Fonte

Imprese di trasporto e d’infrastruttura

Dipartimento federale delle finanze DFF Divisione principale imposta federale diretta, imposta preventiva, tasse di bollo

Imposta federale diretta

Berna, 2 dicembre 2011

Circolare n. 35

Imposizione delle imprese di trasporto e d’infrastruttura titolari di una concessione

1 Oggetto della circolare

Nel quadro della RevTP, entrata in vigore il 1° gennaio 2010, l’imposizione delle imprese di trasporto e d’infrastruttura concessionarie è stata oggetto di un nuovo disciplinamento all’articolo 56 lettera d LIFD.

Nella LIFD è stata introdotta la seguente disposizione:

LIFD

Art. 56

Sono esenti dall’imposta:

d. le imprese di trasporto e d’infrastruttura, titolari di una concessione federale, che ricevono un’indennità per la loro attività o, in base alla concessione, devono mantenere un’impresa annuale di importanza nazionale; sono altresì esenti gli utili liberamente disponibili provenienti dall’attività concessionaria; sono tuttavia eccettuati dall’esenzione dall’imposta le aziende accessorie e gli immobili che non hanno una relazione necessaria con l’attività concessionaria;

La presente circolare stabilisce l’applicazione nella prassi delle nuove disposizioni legali.

2 Definizioni e qualificazioni fiscali

2.1 Imprese di trasporto concessionarie

Si considerano imprese di trasporto concessionarie le imprese ai sensi della LTV che forniscono prestazioni di trasporto nel traffico merci e viaggiatori. Gli elementi di una siffatta impresa sono denominati settori di trasporto (ad es. settore traffico regionale viaggiatori). Le imprese di trasporti aerei non rientrano nelle imprese di trasporto ai sensi delle citate disposizioni.

2.2 Imprese d’infrastruttura concessionarie

Si considerano imprese d’infrastruttura concessionarie le imprese titolari di una concessione ai sensi della Lferr che costruiscono, esercitano e provvedono alla manutenzione di un’infra-

struttura ferroviaria, fermo restando che per esercizio si intendono l’amministrazione e la gestione dell’infrastruttura (regolazione del traffico, pulizia, manutenzione). Gli elementi di una siffatta impresa sono denominati settori dell’infrastruttura. Possono fare parte dell’infrastruttura anche le costruzioni, gli impianti e le installazioni che sono invero legati all’esercizio dell’infrastruttura, ma che non sono oggetto dell’accesso alla rete. Non rientra invece nell’infrastruttura la fornitura di prestazioni di trasporto nel traffico merci e viaggiatori (cfr. art. 62 e 63 Lferr).

2.3 Concessione federale

Si considerano concessioni federali le concessioni d’infrastruttura rilasciate dalla Confederazione in virtù dell’articolo 5 Lferr, come pure le concessioni per il trasporto di viaggiatori secondo l’articolo 6 LTV.

La concessione d’infrastruttura conferisce il diritto di costruire ed esercitare un’infrastruttura ferroviaria.

La concessione per il trasporto di viaggiatori conferisce il diritto esclusivo di trasportare viaggiatori in modo regolare e professionale su una determinata linea. Il trasporto di viaggiatori comprende anche il trasporto di automobili, di automobili pesanti, di furgoncini e di autobus accompagnati, come pure il trasporto di bagagli (cfr. art. 2 cpv. 2 let. c LTV). È possibile che per la medesima linea vengano rilasciate diverse concessioni. Nel quadro della concessione per il trasporto di viaggiatori, l’impresa di trasporto può essere obbligata a mantenere durante tutto l’anno il collegamento con località abitate durante tutto l’anno (cosiddetta funzione di collegamento). Le offerte di trasporto (di viaggiatori) scarsamente rilevanti come le sciovie e i piccoli impianti di trasporto a fune senza funzione di collegamento necessitano di un’autorizzazione del Cantone (cfr. art. 7 LTV). Simili offerte non sono considerate offerte soggette a una concessione federale ai sensi dell’articolo 56 lettera d LIFD.

2.4 Indennità

Conformemente alla LSu, le indennità sono prestazioni concesse a beneficiari estranei all’amministrazione federale per attenuare o compensare oneri finanziari risultanti dall’adempimento di compiti prescritti dal diritto federale o di compiti di diritto pubblico che la Confederazione ha affidato al beneficiario (cfr. art. 3 cpv. 2 LSu).

Si considerano indennità nell’ambito delle imprese di trasporto concessionarie i contributi ai costi non coperti secondo i conti di previsione. La Confederazione, i Cantoni e i Comuni indennizzano l’offerta di prestazioni nel trasporto regionale viaggiatori che hanno ordinato congiuntamente. La Confederazione finanzia da sola le linee e le tratte di importanza nazionale (cfr. il n. 2.5 qui appresso), mentre le linee e le tratte che servono esclusivamente per il traffico locale o per le escursioni, senza funzione di collegamento, sono escluse dalle prestazioni della Confederazione (cfr. art. 28 LTV e art. 49 Lferr). Tali prestazioni possono nondimeno essere ordinate e indennizzate dai Cantoni e dai Comuni.

Si considerano indennità nell’ambito delle imprese d’infrastruttura concessionarie i contributi che secondo i conti di previsione sono destinati a mantenere l’infrastruttura in buono stato e ad adeguarla alle esigenze del traffico e allo stato della tecnica (cfr. art. 51 cpv. 2 Lferr e art. 14 cpv. 1 OCFIF).

Pertanto solo le offerte di prestazioni ordinate espressamente dalle collettività pubbliche rientrano nella nozione di indennità nell’ambito delle imprese di trasporto e d’infrastruttura con-

cessionarie e non la mera copertura dei deficit. Le indennità nel senso precitato possono provenire sia dalla Confederazione che dai Cantoni e dai Comuni.

La Confederazione eroga le indennità unicamente alle imprese la cui presentazione dei conti ottempera alle esigenze degli articoli 66 e seguenti Lferr o degli articoli 35 e seguenti LTV. Secondo tali disposizioni la contabilità di queste imprese deve essere suddivisa in settori e attestare i costi non coperti di ogni settore. Inoltre, la Confederazione concede delle indennità soltanto alle imprese che gestiscono come settori distinti almeno il trasporto regionale viaggiatori e l’eventuale infrastruttura ferroviaria (cfr. art. 50 Lferr e art. 29 LTV).

Le imprese di trasporto e d’infrastruttura titolari di una concessione federale che ricevono un’indennità per l’attività concessionaria sono attribuite al settore esentato dall’imposta per questo ambito. I servizi accessori che non hanno una relazione diretta con l’attività concessionaria non sono attribuiti al settore esentato dall’imposta. Lo stesso degli principio vale anche per immobili o le parti degli immobili (ripartizione del valore) appartenenti ai settori di trasporto ma che non hanno una relazione necessaria con l’attività concessionaria.

2.5 Impresa di importanza nazionale

Il concetto di «impresa di importanza nazionale» può riferirsi sia al trasporto (linee), sia all’infrastruttura (tratte). Tutte le imprese di importanza nazionale nel ramo dell’infrastruttura ricevono un’indennità e sono per questo motivo esentate dall’imposta. È quindi superfluo esaminare ulteriori criteri.

Nel settore di trasporto, la legislazione sulle indennità fa distinzione tra trasporti a lunga distanza, trasporti regionali, trasporti locali e trasporti senza funzione di collegamento. Questi tipi di trasporto – che si differenziano attraverso la loro funzione di collegamento – possono anche essere di natura turistica. Le linee che servono unicamente all’offerta del traffico locale o che non hanno funzione di collegamento sono escluse dalle prestazioni federali (cfr. art. 28 LTV).

Nell’ambito delle concessioni per il trasporto di persone, il trasporto a lunga distanza (cfr. il n. 2.6 qui appresso) e il carico di autoveicoli sono considerati come imprese di importanza nazionale, circostanza che traspare dal fatto che il loro indennizzo spetta alla sola Confederazione, purché ci siano dei costi non coperti.

2.6 Trasporto viaggiatori a lunga distanza

Le linee delle FFS con una speciale concessione per il trasporto a lunga distanza sono considerate come trasporto viaggiatori a lunga distanza. Per il trasporto viaggiatori a lunga distanza non sono attualmente erogate indennità. Nell’ambito del trasporto a lunga distanza, ogni concessione fonda l’obbligo di mantenere l’esercizio durante tutto l’anno. Sono pertanto adempite entrambe le condizioni dell’esenzione dall’imposta, ossia l’importanza nazionale e l’obbligo di mantenere l’impresa durante tutto l’anno.

I risultati settoriali del trasporto viaggiatori a lunga distanza sono quindi esentati dall’imposta.

2.7 Carico di autoveicoli

Il carico di veicoli a motore accompagnati, come quello offerto ad esempio dalle FFS, BLS, RhB e MGB, possono essere indennizzati dalla Confederazione quali offerte nazionali. Si tratta di offerte nazionali con l’obbligo di mantenere l’esercizio durante tutto l’anno.

I risultati settoriali del trasporto di autoveicoli sono esentati dall’imposta.

2.8 Servizi accessori, attività accessorie e ricavi accessori

L’articolo 39 capoverso 1 Lferr offre alle imprese ferroviarie che esercitano l’infrastruttura la possibilità di istituire, nelle aree delle stazioni, servizi accessori a scopo commerciale, purché tali servizi corrispondano alle esigenze degli utenti della ferrovia. L’articolo 39 capoverso 2 Lferr istituisce inoltre a favore delle imprese ferroviarie che effettuano il trasporto, la base legale per istituire sui treni servizi accessori a scopo commerciale. In genere l’istituzione di servizi accessori costituisce un’attività al di fuori del trasporto pubblico. Per questo motivo, i servizi accessori sono esentati dall’imposta soltanto se hanno una relazione necessaria con l’attività concessionaria.

Le attività accessorie sono prestazioni di produzione indipendente (cfr. art. 2 lett. g OCIC). I ricavi delle attività accessorie sono imponibili.

I ricavi accessori vanno distinti dai servizi accessori. I ricavi accessori sono proventi realizzati con le risorse dei settori beneficiari di indennità. Si tratta ad esempio di pubblicità a bordo dei veicoli o di corse speciali effettuate con veicoli dei settori beneficiari di indennità (cfr. art. 2 lett. f OCIC). Sono considerati ricavi accessori le remunerazioni per prestazioni fornite al di fuori del regime di accesso alla rete, con personale e impianti dell’infrastruttura dell’impresa. Essi devono almeno coprire i costi marginali. Si considerano altresì ricavi accessori dell’infrastruttura le remunerazioni per l’utilizzazione di costruzioni, impianti e installazioni ai sensi degli articoli 34 e 35 Lferr (cfr. art. 10 OCFIF). I ricavi accessori sono esentati dall’imposta.

2.8.1 Con relazione necessaria con l’attività concessionaria

I servizi accessori sono esentati dall’imposta soltanto se il reddito o l’utile che producono confluisce nel conto settoriale del ramo concessionario e se l’esercizio ha una relazione necessaria con l’attività concessionaria. In questo caso anche i ricavi dei servizi accessori di terzi (ad es. officina di riparazione dei mezzi d’esercizio dell’attività concessionaria) rientrano nei proventi esentati dall’imposta.

Vi sono ricavi accessori se per questa attività vengono utilizzate le risorse disponibili del settore indennizzato oppure se esiste una produzione comune (ad es. traffico merci delle ferrovie a scartamento ridotto). I ricavi accessori come le corse speciali contribuiscono a mantenere basse le indennità e hanno quindi una relazione con l’attività concessionaria. Per questo motivo, anch’essi rientrano nel settore esentato dall’imposta.

I servizi accessori nel senso precitato e i ricavi accessori sono attribuiti al settore esentato dall’imposta.

2.8.2 Senza relazione necessaria con l’attività concessionaria

Il servizio accessorio che non costituisce parte integrante del conto di un settore concessionario non ha una relazione necessaria con l’attività concessionaria.

I servizi accessori senza relazione necessaria con l’attività concessionaria costituiscono attività accessorie ai sensi dell’articolo 2 lettera g OCIC.

I servizi accessori nel senso precitato e i ricavi accessori sono attribuiti al settore imponibile.

2.9 Immobili

2.9.1 Con relazione necessaria con l’attività concessionaria

Gli immobili e le parti di immobili (ripartizione del valore) del settore di trasporto aventi una relazione necessaria con l’attività concessionaria sono esentati dall’imposta e possono essere attribuiti al settore esentato dall’imposta. La delimitazione rispetto agli immobili senza relazione necessaria con l’attività concessionaria è effettuata in base ai principi definiti nell’Allegato II.

Gli immobili del settore dell’infrastruttura (nessuna ripartizione del valore) sono esentati dall’imposta perché hanno sempre una relazione necessaria con l’attività concessionaria.

2.9.2 Senza relazione necessaria con l’attività concessionaria

I proventi da immobili o da parti di immobili (ripartizione del valore) del settore di trasporto che non hanno una relazione necessaria con l’attività concessionaria non sono esentati dall’imposta e devono quindi essere attribuiti al settore imponibile. Si tratta segnatamente di attività accessorie ai sensi dell’articolo 2 lettera g OCIC. La delimitazione rispetto agli immobili aventi una relazione necessaria con l’attività concessionaria è effettuata in base ai principi definiti nell’Allegato III.

2.10 Conto del settore indennizzato dalla Confederazione

2.10.1 Base per l’indennizzo

Conformemente all’articolo 50 Lferr e all’articolo 29 capoverso 1 lettera a LTV, la Confederazione indennizza esclusivamente le imprese:

  • la cui presentazione dei conti soddisfa le esigenze degli articoli 35 e seguenti LTV;

  • la cui contabilità è suddivisa in settori e attesta i costi non coperti di ogni settore; e

  • che gestiscono come settori distinti almeno il trasporto regionale di viaggiatori e l’eventuale infrastruttura ferroviaria.

L’esecuzione di queste disposizioni legali è regolata dall’ordinanza del DATEC sulla contabilità delle imprese concessionarie (OCIC), che disciplina in maniera dettagliata la contabilità in generale e la struttura dei conti settoriali in particolare.

2.10.2 Base per la determinazione dell’utile netto imponibile

La chiusura annuale delle imprese secondo il diritto commerciale funge da base per gli scopi fiscali. I risultati dei settori indennizzati e degli altri settori esposti nella chiusura annuale ai sensi degli articoli 13 e seguenti OCIC devono essere rettificati fiscalmente in maniera che, alla fine, nei settori indennizzati risultino solo ricavi e costi esenti da imposta, e negli altri settori i ricavi e i costi imponibili.

Il capitale di terzi e gli interessi passivi accertati vanno in genere ripartiti tra i settori sulla base degli attivi determinanti.

2.11 Conto del settore indennizzato dai Cantoni e dai Comuni

2.11.1 Base per l’indennizzo

A livello di Confederazione non esiste alcuna regolamentazione armonizzata secondo la quale, nell’ambito delle imprese di trasporto e d’infrastruttura concessionarie, i Cantoni e i Comuni devono indennizzare soltanto le imprese che presentano i conti conformemente a determinate prescrizioni uniformi e che tengono conti settoriali. Ciononostante, l’articolo 1 capoverso 3 OCIC prevede la possibilità di assoggettamento volontario dei settori indennizzati alle disposizioni dell’OCIC.

Ai fini della valutazione fiscale, anche a livello cantonale e comunale è indispensabile prevedere una regolamentazione dettagliata della contabilità in generale e disposizioni concernenti la tenuta dei conti settoriali in particolare. Per questo motivo, occorre esigere l’introduzione di un conto settoriale fondato sull’OCIC (con riferimento all’art. 1 cpv. 3 OCIC) o perlomeno l’applicazione per analogia dell’OCIC.

La base per l’indennizzo può essere costituita unicamente dall’attività concessionaria (nessuna copertura dei deficit).

2.11.2 Base per la determinazione dell’utile netto imponibile

La chiusura annuale delle imprese secondo il diritto commerciale funge da base per gli scopi fiscali. Nella chiusura annuale, i risultati dei settori indennizzati e degli altri settori devono essere esposti conformemente a quanto prescritto dagli articoli 13 e seguenti OCIC e rettificati fiscalmente in maniera che, alla fine, nei settori indennizzati risultino solo ricavi e costi esenti da imposta, e negli altri settori i ricavi e i costi imponibili.

Il capitale di terzi e gli interessi passivi accertati vanno in genere ripartiti tra i settori sulla base degli attivi determinanti.

3 Assoggettamento

3.1 Assoggettamento soggettivo

Le imprese di trasporto e d’infrastruttura concessionarie sono assoggettate all’imposta in virtù della loro appartenenza personale o economica se adempiono le condizioni menzionate nella legge. Tutte queste imprese sottostanno generalmente all’assoggettamento illimitato ai sensi dell’articolo 50 LIFD.

3.2 Assoggettamento oggettivo

L’imposta sull’utile ha per oggetto l’utile netto (art. 57 LIFD).

La disposizione dell’articolo 56 LIFD citata all’inizio (cfr. il n. 1 qui sopra) fonda un’eccezione all’assoggettamento illimitato. Secondo questa disposizione, si rinuncia all’imposizione dell’utile netto se l’impresa di trasporto o d’infrastruttura titolare di una concessione federale riceve un’indennità per la sua attività in genere imponibile o se, in base alla concessione, deve mantenere un’impresa annuale di importanza nazionale.

3.3 Estensione dell’esenzione dall’imposta

Il nuovo articolo 56 lettera d LIFD prevede l’esenzione dall’imposta del settore indennizzato, come pure dell’impresa concessionaria annuale di importanza nazionale. Le imprese devono comprovare ogni anno la loro esenzione con riferimento al settore esentato dall’imposta.

Le eventuali esenzioni dall’imposta di imprese ferroviarie non concessionarie, concesse in virtù dello scopo pubblico ai sensi dell’articolo 56 lettera g LIFD devono essere verificate.

3.4 Inizio dell’assoggettamento

Finora le imprese concessionarie erano totalmente esentate purché fossero rilevanti ai fini della politica dei trasporti e non avessero effettuato ripartizioni dell’utile durante almeno tre anni. Con l’entrata in vigore il 1° gennaio 2010 della RevTP il criterio di riferimento è stato modificato. L’esenzione dall’imposta si applicherà quindi ai soli settori dell’infrastruttura e di trasporto, fermo restando che nel settore indennizzato di trasporto sono esentati dall’imposta l’attività concessionaria, i ricavi accessori, come pure i servizi accessori e gli immobili aventi una relazione necessaria con l’attività concessionaria.

3.5 Imposizione delle riserve latenti

Le riserve latenti del settore indennizzato che vengono sciolte a favore dell’attività concessionaria restano esentate dall’imposta. Lo stesso vale per le riserve speciali prescritte dalla legge di cui agli articoli 67 Lferr e 36 LTV.

Le riserve che divengono imponibili a seguito dell’introduzione della contabilità settoriale oppure di una diversa utilizzazione possono essere esposte senza incidenza fiscale in un bilancio fiscale. Il bilancio fiscale è tuttavia ammesso solo per le riserve latenti superiori ai valori di acquisizione iniziali. La differenza tra i valori di acquisizione iniziali e i valori contabili secondo il bilancio commerciale e deve essere imperativamente registrata in virtù del diritto commerciale come una rivalutazione. Le rivalutazioni derivanti da queste registrazioni contabili nel bilancio commerciale non sono prese in considerazione sotto il profilo dell’imposta

sull’utile, ma non costituiscono riserve provenienti da apporti di capitale.

Le riserve latenti esistenti il 1° gennaio 2010 e che in seguito all’introduzione della contabilità settoriale possono essere esposte senza incidenza fiscale, devono figurare al più tardi nell’esercizio che si conclude nel 2012 purché sussistano ancora a quel momento. Per quanto consentito dal diritto commerciale, l’esposizione va fatta nel bilancio commerciale. Le riserve latenti che il diritto commerciale non consente di esporre possono essere indicate durante il medesimo periodo in un bilancio fiscale complementare.

Il conteggio fiscale delle riserve latenti che passano del settore imponibile al settore indennizzato in seguito a una diversa utilizzazione viene effettuato al momento del passaggio.

4 Casi speciali

4.1 Prestazioni intersettoriali di compensazione

Le prestazioni di compensazione tra settori indennizzati oppure tra settori indennizzati e settori imponibili (servizi accessori) devono essere verificate fiscalmente se sono effettuate tra settori imponibili e settori non imponibili. I pagamenti a favore del settore indennizzato provenienti dal settore imponibile possono essere qualificati sia come costi giustificati dall’uso commerciale, sia come prelievo anticipato di utili.

In caso di pagamenti di compensazione tra settori viene effettuato un conteggio teorico dell’attribuzione percentuale dei pagamenti al settore esentato e al settore imponibile sulla base dell’importo stabilito nella convenzione di offerta o di prestazioni con la Confederazione, eventualmente con i Cantoni o con i Comuni. Simili pagamenti, effettuati ad esempio tra il settore degli immobili e il settore dell’infrastruttura, possono essere qualificati sia come costi giustificati dall’uso commerciale, sia come prelievo anticipato di utili.

4.2 Compensazione delle perdite

La compensazione intersettoriale delle perdite tra settori imponibili e settori non imponibili è fiscalmente esclusa.

5 Indicazione nella dichiarazione d’imposta

5.1 Conto settoriale

L’indicazione nella dichiarazione di imposta deve essere effettuata in base ai conti annuali presentati all’Ufficio federale dei trasporti (UFT), ai Cantoni o ai Comuni e approvati da queste autorità. Se l’impresa di trasporto dispone di elementi aziendali imponibili e non imponibili, vanno esposti almeno due settori: il settore imponibile e il settore non imponibile (settore indennizzato).

5.2 Utile imponibile

Tutti i risultati dei settori imponibili sono imponibili.

Nel campo di applicazione della Lferr, l’articolo 67 Lferr vieta espressamente la ripartizione dell’utile e la rimunerazione del capitale proprio a carico del conto settoriale

dell’infrastruttura. Per quanto riguarda il trasporto di viaggiatori, un terzo dell’utile è liberamente disponibile conformemente all’articolo 36 LTV. Anche i due terzi rimanenti sono liberamente disponibili purché la riserva speciale per la copertura dei disavanzi futuri dei settori di trasporto che danno diritto all’indennità abbia raggiunto la soglia minima prescritta.

6 Entrata in vigore

La presente circolare entra in vigore dal periodo fiscale 2010.

Allegato I

Assoggettamento illimitato Imprese di trasporto e d’infrastruttura titolari di una concessione

Nessuna eccezione no all’assoggettamento secondo Concessione federale art. 56 lett. d LIFD

sì no

no Indennità per l’attività concessionaria Impresa annuale di importanza nazionale no

no Ordinata e indennizzata dalle Indennità della Confederazione collettività pubbliche

sì sì

Introduzione di un conto settoriale Conto settoriale secondo l’OCIC analogo a quello previsto dall’OCIC

sì sì

sì Introduzione di un conto settoriale in base alla chiusura annuale secondo il diritto commerciale

Ripartizione per settori nel bilancio

Esenzione dall’imposta sull’utile secondo il conto settoriale

Allegato II

I seguenti immobili o parti di immobili (ripartizione del valore) hanno una relazione necessaria con l’attività concessionaria:

  • immobili utilizzati dall’impresa stessa o che imprese del gruppo utilizzano a scopi d’esercizio;

  • immobili la cui necessità ai fini dell’utilizzazione concessionaria è cessata ma che non sono ancora stati destinati a scopi imponibili e che, in particolare, non sono ancora stati locati a terzi per scopi commerciali;

  • fondi senza destinazione definitiva, acquistati a titolo di riserva per costruzioni future nel settore indennizzato o come oggetto di scambio per possibili progetti nel settore indennizzato;

  • immobili locati a terzi a scopi di piccola distribuzione. Si tratta in particolare di:

  • chioschi,

  • depositi aperti o coperti,

  • impianti Park + Ride (impianti P+R),

  • ristoranti e buffet,

  • bagni,

  • telefoni e distributori automatici,

  • piccoli negozi con un’offerta destinata ai viaggiatori, (negozi di commestibili con una superficie inferiore a 70 m2),

  • negozi aventi il carattere di chioschi (panetterie, pasticcerie, confetterie, macellerie con ampio servizio traiteur),

  • paninoteche e take-away,

  • tabaccherie,

  • farmacie, drogherie e profumerie di superficie ridotta nelle grandi stazioni,

  • bancomat e postomat.

Allegato III

I seguenti immobili o parti di immobili (ripartizione del valore) locati a terzi (persone al di fuori della cerchia consolidata dell’impresa) per scopi diversi dalla piccola distribuzione non hanno una relazione necessaria con l’attività concessionaria:

  • uffici;

  • appartamenti;

  • superfici pubblicitarie e altre promozioni;

  • superfici per scopi commerciali o industriali;

  • proventi da diritti superficie, se il titolare del diritto utilizza l’immobile a scopi fiscali;

  • tutti gli altri negozi non destinati alla piccola distribuzione.