Fonte

Averi di clienti

Dipartimento federale delle finanze DFF

Divisione principale imposta federale diretta, imposta preventiva, tasse di bollo

Imposta preventiva

Berna, 26 luglio 2011

Circolare n. 34

Averi di clienti

1 Definizione di averi di clienti

Sono considerati averi di clienti i crediti generati da depositi presso una banca o una cassa di risparmio svizzere. Possono, ad esempio, essere averi di clienti, gli averi a risparmio, a deposito e in conto corrente, i depositi a termine, i prestiti giorno per giorno, i conti salario, i mutui di azionisti ecc.

2 Definizione di banca o cassa di risparmio

Si considera banca o cassa di risparmio chiunque offre pubblicamente di accettare denari fruttiferi (banca secondo la legge sulle banche) o accetta in modo continuo denari dietro interesse (banca ai sensi dell'art. 9 cpv. 2 della legge federale del 13 ottobre 1965 su l'imposta preventiva LIP).

3 Definizione di domiciliato

Si considera domiciliato in Svizzera chiunque vi ha il domicilio, vi dimora durevolmente, vi ha la sede statutaria o legale o è iscritto come impresa nel registro di commercio svizzero (art. 9 cpv. 1 LIP).

4 Inizio dell'assoggettamento

a) Banca o cassa di risparmio ai sensi della legge sulle banche Per le banche o le casse di risparmio che offrono pubblicamente di accettare denari fruttiferi, l'assoggettamento è dato con l'inizio dell'attività commerciale, indipendentemente dal numero di creditori. Per quanto riguarda i depositi interbancari vi rimandiamo al promemoria "Imposta preventiva sugli interessi di depositi bancari i cui creditori sono banche" del 22 settembre 1986 (S-02.123). b) Banca o cassa di risparmio ai sensi della legge su l’imposta preventiva Per le banche o le casse di risparmio che accettano in modo continuo denari dietro interesse, l'assoggettamento inizia non appena i creditori superano le 100 unità e l'ammontare del debito è di almeno 5’000'000 franchi.

Eigerstrasse 65

3003 Berna

www.estv.admin.ch 1-034-V-2011-i

Per la determinazione del numero di creditori non sono da considerare le banche svizzere e straniere ai sensi della legislazione in materia di banche vigente alla loro sede. Chiunque diventi banca o cassa di risparmio ai sensi della legge su l'imposta preventiva non può denominarsi banca secondo le prescrizioni della legge sulle banche.

5 Obbligo di notifica

Se le prefate disposizioni vi concernono, vi invitiamo a comunicarlo alla nostra Amministrazione.

6 Riscossione dell'imposta

L'imposta preventiva sui redditi di capitali mobili ha per oggetto gli interessi, le rendite, le parti di utile e tutti gli altri redditi da averi di clienti presso banche e casse di risparmio svizzere (art. 4 cpv. 1 lett. d LIP). L'obbligazione fiscale spetta al debitore svizzero della prestazione imponibile (art. 10 cpv. 1 LIP).

7 Procedura di calcolo

L'imposta sul reddito di averi di clienti presso banche e casse di risparmio deve essere calcolata su modulo ufficiale e pagata nel seguente modo (art. 19 cpv. 1 e 2 dell'ordinanza d'esecuzione del 19 dicembre 1966 della legge federale su l'imposta preventiva OIPrev):

  • con un ammontare calcolato approssimativamente, nei 30 giorni successivi alla fine di ogni trimestre commerciale per i redditi (interessi) maturati nel trimestre;

  • con un ammontare calcolato esattamente, nei 30 giorni successivi alla fine dell’ultimo trimestre commerciale per i redditi (interessi) maturati durante l’esercizio intero, previa deduzione delle imposte pagate per i primi tre trimestri.

8 Titoli del mercato monetario e crediti contabili

Per quanto riguarda i titoli del mercato monetario e i crediti contabili vi rimandiamo al promemoria "Titoli del mercato monetario e crediti contabili di debitori svizzeri" (S-02.130.1).

9 Entrata in vigore

La presente circolare n. 34 è valida da subito e sostituisce il promemoria S-02.122.2 del aprile 1999.