Tasse di bollo sui premi di assicurazione
Dipartimento federale delle finanze DFF
Divisione principale Imposta federale diretta, imposta preventiva, tasse di bollo
Tasse di bollo
Berna, 4 febbraio 2011
Circolare n. 33
Tasse di bollo sui premi di assicurazione
1 In generale
1.1 Basi legali
1.1.1 Legge federale sulle tasse di bollo
Le basi della tassa sono costituite dagli articoli 21–26 della legge federale del 27 giugno 1973 sulle tasse di bollo (LTB; RS 641.10) e dagli articoli 26–28 della relativa ordinanza del 3 dicembre 1973 (OTB; RS 641.101).
1.1.2 Relazione con il Principato del Liechtenstein
Conformemente al Trattato di unione doganale conchiuso il 29 marzo 1923 tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein (trattato di unione doganale; RS 0.631.112.514) la legislazione svizzera in materia di tasse di bollo è applicabile anche nel Principato del Liechtenstein (FL). Gli assicuratori con un portafoglio assicurativo in Svizzera e nel Liechtenstein devono documentare separatamente le tasse afferenti a entrambi questi portafogli nei loro rendiconti trimestrali e annuali. Gli assicuratori che sottostanno alla vigilanza del FL (compresi gli agenti del Liechtenstein di assicuratori esteri) devono pertanto pagare la tassa sui premi delle assicurazioni facenti parte del loro portafoglio nel Liechtenstein (e se del caso di quello in Svizzera).
1.2 Oggetto della tassa
La tassa ha per oggetto i pagamenti di premi per assicurazioni a) che fanno parte del portafoglio svizzero di un assicuratore sottoposto a vigilanza della Confederazione o di un assicuratore svizzero con statuto di diritto pubblico; b) conchiuse da un contraente svizzero con un assicuratore estero non sottoposto alla vigilanza della Confederazione.
1.3 Portafoglio svizzero
1.3.1 Momento del pagamento dei premi
La riscossione della tassa di bollo presuppone che al momento del pagamento del premio un'assicurazione faccia parte del portafoglio svizzero di un assicuratore svizzero sottoposto alla vigilanza della Confederazione.
1.3.2 Partner contrattuale svizzero
Fa parte del portafoglio svizzero qualsiasi contratto di assicurazione il cui contraente, in quanto partner contrattuale dell'assicuratore svizzero, ha il proprio domicilio o la propria dimora permanente oppure la propria sede legale o statutaria (cosiddetti affari svizzeri) in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein.
1.3.3 Luogo di adempimento
Inoltre, a prescindere dal domicilio/dalla dimora o dalla sede del contraente, ma fatto salvo l’articolo 22 lettera ater LTB, un’assicurazione fa parte del portafoglio svizzero se un assicuratore sottoposto alla vigilanza della Confederazione deve adempiere in Svizzera la prestazione stipulata nel contratto di assicurazione. Questa regolamentazione si applica anche alle assicurazioni per conto di terzi.
1.3.4 Assicuratore di diritto pubblico
Nel caso degli assicuratori con statuto di diritto pubblico (ad es. gli istituti cantonali di assicurazione immobiliare), tutte le assicurazioni fanno parte del portafoglio svizzero perché l'obbligo di fornire la prestazione deve essere adempito imperativamente in Svizzera.
1.4 Eccezioni
Non soggiacciono alla tassa i pagamenti di premi per l’assicurazione: a) sulla vita, non riscattabile o riscattabile con pagamento periodico dei premi; bis a ) sulla vita, nella misura in cui tale assicurazione serve alla previdenza professionale ai sensi della legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (RS 831.40); ter a ) sulla vita conclusa da un contraente domiciliato all’estero; b) contro le malattie e l’invalidità; c) contro gli infortuni; d) di merci trasportate; e) contro i danni cagionati a terreni agricoli e colture dalle forze della natura; f) contro la disoccupazione; g) contro i danni della grandine; h) del bestiame; i) di rischi già assicurati (riassicurazione); k) di aeromobili e navi adibiti essenzialmente all’estero al trasporto professionale di persone e cose; l) contro l’incendio, il furto, la rottura di vetri, i danni delle acque, per il credito, le macchine e i gioielli, se il contribuente dimostra che la cosa assicurata si trova all’estero.
1.5 Obbligo fiscale
L’obbligo fiscale incombe all’assicuratore. Se l’assicurazione è stata conchiusa con un assicuratore estero, la tassa è pagata dal contraente svizzero.
1.6 Nascita ed esigibilità del credito fiscale
1.6.1 Nascita ed esigibilità
Il credito fiscale sorge al momento del pagamento del premio. La tassa è esigibile 30 giorni dopo la fine del trimestre durante il quale è stato pagato il premio. Entro il medesimo termine la tassa deve essere dichiarata e versata spontaneamente all'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) tramite il modulo 11 o 12.
1.6.2 Interesse di mora
Sulle tasse di bollo non ancora pagate dopo la scadenza del termine di esigibilità è riscosso, senza diffida, un interesse di mora. Il tasso d’interesse è stabilito dal Dipartimento federale delle finanze (art. 29 LTB).
1.6.3 Prescrizione
Il credito fiscale si prescrive in cinque anni a contare dalla fine dell'anno civile in cui è sorto (art. 30 LTB).
1.7 Aliquote e basi di calcolo della tassa
1.7.1 Aliquote
La tassa è calcolata sul premio netto a contanti ed è del 5 per cento; per l'assicurazione sulla vita essa è del 2,5 per cento.
1.7.2 Premio netto a contanti
Il premio netto a contanti è il premio che il contraente deve pagare effettivamente. Esso può divergere dai premi secondo la tariffa a seguito sia della concessione di ribassi, sia della riscossione di supplementi (ad es. per il pagamento dei premi ripartito sul corso dell’anno). Le spese di polizza, di sospensione e di diffida, come pure le spese di porto, non fanno parte del premio netto a contanti.
1.7.3 Contributo di copertura dei detentori di veicoli a motore e contributo alla
prevenzione degli infortuni Il contributo di copertura dei detentori di veicoli a motore secondo la legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale (RS 741.01) come pure il contributo alla prevenzione degli infortuni secondo la legge federale del 25 giugno 1976 concernente un contributo alla prevenzione degli infortuni nella circolazione stradale (RS 741.81) non fanno parte del premio netto a contanti dell'assicurazione per la responsabilità civile dei veicoli a motore.
1.7.4 Altre tasse a destinazione vincolata
Qualora, sulla base delle disposizioni legali di un Cantone o della Confederazione, il conteggio dei premi contenga componenti non qualificabili come pagamenti di premi per un'assicurazione (p. es. i contributi per la protezione contro gli incendi, contro il fuoco, per la prevenzione contro gli incendi), queste componenti devono essere designate univocamente ed elencate separatamente. In caso contrario la tassa è dovuta sulla somma complessiva.
1.8 Arrotondamento / Trasferimento / Menzione concernente la tassa
1.8.1 Arrotondamento
Gli importi che risultano dall'arrotondamento per eccesso o per difetto conforme all'uso commerciale - in particolare in caso di trasferimento della tassa di bollo - vanno trattati come parte integrante della tassa dovuta.
1.8.2 Trasferimento
La LTB non prevede disposizioni che stabiliscono chi deve sopportare la tassa. Tuttavia, al contraente può essere addebitata soltanto la tassa dovuta conformemente al capo «Tassa sui premi di assicurazione» o simile.
1.8.3 Menzione concernente la tassa
Se la tassa federale di bollo è addebitata al contraente, il conteggio del premio deve essere provvisto della menzione «compresa la tassa federale di bollo» o di una menzione simile.
1.9 Combinazione di premi di assicurazione imponibili e premi esenti dalla
tassa
1.9.1 Premi imponibili e premi esenti dalla tassa
Nel caso di premi di assicurazione soggetti e premi esenti dalla tassa di bollo, il contribuente deve indicare separatamente nella sua contabilità i premi imponibili e quelli esenti dalla tassa. Ciò si applica parimenti alle polizze forfetarie, ad esempio le assicurazioni «All Risk», e alla combinazione di un'assicurazione per la responsabilità civile e di un'assicurazione cose all'estero oppure alla combinazione di un'assicurazione sulla vita riscattabile e di un'assicurazione sulla vita non riscattabile. Se il premio esente dall’imposta non è indicato separatamente, l’intero pagamento del premio sottostà alla tassa di bollo.
1.9.2 Onere della prova
La ripartizione del premio è un'operazione della quale il contribuente ha l'onere della prova.
1.10 Contabilità
Il contribuente deve disporre e tenere la contabilità in modo tale che si possano constatare e provare con certezza, senza particolare dispendio, i fatti determinanti per l’accertamento dell’obbligo fiscale e il calcolo della tassa.
1.11 Conversione di valute estere
La somma determinante per il calcolo della tassa, espressa in valuta estera, è da convertire in franchi svizzeri al momento in cui è sorto il credito fiscale. Se le parti non hanno convenuto un corso determinante per la conversione, questa è fatta in base alla media fra i corsi delle divise e delle valute all’ultimo giorno feriale precedente quello in cui è sorto il credito fiscale.
1.12 Rimborso di tasse non dovute
Qualora una tassa non dovuta è stata trasferita, il rimborso è concesso solo quando è accertato che la persona interessata dal trasferimento possa beneficiare del rimborso.
1.13 Missioni o organizzazioni internazionali
I privilegi fiscali delle missioni o organizzazioni internazionali e del loro personale devono essere trattati come segue: a) l’assicuratore deve versare la tassa di bollo all’AFC a prescindere dalle norme del diritto internazionale; b) l'AFC rimborsa la tassa su richiesta ai corrispondenti contraenti.
1.14 Coassicurazione
Se un’assicurazione è assunta in comune da più assicuratori, ognuno di essi deve pagare la tassa per la parte di premio che lo concerne. Tuttavia, se i partecipanti al contratto di coassicurazione sono esclusivamente assicuratori sottoposti alla vigilanza della Confederazione o assicuratori svizzeri con statuto di diritto pubblico, l’assicuratore responsabile della coassicurazione deve versare la totalità della tassa.
1.15 Iscrizione
1.15.1 Assicuratore svizzero
Gli assicuratori sottoposti alla vigilanza della Confederazione e gli assicuratori svizzeri con statuto di diritto pubblico hanno l'obbligo di annunciarsi spontaneamente all'AFC prima di iniziare la loro attività.
1.15.2 Contraente svizzero
Il contraente d'assicurazione svizzero che conclude dei contratti con un assicuratore straniero non sottoposto a vigilanza della Confederazione deve dichiararsi spontaneamente all'AFC dopo la conclusione del contratto (art. 26 cpv. 4 OTB).
2 Assicurazione di persone
2.1 Principio dell’obbligo fiscale concernente la tassa sui premi di assicurazione sulla vita
Finanziata Soggetta alla con un tassa *) premio (art. 21 LTB) unico
*) tranne se Riscattabile l’assicurazione è conclusa da un (art. 26a contraente OTB) domiciliato all’estero.
Finanziata Non soggetta con premi alla tassa periodici (art. 22 lett. a LTB) OTB)
Assicurazione sulla vita
Finanziata Non soggetta con premio Non alla tassa unico o riscattabile (art. 22 lett. a premi LTB) periodici
Non soggetta Previdenza alla tassa professionale (art. 22 lett. 2° pilastro abis LTB)
Non soggetta alla tassa Pilastro 3a (art. 22 lett. abis LTB)
2.2 Definizioni
2.2.1 Assicurazioni sulla vita riscattabili
Sono considerate assicurazioni sulla vita riscattabili le assicurazioni sulla vita per le quali è certa la realizzazione dell'evento assicurato. Tra queste rientrano segnatamente l’assicurazione mista, l’assicurazione vita intera e l’assicurazione di rendita con garanzia di restituzione del premio.
2.2.2 Assicurazioni sulla vita con pagamento periodico dei premi
Sono considerate assicurazioni sulla vita riscattabili con pagamento periodico dei premi le assicurazioni che durante la durata complessiva del contratto sono finanziate con premi annui essenzialmente dello stesso importo. Tra queste rientrano anche: a) le assicurazioni i cui premi crescono regolarmente; b) le assicurazioni con premi indicizzati; c) le assicurazioni per le quali il più elevato dei premi annui convenuto per i primi cinque anni della durata del contratto supera il più basso di non oltre il 20 percento; d) le assicurazioni vita intera con pagamento dei premi ridotto.
In particolare non vi è pagamento periodico dei premi, se: a) la durata del contratto è inferiore a cinque anni, oppure b) nonostante il pagamento periodico dei premi convenuto contrattualmente, nei primi cinque anni di durata del contratto non sono pagati i relativi premi annui, a meno che: 1. l’obbligo di pagare i premi si estingue a causa di morte o invalidità della persona assicurata, oppure 2. il valore della liquidazione (valore di riscatto comprese tutte le partecipazioni alle eccedenze) sia inferiore ai premi pagati.
2.3 Combinazione / Limitazione
2.3.1 Combinazione di assicurazioni riscattabili e non riscattabili
Qualora un'assicurazione riscattabile (ad es. assicurazione in caso di vita con restituzione) e un'assicurazione non riscattabile (ad es. assicurazione contro il rischio di decesso e/o di invalidità) siano combinato in un contratto, soltanto il premio afferente all'assicurazione riscattabile soggiace alla tassa. Questa regola si applica anche quando un’assicurazione mista è completata con un’assicurazione complementare di rischio (ad es. assicurazione invalidità). Nel caso di simili combinazioni i premi dell’assicurazione rischio non soggiacciono alla tassa purché siano indicati separatamente nel contratto.
2.3.2 Delimitazione del pagamento periodico dei premi rispetto ai premi unici
Per i premi di un’assicurazione sulla vita riscattabile occorre distinguere tra premi periodici, convenuti anticipatamente per contratto e quindi dovuti periodicamente, e premi facoltativi o flessibili di cui l’assicuratore non può sollecitare il pagamento (ad es. premio di risparmio mirato); per quanto riguarda questi ultimi si tratta di premi unici ai sensi della LTB. Se un'assicurazione sulla vita riscattabile è finanziata per il tramite sia di un premio unico (pagato ad es. all'inizio del contratto) sia di premi periodici, questi ultimi non soggiacciono
alla tassa di bollo purché si tratti di un pagamento periodico dei premi ai sensi dell'articolo 26b capoverso 1 OTB. Nel caso di un’assicurazione sulla vita riscattabile la cui durata contrattuale è, ad esempio, di 10 anni, i premi annui convenuti non sono considerati «pagamento periodico dei premi» ai sensi del diritto in materia di tasse di bollo, se il contratto prevede soltanto cinque premi annui. Si ha un «pagamento periodico dei premi» ai sensi dell’articolo 26b capoverso 1 OTB se durante la durata complessiva del contratto l’assicurazione è finanziata con premi annui essenzialmente dello stesso importo. L’assicurazione vita intera con durata ridotta di pagamento dei premi costituisce l’unica eccezione (art. 26b cpv. 1 lett. d OTB).
2.4 Premi unici per casi speciali / Modifica dei premi
2.4.1 Premi unici per casi speciali
La tassa di bollo è dovuta, se alla scadenza dell’assicurazione la prestazione assicurativa è utilizzata come premio unico per il finanziamento di una nuova assicurazione. Poco importa se nella fattispecie la prestazione assicurativa sia stata accreditata, computata o versata. Se l’assicurazione è «convertita» prima della sua scadenza e il valore di computo è trasferito in una nuova assicurazione sulla vita riscattabile, tale valore soggiace alla tassa di bollo in quanto premio unico, in particolare nei seguenti casi:
modifica del tipo di rischio;
conversione di un’assicurazione di capitali in un’assicurazione di rendita;
conversione di un’assicurazione di rendita in un’assicurazione di capitali;
cambiamento della persona assicurata. La proroga del contratto di un’assicurazione sulla vita riscattabile con pagamento periodico dei premi non costituisce, sotto il profilo del diritto in materia di tasse di bollo, un premio unico soggetto alla tassa se il premio attuale è mantenuto invariato e la somma assicurata è aumentata in modo corrispondente oppure se l’attuale somma assicurata è mantenuta invariata e il premio è ridotto in modo corrispondente. Se, in caso di proroga del contratto, un’assicurazione sulla vita riscattabile è continuata senza pagamento dei premi, questa circostanza costituisce una modifica essenziale del contratto, che va qualificata come conversione. Il valore di riscatto utilizzato come premio d’inventario è considerato premio unico sotto il profilo del diritto in materia di tasse di bollo. Se, nonostante il pagamento periodico dei premi convenuto per contratto, nel corso dei primi cinque anni di durata contrattuale l’assicurazione è disdetta tramite riscatto o convertita in un’assicurazione liberata dai premi, ciò costituisce, sotto il profilo del diritto in materia di tasse di bollo, un premio unico a meno che il valore della liquidazione (valore di riscatto comprese tutte le partecipazioni alle eccedenze) sia inferiore alla somma dei premi pagati.
2.4.2 Modello a strati
In caso di modifica dei premi di assicurazioni riscattabili finanziate periodicamente possono insorgere fatti per cui la totalità o una parte del premio diventi soggetta alla tassa. Per quanto riguarda le questioni di delimitazione in questo ambito, si rinvia al documento «Gesprächsergebnisse gemäss Besprechung zwischen der ESTV und dem Schweizerischen Versicherungsverband (SVV) betreffend Stempelabgabe auf Lebensversicherungsprämien vom 13. März 2008», che l'AFC ha inviato a tutte le compagnie di assicurazione sulla vita il 30 aprile 2008.
2.5 Passaggio dal pilastro 3a al pilastro 3b
A patto che un'assicurazione di previdenza (pilastro 3a) adempia le condizioni per il pagamento delle prestazioni ai sensi dell'articolo 3 dell’ordinanza del 13 novembre 1985 sulla legittimazione alle deduzioni fiscali per i contributi a forme di previdenza riconosciute (OPP 3; RS 831.461.3), l'assicurazione può essere disdetta e continuata sotto forma di un nuovo contratto di assicurazione della previdenza libera (pilastro 3b). Il valore di computo dell’assicurazione di previdenza (pilastro 3a) è conferito alla nuova assicurazione (pilastro 3b) come premio unico. Nella fattispecie si tratta di due diversi contratti di assicurazione. Anche se entrambi prevedono il pagamento periodico dei premi (con un premio annuo di uguale importo), il valore di computo per la nuova assicurazione è considerato premio unico sotto il profilo del diritto in materia di tasse di bollo.
3 Assicurazione cose e assicurazione contro i danni patrimoniali
Vi illustriamo in maniera più approfondita, sotto il profilo del diritto in materia di tasse di bollo, le seguenti assicurazioni.
3.1 Assicurazione trasporti
3.1.1 Assicurazione trasporti di merci
Per quanto concerne l'assicurazione di merci trasportate, la copertura si estende alla perdita e ai danni durante il trasporto dal domicilio del mittente al domicilio del destinatario, sempre che singoli rischi non siano espressamente esclusi.
3.1.2 Delimitazione
La delimitazione tra pagamenti di premi soggetti alla tassa e pagamenti esenti poggia essenzialmente sulla circolare S Tr 1/2007 del 16 aprile 2007 elaborata in collaborazione con la commissione tecnica dei trasporti dell'Associazione Svizzera d’Assicurazioni (ASA).
3.1.3 Premi esenti dalla tassa
Sono esenti dalla tassa i pagamenti di premi delle seguenti assicurazioni:
trasporto di merci (perdita e danni durante il trasporto assicurato) conformemente a:
CGAT 2006, edizione 01.2006, comprese le clausole 1-12 CGAT 2006;
CGAT 1988, edizione 01.1999, comprese le clausole STV n. 1-23/1988-1991;
CGAR (trasporti per conto proprio in Svizzera), comprese le clausole di assicurazione dei trasporti ad CGAR 2006;
CGAR 1981 e clausole 1981/91, n. 30, 32, 34, 38, 39, 41, 43, 44 e 45 e copertura equivalente;
trasporti di valori secondo CGAV 2006 e CGAV 1988;
assicurazione dei campionari, eccettuate le esposizioni e le fiere in Svizzera;
assicurazione bagaglio, eccettuata l’assicurazione ritardo bagaglio (spese di sostituzione degli oggetti di prima necessità);
soggiorni condizionati dal trasporto, se sono in relazione a un trasporto coperto dal medesimo assicuratore;
assicurazione montaggio, se l’oggetto assicurato si trova all’estero;
assicurazioni casco di:
natanti che servono essenzialmente all’estero (durante oltre 9 mesi) al trasporto professionale di persone e di merci; container che servono essenzialmente all’estero (durante oltre 9 mesi) al trasporto di merci; - assicurazioni per la differenza di condizioni e di somme, sempre che si limitino esclusivamente all’assicurazione di merci e di valori in quanto assicurazione contro i rischi di perdita e danni.
3.1.4 Premi assoggettati alla tassa
Soggiacciono alla tassa di bollo i pagamenti di premi delle seguenti assicurazioni:
assicurazioni nel quadro della responsabilità civile del trasportatore CMR e svizzero e di documenti concernenti il trasporto di transito;
assicurazioni per la responsabilità civile dello spedizioniere;
assicurazioni casco di: imbarcazioni sportive; natanti di lavoro come draghe ecc. che operano o circolano esclusivamente o essenzialmente in Svizzera; draghe, natanti per il trasporto di merci o persone che servono esclusivamente o essenzialmente al trasporto professionale in Svizzera; natanti di stoccaggio se sono stazionati in Svizzera; materiale rotabile (comprese le locomotive);
assicurazioni dei campionari nelle fiere, esposizioni e vetrine in Svizzera, fatti salvi i soggiorni condizionati dal trasporto durante il viaggio;
assicurazioni montaggio, se l’oggetto assicurato si trova in Svizzera;
assicurazioni di fiere ed esposizioni in Svizzera;
assicurazioni di gioielli, sci e strumenti musicali, apparecchi fotografici e cinematografici nel cui ambito i beni non sono assicurati unicamente durante il loro trasporto;
assicurazioni per l’interruzione dell’esercizio;
assicurazioni contro le pene convenzionali;
estensione della copertura, ad esempio le spese di sgombero, di eliminazione, di salvataggio e le spese supplementari;
assicurazione ritardo bagaglio (spese di sostituzione degli oggetti di prima necessità).
3.2 Assicurazioni tecniche
3.2.1 Delimitazione
Nell'ambito delle assicurazioni tecniche la delimitazione tra pagamenti di premi soggetti alla tassa e pagamenti esenti poggia essenzialmente sulla circolare S Te 30 del 4 settembre 2002 elaborata in collaborazione con la commissione tecnica delle assicurazioni tecniche dell'ASA.
3.2.2 Premi esenti dalla tassa
Sono esenti dalla tassa i pagamenti di premi delle seguenti assicurazioni:
assicurazione montaggio, se l’oggetto assicurato si trova all’estero;
assicurazioni dei macchinari, dei lavori di costruzione, degli impianti per l’elaborazione elettronica dei dati e degli impianti tecnici generali, se gli oggetti assicurati si trovano all’estero.
3.2.3 Premi assoggettati alla tassa
Soggiacciono alla tassa di bollo i pagamenti di premi delle seguenti assicurazioni:
assicurazioni di garanzia;
assicurazioni per l’interruzione dell’esercizio;
assicurazioni per la perdita di proventi;
assicurazioni contro le pene convenzionali o le penali;
assicurazioni per la responsabilità civile (TPL);
estensione della copertura come: spese di viaggio / trasporto aereo; spese per i lavori di scavo / costruzione; spese di sgombero, di eliminazione, di salvataggio e spese supplementari; spese per l’attrezzatura di montaggio; costi per gli oggetti in pericolo o presi in custodia; assicurazione per la manutenzione estesa e la visita sul posto; assicurazione revisione e riparazione; spese per il ripristino dei dati.
3.2.4 Assicurazioni per la differenza di condizioni e di somme e assicurazioni
di protezione: Per quanto riguarda queste assicurazioni vale quanto segue: se comprendono componenti tecniche – ovvero le componenti delle assicurazioni per la differenza di condizioni e di somme – esse sono esenti dalla tassa a patto che l’oggetto assicurato si trovi all’estero. La componente di protezione costituisce un’assicurazione contro i danni patrimoniali ed è pertanto soggetta alla tassa di bollo.
3.3 Assicurazione dei macchinari
Sono equiparate all'assicurazione macchine:
l’assicurazione contro la rottura delle macchine;
l’assicurazione montaggio;
l’assicurazione dei lavori di costruzione;
l’assicurazione degli impianti per l’elaborazione elettronica dei dati;
l’assicurazione degli impianti tecnici generali.
3.4 Assicurazione contro i danni causati dagli elementi naturali
I pagamenti dei premi per l'assicurazione contro i danni causati dagli elementi naturali sono esenti dalla tassa se oggetto dell'assicurazione sono esclusivamente i terreni agricoli e le culture. Se l’assicurazione copre invece anche i danni causati dagli elementi naturali ad altri oggetti (ad es. sentieri, strade d’accesso, ponti ecc.), la corrispondente quota di premio è soggetta alla tassa di bollo.
3.5 Assicurazione contro i danni della grandine
Per assicurazione contro la grandine va intesa l'assicurazione contro i danni che la grandine ha provocato ai prodotti della terra. I pagamenti dei premi per l’assicurazione contro la rottura dei vetri, dei tetti, delle serre ecc. soggiacciono alla tassa di bollo.
3.6 Assicurazione del bestiame
I pagamenti dei premi per l'assicurazione del bestiame sono esenti dalla tassa se gli animali assicurati sono utilizzati esclusivamente per l'agricoltura e se sono coperti i danni consecutivi a infortuni, malattie e contestazioni dell'ispettore ufficiale delle carni di animali abbattuti. I pagamenti dei premi per l’assicurazione degli animali contro gli incendi, il furto ecc. soggiacciono invece alla tassa di bollo. La medesima norma si applica al pagamento dei premi per l’assicurazione di animali detenuti per altri scopi (ad es. in giardini zoologici, per l’esercizio di determinate attività sportive ecc.).
3.7 Assicurazione casco di aeromobili e natanti
I pagamenti dei premi per l'assicurazione casco di aeromobili e natanti sono esenti dalla tassa, se questi mezzi di trasporto circolano essenzialmente all'estero e se la competente autorità di vigilanza ha rilasciato l'autorizzazione per il trasporto professionale di persone e merci. Inoltre, nel caso degli aeromobili il peso al decollo deve essere superiore a 5700 kg. La deroga non si applica ai natanti in acque limitrofe che fanno scalo essenzialmente in porti svizzeri.
3.8 Assicurazione del credito
Per assicurazione del credito si intende la copertura dei rischi legati alla concessione di crediti di qualsiasi genere. I pagamenti dei premi sono esenti dalla tassa di bollo se il contribuente fornisce la prova che il debitore del credito assicurato non è svizzero ai sensi dell’articolo 4 capoverso 1 LTB.
3.9 Assicurazione di cauzione e garanzia
Le assicurazioni di cauzione e di garanzia vanno annoverate tra le assicurazioni contro i danni patrimoniali e non rientrano pertanto nell'ambito della disposizione derogatoria dell'articolo 22 lettera l LTB.
3.10 Assicurazione per l’interruzione dell’esercizio/la perdita di proventi
L'assicurazione per l'interruzione dell'esercizio/la perdita di proventi, che copre le conseguenze finanziarie di un'interruzione dell'attività causata da un evento assicurato, è considerata assicurazione contro i danni patrimoniali. I corrispondenti pagamenti dei premi soggiacciono pertanto alla tassa di bollo.
3.11 Assicurazione combinata cose e danni patrimoniali
Nel caso dell'assicurazione combinata cose e danni patrimoniali occorre procedere a una ripartizione dei premi imponibili e dei premi esenti dalla tassa. Se il premio esentato non è indicato separatamente, la totalità del pagamento dei premi soggiace alla tassa di bollo (cfr.
n. 1.9.1).
4 Programmi assicurativi internazionali
4.1 Ricapitolazione schematica
4.2 Spiegazioni concernenti lo schema
Rapporti assicurativi internazionali: il rapporto assicurativo internazionale è un contratto tra un assicuratore (ipotesi: assicuratore svizzero ai sensi dell’art 21 lett. a LTB; in questo contesto si parla anche di assicuratore «master») e un contraente (ipotesi: società madre svizzera con filiali estere). Un programma assicurativo internazionale è attuato per il tramite di un programma centralizzato o di un programma decentralizzato. Programma centralizzato: il programma centralizzato è caratterizzato dal fatto che tra l’assicuratore «master» e la società madre svizzera è concluso un contratto globale che include le filiali estere del contraente svizzero. Per il tramite di questo contratto globale sono coassicurati, oltre alla società madre, tutte le filiali estere, ragione per cui non sono necessari ulteriori contratti assicurativi locali. Nella prassi il programma centralizzato non è praticamente applicato a causa dei divieti della legislazione in materia di vigilanza. Programma decentralizzato: nel caso del programma decentralizzato abbiamo un contratto «master» e contratti locali di assicurazione diretta. Nella fattispecie l’assicuratore «master» conclude un contratto principale con la società madre svizzera (contratto «master»). Vengono inoltre conclusi contratti di assicurazione locali corrispondenti alle condizioni legali vigenti sul posto, conformemente al cosiddetto «good local standard» (contratti locali). Una simile costruzione consente un adeguamento migliore alle peculiarità locali – ad esempio alla legislazione fiscale – rispetto a un programma centralizzato. Contratto locale: un assicuratore locale (perlopiù una filiale o una società «di rete» dell’assicuratore «master») conclude un contratto di assicurazione diretta con la filiale locale del contraente, effettua la corrispondente fatturazione dei premi e disbriga i danni insorti a livello locale. Le polizze di assicurazione emesse a livello locale possono inoltre essere riassicurate dall’assicuratore «master». L’assicuratore «master» deve fornire la prova di una riassicurazione (contratto di riassicurazione, ricevuta di riassicurazione) ai sensi dell’articolo 22 lettera i LTB – ossia di un contratto tra l’assicuratore diretto e il riassicuratore concernente il trasferimento (parziale) del rischio assicurato direttamente.
Contratto «master»: il contratto «master» è concluso tra la società madre e l’assicuratore «master» e disciplina la protezione assicurativa a livello mondiale del singolo gruppo. Questo contratto di assicurazione diretta comprende, a complemento delle polizze locali, una copertura assicurativa supplementare, sotto forma ad esempio di copertura della differenza di condizioni, della differenza di somme o eccedenze. A tale scopo il contratto «master» deve prevedere un premio «ragionevole», ossia un premio comprensibile che l’assicuratore «master» deve rivelare su richiesta dell’AFC. È inoltre indispensabile il riferimento a un’eventuale riassicurazione. In questo contesto l’AFC esige d’altronde che i premi dell’assicurazione diretta e della riassicurazione siano indicati separatamente nel contratto «master».
5 Entrata in vigore e informazione
La presente circolare entra in vigore con la sua pubblicazione e sostituisce la direttiva del 15 maggio 1974 dell'AFC concernente le tasse di bollo sui premi di assicurazione e le riedizioni del 1° gennaio 1983, del 1° gennaio 2000 e del 1° maggio 2001.
Per ulteriori informazioni vogliate contattarci al seguente indirizzo:
Divisione principale Imposta federale diretta, imposta preventiva, tasse di bollo Divisione Controllo esterno Eigerstrasse 65
3003 Berna
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