Libero passaggio nella previdenza professionale
Dipartimento federale delle finanze DFF Divisione principale imposta federale diretta, imposta preventiva, tasse di bollo
Imposta federale diretta
Berna, 18 settembre 2014
Circolare n. 41
Libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità
1 In generale ed entrata in vigore
Le presente circolare fornisce spiegazioni su questioni fiscali in relazione con la legge federale del 17 dicembre 1993 sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vec-
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chiaia, i superstiti e l’invalidità (legge sul libero passaggio, LFLP; RS 831.42) e con la pertinente ordinanza di esecuzione (ordinanza del 3 ottobre 1994 sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità [ordinanza sul libero passaggio, OLP; RS 831.425]). Le spiegazioni relative ai coniugi si applicano anche ai partner di un’unione domestica registrata (art. 22d LFLP).
Diverse modifiche di legge come pure la giurisprudenza hanno reso necessaria una rielaborazione della circolare numero 22 del 4 maggio 1995 dell’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC). La presente circolare sostituisce pertanto la suddetta circolare ed entra in vigore con la sua pubblicazione.
2 Libero passaggio
2.1 Scopo e contenuto
La legge sul libero passaggio disciplina le pretese dell’assicurato in caso di libero passaggio nell’ambito della previdenza professionale. Il caso di libero passaggio si realizza se l’assicurato lascia l’istituto di previdenza prima che insorga un caso di previdenza (art. 2 cpv. 1 LFLP). In questa circostanza l’assicurato ha diritto a una prestazione d’uscita. L’OLP disciplina in particolare il mantenimento della previdenza quando l’assicurato lascia il precedente istituto di previdenza e non entra immediatamente in uno nuovo. In caso di libero passaggio la previdenza è mantenuta mediante una polizza o un conto di libero passaggio, fermo restando che l’assicurato può fare trasferire la prestazione d’uscita al massimo a due istituti di libero passaggio (art. 12 cpv. 1 OLP).
In linea di massima vale pertanto il principio secondo cui la prestazione d’uscita (prestazione di libero passaggio) deve essere trasferita dal precedente istituto di previdenza all’istituto di previdenza del nuovo datore di lavoro. Il trasferimento della prestazione d’uscita su una polizza o un conto di libero passaggio è ammesso soltanto se l’assicurato non entra in un nuovo istituto di previdenza. Se per l’acquisto delle prestazioni regolamentari complete dell’assicurato la prestazione d’uscita non è del tutto assorbita dal nuovo istituto di previdenza, la differenza può essere parimenti trasferita a un istituto di libero passaggio (cfr. in merito la seguente cifra 2.2.1).
Se l’istituto di previdenza prevede la possibilità di un pensionamento anticipato, il caso di previdenza non si realizza soltanto con il raggiungimento dell’età di pensionamento regolamentare (ad es. 64 anni per le donne e 65 per gli uomini), bensì in linea di massima al momento in cui il rapporto di lavoro viene sciolto, a condizione che la disdetta del contratto di lavoro avvenga in un’età che dà già un diritto alle prestazioni di vecchiaia conforme al regolamento. All’atto di un pensionamento anticipato conforme al regolamento non insorge perciò un caso di libero passaggio e di conseguenza il capitale di vecchiaia non può essere trasferito su una forma di libero passaggio. In questo caso la prestazione di vecchiaia è esigibile e deve essere versata (cfr. in merito la seguente cifra 2.2.4). Se l’assicurato lascia l’istituto di previdenza a un’età compresa fra l’età minima per il pensionamento anticipato e l’età ordinaria di pensionamento prevista dal regolamento e continua ad esercitare un’attività lucrativa o è annunciato all’assicurazione contro la disoccupazione, si è invece in presenza di un caso di libero passaggio e l’assicurato ha diritto a una prestazione d’uscita (art. 2 cpv. 1bis LFLP).
In caso di pagamento in contanti della prestazione d’uscita da parte di un istituto di previdenza o di un istituto di libero passaggio, la protezione previdenziale è interrotta. Di conseguenza l’importo del pagamento in contanti non può più essere successivamente apportato su un conto di libero passaggio (nuovo o esistente) o su una polizza di libero passaggio, eccettuato se è dato un obbligo di rimborso ai sensi dell’articolo 30d della legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP; RS
831.40) e dell’ordinanza del 3 ottobre 1994 sulla promozione della proprietà d’abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale (OPPA; RS 831.411).
2.2 Ripercussioni fiscali
2.2.1 In caso di passaggio della prestazione d’uscita in un altro
istituto di previdenza o in un istituto di libero passaggio
Per l’intestatario della previdenza il passaggio della prestazione d’uscita nell’istituto di previdenza del nuovo datore di lavoro, su una polizza o un conto di libero passaggio, è un’operazione neutrale ai fini fiscali. L’avere di previdenza resta sempre vincolato in questi casi, come in precedenza, al secondo pilastro e non soggiace pertanto a imposizione dato che non è a disposizione dell’intestatario.
2.2.2 Acquisto di anni di contribuzione nell’istituto di previdenza in caso di polizze e conti di libero passaggio già esistenti
Se un assicurato dispone di un avere di libero passaggio che non doveva essere trasferito in un istituto di previdenza giusta gli articoli 3 e 4 capoverso 2bis LFLP, l’ammontare massimo della somma di acquisto è ridotto di questo importo (art. 60a cpv. 3 dell’ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità, OPP 2; RS 831.441.1). Su richiesta dell’autorità fiscale il contribuente deve fornire informazioni sull’esistenza di eventuali averi di libero passaggio.
In questo contesto va osservato che l’acquisto è possibile soltanto presso un istituto di previdenza, dato che quest’ultimo fissa le sue prestazioni in un piano di previdenza (art. 9 cpv. 2 LFLP; art 79b cpv. 1 LPP). Nel caso di un conto di libero passaggio / di una polizza di libero passaggio non viene calcolato alcun piano di previdenza. Il conto di libero passaggio / la polizza di libero passaggio serve unicamente al mantenimento della previdenza (art. 10 OLP). Per motivi imputabili al sistema, nel caso di un conto di libero passaggio / di una polizza di libero passaggio non sussiste mai la necessità di un acquisto, ragione per cui un acquisto di fatto in un istituto di libero passaggio non potrebbe essere fatto valere fiscalmente.
2.2.3 Acquisto di anni di contribuzione dopo la ripresa di un’attività lucrativa
in età di pensionamento
L’acquisto di prestazioni regolamentari complete da parte di una persona andata in pensione anticipatamente che riprende un’attività lucrativa è possibile soltanto a condizione che l’avere di vecchiaia del quale l’assicurato disponeva al momento del pensionamento anticipato sia preso in considerazione nel calcolo dell’importo necessario all’acquisto. L’obbligo di tener conto di tale avere risulta sia dal principio di adeguatezza della previdenza, sia dal fatto che nell’ipotesi di un pensionamento anticipato con proseguimento dell’attività lucrativa si è di fatto in presenza di un caso di libero passaggio, ragione per cui la prestazione di vecchiaia va trattata materialmente come una prestazione di libero passaggio (cfr. il bollettino sulla previdenza professionale n. 97 dell’Ufficio federale delle assicurazioni sociali, n. marg. 568). Soltanto l’acquisto calcolato in questo modo può essere dedotto dal reddito imponibile.
Per far valere un riscatto fittizio ai sensi dell’articolo 37b capoverso 1 LIFD vedi la circolare n. 28 del 3 novembre 2010 dell’AFC «Imposizione degli utili di liquidazione in caso di cessazione definitiva dell’attività lucrativa indipendente», cifra 5.5.
2.2.4 In caso di versamento dell’avere di previdenza
Se l’avere di previdenza è versato, sia in caso di previdenza (vecchiaia, decesso o invalidità), sia in caso di pagamento in contanti ai sensi degli articoli 5 LFLP o 30a LPP, la presta-
zione corrispondente è imponibile conformemente all’articolo 22 capoverso 2 LIFD. In virtù dell’articolo 16 OLP le prestazioni di vecchiaia per polizze e conti di libero passaggio possono essere versate il più presto cinque anni prima del raggiungimento dell’età dell’AVS secondo l’articolo 13 capoverso 1 LPP. A prescindere da un’attività lucrativa, l’avere di libero passaggio può inoltre essere lasciato su un conto o una polizza di libero passaggio fino a cinque anni dopo il raggiungimento dell’età ordinaria dell’AVS.
L’avere di previdenza versato soggiace a un’imposta annua intera nell’ambito dell’imposizione separata secondo l’articolo 38 della legge federale del 14 dicembre 1990 sull’imposta federale diretta (LIFD; RS 642.11) oppure, in caso di domicilio estero del beneficiario, è tassato nell’ambito dell’imposizione alla fonte secondo gli articoli 95 e 96 LIFD.
Ai fini dell’imposta federale diretta l’imposta annua è calcolata su un quinto della tariffa applicabile e fissata per l’anno fiscale durante il quale la relativa prestazione in capitale è stata conseguita, ossia è stata versata o accreditata (art. 38 LIFD).
L’imposizione alla fonte viene effettuata in conformità delle disposizioni corrispondenti dell’ordinanza del DFF del 19 ottobre 1993 sull’imposta alla fonte nel quadro dell’imposta federale diretta (ordinanza sull’imposta alla fonte, OIFo; RS 642.11.8.2). Secondo l’articolo 11 OIFo, nonostante disposizioni di accordi internazionali, la prestazione in capitale soggiace sempre all’imposta alla fonte; l’imposta alla fonte trattenuta è tuttavia rimborsata a determinate condizioni (ad es. se in virtù di una convenzione per evitare le doppie imposizioni il diritto di imposizione compete allo Stato di residenza e il beneficiario della prestazione può comprovare che l’autorità fiscale estera competente è a conoscenza della prestazione in capitale; determinante è in ogni caso la convenzione per evitare le doppie imposizioni in vigore al momento della scadenza della prestazione). Alla cifra 3 dell’allegato all’OIFo sono indicate le aliquote d’imposta alla fonte determinanti. Queste sono integrate nelle tariffe cantonali dell’imposta alla fonte.
La disposizione dell’articolo 204 LIFD è applicabile sia nell’ambito dell’imposizione ordinaria, sia in quello dell’imposizione alla fonte, per cui le rendite decorrenti o esigibili fino al 31 dicembre 2001 e fondate su un rapporto previdenziale già esistente al 31 dicembre 1986 sono di regola imponibili solo in ragione dell’80 per cento.
Al riguardo va osservato che un prelievo «in tranche» (prelievo parziale del capitale) è fiscalmente irrilevante. Se insorge un caso corrispondente di previdenza o se le condizioni per un pagamento in contanti sono soddisfatte (con relativa domanda), l’imposta è sempre calcolata sull’intero avere di previdenza. Eccezioni, che prevedono l’imposizione soltanto dell’importo (parziale) versato, sono possibili unicamente nel quadro del prelievo anticipato per la promozione della proprietà d’abitazioni come pure, in applicazione dell’articolo 25f LFLP, in caso di partenza definitiva dalla Svizzera (cfr. in merito anche la lettera circolare AFC ”Imposte alla fonte” del 18.11.2009.
Il termine di attesa di tre anni dell’articolo 79b capoverso 3 LPP, derivante da un riscatto nell’istituto di previdenza precedente, va rispettato anche in caso di trasferimento della prestazione d’uscita al nuovo istituto di previdenza o eventualmente all’istituto di libero passaggio (cfr. in merito il bollettino sulla previdenza professionale n. 97 dell’Ufficio federale delle assicurazioni sociali, n. marg. 568).
2.2.5 Versamento e acquisto nel termine di 12 mesi
Per analogia con l’articolo 24 lettera c LIFD, le prestazioni in capitale provenienti dalla previdenza sono esenti da imposta se sono utilizzate entro 12 mesi dal loro versamento per l’acquisto in un istituto di previdenza. L’acquisto fino a concorrenza del capitale versato non è invece deducibile dal reddito imponibile.
2.2.6 Inizio di un’attività lucrativa indipendente e investimenti nella propria
azienda
Secondo l’articolo 5 capoverso 1 lettera b LFLP con l’avvio di un’attività lucrativa indipendente l’assicurato può esigere il pagamento in contanti della prestazione d’uscita. In questo caso il rapporto previdenziale deve essere terminato e l’intera prestazione d’uscita di principio è imponibile. Se per cominciare l’attività lucrativa indipendente è tuttavia necessaria soltanto una parte della prestazione d’uscita e la parte restante è trasferita su una polizza o un conto di libero passaggio, è imponibile soltanto l’importo (parzialmente) pagato in contanti.
Le persone esercitanti un’attività lucrativa indipendente possono inoltre effettuare durante l’esercizio di tale attività un prelievo anticipato unico degli averi di previdenza del secondo pilastro per investimenti aziendali (cfr. DTF 134 V 170 e il bollettino sulla previdenza professionale n. 106 del l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali, n. marg. 643). Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale il prelievo anticipato per investimenti aziendali è unicamente possibile alla condizione che il lavoratore indipendente disdica il contratto di previdenza così da porre fine al rapporto contrattuale con l’istituto di previdenza. Il prelievo parziale non è ammesso (cfr. DTF 135 V 418 e il bollettino sulla previdenza professionale n. 116 dell’Ufficio federale delle assicurazioni sociali, n. marg. 725).
Il termine di attesa di tre anni dell’articolo 79b capoverso 3 LPP è applicabile anche in entrambi i casi menzionati qui sopra.
2.2.7 Prestazione in capitale percepita indebitamente
Il pagamento in contanti è considerato inammissibile se la prestazione d’uscita è pagata in contanti all’assicurato sebbene il pagamento in contanti fin dal principio non era motivato oppure se lo stesso non è utilizzato conformemente al suo scopo. In simili casi al contribuente va offerta la possibilità di richiedere all’istituto di previdenza la revoca del versamento o di destinare nuovamente allo scopo originario il pagamento in contanti. In caso di mancata revoca della prestazione percepita indebitamente o se tale pagamento non è nuovamente destinato al suo scopo (conformemente al motivo di pagamento), la prestazione in capitale è imposta ordinariamente unitamente agli altri redditi (cfr. sentenza del Tribunale federale