Riduzione d'imposta sui ricavi da partecipazioni
Dipartimento federale delle finanze DFF
Divisione principale imposta federale diretta, imposta preventiva, tasse di bollo
Imposta federale diretta
Berna, 17 dicembre 2009
Circolare n. 27
Riduzione d'imposta sui ricavi da partecipazioni delle società di capitali e delle società cooperative
1 Oggetto della circolare
Con la legge federale del 23 marzo 2007 sul miglioramento delle condizioni quadro fiscali per le attività e gli investimenti imprenditoriali (legge sulla riforma II dell’imposizione delle imprese) negli articoli 62 capoverso 4, 69 e 70 capoverso 4 lettera b della legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD) la riduzione d'imposta sui ricavi da partecipazioni delle società di capitali e delle società cooperative è stata modificata come segue (modifiche evidenziate):
Art. 62 cpv. 4 Le rettifiche di valore e gli ammortamenti sul costo d’investimento relativo alle partecipazioni che adempiono le condizioni dell’articolo 70 capoverso 4 lettera b sono aggiunti agli utili imponibili, per quanto non siano più giustificati.
Art. 69 Riduzione L’imposta sull’utile di una società di capitali o di una società cooperativa è ridotta nella proporzione esistente fra il ricavo netto dei diritti di partecipazione e l’utile netto complessivo se la società: a. partecipa in ragione almeno del 10 per cento al capitale azionario o sociale di un’altra società; b. partecipa in ragione almeno del 10 per cento agli utili e alle riserve di un’altra società; o c. detiene diritti di partecipazione pari a un valore venale di almeno un milione di franchi.
Art. 70 cpv. 4 lett. b Gli utili in capitale sono considerati nel calcolo della riduzione soltanto: b. se la partecipazione alienata ammontava almeno al 10 per cento del capitale azionario o sociale di un’altra società o dava diritto ad almeno il 10 per cento degli utili e delle riserve di un’altra società ed era per almeno un anno detenuta dalla società di capitali o dalla società cooperativa alienante; se in seguito ad alienazione parziale della partecipazione la percentuale scende al di sotto del 10 per cento, la riduzione per ciascun utile ulteriore da alienazione può essere chiesta soltanto a condizione che i diritti di partecipazione alla fine dell’anno fiscale precedente l’alienazione corrispondevano a un valore venale di almeno un milione di franchi.
La presente circolare descrive la vigente prassi riguardo agli articoli 69 e 70 LIFD nonché la prassi concernente le novità derivanti dalla riforma II dell'imposizione delle imprese.
2 Riduzione per partecipazioni
2.1 Principio
È concessa una riduzione d'imposta conformemente agli articoli 69 e 70 LIFD (cosiddetta riduzione per partecipazioni) sugli utili distribuiti dalle società di capitali e dalle società cooperative svizzere o estere alle società di capitali e alle società cooperative assoggettate in Svizzera, purché le seguenti condizioni soggettive e oggettive siano adempiute. Come sinora, questa riduzione porta ad una esenzione indiretta del ricavo netto da partecipazioni.
Conformemente all'articolo 70 capoverso 1 LIFD gli utili in capitale di partecipazioni qualificate sono pure considerati nel calcolo della riduzione nella misura in cui il provento dell’alienazione sia superiore al costo d’investimento (art. 70 cpv. 4 lett. a LIFD).
2.2 Condizioni soggettive
La riduzione per partecipazioni spetta alle società di capitali e alle società cooperative di diritto svizzero nonché alle persone giuridiche estere, equiparabili a società di capitali o a società cooperative svizzere.
Le comunità estere di persone senza personalità giuridica non possono far valere la riduzione per partecipazioni (art. 69 e 70 LIFD; quali beneficiari finali, non vi è la necessità di eliminare una tripla imposizione). Alle società di persone estere spetta l’imposizione parziale dei proventi da partecipazioni della sostanza commerciale secondo l'articolo 18b LIFD (circolare
n. 23 del 17.12.2008).
2.3 Condizioni oggettive
2.3.1 Sovranità fiscale
Le condizioni sotto elencate devono essere adempiute da parte dell'impresa (sede o stabilimento d’impresa) che sottostà alla sovranità fiscale svizzera per i valori che le sono imputabili.
2.3.2 Partecipazioni
Le partecipazioni sono quote del capitale azionario o del capitale sociale di una società di capitali o di una società cooperativa nonché quote all’utile e alle riserve di società di capitali o di società cooperative.
Sono considerate partecipazioni ai sensi dell’articolo 69 LIFD in particolare: – le azioni; – le quote sociali; – le quote di una società cooperativa; – i buoni di partecipazione ai sensi dell'articolo 656a CO; – i buoni di godimento; – le quote di capitale di una SICAF.
In particolare non sono considerate partecipazioni: – le obbligazioni; – i prestiti e gli anticipi; – gli strumenti finanziari ibridi; – gli altri averi di un partecipante a una società di capitali o di un socio di una società cooperativa; – le quote in investimenti collettivi di capitale e in corporazioni assimilate a tali investimenti, ad esempio le quote di capitale di una SICAV.
La qualificazione di partecipazioni straniere è operata applicando per analogia l’articolo 49 capoverso 3 LIFD. I diritti del fondatore di una istituzione del Liechtenstein senza suddivisione in quote del capitale non costituiscono diritti di partecipazione ai sensi degli articoli 69 e 70 LIFD.
2.3.3 Entità della partecipazione
La riduzione d'imposta è garantita sulle distribuzioni di utili quando la partecipazione ammonta almeno al 10 per cento del capitale azionario o del capitale sociale dell'altra società, oppure dà diritto ad almeno il 10 per cento dell'utile e delle riserve o quando il suo valore venale raggiunge almeno un milione di franchi.
Gli utili in capitale sono considerati per contro ricavo da partecipazioni solo quando la partecipazione alienata era pari almeno al 10 per cento del capitale azionario o del capitale sociale di un’altra società o avrebbe dato diritto ad almeno il 10 per cento dell'utile e delle riserve di un'altra società e se tale partecipazione era appartenuta alla società di capitali o alla società cooperativa alienante per almeno un anno (art. 70 cpv. 4 lett. b LIFD).
Se in seguito ad alienazione parziale della partecipazione la percentuale scende al di sotto del 10 per cento, la riduzione per ciascun utile successivo da alienazione può essere chiesta soltanto a condizione che il valore venale dei diritti di partecipazione alla fine dell’anno fiscale precedente l’alienazione ammontava ad almeno un milione di franchi e in precedenza era stata alienata una partecipazione di almeno il 10 per cento del capitale azionario o del capitale sociale o di almeno il 10 per cento dell'utile e delle riserve. Questa regola vale solo per le partecipazioni che sono scese al di sotto del 10 per cento in seguito a un'alienazione parziale effettuata dopo il 31 dicembre 2010, il cui utile in capitale realizzato beneficia della riduzione per partecipazioni.
Di regola la quota di partecipazioni senza valore nominale si calcola in proporzione alle distribuzioni. In caso di alienazione la quota è determinata in funzione degli statuti.
I diritti di voto che la partecipazione detenuta comporta non costituiscono un criterio rilevante per l’ottenimento della riduzione d'imposta.
L’entità della partecipazione deve essere raggiunto al momento della scadenza del ricavo da partecipazioni o alla fine dell'esercizio commerciale. Se, in caso di alienazione di una partecipazione, l’incasso del ricavo da partecipazioni spetta alla società alienante, il calcolo della quota percentuale della partecipazione si basa sui rapporti al momento dell’alienazione.
2.4 Ricavi da partecipazioni
2.4.1 Distribuzioni
Sebbene non contenga un elenco esaustivo dei ricavi da partecipazioni, l'articolo 70 LIFD elenca tuttavia al capoverso 2 i ricavi e gli utili che non costituiscono ricavi da partecipazioni e quindi non rientrano nel calcolo della riduzione d'imposta. Secondo la nuova formulazione della legge e la prassi sinora in vigore, fanno parte dei ricavi da partecipazioni in particolare: – le distribuzioni ordinarie di utili, come i dividendi, le partecipazioni all’utile sulle quote sociali, gli interessi sulle quote di società cooperative; – le distribuzioni straordinarie di utili, come ad esempio le parti al risultato di una liquidazione parziale o totale (eccedenze di liquidazione e utili di fusioni); – le distribuzioni sui buoni di partecipazione; – le distribuzioni sui buoni di godimento; – tutte le altre distribuzioni palesi di utili;
– le distribuzioni dissimulate di utili e le prestazioni non giustificate dall’uso commerciale ai detentori di partecipazioni (come ad es. interessi, indennità per beni materiali e immateriali così come per prestazioni di servizi che non sarebbero stati concessi a terzi alle stesse condizioni), purché la società di capitali o la società cooperativa che le concede abbia subito prima una corrispondente rettifica dell’utile. Se la distribuzione dissimulata di utili proviene da una società di capitali o da una società cooperativa estera, la riduzione per partecipazioni può essere concessa solo se la competente autorità fiscale svizzera giunge alla conclusione che al posto dell’autorità fiscale estera avrebbe anch’essa proceduto alla medesima rettifica o se una soluzione in via amichevole è stata raggiunta in virtù di una convenzione di doppia imposizione; – i rimborsi di capitale.
Non costituiscono ricavi da partecipazioni in particolare: – i proventi che rappresentano spese giustificate dall’uso commerciale presso la società di capitali o la società cooperativa svizzera o estera che li versa (art. 70 cpv. 2 lett. b LIFD); – le eccedenze di liquidazione e gli utili di fusione, nella misura in cui sono dovuti a rettifiche di valore o avrebbero dovuto essere aggiunti agli utili imponibili conformemente all'articolo 62 capoverso 4 LIFD; – i versamenti a titolo di compensazione o di sostituzione provenienti da «securities lending»; – le azioni gratuite.
2.4.2 Utili in capitale
Gli utili in capitale derivanti dall'alienazione di partecipazioni (compresi i ricavi dei relativi diritti di opzione) sono presi in considerazione nel calcolo della riduzione d'imposta alle seguenti condizioni (art. 70 cpv. 1 LIFD): – gli utili in capitale costituiscono ricavo da partecipazioni soltanto nella misura in cui il provento dell’alienazione sia superiore al costo d’investimento; la differenza tra il costo d'investimento e il valore determinante per l'imposta sull'utile (in generale ammortamenti recuperati) rimane dunque interamente imponibile (art. 70 cpv. 4 lett. a LIFD; cfr. esempio
n. 1 nell'allegato);
– la partecipazione alienata deve costituire almeno il 10 per cento del capitale azionario o del capitale sociale dell’altra società oppure dare diritto ad almeno il 10 per cento dell’utile e delle riserve di un’altra società (art. 70 cpv. 4 lett. b LIFD). È possibile sommare più alienazioni effettuate nel corso del medesimo esercizio commerciale; – la partecipazione alienata deve essere stata detenuta per almeno un anno dalla società di capitali o dalla società cooperativa (art. 70 cpv. 4 lett. b LIFD). – è fatto salvo l'articolo 70 capoverso 5 LIFD. Gli utili derivanti dalla rivalutazione di partecipazioni come pure l'attivazione di azioni gratuite non sono considerati ricavi da partecipazioni (art. 70 cpv. 2 lett. c LIFD).
2.5 Costo d'investimento delle partecipazioni
2.5.1 Determinazione
Gli utili in capitale sulle partecipazioni rientrano nel calcolo della riduzione soltanto nella misura in cui il provento dell’alienazione sia superiore al costo d’investimento (art. 70 cpv. 4 lett. a LIFD). Il costo d'investimento delle partecipazioni riveste pertanto un ruolo fondamentale. Al riguardo occorre osservare che per le partecipazioni, che erano detenute da una società di capitali o da una società cooperativa prima del 1° gennaio 1997, i valori determinanti per l’imposta sull’utile (valore contabile più le riserve occulte imposte come utile) all’inizio dell’esercizio commerciale terminato durante l’anno civile 1997 sono considerati alla stregua dei costi d’investimento (art. 207a cpv. 2 LIFD). Pertanto, a partire dall'esercizio commerciale 1997, per ogni partecipazione bisogna elencare e aggiornare i seguenti dati (allegato alla dichiarazione d'imposta): – il valore contabile; – le riserve occulte imposte come utile; – la data e il prezzo d'acquisizione (solo per le partecipazioni acquisite dopo il 31.12.1996); – l’aumento dei costi d'investimento derivanti da investimenti effettuati dopo il 31 dicembre 1996 (apporti palesi di capitale secondo l'art. 60 lett. a LIFD, apporti dissimulati di capitale imposti come utile, prestazioni palesi e dissimulate ai fini di risanamento, cfr. esempio n. 2 dell'allegato); – l’aumento dei costi d'investimento tramite rivalutazioni imponibili in caso di risanamento secondo l'articolo 670 CO; – la riduzione dei costi d'investimento in seguito a disinvestimenti effettuati dopo il 31 dicembre 1996 (ammortamenti in relazione a distribuzioni di utile, art. 70 cpv. 3 LIFD; cfr. esempio n. 3 dell'allegato).
Il valore determinante per l'imposta sull'utile e i costi d'investimento possono essere definiti in base alla media per partecipazione o singolarmente per ogni aumento (acquisto o aumento di capitale). Se per ogni aumento l’effettivo di una partecipazione è definito singolarmente, il contribuente può scegliere liberamente il metodo (FIFO, LIFO, HIFO) in base al quale l'utile in capitale e il ricavo da partecipazioni saranno calcolati in caso di alienazione.
2.5.2 Ammortamenti
Le rettifiche di valore e gli ammortamenti sulle partecipazioni di cui all'articolo 70 capoverso 4 lettera b LIFD sono aggiunti all'utile imponibile, nella misura in cui non sono più giustificati (art. 62 cpv. 4 LIFD) e si sia registrata una durevole ripresa di valore della partecipazione. A tale proposito, per il controllo degli accantonamenti è in vigore una prassi analoga. Per determinare se una ripresa di valore della partecipazione è durevole, possono essere considerati ad esempio gli indizi seguenti: – il corso di borsa dei diritti di partecipazione; – i prezzi pagati all’acquisto o alla vendita dei diritti di partecipazione; – la quota parte ai fondi propri secondo il bilancio della società di capitali o della società cooperativa, i cui diritti di partecipazione sono oggetto di rettifica di valore; – le distribuzioni regolarmente versate e capitalizzate. Il tasso di capitalizzazione è determinato secondo le istruzioni concernenti la valutazione dei titoli non quotati ai fini dell’imposta sulla sostanza; – la valutazione della partecipazione secondo il cosiddetto “metodo pratico” (media aritmetica del valore di reddito e del valore di sostanza).
Per le partecipazioni detenute dalla società di capitali o dalla società cooperativa prima del 1° gennaio 1997, i valori determinanti per l'imposta sull'utile all'inizio dell'esercizio commerciale che termina nell'anno civile 1997 sono considerati alla stregua dei costi d'investimento (art. 207a cpv. 2 LIFD). Ne deriva che gli ammortamenti effettuati prima dell'esercizio commerciale che termina nell'anno civile 1997 riducono il costo d'investimento originario. Per questi ammortamenti non si applica l'articolo 62 capoverso 4 LIFD. Le rettifiche di valore effettuate sino a quel momento sotto forma di accantonamenti sono per contro aggiunte all'utile netto imponibile nella misura in cui non sono più giustificate (art. 63 cpv. 2 LIFD).
L'articolo 62 capoverso 4 LIFD si applica anche quando la quota di partecipazione scende al di sotto del 10 per cento a seguito di un'alienazione parziale e il valore venale dei diritti di partecipazione ammontava almeno a un milione di franchi alla fine dell'anno fiscale precedente la ripresa di valore.
2.6 Ricavo netto da partecipazioni
2.6.1 Determinazione del ricavo netto da partecipazioni
Il ricavo netto da partecipazioni corrisponde alla somma dei singoli ricavi positivi, ossia dei ricavi netti calcolati per ciascuna partecipazione. Le partecipazioni che presentano un risultato negativo non sono tenute in considerazione nel calcolo della riduzione. In questo caso le spese in eccedenza riducono gli elementi imponibili in Svizzera (cfr. esempio n. 4 dell'allegato).
2.6.2 Costi di finanziamento
I costi di finanziamento del periodo fiscale relativi ai ricavi lordi da partecipazioni devono dapprima essere dedotti da questi ricavi. Nei costi di finanziamento sono inclusi gli interessi passivi (compresi gli interessi sui debiti senza indicazione dei creditori, ma esclusi gli interessi a un tasso eccessivo o gli interessi su capitale proprio dissimulato) come pure le altre spese la cui causa immediata risiede nel capitale di terzi rilevante ai fini fiscali oppure anche in impegni effettivi a medio o lungo termine di altro genere. Per contro le offerte di sconto dei fornitori non utilizzate dal contribuente o gli sconti utilizzati dai suoi clienti non costituiscono costi di finanziamento ai sensi dell'articolo 70 capoverso 1, secondo periodo LIFD. In genere simili costi o riduzioni di ricavi si riflettono direttamente ed esclusivamente nell’utile lordo d’esercizio. Neanche i costi di finanziamento compresi nei costi di locazione e nelle rate di leasing sono presi in considerazione.
Una volta stabiliti i costi di finanziamento totali, la loro ripartizione è effettuata di principio in funzione del rapporto tra, da una parte, i valori determinanti per l'imposta sull'utile (valori contabili fiscalmente determinanti) delle partecipazioni che producono un ricavo, e, dall’altra, l'insieme degli attivi. I valori determinanti per l'imposta sull'utile sono di norma calcolati in funzione dello stato alla fine del periodo fiscale. Per le partecipazioni alienate durante l’esercizio commerciale, bisogna prendere in considerazione una quota-parte annua dei costi di finanziamento sulla base del valore determinante per l'imposta sull'utile al momento dell'alienazione (cfr. esempi n. 5 e n. 6 dell'allegato).
2.6.3 Spese amministrative
I ricavi delle singole partecipazione devono di regola essere ridotti di un importo forfetario del 5 per cento per la copertura delle spese amministrative (art. 70 cpv. 1 LIFD). Si tratta nella fattispecie di un forfait che deve essere sempre calcolato sul ricavo lordo (tuttavia dopo de-
duzione degli ammortamenti legati ai ricavi da partecipazioni secondo l'art. 70 cpv. 3 LIFD, cfr. cifra 2.6.4 qui di seguito, nonché delle imposte estere non ricuperabili trattenute sul reddito di capitali e delle altre spese direttamente imputabili - cfr. esempio n. 5 dell'allegato). È fatta salva la prova di spese amministrative effettive superiori o inferiori all’aliquota del 5 per cento. Se il legame tra le spese amministrative e le diverse partecipazioni non può essere dimostrato, tutte le spese amministrative - come per i costi di finanziamento - sono ripartite proporzionalmente sulla base dei valori determinanti per l'imposta sull'utile (cfr. esempio n. 6 dell'allegato).
2.6.4 Ammortamento legato al ricavo da partecipazioni
Se, in un determinato esercizio commerciale, è stato realizzato un ricavo da partecipazioni e, se alla fine dello stesso esercizio commerciale bisogna effettuare un ammortamento sulla partecipazione in questione, si deve presupporre che questo ammortamento non sarebbe stato necessario, o quantomeno sarebbe stato ridotto, se si fosse rinunciato alla distribuzione dell'utile. Al momento della determinazione del ricavo netto da partecipazioni bisogna quindi compensare l'eventuale ammortamento con la distribuzione dell'utile (art. 70 cpv. 3 LIFD). Il contribuente deve tuttavia avere la possibilità di dimostrare che la necessità di procedere all’ammortamento non ha un nesso causale con la distribuzione dell'utile.
La compensazione degli ammortamenti mediante il ricavo da partecipazioni comporta un disinvestimento che riduce i costi d'investimento della partecipazione (ristrutturazione della sostanza). Tali ammortamenti non possono di conseguenza essere oggetto né di una rettifica ai sensi dell'articolo 62 capoverso 3 LIFD né di una rivalutazione ai sensi dell'articolo 62 capoverso 4 LIFD.
2.7 Utile netto complessivo
L'utile netto complessivo ai sensi dell'articolo 69 LIFD è costituito dall'utile netto imponibile.
3 Entrata in vigore
La presente circolare entra in vigore il 1° gennaio 2011 unitamente alle modifiche degli articoli 62 capoverso 4, 69 e 70 capoverso 4 lettera b e si applica ai proventi da diritti di partecipazione esigibili dopo il 31 dicembre 2010. Essa sostituisce la circolare n. 9 del 9 luglio 1998.
Allegato alla circolare n. 27 del 17 dicembre 2009
Esempi 1 - 6
Esempio 1: Ammortamento recuperato (n. 2.4.2.)
Dati della partecipazione
Data Evento Importo
1.2.2011 Acquisto 100
31.12.2011 Ammortamento - 20
31.12.2011 Valore determinante 80
1.7.2012 Vendita 120
Calcolo del ricavo da partecipazioni
Utile in capitale Ricavo da partecipazioni Provento della vendita 120 Provento della vendita 120 ./. Valore determinante - 80 ./. Costo d'investimento - 100 Utile in capitale 40 Ricavo da partecipazioni 20
Esempio 2: Investimento sotto forma di contributo di risanamento (n. 2.5.1.)
Dati della partecipazione
Data Evento Importo
1.2.2011 Acquisto 100
31.12.2012 Ammortamento - 10
31.12.2012 Valore determinante 90
31.12.2013 Contributo di risanamento 30
1.7.2020 Vendita 150
Calcolo del ricavo da partecipazioni
Utile in capitale Ricavo da partecipazioni Provento della vendita 150 Provento della vendita 150 ./. Valore determinante - 90 ./. Costo d'investimento - 130 Utile in capitale 60 Ricavo da partecipazioni 20
Esempio 3: Disinvestimento mediante ammortamento di un dividendo prelevato sulla sostanza (n. 2.5.1.)
Dati della partecipazione
Data Evento Importo
1.2.2011 Acquisto 100
31.12.2016 Ammortamento consecutivo a dividen- - 30
do da sostanza1)