Imposizione dei coniugi e della famiglia
Dipartimento federale delle finanze DFF
Divisione principale imposta federale diretta, imposta preventiva, tasse di bollo
Imposta federale diretta
Berna, 21 dicembre 20101
Circolare n. 30
Imposizione dei coniugi e della famiglia secondo la legge federale sull’imposta federale diretta (LIFD)
1 Seconda edizione. Vedi numero 1 Introduzione
Eigerstrasse 65
3003 Berna
1-030-D-2010-i www.estv.admin.ch
14.3 Imposizione dei genitori separati, divorziati o non coniugati (due economie
domestiche distinte) con un figlio minorenne in comune, senza autorità parentale
14.4 Imposizione dei genitori separati, divorziati o non coniugati (due economie
domestiche distinte) con un figlio minorenne in comune, autorità parentale in
14.5 Imposizione dei genitori separati, divorziati o non coniugati (due economie
domestiche distinte) con un figlio minorenne in comune, autorità parentale in
14.10 Imposizione dei genitori separati, divorziati o non coniugati (due economie
domestiche distinte) con un figlio maggiorenne in comune in formazione che vive
14.11 Imposizione di genitori separati, divorziati o non coniugati (due economie
domestiche distinte) con un figlio maggiorenne in comune in formazione che vive
14.12 Imposizione dei genitori separati, divorziati o non coniugati (due economie
domestiche distinte) con figlio maggiorenne in comune in formazione che non vive
Introduzione
La presente seconda edizione della circolare numero 30 concernente l’imposizione dei coniugi e della famiglia comprende, in virtù della legge federale del 22 marzo 2013 sull’adeguamento formale delle basi temporali per l’imposizione diretta delle persone fisiche (RU 2013 2397), i rimandi agli articoli di legge in vigore dal 1° gennaio 2014. Inoltre, le deduzioni che soggiacciono alla compensazione degli effetti della progressione a freddo sono state adeguate all’ordinanza del 2 settembre 2013 sulla progressione a freddo (RU 2013 3027). La presente seconda edizione corrisponde pertanto al diritto applicabile dal 1° gennaio 2014.
1 Unità della famiglia e tassazione congiunta
1.1 Principio
L’articolo 9 LIFD, determinante ai fini dell’imposizione dei coniugi, prevede esplicitamente la tassazione congiunta. La famiglia è considerata come una comunione economica e costituisce così un’unità anche dal punto di vista fiscale. I redditi dei coniugi non separati legalmente o di fatto sono cumulati, qualunque sia il regime dei beni. Anche i redditi dei figli minorenni, ad eccezione dei proventi da attività lucrativa, sono cumulati al reddito dei coniugi. Il reddito complessivo è tassato in base alla tariffa per i coniugi. Se i coniugi vivono in comunione domestica con figli o persone bisognose al cui sostentamento provvedono in modo sostanziale, sono tassati in base alla tariffa per i genitori.
A differenza delle coppie coniugate, le coppie che vivono in concubinato sono tassate sempre individualmente. I loro redditi non sono cumulati, il che, alla luce della progressività della tariffa fiscale, può comportare sostanziali differenze a livello di carico fiscale tra le coppie coniugate e le coppie in situazioni simili che vivono in concubinato. Questa disparità di trattamento incostituzionale è stata notevolmente ridimensionata dalle misure immediate introdotte dalle Camere federali il 6 ottobre 2006 nell’ambito dell'imposizione dei coniugi (cfr. in merito le considerazioni sulla deduzione per le coppie con doppio reddito al cap. 9 e sulla deduzione per i coniugi al cap. 12).
1.2 Inizio e fine della tassazione congiunta
La tassazione congiunta ha inizio con il matrimonio. I coniugi sono soggetti alla tassazione congiunta per l’intero periodo fiscale corrispondente. In caso di decesso di un coniuge il matrimonio è sciolto e la tassazione congiunta termina. Per il resto del periodo fiscale, il coniuge superstite è tassato individualmente sulla base della tariffa che gli è applicabile (art. 42 cpv. 1 e 3 LIFD).
In caso di divorzio o di separazione legale o di fatto, i coniugi sono tassati individualmente per tutto il periodo fiscale (art. 42 cpv. 2 LIFD).
1.3 Imposizione separata dei coniugi in caso di separazione di fatto
La tassazione congiunta si applica ai coniugi che non vivono separati legalmente o di fatto. Da ciò se ne deduce che se una coppia di coniugi è legalmente sposata, ma di fatto separata, non deve più essere tassata congiuntamente, bensì separatamente.
Una separazione di fatto, che porta ad una tassazione separata dei coniugi, si applica se sono soddisfatti cumulativamente i seguenti criteri:
assenza di un’abitazione coniugale (art. 162 CC), sospensione della comunione domestica (art. 175 CC), esistenza di un domicilio proprio per ogni coniuge (art. 23 CC);
non esiste più una comunione economica per l’abitazione e il mantenimento;
in pubblico la coppia non si presenta più unita;
la separazione deve essere duratura (almeno un anno) oppure terminare con lo scioglimento del matrimonio.
Sono i coniugi a dover provare l’esistenza di una separazione di fatto.
Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale anche in presenza di due diversi domicili dei coniugi non c’è motivo di applicare l’imposizione separata, a condizione che i coniugi proseguano la comunione coniugale e manifestino espressamente tale volontà. Se da entrambe le parti vengono utilizzati fondi – che superano i semplici regali occasionali – per la vita comune (non è preso in considerazione il versamento di alimenti decisi dal giudice o convenuti volontariamente), i coniugi devono essere tassati congiuntamente nonostante un proprio alloggio ed eventualmente anche un proprio domicilio civile.
Se i coniugi possiedono ciascuno un proprio domicilio civile, ma di fatto non sono separati, essi vanno tassati dove la coppia ha i propri principali interessi personali ed economici (art. 105 cpv. 1 LIFD). Se questo luogo della tassazione è incerto o controverso, esso viene fissato dall’amministrazione cantonale dell’imposta federale diretta ove entrino in linea di conto più autorità di tassazione dello stesso Cantone e dall’Amministrazione federale delle contribuzioni ove entrino in linea di conto più Cantoni che non riescono a trovare un accordo (art.
108 LIFD). La decisione dell’Amministrazione federale delle contribuzioni è impugnabile con
ricorso al Tribunale amministrativo federale (art. 31 segg. della legge federale del 17 luglio 2005 sul Tribunale amministrativo federale [LTAF]).
2 Rapporti internazionali
2.1 Domicilio all’estero di un coniuge
Se i coniugi vivono in comunione domestica, ma uno è domiciliato in Svizzera e l’altro all’estero, solo quello residente in Svizzera è assoggettato all’imposta in Svizzera e deve essere tassato sul suo reddito complessivo. Vista l’esistenza di una comunione domestica, il coniuge residente in Svizzera deve essere tassato con la tariffa per i coniugi; se vive con i figli, la tariffa per i genitori è applicabile. Gli spetta inoltre la deduzione per coniugi.
Secondo la consolidata giurisprudenza del Tribunale federale, nel caso di coniugi viventi in comunione domestica, dei quali uno vive in Svizzera e l’altro all’estero, i proventi del coniuge residente all’estero devono essere presi in considerazione per la determinazione dell’aliquota d'imposta da applicare al reddito del coniuge in Svizzera (cfr. DTF 2C_523/2007 del 5.2.2008). L’articolo 7 capoverso 1 LIFD stabilisce che le persone fisiche parzialmente assoggettate all’imposta sul reddito in Svizzera devono l’imposta sugli elementi imponibili in Svizzera al tasso corrispondente alla totalità dei loro redditi. Pertanto, anche se i coniugi posseggono ognuno una propria abitazione e un proprio domicilio «al di là del confine», l’autorità di tassazione può ritenere, fino a quando il coniuge residente in Svizzera non abbia dato prova del contrario, che quest’ultimi vivono in comunione domestica. Ciò implica che il reddito del coniuge residente all’estero deve essere preso in considerazione per la determinazione del tasso d’imposta applicabile al reddito del coniuge in Svizzera. Il reddito del co-
niuge residente all’estero considerato per la determinazione del tasso d’imposta può essere stabilito d’ufficio, se il coniuge residente in Svizzera non fornisce indicazioni in merito (DTF 2C_523/2007 del 5.2.2008). Devono tuttavia essere rispettate eventuali convenzioni di doppia imposizione che limitano queste regole.
D’altra parte la somma dei fattori imponibili per la determinazione del tasso in caso di domicilio all’estero di un coniuge è sempre escluso allorquando i coniugi vivono separati (sentenza del Tribunale federale del 19.4.1991 nel caso M.B. contro l’Amministrazione delle contribuzioni del Canton Ticino; ASA 62, 337).
2.2 Assoggettamento limitato di un coniuge
Se in virtù della sua appartenenza economica un coniuge deve l’imposta in Svizzera ai sensi degli articoli 4 e 5 LIFD, esso è autonomamente assoggettato all’imposta per questa parte di reddito. Anche in caso di assoggettamento limitato, per la determinazione dell’aliquota deve essere preso in considerazione il reddito complessivo dei coniugi che vivono in comunione domestica. D’altro canto il coniuge limitatamente assoggettato all’imposta ha diritto alla deduzione per coniugi (cfr. cap. 12) e alla tariffa per i coniugi oppure, in presenza di figli, alla deduzione per i figli (cfr. n. 10.1) e alla tariffa per i genitori (cfr. n. 13.4.7).
3 Imposizione dei figli minorenni
La LIFD non contempla una definizione del termine «figlio» ma si rifà alle disposizioni del Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 (CC). La LIFD si fonda pertanto, per determinare la maggiore étà di un figlio, sullo stesso limite superiore d’età previstodal diritto civile. In maniera generale, l’esistenza di un rapporto di filiazione ai sensi degli articoli 252 CC segg. rappresenta un requisito anche nella LIFD. In caso di tassazione congiunta dei coniugi è sufficiente che il rapporto di filiazione u sssista con uno dei o cniugi.
Il figlio minorenne è un soggetto fiscale e deve pertanto soddisfare i requisiti dell’assoggettamento soggettivo all’imposta in Svizzera, ma nei suoi diritti e doveri viene di norma rappresentato dal detentore dell’autorità parentale. Ai sensi dell’articolo 9 capoverso 2 LIFD, il reddito dei figli minorenni soggetti all’autorità parentale è cumulato con quello del detentore dell’autorità parentale ad eccezione dei proventi da attività lucrativa e dei proventi sostitutivi del reddito da attività lucrativa.
Se i genitori sono sposati e vengono tassati congiuntamente, il reddito dei figli minorenni viene cumulato con il reddito complessivo dei coniugi. Ciò avviene anche per i figliastri, ossia se solo uno dei coniugi è il genitore e detiene l’autorità parentale. Non vi è invece sostituzione fiscale per i genitori affilianti. Un affiliato, che non è posto sotto tutela, viene rappresentato dalla persona che detiene l’autorità parentale.
Se i genitori non sono tassati congiuntamente e solo uno dei genitori esercita l’autorità parentale, il reddito e il patrimonio del figlio sono attribuiti a questo genitore. Se i coniugi che vivono separatamente detengono insieme l’autorità parentale, occorre basarsi sulla custodia, ossia sulla comunione domestica effettiva. Il reddito del figlio sarà attribuito al genitore che detiene la custodia e riceve gli alimenti. Se non vengono fatti valere alimenti a favore del figlio, occorre di norma presumere che il figlio si trovi in custodia alternata ed entrambi i genitori provvedano in pari misura al mantenimento del figlio. In questo caso, il reddito del figlio viene suddiviso in parti uguali, ognuna delle quali è computata al singolo genitore.
Per i proventi da un’attività lucrativa dipendente o indipendente il figlio viene tassato autonomamente. Fa parte del reddito da attività lucrativa, oltre al reddito da lavoro, anche il reddi-
to sostitutivo del figlio, ad esempio le indennità dell’assicurazione contro la disoccupazione, dell’assicurazione malattia, infortuni e invalidità, le rendite della SUVA e dell’assicurazione invalidità, che il figlio minorenne riceve in quanto avente diritto, nonché le prestazioni sostitutive per i pregiudizi durevoli della salute, anche sotto forma di capitale. Queste prestazioni sostituiscono la futura perdita del reddito da lavoro, causata dall’invalidità. Le prestazioni sostitutive dovute in seguito a pregiudizi durevoli della salute causati da infortunio o malattia e versate a figli che non esercitano ancora o non sono ancora in grado di esercitare un’attività lucrativa non devono essere cumulate al reddito del detentore dell’autorità parentale, bensì tassate personalmente presso il figlio. La rendita per orfani ai sensi dell’articolo 25 della legge federale del 20 dicembre 1946 su l’assicurazione per la vecchiaia e per i supersiti (LAVS) e la rendita completiva per figlio secondo l’articolo 35 della legge federale del 19 giugno 1959 su l’assicurazione per l’invalidità (LAI) devono essere dichiarate come reddito dal genitore avente diritto alla rendita e non dal figlio.
La prima tassazione individuale dei figli si effettua per il periodo fiscale in cui essi raggiungono la maggiore età. I minorenni sono tassati individualmente solo se percepiscono proventi da attività lucrativa o se non sono soggetti all’autorità parentale (art. 5 dell’ordinanza sulle basi temporali dell’imposta federale diretta). Il figlio sotto tutela viene quindi tassato individualmente, tuttavia di norma egli è rappresentato dal tutore nella procedura di tassazione. La tassazione viene effettuata presso la sede dell’autorità tutoria che corrisponde al domicilio del tutelato giusta l’articolo 25 capoverso 2 CC.
4 Partner registrati
Con la legge federale del 18 giugno 2004 sull’unione domestica registrata di coppie omosessuali (LUD) le coppie omosessuali sono equiparate, dal 1° gennaio 2007, alle coppie coniugate anche ai fini dell’imposta federale diretta. Sebbene nella presente circolare le spiegazioni concernenti le coppie coniugate si applicano in linea di principio anche alle coppie omosessuali registrate, ai fini di una migliore leggibilità si parla di norma solo di «coniugi» o «persone coniugate».
L’equiparazione comporta che il reddito dei partner che vivono in comunità domestica è cumulato e tassato secondo la tariffa per i coniugi. Se i partner registrati vivono insieme ai figli, si applica la tariffa per i genitori. Se i partner vivono separati, essi sono tassati separatamente a condizione che siano soddisfatti i requisiti della separazione di fatto dei coniugi (cfr. n. 1.3).
Affinché gli alimenti che un partner versa all’altro siano trattati fiscalmente in modo analogo a prestazioni simili tra coniugi, l’articolo 9 capoverso 1bis LIFD prevede, oltre a una generale equiparazione tra matrimonio e unione domestica registrata, anche un’esplicita equiparazione per i contributi di mantenimento durante l’esistenza dell’unione domestica registrata e per i contributi di mantenimento e la liquidazione dei rapporti patrimoniali in caso di sospensione della vita comune e di scioglimento dell’unione domestica registrata.
In virtù del fatto che le disposizioni in materia di regime dei beni tra i coniugi non possono essere applicate senza riserve alle unioni domestiche registrate, per la successione fiscale di cui all’articolo 12 capoverso 3 LIFD è inoltre sancito che il partner registrato superstite, in analogia con la responsabilità dei coniugi, risponde fino a concorrenza della quota ereditaria e dell’importo che riceve in virtù di una convenzione patrimoniale ai sensi dell’articolo 25 capoverso 1 LUD.
5 Successione fiscale del coniuge superstite
Secondo l’articolo 8 capoverso 2 LIFD l’assoggettamento delle persone fisiche cessa con la morte. Se le imposte dovute dal defunto non sono state ancora notificate o pagate, gli eredi subentrano nei suoi diritti e obblighi fiscali. Ai sensi dell’articolo 12 capoverso 1 LIFD gli eredi – fra i quali rientra anche il coniuge del defunto – rispondono solidalmente delle imposte dovute dal defunto fino a concorrenza delle loro quote ereditarie, compresi gli anticipi ereditari. Ciò che rientra nell’obbligo legale di collazione degli eredi di cui all’articolo 626 CC è da considerare come anticipo ereditario determinante. L’inclusione degli anticipi ereditari rimane comunque sempre possibile nel tempo.
L’articolo 12 capoverso 2 LIFD estende la responsabilità del coniuge superstite alle pretese derivanti dal regime dei beni. Oltre che con la sua quota ereditaria, il coniuge superstite risponde anche con la parte di aumento o di beni comuni che, in virtù del regime dei beni, riceve in più dell’aliquota legale secondo il diritto svizzero. In base al regime ordinario della partecipazione agli acquisti (art. 196 segg. CC) a ciascun coniuge o ai suoi eredi spetta per legge la metà dell’aumento conseguito dall’altro (art. 215 CC). Per convenzione matrimoniale può essere stabilita una diversa partecipazione all’aumento (art. 216 CC). Analogamente succede per il regime della comunione dei beni (art. 221 segg. e art. 241 CC). L’articolo 12 capoverso 2 LIFD si riferisce alla possibilità di attribuire con convenzione matrimoniale al coniuge superstite, sia nel regime della partecipazione agli acquisti sia in quello della comunione dei beni, più della metà degli acquisti o dei beni comuni. Se viene fatto uso di questa possibilità, la responsabilità si estende al beneficio devoluto con convenzione matrimoniale oltre la «metà legale». A questo riguardo il regime della separazione dei beni (art. 247–251 CC) non riveste alcuna importanza.
6 Responsabilità e responsabilità solidale dei coniugi e dei figli per
l’imposta
6.1 Principio
I coniugi non separati legalmente o di fatto rispondono solidalmente dell’imposta complessiva (art. 13 cpv. 1 LIFD). La responsabilità solidale dei coniugi è la conseguenza del principio dell’unità fiscale della famiglia. La responsabilità solidale si estende all’intero ammontare dell’imposta dei coniugi ed è combinata alla tassazione congiunta. Essa inizia con il periodo fiscale nel quale la coppia si è sposata.
6.2 Cessazione della responsabilità solidale
6.2.1 Insolvibilità
La responsabilità solidale decade quando uno dei coniugi è insolvibile (art. 13 cpv. 1 LIFD). Il verificarsi dell’insolvibilità comporta che, per quanto riguarda tutte le imposte ancora dovute, ogni coniuge risponde solo della sua quota nell’imposta complessiva.
L’onere della prova dell’insolvibilità spetta al coniuge che si appella ad essa per sottrarsi dalla sua responsabilità solidale. L’insolvibilità deve essere riconosciuta ogni qualvolta indizi decisivi suffragano l’impossibilità duratura del debitore di onorare i propri impegni finanziari, ad esempio in caso di forte indebitamento, in presenza di attestati di carenza beni, all’apertura di una procedura di fallimento oppure alla stipulazione di un concordato con abbandono dell’attivo (sul concetto di insolvibilità cfr. per analogia la prassi relativa all’art. 83 CO e all’art. 897 CC; per l’interpretazione dell’art. 83 CO, cfr. Basler Kommentar, Obligationenrecht, vol. 1, quarta edizione, Basilea 2007, pag. 519 segg.; per l’interpretazione dell’art. 897 CC, cfr. Basler Kommentar, Zivilgestzbuch, vol. 2, terza edizione, Basilea 2007, pag. 2003 segg.).
6.2.2 Separazione legale o di fatto dei coniugi
Ogni responsabilità solidale decade non appena i coniugi vivono separati legalmente o di fatto. Questa esclusione della responsabilità solidale vale non solo per i crediti d’imposta futuri, ma anche per tutti quelli esistenti, che sono maturati nel corso della vita in comune (art. 13 cpv. 2 LIFD).
6.2.3 Decesso di un coniuge
Al decesso di uno dei coniugi, per il resto del periodo fiscale il coniuge superstite è tassato individualmente sulla base della tariffa che gli è applicabile. La tassazione congiunta cessa nel giorno del decesso (art. 42 cpv. 3 LIFD). Poiché con il decesso di uno dei coniugi termina la comunione coniugale, per analogia con l’articolo 13 capoverso 2 LIFD, anche con il decesso di uno dei coniugi decade la responsabilità solidale per tutti gli ammontari di imposta ancora dovuti (vedasi anche Peter Locher, Kommentar zum DBG, 1a parte, art. 12, cifra marginale 17, Basilea 2001; Bernhard J. Greminger/Bettina Bärtschi, Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer [DBG] art. 13, cifra marginale 10, seconda edizione, Basilea 2008). Il coniuge superstite risponde individualmente della propria quota nell’imposta complessiva.
6.2.4 Responsabilità parziale
In caso di insolvibilità di un coniuge, ogni coniuge risponde solo della propria quota nell’imposta complessiva. Nelle decisioni di tassazione cresciute in giudicato, la quota nell’imposta complessiva viene accertata sulla base di una speciale decisione sulla responsabilità impugnabile separatamente mediante i rimedi giuridici ordinari. Gli altri elementi della decisione di tassazione crescita in giudicato non vengono intaccati.
Persino in caso di separazione legale o di fatto oppure di decesso di un coniuge, ogni coniuge o il coniuge superstite risponde solo della propria quota nell’imposta complessiva. Anche in questo caso deve essere eventualmente emanata una decisione sulla responsabilità separata, nella quale sono stabilite le quote dei coniugi.
La quota d’imposta dovuta da un coniuge corrisponde all’ammontare risultante dal rapporto tra il proprio reddito imponibile e il reddito complessivo imponibile dei coniugi.
6.2.5 Responsabilità per l’imposta sul reddito dei figli
Ad eccezione dei proventi da attività lucrativa propria che soggiaccono all’imposta in maniera separata e dei quali egli risponde personalmente, il reddito di figli minorenni è cumulato con quello del detentore dell’autorità parentale (art. 9 cpv. 2 LIFD). In caso di genitori coniugati, il reddito dei figli viene addizionato al reddito complessivo dei coniugi. Per questa quota dell’imposta complessiva i coniugi rispondono solidalmente. Tale responsabilità solidale non decade in caso di insolvibilità di uno dei coniugi.
In caso di coniugi separati legalmente o di fatto occorre distinguere quanto segue:
La responsabilità solidale dei genitori per tutti gli ammontari d’imposta ancora dovuti sul reddito dei figli permane, dal momento che l’articolo 13 capoverso 2 LIFD si riferisce soltanto alla responsabilità solidale dei coniugi, ma non al rapporto di debito solidale dei genitori come sostituti d’imposta (cfr. anche Peter Locher, Kommentar zum DBG, 1a parte, art. 13, cifra marginale 21, Basilea 2001).
Per i debiti fiscali futuri risponde invece solo il genitore cui spetta l’autorità parentale, poiché a quest’ultimo viene aggiunto il reddito del figlio (ad eccezione di quello conseguito con un’attività lucrativa). Se i genitori coniugati esercitano l’autorità parentale in comune, occorre basarsi sulla custodia. Il reddito del figlio viene cumulato a quello del genitore cui è stata attribuita la custodia e che riceve gli alimenti per il figlio. Questi deve quindi versare tutti gli ammontari d’imposta inerenti al reddito del figlio. Se non sono fatti valere alimenti a favore del figlio, occorre di norma presupporre che il figlio si trovi in custodia alternata ed entrambi i genitori provvedano in pari misura al mantenimento del figlio. In questo caso il reddito del figlio viene suddiviso in parti uguali, ognuna delle quali è computata al singolo genitore. Entrambi i genitori rispondono solidalmente del debito d’imposta dovuto sul reddito del figlio (cfr. in merito anche Peter Locher, Kommentar zum DBG, 1a parte, art. 13, cifra marginale 23 seg., Basilea 2001).
Viceversa, ai sensi dell’articolo 13 capoverso 3 lettera a LIFD, i figli soggetti all’autorità parentale rispondono solidalmente con i genitori fino a concorrenza della loro quota nell’imposta complessiva.
7 Deduzione dei premi assicurativi e degli interessi da capitali a risparmio
Ai sensi dell’articolo 33 capoverso 1 lettera g e 1bis LIFD i versamenti, premi e contributi per assicurazioni sulla vita, contro le malattie e, in quanto non compresa sotto la lettera f dell’articolo 33 capoverso 1 LIFD, contro gli infortuni, nonché gli interessi dei capitali a risparmio sono deducibili fino a concorrenza di una determinata somma globale. Per l’ammontare della deduzione si distingue tra i contribuenti che vivono in comunione domestica e gli altri contribuenti. Rispetto agli altri contribuenti, ai coniugi viene riconosciuta una somma deducibile doppia – senza considerare gli scostamenti dovuti agli arrotondamenti. La somma si riferisce complessivamente alla coppia e non ai singoli coniugi.
Le somme deducibili sono aumentate della metà per i contribuenti che non versano contributi né alla previdenza professionale né alla previdenza individuale vincolata. Contrariamente a quanto si evince dal testo di legge, il suddetto aumento non presuppone il mancato versa-
mento dei contributi AVS/AI. Questo si spiega dalla genesi della disposizione. Il legislatore ha voluto evitare una penalizzazione dei contribuenti che non versano o non possono versare contributi alla previdenza professionale o alla previdenza vincolata. Ciò riguarda in particolare i beneficiari di rendite AVS oppure chi non esercita un’attività lucrativa, che sono soggetti a costi assicurativi più elevati oppure ad un fabbisogno maggiore di previdenza rispetto ai contribuenti che versano contributi alla previdenza professionale o alla previdenza individuale vincolata.
Le deduzioni aumentano inoltre di un determinato ammontare per ogni figlio e per ogni persona bisognosa per cui può essere fatta valere una deduzione per i figli o per persone bisognose ai sensi dell’articolo 35 capoverso 1 lettera a o b LIFD.
Per i contribuenti con figli minorenni o maggiorenni in formazione, la deduzione dei premi per assicurazioni e degli interessi dei capitali a risparmio per il figlio è di norma collegata alla deduzione per i figli. Nel caso in cui non venisse concessa una tale deduzione, la deduzione dei premi assicurativi e degli interessi da capitali a risparmio per il figlio può essere collegata alla deduzione per persone bisognose. In concreto ciò significa che:
Per i genitori tassati congiuntamente la deduzione dei premi assicurativi e degli interessi da capitali a risparmio per i figli si applica al reddito complessivo dei coniugi.
Per i genitori che non sono tassati congiuntamente, di norma il genitore che vive con il figlio e riceve gli alimenti può far valere la deduzione dei premi assicurativi e degli interessi da capitali a risparmio per il figlio minorenne. Se i genitori esercitano l’autorità parentale in comune e non fanno valere alimenti ai sensi dell’articolo 33 capoverso 1 lettera c LIFD, ogni genitore può richiedere la metà della deduzione applicabile.
Per i figli maggiorenni in formazione, il genitore che versa gli alimenti al figlio può far valere la deduzione dei premi assicurativi e degli interessi da capitali a risparmio. Se non sono corrisposti alimenti al figlio, il genitore che vive con il figlio può far valere la deduzione.
L'attribuzione concreta della deduzione dei premi assicurativi e degli interessi da capitali a risparmio per il figlio nei diversi tipi di famiglia è esposta al capitolo 14.
Se al contribuente in condizioni economiche modeste sono accordate riduzioni dei premi conformemente agli articoli 65 segg. della legge federale del 18 marzo 1994 sull’assicurazione malattia (LAMal), tali agevolazioni devono essere prese in considerazione per la determinazione della deduzione dei premi assicurativi e degli interessi da capitali a risparmio. Ciò implica che possono essere dedotti solo i premi effettivamente a carico del contribuente, ossia i propri e quelli delle persone al cui sostentamento il contribuente provvede.
8 Deduzione delle spese per la cura dei figli
8.1 In generale
Ai fini dell’imposta federale diretta, dall’anno fiscale 2011 è possibile far valere una deduzione delle spese per la cura dei figli prestata da terzi. In virtù dell’articolo 33 capoverso 3 LIFD e a determinate condizioni, questa deduzione è ora possibile. Secondo la consolidata giurisprudenza federale e cantonale, i costi generati dalla cura prestata da terzi ai figli non devono essere qualificati come spese professionali deducibili fiscalmente, sebbene possano essere messi in stretta correlazione con il conseguimento del reddito. La deduzione delle spese per la cura dei figli prestata da terzi è dunque strutturata come deduzione inorganica e limitata ad un ammontare annuale massimo per figlio.
8.2 Figli per i quali possono essere dedotte le spese
Sono considerati figli sia i figli di sangue sia i figli adottivi di cui gli articoli 264 segg. CC; per questi può essere richiesta la deduzione delle spese di cura prestata da terzi. Rientrano nella presente definizione anche i figli non avuti in comune dai coniugi, i cosiddetti figliastri, poiché conformemente all’articolo 299 CC ogni coniuge deve all’altro adeguata assistenza nell’esercizio dell’autorità parentale verso i di lui figli e rappresentarlo ove le circostanze lo richiedano.
Infine anche i genitori affilianti che hanno preso con sé un bambino possono far valere le spese generate dalla cura prestata da terzi durante la loro attività lucrativa, la loro formazione o la loro incapacità al guadagno, a condizione che tali spese non siano coperte dagli assegni assistenziali. Si presuppone che il bambino sia accolto durevolmente nella comunione domestica dei genitori affilianti per la cura e l’educazione. I contribuenti, che accolgono figli di terzi per la cura giornaliera non possono far valere alcuna deduzione delle spese per la cura prestata da terzi per questi figli.
La deduzione può essere fatta valere solo dai contribuenti che vivono in comunione domestica con i figli in cura da terzi e al cui sostentamento provvedono.
È possibile avvalersi della deduzione solo per i figli che non hanno ancora compiuto il 14° anno. In altri termini la deduzione può essere richiesta fino al compimento del 14° anno del figlio in cura da terzi.
8.3 Attività lucrativa, formazione, incapacità al guadagno
Le spese per la cura dei figli prestata da terzi possono essere fatte valere dai contribuenti solo se i figli non possono essere custoditi personalmente e tale circostanza ha un nesso diretto con l’esercizio dell’attività lucrativa, la formazione o l’incapacità al guadagno con contemporanea incapacità di custodia.
Per attività lucrativa si intende sia quella indipendente sia quella dipendente conformemente agli articoli 17 e 18 LIFD. I genitori disoccupati che, ad esempio, su iniziativa di un centro regionale di collocamento devono frequentare corsi oppure sono stati convocati ad un colloquio di assunzione ecc., possono richiedere la deduzione per il relativo intervallo di tempo. Tali sforzi di reinserimento nel mondo del lavoro devono essere equiparati ad un’attività lucrativa.
Per formazione è da intendersi un ciclo di formazione professionale, come ad esempio un apprendistato o uno studio. È riconosciuto come formazione anche il perfezionamento professionale in relazione alla professione appresa o esercitata attualmente nonché la riqualifica intrapresa in vista di un cambiamento di attività professionale. La frequentazione di un corso di pittura o di yoga, ad esempio, non vale come formazione in senso stretto, pertanto deve essere qualificata come organizzazione del tempo libero.
La definizione di incapacità al guadagno si rifà alla legge federale del 6 ottobre 2002 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA). È considerata incapacità al guadagno la perdita, totale o parziale, delle possibilità di guadagno, provocata da un danno alla salute fisica o mentale, che perdura malgrado le cure e le misure d’integrazione adottate. Per valutare la presenza di un’incapacità al guadagno sono considerate esclusivamente le conseguenze del danno alla salute. Inoltre sussiste un’incapacità al guadagno soltanto se essa non è obiettivamente superabile (art. 7 LPGA). L’incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata è definita invalidità (art. 8 LPGA). Per poter richiedere la deduzione delle spese per la cura dei figli prestata da terzi, il contribuente non deve tuttavia risultare soltanto incapace di guadagno, ma a causa del proprio danno alla salute non essere neppure in grado di occuparsi personalmente della cura dei figli.
In passato le spese per la cura dei figli prestata da terzi potevano essere fatte valere eventualmente in virtù delle deduzioni delle spese per disabilità del contribuente (art. 33 cpv. 1 lett. hbis LIFD). In base alla circolare numero 11 dell’AFC del 31 agosto 2005 concernente la «Deduzione delle spese di malattia e infortunio nonché delle spese per disabilità» le spese per la cura dei figli rese indispensabili dalla disabilità sono deducibili (n. 4.3.2 della circolare). Ai fini della deducibilità integrale è necessario presentare un certificato medico da cui risulti che la persona interessata necessita dell’aiuto di terzi per la cura dei figli a seguito di disabilità. Tuttavia, occorre tener presente che la deduzione massima delle spese per la cura prestata da terzi ai figli ammonta a 10 100 franchi. In caso di disabilità dei genitori, quali spese per disabilità di cui all’articolo 33 capoverso 1 lettera hbis LIFD possono essere considerate solo le spese per la cura dei figli da parte di terzi che superano l’ammontare massimo della relativa deduzione.
8.4 Diritto alla deduzione
8.4.1 In generale
Hanno diritto alla deduzione i contribuenti che, da un lato, si occupano del sostentamento dei figli e, dall’altro, vivono con loro in comunione domestica. Di norma sono intesi i genitori o il genitore che si occupa singolarmente della cura dei figli. Tuttavia, se un figlio non vive con i propri genitori bensì, ad esempio, presso un parente (zia, zio, nonna ecc.) oppure un terzo, che funge da genitore e si occupa del bambino (affiliato), è possibile far valere la deduzione se sono soddisfatte le altre condizioni.
8.4.2 Coppie coniugate con figli
I coniugi che vivono in comunione domestica possono far valere le spese per la cura dei figli prestata da terzi se entrambi esercitano un’attività lucrativa, sono in formazione oppure sono incapaci al guadagno e contemporaneamente non possono prendersi cura dei figli. Le spese comprovate relative alla cura dei figli da parte di terzi sono dedotte dalla base imponibile comune fino all’ammontare massimo della deduzione.
8.4.3 Genitori non coniugati (in comunione domestica) con figli in comune
o non in comune
I genitori non coniugati, che vivono nella stessa comunione domestica (concubinato) con i figli avuti in comune, possono far valere la deduzione se entrambi esercitano un’attività lucrativa, sono in formazione oppure sono incapaci al guadagno e contemporaneamente non possono prendersi cura dei figli.
Se i genitori non coniugati esercitano l’autorità parentale in comune, ogni genitore può dedurre al massimo 5050 franchi per le spese comprovate per la cura dei figli prestata da terzi. Esiste tuttavia la possibilità che i genitori richiedano un’altra ripartizione. In questo caso entrambi i genitori devono raggiungere un accordo e giustificare la diversa ripartizione sulla base di prove. Se le spese fatte valere da entrambi i genitori superano complessivamente l’ammontare massimo di 10 000 franchi, le deduzioni vengono ridotte in proporzione al rapporto tra le spese comprovate e tale ammontare massimo.
Esempio: Spese per la cura dei figli prestata da terzi
Genitore 1: 6000 Genitore 2: 9000 Totale 15 000
Ammontare massimo 10 100
Tassazione
Genitore 1 10 100 x 6000 4040 15 000
Genitore 2 10 100 x 9000 6060 15 000
Totale complessivo 10 100
Se i due genitori non esercitano in comune l’autorità parentale sul figlio avuto in comune, occorre distinguere se vi è l’obbligo di pagamento degli alimenti al figlio. In caso affermativo, si applica la disposizione in vigore per i genitori che esercitano l’autorità parentale in comune. Se non vi è obbligo di pagamento degli alimenti, solo il genitore che detiene l’autorità parentale può dedurre le spese da esso comprovate per la cura dei figli prestata da terzi .
Per le coppie con figli non avuti in comune la deduzione può essere richiesta solo dal partner genitore che detiene l’autorità parentale.
8.4.4 Genitori separati, divorziati o non coniugati (due economie domestiche distinte) e figli comuni
In caso di genitori separati, divorziati o non coniugati, di norma può dedurre le spese per la cura dei figli prestata da terzi il genitore che vive in comunione domestica con il figlio ed esercita un’attività lucrativa, è incapace al guadagno e contemporaneamente non può occuparsi della cura dei figli oppure è in formazione. In regola generale si tratta del genitore che esercita (da solo o in comune) l’autorità parentale e percepisce gli alimenti per il figlio conformemente all’articolo 23 lettera f LIFD.
In caso di custodia alternata del figlio, ogni genitore può dedurre al massimo 5050 franchi delle spese comprovate per la cura dei figli prestata da terzi. Anche in questo caso vi è la possibilità che i genitori richiedano una diversa ripartizione (in questo caso si applica parimenti quanto esposto al n. 8.4.3).
Ogni genitore può far valere in maniera individuale le spese generate dalla cura prestata da terzi durante il proprio obbligo di custodia.
8.5 Spese deducibili
La deduzione corrisponde alle spese comprovate per la cura dei figli prestata da terzi fino all’ammontare massimo ai sensi della legge. Possono essere fatte valere solo le spese inerenti esclusivamente alla cura dei figli durante l’orario effettivo di lavoro o di formazione o per la durata effettiva dell’incapacità al guadagno con contemporanea incapacità del contribuente di prendersi cura dei figli.
Sono ad esempio deducibili le indennità giornaliere pagate a organizzazioni private e pubbliche, tra cui i gli asili nidi e i doposcuola. Come spese deducibili di cura prestata da terzi ai figli sono contemplati anche i compensi alle persone che si occupano della custodia dei bambini come attività principale o accessoria, come ad esempio le mamme diurne o le famiglie diurne. Le spese per il vitto o per il sostentamento dei figli di altro tipo comprese nell’ambito della cura da parte di terzi devono essere qualificate come costo della vita e non possono essere dedotte. Queste spese insorgerebbero anche se i figli non fossero curati da terzi.
Le spese per la custodia da parte dei genitori stessi non sono deducibili.
Nel caso in cui si impieghi un aiuto domestico, che si occupa anche dei figli durante l’attività lavorativa dei genitori, può essere fatta valere a titolo di deduzione delle spese per la cura dei figli prestata da terzi solo la corrispondente parte dei costi dell’aiuto domestico, dato che gli oneri rimanenti per i lavori domestici rappresentano costi della vita non deducibili.
Anche le tasse d’iscrizione rappresentano costi della vita non deducibili. Per i costi di internato occorre distinguere tra le mere spese scolastiche e le altre spese di internato. Pertanto, in riferimento ai costi di internato occorre prendere in considerazione una parte adeguata come spese per la cura dei figli prestata da terzi che può essere fatta valere fino all’importo massimo della deduzione.
Le spese per la cura dei figli prestata da terzi insorte al di fuori dell’orario effettivo di lavoro o di formazione dei genitori – ad esempio il babysitting serale o per le attività svolte nel tempo libero – non sono deducibili. Queste spese, che i genitori sostengono per praticare i propri passatempi, devono essere qualificate come costo della vita non deducibile.
8.6 Onere della prova
La prova che la deduzione delle spese per la cura prestata da terzi ai figli è giustificata spetta al contribuente, il quale deve di norma allegare alla dichiarazione d’imposta un elenco delle spese sostenute e delle persone o delle istituzioni che si sono occupate della cura dei figli. Sono deducibili solo le spese comprovate. Tra gli strumenti della prova si annoverano le ricevute, le fatture o i certificati di salario. Le autorità di tassazione dovrebbero accettare anche altri giustificativi idonei.
I contribuenti devono inoltre indicare il motivo della cura dei figli da parte di terzi. Per le autorità di tassazione deve risultare evidente che il diritto alla deduzione delle spese per la cura dei figli è realmente giustificato. I genitori contribuenti hanno dunque l’obbligo di indicare per quale dei motivi contemplati dalla legge (attività lucrativa, incapacità di guadagno, formazione) essi non possono occuparsi personalmente della custodia dei figli. Oltre alle spese di cura, il contribuente deve inoltre dimostrare spontaneamente anche l’incapacità al guadagno o la formazione, nel caso faccia valere uno di questi motivi.
Le spese per la cura dei figli prestata da terzi devono essere qualificate come oneri inerenti alla sfera privata del contribuente. In caso di attività lucrativa indipendente dei genitori, queste spese devono essere registrate sul conto privato e non nella contabilità aziendale. L’identità delle persone che si sono occupate della cura dei figli devono essere comunicate all’autorità fiscale, come pure l’entità delle spese sopportate dal contribuente.
9 Deduzione per coniugi con doppio reddito
9.1 Requisiti
Conformemente alla deduzione per coniugi con doppio reddito entrata in vigore il 1° gennaio 2008 (art. 33 cpv. 2 LIFD ) dal reddito lavorativo più basso di entrambi i coniugi è ammessa una deduzione del 50 per cento, con un importo minimo di 8100 franchi e massimo di 13 400 franchi. Lo scopo dell’importo minimo è di non peggiorare, rispetto al diritto previgente, la situazione dei coniugi con un secondo reddito esiguo, nonostante la ridefinizione della deduzione per coniugi con doppio reddito sotto forma di percentuale. La deduzione è vincolata ai seguenti requisiti:
i coniugi devono vivere in comunione domestica,
entrambi i coniugi devono percepire un reddito da attività lucrativa.
La deduzione per coniugi con doppio reddito non è concessa solo in caso di attività dipendente dei coniugi, ma anche se uno dei coniugi collabora in modo rilevante alla professione, al commercio o all’impresa dell’altro. La collaborazione è considerata rilevante se viene prestata regolarmente ed in modo considerevole e che una terza persona dovrebbe percepire per la stessa attività una retribuzione pari almeno alla deduzione. Ciò si applica in ugual modo alla collaborazione nell’ambito di un’attività lucrativa indipendente del coniuge, che sia principale o accessoria.
In caso di collaborazione nell’ambito di un’attività lucrativa dipendente (principale o accessoria) del coniuge, la deduzione può essere concessa solo se la collaborazione importante e regolare nell’attività del coniuge è prevista per contratto. Infine la deduzione deve essere riconosciuta anche se entrambi i coniugi esercitano insieme un’attività lucrativa indipendente.
9.2 Definizione di reddito da attività lucrativa
Si definisce reddito da attività lucrativa la totalità del reddito di un contribuente derivante da un’attività lucrativa dipendente e indipendente, principale e accessoria in base alla dichiarazione d’imposta.
Il reddito da attività lucrativa dipendente corrisponde alla retribuzione lorda meno le spese per il conseguimento del reddito nonché i contributi all’AVS/AI/IPG/AD, i contributi versati alla previdenza professionale (2° pilastro) e alla previdenza individuale vincolata (pilastro 3a) nonché i premi corrisposti all’assicurazione contro gli infortuni non professionali (AINP).
Il reddito derivante da attività lucrativa indipendente corrisponde al saldo del conto economico al netto dei contributi versati alla previdenza professionale e alla previdenza individuale vincolata e dopo aver proceduto alle eventuali rettifiche fiscali.
Le indennità per perdita di guadagno in caso di interruzione temporanea dell’attività lucrativa (servizio militare e civile, assicurazione maternità, indennità giornaliere dell’assicurazione contro la disoccupazione, contro le malattie e gli infortuni) sono parificate al reddito da attività lucrativa. Per contro altri redditi, quali in particolare le rendite derivanti dall’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (1° pilastro), le prestazioni della previdenza professionale (2° pilastro) e della previdenza individuale vincolata (pilastro 3a), il reddito della sostanza o le rendite vitalizie non sono equiparati al reddito da attività lucrativa.
9.3 Deduzione in caso di collaborazione nella professione o nell’azienda
del coniuge
Al fine di semplificare l’applicazione della deduzione, in caso di collaborazione determinante all’attività lucrativa dell’altro coniuge, all’eventuale reddito da attività lucrativa di ciascun coniuge viene aggiunta in linea di principio la metà del reddito da attività lucrativa comune dei due coniugi. È possibile scostarsi a questo tipo di calcolo se i coniugi rendono plausibile che, ad esempio, la quota del coniuge che collabora è superiore e che l’altro coniuge percepisce ulteriori redditi da attività lucrativa. Quale esempio si potrebbe citare quello di una coppia di cui la moglie svolge principalmente i lavori quotidiani di una piccola azienda agricola comune, mentre il marito esercita a titolo principale un’attività salariata. La deduzione percentuale è effettuata sul più basso di ambo i redditi lavorativi complessivi dei coniugi.
Se i coniugi esercitano un’attività indipendente in comune, la base di calcolo è il reddito determinante ai fini fiscali proveniente dall’attività lucrativa indipendente (impresa individuale di un coniuge o partecipazione di un coniuge a una società di persone). Considerato che le spese d’esercizio, le spese professionali, le deduzioni delle assicurazioni sociali e la metà dei contributi versati nella previdenza professionale (contributi ordinari) sono già stati inclusi nel conto economico, il reddito accertato può essere diviso equamente tra i coniugi previa deduzione dei contributi fiscalmente riconosciuti alla previdenza individuale vincolata (pilastro 3a) nonché dei contributi ordinari alla previdenza professionale e degli eventuali riscatti. Se i coniugi gestiscono una società di persone, insieme o con un terzo, la ripartizione del reddito si basa sulla ripartizione dei proventi tra i soci conformemente alla contabilità; anche in questo caso sono dedotti i contributi alla previdenza individuale vincolata. Dal reddito più basso dei due coniugi, determinato tenendo conto di eventuali altri redditi da attività lucrativa, può quindi essere dedotto un importo pari al 50 per cento di tale reddito, tuttavia al minimo 8100 franchi e al massimo 13 400 franchi. Anche in questi casi, se il secondo reddito determinante ai fini dell’imposta è inferiore a 8100 franchi si potrà dedurre soltanto l’ammontare effettivo di tale reddito. Se dall’attività lucrativa risulta una perdita, non è ammessa nessuna deduzione.
9.4 Calcolo della deduzione
La base per il calcolo della deduzione è il reddito da attività lucrativa più basso dei coniugi. Da tale reddito si può dedurre il 50 per cento.
Se, dopo la detrazione dei costi di conseguimento, dei contributi per l’AVS/AI/IPG/AD, per il 2° pilastro e per il pilastro 3a, come pure dei premi dell’AINP, il reddito da attività lucrativa più basso è inferiore all’importo minimo di 8100 franchi, si può dedurre solo l’importo corrispondente a tale reddito. Se, dopo le deduzioni, il secondo reddito si situa tra 8100 e 16 200 franchi, il contribuente può dedurre l’importo minimo, ossia 8100 franchi. Se il secondo reddito determinante è superiore a 16 200, può essere dedotto un importo pari alla metà del reddito. La deduzione massima di 13 400 franchi è ammessa a partire da un secondo reddito netto determinante superiore a 26 800 franchi. Un’attività lucrativa a tempo determinato o a tempo parziale non comporta una riduzione della deduzione.
10 Deduzione per i figli
10.1 Principio
Per ogni figlio minorenne o in formazione può essere fatta valere una deduzione i figli (art. 35 cpv. 1 lett. a LIFD). Così come per la sostituzione fiscale, è presupposta l’esistenza di un rapporto di filiazione. In linea di massima la deduzione può essere richiesta per i figli di sangue e adottati come pure per i figliastri nel caso dei coniugi tassati congiuntamente. Ai genitori affilianti non viene invece riconosciuta nessuna deduzione per gli affiliati. Se i genitori affilianti provvedono al sostentamento del figlio, possono – a condizione che siano soddisfatti i requisiti – far valere la deduzione per il sostentamento di persone bisognose.
Per ogni figlio è possibile complessivamente un’unica deduzione intera. Oltre al rapporto di filiazione si presuppone che chi si avvale della deduzione provveda al sostentamento del figlio. In questo caso si intendono non solo le cure effettivamente prestate per il benessere fisico del figlio, ma anche l’aiuto finanziario.
In caso di tassazione congiunta dei coniugi la deduzione per i figli è applicata al reddito complessivo. L’attribuzione della deduzione per i figli nei diversi tipi di famiglia è disciplinata al capitolo 14.
Si applica il principio della data di riferimento conformemente all’articolo 35 capoverso 2 LIFD, in altri termini la deduzione per i figli può essere fatta valere dai coniugi solo se alla fine del periodo fiscale o dell’assoggettamento sono soddisfatti i requisiti previsti per la concessione della deduzione per i figli.
In caso di assoggettamento limitato in Svizzera ai sensi degli articoli 4 e 5 LIFD, alle persone con figli la deduzione per i figli è accordata proporzionalmente (art. 35 cpv. 3 LIFD). Ciò riguarda anche le persone assoggettate illimitatamente all’obbligo fiscale con un reddito conseguito all’estero non imponibile secondo l’articolo 6 capoverso 1 LIFD.
L’ammontare è calcolato in base al rapporto tra il reddito netto imponibile 2 conseguito in Svizzera e il reddito netto complessivo.
2 Per le diverse definizioni di reddito si rimanda alla sistematica della LIFD:
10.2 Deduzione per figli minorenni
In caso di figli minorenni, i genitori possono far valere la deduzione se provvedono al loro sostentamento. Questo requisito ancorato nella legge è in linea di principio soddisfatto se i genitori o il genitore detengono o detiene l’autorità parentale. La condizione di «provvedere al sostentamento del figlio» non è comunque obbligatoriamente collegata all’autorità parentale. Tuttavia, in caso di genitori separati, gli alimenti per il figlio sono versati al genitore che detiene l’autorità parentale. Quest’ultimo può far valere la deduzione per i figli, mentre gli alimenti possono essere interamente dedotti dal genitore che li versa.
In caso di genitori separati con autorità parentale comune ogni genitore può richiedere il cinquanta per cento della deduzione, a condizione che non siano fatte valere deduzioni per alimenti ai figli di cui all’articolo 33 capoverso 1 lettera c LIFD. Quest’ultimo requisito è indispensabile per evitare che il contribuente non benefici di un doppio sgravio per la stessa persona (deduzione per i figli e deduzione per gli alimenti). L’entità della custodia alternata non è determinante ai fini della ripartizione al cinquanta per cento della deduzione per i figli.
Se nel corso del periodo fiscale il figlio raggiunge la maggiore età e non è in formazione, la deduzione per il relativo anno fiscale non può più essere fatta valere conformemente al principio della data di riferimento.
10.3 Deduzione per figli maggiorenni a tirocinio o agli studi
Secondo l’articolo 277 capoverso 2 CC i genitori, per quanto si possa ragionevolmente pretendere da loro dato l’insieme delle circostanze, devono continuare a provvedere al mantenimento del figlio, anche se ha raggiunto la maggiore età, fino alla normale conclusione di una formazione appropriata. La deduzione per i figli può dunque essere fatta valere anche per i figli maggiorenni in formazione. Mentre le versioni francese e italiana dell’articolo 213 capoverso 1 lettera a LIFD prevedevano sinora esplicitamente, oltre al tirocinio, anche gli studi, il testo tedesco menziona solo gli studi. Questo errore del legislatore viene abolito con l’aggiunta del termine «schulische» nel testo di legge tedesco. La condizione per cui il contribuente provvede al mantenimento del figlio è soddisfatta se versa al figlio contributi pari almeno all’ammontare della deduzione sociale. Nel proseguimento della prassi sinora applicata, tuttavia, la deduzione per figli maggiorenni in formazione viene riconosciuta solo nel caso in cui, nel momento determinante, il figlio dipende effettivamente dagli alimenti. Se un figlio percepisce un reddito, che gli consente di mantenersi autonomamente, la deduzione per i figli non è più ammessa. Se ad esempio un figlio possiede una sostanza cospicua, il cui rendimento gli permette di mantenersi autonomamente, la deduzione per i figli non è concessa.
Parte seconda, titolo secondo: Imposta sul reddito: Proventi imponibili secondo il capitolo 1, sezioni 1 a 7 (art. 16–23) = «Reddito lordo» ./. «Costi di conseguimento» secondo il capitolo 3, sezioni 1 a 4 (art. 25–32) = «Reddito netto I» ./. Deduzioni generali secondo la sezione 5 (art. 33–33a) = Reddito netto II ./. Deduzioni sociali secondo il capitolo 4 (art. 35) = Reddito imponibile
Per formazione è da intendersi un corso per la prima formazione professionale – ad esempio un apprendistato o uno studio. Essa termina quando il figlio ha conseguito il relativo diploma finale ed è in grado di esercitare un’adeguata attività professionale.
La concessione della deduzione per i figli in caso di una seconda formazione è possibile di fronte a motivi concreti che giustificano la seconda formazione, necessaria per poter esercitare un’appropriata attività professionale.
In caso di interruzione del tirocinio la deduzione per i figli può continuare ad essere fatta valere se la stessa è solo provvisoria, ad esempio per svolgere il servizio militare, civile o di protezione civile, oppure per preparare i necessari esami.
I soggiorni all’estero, che non rientrano nella vera e propria formazione professionale e sono finalizzati soltanto a migliorare le future possibilità di carriera, non sono intesi come prima formazione. Anche qui vale il principio della data di riferimento. In questo caso la deduzione per i figli non può essere fatta valere se l’interruzione cade in una data di riferimento. Se il figlio ha concluso la formazione prima di tale data, la deduzione per i figli non viene più concessa per il relativo anno fiscale.
In caso di perfezionamento professionale del figlio maggiorenne la deduzione per i figli non è ammessa.
11 Deduzione per il sostentamento di persone bisognose
Un contribuente può dedurre i contributi di sostentamento ad una persona totalmente o parzialmente incapace d’esercitare attività lucrativa se le prestazioni uguagliano almeno l’importo della deduzione (art. 35 cpv. 1 lett. b LIFD). Il sostentamento non deve necessariamente basarsi su un obbligo legale come l’obbligo di assistenza tra i parenti di cui all’articolo 328 CC, bensì può essere prestato anche in virtù di un obbligo contrattuale o volontariamente. Nel caso in cui, in un anno fiscale, venga versato meno della deduzione stabilita, questa deduzione sociale decade.
La deduzione è concessa a condizione che la persona aiutata non possa oggettivamente provvisoriamente o definitivamente provvedere essa stessa al proprio sostentamento. Ciò è il caso qualora una persona – indipendentemente dalla propria volontà – sia parzialmente o completamente impossibilitata ad esercitare un’attività lucrativa. La deduzione può essere accordata anche a persone di per sé in grado di esercitare un’attività lucrativa, ma che non conseguono un reddito da attività lucrativa sufficiente in quanto disoccupate o nuclei monoparentali con figli in età prescolastica, pertanto bisognose di sostentamento. Non vi è invece esigenza di sostentamento quando la persona bisognosa rinuncia volontariamente e senza motivo imperativo al conseguimento di un reddito sufficiente. I contributi di sostentamento devono inoltre essere gratuiti o effettuati senza controprestazione. I contributi di sostentamento compensati con prestazioni economicamente misurabili del beneficiario dei contributi, come ad esempio il disbrigo dei lavori casalinghi, non costituiscono contributi di sostentamento ai sensi dell’articolo 35 capoverso 1 lettera b LIFD.
L’esigenza di sostentamento deve tuttavia essere sempre determinata secondo criteri oggettivi, che non possono però essere unificati a livello svizzero, in quanto il costo della vita varia a seconda delle regioni.
La deduzione non è ammessa per il sostentamento del coniuge tassato congiuntamente. Il sostentamento reciproco tra coniugi viene già preso in considerazione tramite la tariffa per i coniugi (art. 36 cpv. 2 LIFD) così come per mezzo della deduzione per i coniugi (art. 35 cpv. 1 lett. c LIFD).
La deduzione per il sostentamento non può essere fatta valere per i figli per i quali è già accordata la relativa deduzione (art. 35 cpv. 1 lett. a LIFD). Questo divieto di cumulare la deduzione per i figli e la deduzione per il sostentamento vale tuttavia unicamente se è una persona sola a provvedere al sostentamento. In caso di genitori che vivono separati, a seconda della situazione, esiste la possibilità che per lo stesso figlio sia concessa la deduzione per i figli e quella per il sostentamento.
In caso di genitori separati, che provvedono al mantenimento dei propri figli, occorre distinguere tra figli minorenni e maggiorenni. In caso di figli minorenni il genitore che versa gli alimenti per il figlio (art. 33 cpv. 1 lett. c LIFD) può dedurli. Non può però far valere contemporaneamente anche la deduzione per il sostentamento. All’altro genitore, tassato per gli alimenti che riceve a favore del figlio, viene accordata la deduzione per i figli. In caso di alimenti versati a figli maggiorenni in formazione, il genitore che li versa non può più dedurli, ma gli viene in linea di principio accordata la deduzione per i figli. Se entrambi i genitori versano gli alimenti, il genitore che versa il contributo finanziario superiore, in regola generale quello con il reddito più elevato, può far valere la deduzione per i figli. L’altro genitore può far valere la deduzione per il sostentamento sempre che le sue prestazioni uguaglino almeno l’importo della deduzione.
Così come per tutte le deduzioni sociali, ai fini della concessione della deduzione per il sostentamento è determinante la situazione alla fine del periodo fiscale o dell’assoggettamento (principio della data di riferimento; art. 35 cpv. 2 LIFD). In caso d’assoggettamento parziale, la deduzione per il sostentamento è accordata proporzionalmente (art. 35 cpv. 3 LIFD). L’ammontare è calcolato in base al rapporto tra il reddito netto II imponibile3 conseguito in Svizzera e il reddito netto II complessivo.
12 Deduzione per i coniugi
Dal 1° gennaio 2008 ai coniugi viene accordata una deduzione (art. 35 cpv. 1 lett. c LIFD). Questa deduzione è concepita come deduzione sociale fissa per ogni coppia di coniugi e tiene schematicamente conto del loro stato civile, con la conseguenza che il carico fiscale dei coniugi viene generalmente in parte ridotto. In rapporto con l’aumentata deduzione per doppio reddito viene ridimensionato il maggiore carico fiscale incostituzionale dei coniugi con doppio reddito rispetto alle coppie conviventi con doppio reddito a parità di condizioni economiche.
Si applica il principio della data di riferimento di cui all’articolo 35 capoverso 2 LIFD, in altri termini la deduzione per i coniugi può essere fatta valere solo se alla fine del periodo fiscale o dell’assoggettamento questi ultimi vivono effettivamente in comunione domestica.
Alle persone coniugate, che ai sensi degli articoli 4 e 5 LIFD sono parzialmente assoggettate all’obbligo fiscale in Svizzera, la deduzione viene accordata proporzionalmente (art. 35 cpv.
3 LIFD). Ciò riguarda anche le persone assoggettate illimitatamente all’obbligo fiscale con un
reddito conseguito all’estero non imponibile di cui all’articolo 6 capoverso 1 LIFD. L’ammontare è calcolato in base al rapporto tra il reddito netto imponibile II4 conseguito in Svizzera e il reddito netto II complessivo.
3 Sull’espressione «reddito netto II» cfr. nota 2. 4 Sull’espressione «reddito netto II» cfr. nota 2.
13 Tariffe
13.1 Principio
La legge sull’imposta federale diretta presuppone tre tariffe per l’imposizione delle persone fisiche. L’articolo 36 LIFD contempla una tariffa di base, una tariffa per i coniugi e una tariffa per le persone che vivono in comunione domestica con figli. Le tariffe considerano la diversa capacità economica di queste tre categorie di contribuenti.
La tariffa di base e la tariffa per i coniugi rimangono valide per l’imposizione ordinaria.
Per l’imposizione delle prestazioni in capitale provenienti dalla previdenza, l’articolo 38 LIFD rimanda alle tariffe di cui all’articolo 36 capoversi 1, 2 e 2bis, primo periodo LIFD (tariffa di base e tariffa per i coniugi). Sulle prestazioni in capitale viene prelevata un’imposta annua pari a un quinto della tariffa ordinaria di cui all’articolo 36 capoversi 1, 2 e 2 bis, primo periodo LIFD. La deduzione dall’ammontare dell’imposta per ogni figlio ai sensi dell’articolo 36 capoverso 2bis, secondo periodo, contenuta nella tariffa per i genitori, non è per contro applicabile.
13.2 Tariffa di base
La tariffa di base (art. 36 cpv. 1 LIFD) è una tariffa generica che si applica a tutti i contribuenti che non soddisfano le condizioni delle tariffe speciali di cui ai capoversi 2 e 2bis. Tra questi si annoverano, in particolare, le seguenti categorie di contribuenti:
Persone sole nubili, celibi o vedovi
Persone separate legalmente o di fatto, divorziate che non vivono in comunione domestica con figli o persone bisognose
Concubini senza figli
Concubini che vivono con il figlio di cui non detengono l’autorità parentale e al cui sostentamento non provvedono in modo essenziale.
13.3 Tariffa per i coniugi
La tariffa per i coniugi di cui all’articolo 36 capoverso 2 LIFD si applica ancora solo ai coniugi viventi in comunione domestica, ma che non vivono con figli o con persone bisognose al cui sostentamento provvedono in modo essenziale.
Se i coniugi vivono separati, a seconda della loro situazione familiare si applica la tariffa di base oppure – se uno dei coniugi vive con il figlio – la tariffa per i genitori.
13.4 Tariffa per i genitori
13.4.1 In generale
I contribuenti con figli sono tassati secondo la tariffa per i genitori (art. 36 cpv. 2bis LIFD), che è la più moderata delle tre tariffe previste dalla legge. Questa tariffa è composta dalla tariffa per i coniugi (base) e da una deduzione dall’ammontare dell’imposta di al massimo 251 franchi per ogni figlio e ogni persona bisognosa. Tale deduzione contemplata dalla tariffa per i genitori non deve essere intesa quale deduzione sociale.
Per il calcolo dell’ammontare dell’imposta secondo la tariffa per i genitori i costi di mantenimento dei figli sono considerati in una prima fase tramite le deduzioni attualmente in vigore per i figli e per le spese per la cura dei figli prestata da terzi. In una seconda fase si applica la tariffa per i coniugi senza figli (tariffa per i coniugi). L’ammontare dell’imposta calcolato sulla base della tariffa per i coniugi viene in una terza fase ridotto ulteriormente di un importo massimo di 251 franchi per ogni figlio. La combinazione tra tariffa di base e deduzione dall’ammontare dell’imposta non è possibile.
La concessione della tariffa per i genitori presuppone che il contribuente viva in comunione domestica con il figlio o la persona bisognosa al cui sostentamento provvede in modo essenziale. Le due condizioni sono imperative. La tariffa per i genitori non può essere suddivisa tra diversi contribuenti. Se i genitori sono separati legalmente o di fatto, la tariffa per i genitori viene sempre accordata ad una sola persona. Il trasferimento dell’autorità parentale comune non può dunque implicare che la tariffa per i genitori sia applicata più volte ai coniugi non separati e ai contribuenti vedovi, separati, divorziati o celibi, che vivono in comunione domestica con figli o persone bisognose di sostentamento.
In caso di convivenza fa stato il domicilio. Conformemente all’articolo 25 capoverso 1 CC il domicilio del figlio sotto l’autorità parentale è quello dei genitori o, se i genitori non hanno un domicilio comune, quello del genitore che ne ha la custodia. Quando il figlio raggiunge la maggiore età può costituire un proprio domicilio. Per i figli maggiorenni in formazione, ai genitori viene dunque accordata la tariffa per i genitori solo se il figlio vive in comunione domestica con loro. Se la formazione del figlio si svolge in una località diversa dal domicilio dei genitori, la tariffa per i genitori può essere accordata solo se il figlio è dimorante settimanale presso il luogo della formazione, ma ha mantenuto il proprio domicilio presso i genitori. In caso di tirocinio o di studio questa dovrebbe essere la regola, poiché conformemente all’articolo 26 CC, la dimora in un luogo allo scopo di frequentarvi le scuole non costituisce domicilio. Tuttavia, se il figlio maggiorenne ha trasferito il proprio domicilio, i genitori, anche se provvedono al sostentamento del figlio, sono tassati secondo la tariffa per i coniugi oppure – se non sono sposati – secondo la tariffa di base.
Se le condizioni della tariffa per i genitori non sono più soddisfatte, ad esempio in caso di decesso di un figlio, alla conclusione della formazione oppure se viene meno l’esigenza di mantenimento, i genitori o le persone adulte tornano ad essere tassati secondo la tariffa per i coniugi oppure, se non sono sposati, secondo la tariffa di base.
13.4.2 Concessione della tariffa per i genitori in caso di figli minorenni
Ai fini della concessione della tariffa per i genitori, oltre alla comunione domestica occorre che il contribuente o i coniugi provvedano al sostentamento del figlio o della persona bisognosa in modo essenziale. Per i figli minorenni di genitori separati o conviventi non coniugati ciò significa che in linea di principio il genitore che si assume più della metà delle spese di sostentamento del figlio può far valere la tariffa per i genitori. Se tra i genitori separati o non coniugati che convivono (concubinato), sono fatti valere alimenti per il figlio minorenne, si presume che il genitore che riceve gli alimenti sui quali paga le imposte e ai quali si aggiungono i propri alimenti provveda al sostentamento del figlio in modo essenziale e gli viene pertanto accordata la tariffa per i genitori. Questo è solitamente il genitore detentore dell’autorità parentale. Il genitore che versa gli alimenti può a sua volta dedurli dal proprio reddito.
Nell’attribuzione della tariffa per i genitori occorre definire quanto segue per i singoli tipi di famiglia:
Coniugi con figli minorenni
I coniugi che vivono in comunione domestica vengono tassati congiuntamente secondo la tariffa per i genitori.
Genitori separati con figlio minorenne
In caso di genitori separati, divorziati o non coniugati con due economie domestiche, nell’attribuzione della tariffa per i genitori occorre distinguere se l’autorità parentale viene esercitata in comune oppure no. Se solo un genitore detiene l’autorità parentale, si presume che provveda al sostentamento del figlio in modo essenziale, pertanto gli viene concessa la tariffa per i genitori.
Se l’autorità parentale è esercitata in comune, il genitore, che riceve gli alimenti, viene tassato secondo la tariffa per i genitori. Se non sono fatti valere alimenti, occorre distinguere se il figlio si trova in custodia alternata oppure no. In assenza di custodia alternata, il genitore, che vive in comunione domestica con il figlio, viene tassato secondo la tariffa per i genitori. In caso di custodia alternata si presuppone che il genitore con il reddito netto superiore provveda in modo essenziale al sostentamento del figlio e perciò gli viene riconosciuta la tariffa per i genitori.
Genitori conviventi non coniugati con figlio minorenne (concubinato)
In caso di genitori non coniugati che convivono, ai fini dell’attribuzione della tariffa per i genitori occorre distinguere se l’autorità parentale è comune e se sono fatti valere gli alimenti per il figlio.
Se l’autorità parentale non viene esercitata in comune, il genitore che detiene l’autorità parentale, e quindi riceve di regola gli alimenti per il figlio, può far valere la tariffa per i genitori. Se non sono fatti valere alimenti, la tariffa per i genitori è concessa al genitore che detiene l’autorità parentale.
In caso di esercizio comune dell’autorità parentale, il beneficiario degli alimenti per il figlio viene tassato secondo la tariffa per i genitori. Se non sono fatti valere alimenti, si presuppone che il genitore con il reddito superiore provveda in modo essenziale al sostentamento del figlio e gli viene pertanto accordata la tariffa per i genitori.
13.4.3 Concessione della tariffa per i genitori in caso di figli maggiorenni in
formazione
La tariffa per i genitori viene concessa anche ai contribuenti che vivono in comunione domestica con figli maggiorenni in formazione. Anche in questo caso la persona che si avvale della tariffa per i genitori deve provvedere in modo essenziale al sostentamento del figlio. Analogamente alla deduzione per i figli, la tariffa per i genitori viene dunque concessa solo se il figlio maggiorenne in formazione dipende effettivamente dagli alimenti dei genitori nel momento determinante. Se il figlio percepisce un reddito che gli permette di mantenersi autonomamente, la tariffa per i genitori non può più essere fatta valere. Se ad esempio un figlio possiede una sostanza cospicua, il cui rendimento permette il mantenimento autonomo dello stesso, la tariffa per i genitori non è concessa. Così come nel caso della deduzione per i figli, per formazione è da intendere un primo corso per la formazione professionale. Si rimanda dunque a quanto esposto al capitolo 10.3 in materia di deduzione per i figli.
Coniugi con figlio maggiorenne in formazione
I coniugi non separati legalmente o di fatto sono tassati congiuntamente secondo la tariffa per i genitori.
Genitori separati con figlio maggiorenne in formazione
La tariffa per i genitori viene accordata al genitore che vive in comunione domestica con il figlio. Si presume che questo genitore provveda in modo prevalente al sostentamento effettivo o finanziario del figlio, anche se l’altro genitore versa gli alimenti al figlio conformemente all’articolo 24 lettera e LIFD. Questo genitore viene tassato secondo la tariffa di base, d’altro canto può far valere la deduzione per i figli di cui all’articolo 35 capoverso 1 lettera a LIFD.
Genitori conviventi non coniugati con figlio maggiorenne in formazione (concubinato)
In caso di genitori non coniugati l’attribuzione della tariffa per i genitori deve basarsi sugli alimenti versati al figlio conformemente all’articolo 24 lettera e LIFD. Se solo uno dei genitori versa gli alimenti, quest’ultimo può far valere la tariffa per i genitori. Se entrambi i genitori versano gli alimenti, si presume che il genitore che versa i contributi finanziari più elevati, quindi solitamente quello con il reddito superiore, provveda in modo essenziale al sostentamento del figlio. A quest’ultimo viene accordata la tariffa per i genitori nonché la deduzione per i figli. L’altro genitore può far valere la deduzione per il sostentamento di cui all’articolo 35 capoverso 1 lettera b LIFD se le sue prestazioni uguagliano almeno l’importo della deduzione.
Se il figlio non riceve gli alimenti conformemente all’articolo 24 lettera e LIFD, la tariffa per i genitori viene accordata al genitore con il reddito netto superiore, in quanto si presume che versi al figlio i contributi finanziari più elevati.
13.4.4 Concessione della tariffa per i genitori in caso di persone bisognose
La tariffa per i genitori viene accordata anche qualora il contribuente viva in comunione domestica con una persona bisognosa di sostentamento. Anche in questo caso occorre che la persona provveda in modo essenziale al sostentamento della persona bisognosa. Nell’applicazione della prassi relativa all’attuale articolo 36 capoverso 2 LIFD, questa condizione è soddisfatta se esistono i presupposti della deduzione per il sostentamento (art. 35 cpv. 1 lett. b LIFD) (cfr. cap. 11).
13.4.5 Principio della data di riferimento
L’articolo 36 LIFD non fornisce alcuna indicazione su quale sia il momento determinante ai fini della definizione della tariffa da applicare. In virtù dello stretto nesso esistente tra le tariffe fiscali e le deduzioni sociali occorre applicare il principio della data di riferimento vigente per le deduzioni sociali di cui all’articolo 35 capoverso 2 LIFD. Le condizioni per l’applicabilità della tariffa per i genitori devono essere dunque soddisfatte alla fine del periodo fiscale o dell’assoggettamento.
13.4.6 Assoggettamento inferiore a un anno
Se l’assoggettamento sussiste soltanto per una parte dell’anno fiscale, la deduzione dall’ammontare dell’imposta è accordata proporzionalmente. Come base si applica la tariffa per i coniugi, ma l’ammontare dell’imposta si riduce solo in misura della deduzione proporzionale dell’importo di 251 franchi per ogni figlio e ogni persona bisognosa. L’entità della deduzione si calcola in funzione del rapporto tra il reddito imponibile e il reddito determinante ai fini dell’aliquota.
Esempio: arrivo dall’estero
Ipotesi:
Situazione familiare coniugi viventi in comunione domestica Numero di figli nella comunione domestica 2 Inizio dell’assoggettamento 1° giugno Reddito imponibile in CHF 146 000 Reddito determinante ai fini dell’aliquota in CHF 250 000 Aliquota d’imposta in % (periodo fiscale 2011) 7,663
Calcolo dell’imposta:
CHF Aliquota CHF d’imposta in % Imposta prima della 146 000 7,663 11 188.00 deduzione ./. Deduzione proporzionale (2 x 251) x 146 000 dall’ammontare dell’imposta –––––––––––––––––– - 293.15 250 000 Imposta dovuta 10 894.85
13.4.7 Assoggettamento parziale
In caso di assoggettamento limitato in virtù dell’appartenenza economica secondo gli articoli 4 e 5 LIFD, la deduzione dall’ammontare dell’imposta è accordata proporzionalmente.
Anche in caso di assoggettamento illimitato in virtù dell’appartenenza personale la deduzione dall’ammontare dell’imposta è accordata soltanto in modo proporzionale, se i proventi percepiti all’estero vanno esclusi dall’assoggettamento ai sensi dell’articolo 6 capoverso 1 LIFD o sulla base di una convenzione di doppia imposizione.
In caso di assoggettamento parziale l’ammontare dell’imposta si riduce pertanto solo in misura della deduzione proporzionale dell’importo di 251 franchi per ogni figlio e ogni persona bisognosa. L’entità della deduzione si calcola in funzione del rapporto tra il reddito imponibile conseguito in Svizzera e il reddito più alto determinante ai fini dell’aliquota.
Esempio: assoggettamento limitato in virtù dell’appartenenza economica (casa di vacanza in Svizzera; art. 4 cpv. 1 lett. c e 21 LIFD)
Ipotesi:
Situazione familiare coniugi viventi in comunione domestica Numero di figli nella comunione domestica 2 Reddito imponibile in CHF 20 000 Reddito determinante ai fini dell’aliquota in CHF 250 000 Aliquota d’imposta in % (periodo fiscale 2011) 7,663
Calcolo dell’imposta:
CHF Aliquota CHF d’imposta in % Imposta prima della 20 000 7,663 1532.60 deduzione ./. Deduzione proporzionale (2 x 251) x 20 000 - 40.15 dall’ammontare dell’imposta 250 000 Imposta dovuta 1492.45
Anche in caso di una combinazione tra assoggettamento parziale e assoggettamento inferiore a un anno la deduzione dall’ammontare dell’imposta deve essere calcolata in funzione del rapporto tra il reddito imponibile conseguito in Svizzera e il reddito più alto determinante ai fini dell’aliquota.
13.4.8 Imposizione secondo il dispendio
Conformemente all’articolo 14 capoverso 3 LIFD l’imposta per le persone tassate secondo il dispendio è calcolata in applicazione della tariffa fiscale ordinaria. Nell’imposizione secondo il dispendio non si tiene conto della situazione personale che legittima a effettuare deduzioni nel quadro della tassazione ordinaria. Il legislatore ha pertanto stabilito nell’articolo 14 capoverso 3 LIFD che si applica unicamente la tariffa di base (art. 36 cpv. 1 LIFD) o la tariffa per i coniugi (art. 36 cpv. 2 LIFD). In caso di imposizione secondo il dispendio non si applica quindi la tariffa per i genitori.
13.4.9 Imposta alla fonte delle persone fisiche
Nella determinazione della tariffa dell’imposta alla fonte per le persone fisiche occorre tenere conto delle deduzioni degli oneri familiari (art. 86 cpv. 1 LIFD). Questo vale anche per la tariffa per i genitori calcolata nella rispettiva tariffa quale deduzione dall’ammontare dell’imposta.
13.4.10 Computo globale d’imposta
La tariffa per i genitori si ripercuote sul calcolo dell’importo massimo del computo globale d’imposta. L’aliquota d’imposta della Confederazione secondo l’articolo 9 capoverso 1 dell’ordinanza del 22 agosto 1967 sul computo globale dell’imposta (ordinanza) deve essere calcolata dopo la deduzione di 251 franchi per ogni figlio e ogni persona bisognosa (corrisponde all’imposta effettivamente riscossa dopo la deduzione in proporzione al reddito imponibile per l’IFD).
Esempio:
Situazione familiare coniugi viventi in comunione domestica Numero di figli nella comunione domestica 2 Reddito imponibile in CHF 100 000 Reddito determinante ai fini dell’aliquota in CHF 100 000 Aliquota d’imposta in % (periodo fiscale 2014) 1,968
Calcolo dell’imposta:
CHF Aliquota CHF d’imposta in % Imposta prima della dedu- 100 000 1,968 1968.00 zione ./. Deduzione proporzionale 2 x 251 - 502.00 dall’ammontare dell’imposta Imposta dovuta 1466.00
Aliquota d’imposta secondo l’articolo 9 capoverso 1 dell’ordinanza:
1466 x 100 100 000
Se a seguito della tariffa per i genitori non è dovuta alcuna imposta federale diretta, il computo globale d’imposta è limitato ai due terzi delle imposte alla fonte estere non recuperabili. Per il calcolo dell’ammontare massimo occorre tenere conto unicamente delle imposte sul reddito dei Cantoni e dei Comuni; la parte spettante alla Confederazione nell’ambito del computo globale d’imposta decade (art. 12 cpv. 1 e art. 20 cpv. 2 dell’ordinanza).
I Cantoni che, in virtù dell’articolo 9 capoverso 2 dell’ordinanza, applicano una tariffa propria per il calcolo dell’ammontare massimo devono adeguarla alla nuova tariffa per i genitori ai sensi della LIFD.
13.4.11 Prestazioni in capitale secondo l’articolo 38 LIFD e riscatti fittizi secondo l’articolo 37b LIFD
Le prestazioni in capitale provenienti dalla previdenza e le somme versate in seguito a decesso, lesione corporale permanente o pregiudizio durevole alla salute secondo l’articolo 38 LIFD, come pure i riscatti fittizi secondo l’articolo 37b LIFD sono imposti separatamente. Essi soggiacciono a un’imposta annua intera. L’imposta è calcolata su un quinto della tariffa di cui all’articolo 36 capoversi 1, 2 e 2bis LIFD. Sinora l’articolo 38 LIFD rinviava alla tariffa di base e alla tariffa per i coniugi, ma non alla tariffa per i coniugi pure prevista nella tariffa per i genitori. Nell’edizione precedente della presente circolare si era segnalato che si trattava presumibilmente di una svista legislativa, per cui le prestazioni in capitale provenienti dalla previdenza delle famiglie monoparentali dovevano comunque essere tassate con la tariffa per i coniugi anziché con la tariffa di base. La legge federale sull’adeguamento formale delle basi temporali per l’imposizione diretta delle persone fisiche colma questa lacuna. Le prestazioni in capitale provenienti dalla previdenza delle famiglie monoparentali e delle persone coniugate con figli sono tassate in base alla tariffa secondo l’articolo 36 capoverso 2bis primo periodo LIFD (tariffa per i coniugi). La deduzione dall’ammontare dell’imposta per ogni figlio ai sensi dell'articolo 36 capoverso 2bis, secondo periodo, contenuta nella tariffa per i genitori, non è per contro applicabile.
13.4.12 Rimanenti utili di liquidazione secondo l’articolo 37b LIFD
In caso di cessazione definitiva dell’attività lucrativa indipendente dopo il compimento dei 55 anni per incapacità di esercitare tale attività in seguito a invalidità, le riserve occulte realizzate nel corso degli ultimi due esercizi sono sommate e imposte congiuntamente, ma separatamente dagli altri redditi (art. 37b LIFD). Per stabilire l’aliquota d’imposta applicabile ai rimanenti utili di liquidazione (art. 9 dell’ordinanza concernente l’imposizione degli utili di liquidazione in caso di cessazione definitiva dell’attività lucrativa indipendente; OULiq; RU 2010 717) è determinante un quinto dei rimanenti utili di liquidazione. L’aliquota d’imposta ammonta tuttavia almeno al 2 per cento (art. 37b cpv. 1 LIFD e art. 10 OULiq).
La deduzione dall’ammontare dell’imposta prevista nella tariffa per i genitori non si applica a questi proventi soggetti a imposizione separata.
14 Imposizione dei conviventi, dei coniugi separati o divorziati e dei genitori viventi in comunione domestica
14.1 Imposizione degli alimenti pagati al coniuge divorziato o separato
legalmente o di fatto
14.1.1 Aspetti di diritto civile
L’articolo 125 capoverso 1 CC sancisce il diritto ad un adeguato contributo di mantenimento da parte di un coniuge dopo il divorzio se non si può ragionevolmente pretendere che l’altro coniuge provveda da sé al proprio debito mantenimento, inclusa un’adeguata previdenza per la vecchiaia. Il mantenimento dopo il divorzio può essere fornito sotto forma di rendita o di liquidazione in capitale. La legge presuppone in linea di principio una rendita. Se il giudice riconosce i requisiti di un contributo di mantenimento dopo il divorzio, stabilisce una rendita secondo l’articolo 126 capoverso 1 CC e fissa l’inizio dell’obbligo di versamento. Se lo giusti-
ficano circostanze particolari, invece della rendita può ordinare una liquidazione (art. 126 cpv. 2 CC).
L’obbligo di mantenimento di coniugi separati legalmente o di fatto viene valutato in base alle disposizioni legali sul mantenimento dopo il divorzio. In particolare trovano applicazione gli articoli 163 segg. CC (mantenimento della famiglia) e l’articolo 176 CC (organizzazione della vita separata). I coniugi provvedono in comune, ciascuno nella misura delle sue forze, al debito mantenimento della famiglia. Essi s’intendono sul loro contributo rispettivo, segnatamente circa le prestazioni pecuniarie, il governo della casa, la cura della prole o l’assistenza nella professione o nell’impresa dell’altro (art. 163 cpv. 1 e 2 CC). In caso di separazione legale, nello stabilire i contributi pecuniari dell’uno in favore dell’altro (art. 176 cpv. 1 cfr. 1 CC) il giudice adegua alle attuali circostanze eventuali accordi espliciti o taciti intervenuti tra i due coniugi (sulla determinazione degli alimenti, cfr. Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch, vol. 1, terza edizione, Basilea 2006, pag. 1037 segg.).
14.1.2 Aspetti di diritto fiscale
Il contribuente può dedurre gli alimenti versati al coniuge divorziato o separato legalmente o di fatto (art. 33 cpv. 1 lett. c LIFD). Gli alimenti percepiti dal coniuge sono imponibili (art. 23 lett. f LIFD). In virtù del principio della corrispondenza qui applicato risulta che tutti gli alimenti, imponibili per il coniuge che li riceve, sono deducibili per il coniuge che li versa.
Gli alimenti sono di norma versati come prestazioni pecuniarie dirette ricorrenti. Tuttavia possono essere versati anche sotto forma di pagamenti indiretti, ad esempio come presa a carico della pigione o degli interessi su debiti, oppure consistere in vere e proprie prestazioni in natura.
Gli alimenti sotto forma di prestazioni pecuniarie al coniuge separato o divorziato possono essere versati sia come rendita sia come liquidazione in capitale. Nel proseguimento della prassi attuale, sostenuta anche dal Tribunale federale (sentenza del 29 gennaio 1999, DTF
125 II 183), la deducibilità degli alimenti periodici non può tuttavia essere estesa agli alimenti
versati sotto forma di prestazione in capitale. Di conseguenza, la somma versata come prestazione in capitale per il mantenimento del coniuge separato non è deducibile dal reddito imponibile del debitore. D’altro canto, neppure il beneficiario della prestazione deve dichiararla come reddito.
Le prestazioni versate da un coniuge in adempimento agli obblighi del regime matrimoniale non costituiscono alimenti. Secondo l’articolo 24 lettera a LIFD queste prestazioni sono esenti da imposta per il coniuge che le riceve in quanto «liquidazione del regime matrimoniale» e di conseguenza non sono deducibili neppure per chi li versa. Se si tratta di rendite vitalizie, secondo l’articolo 22 capoverso 3 LIFD sono imponibili nella misura del 40 per cento. D’altro canto, in virtù dell’articolo 33 capoverso 1 lettera b LIFD, anche il debitore delle prestazioni può dedurre il 40 per cento della rendita.
Occorre osservare che le prestazioni versate in virtù di «un obbligo di mantenimento o di assistenza fondato sul diritto di famiglia» (ad es. le prestazioni a parenti in linea ascendente o discendente nonché a fratelli e sorelle; art. 328 CC) non sono deducibili (art. 33 cpv. 1 lett. c LIFD).
14.2 Imposizione degli alimenti per il figlio
14.2.1 Aspetti di diritto civile
Il CC contempla la possibilità, da un lato, di attribuire a genitori non coniugati l’autorità parentale comune, dall’altro, di mantenere l’esercizio comune dell’autorità parentale anche dopo la separazione o il divorzio dei genitori. L’autorità parentale comune tiene conto del fatto che oggi sempre più genitori sono disposti e in grado di assumere in pari misura l’autorità parentale e la custodia.
L’articolo 298a capoverso 1 CC stabilisce che a richiesta congiunta dei genitori l’autorità tutoria attribuisce loro l’autorità parentale in comune, se sono soddisfatte le seguenti condizioni: l’autorità parentale in comune deve essere compatibile con il bene del figlio e i genitori devono sottoporre per approvazione all’autorità tutoria una convenzione che determini la loro partecipazione alle cure del figlio e la ripartizione delle spese di mantenimento.
I genitori coniugati e viventi in comunione domestica esercitano insieme l’autorità parentale (art. 297 cpv. 1 CC). In caso di sospensione della comunione domestica o di separazione dei coniugi, l’autorità parentale rimane in comune; in questi casi il giudice può tuttavia attribuire l’autorità parentale a uno solo di essi (art. 297 cpv. 2 CC). In caso di divorzio il giudice attribuisce in linea di principio l’autorità parentale a uno dei genitori e disciplina il contributo di mantenimento dell’altro genitore a favore del figlio. Secondo l’articolo 133 capoverso 3 CC, a istanza comune dei genitori il giudice può tuttavia disporre la prosecuzione dell’esercizio in comune dell’autorità parentale. Le condizioni sono le stesse di cui all’articolo 298a capoverso 1 CC.
14.2.2 Aspetti di diritto fiscale
Gli alimenti che un genitore percepisce per i figli sotto la sua autorità parentale sono integralmente imponibili (art. 23 lett. f LIFD). D’altro canto questi alimenti sono pienamente deducibili per il genitore che li versa (art. 33 cpv. 1 lett. c LIFD). La deducibilità degli alimenti per i figli minorenni vale nel frattempo solo per gli alimenti dovuti nell’ambito del diritto di famiglia, ma non per gli alimenti versati a titolo volontario (DTF del 31.5.1999 in re M., NStP 53, 106). Questi alimenti sono di regola stabiliti d’ufficio o dal giudice, ma possono essere anche convenuti per contratto. Gli alimenti sono imponibili per il beneficiario e deducibili per il contribuente che li versa solo se sono stati effettivamente pagati.
Anche gli alimenti versati al coniuge per il figlio minorenne o direttamente al figlio maggiorenne sono di regola prestazioni pecuniarie dirette ricorrenti. Possono tuttavia essere versati anche come pagamenti indiretti, ad esempio con la presa a carico degli interessi su debiti oppure dei premi della cassa malati. Sono possibili anche prestazioni in natura. Se gli alimenti sono corrisposti sotto forma di prestazione in capitale, anche in questo caso non possono essere dedotti dal reddito imponibile del debitore. D’altro canto, neppure il beneficiario di questa prestazione deve dichiararli come reddito.
Gli alimenti per il figlio maggiorenne in formazione non sono imponibili né per il figlio stesso né per il genitore con il quale il figlio vive in comunione domestica. Il figlio riceve «prestazioni versate in adempimento di un obbligo fondato sul diritto di famiglia» che non sottostanno all’imposta sul reddito (art. 24 lett. e LIFD). Neppure il genitore che versa gli alimenti può dedurli dal proprio reddito. Queste prestazioni diventano normali e non deducibili in quanto rappresentano «spese per il mantenimento del contribuente e della sua famiglia» giusta l’articolo 34 lettera a LIFD.
14.3 Imposizione dei genitori separati, divorziati o non coniugati (due
economie domestiche distinte) con un figlio minorenne in comune, senza autorità parentale in comune, con alimenti
14.3.1 Alimenti
• Gli alimenti a favore del figlio sono imponibili per il genitore beneficiario. Il genitore che versa gli alimenti può dedurli dal suo reddito.
14.3.2 Deduzioni
Il genitore che vive in comunione domestica con il figlio e provvede in modo essenziale al suo mantenimento, ossia di norma colui che percepisce gli alimenti, può far valere la deduzione per i figli nonché quella dei premi assicurativi e degli interessi da capitali a risparmio per il figlio.
Il genitore che vive in comunione domestica con il figlio può far valere la deduzione delle spese per la cura prestata da terzi. Se il figlio si trova in custodia alternata, ogni genitore può dedurre al massimo 5050 franchi delle spese comprovate per la cura dei figli prestata da terzi. Una diversa ripartizione deve essere comprovata dai genitori. Tuttavia, se le spese fatte valere da entrambi i genitori superano complessivamente l’ammontare massimo di 10 100 franchi, le deduzioni saranno ridotte a questa cifra in relazione alle spese comprovate.
14.3.3 Tariffe
• Al genitore che detiene l’autorità parentale, vive in comunione domestica con il figlio e provvede in modo essenziale al suo mantenimento si applica la tariffa per i genitori. Il genitore che versa gli alimenti è tassato secondo la tariffa di base.
14.4 Imposizione dei genitori separati, divorziati o non coniugati (due
economie domestiche distinte) con un figlio minorenne in comune, autorità parentale in comune, con o senza custodia alternata, senza alimenti
Se uno dei genitori non fa valere la deduzione per gli alimenti a favore del figlio di cui all’articolo 33 capoverso 1 lettera c LIFD, i genitori sono tassati come segue:
14.4.1 Deduzioni
Ognuno dei genitori può far valere la metà della deduzione per i figli e la metà dei premi assicurativi e degli interessi da capitali a risparmio per il figlio.
Il genitore che vive in comunione domestica con il figlio può far valere la deduzione delle spese per la cura prestata da terzi. Se il figlio si trova in custodia alternata, ogni genitore può dedurre al massimo 5050 franchi delle spese comprovate per la cura dei figli prestata da terzi. Una diversa ripartizione deve essere comprovata dai genitori. Tuttavia, se le spese fatte valere da entrambi i genitori superano complessivamente l’ammontare massimo di 10 100 franchi, le deduzioni saranno ridotte a questa cifra in relazione alle spese comprovate.
14.4.2 Tariffe
Se il figlio non si trova in custodia alternata, al genitore che vive in comunione domestica con il figlio e provvede in misura sostanziale al suo mantenimento si applica la tariffa per i genitori. L’altro genitore è tassato secondo la tariffa di base.
In caso di custodia alternata, al genitore che provvede in modo essenziale al mantenimento del figlio si applica la tariffa per i genitori. Si presume che si tratti di colui che consegue il reddito più elevato. L’altro genitore viene tassato secondo la tariffa di base.
14.5 Imposizione dei genitori separati, divorziati o non coniugati (due
economie domestiche distinte) con un figlio minorenne in comune, autorità parentale in comune, con o senza custodia alternata, con alimenti
Se uno dei genitori fa valere la deduzione per gli alimenti a favore del figlio di cui all’articolo 33 capoverso 1 lettera c LIFD, i genitori sono tassati come segue:
14.5.1 Alimenti
• Gli alimenti a favore del figlio sono imponibili per il genitore beneficiario. Il genitore che versa gli alimenti può dedurli dal suo reddito.
14.5.2 Deduzioni
Il genitore che percepisce gli alimenti può far valere la deduzione per i figli e la deduzione dei premi assicurativi e degli interessi da capitali a risparmio.
Il genitore che vive in comunione domestica con il figlio e percepisce gli alimenti può far valere la deduzione delle spese di cura prestata da terzi. Se il figlio si trova in custodia alternata, ogni genitore può dedurre al massimo 5050 franchi delle spese comprovate per la cura dei figli prestata da terzi. Una diversa ripartizione deve essere comprovata dai genitori. Tuttavia, se le spese fatte valere da entrambi i genitori superano complessivamente l’ammontare massimo di 10 100 franchi, le deduzioni saranno ridotte a questa cifra in relazione alle spese comprovate.
14.5.3 Tariffe
Il genitore che percepisce gli alimenti viene tassato secondo la tariffa per i genitori.
Il genitore che versa gli alimenti viene tassato secondo la tariffa di base.
14.6 Genitori non coniugati (in comunione domestica), con figlio minorenne in comune, senza autorità parentale in comune, senza alimenti
Se uno dei genitori non fa valere la deduzione per gli alimenti a favore del figlio di cui all’articolo 33 capoverso 1 lettera c LIFD, i genitori sono tassati come segue:
14.6.1 Deduzioni
• Il genitore che detiene l’autorità parentale può far valere la deduzione per i figli e la deduzione dei premi assicurativi e degli interessi da capitali a risparmio per il figlio.
• Il genitore che detiene l’autorità parentale può dedurre le spese comprovate di cura dei figli prestata da terzi. Non viene riconosciuta la deduzione all’altro genitore.
14.6.2 Tariffe
• Al genitore che detiene l’autorità parentale viene applicata la tariffa per i genitori. L’altro genitore viene tassato secondo la tariffa di base.
Se il genitore che detiene l’autorità parentale non percepisce proventi e pertanto è l’altro genitore che si prende carico del mantenimento del figlio, a quest’ultimo possono essere concesse le deduzioni rilevanti per i figli e la tariffa per genitore per ragioni di equità.
14.7 Genitori non coniugati (in comunione domestica), con figlio minorenne in comune, senza autorità parentale in comune, con alimenti
Se uno dei genitori fa valere la deduzione per gli alimenti a favore del figlio di cui all’articolo 33 capoverso 1 lettera c LIFD, i genitori sono tassati come segue:
14.7.1 Alimenti
• Gli alimenti a favore del figlio sono imponibili per il genitore beneficiario. Il genitore che versa gli alimenti può dedurli dal suo reddito.
14.7.2 Deduzioni
Il genitore che percepisce gli alimenti può far valere la deduzione per i figli e la deduzione dei premi assicurativi e degli interessi da capitali a risparmio.
Ognuno dei genitori può dedurre al massimo 5050 franchi delle spese comprovate per la cura dei figli prestata da terzi. Una diversa ripartizione deve essere comprovata dai genitori. Tuttavia, se le spese fatte valere da entrambi i genitori superano complessivamente l’ammontare massimo di 10 100 franchi, le deduzioni saranno ridotte a questa cifra in proporzione alle spese comprovate.
14.7.3 Tariffe
Al genitore che percepisce gli alimenti viene accordata la tariffa per i genitori.
Il genitore che versa gli alimenti viene tassato secondo la tariffa di base.
14.8 Genitori non coniugati (in comunione domestica), con figlio minorenne in comune, con autorità parentale in comune, senza alimenti
Se uno dei genitori non fa valere la deduzione per gli alimenti a favore del figlio di cui all’articolo 33 capoverso 1 lettera c LIFD, i genitori sono tassati come segue:
14.8.1 Deduzioni
Ognuno dei genitori può far valere la metà della deduzione per i figli e la metà della deduzione dei premi assicurativi e degli interessi da capitali a risparmio.
Ogni genitore può dedurre al massimo 5050 franchi delle spese comprovate per la cura dei figli prestata da terzi. Una diversa ripartizione deve essere comprovata dai genitori.
Tuttavia, se le spese fatte valere da entrambi i genitori superano complessivamente l’ammontare massimo di 10 100 franchi, le deduzioni saranno ridotte a questa cifra in relazione alle spese comprovate.
14.8.2 Tariffe
Al genitore che provvede in modo essenziale al mantenimento del figlio viene accordata la tariffa per i genitori. Si presume che di norma sia colui che percepisce il reddito più elevato.
L’altro genitore viene tassato secondo la tariffa di base.
14.9 Genitori non coniugati (in comunione domestica), con figlio minorenne in comune, con autorità parentale in comune, con alimenti
Se uno dei genitori fa valere la deduzione per gli alimenti a favore del figlio di cui all’articolo 33 capoverso 1 lettera c LIFD, i genitori sono tassati come segue:
14.9.1 Alimenti
• Gli alimenti a favore del figlio sono imponibili per il genitore beneficiario. Il genitore che versa gli alimenti può dedurli dal suo reddito.
14.9.2 Deduzioni
Il genitore che percepisce gli alimenti può far valere la deduzione per i figli nonché la deduzione dei premi assicurativi e degli interessi da capitali a risparmio.
Ognuno dei genitori può far valere al massimo 5050 franchi delle spese comprovate per la cura dei figli prestata da terzi. Una diversa ripartizione deve essere comprovata dai genitori. Tuttavia, se le spese fatte valere da entrambi i genitori superano complessivamente l’ammontare massimo di 10 100 franchi, le deduzioni saranno ridotte a questa cifra in relazione alle spese comprovate.
14.9.3 Tariffe
Il genitore che percepisce gli alimenti può far valere la tariffa per i genitori.
Il genitore che versa gli alimenti viene tassato secondo la tariffa di base.
14.10 Imposizione dei genitori separati, divorziati o non coniugati (due
economie domestiche distinte) con un figlio maggiorenne in comune in formazione che vive con uno dei genitori, con alimenti
Se uno dei genitori versa gli alimenti di cui all’articolo 24 lettera e LIFD a favore del figlio, si applica l'imposizione seguente:
14.10.1 Alimenti
• Gli alimenti versati al figlio maggiorenne in formazione non sono soggetti all’imposta. Il genitore che li versa non può dedurli dal reddito.
14.10.2 Deduzioni
Il genitore che versa gli alimenti può far valere la deduzione per i figli. Se entrambi i genitori versano gli alimenti, il genitore con i contributi finanziari superiori, ossia di norma colui che percepisce il reddito più elevato, può far valere la deduzione per i figli. L’altro genitore può far valere la deduzione per persona bisognosa a condizione che le prestazioni uguagliano almeno l’importo della deduzione.
Al genitore che può far valere la deduzione viene accordata anche la deduzione dei premi assicurativi e degli interessi da capitali a risparmio per il figlio. Se entrambi i genitori versano gli alimenti e soddisfano le condizioni di cui all’articolo 35 capoverso 1 lettera a o lettera b LIFD, possono far valere entrambi la deduzione, sempre che siano in grado di dimostrare di avere versato anche i premi assicurativi deducibili a favore del figlio. Se solo uno dei genitori riesce a dimostrarlo, soltanto costui può far valere la deduzione dei premi assicurativi per il figlio.
14.10.3 Tariffe
Il genitore che vive in comunione domestica con il figlio può in linea di principio far valere la tariffa per i genitori. Si presume che si tratti di colui che provvede in modo essenziale al mantenimento del figlio.
Il genitore che versa gli alimenti viene tassato secondo la tariffa di base.
14.11 Imposizione di genitori separati, divorziati o non coniugati (due economie domestiche distinte) con un figlio maggiorenne in comune in
formazione che vive con uno dei genitori, senza alimenti
Se uno dei genitori non versa gli alimenti di cui all’articolo 24 lettera e LIFD a favore del figlio, si applica l'imposizione seguente:
14.11.1 Deduzioni
• Il genitore che vive in comunione domestica con il figlio può far valere la deduzione per i figli nonché la deduzione dei premi assicurativi e degli interessi da capitali a risparmio per il figlio.
14.11.2 Tariffe
Il genitore che vive in comunione domestica con il figlio e provvede in modo essenziale al suo mantenimento può far valere la tariffa per i genitori.
L’altro genitore viene tassato secondo la tariffa di base.
14.12 Imposizione dei genitori separati, divorziati o non coniugati (due
economie domestiche distinte) con figlio maggiorenne in comune in formazione che non vive con uno dei genitori (domicilio trasferito), con alimenti
Se vengono versati alimenti di cui all’articolo 24 lettera e LIFD a favore del figlio da uno o da entrambi i genitori, si applica l'imposizione seguente:
14.12.1 Alimenti
• Gli alimenti versati al figlio maggiorenne in formazione non sono soggetti all’imposta. Il genitore che li versa non può dedurli dal reddito.
14.12.2 Deduzioni
Il genitore che versa gli alimenti può far valere la deduzione per i figli. Se entrambi i genitori versano gli alimenti, il genitore con i contributi finanziari superiori, ossia di norma colui che percepisce il reddito più elevato, può far valere la tariffa per figli. L’altro genitore può far valere la deduzione per il sostentamento a condizione che le prestazioni uguagliano almeno l’importo della deduzione;
Al genitore che può far valere la deduzione per i figli viene attribuita anche la deduzione dei premi assicurativi e degli interessi da capitali a risparmio per il figlio. Se entrambi i genitori versano gli alimenti e soddisfano le condizioni di cui all’articolo 35 capoverso 1 lettera a o lettera b LIFD, possono far valere entrambi la deduzione, sempre che siano in grado di dimostrare di avere versato anche i premi assicurativi deducibili a favore del figlio. Se solo uno dei genitori riesce a dimostrarlo, soltanto costui può far valere la deduzione dei premi assicurativi per il figlio.
14.12.3 Tariffe
• Entrambi i genitori sono tassati secondo la tariffa di base.
14.13 Genitori non coniugati (in comunione domestica), con figlio maggiorenne in comune in formazione, che vive con i genitori, con alimenti
Se uno dei genitori versa gli alimenti di cui all’articolo 24 lettera e LIFD a favore del figlio, si applica l'imposizione seguente:
14.13.1 Alimenti
• Gli alimenti versati al figlio maggiorenne in formazione non sono soggetti all’imposta. Il genitore che li versa non può dedurli dal reddito imponibile.
14.13.2 Deduzioni
Il genitore che versa gli alimenti può far valere la deduzione per i figli. Se entrambi i genitori versano gli alimenti, il genitore con i contributi finanziari superiori, ossia di norma colui che percepisce il reddito più elevato, può far valere la tariffa per figli. L’altro genitore può far valere la deduzione per il sostentamento a condizione che le prestazioni uguagliano almeno l’importo della deduzione;
Al genitore che può far valere la deduzione per i figli viene accordata anche la deduzione dei premi assicurativi e degli interessi da capitali a risparmio per il figlio. Se entrambi i genitori versano gli alimenti e soddisfano le condizioni di cui all’articolo 35 capoverso 1 lettera a o lettera b LIFD, possono far valere entrambi la deduzione, sempre che siano in grado di dimostrare di avere versato anche i premi assicurativi deducibili a favore del figlio. Se solo uno dei genitori riesce a dimostrarlo, soltanto costui può far valere la deduzione dei premi assicurativi per il figlio.
14.13.3 Tariffe
Al genitore che può far valere la deduzione per i figli viene attribuita la tariffa per i genitori;
L’altro genitore viene tassato secondo la tariffa di base.
14.14 Genitori non coniugati (in comunione domestica), con figlio maggiorenne in formazione che vive con i genitori, senza alimenti
Se uno dei genitori non versa gli alimenti di cui all’articolo 24 lettera e LIFD a favore del figlio, si applica l'imposizione seguente:
14.14.1 Deduzioni
• Il genitore che versa i contributi finanziari più elevati può far valere la deduzione per i figli nonché la deduzione dei premi assicurativi e degli interessi da capitali a risparmio. Si presume che si tratti di colui che percepisce il reddito più elevato.
14.14.2 Tariffe
Al genitore che versa i contributi finanziari più elevati, ossia di norma colui che percepisce il reddito più elevato, viene attribuita la tariffa per i genitori.
L’altro genitore viene tassato secondo la tariffa di base.
14.15 Genitori non coniugati (in comunione domestica), con figlio maggiorenne in formazione, con alimenti, il figlio non vive con i genitori
(domicilio trasferito)
Se vengono versati alimenti di cui all’articolo 24 lettera e LIFD a favore del figlio da uno o da entrambi i genitori, si applica l'imposizione seguente:
14.15.1 Alimenti
• Gli alimenti versati al figlio maggiorenne in formazione non sono soggetti all’imposta. Il genitore che li versa non può dedurli dal reddito.
14.15.2 Deduzioni
Il genitore che versa gli alimenti può far valere la deduzione per i figli. Se entrambi i genitori versano gli alimenti, il genitore con i contributi finanziari superiori, ossia di norma colui che percepisce il reddito più elevato, può far valere la tariffa per figli. L’altro genitore può far valere la deduzione per il sostentamento a condizione che le prestazioni uguagliano almeno l’importo della deduzione.
Al genitore che può far valere la deduzione per i figli viene accordata anche la deduzione dei premi assicurativi e degli interessi da capitali a risparmio per il figlio. Se entrambi i genitori versano gli alimenti e soddisfano le condizioni di cui all’articolo 35 capoverso 1 lettera a o lettera b LIFD, possono far valere entrambi la deduzione, sempre che siano in grado di dimostrare di avere versato anche i premi assicurativi deducibili a favore del figlio. Se solo uno dei genitori riesce a dimostrarlo, soltanto costui può far valere la deduzione dei premi assicurativi per il figlio.
14.15.3 Tariffe
• Entrambi i genitori sono tassati secondo la tariffa di base.
14.16 Genitori non coniugati (in comunione domestica), con figli minorenni
o maggiorenni non in comune
Per i genitori separati del figlio valgono, a seconda della situazione, le regole applicabili dal punto di vista del genitore interessato secondo i numeri 14.3, 14.4, 14.5, 14.10, 14.11 e 14.12, da cui può essere dedotta la relativa prassi.
15 Situazione procedurale dei coniugi
15.1 Principio
I coniugi non separati legalmente o di fatto sono tassati congiuntamente. Essi esercitano in comune i diritti e i doveri procedurali loro spettanti secondo la legge (art. 113 cpv. 1 LIFD). Marito e moglie sono parificati sotto il profilo fiscale. Entrambi sono contribuenti e sono loro riconosciuti gli stessi diritti e obblighi di partecipazione.
Per quanto i coniugi debbano procedere in comune agli oneri procedurali, questo principio deve essere relativizzato. Gli atti tempestivi di solo uno dei coniugi hanno effetto anche sull’altro coniuge, che non agisce in tempo utile. Nella legge, questo principio è concretizzato nell’ambito della firma della dichiarazione d’imposta nonché per la presentazione dei rimedi giuridici e di altre notificazioni.
15.2 Dichiarazione d’imposta
Secondo l’articolo 113 capoverso 2 LIFD entrambi i coniugi firmano la dichiarazione d’imposta. In mancanza della firma di uno dei coniugi, dopo un’intimazione rimasta senza effetto, viene legalmente presunta una rappresentanza contrattuale tra coniugi di cui gli articoli 32 segg. CO (art. 113 cpv. 2 LIFD). Di conseguenza è come se il coniuge che non ha firmato, avesse personalmente compilato, firmato e presentato la dichiarazione d’imposta. La presunzione legale della rappresentanza contrattuale non esonera tuttavia i coniugi dall’obbligo di dichiarazione.
Se uno dei coniugi non è d’accordo con la dichiarazione d’imposta compilata dall’altro coniuge e rifiuta pertanto di firmarla, deve presentare una dichiarazione d’imposta separata in tempo utile. In caso contrario, in virtù della presunzione di rappresentanza, le indicazioni contenute nella dichiarazione fiscale gli verranno attribuite.
La disposizione secondo la quale i coniugi devono firmare insieme la dichiarazione d’imposta implica la vicendevole informazione tra i coniugi sui loro elementi imponibili nella procedura di tassazione.
Nella dichiarazione d’imposta ogni coniuge è tenuto a dichiarare solo gli elementi di reddito che gli devono essere attribuiti. Ciò deriva dall’articolo 180 LIFD, secondo il quale ogni coniuge può essere multato solo per la sottrazione dei suoi elementi imponibili.
15.3 Rimedi giuridici e altre notificazioni
I rimedi giuridici e le altre notificazioni sono considerati tempestivi se uno dei coniugi ha agito in tempo utile (art. 113 cpv. 3 LIFD). In questo caso, diversamente dalla dichiarazione d'imposta, la richiesta della doppia firma non è necessaria. Se uno solo dei coniugi firma la notificazione in questione, la LIFD presume pertanto sempre l’autorizzazione tacita alla rappresentanza. Nel procedimento d’impugnazione ognuno dei coniugi può agire autonomamente in modo legalmente valido, cosa che contemporaneamente favorisce il coniuge rimasto inattivo. A questi è concesso adottare un rimedio giuridico contro una successiva decisione dell’istanza competente.
Dato che la procedura fiscale sottostà al principio dell’ufficialità, l’autorità deve tenere conto di tutte le misure che il contribuente adotta in tempo utile. Ciò vale anche quando i coniugi presentano indipendentemente l’uno dall’altro notificazioni entro i termini e che soddisfano i requisiti formali (ad es. rimedi giuridici con motivazioni e conclusioni differenti). In caso di atti contraddittori dei coniugi le autorità devono includere e apprezzare nelle loro considerazioni tutti i provvedimenti tempestivi.
15.4 Comunicazioni
Ogni comunicazione delle autorità fiscali a contribuenti coniugati che vivono in comunione domestica è indirizzata congiuntamente ai due coniugi secondo l'articolo 113 capoverso 4 LIFD, a meno che i coniugi non abbiano designato un rappresentante (art. 117 cpv. 3 LIFD).
Se invece i coniugi sono separati legalmente o di fatto, la legge stabilisce che le notificazioni vadano indirizzate separatamente a ciascuno di loro (art. 117 cpv. 4 LIFD).
15.5 Rappresentanza
La parità dei coniugi nell’ambito procedurale non impedisce ai coniugi di farsi rappresentare nei rapporti con le autorità fiscali. La rappresentanza contrattuale è disciplinata nell’articolo 117 LIFD.
15.6 Diritto di esaminare gli atti
L’uguaglianza giuridica dei coniugi in ambito fiscale si ripercuote anche sull’esame degli atti. Entrambi i contribuenti possono esaminare tutti gli atti fiscali dell’unione coniugale (art. 114 cpv. 2 LIFD). L’atto il cui esame è stato negato ad uno dei coniugi per interessi pubblici o privati, può essere adoperato contro di lui soltanto qualora l’autorità gliene abbia comunicato
oralmente o per scritto il contenuto essenziale e, inoltre, gli abbia dato la possibilità di pronunciarsi e di indicare prove contrarie (art. 114 cpv. 3 LIFD). A domanda del coniuge al quale è stato negato l’esame degli atti, l’autorità deve confermargli il diniego mediante decisione impugnabile con ricorso (art. 114 cpv. 4 LIFD).
Dal momento della separazione il coniuge non ha più il diritto di esaminare gli atti fiscali dell’altro coniuge, dal mom ento che vengono tassati separatam ente e pertanto non si tratta più di atti fiscali c omuni ai sensidell’articolo 9 LIFD in r elazione con l’articolo 114capoverso 1 LIFD.
15.7 Situazione procedurale del coniuge superstite
Se uno dei coniugi tassati congiuntamente muore, al coniuge superstite viene attribuito un particolare statuto giuridico. Da un lato esercita individualmente i diritti e gli obblighi di partecipazione che lo riguardano in quanto contribuente autonomo, dall’altro subentra come erede, insieme a tutti gli altri eredi, nei diritti e negli obblighi fiscali del coniuge deceduto (art. 12 cpv. 1 LIFD), di cui assume anche tutti i diritti e gli obblighi procedurali. Ciò significa che il coniuge superstite ha l’obbligo di collaborare non solo per i propri elementi imponibili, ma anche per l’intero reddito coniugale. Questo si ripercuote anche sulla portata della sua responsabilità nel diritto penale fiscale (cfr. cap. 16).
16 Diritto penale fiscale applicabile ai coniugi
16.1 Violazione degli obblighi procedurali
I coniugi, così come gli altri contribuenti, si rendono punibili se nonostante diffida violano intenzionalmente gli obblighi procedurali fiscali che incombono loro (art. 174 LIFD). Per violazione degli obblighi procedurali ogni coniuge si rende punibile in base alla propria colpa personale. La comunione coniugale in quanto tale non può essere punita. Se i coniugi hanno rifiutato la collaborazione contrariamente ai propri doveri (ad es. in caso di mancata presentazione della dichiarazione d’imposta) oppure nella procedura adottano insieme un comportamento illecito, in linea di principio deve essere comminata contro ognuno dei coniugi separatamente una multa fiscale, che tenga conto della colpa individuale. Tuttavia, se viene intenzionalmente rifiutata l’informazione o la collaborazione relativamente alle componenti di reddito o altre circostanze rilevanti a fini fiscali, che riguardano esclusivamente uno dei due coniugi, solo questo coniuge deve essere multato.
16.2 Sottrazione d’imposta da parte dei coniugi
Con l’entrata in vigore della legge federale del 20 dicembre 2006 sulla modifica della procedura di ricupero d’imposta e del procedimento penale per sottrazione d’imposta in materia di imposizione diretta, il diritto penale fiscale dei coniugi è stato modificato con effetto al 1°gennaio 2008. In virtù della presunzione di colpa sancita sino ad allora nell’articolo 180 capoverso 2 LIFD, le autorità fiscali potevano in linea di principio considerare, in caso di dichiarazione incompleta o errata, che la sottrazione d’imposta fosse stata commessa dal coniuge che deteneva gli elementi imponibili contestati. Da una sanzione basata su questa attribuzione di reato e presunzione di colpa il coniuge poteva sottrarsi soltanto adducendo una prova a sua discolpa. Contrariamente all’onere della prova ancorato nel codice penale, non erano le autorità fiscali a dover dimostrare al coniuge il comportamento conforme alla fattispecie, illecito e colpevole, bensì il coniuge doveva convincere le autorità fiscali della propria innocenza.
Questa presunzione di colpa con prova a discolpa era in contraddizione con la presunzione di innocenza sancita dall’articolo 6 capoverso 2 della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), in quanto la distribuzione dell’onere della prova era in evidente contraddizione con il principio di diritto penale «in dubio pro reo». Ai fini dell'armonizzazione con la CEDU delle disposizioni penali specifiche relative ai coniugi della LIFD e della LAID, le Camere federali hanno deciso di abrogare la presunzione di colpa sancita per legge.
Secondo l’articolo 180 LIFD, il contribuente che vive in comunione domestica con il proprio coniuge può essere multato soltanto per la sottrazione dei suoi elementi imponibili. La responsabilità solidale dell’altro coniuge per la multa rimane dunque esclusa. Il coniuge che non dichiara correttamente i proventi dell’altro coniuge non viola i propri obblighi procedurali e non può pertanto essere punito in quanto colpevole di sottrazione d’imposta.
È stata tuttavia sancita la riserva dell’articolo 177 LIFD, che disciplina la partecipazione ad una sottrazione d’imposta compiuta o tentata. Ciò implica che un coniuge, così come ogni altro contribuente, può essere punito in quanto coinvolto nella sottrazione d’imposta del proprio coniuge, che ha istigato, aiutato oppure con il quale ha collaborato. Il testo di legge mette esplicitamente in evidenza che la firma della dichiarazione d’imposta comune di per sé non costituisce partecipazione o collaborazione alla sottrazione degli elementi imponibili dell’altro coniuge.
17 Entrata in vigore
La presente circolare è applicabile a partire dal periodo fiscale 2011 ed entra in vigore il 1° gennaio 2011. Essa sostituisce
la circolare n° 7 del 21 gennaio 2000 relativa all’imposizione della famiglia secondo la legge federale sull’imposta federale diretta (LIFD); attribuzione dell’autorità parentale congiuntamente a genitori non coniugati e dell’esercizio in comune dell’autorità parentale da parte dei genitori separati o divorziati.
la circolare n° 14 del 29 luglio 1994 relativa all’imposizione della famiglia secondo la legge federale sull’imposta federale diretta (LIFD).
la circolare n° 13 del 28 luglio 1994 relativa alla deduzione in caso di attività lucrativa di ambedue i coniugi.
Allegati:
1 Schema dei tipi di famiglia
2 Tabella dei tipi di famiglia
Pagina 1
Allegato 1 Tipo di famiglia I: con figli minorenni Con alimenti 14.3. 14.3. 14.3./14.4./14.5. Senza autorità parentale comune A) Coppie separate, Senza divorziate o non alimenti coniugate con figli
2 economie domestiche 14.4./14.5. Con 14.5. alimenti Con autorità parentale comune
Senza alimenti 14.4.
Con alimenti 14.9. 14.8./14.9. Con autorità parentale comune Senza 14.6./14.7./14.8./14.9./14.16 14.6./14.7./14.8./14.9. alimenti 14.8. Figli comuni B) Concubini con figli 14.6./14.7. Con Senza autorità parentale comune alimenti 14.7. 1 economia domestica 14.16. Con Senza Senza figli comuni alimenti = A) alimenti 14.6. Senza alimenti
Pagina 2
Tipo di famiglia II: con figli maggiorenni che seguono la prima formazione 14.1./14.11./14.12. Con 14.10./14.12. A) Coppie separate, alimenti divorziate o non coniugate con figli
2 economie domestiche Senza alimenti 14.11.
Con alimenti 14.13./14.15. 14.13./14.14./14.15. Figli comuni
14.13./14.14.14.15./14.16 Senza alimenti 14.14. B) Concubini con figli
1 economia domestica Con alimenti = A) 14.16. Senza figli comuni
Senza alimenti
Allegato 2
Tabella dei tipi di famiglia Imposizione degli alimenti nonché ripartizione delle diverse deduzioni e tariffe (LIFD) Pagina 1/12
Deduzione supplementare Deduzione delle spese per Alimenti per figli dei premi assicurativi e Deduzione per figli la cura dei figli solo fino Tipo di famiglia (art. 23 lett. f; 24 lett. e, degli interessi dei capitali Tariffa (art. 35 cvp. 1 lett. a al compimento del 14° (Cifra nella circolare) 33 cpv. 1 lett. c; 34 lett. a a risparmio per i figli (art. 36 LIFD) LIFD) anno di età (art. 33 cvp. 3 LIFD) LIFD) Figlio minorenne Caso normale: Non inerente. Deduzione per figli dalla Deduzione dalla base di Deduzione dalla base di Tassazione congiunta se- Coniugi viventi in comu- base di calcolo comune. calcolo comune. calcolo comune delle spese condo la tariffa per i geninione domestica, con fi- comprovate fino tori. glio minorenne. all’importo massimo.
14.3 Genitori sepa- • Gli alimenti che un genitore riceve per i figli
Il genitore che riceve gli alimenti. Il genitore che riceve gli alimenti.
Il genitore che vive con il figlio e provvede al suo
Il genitore che vive con il figlio e provvede in rati, divorziati o non co- sotto la sua autorità pa- sostentamento. modo essenziale al suo niugati (due economie rentale sono interamen- • In caso di custodia alter- sostentamento è tassato domestiche distinte) con te imponibili presso il nata, ogni genitore può secondo la tariffa per i figlio minorenne in co- predetto genitore. dedurre le spese compro- genitori. mune, senza autorità pa- • Gli alimenti possono es- vate, ma al massimo CHF • L’altro genitore è tassarentale comune, con ali- sere interamente dedotti 5'050, per la cura prestata to secondo la tariffa di menti. dal genitore che li versa. da terzi ai figli. Una ripar- base. tizione diversa deve essere comprovata dai genitori. Se però il risultato della somma delle spese fatte valere da entrambi i genitori supera l’importo massimo di CHF 10’100, le deduzioni sono ridotte a questo importo massimo nella proporzione delle spese comprovate1).
1-030-D-2010-Beilage-2-i-2014.doc
Allegato 2
Tabella dei tipi di famiglia Imposizione degli alimenti nonché ripartizione delle diverse deduzioni e tariffe (LIFD) Pagina 2/12
Deduzione supplementare Deduzione delle spese per Alimenti per figli dei premi assicurativi e Deduzione per figli la cura dei figli solo fino Tipo di famiglia (art. 23 lett. f; 24 lett. e, degli interessi dei capitali Tariffa (art. 35 cvp. 1 lett. a al compimento del 14° (Cifra nella circolare) 33 cpv. 1 lett. c; 34 lett. a a risparmio per i figli (art. 36 LIFD) LIFD) anno di età (art. 33 cvp. 3 LIFD) LIFD)
14.4 Genitori sepa- Non inerente. Ogni genitore beneficia
della metà della deduzione Ogni genitore beneficia della metà della deduzione
Il genitore che vive con il figlio.
Il genitore che vive con il figlio e provvede in rati, divorziati o non co- per figli. per i figli. • In caso di custodia al- modo essenziale al suo niugati (due economie ternata, ogni genitore sostentamento è tassato domestiche distinte) con può dedurre le spese secondo la tariffa per i figlio minorenne in co- comprovate, ma al mas- genitori. L’altro genitomune, autorità parentale simo CHF 5'050, per la re è tassato secondo la comune, con o senza cu- cura prestata da terzi ai tariffa di base. stodia alternata, senza figli. Una ripartizione • In caso di custodia alalimenti. diversa deve essere ternata, il genitore che comprovata dai genitori. vive con il figlio e Se però il risultato della provvede in modo essomma delle spese fatte senziale al suo sostenvalere da entrambi i ge- tamento, ossia in genere nitori supera l’importo il genitore con il reddito massimo di CHF netto più elevato, è tas- 10’100, le deduzioni so- sato secondo la tariffa no ridotte a questo im- per i genitori. L’altro porto massimo nella genitore è tassato seproporzione delle spese condo la tariffa di base. comprovate1).
1-030-D-2010-Beilage-2-i-2014.doc
Allegato 2
Tabella dei tipi di famiglia Imposizione degli alimenti nonché ripartizione delle diverse deduzioni e tariffe (LIFD) Pagina 3/12
Deduzione supplementare Deduzione delle spese per Alimenti per figli dei premi assicurativi e Deduzione per figli la cura dei figli solo fino Tipo di famiglia (art. 23 lett. f; 24 lett. e, degli interessi dei capitali Tariffa (art. 35 cvp. 1 lett. a al compimento del 14° (Cifra nella circolare) 33 cpv. 1 lett. c; 34 lett. a a risparmio per i figli (art. 36 LIFD) LIFD) anno di età (art. 33 cvp. 3 LIFD) LIFD)
14.5 Genitori sepa- • Gli alimenti che un genitore riceve per i figli
Il genitore che riceve gli alimenti. Il genitore che riceve gli alimenti.
Il genitore che riceve gli alimenti.
Il genitore che riceve gli alimenti è tassato serati, divorziati o non co- sotto la sua autorità pa- • In caso di custodia al- condo la tariffa per i niugati (due economie rentale sono interamen- ternata, ogni genitore genitori. domestiche distinte) con te imponibili presso il può dedurre le spese • L’altro genitore che figlio minorenne in co- predetto genitore. comprovate, ma al mas- versa gli alimenti è tasmune, con autorità pa- • Gli alimenti possono es- simo CHF 5'050, per la sato secondo la tariffa rentale comune, con o sere interamente dedotti cura prestata da terzi ai di base. senza custodia alternata, dal genitore che li versa. figli. Una ripartizione con alimenti. diversa deve essere comprovata dai genitori. Se però il risultato della somma delle spese fatte valere da entrambi i genitori supera l’importo massimo di CHF 10’100, le deduzioni sono ridotte a questo importo massimo nella proporzione delle spese comprovate1)..
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Allegato 2
Tabella dei tipi di famiglia Imposizione degli alimenti nonché ripartizione delle diverse deduzioni e tariffe (LIFD) Pagina 4/12
Deduzione supplementare Deduzione delle spese per Alimenti per figli dei premi assicurativi e Deduzione per figli la cura dei figli solo fino Tipo di famiglia (art. 23 lett. f; 24 lett. e, degli interessi dei capitali Tariffa (art. 35 cvp. 1 lett. a al compimento del 14° (Cifra nella circolare) 33 cpv. 1 lett. c; 34 lett. a a risparmio per i figli (art. 36 LIFD) LIFD) anno di età (art. 33 cvp. 3 LIFD) LIFD)
14.6. Genitori non Non inerente. Il genitore che detiene l’autorità parentale. Il genitore che detiene l’autorità parentale. Il genitore che detiene l’autorità parentale può dedurre • Il genitore che detiene l’autorità parentale è coniugati (in comunione le spese che comprova. tassato secondo la tarifdomestica), con figlio mi- fa per i genitori. norenne in comune, senza • L’altro genitore è tassaautorità parentale comu- to secondo la tariffa di ne, senza alimenti. base.
14.7 Genitori non • Gli alimenti che un genitore riceve per i figli
Il genitore che riceve gli alimenti. Il genitore che riceve gli alimenti. Ogni genitore può dedurre al massimo CHF 5'050 del- • Il genitore che riceve gli alimenti è tassato seconiugati (in comunione sotto la sua autorità pa- le spese comprovate, per la condo la tariffa per i gedomestica), con figlio mi- rentale sono interamen- cura prestata da terzi ai fi- nitori. norenne in comune, senza te imponibili presso il gli. Una ripartizione diver- • L’altro genitore che verautorità parentale comu- predetto genitore. sa deve essere comprovata sa gli alimenti è tassato ne, con alimenti. • Gli alimenti possono es- dai genitori. Se però il ri- secondo la tariffa di basere interamente dedotti sultato della somma delle se. dal genitore che li versa. spese fatte valere da entrambi i genitori supera l’importo massimo di CHF 10’100, le deduzioni sono ridotte a questo importo massimo nella proporzione delle spese comprovate1).
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Deduzione supplementare Deduzione delle spese per Alimenti per figli dei premi assicurativi e Deduzione per figli la cura dei figli solo fino Tipo di famiglia (art. 23 lett. f; 24 lett. e, degli interessi dei capitali Tariffa (art. 35 cvp. 1 lett. a al compimento del 14° (Cifra nella circolare) 33 cpv. 1 lett. c; 34 lett. a a risparmio per i figli (art. 36 LIFD) LIFD) anno di età (art. 33 cvp. 3 LIFD) LIFD)
14.8 Genitori non Non inerente. Ogni genitore beneficia
della metà della deduzione Ogni genitore beneficia della metà della deduzione Ogni genitore può dedurre al massimo CHF 5'050 del- • Il genitore che provvede in modo essenziale al coniugati (in comunione per figli. dei premi assicurativi per i le spese comprovate, per la sostentamento del figlio, domestica), con figlio mi- figli. cura prestata da terzi ai fi- ossia in genere il genitonorenne in comune, con gli. Una ripartizione diver- re con il reddito più eleautorità parentale comu- sa deve essere comprovata vato, è tassato secondo ne, senza alimenti. dai genitori. Se però il ri- la tariffa per i genitori. sultato della somma delle • L’altro genitore è tassaspese fatte valere da en- to secondo la tariffa di trambi i genitori supera base. l’importo massimo di CHF 10’100, le deduzioni sono ridotte a questo importo massimo nella proporzione delle spese comprovate1).
14.9 Genitori non • Gli alimenti che un genitore riceve per i figli
Il genitore che riceve gli alimenti. Il genitore che riceve gli alimenti. Ogni genitore può dedurre al massimo CHF 5'050 del- • Il genitore che riceve gli alimenti è tassato seconiugati (in comunione sotto la sua autorità pa- le spese comprovate, per la condo la tariffa per i gedomestica), con figlio mi- rentale sono interamen- cura prestata da terzi ai fi- nitori. norenne in comune, con te imponibili presso il gli. Una ripartizione diver- • L’altro genitore che verautorità parentale comu- predetto genitore. sa deve essere comprovata sa gli alimenti è tassato ne, con alimenti. • Gli alimenti possono es- dai genitori. Se però il ri- secondo la tariffa di basere interamente dedotti sultato della somma delle se. dal genitore che li versa. spese fatte valere da entrambi i genitori supera l’importo massimo di CHF 10’100, le deduzioni sono ridotte a questo importo massimo nella proporzione delle spese comprovate1). 1-030-D-2010-Beilage-2-i-2014.doc
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Deduzione supplementare Deduzione delle spese per Alimenti per figli dei premi assicurativi e Deduzione per figli la cura dei figli solo fino Tipo di famiglia (art. 23 lett. f; 24 lett. e, degli interessi dei capitali Tariffa (art. 35 cvp. 1 lett. a al compimento del 14° (Cifra nella circolare) 33 cpv. 1 lett. c; 34 lett. a a risparmio per i figli (art. 36 LIFD) LIFD) anno di età (art. 33 cvp. 3 LIFD) LIFD)
Condizione: Condizione: Condizione: la deduzione è concessa la deduzione è concessa la tariffa per i genitori è unicamente se il figlio non unicamente se il figlio non concessa unicamente se il Figlio maggiorenne consegue alcun reddito consegue alcun reddito figlio non consegue alcun che gli consenta di prov- che gli consenta di prov- reddito che gli consenta di vedere in modo autonomo vedere in modo autonomo provvedere in modo aual suo sostentamento. al suo sostentamento. tonomo al suo sostentamento ed è domiciliato presso i genitori. Caso normale: Non inerente. Deduzione per figli dalla Deduzione dalla base di Non inerente. Tassazione congiunta se- Genitori coniugati viventi base di calcolo comune. calcolo comune dei premi condo la tariffa per i geniin comunione domestica. assicurativi per i figli. tori. Figlio maggiorenne che segue la prima formazione.
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Deduzione supplementare Deduzione delle spese per Alimenti per figli dei premi assicurativi e Deduzione per figli la cura dei figli solo fino Tipo di famiglia (art. 23 lett. f; 24 lett. e, degli interessi dei capitali Tariffa (art. 35 cvp. 1 lett. a al compimento del 14° (Cifra nella circolare) 33 cpv. 1 lett. c; 34 lett. a a risparmio per i figli (art. 36 LIFD) LIFD) anno di età (art. 33 cvp. 3 LIFD) LIFD)
14.10 Genitori se- • Gli alimenti versati al
figlio maggiorenne in
Il genitore che versa gli alimenti può fare valere
Il genitore che può fare valere la deduzione per Non inerente. • Il genitore presso il quale vive il figlio e che parati, divorziati o non formazione non sono la deduzione per figli. figli. provvede in modo esconiugati (due economie soggetti all’imposta. • Se entrambi i genitori • Se entrambi i genitori senziale al suo sostendomestiche distinte) con • Il genitore che versa versano gli alimenti, la versano gli alimenti e tamento è tassato seun figlio maggiorenne in gli alimenti non può deduzione per figli può adempiono le condizio- condo la tariffa per i gecomune in formazione dedurli dal reddito. essere fatta valere dal ni dell’articolo 35 capo- nitori. che vive con uno dei geni- genitore con il reddito verso 1 lettera a o b • Il genitore che versa gli tori, con alimenti. più elevato. L’altro ge- LIFD, essi possono fare alimenti è tassato senitore può fare valere la valere la deduzione. condo la tariffa di base. deduzione per persona bisognosa purché le sue prestazioni corrispondano almeno all’importo della deduzione.
14.11 Genitori se- Non inerente. Il genitore presso il quale
vive il figlio. Il genitore presso il quale vive il figlio. Non inerente. • Il genitore presso il quale vive il figlio e che parati, divorziati o non provvede in modo esconiugati (due economie senziale al suo sostendomestiche distinte) con tamento è tassato seun figlio maggiorenne in condo la tariffa per i gecomune in formazione nitori. che vive con uno dei geni- • L’altro genitore è tassatori, senza alimenti. to secondo la tariffa di base.
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Deduzione supplementare Deduzione delle spese per Alimenti per figli dei premi assicurativi e Deduzione per figli la cura dei figli solo fino Tipo di famiglia (art. 23 lett. f; 24 lett. e, degli interessi dei capitali Tariffa (art. 35 cvp. 1 lett. a al compimento del 14° (Cifra nella circolare) 33 cpv. 1 lett. c; 34 lett. a a risparmio per i figli (art. 36 LIFD) LIFD) anno di età (art. 33 cvp. 3 LIFD) LIFD)
14.12 Genitori se- • Gli alimenti versati al
figlio maggiorenne in
Il genitore che versa gli alimenti può fare valere
Il genitore che può fare valere la deduzione per Non inerente. Entrambi i genitori sono tassati secondo la tariffa di parati, divorziati o non formazione non sono la deduzione per figli. figli. base. coniugati (due economie soggetti all’imposta. • Se entrambi i genitori • Se entrambi i genitori domestiche distinte) con • Il genitore che versa versano gli alimenti, la versano gli alimenti e figlio maggiorenne in co- gli alimenti non può deduzione per figli può adempiono le condizioni mune in formazione che dedurli dal reddito. essere fatta valere dal dell’articolo 35 caponon vive con uno dei geni- genitore con il reddito verso 1 lettera a o b tori (domicilio trasferito), più elevato. L’altro ge- LIFD, essi possono fare con alimenti. nitore può fare valere la valere la deduzione. deduzione per persona bisognosa purché le sue prestazioni corrispondano almeno all’importo della deduzione.
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Deduzione supplementare Deduzione delle spese per Alimenti per figli dei premi assicurativi e Deduzione per figli la cura dei figli solo fino Tipo di famiglia (art. 23 lett. f; 24 lett. e, degli interessi dei capitali Tariffa (art. 35 cvp. 1 lett. a al compimento del 14° (Cifra nella circolare) 33 cpv. 1 lett. c; 34 lett. a a risparmio per i figli (art. 36 LIFD) LIFD) anno di età (art. 33 cvp. 3 LIFD) LIFD)
14.13 Genitori • Gli alimenti versati al
figlio maggiorenne in
Il genitore che versa gli alimenti può fare valere
Il genitore che può fare valere la deduzione per Non inerente. • Il genitore che può fare valere la deduzione per non coniugati (in comu- formazione non sono la deduzione per figli. figli. figli è tassato secondo la nione domestica), con fi- soggetti all’imposta. • Se entrambi i genitori • Se entrambi i genitori tariffa per i genitori. glio maggiorenne in co- • Il genitore che versa versano gli alimenti, la versano gli alimenti e • L’altro genitore è tassamune in formazione, do- gli alimenti non può deduzione per figli può adempiono le condizio- to secondo la tariffa di miciliato presso i genitori, dedurli dal reddito.. essere fatta valere dal ni dell’articolo 35 capo- base. con alimenti. genitore con il reddito verso 1 lettera a o b più elevato. L’altro ge- LIFD, essi possono fare nitore può fare valere la valere la deduzione. deduzione per persona bisognosa purché le sue prestazioni corrispondano almeno all’importo della deduzione.
14.14. Genitori non Non inerente. Il genitore che versa i contributi finanziari più alti, Il genitore che versa i contributi finanziari più alti, Non inerente. • Il genitore che versa i contributi finanziari piû coniugati (in comunione ossia in genere quello con ossia in genere quello con alti, ossia in genere domestica), con figlio il reddito più alto. il reddito più alto. quello con il reddito più maggiorenne in forma- elevato, è tassato seconzione che vive con i geni- do la tariffa per i genitotori, senza alimenti. ri. • L’altro genitore è tassato secondo la tariffa di base.
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Deduzione supplementare Deduzione delle spese per Alimenti per figli dei premi assicurativi e Deduzione per figli la cura dei figli solo fino Tipo di famiglia (art. 23 lett. f; 24 lett. e, degli interessi dei capitali Tariffa (art. 35 cvp. 1 lett. a al compimento del 14° (Cifra nella circolare) 33 cpv. 1 lett. c; 34 lett. a a risparmio per i figli (art. 36 LIFD) LIFD) anno di età (art. 33 cvp. 3 LIFD) LIFD)
14.15 Genitori non • Gli alimenti versati al
figlio maggiorenne in
Il genitore che versa gli alimenti può fare valere
Il genitore che può fare valere la deduzione per Non inerente. Entrambi i genitori sono tassati secondo la tariffa di coniugati (in comunione formazione non sono la deduzione per figli. figli. base. domestica), con figlio soggetti all’imposta. • Se entrambi i genitori • Se entrambi i genitori maggiorenne in forma- • Il genitore che versa versano gli alimenti, la versano gli alimenti e zione, con alimenti, il fi- gli alimenti non può deduzione per figli può adempiono le condizioglio non vive con i genito- dedurli dal reddito. essere fatta valere dal ni dell’articolo 35 capori (domicilio trasferito). genitore con il reddito verso 1 lettera a o b più elevato. L’altro ge- LIFD, essi possono fare nitore può fare valere la valere la deduzione. deduzione per persona bisognosa purché le sue prestazioni corrispondano almeno all’importo della deduzione.
14.16 Genitori non
coniugati (in comunione A seconda del tipo di famiglia le norme dei casi 14.3. a 14.5. e 14.10. a 14.12 si applicano ai genitori che vivono separatamente. domestica), con figli minorenni o maggiorenni non comuni.
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Deduzione supplementare Deduzione delle spese per Alimenti per figli dei premi assicurativi e Deduzione per figli la cura dei figli solo fino Tipo di famiglia (art. 23 lett. f; 24 lett. e, degli interessi dei capitali Tariffa (art. 35 cvp. 1 lett. a al compimento del 14° (Cifra nella circolare) 33 cpv. 1 lett. c; 34 lett. a a risparmio per i figli (art. 36 LIFD) LIFD) anno di età (art. 33 cvp. 3 LIFD) LIFD)
13.4.5 Nascita del Dalla nascita fino alla
maggiore età. 31.12. oppure fine dell’assoggettamento 31.12. oppure fine dell’assoggettamento Dalla nascita fino al compimento del 14° anno di 31.12. oppure fine dell’assoggettamento figlio, data di riferimen- all’imposta. all’imposta. età. all’imposta. to?
13.4.6 I genitori Pro rata temporis. Pro rata temporis. Pro rata temporis. Pro rata temporis. Riduzione proporzionale
dell’ammontare sono assoggettati dell’imposta in funzione all’imposta in Svizzera del rapporto tra il reddito per un periodo inferiore imponibile e il reddito più ad un anno. elevato determinante ai fini del tasso. (fatte salve le CDI che dispongono altrimenti).
13.4.7 Entrambi i Riparto
netto I in base al reddito 2) Riparto in base al reddito netto II2) Riparto in base al reddito netto I2) Riparto in base al reddito netto I2) Riduzione proporzionale dell’ammontare genitori sono assoggettati (fatte salve le CDI che di- (fatte salve le CDI che di- (fatte salve le CDI che di- (fatte salve le CDI che di- dell’imposta in funzione all’imposta soltanto in spongono altrimenti). spongono altrimenti). spongono altrimenti). spongono altrimenti). del rapporto tra il reddito modo limitato. imponibile e il reddito più elevato determinante ai fini del tasso. (fatte salve le CDI che dispongono altrimenti)
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Tabella dei tipi di famiglia Imposizione degli alimenti nonché ripartizione delle diverse deduzioni e tariffe (LIFD) Pagina 12/12 Esempio: Spese per la cura dei figli prestata da terzi 2) Sistematica nella LIFD
Genitore 1 6’000 Parte seconda, Titolo secondo: Imposta sul reddito Genitore 2 9’000 Totale 15‘000 Proventi imponibili Secondo il capitolo 1, sezioni 1 - 7 Ammontare massimo 10’100 = «Reddito lordo» ./. «Spese di acquisizione» secondo il capitolo 3, sezioni 1 - 4 Tassazione ________________________________________________________________________________ = «Reddito netto I» ./. Deduzioni generali secondo la sezione 5 Genitore 1 10’100 x 6’000 4’040 _________________________________________________________________________________ 15 000 = «Reddito netto II» ./. Deduzioni sociali secondo il capitolo 4 Genitore 2 10’100 x 9’000 6’060 _________________________________________________________________________________ = Reddito imponibile 15’000
Totale complessivo 10’100
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