Fonte

Investimenti collettivi di capitale

Dipartimento federale delle finanze DFF Divisione principale Imposta federale diretta, imposta preventiva, tasse di bollo

Imposta federale diretta

Berna, 23 febbraio 2018

Circolare numero 25

Imposizione degli investimenti collettivi di capitale e dei loro investitori

1 Introduzione

Con l’entrata in vigore il 1° gennaio 2007 della legge federale sugli investimenti collettivi di capitale (LICol)1 e dell’ordinanza sugli investimenti collettivi di capitale (OICol)2 è stato necessario adeguare, in particolare, le disposizioni legali della legge federale sull’imposta federale diretta (LIFD)3. La LICol si prefigge di proteggere gli investitori e di garantire la trasparenza e il buon funzionamento del mercato degli investimenti collettivi di capitale (cfr. art. 1 LICol).

In linea di principio la LICol disciplina quattro forme di investimenti collettivi di capitale, tra i quali rientrano i fondi di investimento su base contrattuale, quelli su base societaria concepiti come persone giuridiche (SICAV o SICAF) o come società di persone nella forma di società in accomandita per investimenti collettivi di capitale (SAcCol). Queste forme di investimento mirano esclusivamente agli investimenti collettivi di capitale. Non sono assoggettati, ad esempio, gli istituti di previdenza e le istituzioni ausiliarie della previdenza professionale, comprese le fondazioni d’investimento.

Sotto il profilo materiale le disposizioni della LIFD valide fino all’entrata in vigore della LICol sono state mantenute. Per quanto riguarda gli investimenti collettivi di capitale con possesso fondiario diretto, il legislatore ha emanato una nuova disposizione. Questa forma di investimento è esentata dall’imposta se i loro investitori sono esclusivamente casse pensioni, casse di assicurazioni sociali o di compensazione esentate dall'imposta (cfr. art. 56 lett. j LIFD).

La presente edizione della circolare numero 25 ha permesso di modificare la precedente versione sotto il profilo strutturale, ampliandone il contenuto. I cambiamenti concernono da un lato, l'attualizzazione della prassi vigente nel contesto degli investimenti collettivi di capitale con possesso fondiario diretto, in relazione al trattamento fiscale dei pagamenti dei sottoscrittori per l’acquisizione del diritto ai redditi netti maturati, rispettivamente dei rimborsi agli investitori. Dall’altro, garantiscono l’applicazione conseguente del principio della rilevanza del bilancio commerciale ai fini fiscali in conformità degli artt. 957 segg. della legge federale di complemento del Codice civile svizzero [Libro quinto: diritto delle obbligazioni] (CO)4 e ai sensi della LICol. La presente circolare disciplina l’imposizione a livello degli investimenti collettivi di capitale e a livello degli investitori.

2 Investimenti collettivi di capitale dal punto di vista del diritto della

vigilanza Secondo l’articolo 7 capoverso 1 LICol, sono considerati investimenti collettivi di capitale ai sensi della legislazione in materia di vigilanza, i patrimoni accumulati da più investitori in vista del loro investimento comune e gestiti per loro conto. Le esigenze di investimento degli investitori sono soddisfatte in modo proporzionato. La LICol segue la cosiddetta «soluzione fiduciaria», secondo la quale le direzioni dei fondi, le SICAV e le SAcCol amministrano il

patrimonio del fondo per conto dei loro investitori su base quasi-fiduciaria. Inoltre, con l’eccezione dei fondi a investitore unico (cfr. 5.6 qui di seguito), sono richiesti almeno due investitori indipendenti tra di loro affinché il criterio della collettività sia adempiuto (cfr. art. 5 cpv. 1 OICol). Queste disposizioni emananti dal diritto della sorveglianza sono pure applicabili per analogia ai fini dell’imposta federale diretta.

3 Principi d’imposizione degli investimenti collettivi di capitale

3.1 Trattamento fiscale degli investimenti collettivi di capitale

In materia di fondi d’investimento contrattuali, SICAV e SAcCol, il diritto fiscale segue in linea di principio la soluzione fiduciaria (approccio trasparente). Ciò significa che ai fini dell’imposta sul reddito e di quella sull’utile gli investimenti collettivi di capitale non sono soggetti fiscali. I redditi e il patrimonio degli investimenti collettivi di capitale vengono attribuiti agli investitori in proporzione alle loro quote. Con le modifiche della LIFD, queste norme di imposizione sono diventate applicabili non solo – come finora – ai fondi d’investimento contrattuali, ma anche alle SICAV e alle SAcCol (cfr. art. 10 cpv. 2 LIFD).

Per contro, le SICAF ai sensi degli articoli 110 segg. LICol non sono investimenti collettivi di capitale trasparenti e, in quanto persone giuridiche, sono considerate soggetti fiscali distinti. Ai sensi dell’articolo 49 capoverso 2 LIFD esse sono tassate come le società di capitali.

Analogamente, gli investimenti collettivi di capitale con possesso fondiario diretto sono esclusi dal principio della tassazione per trasparenza. Essi vengono tassati ai sensi dell’articolo 10 capoverso 2 LIFD in combinato disposto con l'articolo 49 capoverso 2 LIFD. Di seguito viene operata una distinzione tra gli investimenti collettivi di capitale senza possesso fondiario diretto e quelli con possesso fondiario diretto (cfr. cifra 3.2 e 3.3).

Ai fini fiscali gli investimenti collettivi di capitale esteri sono equiparati agli investimenti collettivi di capitale svizzeri (cfr. norme di equivalenza nell’Allegato IV).

3.2 Imposizione degli investimenti collettivi di capitale senza possesso fondiario

diretto In linea di principio, i fondi d’investimento contrattuali, le SICAV e le SAcCol senza possesso fondiario diretto non sono soggetti fiscali. In virtù dell’approccio trasparente, gli utili non sono imposti a livello dell’investimento collettivo di capitale. I redditi vengono attribuiti agli investitori in proporzione alle loro quote. Questo approccio si applica ugualmente per i fondi di distribuzione, di tesaurizzazione e misti.

Per contro, le SICAF ai sensi dell’articolo 110 LICol, vengono tassate come le società di capitali conformemente all’articolo 49 capoverso 2 LIFD. Di conseguenza l’utile netto ai sensi dell’articolo 58 LIFD soggiace all’imposta sull’utile. Viene applicata l’aliquota dell’8,5 per cento (cfr. art. 68 LIFD). Se le SICAF realizzano redditi da partecipazioni qualificate, la riduzione per partecipazioni è applicabile secondo gli articoli 69 segg. LIFD.

Per quanto riguarda le disposizioni fiscali sulla determinazione degli utili e sulla contabilizzazione, applicabili agli investimenti collettivi di capitale svizzeri, si rimanda alla cifra 2.6 della circolare numero 24, Investimenti collettivi di capitale ai fini dell'imposta preventiva e delle tasse di bollo, dell'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) del 20 novembre 2017 (circolare numero 24). In merito ai requisiti posti al reporting sugli investimenti collettivi di capitale esteri si rimanda alla cifra 3.5 della circolare numero 24.

3.3 Imposizione degli investimenti collettivi di capitale con possesso fondiario

diretto

3.3.1 Concetto

In virtù dell’articolo 58 LICol, i fondi immobiliari sono investimenti collettivi di capitale aperti che collocano i loro averi in valori immobiliari. Nel caso della SAcCol è possibile investire in progetti edilizi, immobiliari e infrastrutturali (cfr. art. 103 cpv. 2 LICol in combinato disposto con l’art. 121 cpv. 1 OICol).

In linea di principio, gli investimenti collettivi di capitale aperti con possesso fondiario diretto devono disporre di almeno dieci beni fondiari. Al riguardo, gli insediamenti che fanno parte dello stesso complesso edilizio così come le particelle adiacenti sono da considerarsi come un unico bene fondiario (cfr. art. 87 OICol, fatti salvi l’art. 67 cpv. 4 e 5 OICol o l’art. 10 cpv. 5 lett. f LICol).

3.3.2 Imposizione

I fondi d’investimento contrattuali, le SICAV, le SAcCol e anche le SICAF possono avere possesso fondiario diretto. L’articolo 49 capoverso 2 LIFD assimila i fondi d’investimento contrattuali, le SICAV e le SAcCol con possesso fondiario diretto alle altre persone giuridiche. Le SICAF sono tassate come le società di capitali.

I fondi d’investimento contrattuali, le SICAV e le SAcCol che posseggono immobili in proprietà diretta in Svizzera soggiacciono all’imposta sull’utile per il reddito di questi immobili (cfr. art. 66 cpv. 3 LIFD). Viene applicata l’aliquota del 4,25 per cento (cfr. art. 72 LIFD). Questo trattamento fiscale si applica ai fondi di distribuzione, di tesaurizzazione e misti. Alle SICAF si applica l’aliquota dell’8,5 per cento (cfr. art. 68 LIFD).

I proventi non derivanti da possesso fondiario diretto (ad es. interessi maturati su valori mobiliari a breve scadenza a interesse fisso o su altri mezzi disponibili a breve scadenza; cfr. art. 60 LICol) sono esentati dall’imposta sull’utile applicata agli investimenti collettivi di capitale e devono essere tassati presso gli investitori (cfr. art. 20 cpv. 1 lett. e LIFD). Per contro, nel caso delle SICAF tutti i redditi soggiacciono all’imposta sull’utile. Secondo l’articolo 20 capoverso 1 lettera c LIFD le distribuzioni soggiacciono all’imposta sul reddito presso gli investitori.

Per la tassazione degli investimenti collettivi di capitale con possesso fondiario diretto in Svizzera, è competente il Cantone in cui ha sede la direzione del fondo, della SICAV o della SAcCol alla fine del periodo fiscale (cfr. art. 105 cpv. 3 LIFD).

3.3.3 Determinazione dell’utile imponibile

Secondo l’articolo 49 capoverso 2 LIFD gli investimenti collettivi di capitale con possesso fondiario diretto ai sensi dell’articolo 58 LICol sono assimilati alle altre persone giuridiche e vengono tassati come le società di capitali. Gli articoli 58−67 LIFD sono determinanti per il calcolo degli utili.

Conformemente all’articolo 58 capoverso 1 lettera a LIFD l’utile netto imponibile è calcolato sulla base del conto economico di diritto commerciale secondo il CO. Secondo il principio della rilevanza del bilancio commerciale ai fini fiscali, per la determinazione dell’utile le autorità fiscali si basano sul conto annuale secondo l’articolo 958 capoverso 2 CO. Per quanto riguarda la contabilità, si applicano le prescrizioni generali del CO, in particolare l’articolo 957a e segg. La prassi attuale sull’acquisizione del diritto ai redditi netti maturati da immobili e per il rimborso di quote degli investitori viene mantenuta. Gli acquisti continuano ad essere tassati come reddito e sono quindi assimilati ai proventi da possesso fondiario diretto. I rimborsi agli investitori possono essere fatti valere come voci di spesa.

Al fine della determinazione dell’utile imponibile di un investimento collettivo di capitale con possesso fondiario diretto bisogna osservare i principi seguenti: ♦ proventi e utili derivanti dal possesso fondiario diretto sono un elemento dell’utile imponibile; ♦ l’acquisizione del diritto ai redditi netti maturati è considerata come provento del possesso fondiario diretto; ♦ i rimborsi (disdetta del contratto collettivo di investimento o rimborso delle quote SICAV) possono essere dedotti quali oneri giustificati dall’uso commerciale; ♦ gli interessi attivi sugli averi bancari e su altri crediti così come altri proventi non fanno parte del reddito da possesso fondiario diretto; ♦ sulla base del conto economico, le spese (comprese le imposte dirette) e i ricavi relativi al possesso fondiario diretto devono di principio essere ripartiti secondo il metodo diretto (attribuzione oggettiva); ♦ le spese che non possono essere attribuite secondo il metodo diretto (per oggetto) devono essere ripartite in proporzione al valore venale degli immobili in possesso fondiario diretto in rapporto al valore venale della totalità degli attivi secondo il conto patrimoniale consolidato (cfr. art. 90 LICol).

Come per tutte le altre persone giuridiche, gli accantonamenti, gli ammortamenti e le rettifiche di valore devono essere contabilizzati separatamente per ogni immobile.

L’investimento collettivo di capitale ha la possibilità di scegliere se presentare il conto annuale secondo la LICol o secondo il CO. Il conto annuale presentato è determinante ai fini fiscali. Se il conto annuale è presentato secondo la LICol, ai fini fiscali si devono imporre anche gli utili e le perdite in capitale non realizzati.

In caso di passaggio da un conto annuale secondo la LICol a un conto annuale secondo il CO occorre considerare quanto segue. – Se finora gli utili in capitale non realizzati sugli immobili sono stati tassati, in occasione della presentazione del conto annuale ai sensi del CO è possibile far valere la differenza di valore come riserve occulte già tassate. Ai fini fiscali, gli ammortamenti devono basarsi sui valori determinanti per l’imposta sull’utile. Se nonostante l’ammortamento fiscale, il valore residuo dell’imposta sull’utile fosse superiore al valore venale a quella data, si deve effettuare imperativamente un ammortamento risp. una rettifica di valore al fine di ottenere una valorizzazione uguale al valore venale. – Se finora gli utili in capitale non realizzati sugli immobili non sono stati tassati, occorre assicurarsi che nel passaggio a un conto annuale ai sensi del CO venga fiscalmente registrata la differenza tra i valori fino ad allora determinanti per l’imposta sull’utile e i nuovi valori contabili previsti dal conto annuale ai sensi del CO.

Il passaggio dal conto annuale ai sensi del CO al conto annuale ai sensi della LICol comporta una realizzazione dovuta alla sistematica fiscale che implica la corrispondente tassazione delle variazioni di valore.

Se la contabilità non è tenuta secondo le norme relative alla presentazione dei conti (LICol o CO), una riconciliazione chiara deve essere disponibile e quest’ultima va presentata unitamente alla dichiarazione d’imposta. I conti annuali allestiti ai sensi del CO non devono obbligatoriamente essere verificati da un organo di revisione.

Per determinare l’utile netto imponibile di un investimento collettivo di capitale con possesso fondiario diretto deve essere allestito un conto distinto (cfr. l’esempio dell’Allegato II).

3.3.4 Obbligo di dichiarazione

La direzione dei fondi è tenuta a presentare all’autorità di tassazione, per ogni periodo fiscale, un’attestazione concernente tutti i rapporti determinanti per la tassazione del possesso fondiario diretto e dei suoi redditi (cfr. art. 129 cpv. 3 LIFD).

4 Imposizione a livello degli investitori

4.1 Informazioni generali

Un fondo contrattuale di investimento, una SICAV o una SAcCol, che nei loro documenti di base (ad es. nel contratto del fondo) prevedono una disposizione sulla distribuzione di almeno il 70 per cento dei proventi netti annui, compresi quelli riportati da anni contabili precedenti, viene considerato ai fini fiscali come un investimento collettivo di capitale distribuibile. Viceversa, gli investimenti collettivi di capitale sono considerati di tesaurizzazione se nei documenti base non è prevista alcuna disposizione sulla distribuzione dei proventi annui netti. Se la determinazione annua della quota di distribuzione e di tesaurizzazione è lasciata all’apprezzamento dei responsabili dell’investimento collettivo di capitale, i fondi di investimento contrattuali, SICAV e SAcCol sono considerati come investimenti collettivi di capitale misti.

Se in base a una clausola, prevista nel contratto di base, sulle soglie di distribuzione minime (cfr. cifra 2.1.2 circ. n. 24) un investimento collettivo di capitale di distribuzione rinuncia alla distribuzione, esso non viene comunque qualificato quale investimento collettivo di capitale di tesaurizzazione. In tali casi, i redditi devono essere accreditati quale utile riportato e non possono essere modificati nel corso dell’esercizio contabile successivo. L’utile riportato è imponibile presso l’investitore al momento della sua futura distribuzione. Dal punto di vista dell’imposta sul reddito occorre distinguere se le quote degli investimenti collettivi di capitale sono detenute nella sostanza privata o in quella commerciale dell’investitore.

I redditi da fondi siti in Svizzera o all’estero di investimenti collettivi di capitale svizzeri o esteri con possesso fondiario diretto non sono imponibili a livello degli investitori. I redditi esentati non devono essere considerati per la determinazione dell’aliquota. Non sono esenti i redditi provenienti dalla parte dei beni del fondo che sono messi a disposizione per garantire gli impegni di valori mobiliari a corto termine a interesse fisso o altri averi disponibili a corto termine (cfr. art. 20 cpv. 1 lett. e LIFD). Questa esenzione non è applicabile per gli investitori di SICAF con possesso fondiario diretto.

4.2 In caso di investimenti detenuti nella sostanza privata

Secondo l’articolo 20 capoverso 1 lettera e LIFD, tutti i proventi da quote di partecipazione a investimenti collettivi di capitale sono imponibili presso gli investitori, a condizione che questi ultimi non incassino proventi dal possesso fondiario diretto. Tra tali redditi figurano i redditi distribuiti o tesaurizzati (reinvestiti), purché si tratti di redditi dalla sostanza imponibili quali interessi, dividendi e redditi analoghi nonché i redditi correnti e gli utili riportati che si compensano nel quadro di un riunione di fondi o di una fusione di investimenti collettivi di capitale e che pertanto non saranno più imposti successivamente. I redditi distribuiti sono imponibili al momento della scadenza. I proventi tesaurizzati sono imponibili al momento dell’accredito, ossia quando i proventi sono trasferiti sul conto dei redditi tesaurizzati al fine di essere reinvestiti. Se i redditi distribuiti o tesaurizzati contengono utili da capitale, questi ultimi sono esenti da imposta ai sensi dell’articolo 16 capoverso 3 LIFD, a condizione che siano stati contabilizzati separatamente nei conti annuali o siano stati distribuiti tramite una cedola separata. I redditi determinanti ai fini fiscali sono pubblicati nel listino dei corsi HB (titoli trattati fuori borsa) dell’AFC.

I proventi che gli investitori realizzano dalla propria partecipazione a una SICAF non soggiacciono all’articolo 20 capoverso 1 lettera e LIFD, in quanto le SICAF sono tassate in

quanto società di capitali. Questi redditi sono imponibili presso gli investitori o gli azionisti di una SICAF ai sensi dell’articolo 20 capoverso 1 lettera c LIFD.

In caso di vendita o restituzione di quote detenute nella sostanza privata di un fondo contrattuale di investimento, di una SICAV o di una SAcCol, la differenza tra il prezzo di acquisto e quello di vendita è considerato come utile da capitale esente da imposta ai sensi dell’articolo 16 capoverso 3 LIFD o come perdita di capitale fiscalmente non deducibile.

La liquidazione di un fondo contrattuale di investimento, di una SICAV o una SAcCol deve rispettare le condizioni previste all’articolo 96 LICol. L’articolo 97 capoverso 2 LICol dà diritto agli investitori a una quota proporzionale del ricavo della liquidazione. Il rimborso dei capitali investiti e degli utili in capitale realizzati sono esonerati dall’imposta per l’investitore che dichiara le quote nella sua sostanza privata. Purché non siano già stati tassati, i redditi della sostanza sono imponibili proporzionalmente al risultato della liquidazione. Se un investimento collettivo di capitale con possesso fondiario diretto è sciolto, i proventi distribuiti agli investitori non soggiacciono all’imposta sul reddito purché questi provengano dal possesso fondiario diretto.

Secondo l’articolo 20 capoverso 1 lettera c LIFD, al momento della liquidazione di una SICAF l’eccedenza di liquidazione (differenza tra il prezzo di vendita e il valore nominale proporzionale) è soggetta all’imposta sul reddito.

In linea di principio, nell’ambito degli investimenti collettivi di capitale esteri la procedura di liquidazione si basa sulle condizioni stabilite dalle autorità di vigilanza al domicilio dell’investimento collettivo di capitale. Ai fini dell’imposta sul reddito svizzera, il riscatto completo o pressoché completo delle quote in circolazione mediante un investimento collettivo di capitale o una parte dello stesso vale come liquidazione (di fatto) anche quando l’autorità di vigilanza estera dovesse consentire la riemissione delle quote e se ritiene che non sussista alcuna liquidazione formale.

Le liquidazioni di fatto di investimenti collettivi di capitale esteri e di parti della sostanza hanno le stesse conseguenze fiscali come nel caso della liquidazione formale.

4.3 In caso di investimenti detenuti nella sostanza commerciale

La disposizione dell’articolo 20 capoverso 1 lettera e LIFD è pure applicabile alle persone fisiche che detengono le loro quote in investimenti collettivi di capitale nella loro sostanza commerciale. I proventi e gli utili in capitale derivanti da investimenti collettivi di capitale con possesso fondiario diretto non soggiacciono all’imposta sul reddito. Questo disciplinamento vale per analogia anche per le persone giuridiche.

In caso di vendita o riscatto di quote detenute nella sostanza commerciale, la differenza tra il valore, più basso, fiscalmente determinante dell’imposta sul reddito o dell’imposta sull’utile e quello più elevato, cioè il ricavato dalla vendita, è considerata utile in capitale imponibile ai sensi dell’articolo 18 capoverso 2 e l’articolo 58 LIFD. Una perdita di capitale è fiscalmente deducibile in virtù dell’articolo 27 capoverso 2 lettera b e dell’articolo 58 LIFD.

Se un investimento collettivo di capitale viene liquidato, nel caso degli investimenti nella sostanza commerciale la differenza positiva tra i proventi della liquidazione e il valore contabile fiscalmente determinante (valore dell’imposta sul reddito o di quella sull’utile) è assoggettata all’imposta sul reddito o a quella sull’utile. Nella sostanza commerciale eventuali differenze negative costituiscono perdita di capitale deducibile.

4.4 Rimborso dell’imposta preventiva

Secondo l’articolo 4 capoverso 1 lettera c della legge federale sull’imposta preventiva (LIP)5 gli interessi, le parti di utile e tutti gli altri redditi delle quote di investimenti collettivi di capitale emesse da una persona domiciliata in Svizzera o da una persona domiciliata all’estero unitamente a una persona domiciliata in Svizzera ai sensi della LICol sono assoggettati all’imposta preventiva.

Gli investitori hanno diritto al rimborso dell’imposta preventiva se alla scadenza della prestazione imponibile adempiono le condizioni legali richieste.

Ai fini delle imposte dirette, il reinvestimento dei proventi derivanti da investimenti collettivi di capitale di tesaurizzazione è considerato come una realizzazione. Per tale motivo si raccomanda di contabilizzare questa operazione con incidenza sul risultato. Se questi proventi non sono contabilizzati, gli investitori perdono il diritto al rimborso dell’imposta preventiva (cfr. art. 25 cpv. 1 LIP). Si raccomanda quindi di effettuare la seguente contabilizzazione, nel caso in cui un investimento collettivo di capitale dovesse realizzare un utile, ad esempio, pari a 100 franchi: – investimento collettivo di capitale a reddito da titoli CHF 65 – imposta preventiva a reddito da titoli CHF 35

Gli investitori di investimenti collettivi di capitale contrattuali esteri (quindi trasparenti) possono chiedere il rimborso dell’imposta preventiva riscossa sui redditi derivanti da titoli svizzeri detenuti nel patrimonio del fondo se, al momento della scadenza di tali redditi, soddisfano le condizioni che danno diritto al rimborso.

4.5 Obbligo di rilascio di attestazioni

Gli investimenti collettivi di capitale devono attestare agli investitori tutti i rapporti determinanti ai fini dell’imposizione dei redditi. Inoltre devono presentare i loro rapporti annuali e i conti annuali all’AFC.

In virtù della soluzione fiduciaria i redditi dei fondi di tesaurizzazione sono soggetti all’imposta sul reddito a livello degli investitori. Di conseguenza gli investimenti collettivi di capitale di tesaurizzazione devono certificare annualmente a fini fiscali i proventi tesaurizzati agli investitori. Ne sono eccettuati gli utili da capitale reinvestiti qualora questi figurino separatamente nel conto annuale. Comunicando all’AFC il reddito tesaurizzato per ogni quota per il listino dei corsi e mettendo a disposizione le basi per il corrispondente calcolo, l’obbligo di rilascio delle necessarie attestazioni per l’investimento di capitale è soddisfatto.

In virtù dell’articolo 129 capoverso 3 LIFD, gli investimenti collettivi di capitale devono fornire informazioni all’autorità di tassazione sulla ripartizione delle distribuzioni e delle riserve nelle due categorie «reddito da possesso fondiario diretto» e «altri ricavi». Una ripartizione delle distribuzioni mediante cedola separata non è necessaria, ad eccezione della distribuzione con cedola separata di profitti in capitale e del rimborso di versamenti di capitale (cfr. art. 5 cpv. 1 lett. b LIP e art. 28 cpv. 3 OIPrev).

L’AFC determina i valori imponibili delle quote degli investimenti collettivi di capitale in base alle dichiarazioni degli investimenti collettivi di capitale con possesso fondiario diretto e le pubblica nel listino dei corsi HB.

5 RS 642.21

5 Domande speciali

5.1 Commercio professionale di titoli

Determinante per la qualifica di reddito derivante da un investimento collettivo di capitale è il fatto che la direzione del fondo o l’organo della SICAV e della SAcCol agiscono in modo autonomo e che gli investitori non hanno alcun diritto di impartire loro istruzioni. In questi casi, le frequenti transazioni su titoli effettuate dagli investimenti collettivi di capitale non possono essere attribuite fiscalmente agli investitori e questi ultimi non possono essere qualificati come commercianti professionali di titoli.

5.2 Società in accomandita per investimenti collettivi di capitale (SAcCol)

La SAcCol è una società di persone il cui scopo esclusivo è l’investimento collettivo di capitale (art. 98 cpv. 1 LICol). Il socio illimitatamente responsabile (accomandatario) deve essere una società anonima con sede in Svizzera e a causa del divieto di concorrenza può operare come accomandataria in una sola SAcCol (art. 104 LICol). La SAcCol effettua principalmente i propri investimenti in capitale a rischio. Gli accomandanti ai sensi dell’articolo 10 capoverso 3 LICol devono pertanto essere investitori qualificati. La SAcCol è dunque essenzialmente uno strumento d’investimento per banche, commercianti di valori mobiliari, istituti di assicurazione, enti di diritto pubblico e istituti di previdenza con tesoreria professionale nonché per privati facoltosi che dispongono di investimenti finanziari per almeno 5 milioni di franchi (cfr. art. 6 cpv. 1 OICol).

La SAcCol, rispettivamente i suoi dirigenti, deve dimostrare, al fine di assimilare fiscalmente i propri soci a investitori, che rispetta le condizioni previste dalla LICol (cfr. art. 129 cpv. 1 lett. c LIFD o art. 129 cpv. 3 LIFD in caso di possesso fondiario diretto).

Sebbene la LICol riservi i fondi immobiliari agli investimenti collettivi di capitale aperti, le SAcCol possono comunque investire i loro mezzi in beni immobili, al fine di realizzare un progetto di costruzione o un progetto immobiliare. In questo caso, esse devono essere trattate come soggetti fiscali distinti.

5.3 Ristrutturazioni

5.3.1 A livello dell’investimento collettivo di capitale

Secondo l’articolo 95 LICol sono ammesse le seguenti ristrutturazioni di investimenti collettivi di capitale aperti: – l’unione tramite trasferimento dei valori patrimoniali e degli impegni (art. 95 cpv. 1 lett. a LICol); – la trasformazione di un investimento collettivo di capitale in un’altra forma giuridica (art. 95 cpv. 1 lett. b LICol); – nel caso della SICAV, il trasferimento di patrimonio ai sensi degli articoli 69–77 della legge sulla fusione (LFus6; art. 95 cpv. 1 lett. c LICol).

Le ristrutturazioni ai sensi dell’articolo 95 LICol sono fiscalmente neutre a livello dell’investimento collettivo di capitale. Per le ristrutturazioni ai sensi dell’articolo 95 capoverso 1 lettere a e b LICol, le disposizioni dell’articolo 61 LIFD sono applicabili per analogia. Per contro, in caso di trasferimento di patrimonio ai sensi dell’art. 95 capoverso 1 lettera c LICol, le disposizioni dell’art. 61 capoversi 3 e 4 LIFD non sono applicabili.

Le disposizioni legali dell’articolo 61 LIFD si applicano per analogia anche alla ristrutturazione di o con investimenti collettivi di capitale esteri.

6 RS 221.301

5.3.2 A livello degli investitori

Poiché il rapporto di scambio deve essere determinato in base ai valori venali, lo scambio delle quote in se non ha, per gli investitori, alcuna conseguenza ai fini delle imposte dirette. Per le quote detenute nella sostanza commerciale è applicabile lo stesso principio, purché il valore determinante ai fini dell’imposta sull’utile o sul reddito resti invariato. La stessa regola si applica per analogia al trasferimento patrimoniale di una SICAV.

I conferimenti in natura o l’apporto di beni immobili in un investimento collettivo di capitale è possibile solo al valore venale. L’articolo 61 LIFD non è applicabile.

Se un investimento collettivo di capitale riprende dei valori patrimoniali di una società di capitali o di una società cooperativa di cui detiene la partecipazione, le altre riserve e le riserve occulte trasferite si ritengono distribuite ai detentori delle quote dell'investimento collettivo di capitale in conformità con il principio di trasparenza.

5.4 Riduzione per partecipazioni e imposizione parziale

Le società di capitali o le società cooperative che detengono quote di un fondo contrattuale d'investimento, di una SICAV o di una SAcCol, non possono chiedere la riduzione di cui agli articoli 69 e seguenti LIFD.

Le persone fisiche non possono far valere l’imposizione secondo gli articoli 18b e 20 capoverso 1bis LIFD per il loro reddito da investimento collettivo di capitale.

5.5 Trasferimento della sede o espatrio di investimenti collettivi di capitale

Diversamente da quanto avviene per l’imposta preventiva, il trasferimento della sede non ha nessuna conseguenza in ambito di imposte dirette, in quanto non è da considerare come liquidazione. Sulla base della soluzione fiduciaria il «bene» permane nella sostanza privata o nella sostanza commerciale dell’investitore.

Ai fini del rimborso dell’imposta preventiva, gli investitori che detengono le quote nella sostanza privata devono dichiarare il ricavato della liquidazione (reddito netto compreso un eventuale utile riportato), ma possono neutralizzarlo dichiarando un corrispondente ricavo negativo.

Se gli investitori sono persone giuridiche, aziende e simili e se le quote sono detenute nella sostanza commerciale, l’imposta preventiva deve essere contabilizzata secondo le disposizioni di cui all’articolo 25 LIP.

5.6 Fondi a investitore unico

Dal punto di vista dell’imposta federale diretta, i fondi a investitore unico sono ammessi esclusivamente se l’investitore è un ente di diritto pubblico, un istituto di previdenza con tesoreria professionale o un istituto di assicurazione sottoposto a vigilanza (art. 7 cpv. 3 LICol in combinato disposto con gli art. 10 cpv. 3 LICol e 5 cpv. 4 OICol).

In tutti gli altri casi, ai fini del riconoscimento fiscale di un investimento collettivo di capitale sono necessari almeno due investitori indipendenti l’uno dall’altro (cfr. cifra 2).

6 Entrata in vigore

La presente circolare entra in vigore con la sua pubblicazione e sostituisce la circolare numero 25 del 5 marzo 2009.

7 Allegati

Allegato I Definizioni e abbreviazioni

Definizioni Altri fondi per investimenti tradizionali e per investimenti alternativi: investimenti collettivi di capitale aperti che non sono né fondi in valori mobiliari né fondi immobiliari. In questi fondi sono ammessi, tra l’altro, investimenti in valori mobiliari, metalli preziosi, immobili, diritti nonché quote di altri investimenti collettivi di capitale (cfr. art. 68–71 LICol). Fondi di distribuzione: investimenti collettivi di capitale aperti o chiusi che, nei documenti di base, prevedono una regola di distribuzione di almeno il 70 per cento del beneficio netto annuale aumentato dei benefici riportati da esercizi contabili precedenti. Fondo d’investimento: fondo contrattuale d’investimento collettivo di capitale. Fondi immobiliari: investimenti collettivi di capitale aperti che collocano i loro mezzi in valori immobiliari (cfr. art. 58 LICol). Fondi in valori mobiliari: investimenti collettivi di capitale aperti che collocano i loro mezzi in valori mobiliari (cfr. art. 53 LICol). Fondo di tesaurizzazione o fondo di crescita: investimenti collettivi di capitale aperti o chiusi che, nei documenti di base, non prevedono alcuna regola di distribuzione annuale. Investimenti collettivi di capitale: patrimoni accumulati da più investitori in vista del loro investimento comune e gestiti per loro conto (art. 7 cpv. 1 LICol). Investimenti collettivi di capitale aperti: fondi contrattuali d’investimento e società di investimento a capitale variabile (SICAV). Questi investimenti possono essere composti da fondi in valori mobiliari, da fondi immobiliari o da altri fondi d’investimento tradizionali o alternativi. Nei confronti del patrimonio collettivo gli investitori vantano un diritto immediato o mediato al rimborso delle loro quote al valore netto di inventario (cfr. art. 8 LICol). Investimenti collettivi di capitale chiusi: società in accomandita per investimenti collettivi di capitale (SAcCol) e società di investimento a capitale fisso (SICAF). Nei confronti del patrimonio collettivo gli investitori non vantano alcun diritto immediato o mediato al rimborso delle loro quote al valore netto di inventario (cfr. art. 9 LICol). Investimenti collettivi di capitale misti: fondi d’investimento su base contrattuale, SICAV o SAcCol, per i quali la determinazione annuale della quota da distribuire o tesaurizzare rientra

nell’apprezzamento dei titolari delle parti in funzione del loro investimento collettivo di capitale. Investitori: persone fisiche o giuridiche, come pure società in nome collettivo o in accomandita, che detengono quote in investimenti collettivi di capitale (cfr. art. 10 cpv. LICol). Principio di trasparenza: ai fini delle imposte dirette, i redditi patrimoniali e gli utili in capitale non sono tassati a livello degli investimenti collettivi di capitale, ma presso gli investitori (eccezione: investimenti collettivi di capitale svizzeri o esteri con possesso fondiario diretto per i relativi redditi nonché SICAF). Quote: crediti nei confronti della direzione del fondo sotto forma di partecipazione al patrimonio e al reddito del fondo di investimento o di partecipazioni a una società (cfr. art. 11 LICol). Soluzione fiduciaria: ai fini delle imposte dirette, il patrimonio collocato negli investimenti collettivi di capitale è attribuito all’investitore.

Abbreviazioni AFC Amministrazione federale delle contribuzioni Art. articolo Cfr. confronta Circ. circolare CO legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero [Libro quinto: Diritto delle obbligazioni] (RS 220) Cpv. capoverso FINMA Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari ICC investimento collettivo di capitale Lett. lettera / lettere LFus legge federale del 3 ottobre 2003 sulla fusione, la scissione, la trasformazione e il trasferimento di patrimonio (RS 221.301) LICol legge federale del 23 giugno 2006 sugli investimenti collettivi di capitale (RS 951.31) LIFD legge federale del 14 dicembre 1990 sull’imposta federale diretta (RS 642.11) LIP legge federale del 13 ottobre 1965 su l’imposta preventiva (RS 642.21) LP Limited Partnership N. numero NAV Net Asset Value (valore dell’attivo netto) di un investimento collettivo di capitale OICol ordinanza del 22 novembre 2006 sugli investimenti collettivi di capitale (RS 951.311) OIPrev ordinanza del 19 dicembre 1966 sull’imposta preventiva (RS 642.211) SAcCol società in accomandita per investimenti collettivi di capitale SICAF società d’investimento a capitale fisso SICAV società d’investimento a capitale variabile TN tassa di negoziazione

Allegato II Investimenti collettivi di capitale con possesso fondiario diretto / conto distinto Esempio Totale degli attivi: 90 % possesso fondiario diretto, 10 % altri attivi

Risultato Calcolo Immobili Altro Totale importo importo Ricavi Entrate da pigioni per oggetto 4000 - 4000 Utili in capitale e rivalutazioni per oggetto dopo deduzione 1000 - 1000 contabili dei costi diretti Acquisti per oggetto 1000 1000 Interessi attivi 500 500 Totale ricavi 6000 500 6500

Spese Interessi passivi Interessi 300 33 333 ripartizione proporzionale per quote*) Manutenzione e riparazioni per oggetto 450 450 Altri costi immobiliari per oggetto 400 400 Spese di amministrazione per oggetto 250 250 relative agli immobili Rimborsi per oggetto 150 150 Costi generali Ripartizione proporzionale per 10 1 11 quote*) se i costi sono registrati in modo globale nel conto economico

Costi di stima e di revisione Ripartizione proporzionale per 20 2 22 quote*) se i costi sono registrati in modo globale nel conto economico Attribuzione al fondo di Per oggetto; deducibile solo 500 500 ammortamento nel quadro degli ammortamenti ammessi fiscalmente Attribuzione al fondo di Ammessi solo gli 0 0 manutenzione accantonamenti costituiti per oggetto per grosse riparazioni future Indennità alla direzione del Ripartizione proporzionale per 54 6 60 fondo e alla banca quote*) se i costi sono depositaria registrati in modo globale nel conto economico Spese prima delle imposte 2134 42 2176 Utile prima delle imposte 3866 458 4324 Imposta sul capitale Ipotesi; base di calcolo: -176 (Cantone) sostanza netta secondo le disposizioni applicabili alle persone fisiche alla fine del periodo fiscale Utile prima dell’imposta = 115 %, in quanto l’imposta 3690 sull’utile sull’utile è deducibile

Imposta sull’utile (Cantone / Ipotesi: aliquota d’imposta -481 Confederazione) cantonale e federale 15 % Utile imponibile = 100 % 3209 *) La ripartizione proporzionale degli oneri indiretti avviene sulla base del valore venale degli immobili da possesso fondiario diretto in rapporto al valore venale del totale degli attivi secondo il conto patrimoniale consolidato (cfr. art. 90 LICol).

Redditi imponibili da quote di investimenti collettivi di capitale con possesso fondiario diretto:

I proventi da quote di investimenti collettivi di capitale con possesso fondiario diretto sono imponibili a condizione che i redditi complessivi degli investimenti collettivi di capitale superino i redditi del possesso fondiario diretto. Le distribuzioni e le riserve devono quindi essere ripartite in funzione della loro provenienza nelle due categorie seguenti: a) reddito patrimoniale tassato, compresi gli utili in capitale e gli utili di rivalutazione provenienti dal possesso fondiario diretto; b) reddito patrimoniale proveniente dal possesso fondiario indiretto, reddito da altri valori patrimoniali come pure reddito proveniente dallo scioglimento di accantonamenti su possesso fondiario diretto costituiti prima del 1° gennaio 1995 (di regola fondi per la manutenzione e per gli ammortamenti).

Le tasse relative a redditi assoggettati a imposta preventiva possono essere addebitate a questi ultimi, ma al massimo fino all’1,5 % (quota dei costi di esercizio = Total Expense Ratio / TERREF) del patrimonio complessivo del fondo in questi investimenti. Se l’importo totale delle tasse è inferiore all’1,5 %, è deducibile solo tale importo.

Allegato III Panoramica grafica sulle forme di investimenti collettivi di capitale (ICC) Forme di investimenti collettivi di capitale e loro imposizione

Investimenti collettivi di capitale aperti Investimenti collettivi di capitale chiusi

Fondi d’investimento SICAV SAcCol SICAF contrattuali

Investimenti collettivi di • Approccio trasparente, • Approccio trasparente, • Approccio trasparente, • Mancanza di approccio capitale senza possesso nessun soggetto fiscale nessun soggetto fiscale nessun soggetto fiscale trasparente, soggetto fiscale fondiario diretto (cfr. circ. n. proprio proprio proprio proprio 25 cifra 3.2) • Imposizione secondo • Imposizione secondo • Imposizione secondo • Imposizione secondo l’articolo l’articolo 10 capoverso l’articolo 10 capoverso l’articolo 10 capoverso 2 49 capoverso 2 LIFD come una

2 LIFD 2 LIFD LIFD società di capitali, ossia

imposizione dell’utile netto secondo l’articolo 58 segg. LIFD all’aliquota dell’8,5 % (art. 68 LIFD).

Investimenti collettivi di • Mancanza di approccio • Mancanza di approccio • Mancanza di approccio capitale con possesso trasparente, soggetto trasparente, soggetto trasparente, soggetto fondiario diretto (cfr. circ. n. fiscale proprio fiscale proprio fiscale proprio 25 cifra 3.3) • Assimilati alle altre • Assimilati alle altre • Assimilati alle altre persone giuridiche persone giuridiche persone giuridiche • Imposizione secondo • Imposizione secondo • Imposizione secondo l’articolo 49 capoverso l’articolo 49 capoverso l’articolo 49 capoverso 2

2 LIFD in combinato 2 LIFD in combinato LIFD in combinato

disposto con l'articolo disposto con l'articolo disposto con l'articolo 66 66 capoverso 3 LIFD 66 capoverso 3 LIFD capoverso 3 LIFD per i per i redditi da per i redditi da redditi da possesso possesso fondiario possesso fondiario fondiario diretto diretto all’aliquota del diretto all’aliquota del all’aliquota del 4,25 % 4,25 % (art. 72 LIFD) 4,25 % (art. 72 LIFD) (art. 72 LIFD)

Allegato IV Equivalenza degli investimenti collettivi di capitale esteri

Regole di equivalenza In virtù delle seguenti regole di equivalenza, nell’ottica fiscale gli investimenti collettivi di capitale esteri devono essere assimilati agli investimenti collettivi di capitale svizzeri: 1. forme d’investimento autorizzate in Svizzera per la vendita; oppure 2. forme d’investimento sottoposte all’estero a una vigilanza riconosciuta sugli investimenti collettivi di capitale; oppure 3. forme d’investimento aperte organizzate su base contrattuale o secondo il diritto societario, a. il cui obiettivo è l’investimento collettivo di capitale; e b. che hanno sede all’estero; e c. i cui investitori godono del diritto di riscatto delle proprie quote al valore netto di inventario nei confronti della forma d’investimento o di una società ad essa legata; oppure 4. forme d’investimento chiuse organizzate contrattualmente o secondo il diritto societario, a. il cui obiettivo è l’investimento collettivo di capitale; e b. che hanno sede all’estero.

Si veda anche l’albero decisionale dell’Allegato V.

Spiegazioni relative alle regole di equivalenza Ad cifra 1: Gli investimenti collettivi di capitale esteri che dispongono di un’autorizzazione da parte della FINMA sono assimilati, ai fini delle imposte dirette, al corrispondente investimento collettivo di capitale svizzero.

Ad cifra 2: L’elenco di cui all’Allegato VI della circolare numero 24, contiene i Paesi la cui vigilanza sugli investimenti collettivi di capitale è accettata dall’AFC. Tale elenco non è esaustivo e viene costantemente aggiornato.

I cosiddetti fondi «a investitore unico» esteri sottoposti a vigilanza che non soddisfano le condizioni dell’articolo 5 OICol, ai fini delle imposte dirette sono esclusi da questa regola di assimilazione.

Ad cifra 3: Se in questa forma di fondo trattasi di persona giuridica i cui investitori dispongono del diritto al rimborso delle proprie quote (cfr. art. 119 cpv. 1 lett. b LICol), in virtù dell’articolo 49 capoverso 3 LIFD questa è da assimilare a una SICAV in quanto giuridicamente è simile a questo tipo di investimento collettivo di capitale. Se si tratta per contro di una società che a causa dell’assenza di un diritto al riscatto delle quote deve essere qualificata quale investimento collettivo di capitale chiuso, essa è da assimilare a una SICAF.

Il diritto degli investitori al rimborso delle proprie quote al NAV è però soddisfatto se è previsto almeno un diritto di rimborso ogni anno. Un periodo di lockup fino a cinque anni al massimo non pregiudica l’adempimento di questo criterio.

Ad cifra 4: Se un investimento collettivo chiuso (LP, Gmbh & CO KG) corrisponde a una SAcCol, i soci devono essere qualificati quali investitori, con la conseguenza che in questo caso realizzano un reddito da sostanza mobiliare.

Ad cifre 3 e 4: La presenza dei criteri specificati di seguito permettono di concludere che si tratta di un investimento collettivo di capitale: – durata limitata dell’investimento; – esistenza di un offering memorandum; – diritti di codecisione dell’investitore mancanti o molto limitati; – il reporting / la rendicontazione ha luogo come per gli investimenti collettivi di capitale sottoposti a vigilanza; – la forma di investimento dispone di funzioni tipiche come quella del gestore di investimenti (investment manager), della banca depositaria ecc.

Allegato V Albero decisionale Corrisponde all’Allegato VI della circolare numero 24 dal 20. novembre 2017

L'ICCs è L'investitore ha ICCs tassato ai fini fiscali svizzeri come un FCP o una SICAV: ammesso alla sì il diritto di sì TN: il mercato primario è assoggettato distribuzione in richiedere la Investitore esonerato dalla TN: sì Svizzera?1 restituzione²? Imposta sul reddito / sull'utile: imposizione trasparente

no no

ICCs tassato ai fini fiscali svizzeri come una SICAF: Simile a una sì TN: il mercato primario è assoggettato SICAF? Investitore esonerato dalla TN: sì Imposta sul reddito/sull'utile: tassazione non trasparente

ICCs tassato ai fini fiscali svizzeri come una SAcCol: no TN: il mercato primario è assoggettato Investitore esonerato dalla TN: sì Imposta sul reddito / sull'utile: imposizione trasparente

L'ICCs è L'investitore ha ICCs tassato ai fini fiscali svizzeri come una SICAF: soggetto sì sì il diritto di TN: il mercato primario è assoggettato in quanto tale a una vigilanza richiedere la Investitore esonerato dalla TN: sì all'estero³? restituzione²? Imposta sul reddito / sull'utile: imposizione non trasparente

no no

sì ICCs tassato ai fini fiscali svizzeri come una SICAF: Simile a una TN: il mercato primario è assoggettato SICAF? Investitore esonerato dalla TN: sì

no ICCs tassato ai fini fiscali svizzeri come una SAcCol: TN: il mercato primario è assoggettato Investitore esonerato dalla TN: sì Imposta sul reddito / sull'utile: imposizione trasparente

Il criterio dello no scopo dell'ICCs Non si tratta di un ICCs: sono necessari ulteriori chiarimenti è soddisfatto4 ?

L'investitore ha no sì ICCs tassato ai fini fiscali svizzeri come una SICAF: il diritto di Simile a una richiedere la SICAF? TN: il mercato primario è assoggettato restituzione 5? Investitore esonerato dalla TN: sì

sì no ICCs tassato ai fini fiscali svizzeri come una SAcCol: TN: il mercato primario è assoggettato Investitore esonerato dalla TN: sì Imposta sul reddito / sull'utile: imposizione trasparente

ICCs tassato ai fini fiscali svizzeri come un FCP o una SICAV: TN: il mercato primario è assoggettato Investitore esonerato dalla TN: sì Imposta sul reddito / sull'utile: imposizione trasparente

Legenda: 1 Si veda all'indirizzo Internet. https://www.finma.ch/it/finma-public/istituti-persone-e-prodotti-autorizzati/ l'elenco degli investimenti collettivi di capitale stranieri di cui è consentita la

distribuzione in Svizzera o dalla Svizzera Diritto dell'investitore di chiedere la restituzione al valore patrimoniale netto del fondo almeno una volta all'anno; le clausole di lockup non modificano la qualifica. L’elenco dei Paesi sottoposti a una vigilanza riconosciuta dall'AFC, figura nell’allegato V della circolare no. 24.

4 L'esistenza dei seguenti requisiti indica che si tratta di un investimento collettivo di capitale:

  • durata limitata della forma d'investimento;

  • esistenza di un offering memorandum ;

  • diritti di codecisione dell'investitore mancanti o molto limitati;

  • reporting / rendicontazione allestiti analogamente agli investimenti collettivi di capitale sottoposti a vigilanza;

  • la forma d'investimento dispone dei tipici incaricati di funzione quali investment manager, banca depositaria ecc. Diritto dell'investitore di chiedere la restituzione al valore patrimoniale netto del fondo almeno una volta all'anno; le clausole di lockup non modificano la qualifica.

Allegato VI Modello di reporting per fund of funds svizzeri (MS Excel 2013)

Modello di reporting per fund of funds svizzeri (MS Excel 2007)

Corrisponde all’Allegato VII della circolare numero 24 dal 20. novembre 2017

Allegato VII Modello di reporting per fund of funds esteri (MS Excel 2013)

Modello di reporting per fund of funds esteri (MS Excel 2007)

Corrisponde all’Allegato VII della circolare numero 24 dal 20. novembre 2017

Allegato VIII Modello di reporting per fund individuale

Corrisponde all’Allegato della circolare numero 24 dal 20. novembre 2017