Spese di formazione e formazione continua professionali
Dipartimento federale delle finanze DFF Divisione principale imposta federale diretta, imposta preventiva, tasse di bollo
Imposta federale diretta Berna, 30 novembre 2017
Circolare n. 42
Trattamento fiscale delle spese di formazione e formazione continua professionali
1 Base legale e oggetto della circolare
Con la legge federale del 27 settembre 2013 sul trattamento fiscale delle spese di formazione e perfezionamento1 professionali è stata introdotta una nuova regolamentazione sulla deducibilità fiscale dei costi per la formazione e la formazione continua professionale (cfr. Raccolta ufficiale delle leggi federali [RU] anno 2014, pagina 1105 segg. e Foglio federale [FF] anno 2011, pagina 2365 segg.). In base alle nuove norme sono deducibili tutte le spese di formazione e formazione continua professionali dopo aver conseguito un primo diploma del livello secondario II. In assenza di un diploma del livello secondario II è possibile, a partire dal 20° anno di età, dedurre tutte le spese di formazione e formazione continua professionali, purché non si tratti di costi di formazione sostenuti fino al conseguimento di un primo diploma del livello secondario II. La deduzione giusta l’articolo 33 capoverso 1 lettera j della legge federale del 14 dicembre 1990 sull’imposta federale diretta (LIFD, RS 642.11) è limitata a un massimo di 12 000 franchi per persona e periodo fiscale. Non sono deducibili le spese per i corsi di formazione e formazione continua che non hanno fini professionali (passatempo, hobby). Il Consiglio federale ha posto in vigore con effetto dal 1° gennaio 2016 la legge federale sul trattamento fiscale delle spese di formazione e perfezionamento professionali (cfr. RU 2014 1107). In questo modo ora si applicano gli articoli 17 capoverso 1bis, 27 capoverso 2 lettera e, 33 capoverso 1 lettera j e 59 capoverso 1 lettera e LIFD. L’articolo 26 capoverso 1 lettera c LIFD è stato modificato; gli articoli 26 capoverso 1 lettera d e 34 lettera b LIFD così come l’articolo 8 dell’ordinanza sulle spese professionali sono stati abrogati. La presente circolare illustra la nuova normativa e disciplina alcune questioni specifiche. Nel contempo, con la presente circolare decade la cifra 3 della circolare n. 26 dell’Amministrazione federale delle contribuzioni del 22 settembre 1995 concernente la deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti un’attività lucrativa dipendente.
2 Sistema educativo in Svizzera
La nuova deduzione si basa sul sistema educativo svizzero e ne riprende in particolare la terminologia. Il sistema educativo in Svizzera si articola fondamentalmente nei seguenti livelli o settori (cfr. al riguardo le argomentazioni dell’Istituto svizzero dei media per la formazione e la cultura per conto della Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione e della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione): – Livello primario o elementare: il livello primario – compresi due anni di scuola dell’infanzia oppure i primi due anni di un ciclo d’entrata – dura otto anni. I Cantoni e i rispettivi Comuni sono competenti per l’organizzazione e il finanziamento del livello primario. I Comuni sono responsabili di tali scuole. La frequenza scolastica è obbligatoria e gratuita per tutti i bambini. Al momento dell’ingresso nel livello primario, i bambini hanno generalmente dai quattro ai cinque anni di età. – Livello secondario I: il livello secondario I segue il livello primario e, di regola, ha una durata di tre anni (dal nono all’undicesimo anno di scuola). Fornisce una formazione scolastica generale ed è propedeutico rispetto alla formazione professionale di base o al passaggio alle scuole di formazione generale del livello secondario II. I Cantoni e i rispettivi Comuni sono competenti per l’organizzazione e il finanziamento del livello secondario I. I Comuni, ed in parte anche i Cantoni, sono responsabili di tali scuole. La frequenza scolastica è obbligatoria e gratuita. L’età degli allievi che frequentano il livello secondario I è generalmente compresa tra i 12 e i 15 anni. – Livello secondario II: dopo la scuola dell’obbligo, i giovani passano al livello secondario II che
1 A seguito dell’introduzione della legge federale del 20 giugno 2014 sulla formazione continua (RS 419.1), il termine
„perfezionamento“ é stato sostituito dal termine „formazione continua“ dal 1° gennaio 2017.
si suddivide in cicli di formazione generale e cicli di formazione professionale. Offrono cicli di formazione generale le scuole di maturità liceale (licei) e le scuole specializzate (SS). La formazione professionale di base si svolge nelle aziende di tirocinio con lezioni integrative nelle scuole professionali di base e nei corsi interaziendali o, come offerta scolastica a tempo pieno, nelle scuole d’arti e mestieri o nelle scuole professionali. I cicli della formazione professionale di base sono i seguenti: formazione professionale di base biennale con certificato federale di formazione pratica (ex avviamento professionale), formazione professionale di base triennale o quadriennale con attestato federale di capacità e formazione di maturità professionale a complemento della formazione professionale di base triennale o quadriennale. Nel grafico seguente si utilizza il termine generico «formazione professionale di base» senza entrare nel dettaglio delle singole designazioni. – Livello terziario: il livello terziario comprende formazioni nel quadro della formazione professionale superiore e universitaria. La formazione professionale superiore comprende gli esami federali di professione (EP), gli esami professionali federali superiori (EPS) e le scuole specializzate superiori (SSS). La formazione universitaria è costituita dalle università (università cantonali e politecnici federali [PF]), dalle scuole universitarie professionali (SUP), comprese le scuole universitarie professionali di musica e le scuole universitarie d’arte, nonché dalle alte scuole pedagogiche (ASP). Panoramica grafica del sistema educativo svizzero (cfr. anche Istituto svizzero dei media per la formazione e la cultura; http://sistemaeducativo.educa.ch/it ):
3 Tabella sinottica della deducibilità (punti essenziali)
Deducibilità secondo l’articolo 33 capoverso 1 lettera j LIFD fino al 31 di- dal 1° gennaio 2016 cembre 2015 Età supe- Età supe- Età inferiore Età inferiore riore ai 20 riore ai 20 ai 20 anni, ai 20 anni, anni, con anni, senza con primo senza primo primo di- primo di- diploma del diploma del ploma del li- ploma del li- livello se- livello sevello secon- vello secon- condario II condario II dario II dario II Formazione No No No fino al conseguimento di un primo diploma del livello secondario II Formazione No Sì Sì per il conseguimento di un ulteriore diploma del livello secondario II Formazione a No Sì Sì partire dal livello terziario Formazione Sì Sì Sì Sì No continua (ad es. per meglio esercitare la professione o adeguarsi a nuove esigenze) Riqualifica- No Sì Sì, eccetto Sì No zione in una costi di forposizione mazione soprofessionale stenuti fino al superiore o in conseguiuna nuova mento di un professione primo diploma del livello secondario II Reinseri- Sì Sì Sì, eccetto Sì No costi di for-
mento profes- mazione sosionale stenuti fino al conseguimento di un primo diploma del livello secondario II Passatempo, No No No No No hobby
grigio = combinazioni non possibili
4 Trattamento fiscale delle spese di formazione e formazione continua professionali
4.1 In generale
L’articolo 33 capoverso 1 lettera j LIFD è entrato in vigore il 1° gennaio 2016 e recita quanto segue: «Sono dedotti dai proventi: j. le spese di formazione e formazione continua2professionale, comprese le spese di riqualificazione, fino a concorrenza di una somma globale di 12 000 franchi, purché il contribuente: 1. abbia conseguito un diploma del livello secondario II, oppure 2. abbia compiuto i 20 anni e non si tratti di costi di formazione sostenuti fino al conseguimento di un primo diploma del livello secondario II» . Secondo il tenore della presente disposizione, se il contribuente ha conseguito un diploma del livello secondario II, può essere ammessa una deduzione generale per tutte le spese di formazione e formazione continua professionale. Sono compresi i costi per la formazione continua nella professione attuale, per la riqualificazione professionale, per il reinserimento professionale e per un avanzamento professionale (carriera). Al compimento del 20° anno di età, anche i contribuenti che non possiedono un diploma del livello secondario II possono dedurre le spese di formazione e formazione continua professionali sostenute, purché non siano finalizzate al conseguimento di un primo diploma del livello secondario II. Questa delimitazione schematica alla base del testo dell’articolo 33 capoverso 1 lettera j LIFD consente di dedurre tutte le spese di formazione e formazione continua professionali sia del livello secondario II (dopo un primo diploma di questo livello) che del livello terziario, sia al di fuori del sistema educativo formale. L'educazione formale é generalmente intesa come formazione istituzionalizzata, ossia la formazione e la formazione continua professionale in istituti di formazione statali (come scuole, università, istituti di formazione professionale). Si tratta di un processo strutturato, organizzato gerarchicamente e caratterizzato da chiari obiettivi di apprendimento, programmi di studio, contenuti educativi e certificazioni.
2 A seguito dell’introduzione della legge federale del 20 giugno 2014 sulla formazione continua (RS 419.1), il termine
„perfezionamento“ é stato sostituito dal termine „formazione continua“ dal 1° gennaio 2017.
Per i beneficiari di una rendita di vecchiaia, la deduzione è possibile solo qualora rendino verosimile un’attività lucrativa attuale o futura. I costi sostenuti fino al conseguimento di un primo diploma del livello secondario II si considerano come facenti parte del costo della vita e non sono deducibili. Se il contribuente non ha conseguito un diploma del livello secondario II, non sono deducibili nemmeno tutte le spese di formazione e formazione continua professionali sostenute prima del compimento del 20° anno di età. Esempi:
Un meccanico di automobili non qualificato di età superiore ai 20 anni può dedurre dai propri proventi imponibili tutte le spese per i corsi che servono ad acquisire conoscenze approfondite nella riparazione di determinate marche di automobili fino a concorrenza di una somma massima di 12 000 franchi per periodo fiscale. Tuttavia, se all’età di 30 anni dovesse decidere di conseguire un diploma di tirocinio, dal punto di vista fiscale non potrebbe far valere i costi sostenuti a tal fine.
Una studentessa finanzia i propri studi all’università lavorando a tempo parziale. Paga personalmente le tasse semestrali e i libri che le servono. Inoltre riceve un contributo mensile dai genitori per il suo sostentamento. La studentessa può detrarre dal reddito il denaro speso per gli studi (ad es. per le tasse semestrali e i libri) come spese di formazione e formazione continua fino all’importo massimo stabilito. I genitori, invece, non possono dedurre le spese di formazione e formazione continua sostenute per la figlia. Essi hanno semmai diritto alla deduzione per i figli o per persone bisognose a carico.
Una persona di 16 anni che intraprende un tirocinio commerciale presso una banca operativa a livello internazionale (che, di regola, dura tre anni) non può dedurre fiscalmente i costi per un soggiorno linguistico in Inghilterra svolto durante le vacanze estive al termine del secondo anno di tirocinio. Tuttavia, se lo stesso corso di lingue viene frequentato dopo il conseguimento del diploma di tirocinio, le spese – purché abbiano fini professionali – sono fiscalmente deducibili anche qualora la persona non abbia ancora compiuto i 20 anni di età.
4.2 Deduzione generale
La deduzione per le spese di formazione e formazione continua professionali secondo l’articolo 33 capoverso 1 lettera j LIFD costituisce una deduzione generale con cui si tiene conto degli oneri effettivi sostenuti dal contribuente fino a concorrenza di una somma globale massima di 12 000 franchi. Non si tratta di una deduzione forfettaria. Per i coniugi che non sono separati legalmente o di fatto e le persone che vivono in un’unione domestica registrata, la deduzione spetta ad entrambi. In virtù di questa concezione legale, per far valere la deduzione non occorre alcun nesso con proventi da attività lucrativa. Ciò significa che la deduzione può essere ammessa anche se nel periodo fiscale in questione non è stato realizzato alcun reddito da attività lucrativa. Va altresì rilevato che l'ordinanza del Dipartimento federale delle finanze del 10 febbraio 1993 sulla deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti un'attività lucrativa dipendente ai fini dell'imposta federale diretta (RS 642.118.1; ordinanza sulle spese professionali) non è quindi direttamente applicabile. Gli oneri effettivi sostenuti fino a concorrenza dell’importo massimo ammesso di 12 000 franchi si possono dedurre anche in caso di assoggettamento inferiore a un anno. Per il calcolo del reddito determinante ai fini dell’aliquota d’imposta, gli oneri effettivi non devono essere convertiti. Tuttavia, il contribuente può dedurre solo le spese che è chiamato a sostenere personalmente per la formazione o formazione continua professionali.
4.3 Limite massimo della deduzione
La deduzione ammessa è limitata a una somma globale massima di 12 000 franchi per periodo fiscale (cfr. art. 33 cpv. 1 lett. j LIFD).
La somma massima può essere fatta valere, per contribuente e periodo fiscale, per le spese di formazione e formazione continua professionali sostenute personalmente. La suddetta deduzione massima spetta a ciascun coniuge e a ciascun partner registrato. La delimitazione delle spese deducibili non si riferisce ai costi del singolo ciclo di formazione, bensì ai mezzi complessivamente impiegati per la formazione e la formazione continua professionali durante il periodo fiscale. Tutte le eventuali ulteriori spese direttamente o indirettamente connesse con questa deduzione (ad esempio per recarsi dal domicilio o dal luogo di lavoro alla località in cui si svolgela formazione continua) possono essere ammesse in deduzione esclusivamente nel limite della somma globale annuale massima, sempreché si tratti di spese necessarie. Le spese non necessarie sono da attribuire al tenore di vita privato e non danno diritto alla deduzione. Se del caso, si deve procedere a una ripartizione proporzionale dei costi fatti valere.
4.4 Formazione e formazione continua professionali dopo il conseguimento di un diploma del livello secondario II
La formazione e la formazione continua professionali prevedono il rinnovamento, l’approfondimento e l’ampliamento delle qualifiche professionali esistenti attraverso un apprendimento organizzato o l’acquisizione di nuove qualifiche al fine di sostenere la flessibilità professionale. Al riguardo è irrilevante se la formazione e la formazione continua professionali sono finalizzate all’esercizio di un’attività lucrativa dipendente o indipendente. Non ha alcuna importanza nemmeno il fatto che la formazione ola formazione continua professionali siano direttamente correlate all’attuale attività lucrativa. Tuttavia, per potersi considerare tale ai sensi dell’imposta federale diretta, il criterio della professionalità richiede una determinata qualità a livello di trasmissione delle conoscenze e dell’approccio metodico. Per poter dedurre fiscalmente i costi sostenuti a titolo di spese di formazione e formazione continua professionali, non è necessaria nemmeno l’acquisizione effettiva del diploma del ciclo di formazione in questione. Se vengono soddisfatte le condizioni della professionalità, è sufficiente che il contribuente sostenga tali spese. Si considerano formazione e formazione continua professionali in particolare i corsi, i seminari, i congressi e altre manifestazioni di natura scientifica o educativa che abbiano una relazione diretta con l’esercizio dell’attuale professione o che vengano frequentati con l’intenzione di esercitare una certa professione in futuro.
4.5 Formazione e formazione continua non professionali
Affinché una formazione e una formazione continua siano considerate di carattere professionale, devono in primo luogo perseguire lo scopo di trasmettere conoscenze professionali ai sensi della cifra 4.4 di cui sopra. La formazione e la formazione continua professionali devono pertanto essere distinte dalle formazioni il cui obiettivo primario non è quello di trasmettere conoscenze professionali.
4.5.1 Prestazioni di consulenza, consulenza professionale, per lo studio e la carriera, coaching (assistenza) e training (allenamento)
Contrariamente alla formazione e alla formazione continua professionali, la prestazione di consulenza non si esaurisce con la trasmissione di conoscenze. L’obiettivo primario consiste nella soluzione di un problema concreto. Una prestazione di consulenza è sovente costituita sia da elementi d’insegnamento sia da elementi di consulenza. Il giudizio se una tale prestazione di servizi debba essere qualificata come prestazione di formazione o di consulenza dipende dal contenuto del contratto stipulato dalle parti. Se prevale il carattere di consulenza, le spese sostenute non devono essere qualificate nell’insieme come formazione e formazione continua professionali ai sensi dell’articolo 33 capoverso 1 lettera j LIFD. In particolare, si ha una prestazione di consulenza che non rappresenta una forma di formazione
e formazione continua professionali quando il rapporto contrattuale è concepito in base alle esigenze individuali del committente, è fondato su una precedente analisi della situazione in questione del committente e consiste nell’elaborazione e nell’eventuale attuazione di concrete proposte di soluzione di un problema. Pertanto, le consulenze professionali, per lo studio e per la carriera, il coaching (assistenza) e il training (allenamento) non rappresentano, in linea di principio, forme di formazione e formazione continua non professionali.
4.5.2 Eventi di intrattenimento, svago, socializzazione, sportivi e per hobby
Gli eventi di svago, di intrattenimento, del tempo libero, di socializzazione, di distensione, le attività di gruppo o sportive ecc. non rappresentano forme di formazione e formazione continua professionali ai sensi dell’articolo 33 capoverso 1 lettera j LIFD, nemmeno se contengono un elemento (minore) formativo. Al riguardo si possono citare gli esempi seguenti: corsi, conferenze, relazioni, seminari, simposi, congressi, workshop e altre manifestazioni con prevalente carattere di hobby come corsi di lavori manuali, corsi di giardinaggio e artigianato, astrologia, feng shui, seminari enologici, discese lungo fiumi (rafting), vacanze attive (pittura artistica, equitazione, escursioni ecc.), escursioni guidate in montagna, con gli sci o in bicicletta, attività che rafforzano lo spirito di gruppo, lanci con il paracadute o immersioni subacquee, corsi sportivi (di tennis, di karate, di equitazione, per sommozzatori ecc.), lezioni di volo per dilettanti, ginnastica, aerobica, body pump, nordic walking, corsi di yoga, body building, palestra ecc., ma anche lezioni di guida, corsi di primo soccorso, corsi per soccorritori e di rianimazione ecc., corsi sportivi che non servono in prima luogo alla formazione, bensì al fitness, all’allenamento, all’irrobustimento e all’animazione sportivi o alla salute, istruzioni che servono prevalentemente per l’occupazione del tempo libero ecc.
4.6 Possibilità di deduzione per datori di lavoro e persone che esercitano un’attività
lucrativa indipendente Secondo l’articolo 27 capoverso 2 lettera e LIFD e l’articolo 59 capoverso 1 lettera e LIFD, i datori di lavoro possono dedurre fiscalmente le spese da loro sostenute per la formazione e la formazione continua professionali del proprio personale. I datori di lavoro che sostengono le spese di formazione e formazione continua professionali interne del proprio personale, possono dedurle fiscalmente, conformemente alle disposizioni ordinarie. Lo stesso vale, in linea di principio, anche per le prestazioni che il nuovo datore di lavoro effettua, al momento dell'entrata in servizio, per le spese di formazione e formazione continua professionali già concluse dal contribuente. Se le spese di formazione e formazione continua non sono qualificate quali spese di formazione e formazione continua professionali per il contribuente, esse possono tuttavia costituire delle spese giustificate dall'uso commerciale per il datore di lavoro. La qualifica in quanto prestazioni valutabili in denaro corrisposte a persone vicine rimane riservata. I datori di lavoro che sostengono le spese di formazione e di formazione continua professionali del proprio personale devono, quando la fattura é intestata al lavoratore, indicare nel certificato di salario alla cifra 13.3 le spese sostenute. Se la fattura é intestata al datore di lavoro, le spese sostenute da quest'ultimo non devono essere indicate nel certificato di salario. I datori di lavoro che svolgono e finanziano la formazione e formazione continua professionali interne del proprio personale non devono indicare nel certificato di salario tali spese che hanno sostenuto. Secondo l’articolo 27 capoverso 1 LIFD, anche i contribuenti che esercitano un’attività lucrativa indipendente possono dedurre fiscalmente le proprie spese di formazione e formazione continua professionali nell’anno in cui si realizzano, purché rappresentino spese aziendali giustificate. Il contribuente che esercita un’attività lucrativa indipendente ha inoltre la possibilità di dedurre le ulteriori spese sostenute per la formazione e la formazione continua professionali secondo l’articolo 33 capoverso 1 lettera j LIFD.
4.7 Spese di formazione e formazione continua professionali sostenute dal datore di
lavoro I vantaggi valutabili in denaro che passano dal datore di lavoro al lavoratore costituiscono per principio reddito imponibile secondo l’articolo 17 capoverso 1 LIFD: «Sono imponibili tutti i proventi di un’attività dipendente, retta dal diritto privato o pubblico, compresi i proventi accessori, quali indennità per prestazioni straordinarie, provvigioni, assegni, premi per anzianità di servizio, gratificazioni, mance, tantièmes, vantaggi valutabili in denaro risultanti da partecipazioni di collaboratore e altri vantaggi valutabili in denaro». Un’eccezione si ha soltanto per le spese di formazione e formazione continua professionali sostenute dal datore di lavoro che in virtù della disposizione legale di cui all’articolo 17 capoverso 1bis LIFD non costituiscono proventi imponibili per il lavoratore: «Quale che sia il loro ammontare, le spese di formazione e formazione continua professionale sostenute dal datore di lavoro, comprese le spese di riqualificazione, non costituiscono vantaggi valutabili in denaro ai sensi del capoverso 1».
4.7.1 Contributi per la formazione e la formazione continua professionali versati dal datore di
lavoro al lavoratore o direttamente all’istituto di formazione Una volta stabilito e dimostrato chiaramente il nesso con una formazione o una formazione continua professionali del lavoratore, tali prestazioni del datore di lavoro non vengono qualificate come reddito imponibile secondo l’articolo 17 capoverso 1bis LIFD, indipendentemente dal fatto che la prestazione del datore di lavoro sia erogata al lavoratore o all’istituto di formazione. Se la fattura è intestata al lavoratore, il datore di lavoro attesta questa indennità alla cifra 13.3 del certificato di salario (cfr. cifra 4.6).
4.7.2 Rimborso, da parte del lavoratore, delle spese di formazione e formazione continua
professionali originariamente sostenute dal datore di lavoro Se il lavoratore deve restituire (per intero o in parte) le spese di formazione e formazione continua professionali di cui si era fatto carico in un primo momento il datore di lavoro (ad es. in seguito a una clausola di rimborso prevista dall’accordo in materia di formazione in caso di cambiamento prematuro del posto di lavoro), al momento del rimborso può far valere la deduzione secondo l’articolo 33 capoverso 1 lettera j LIFD. Qualora il datore di lavoro si sia fatto carico delle spese di formazione e formazione continua professionali per più anni civili, il lavoratore, nell’anno del rimborso, può far valere secondo l’articolo 33 capoverso 1 lettera j LIFD una deduzione fino a un massimo di 12 000 franchi per ogni anno civile in cui sono state sostenute tali spese.
4.7.3 Remunerazione, da parte del datore di lavoro, delle spese di formazione e formazione
continua professionali originariamente sostenute dal lavoratore Secondo l’articolo 33 capoverso 1 lettera j LIFD, il lavoratore può far valere, al momento del pagamento, le spese di formazione e formazione continua professionali sostenute personalmente. Se le spese di formazione e formazione continua professionali già dedotte dal lavoratore vengono (in parte) indennizzate dal datore di lavoro in un periodo fiscale successivo, il lavoratore si ritroverà ad aver sostenuto costi in misura non corrispondente. Pertanto, in base all’articolo 17 capoverso 1bis LIFD in combinato disposto con l’articolo 33 capoverso 1 lettera j LIFD, le spese di formazione e formazione continua professionali dedotte dal lavoratore nel periodo o nei periodi precedenti e indennizzate successivamente dal datore di lavoro sono da computare, nell’anno del rimborso, come reddito imponibile ai sensi dell’articolo 16 capoverso 1 LIFD (esempio 1). È
possibile prendere in considerazione le spese di formazione e formazione continua professionali che nel periodo o nei periodi precedenti non hanno potuto essere dedotte a causa del limite massimo di 12 000 franchi (esempio 2). Se al lavoratore vengono indennizzate meno spese di formazione e formazione continua professionali di quante ne abbia dedotte nel periodo o nei periodi precedenti, il reddito imponibile acquisito è pari al solo ammontare del rimborso (esempio 3). Il datore di lavoro deve attestare i rimborsi alla cifra 13.3 del certificato di salario come contributi del datore di lavoro per le spese di formazione e formazione continua professionali.
Esempi:
Lavoratore
Spese sostenute 12 000 10 000 8 000
Deduzione 12 000 10 000 8 000 30 000 * imponibili art. 16 cpv. 1 LIFD
Datore di lavoro pagamento 30 000
* I 30 000 franchi sono da computare come reddito imponibile ai sensi dell’articolo 16 capoverso 1 LIFD, poiché le spese di formazione e formazione continua professionali non vengono (più) sostenute personalmentein questa misura.
Lavoratore
Spese sostenute 20 000 9 000 9 000
Deduzione 12 000 10 000 8 000 19 000 * (8 000) (27 000 – 8 000) imponibili art. 16 cpv. 1 LIFD
Datore di lavoro pagamento 27 000
* I 19 000 franchi (spese non più sostenute personalmente per 27 000 franchi, dedotti costi sostenuti personalmente e non ancora fatti valere per 8 000 franchi) sono da computare come reddito imponibile ai sensi dell’articolo 16 capoverso
1 LIFD, poiché le spese di formazione e formazione continua professionali non vengono (più) sostenute personalmente
in questa misura.
Lavoratore
Spese sostenute 12 000 10 000 8 000
Deduzione 12 000 10 000 8 000 20 000 * imponibili art. 16 cpv. 1 LIFD
Datore di lavoro pagamento 20 000
* I 20 000 franchi (spese complessive sostenute personalmente per 30 000 franchi, dedotti ulteriori costi sostenuti personalmente per 10 000 franchi), sono da computare come reddito imponibile ai sensi dell’articolo 16 capoverso 1
LIFD, poiché le spese di formazione e formazione continua professionali non vengono (più) sostenute personalmente in questa misura.
4.8 Prestazioni del nuovo datore di lavoro, al momento dell’entrata in servizio, per le
spese di formazione e formazione continua professionali già sostenute Le indennità versate del nuovo datore di lavoro al lavoratore per le spese di formazione e formazione continua professionali già sostenute costituiscono in linea di principio proventi imponibili secondo l’articolo 17 capoverso 1 LIFD, indipendentemente dal fatto che il nuovo datore di lavoro indennizzi le spese sostenute direttamente dal lavoratore o compensi tutti gli eventuali obblighi di rimborso del lavoratore risultanti da un contratto di formazione in essere. Le spiegazioni alla cifra 4.7.3 si applicano per analogia alle prestazioni del nuovo datore di lavoro per le spese di formazione e formazione continua professionali ancora in corso.
4.9 Pagamenti della Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione
(SEFRI) in relazione al finanziamento di corsi preparatori agli esami federali A partire dal 1° gennaio 2018, la Confederazione può contribuire alle spese delle diplomate e dei diplomati che preparano gli esami professionali federali o gli esami professionali federali superiori, a condizione che siano soddisfatti i requisiti prescritti. I pagamenti in questione da parte del SEFRI costituiscono un reddito imponibile per i partecipanti al corso secondo l'articolo 16 capoverso 1 LIFD. Il SEFRI informa le autorità fiscali cantonali dell'importo dei pagamenti concessi.
5 Persone assoggettate all’imposta alla fonte
Le persone assoggettate all’imposta alla fonte possono far valere la deduzione per le spese di formazione e formazione continua professionali in sede di correzione successiva, purché siano soddisfatte le condizioni necessarie. La domanda di correzione deve essere presentata entro il 31 marzo dell’anno successivo all’autorità cantonale delle contribuzioni competente (cfr. art. 137 LIFD).