivi di capitale esteri non soggiacciono alla tassa d’emissione (contrariamente all’art. 1 cpv. 1 lett. a LTB).
3.2.2 Tassa di negoziazione
3.2.2.1 Mercato primario
L’emissione di quote estere di investimenti collettivi di capitale soggiace alla tassa di negoziazione. Mentre l’investimento collettivo di capitale che riveste la forma di un FCP, una SICAV, una SAIC o una SAcCol gode di un’esenzione soggettiva, per l’altra parte – ossia l’investitore – è dovuta in linea di principio la metà della tassa. Qualora un investimento collettivo di capitale estero preveda un capital commitment, la tassa di negoziazione è conteggiata proporzionalmente al momento dei capital call. In caso di forme d’investimento estere chiuse che hanno concluso la sottoscrizione delle quote prima dell’entrata in vigore della LICol e che, in base alla prassi allora vigente, non erano state qualificate come investimenti collettivi di capitale esteri ai fini della tassa di negoziazione, i capital call ancora in sospeso possono essere trattati conformemente alla qualifica attribuita a suo tempo. Il conferimento di documenti imponibili che servono a liberare quote è esente, per l’investitore, dalla tassa di negoziazione (art. 14 cpv. 1 lett. b LTB).
3.2.2.2 Mercato secondario
La negoziazione di quote soggiace alla tassa di negoziazione ai sensi dell’articolo 13 capoverso 2 lettera b in combinato disposto con l’articolo 13 capoverso 1 lettera a cifra 3 LTB. Il riscatto di quote non soggiace alla tassa di negoziazione (art. 14 cpv. 1 lett. e LTB). I pagamenti in natura agli investitori sotto forma di documenti imponibili effettuati da un FCP, una SICAV, una SAcCol o una SICAF non soggiacciono alla tassa di negoziazione né a livello di investimento collettivo di capitale né a livello di investitore.
3.2.2.3 Investitori esentati
Gli investimenti collettivi di capitale esteri paragonabili a un FCP, una SICAV, una SAcCol o una SICAF svizzeri sono considerati investitori esentati (art. 17a cpv. 1 lett. c LTB).
3.2.3 Transazioni particolari
3.2.3.1 Fusione di classi di quote in seno a un investimento collettivo di capitale
estero Il trasferimento della quota della classe incorporata e l’emissione della quota della classe incorporante sono considerati una permuta ai fini della tassa di negoziazione. Mentre il trasferimento delle quote della classe incorporata è escluso dalla tassa di negoziazione, l’emissione delle quote della classe incorporante è imponibile a livello di investitore.
3.2.3.2 Fusione di comparti di un investimento collettivo di capitale estero
Il trasferimento della quota del comparto incorporato e l’emissione della quota del comparto incorporante sono considerati una permuta ai fini della tassa di negoziazione. Mentre il trasferimento delle quote del comparto incorporato è escluso dalla tassa di negoziazione, l’emissione delle quote del comparto incorporante è imponibile a livello di investitore.
3.2.3.3 Fusione di investimenti collettivi di capitale esteri
Il trasferimento della quota dell’investimento collettivo di capitale incorporato e l’emissione della quota dell’investimento collettivo di capitale incorporante sono considerati una permuta ai fini della tassa di negoziazione. Mentre il trasferimento delle quota dell’investimento collettivo di capitale incorporato è escluso dalla tassa di negoziazione, l’emissione delle quote dell’investimento collettivo di capitale incorporante è imponibile a livello di investitore.
3.2.3.4 Switch di comparti in seno a un investimento collettivo di capitale estero
Il trasferimento della quota di un comparto e l’emissione della quota di un altro comparto sono considerati una permuta ai fini della tassa di negoziazione. Perciò, mentre il trasferimento delle quote di un comparto è escluso dalla tassa di negoziazione, l’emissione delle quote dell’altro comparto è imponibile a livello di investitore.
3.2.3.5 Switch di classi di quote in seno al comparto di un investimento collettivo di
capitale estero In caso di permuta di quote tra una classe e l’altra classe in seno allo stesso comparto di un fondo (ad es. scambio di una serie di quote i cui redditi sono distribuiti con una serie di quote i cui redditi sono capitalizzati o di una serie di quote con commissioni di gestione diverse) è imponibile solo il sovrapprezzo. Per sovrapprezzo s’intende un ulteriore investimento nella nuova classe di quote effettuato dall’investitore nell’ambito dello scambio.
3.2.3.6 Concetto di intermediazione ai fini della tassa di negoziazione nell’ambito
dell’asset management La fornitura di servizi di consulenza in investimenti da parte di un commerciante di valori mobiliari svizzero a una parte estera in forma di una mera raccomandazione di compravendita di un titolo non si configura come intermediazione ai fini della tassa di negoziazione fino a quando non si perfeziona la decisione formale della parte estera.
3.3 Imposta preventiva
I redditi degli investimenti collettivi di capitale esteri non soggiacciono all’imposta preventiva.
3.4 Prodotti strutturati esteri
Per la tassazione di prodotti strutturati si applicano le prescrizioni della circolare numero 15.
3.5 Requisiti per il reporting di investimenti collettivi di capitale esteri ai fini
dell’imposta svizzera sul reddito
3.5.1 Principio
Se effettua distribuzioni, ai fini fiscali svizzeri l’investimento collettivo di capitale estero è qualificato come investimento collettivo di capitale di distribuzione. Se non effettua distribuzioni, è qualificato come investimento collettivo di capitale di tesaurizzazione. Gli investimenti collettivi di capitale che non distribuiscono almeno il 70 per cento del proprio reddito annuo netto, incluso l’utile riportato, sono qualificati come investimenti collettivi di capitale misti. Ai fini dell’imposta svizzera sul reddito gli investimenti collettivi di capitale esteri (ad eccezione degli investimenti collettivi di capitale esteri equiparabili a una SICAF svizzera) sono considerati trasparenti. I bilanci esteri redatti secondo una norma GAAP riconosciuta e verificati da una società di revisione esterna sono sufficienti ai fini delle imposte svizzere sul reddito e sull’utile. In linea di principio, nell’ambito degli investimenti collettivi di capitale esteri la procedura di liquidazione si basa sulle condizioni stabilite dalle autorità di vigilanza al domicilio del fondo. Ai fini dell’imposta sul reddito svizzera, il riscatto completo o pressoché completo delle quote in circolazione mediante un fondo o una parte dello stesso vale come liquidazione (di fatto) anche quando l’autorità di vigilanza estera dovesse consentire la riemissione delle quote e se ritiene che non sussiste alcuna liquidazione formale. Le liquidazioni di fatto di investimenti collettivi di capitale esteri e di parti della sostanza hanno le stesse conseguenze fiscali come nel caso della liquidazione formale.
Per l’allestimento del reporting deve essere osservata la procedura seguente: 1. Occorre richiedere l’ultimo bilancio disponibile dell’investimento collettivo di capitale, redatto secondo una norma GAAP riconosciuta e verificato da una società di revisione esterna.
2 I conti dei ricavi (redditi da dividendi, interessi e altri redditi, compreso il conto di
compensazione dei redditi) fatti secondo la pertinente norma GAAP sono sommati; da essi vengono quindi dedotte le spese. Per la delimitazione delle spese deducibili si rimanda alla cifra 2.9.2. Gli investimenti collettivi di capitale che non espongono una compensazione dei redditi nel conto annuale ma che durante l’esercizio effettuano le registrazioni corrispondenti in sede di acquisto e riacquisto dai redditi correnti possono considerare questo conto testimone ai fini dell’accertamento del reddito imponibile, a condizione però che la metodologia della compensazione dei redditi rimanga identica.
3 Questo reddito netto deve essere diviso per il numero di quote in circolazione al
momento della chiusura del periodo contabile (reddito netto per singola quota). In alternativa è possibile utilizzare l’importo derivante dal rapporto tra il NAV della quota dell’investitore e il NAV dell’investimento collettivo di capitale.
4 Determinazione del reddito imponibile per ogni quota
a. Investimento collettivo di capitale di tesaurizzazione: per gli investimenti collettivi di capitale esteri di tesaurizzazione, il reddito netto per ogni quota costituisce il reddito imponibile determinante ai fini dell’imposta svizzera sul reddito; b. investimento collettivo di capitale di distribuzione: per gli investimenti collettivi di capitale esteri che effettuano distribuzioni, la distribuzione deve essere qualificata come reddito imponibile oppure come utile in capitale esente da imposta sulla base della contabilità.
5 Determinazione del valore per l’imposta sulla sostanza:
ai fini dell’imposta sulla sostanza fa stato il NAV al 31 dicembre del rispettivo anno civile. Se questo non è disponibile, fa stato l’ultimo NAV disponibile.
6 Le informazioni rilevanti ai fini fiscali devono essere rese accessibili all’investitore e
all’AFC.
7 Se gli elementi imponibili di un investimento collettivo di capitale non possono
essere accertati con esattezza per mancanza di documenti attendibili (reporting fiscale o rapporto annuale redatto in base a uno standard per la presentazione dei conti riconosciuto), i redditi sono tassati d’ufficio. Ciò significa che la tassazione si basa su un rendimento del NAV (rendimento dell’indice delle classi in cui è attivo l’investimento collettivo di capitale) conforme al mercato alla data di chiusura.
8 Per gli investimenti collettivi di capitale che replicano sinteticamente la propria
esposizione è obbligatorio allestire un reporting fiscale separato ai fini dell’imposta svizzera sul reddito dal quale si evinca il rendimento del(i) valore(i) di base. Determinante per accertare il reddito imponibile degli ETF swap-based con sottostanti indici azionari è il rendimento netto del dividendo (net yield dividend). Con quest’ultimo termine si definisce il rendimento lordo del dividendo dei relativi indici, detratte le imposte alla fonte applicabili. Il rendimento netto del dividendo dei principali indici azionari è pubblicato dai provider riconosciuti e può essere utilizzato per il reporting fiscale. Tutte le eventuali ulteriori rubriche di ricavo che figurano nel conto annuale vengono aggiunte al rendimento netto calcolato. La stessa procedura è applicata agli investimenti collettivi di capitale che riproducono sinteticamente degli indici obbligazionari. Anche per questi ultimi sono normalmente disponibili i relativi dati.
9 Diversamente dalle imposte alla fonte su interessi e dividendi, per le «taxe
d’abonnement» manca il nesso causale con la realizzazione dei redditi; ragion per
cui, in linea di principio esse sono deducibili, ma occorre rispettare il limite dell’1,5 per cento previsto per le spese detraibili.
10 Per l’ammissione di elementi imponibili nel listino dei corsi HB (titoli negoziati fuori
borsa) bisogna presentare, a seconda del tipo di investimento collettivo di capitale estero, un’istanza separata (cfr. schema alla pagina seguente). Per la pubblicazione degli elementi imponibili di investimenti collettivi di capitale nel listino dei corsi HB (titoli negoziati fuori borsa) di norma non è sufficiente inviare all’AFC solo il rapporto annuale dell’investimento collettivo di capitale estero la cui distribuzione è stata autorizzata in Svizzera. Se la documentazione inoltrata non è considerata idonea, per tipologia e portata, alla pubblicazione diretta nel listino dei corsi HB e se non vengono fornite le informazioni necessarie per accertare gli elementi imponibili, le autorità di tassazione cantonali si riservano il diritto di tassare d’ufficio il reddito e il patrimonio.
La pubblicazione di elementi L’investimento collettivo di imponibili nel listino dei corsi capitale estero è stato No HB è possibile solo in casi autorizzato dalla FINMA ad eccezionali e d’intesa con essere distribuito in Svizzera? l’AFC.
Si
Il conto annuale è conforme in tutte le sue parti alle È sufficiente l’inoltro del prescrizioni della LICol / rapporto annuale (specificando OICol / OICol-FINMA, in Si che sono state osservate le particolare norme relative all’allestimento all’art. 79 cpv. 4 OICol- di reporting). FINMA?
No
L’investimento collettivo di Reporting fiscale conforme capitale estero investe in fondi Si all’allegato V della presente obiettivo? circolare (tutte le cartelle).
No
Il conto annuale non è Reporting fiscale conforme conforme in tutte le sue parti ai all’allegato della presente requisiti e l’investimento Si circolare Modello di reporting collettivo di capitale estero per fondo individuale. investe in fondi obiettivo?
No
I dati necessari per la pubblicazione degli elementi Reporting fiscale conforme imponibili si evincono all’allegato della presente No direttamente dal conto annuale circolare Modello di reporting (sono riportati i dati già per fondo individuale. elaborati ai fini fiscali)?
Si
È sufficiente l’inoltro del rapporto annuale.
In caso di reporting completo conformemente alle prescrizioni all’Allegato V, deve essere inoltrato soltanto il documento EXCEL. La documentazione di base, in particolare dei fondi obiettivo, deve essere resa disponibile all’AFC solo su richiesta.
3.5.2 Norme speciali per le strutture di tipo «fund of fund»
Nel caso di strutture «fund of fund» l’investitore investe spesso tramite una struttura feeder in un cosiddetto fondo principale, che a sua volta investe nei fondi o in investimenti obiettivo. Mentre la struttura feeder e il master fund devono essere trattati con la massima trasparenza (a condizione che gli investimenti collettivi di capitale utilizzati nella struttura feeder e master siano tipi di investimento trattati in modo trasparente dal fisco svizzero), per determinare il reddito imponibile ai fini fiscali svizzeri di fondi o investimenti obiettivo può essere utilizzato il relativo conto annuale, verificato secondo la norma GAAP riconosciuta. Questo vale anche quando il fondo obiettivo è a sua volta una struttura di tipo «fund of fund». È fatto salvo il requisito della trasparenza se si tratta di una struttura «fund of bonds fund» o «fund of money market fund». Si considerano master fund gli investimenti collettivi di capitale che investono in almeno cinque diversi fondi o investimenti obiettivo. Nel caso di una struttura «fund of fund» senza struttura feeder si applicano per analogia le norme relative al master fund. Il reporting fiscale deve essere allestito alla data di chiusura dell’investimento collettivo di capitale in cui l’investitore ha investito (feeder o master fund). Per determinare il reddito imponibile si tiene conto dei fondi obiettivo in cui è stato investito il master fund al momento della chiusura del suo esercizio. A questo scopo occorre basarsi sull’ultimo conto annuale disponibile. Il reddito imponibile a livello di feeder fund risulta dai redditi aggregati (al netto delle spese) a livello di feeder fund, di master fund e di fondi o investimenti obiettivo sulla base dei rispettivi bilanci. A ciascun livello occorre tenere conto della delimitazione delle spese deducibili ai sensi della cifra 2.9.2. Allegato VIII (Modello di reporting per fund of fund esteri):
Allegato IA Investimenti collettivi di capitale
Modulo per il depositario svizzero La presente dichiarazione può essere accettata solo se presentata entro tre anni dalla scadenza.
Nome della direzione del fondo Scadenza al
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Nome dell’investimento collettivo di capitale
………………………………………………………………….
DICHIARAZIONE DI DOMICILIO (AFFIDAVIT)
per la non riscossione dell’imposta preventiva sui redditi di quote di investimenti collettivi di capitale. I. Con la presente il depositario dichiara: 1. che il diritto di godimento sulle seguenti quote dell’investimento collettivo di capitale summenzionato competeva a stranieri (persone che non hanno in Svizzera né sede, né domicilio, né soggiorno che implichi l’obbligo di pagare imposte federali, cantonali o comunali sul reddito o sulla sostanza); scadenza numero reddito reddito lordo di quote per quota totale
2. che alla scadenza del reddito le quote citate si trovavano nel deposito aperto presso di esso o di essere in possesso di una dichiarazione attendibile rilasciata da un altro depositario svizzero o estero identica alla presente; e 3. che, conformemente agli obblighi legali ai quali esso soggiace, tiene in ogni momento a disposizione dell’Amministrazione federale delle contribuzioni i documenti necessari al controllo della presente dichiarazione, compresi i documenti che, all’occorrenza, dovrebbero essere richiesti al depositario estero. II. Poiché i beneficiari del diritto di godimento possono chiedere il rimborso dell’imposta preventiva in virtù dell’articolo 27 della legge federale sull’imposta preventiva, il depositario sottoscritto ha accreditato loro il reddito delle quote citate senza deduzione dell’imposta preventiva. Qualora il diritto di rimborso di uno di questi clienti non venisse riconosciuto, esso si impegna a recuperare l’imposta, a indennizzare la direzione del fondo e in ogni caso a preservare da qualsiasi danno l’investimento collettivo di capitale.
Luogo e data Firma
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Indirizzo
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Allegato IB Investimenti collettivi di capitale
Modulo per il depositario estero La presente dichiarazione può essere accettata solo se presentata entro tre anni dalla scadenza.
Nome della direzione del fondo Scadenza il
.......................................................... ......................................
Nome dell’investimento collettivo di capitale
………………………………………………………………….
DICHIARAZIONE DI DOMICILIO (AFFIDAVIT)
per la non riscossione dell’imposta preventiva sui redditi di quote di investimenti collettivi di capitale. I. Con la presente il depositario dichiara: 1. che il diritto di godimento sulle seguenti quote dell’investimento collettivo di capitale summenzionato competeva a stranieri (persone che non hanno in Svizzera né sede, né domicilio, né soggiorno che implichi l’obbligo di pagare imposte federali, cantonali o comunali sul reddito o sulla sostanza); scadenza numero reddito reddito lordo di quote per quota totale
2. che alla scadenza del reddito le quote citate si trovavano nel deposito aperto presso di esso o di essere in possesso di una dichiarazione attendibile rilasciata da un altro depositario svizzero o estero identica alla presente; e 3. che, conformemente agli obblighi legali ai quali esso soggiace, tiene in ogni momento a disposizione dell’Amministrazione federale delle contribuzioni i documenti necessari al controllo della presente dichiarazione, compresi i documenti che, all’occorrenza, dovrebbero essere richiesti al depositario estero. III. Poiché i beneficiari del diritto di godimento possono chiedere il rimborso dell’imposta preventiva in virtù dell’articolo 27 della legge federale sull’imposta preventiva, il depositario sottoscritto ha accreditato loro il reddito delle quote citate senza deduzione dell’imposta preventiva. Qualora il diritto di rimborso di uno di questi clienti non venisse riconosciuto, esso si impegna a recuperare l’imposta, a indennizzare l’ufficio di pagamento e in ogni caso a preservarlo da qualsiasi danno.
Luogo e data Firma
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Indirizzo
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Allegato II
NOME DELL’INVESTIMENTO COLLETTIVO DI CAPITALE
Indirizzo dell’investitore
Luogo e data:
Distribuzione o reinvestimento del reddito in data
Numero di quote Distribuzione del reddito Importo della Valore o reinvestimento per distribuzione o del quota reinvestimento
CHF CHF
Totale distribuzione o reinvestimento CHF
Il contribuente IP ha dichiarato l’imposta preventiva all’Amministrazione federale delle contribuzioni. Lei non sarà pertanto tenuto a presentare un’istanza di rimborso all’AFC per questa imposta.
Allegato III Utilizzo delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni (CDI) da parte di investimenti collettivi di capitale a scopo di rimborso; elenco dei Paesi (stato 1.1.2017)
Moduli per la Termine per la Imposta alla Sgravio fiscale Forme d’investimento che beneficiano Stato contraente Tipo di reddito presentazione presentazione fonte (%) (%) delle CDI1 dell’istanza dell’istanza
– Investimento collettivo di capitale Dividendi 27 12 06.002A2 contrattuale (art. 25 LICol) – Società di investimento a capitale variabile Danimarca Non specificato (art. 36 LICol) Interessi – – – – Società in accomandita per investimenti collettivi di capitale (art. 98 LICol)
Dividendi 253 103 R-D 24 Germania 4 anni Interessi – – –
Dividendi 30 15 Moduli 5000/50015 Francia 2 anni Interessi – – –
Dividendi – – –
Gran Bretagna 6 anni R-GB 12, R-GB b e Interessi 20 20
1 Gli accordi di conciliazione con gli Stati contraenti elencati sopra con i quali è stata conclusa una CDI (ad eccezione della Danimarca) devono ancora essere adeguati
formalmente in vista dell’entrata in vigore della LICol. Si suppone che i regolamenti applicati in passato trovino applicazione anche in futuro, quanto meno per i fondi contrattuali di investimento. 2 Il diritto al rimborso deve essere riempito direttamente online sul sito dell’autorità fiscale danese (www.skatt.dk/).
3 L’aliquota dell’imposta tedesca sugli utili in capitale è maggiorata di un supplemento di solidarietà del 5,5 %. L’imposta sugli utili di capitale effettiva ammonta pertanto al
26,375 % e lo sgravio fiscale aumenta all’11,375 %. 4 Il modulo è disponibile in formato elettronico sul sito Internet dell’Amministrazione federale delle contribuzioni (www.estv.admin.ch).
5 I moduli sono disponibili in formato elettronico sul sito Internet dell’Amministrazione federale delle contribuzioni (www.estv.admin.ch).
I moduli sono disponibili in formato elettronico sul sito Internet dell’Amministrazione federale delle contribuzioni (www.estv.admin.ch).
Moduli per la Termine per la Imposta alla Sgravio fiscale Forme d’investimento che beneficiano Stato contraente Tipo di reddito presentazione presentazione fonte (%) (%) delle CDI1 dell’istanza dell’istanza
Dividendi 15 0 – Olanda – Interessi – – –
Dividendi 25 10 Sotto forma di lettera7 Norvegia Non specificato Interessi – –
Austria 5 anni Interessi .9 –
Dividendi 30 15 SKV 374210 Svezia 5 anni Interessi – –
Dividendi 19 4 Spagna Modulo 21011 2 anni Interessi 19 19
Considerazioni generali L’istanza deve essere presentata per ogni esercizio. Ogni istanza di rimborso deve indicare il numero di dossier e deve essere inoltrata direttamente all’Amministrazione federale delle contribuzioni, Divisione rimborso, Eigerstrasse 65, 3003 Berna, corredata di un rapporto di gestione e di una copia del relativo modulo 201. Gli investimenti collettivi di capitale che non beneficiano della procedura di affidavit sono tenuti a presentare, al posto di una copia del modulo 201, un’attestazione concernente le quote degli investitori svizzeri. Sul modulo per la presentazione dell’istanza il diritto al rimborso deve essere ridotto della quota spettante agli investitori esteri. Gli esemplari dell’istanza destinati alle autorità fiscali cantonali non devono essere compilati. Se per far valere lo sgravio fiscale vengono allestiti elenchi dei redditi, attestazioni globali o giustificativi dei calcoli effettuati separati, questi devono essere allegati in numero sufficiente, ossia una copia per ciascuna istanza presentata. Per alcuni Stati occorre inoltre allegare alle istanze di rimborso opportuni mezzi di prova (giustificativi). A questo proposito si invita a leggere le spiegazioni riportate sui moduli per la presentazione dell’istanza.
7 Informazioni dettagliate sugli elementi che deve contenere l’istanza sono disponibili sul sito Internet dell’Amministrazione federale delle contribuzioni (www.estv.admin.ch).
8 I moduli sono disponibili in formato elettronico sul sito Internet dell’Amministrazione federale delle contribuzioni (www.estv.admin.ch).
9 In Austria gli interessi corrisposti a persone domiciliate all’estero sono soggetti all’imposta solo se si tratta di interessi su crediti ipotecari.
10 Il modulo è disponibile in formato elettronico sul sito Internet dell’Amministrazione federale delle contribuzioni (www.estv.admin.ch).
Il modulo è disponibile in formato elettronico sul sito Internet dell’Amministrazione federale delle contribuzioni (www.estv.admin.ch).
Allegato IV Utilizzazione delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni (CDI) da parte di investimenti collettivi di capitale in seguito ad uno sgravio alla fonte; elenco dei Paesi (stato 1.1.2017)
Imposta alla Sgravio fiscale Modulo di Forme d’investimento che Stato contraente Tipo di reddito Termine di inoltro fonte (%) (%) dichiarazione beneficiano delle CDI
– Investimento collettivo di capitale Dichiarazione annua al Dividendi 30 15 contrattuale (art. 25 LICol) termine dell’esercizio – Società di investimento a capitale dell’investimento collettivo Australia Modulo 198 variabile (art. 36 LICol) di capitale. – Società in accomandita per I moduli di dichiarazione Interessi 10 – investimenti collettivi di capitale devono essere corredati del (art. 98 LICol) relativo modulo 201 o di un giustificativo corrispondente – Investimento collettivo di capitale concernente le quote degli Dividendi 25 10 contrattuale (art. 25 LICol) investitori svizzeri ed esteri. – Società di investimento a capitale Nel contempo deve essere Canada Modulo 196 variabile (art. 36 LICol) effettuato il versamento delle – Società in accomandita per Interessi 25 15 somme dovute a titolo di investimenti collettivi di capitale imposta. (art. 98 LICol)
Considerazioni generali
La quota dello sgravio spettante agli investitori esteri a seguito dello sgravio alla fonte deve essere dichiarata e versata annualmente all’Amministrazione federale delle contribuzioni. La dichiarazione va fatta per mezzo degli appositi moduli. Gli investimenti collettivi di capitale che non calcolano le quote spettanti agli investitori svizzeri ed esteri devono versare interamente lo sgravio fiscale percepito.
Allegato V Elenco dei Paesi sottoposti a una vigilanza accettata dall’AFC (l’elenco non è esaustivo e sarà completato progressivamente).
Andorra Germania Liechtenstein Slovacchia
Anguilla Giappone Lituania Slovenia
Antigua e Barbuda Gibilterra Lussemburgo Spagna
Antille Olandesi Gran Bretagna Malta St. Vincent e Grenadine
Aruba Grecia Maurizio Stati Uniti d’America
Australia Guernsey Monaco Svezia
Austria Hong Kong Montserrat Turks e Caicos
Bahama Irlanda Norvegia Ungheria
Belgio Islanda Paesi Bassi
Bermuda Isola di Man Panama
Bulgaria Isole Cayman Polonia
Cipro Isole Cook Portogallo
Danimarca Isole Vergini Britanniche Repubblica Ceca
Estonia Italia Romania
Finlandia Jersey San Marino
Francia Lettonia Singapore
Allegato VI Albero decisionale per stabilire se ai fini della fiscalità svizzera è dato investimento collettivo di capitale straniero
Ai fini della fiscalità svizzera è dato investimento collettivo di capitale straniero ('ICCs')?
L'ICCs è L'investitore ha ICCs tassato ai fini fiscali svizzeri come un FCP o una SICAV: sì sì TN: il mercato primario è assoggettato ammesso alla il diritto di Investitore esonerato dalla TN: sì distribuzione in richiedere la Imposta sul reddito / sull'utile: imposizione trasparente
no no
ICCs tassato ai fini fiscali svizzeri come una SICAF: Simile a una sì TN: il mercato primario è assoggettato SICAF? Investitore esonerato dalla TN: sì Imposta sul reddito/sull'utile: tassazione non trasparente
ICCs tassato ai fini fiscali svizzeri come una SAcCol: no TN: il mercato primario è assoggettato Investitore esonerato dalla TN: sì Imposta sul reddito / sull'utile: imposizione trasparente
L'ICCs è L'investitore ha ICCs tassato ai fini fiscali svizzeri come una SICAF: soggetto sì sì il diritto di TN: il mercato primario è assoggettato in quanto tale a una vigilanza richiedere la Investitore esonerato dalla TN: sì all'estero³? restituzione²? Imposta sul reddito / sull'utile: imposizione non trasparente
no no
sì ICCs tassato ai fini fiscali svizzeri come una SICAF: Simile a una TN: il mercato primario è assoggettato SICAF? Investitore esonerato dalla TN: sì
no ICCs tassato ai fini fiscali svizzeri come una SAcCol: TN: il mercato primario è assoggettato Investitore esonerato dalla TN: sì Imposta sul reddito / sull'utile: imposizione trasparente
Il criterio dello no scopo dell'ICCs Non si tratta di un ICCs: sono necessari ulteriori chiarimenti è soddisfatto4?
sì
L'investitore ha no sì ICCs tassato ai fini fiscali svizzeri come una SICAF: il diritto di Simile a una richiedere la SICAF? TN: il mercato primario è assoggettato restituzione5? Investitore esonerato dalla TN: sì
sì no ICCs tassato ai fini fiscali svizzeri come una SAcCol: TN: il mercato primario è assoggettato Investitore esonerato dalla TN: sì Imposta sul reddito / sull'utile: imposizione trasparente
ICCs tassato ai fini fiscali svizzeri come un FCP o una SICAV: TN: il mercato primario è assoggettato Investitore esonerato dalla TN: sì Imposta sul reddito / sull'utile: imposizione trasparente
Legenda: 1 Si veda all'indirizzo Internet. https://www.finma.ch/it/finma-public/istituti-persone-e-prodotti-autorizzati/ l'elenco degli investimenti collettivi di capitale stranieri di cui è consentita la distribuzione in
Svizzera o dalla Svizzera Diritto dell'investitore di chiedere la restituzione al valore patrimoniale netto del fondo almeno una volta all'anno; le clausole di lockup non modificano la qualifica. Vedasi elenco dei paesi sottoposti a una vigilanza accettata dall'AFC nell'Allegato V
4 L'esistenza dei seguenti requisiti indica che si tratta di un investimento collettivo di capitale:
durata limitata della forma d'investimento;
esistenza di un offering memorandum ;
diritti di codecisione dell'investitore mancanti o molto limitati;
reporting / rendicontazione allestiti analogamente agli investimenti collettivi di capitale sottoposti a vigilanza;
la forma d'investimento dispone dei tipici incaricati di funzione quali investment manager, banca depositaria ecc. Diritto dell'investitore di chiedere la restituzione al valore patrimoniale netto del fondo almeno una volta all'anno; le clausole di lockup non modificano la qualifica.
Allegato VII
Modello di reporting per fund of funds svizzeri (MS Excel 2013)
https://www.estv.admin.ch/dam/estv/it/dokumente/bundessteuer/kreisschreiben/2004/1-024-
Modello di reporting per fund of funds svizzeri (MS Excel 2007)
https://www.estv.admin.ch/dam/estv/it/dokumente/bundessteuer/kreisschreiben/2004/1-024-
Allegato VIII
Modello di reporting per fund of funds esteri (MS Excel 2013)
https://www.estv.admin.ch/dam/estv/it/dokumente/bundessteuer/kreisschreiben/2004/1-024-
Modello di reporting per fund of funds esteri (MS Excel 2007)
https://www.estv.admin.ch/dam/estv/it/dokumente/bundessteuer/kreisschreiben/2004/1-024-
Allegato
Modello di reporting per fund of funds individuali (MS Excel 2013)
https://www.estv.admin.ch/dam/estv/it/dokumente/bundessteuer/kreisschreiben/2004/1-024-
1-024-VS-2017-i 43/43