Ristrutturazioni
Dipartimento federale delle finanze DFF
Divisione principale Imposta federale diretta, imposta preventiva, tasse di bollo
Imposta federale diretta Imposta preventiva Tasse di bollo
Berna, 1 febbraio 2022
Circolare n. 5a
Ristrutturazioni
Riassunto dell’indice Pagina
1 Introduzione
La legge federale del 3 ottobre 2003 sulla fusione, la scissione, la trasformazione e il trasferimento di patrimonio (legge sulla fusione; LFus; RS 221.301) regola le possibilità e le esigenze del diritto civile come pure le conseguenze di diritto fiscale delle ristrutturazioni a livello d’impresa (reddito da attività lucrativa indipendente, imposta sull’utile, imposta preventiva e tasse di bollo).
Le procedure di diritto civile secondo la LFus non sono tutte senza incidenza fiscale. D'altra parte, le transazioni di diritto civile che non sono regolate dalla LFus possono anche essere neutrali dal punto di vista fiscale. Le condizioni poste affinché una ristrutturazione non abbia incidenza fiscale e le conseguenze fiscali derivanti dal mancato rispetto, totale o parziale, di tali condizioni, sono disciplinate nelle pertinenti leggi fiscali.
La LFus non introduce una nuova regolamentazione in merito alle conseguenze fiscali per i detentori di diritti di partecipazione in società di capitali e in società cooperative (sostanza privata). Tuttavia, per ragioni di completezza, la presente circolare tratta anche delle conseguenze fiscali per questo gruppo di persone.
La presente circolare espone le conseguenze a livello di imposte federali (imposta federale diretta, imposta preventiva e tasse di bollo) dovute a ristrutturazioni per le società e per i titolari di diritti di partecipazione. Sia le disposizioni legali sia la trattazione e gli esempi che seguono non hanno carattere esaustivo.
La presente versione della circolare relativa alle ristrutturazioni comprende, oltre ad adeguamenti redazionali di carattere generale, le modifiche legislative (in particolare della legge federale del 23 marzo 2007 sul miglioramento delle condizioni quadro fiscali per le attività e gli investimenti imprenditoriali [legge sulla riforma II dell’imposizione delle imprese] 1 entrata in vigore il 1° gennaio 2009, così come della legge federale del 28 settembre 2018 concernente la riforma fiscale e il finanziamento dell’AVS [RFFA]2 entrata in vigore il 1° gennaio 2020) nonché le sentenze del Tribunale federale rilevanti, pronunciate in seguito alla pubblicazione della circolare n. 5 e le modifiche della prassi dell’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC). Inoltre, la presente circolare non fa più distinzione tra vecchie e nuove partecipazioni.
2 Basi giuridiche
2.1 Diritto civile
La LFus disciplina la fusione per tutte le forme di società previste dal Codice delle obbligazioni (CO) così come per le associazioni e le fondazioni. La trasformazione della forma giuridica è generalmente ammessa, a condizione che le strutture delle differenti forme giuridiche siano compatibili. La LFus regolamenta anche la scissione come pure il trasferimento di un’impresa, o di parti di essa, attraverso lo strumento del trasferimento di patrimonio.
Le norme applicabili alla fusione e alla scissione contemplano non solamente le operazioni tra società con la stessa forma giuridica (es. la fusione tra due società anonime), ma anche quelle tra società con forme giuridiche differenti (es. la fusione di una società in nome collettivo con una società anonima). La LFus è applicabile anche alle operazioni transfrontaliere, ossia alle operazioni cui partecipano società con sede in Paesi diversi, e disciplina altresì le fusioni e le trasformazioni che permettono il passaggio di istituti di diritto pubblico a società di diritto privato (ad es. la trasformazione di una banca cantonale in società anonima).
2.2 Imposta federale diretta
2.2.1 Imposta sul reddito: redditi provenienti dall’attività lucrativa
indipendente
L’articolo 18 capoverso 2 della legge federale del 14 dicembre 1990 sull’imposta federale diretta (LIFD; RS 642.11) descrive i casi di realizzazione delle riserve occulte delle imprese di persone (utili in capitale della sostanza commerciale). Tali utili in capitale rientrano tra i redditi provenienti da attività lucrativa indipendente.
Gli utili in capitale della sostanza commerciale sono conseguiti mediante:
realizzazione effettiva (es. alienazione);
realizzazione contabile (es. rivalutazione);
realizzazione dovuta alla sistematica fiscale.
Una realizzazione dovuta alla sistematica fiscale si produce quando utili in capitale latenti (imponibili) diventano non imponibili o non più assoggettati all’imposta. Tale realizzazione è data in caso di:
trasferimento della sostanza commerciale nella sostanza privata (prelevamento privato; esonero degli utili in capitale privati; art. 16 cpv. 3 LIFD)3;
trasferimento della sostanza commerciale a imprese o stabilimenti d’impresa all’estero (l’assoggettamento non si estende alle attività commerciali e agli stabilimenti d’impresa all’estero; art. 6 cpv. 1 LIFD).
Messaggio relativo alla LFus; FF 2000 3765, in particolare 3925, n. 2.2.7
L’articolo 19 LIFD come pure le considerazioni e gli esempi a esso relativi contenuti nella presente circolare, trattano della neutralità fiscale delle ristrutturazioni enunciando eccezioni non esaustive. In linea di principio, una ristrutturazione non ha incidenza fiscale se non vi è liquidazione o alienazione (legame soggettivo delle riserve occulte con l’attività aziendale), se le riserve occulte continuano a servire all’attività aziendale (legame oggettivo delle riserve occulte con l’attività) e se il diritto d’imporre le riserve occulte rimane attribuito alla Svizzera (legame fiscale delle riserve occulte con la Svizzera)4.
Il legame fiscale delle riserve occulte con la Svizzera esiste unicamente se il metodo di ripartizione fiscale internazionale attribuisce alla Svizzera, senza alcuna restrizione, il diritto d’imporre le riserve occulte trasferite. L’applicazione del metodo oggettivo (diretto) ai sensi dell’articolo 6 capoverso 3 LIFD garantisce tale attribuzione.
Nel diritto fiscale, la nozione di ristrutturazione è orientata al risultato: la sua interpretazione è pertanto fondata su un approccio economico. Non si limita alle ristrutturazioni previste dalla LFus. Per esempio, la trasformazione di un’impresa individuale in una società di capitali necessita, in base al diritto civile, della liquidazione (cancellazione) dell’impresa individuale e del trasferimento degli attivi e dei passivi alla società di capitali. Nonostante ciò configuri sostanzialmente la fattispecie della realizzazione effettiva, l’operazione si qualifica a determinate condizioni come ristrutturazione fiscalmente neutra.
Se, nell’ambito di una ristrutturazione, il trasferimento delle riserve occulte su singoli attivi o delle riserve complessive non avviene senza incidenza fiscale poiché i valori determinanti per l’imposta sul reddito vengono aumentati a un valore inferiore al valore venale, la differenza tra i valori determinanti per l’imposta sul reddito prima e dopo la ristrutturazione viene assoggettata all’imposta sul reddito. Le riserve occulte trasferite non sono tassate. Restano riservate le fattispecie soggette all’imposizione parziale in caso di partecipazioni della sostanza commerciale (art. 18b LIFD). Tali utili e proventi conseguiti con l’alienazione dei diritti di partecipazione sono imponibili in ragione del 70 per cento, dopo deduzione degli oneri imputabili, se questi diritti di partecipazione rappresentano almeno il 10 per cento del capitale azionario o sociale di una società di capitali o di una società cooperativa. L’imposizione parziale degli utili conseguiti con l’alienazione presuppone un periodo di detenzione dei diritti di partecipazione alienati di almeno un anno.
Estratto del messaggio relativo alla LFus; FF 2000 3765, in particolare 3794, n. 1.3.9.2, Principi direttori della revisione del diritto fiscale: «Mediante la LIFD e la LAID si è cercato di disciplinare legalmente la neutralità fiscale di determinate ristrutturazioni. Con gli articoli 19 e 61 LIFD, il legislatore ha inteso anzitutto codificare la prassi vigente. Le formulazioni rigide impiegate nella LIFD e nella LAID non permettono tuttavia di individuare con precisione i presupposti di una ristrutturazione neutra dal punto di vista fiscale, in quanto le condizioni per la rinuncia all’imposizione delle riserve occulte per le fattispecie di fusione, trasformazione e scissione sono enumerate in modo formale. Le norme sulla ristrutturazione contenute nella LIFD e nella LAID danno inoltre la falsa impressione che il diritto federale fiscale armonizzato si basi su una nozione puramente formale della realizzazione di riserve occulte, benché tali norme disciplinino la rinuncia
2.2.2 Imposta sull’utile
L’articolo 58 capoverso 1 LIFD descrive i casi di realizzazione delle riserve occulte delle persone giuridiche. Tali utili in capitale rientrano nell’utile netto imponibile.
Le persone giuridiche conseguono utili in capitale attraverso:
realizzazione effettiva (es. alienazione);
realizzazione contabile (es. rivalutazione);
realizzazione dovuta alla sistematica fiscale.
Una realizzazione dovuta alla sistematica fiscale si produce quando utili in capitale latenti (imponibili) diventano non imponibili o non più assoggettati all’imposta. Tale realizzazione è data in caso di:
trasferimento di valori patrimoniali a una società filiale (a causa della riduzione per partecipazioni sugli utili in capitale da partecipazioni; art. 69–70 LIFD);
fine dell’assoggettamento in Svizzera ai sensi dell’articolo 61b capoverso 2 LIFD.
L’articolo 61 LIFD e le considerazioni e gli esempi a esso relativi contenuti nella presente circolare regolamentano la neutralità fiscale delle ristrutturazioni formulando un elenco non esaustivo di eccezioni. In linea di principio, una ristrutturazione non ha incidenza fiscale se non vi è liquidazione o alienazione (legame soggettivo delle riserve occulte con l’attività aziendale), se le riserve occulte continuano a servire all’attività aziendale (legame oggettivo delle riserve occulte con l’attività) e se il diritto d’imporre le riserve occulte rimane attribuito alla Svizzera (legame fiscale delle riserve occulte con la Svizzera)5.
Il legame fiscale delle riserve occulte con la Svizzera esiste unicamente se il metodo di ripartizione fiscale internazionale attribuisce alla Svizzera, senza alcuna restrizione, il diritto d’imporre le riserve occulte trasferite. L’applicazione del metodo oggettivo (diretto), ai sensi dell’articolo 52 capoverso 3 LIFD, garantisce tale attribuzione.
La nozione di ristrutturazione è orientata al risultato anche in materia d’imposta sull’utile: essa va dunque interpretata in base a una valutazione di tipo economico. Questa non è limitata alle ristrutturazioni ai sensi della LFus.
Se, nell’ambito di una ristrutturazione, il trasferimento delle riserve occulte su singoli attivi non avviene complessivamente senza incidenza fiscale poiché i valori determinanti per l’imposta sul reddito vengono aumentati a un valore inferiore al valore venale, la differenza tra i valori determinanti per l’imposta sul reddito prima e dopo la ristrutturazione viene assoggettata generalmente presso la società trasferente con l’imposta sul reddito. Le riserve occulte trasferite non sono tassate.
L’articolo 64 capoverso 1 bis LIFD disciplina, a titolo di eccezione, il differimento dell’imposizione in caso di sostituzione di partecipazioni.
5 FF 2000 3794, cfr. nota a piè di pagina n. 8.
2.2.3 Imposta sul reddito: redditi provenienti da partecipazioni della sostanza
privata
Secondo l’articolo 20 capoverso 1 lettera c LIFD i dividendi, le quote di utili, le eccedenze di liquidazione come pure i vantaggi valutabili in denaro risultanti da partecipazioni di qualsiasi genere (comprese le azioni gratuite, gli aumenti gratuiti del valore nominale ecc.) sono imponibili quale reddito della sostanza mobiliare. In questo senso, non sono imponibili solo i dividendi ordinari e straordinari, ma anche tutte le distribuzioni uniche e periodiche degli utili o delle altre riserve, come le prestazioni in denaro, gli aumenti di valore nominale in caso di fusioni, la cessione di attivi commerciali e le quote di ricavo di una liquidazione parziale o totale (ASA 60, 537; 59, 717, con rinvio alla giurisprudenza precedente). Per calcolare questi redditi, si applica per la LIFD il principio del valore nominale (ASA 72, 218 = StE 2002 B 24.4, n. 63; ASA 70, 289 = StE 2001 B 24.4 n. 57), in combinazione con il principio delle riserve da apporti di capitale (art. 20 cpv. 3−7 LIFD). Inoltre, conformemente all’articolo 20 capoverso 1bis LIFD i redditi da sostanza mobiliare sono imponibili in ragione del 70 per cento se i diritti di partecipazione rappresentano almeno il 10 per cento del capitale azionario o sociale di una società di capitali o di una società cooperativa.
L’articolo 20 capoverso 1 lettera c LIFD è una norma fiscale a valenza economica. Di conseguenza, le autorità fiscali non sono strettamente legate alle forme di diritto civile, ma devono valutare giuridicamente la fattispecie conformemente alla realtà economica
Gli utili in capitale costituiscono redditi imponibili unicamente se provengono da un’attività lucrativa indipendente (art. 18 cpv. 1 LIFD) o se sono collegati alla sostanza commerciale (art. 18 cpv. 2 LIFD). Per contro, gli utili in capitale realizzati con la vendita di elementi della sostanza privata non sono imponibili (art. 16 cpv. 3 LIFD).
2.3 Imposta preventiva
I pagamenti compensativi, le azioni gratuite, gli aumenti gratuiti del valore nominale e gli altri redditi che, nel quadro di una ristrutturazione, vanno ai titolari dei diritti di partecipazione o a persone loro vicine, sottostanno all’imposta preventiva ai sensi dell’articolo 4 capoverso 1 lettera b della legge federale del 13 ottobre 1965 sull’imposta preventiva (LIP; RS 642.21), nella misura in cui sono a carico delle altre riserve di una società di capitali o di una società cooperativa svizzere.
Il trasferimento della sede di una società di capitali o di una società cooperativa all’estero è fiscalmente equiparato a una liquidazione (art. 4 cpv. 2 LIP).
L’articolo 5 capoverso 1 lettera a LIP prevede, a titolo di eccezione, l’esenzione dall’imposta preventiva per le (altre) riserve e gli utili di una società di capitali o di una società cooperativa che all’atto di una ristrutturazione ai sensi dell’articolo 61 LIFD sono trasferiti nelle riserve di una società di capitali o di una società cooperativa svizzera assuntrice o trasformata. Tale eccezione è fondata sul mantenimento in Svizzera del substrato fiscale trasferito ai fini dell’imposta preventiva, ma non sulla ripresa dei valori determinanti per l’imposta federale diretta.
L’applicazione dell’articolo 5 capoverso 1 lettera a LIP non implica che i valori determinanti per l’imposta federale diretta siano ripresi.
2.4 Tasse di bollo
2.4.1 Tassa d’emissione
L’articolo 6 capoverso 1 lettera abis della legge federale del 27 giugno 1973 sulle tasse di bollo (LTB; RS 641.10) prevede che i diritti di partecipazione creati o aumentati in esecuzione di deliberazioni relative a fusioni o riunioni aventi economicamente carattere di fusione, a trasformazioni e scissioni di società anonime, società in accomandita per azioni, società a garanzia limitata o società cooperative non soggiacciono alla tassa d’emissione.
L’applicazione dell’articolo 6 capoverso 1 lettera abis LTB, non implica la ripresa dei valori determinanti per l’imposta federale diretta.
L’articolo 9 capoverso 1 lettera e LTB stabilisce che la tassa d’emissione ammonta all’1 per cento del valore nominale dei diritti di partecipazione costituiti o aumentati conformemente a decisioni di fusione, scissione o trasformazione di soggetti giuridici che non siano società di capitali o società cooperative. Tuttavia, la riduzione della base imponibile è accordata soltanto se il soggetto giuridico interessato esisteva almeno da cinque anni. Inoltre, il plusvalore deve essere conteggiato proporzionalmente a posteriori se i diritti di partecipazione vengono alienati nel corso dei cinque anni seguenti la ristrutturazione.
2.4.2 Tassa di negoziazione
Nell’ambito di una ristrutturazione, la tassa di negoziazione si applica unicamente se sono adempiute cumulativamente le seguenti condizioni:
sono trasferiti documenti imponibili;
il trasferimento è a titolo oneroso;
una persona trasferente o assuntrice, o il suo rappresentante, è un negoziatore di titoli (art. 13 cpv. 3 LTB).
Le società di capitali e le società cooperative svizzere il cui attivo comprende, secondo l’ultimo bilancio, più di 10 milioni di franchi di documenti imponibili secondo l’articolo 13 capoverso 2 LTB sono anch’esse negoziatori di titoli (art. 13 cpv. 3 lett. d LTB).
Secondo l’articolo 14 capoverso 1 lettera b LTB il conferimento di documenti che servono a liberare azioni, quote sociali di società a garanzia limitata e di società cooperative, buoni di partecipazione di banche cooperative, buoni di partecipazione e quote di investimenti collettivi di capitale ai sensi della legge federale del 23 giugno 2006 sugli investimenti collettivi di capitale (LICol; RS 951.31) svizzeri o esteri non soggiace alla tassa di negoziazione.
Il trasferimento di documenti imponibili nell’ambito di una ristrutturazione, un trasferimento di esercizi o rami di attività a una società svizzera del medesimo gruppo ai sensi dell’articolo 61 capoverso 3 LIFD o nell’ambito di un trasferimento di partecipazioni di almeno il 20 per cento al capitale azionario o sociale di altre società a una società svizzera o estera del gruppo, non soggiace alla tassa di negoziazione (art. 14 cpv. 1 lett. i e j LTB).
In assenza di una chiara base legale, i termini di attesa previsti dalla LIFD (art. 19 cpv. 2 e art. 61 cpv. 2 e 4 LIFD) non sono applicabili alla tassa di negoziazione.
L’alienazione di documenti imponibili effettuata in caso di sostituzione di una partecipazione di almeno il 10 per cento del capitale azionario o sociale o di almeno il 10 per cento dell’utile e delle riserve dell’altra società (art. 64 cpv. 1bis LIFD) non soggiace alla tassa di negoziazione (art. 14 cpv. 1 lett. j LTB).
L’applicazione dell’articolo 14 capoverso 1 lettere i e J LTB non esige la ripresa dei valori determinanti per l’imposta federale diretta.
2.5 Imposta sul valore aggiunto
Procedura di notifica in caso di fusione, scissione, trasformazione e trasferimento di patrimonio
L’articolo 38 capoverso 1 della legge federale del 12 giugno 2009 concernente l’imposta sul valore aggiunto (LIVA; RS 641.20) disciplina la procedura in caso di ristrutturazione secondo l’articolo 19 o 61 LIFD così come in caso di trasferimento di tutto o parte di un patrimonio, a titolo oneroso o gratuito, da un contribuente a un altro, anche se il riprendente diventa contribuente solo dopo la ripresa del patrimonio, nell’ambito di una costituzione, una liquidazione, una ristrutturazione, un’alienazione di un’attività commerciale così come di un negozio giuridico disciplinato dalla LFus.
Se, nei casi menzionati, l’imposta sul valore aggiunto calcolata sul prezzo di alienazione secondo l’aliquota legale supera 10 000 franchi o l’alienazione è effettuata a favore di una persona strettamente vincolata (cfr. art. 3 lett. h LIVA), il contribuente deve applicare la procedura di notifica e adempiere il suo obbligo di rendiconto e di pagamento dell’imposta mediante notifica. La notifica deve essere effettuata nell’ambito del rendiconto regolare, utilizzando il modulo numero 764.
La procedura di notifica può essere applicata facoltativamente nei casi menzionati nell’articolo 104 dell’ordinanza del 27 novembre 2009 concernente l’imposta sul valore aggiunto (OIVA; RS 641.201).
Applicando la procedura di notifica, l’acquirente riprende per i valori patrimoniali trasferiti la base di calcolo dell’alienante e il coefficiente applicabile alla deduzione dell’imposta precedente (cfr. art. 38 cpv. 4 LIVA). Se utilizza a fini fiscali i valori patrimoniali ripresi in misura inferiore rispetto all’alienante, l’acquirente è sottoposto a un’imposizione del consumo proprio. In caso contrario, l’acquirente può far valere lo sgravio fiscale successivo. Il punto di partenza per accertare se vi sono state modifiche di utilizzazione è dato dall’articolo 105 OIVA, in base al quale si presume che l’alienante abbia utilizzato i valori patrimoniali trasferiti esclusivamente a fini fiscali. Se l’acquirente fa valere un coefficiente di utilizzazione diverso, deve comprovarlo.
La divisione principale IVA dell’AFC ha pubblicato spiegazioni relative alla procedura di notifica nell’Info IVA 11 (610.545-11) 6 . Oltre alle spiegazioni circa l’applicazione obbligatoria e facoltativa della procedura di notifica, contiene anche un facsimile del modulo numero 764, scaricabile in Internet, e altri aspetti di cui occorre tener conto in relazione alla procedura di notifica (quali la successione fiscale [art. 16 LIVA], la responsabilità solidale [art. 15 cpv. 1 lett. d LIVA], il consumo proprio e lo sgravio fiscale successivo).
6 Questa pubblicazione può essere consultata sul sito https://www.gate.estv.admin.ch/mwstwebpublikationen/public/pages/search/search.xhtml?winid=217636 o ordinata presso l’Ufficio federale delle costruzioni e della logistica UFCL, Distribuzione delle pubblicazioni federali, 3003 Berna.
3 Ristrutturazioni di imprese di persone
3.1 Trasferimento di valori patrimoniali a un’altra impresa di persone
3.1.1 Fattispecie
Nella categoria dei trasferimenti di valori patrimoniali a un’altra impresa di persone rientrano sotto il profilo fiscale, in particolare, i seguenti casi di ristrutturazione:
concentrazione con un’altra impresa di persone;
costituzione di una nuova società di persone («scissione»);
trasformazione in un’altra impresa di persone.
Secondo il diritto civile, il trasferimento può essere effettuato mediante:
vendita;
apporto in capitale al momento della costituzione di una società in nome collettivo o in accomandita;
uscita di un socio da una società di persone e costituzione di una nuova impresa di persone;
fusione (solamente per le società in nome collettivo e le società in accomandita; art. 3−22 LFus);
trasformazione (solamente per le società in nome collettivo e le società in accomandita, art. 53−68 LFus);
trasferimento di patrimonio (art. 69−77 LFus).
Le società e le imprese individuali iscritte nel registro di commercio possono trasferire, in tutto o in parte, il loro patrimonio a un altro soggetto di diritto privato mediante trasferimento di patrimonio (art. 69−77 LFus). Come in materia di scissione e di fusione propriamente detta, il trasferimento degli attivi e passivi avviene in un solo atto («uno actu»); l’insieme dei valori patrimoniali descritti nel contratto di trasferimento è trasferito senza che debba essere rispettata la forma prescritta per il trasferimento individuale di questi beni. Una fusione in cui la sostanza è trasferita per mezzo di un trasferimento di patrimonio esige una susseguente liquidazione della società trasferente.
3.1.2 Imposta federale diretta (imposta sul reddito: redditi provenienti da
un’attività lucrativa indipendente)
3.1.2.1 Principio
In base all’articolo 19 capoverso 1 lettera a LIFD, il trasferimento di valori patrimoniali a un’altra impresa di persone non ha incidenza fiscale se sono adempiute cumulativamente le seguenti condizioni:
è mantenuto l’assoggettamento all’imposta in Svizzera;
vengono ripresi i valori fino ad allora determinanti per l’imposta sul reddito.
Per converso, il trasferimento di valori patrimoniali a un’impresa di persone indipendente, ossia un’impresa di persone a cui le persone trasferenti non partecipano dopo il trasferimento, costituisce un caso di realizzazione.
I valori determinanti per l’imposta sul reddito sono i valori fiscali, ossia i valori contabili come da bilancio commerciale, aumentati, se del caso, delle riserve occulte imposte.
La sistematica fiscale impone tuttavia una restrizione, giacché il trasferimento degli elementi della sostanza commerciale nel patrimonio privato costituisce un caso di realizzazione (art. 18 cpv. 2 LIFD). Si è in presenza di un tale prelevamento privato imponibile quando i valori patrimoniali dell’impresa di persone trasferente o assuntrice non servono più integralmente o in modo preponderante all’esercizio dell’attività lucrativa indipendente (metodo della preponderanza).
Il trasferimento di un patrimonio aziendale a una società di persone senza attività commerciale (art. 553, 595 CO; senza attività lucrativa indipendente) costituisce un trasferimento della sostanza commerciale nella sostanza privata (art. 18 cpv. 2 LIFD). Le riserve occulte trasferite sono assoggettate all’imposta sul reddito.
Un’impresa di persone può anche trasferire senza incidenza fiscale singoli valori patrimoniali a un’altra impresa di persone, sempre che la persona trasferente partecipi all’impresa assuntrice (art. 19 cpv. 1 lett. a LIFD; esempio n. 1 dell’allegato).
3.1.2.2 Pagamenti compensativi
Come nel caso di acquisto delle riserve occulte di un’impresa di persone da parte di nuovi soci, i pagamenti compensativi effettuati nell’ambito di fusioni di imprese di persone costituiscono redditi imponibili da attività lucrativa indipendente presso i destinatari. Il socio che effettua i pagamenti può farli valere come riserve occulte imposte nel suo bilancio fiscale personale e ammortizzarli a carico del risultato fiscale, secondo la loro attribuzione agli attivi corrispondenti (scioglimento). Se si tratta di un pagamento per un goodwill, questo può essere contabilizzato nel bilancio fiscale come valore patrimoniale distinto e ammortizzato a sua volta con incidenza fiscale.
3.1.2.3 Perdite degli anni precedenti
In caso di trasferimento di esercizi o di rami di attività a un’altra impresa di persone, le perdite degli anni precedenti non ancora compensate non possono essere trasferite ad altre persone.
3.1.3 Tassa di negoziazione
La tassa di negoziazione è interessata solamente se l’impresa di persone trasferente o assuntrice è un negoziatore di titoli (art. 13 cpv. 3 LTB) e se documenti imponibili sono alienati a titolo oneroso.
La tassa di negoziazione non è dovuta se si tratta di una ristrutturazione fiscalmente neutra (art. 14 cpv. 1 lett. i LTB in combinato disposto con l’art. 19 LIFD). Ciò vale anche per i documenti imponibili che sono trasferiti con una parte corrispondente d’impegni verso terzi.
3.1.4 Imposte non interessate
Imposta federale diretta (imposta sul reddito: redditi provenienti da partecipazioni della sostanza privata);
imposta preventiva;
tassa d’emissione.
3.2 Trasferimento di un esercizio o di un ramo di attività a una persona
giuridica
3.2.1 Fattispecie
Nella categoria dei trasferimenti di esercizi o rami di attività a una persona giuridica rientrano, fiscalmente, in particolare, i seguenti casi di ristrutturazione:
concentrazione con una persona giuridica;
trasformazione di una società di persone in una società di capitali o in una società cooperativa;
trasformazione dello stabilimento d’impresa svizzero di una società di persone estera in una società di capitali.
Secondo il diritto civile, il trasferimento può essere effettuato mediante:
conferimento in natura;
vendita;
fusione (solamente per le società in nome collettivo e le società in accomandita; art. 3−22 LFus);
trasformazione (solamente per le società in nome collettivo e le società in accomandita; art. 53−68 LFus);
trasferimento di patrimonio (art. 69−77 LFus).
L’atto di ristrutturazione più frequente, con il quale un esercizio o un ramo di attività è trasferito da una società di persone a una persona giuridica, è la trasformazione di una società di persone in una società di capitali. Secondo il diritto civile (LFus), questa fattispecie è prevista unicamente per le società commerciali (società in nome collettivo e società in accomandita). Sempre secondo il diritto civile, la trasformazione di un’impresa individuale in una società di capitali è effettuata sia per conferimento in natura in una
società di capitali di nuova costituzione sia per trasferimento di patrimonio (se del caso, combinato con una vendita) come disciplinato dalla LFus a una società di capitali già esistente (art. 69−77 LFus).
3.2.2 Imposta federale diretta (imposta sul reddito: redditi provenienti da
un’attività lucrativa indipendente)
3.2.2.1 Principio
Secondo l’articolo 19 capoversi 1 e 2 LIFD il trasferimento di elementi della sostanza commerciale a una persona giuridica, i cui diritti di partecipazione si trovano nella sostanza privata, non ha incidenza fiscale se sono adempiute cumulativamente le seguenti condizioni:
è mantenuto l’assoggettamento all’imposta in Svizzera;
vengono ripresi i valori fino ad allora determinanti per l’imposta sul reddito;
la sostanza commerciale trasferita costituisce un esercizio o un ramo di attività;
i diritti di partecipazione o i diritti societari detenuti nella società di capitali assuntrice non sono venduti nei cinque anni che seguono la trasformazione.
Trasformazione di un’impresa di persone in una società di capitali o in una società cooperativa7:
Vi è una restrizione dovuta alla sistematica fiscale poiché il trasferimento degli elementi della sostanza commerciale nella sostanza privata costituisce un caso di realizzazione (art. 18 cpv. 2 LIFD). Si è in presenza di un tale prelevamento privato imponibile quando elementi patrimoniali rimangono nella società di persone trasferente e non servono più completamente o in modo preponderante all’esercizio dell’attività lucrativa indipendente (metodo della preponderanza). Non si è in presenza di un prelevamento privato quando i valori patrimoniali rimanenti servono ancora integralmente o in modo preponderante ad esercitare l’attività lucrativa indipendente. Tuttavia, i valori patrimoniali rimanenti non devono necessariamente costituire un esercizio (sentenza del TF 2C_733/2016 del 5.9.2017, consid. 3.2.4).
Se, dopo il trasferimento di un esercizio di un’impresa di persone a una società di capitali i cui diritti di partecipazione appartengono alla sostanza commerciale dell’impresa di persone
7 H.-J. Neuhaus, M. Neuhaus, P. Riedweg; seminario della Camera fiduciaria del 19.9.2003 sulla LFus
trasferente e nell’impresa di persone non rimane alcuna attività lucrativa indipendente, si è in presenza di un prelevamento privato dei diritti di partecipazione alla società di capitali assuntrice. In assenza di acquisto non è possibile l’assegnazione volontaria alla sostanza commerciale (art. 18 cpv. 2 LIFD). Il trasferimento di un esercizio o di un ramo di attività a una persona giuridica i cui diritti di partecipazione si trovano nella sostanza commerciale di una persona fisica trasferente o di un’impresa di persone determina sostanzialmente una realizzazione dovuta alla sistematica fiscale, in caso di trasferimento a una partecipazione qualificata secondo l’articolo 18b LIFD, nella misura del 30 percento delle riserve occulte trasferite (Circolare dell’AFC n. 23a del 31.01.2020, n. 2.4.2.). Tuttavia, un tale procedimento costituisce una ristrutturazione in cui le riserve occulte trasferite non sono imponibili conformemente all’articolo 19 capoverso 1 lettera b LIFD, a condizione che sia rispettato il termine di attesa secondo l’articolo 19 capoverso 2 LIFD.
Le riserve occulte trasferite e non tassate saranno imposte con procedura di ricupero d’imposta se, nei cinque anni seguenti la ristrutturazione, i diritti di partecipazione o i diritti societari saranno venduti a un prezzo superiore al valore fiscale del capitale proprio al momento del trasferimento (art. 19 cpv. 2 LIFD).
3.2.2.2 Mantenimento dell’assoggettamento in Svizzera
L’esigenza del mantenimento dell’assoggettamento in Svizzera si riferisce alla persona giuridica assuntrice e non alla persona fisica trasferente. In caso di trasferimento a uno stabilimento d’impresa svizzero di una persona giuridica estera, il mantenimento dell’assoggettamento in Svizzera è assicurato unicamente se il metodo di ripartizione fiscale internazionale attribuisce alla Svizzera, senza alcuna restrizione, il diritto d’imporre le riserve occulte trasferite. L’applicazione del metodo di ripartizione oggettivo (diretto) ai sensi della LIFD garantisce tale attribuzione.
Tuttavia, nel caso in cui venga meno l’assoggettamento della persona fisica trasferente in seguito alla trasformazione di uno stabilimento d’impresa svizzero di una società di persone estera in una società di capitale o in una società cooperativa, si applica il termine di attesa previsto dall’articolo 19 capoverso 2 LIFD.
Nel caso in cui venga meno l’assoggettamento della persona fisica trasferente, durante il termine di attesa possono essere richieste delle garanzie al fine di tutelare il pagamento delle imposte latenti sul reddito (art. 169 LIFD).
Le autorità fiscali possono esigere che il contribuente con domicilio o sede all’estero assuma un rappresentante in Svizzera (art. 126a LIFD).
3.2.2.3 Esercizio e ramo di attività
Secondo la prassi in vigore, le nozioni di «esercizio» e «ramo di attività» devono essere interpretate come segue (cfr. n. 4.3.2.5):
esercizio: insieme di elementi patrimoniali di natura organizzativa e tecnica che costituisce un’entità relativamente autonoma per la produzione di una prestazione fornita dall’impresa;
ramo di attività: la più piccola unità autonoma di un’impresa.
Un esercizio o un ramo di attività è riconosciuto, se sono adempiute cumulativamente le seguenti condizioni:
l’impresa fornisce prestazioni sul mercato o a imprese collegate;
l’impresa dispone di personale;
i costi del personale sono, in rapporto ai ricavi, conformi al mercato.
Un esercizio può anche detenere attivi non necessari (per es. liquidità, immobili), a condizione che non occupi una posizione subalterna, non sia stato creato con l’obiettivo unico di una ristrutturazione fiscalmente neutra e venga proseguito (riserva generale in materia di evasione fiscale).
Il concetto di «esercizio» è più restrittivo di quello di «attività lucrativa indipendente». Non tutte le attività lucrative indipendenti secondo l’articolo 18 capoverso 1 LIFD costituiscono anche un esercizio. Affinché la mera amministrazione commerciale di immobili propri possa essere considerata eccezionalmente come esercizio, si presuppone una gestione degli immobili professionale (cfr. DTF 142 II 283, consid. 3.4.1).
La gestione degli immobili professionale costituisce un esercizio, se sono adempiute cumulativamente le seguenti condizioni:
esiste una partecipazione al mercato o gli immobili commerciali sono affittati a società del gruppo;
l’impresa occupa almeno una persona, o le dà mandato, per l’amministrazione degli immobili (un impiego a tempo pieno per i compiti meramente amministrativi);
i redditi locativi ammontano almeno a 20 volte il costo del personale conforme al mercato per l’amministrazione degli immobili8.
La detenzione e l’amministrazione di titoli che servono unicamente ai propri investimenti non costituiscono mai un esercizio, anche nel caso di un patrimonio di grande entità.
3.2.2.4 Termine di attesa in caso di vendita
Le riserve occulte trasferite sono assoggettate all’imposta sul reddito nella misura in cui, nei cinque anni seguenti il trasferimento, i diritti di partecipazione o i diritti societari detenuti nella persona giuridica assuntrice sono venduti a un prezzo superiore al valore fiscale del capitale proprio trasferito (capitale della persona giuridica; art. 19 cpv. 2 LIFD; esempio n. 2 dell’allegato). Anche la vendita di un solo diritto di partecipazione o diritto societario costituisce una violazione del termine di attesa e implica un’imposizione proporzionale a posteriori delle riserve occulte trasferite. Sul piano fiscale non è rilevante se l’intenzione di vendere esistesse già al momento della trasformazione o se circostanze successive alla trasformazione abbiano portato alla vendita dei diritti di partecipazione. Il termine di attesa ha carattere oggettivo.
Il termine di attesa inizia a decorrere dal giorno del trasferimento di proprietà. In caso di trasformazione di un’impresa di persone in una persona giuridica, esso inizia a decorrere dal giorno della richiesta di iscrizione nel registro di commercio, se e nella misura in cui ai sensi del diritto civile un’iscrizione nel registro di commercio sia necessaria per l’operazione in questione. Una trasformazione con effetto retroattivo non incide sulla data
8 Consigliere federale Kaspar Villiger; Consiglio degli Stati, 21.03.2001; Bollettino ufficiale, pag. 166
d’inizio del termine di attesa. Il termine di attesa scade cinque anni dopo la richiesta di iscrizione nel registro di commercio oppure, quando non è richiesta nessuna iscrizione a registro di commercio, dopo il trasferimento della proprietà.
Il trasferimento della proprietà dei diritti di partecipazione o dei diritti societari detenuti nella persona giuridica assuntrice, per successione o donazione, come pure la vendita a un prezzo inferiore al corrispondente valore del capitale proprio trasferito (capitale della persona giuridica), non costituisce una violazione del termine di attesa. In questi casi, il termine in questione è trasferito agli acquirenti dei diritti di partecipazione o societari. Per contro, se la vendita è effettuata a un prezzo superiore al corrispondente valore del capitale proprio trasferito, un conteggio proporzionale deve essere stabilito sull’insieme delle riserve occulte trasferite.
Per capitale proprio trasferito fiscalmente determinante si intende generalmente la parte di capitale dell’impresa di persone trasferente che è stata trasformata in capitale azionario o che viene contabilizzata come riserve da apporti di capitale (RAC, circolare n. 29b dell’AFC del 23.12.2019, n. 2.1). Teoricamente è tuttavia possibile anche una trasformazione in altre riserve palesi (circolare n. 29b dell’AFC del 23.12.2019, n. 3.2).
L’apporto dei diritti di partecipazione o dei diritti societari detenuti nella persona giuridica assuntrice a un’altra persona giuridica controllata dalla stessa persona fisica (trasposizione) non costituisce una violazione del termine di attesa. In tal caso, il termine di attesa si estende anche ai diritti di partecipazione della società assuntrice di proprietà della persona fisica.
In caso di violazione del termine, l’imposizione è effettuata con procedura di ricupero d’imposta (art. 151−153 LIFD) sulle riserve occulte trasferite e non tassate. L’imposizione verte unicamente sulla quota dei diritti di partecipazione venduti. Tale calcolo proporzionale si applica anche quando viene ceduto più del 50 per cento dei diritti di partecipazione o dei diritti societari.
Un cambiamento dei rapporti di partecipazione dovuto a un aumento di capitale o a una ristrutturazione senza conseguenze fiscali della persona giuridica assuntrice non costituisce una violazione del termine di attesa, a condizione che la persona fisica trasferente non ottenga alcuna prestazione.
Per contro, la vendita di diritti di opzione nell’ambito di un aumento di capitale determina la violazione del termine di attesa. La quota delle riserve occulte trasferite e non tassate che deve essere imposta corrisponde al rapporto tra il ricavo della vendita dei diritti di opzione e le riserve palesi e occulte esistenti al momento dell’aumento di capitale.
3.2.3 Imposta federale diretta (imposta sull’utile)
3.2.3.1 Trasferimento con effetto retroattivo
Al momento della trasformazione di una società di persone in una persona giuridica, l’assoggettamento di quest’ultima decorre, in linea di principio, dall’iscrizione nel registro di commercio.
Una trasformazione con effetto retroattivo è riconosciuta fiscalmente solo se la richiesta di iscrizione e gli atti costitutivi sono depositati presso il registro di commercio entro sei
mesi dalla data di riferimento del bilancio di assunzione e se la richiesta ha determinato l’iscrizione incondizionata. Se il trasferimento viene fatto in favore di una persona giuridica già esistente senza che sia necessaria un'iscrizione nel registro di commercio, il trasferimento di proprietà deve essere completato entro sei mesi dalla data concordata.
Se l’effetto retroattivo del trasferimento è ammesso, l’assoggettamento, il periodo fiscale e il periodo di computo iniziano alla data di assunzione convenuta. Di conseguenza, l’attività lucrativa indipendente cessa in quel momento. Diversamente ci si basa sull’iscrizione nel registro di commercio. In questo caso è necessario effettuare la chiusura dei conti a quella data.
3.2.3.2 Violazione del termine di attesa in caso di vendita
Un assoggettamento delle riserve occulte con procedura di ricupero d’imposta (art. 151−153 LIFD) produce valori determinanti per l’imposta sull’utile più elevati (art. 19 cpv. 2 LIFD). La persona giuridica assuntrice può far valere lo scioglimento delle riserve occulte imposte procedendo ad ammortamenti più elevati, a condizione che siano commercialmente giustificati. Se la tassazione della persona giuridica assuntrice è già passata in giudicato, può essere accordata la procedura di revisione (art. 147–149 LIFD). Se le riserve occulte non possono essere attribuite a determinati attivi, le stesse rappresentano un goodwill ammortizzabile a carico dell’utile imponibile.
I plusvalori portati a bilancio (adeguamento del bilancio commerciale al bilancio fiscale) devono essere accreditati alle riserve palesi. Sotto il profilo fiscale queste riserve costituiscono altre riserve (circolare n. 29b dell’AFC del 23.12.2019, n. 3.2).
3.2.3.3 Perdite degli anni precedenti
Nel quadro di un trasferimento secondo l’articolo 19 capoverso 1 lettera b LIFD, la persona giuridica assuntrice può di principio dedurre dal suo utile netto imponibile le perdite riportate e non ancora compensate dell’impresa di persone trasferente (art. 67 cpv. 1 LIFD; esempio n. 3 dell’allegato).
3.2.4 Imposta federale diretta (imposta sul reddito: redditi provenienti da
partecipazioni della sostanza privata)
Se, nell’ambito del trasferimento a una società di capitali o a una società cooperativa i cui diritti di partecipazione si trovano nella sostanza privata, un esercizio o un ramo di attività è apportato a un prezzo superiore al suo valore venale in contropartita di un credito o di quote del capitale azionario o sociale della società assuntrice, la persona fisica realizza un reddito della sostanza pari alla sopravvalutazione.
3.2.5 Imposta preventiva
Le considerazioni effettuate in materia di imposta federale diretta (n. 3.2.4) sono applicabili anche all’imposta preventiva.
3.2.6 Tassa d’emissione
Secondo l’articolo 9 capoverso 1 lettera e LTB la tassa d’emissione ammonta all’1 per cento del valore nominale dei diritti di partecipazione costituiti o aumentati conformemente a decisioni di trasformazione di un’impresa di persone in una società di capitali o una società cooperativa, fatto salvo l’importo esente di cui all’articolo 6 capoverso 1 lettera h LTB. Le riserve palesi e occulte trasferite non soggiacciono alla tassa. Tuttavia, tale riduzione della base imponibile nel quadro di fusioni, scissioni o trasformazioni è accordata soltanto se il soggetto giuridico interessato esisteva da almeno cinque anni. Inoltre, il plusvalore deve essere conteggiato proporzionalmente a posteriori se i diritti di partecipazione vengono venduti nel corso dei cinque anni che seguono la trasformazione.
Il trasferimento di proprietà di diritti di partecipazione tramite successione, donazione o altri atti giuridici a titolo gratuito, comprese le ristrutturazioni senza incidenze fiscali, non costituiscono una violazione del termine di attesa. Lo stesso vale per i trasferimenti a titolo oneroso, purché il prezzo non sia superiore al capitale proprio trasferito.
3.2.7 Tassa di negoziazione
La tassa di negoziazione è interessata solamente se l’impresa di persone trasferente o la persona giuridica assuntrice è un negoziatore di titoli (art. 13 cpv. 3 LTB) e se documenti imponibili sono trasferiti a titolo oneroso con l’esercizio.
Nell’ambito di un trasferimento di esercizio o ramo di attività a una persona giuridica, la tassa di negoziazione non è dovuta se si tratta di una ristrutturazione fiscalmente neutra (art. 14 cpv. 1 lett. i LTB in combinato disposto con l’art. 19 LIFD). Ciò vale anche se documenti imponibili sono trasferiti con una parte corrispondente di obblighi verso terzi.
3.3 Scambio di diritti di partecipazione detenuti nella sostanza
commerciale nell’ambito di ristrutturazioni
3.3.1 Fattispecie
In caso di ristrutturazioni di persone giuridiche, in particolare nell’ambito di fusioni, scissioni o trasformazioni di società di capitali o società cooperative, così come di concentrazioni aventi carattere di fusione, può esservi uno scambio di diritti di partecipazione detenuti nella sostanza commerciale di persone fisiche.
3.3.2 Imposta federale diretta (imposta sul reddito: redditi provenienti
dall’attività lucrativa indipendente)
Secondo l’articolo 19 capoverso 1 lettera c LIFD lo scambio di diritti di partecipazione o di diritti societari di società di capitali o di società cooperative in seguito a ristrutturazioni ai sensi dell’articolo 61 capoverso 1 LIFD o in seguito a concentrazioni aventi carattere di fusione non ha conseguenze fiscali per un’impresa di persone partecipante, se sono adempiute cumulativamente le seguenti condizioni:
l’impresa rimane assoggettata all’imposta in Svizzera;
vengono ripresi i valori fino ad allora determinanti per l’imposta sul reddito.
La neutralità fiscale vale anche qualora i diritti di partecipazione siano scambiati contro diritti di partecipazione di una società di capitali o di una società cooperativa estera (scambio di partecipazioni transfrontaliero).
I pagamenti compensativi effettuati in relazione allo scambio di diritti di partecipazione detenuti nella sostanza commerciale fanno parte dei redditi da attività lucrativa indipendente (art. 18 cpv. 1 LIFD).
3.3.3 Tassa di negoziazione
Il trasferimento di documenti imponibili nell’ambito di una ristrutturazione, in particolare nell’ambito di una fusione, una scissione, una trasformazione o una concentrazione avente carattere di fusione, non soggiace alla tassa di negoziazione (art. 14 cpv. 1 lett. i LTB). Questo vale anche per il trasferimento di documenti imponibili detenuti nella sostanza commerciale, nella misura in cui una tale ristrutturazione concerne delle imprese di persone soggette alla tassa.
3.3.4 Imposte non interessate
Imposta federale diretta (imposta sull’utile);
imposta federale diretta (imposta sul reddito: redditi provenienti da partecipazioni della sostanza privata);
imposta preventiva;
tassa d’emissione.
4 Ristrutturazioni di persone giuridiche
4.1 Concentrazione
4.1.1 Presentazione
4.1.1.1 Fattispecie
Una concentrazione di imprese può essere realizzata attraverso una fusione di due società di capitali o società cooperative (fusione propria o impropria) oppure tramite la ripresa dei diritti di partecipazione di un’altra società di capitali o società cooperativa, senza fusione (concentrazione avente carattere di fusione; quasi fusione).
Rappresentazione schematica9
9 Adattato da: REICH MARKUS, Grundriss der Steuerfolgen von Unternehmensumstrukturierungen,
4.1.1.2 Fusione propria
In caso di fusione propria, il trasferimento degli attivi e passivi avviene, secondo il diritto civile, per successione a titolo universale. La società trasferente è sciolta senza liquidazione.
4.1.1.3 Fusione impropria
In caso di fusione impropria, il trasferimento del patrimonio avviene, secondo il diritto civile, per successione a titolo particolare o per successione universale parziale (trasferimento di patrimonio; art. 69–77 LFus). In entrambi i casi, la società trasferente deve essere sciolta mediante liquidazione.
4.1.1.4 Delimitazione tra fusione – quasi fusione – trasposizione – liquidazione
parziale o totale indiretta
In caso di fusione, il trasferimento degli attivi e passivi alla società assuntrice e lo scioglimento della società trasferente sono componenti essenziali dell’offerta di assunzione fatta ai titolari di quote della società trasferente. È anche possibile un semplice indennizzo (art. 8 cpv. 2 in combinato disposto con l’art. 18 cpv. 5 LFus). L’indennizzo va assimilato a un ricavo di liquidazione.
Una quasi fusione non porta a una vera e propria fusione, ma solo a un controllo della società assunta, attraverso i diritti di voto. A tale proposito è necessario un aumento di capitale da parte della società assuntrice, con esclusione del diritto di opzione per gli attuali titolari di quote e uno scambio di azioni da parte dei titolari di quote della società assunta. Nel caso di aumenti del valore nominale, la parte dell’apporto palese in capitale che supera l’aumento del capitale azionario o sociale, contabilizzata nel bilancio commerciale come RAC o come riserve da apporti di capitale estere (RAC estere, circolare n. 29b dell’AFC del 23.12.2019, n. 2.1) e i pagamenti compensativi rappresentano per il titolare di quote, che detiene i suoi diritti di partecipazione nella sostanza privata, un ricavo di vendita non imponibile (utile in capitale privato; art. 16 cpv. 3 LIFD).
Tuttavia, una quasi fusione con successiva incorporazione viene equiparata a una fusione. In questo caso, le prestazioni in denaro e gli aumenti del valore nominale rappresentano redditi della sostanza e sono assoggettati all’imposta sul reddito.
Una quasi fusione costituisce una trasposizione quando sono adempiute le condizioni poste all’articolo 20a capoverso 1 lettera b LIFD. In caso di trasposizione, il ricavo proveniente dal trasferimento della partecipazione dedotto il valore nominale e le RAC, rispettivamente le RAC estere della partecipazione traferita rappresenta reddito da sostanza mobiliare imponibile.
In caso di vendita, ma non di quasi fusione, occorre rilevare che se la società assuntrice fa un’offerta d’acquisto senza che nella stessa appaia l’intenzione di effettuare una fusione, possono essere dati i presupposti di una liquidazione parziale indiretta ai sensi dell’articolo 20a capoverso 1 lettera a LIFD o di una liquidazione totale indiretta (evasione fiscale, art. 20 cpv. 1 lett. c LIFD).
4.1.2 Concentrazione tramite fusione in generale
4.1.2.1 Fattispecie e definizioni
4.1.2.1.1 Trasferimento
Secondo il diritto civile, il trasferimento di attivi e passivi può essere effettuato mediante:
incorporazione (art. 3 cpv. 1 lett. a LFus; fusione propria);
combinazione (art. 3 cpv. 1 lett. b LFus; fusione propria);
trasferimento di patrimonio (art. 69–77 LFus; fusione impropria);
liquidazione (fusione impropria).
4.1.2.1.2 Incorporazione
Nel caso di fusione mediante incorporazione, una o più società trasferenti sono sciolte e i loro patrimoni sono trasferiti a una società preesistente.
4.1.2.1.3 Combinazione
In caso di fusione mediante combinazione, due o più società sono sciolte e i loro patrimoni sono trasferiti a una società neo costituita.
4.1.2.1.4 Trasferimento di patrimonio
Le società e le imprese individuali iscritte nel registro di commercio possono trasferire tutto o parte del loro patrimonio ad altri soggetti di diritto privato. Come in materia di scissione e di fusione propria, il trasferimento degli attivi e passivi si compie «uno actu»; tutti gli elementi patrimoniali designati dal contratto sono trasferiti senza dover rispettare i requisiti di forma specifici del trasferimento individuale. Una fusione effettuata mediante un trasferimento di patrimonio comporta la liquidazione della società trasferente.
4.1.2.1.5 Scambio dei diritti di partecipazione e dei diritti societari o indennità
I titolari di quote della società trasferente hanno diritto a quote sociali o a diritti societari della società assuntrice (art. 7 LFus). Il contratto di fusione può tuttavia prevedere per loro la possibilità di scegliere tra quote sociali o diritti societari e un’indennità (fusione a contanti; art. 8 LFus).
4.1.2.1.6 Fusione ai fini fiscali
Per fusione ai sensi dell’articolo 61 capoverso 1 LIFD si intende una concentrazione con messa in comune dei patrimoni (fusione propria e impropria), ossia una concentrazione effettuata mediante il trasferimento di tutti gli attivi e passivi di una o più società a un’altra società, con scioglimento simultaneo o successivo della persona giuridica trasferente o delle persone giuridiche trasferenti.
Lo svolgimento dell’operazione secondo il diritto civile non è determinante per la valutazione fiscale. Decisivi sono la situazione iniziale e il risultato finale della transazione. Per tale motivo, le fusioni proprie ed improprie hanno le stesse conseguenze fiscali.
4.1.2.1.7 Società
Qui di seguito verrà utilizzato per semplicità in prevalenza solo il termine «società». Tuttavia, le considerazioni valgono anche per le società cooperative, le associazioni, le fondazioni e le altre persone giuridiche.
4.1.2.2 Imposta federale diretta (imposta sull’utile)
4.1.2.2.1 Principio
In caso di fusione, le riserve occulte non tassate possono essere trasferite alla società assuntrice senza conseguenze fiscali, se sono adempiute cumulativamente le seguenti condizioni:
è mantenuto l’assoggettamento all’imposta in Svizzera (art. 61 cpv. 1 LIFD);
vengono ripresi i valori fino ad allora determinanti per l’imposta sul reddito (art. 61 cpv. 1 LIFD).
La LIFD non prevede altre condizioni per un trasferimento senza conseguenze fiscali delle riserve occulte non tassate in seguito a una concentrazione di imprese.
4.1.2.2.2 Mantenimento dell’assoggettamento in Svizzera
L’esigenza del mantenimento dell’assoggettamento all’imposta in Svizzera si riferisce alla società assuntrice. Questa condizione può essere adempiuta anche in caso di fusione mediante incorporazione da parte di una società estera (art. 163b della legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato [LDIP; RS 291]), purché gli attivi e i passivi trasferiti siano attribuiti a uno stabilimento d’impresa svizzero della persona giuridica estera assuntrice (passaggio da un assoggettamento illimitato a un assoggettamento limitato; art. 50–52 LIFD). Tuttavia, il mantenimento dell’assoggettamento all’imposta in Svizzera è garantito unicamente se il metodo di ripartizione fiscale internazionale attribuisce alla Svizzera, senza alcuna restrizione, il diritto d’imporre le riserve occulte trasferite. L’applicazione del metodo oggettivo (diretto) ai sensi dell’articolo 6 capoverso 3 LIFD garantisce tale attribuzione.
4.1.2.2.3 Fusione con effetto retroattivo
In caso di fusione, l’assoggettamento all’imposta della società trasferente cessa, di regola, con la cancellazione dal registro di commercio. L’assoggettamento di una società nata da una fusione mediante combinazione inizia generalmente con l’iscrizione nel registro di commercio.
Una fusione con effetto retroattivo è riconosciuta fiscalmente solo se la richiesta di iscrizione e la decisione di fusione sono depositate presso il registro di commercio entro sei mesi dalla data di riferimento del bilancio di assunzione e se la richiesta di iscrizione ha determinato l’iscrizione incondizionata.
Se l’effetto retroattivo viene accettato, l’assoggettamento all’imposta, il periodo fiscale e il periodo di calcolo di una società nata da una fusione per combinazione iniziano con la data di assunzione stabilita. Di conseguenza, l’assoggettamento all’imposta della società trasferente o delle società trasferenti cessa in quel momento. Diversamente, per la determinazione dell’utile imponibile ci si basa sull’iscrizione nel registro di commercio. In questo caso è necessario predisporre un bilancio di chiusura a quella data.
4.1.2.2.4 Perdite degli anni precedenti
Al momento della determinazione dell’utile netto imponibile, secondo l’articolo 67 capoverso 1 LIFD la società assuntrice può far valere le perdite riportate e non ancora compensate della società trasferente (riporto delle perdite degli anni precedenti). Un riporto delle perdite precedenti è tuttavia escluso se in una prospettiva dinamica non vi sono motivi aziendali per una fusione (cfr. sentenza del TF 2C_351/2011 del 4.1.2012, consid. 4.2, sentenza del TF 2C_85/2012 del 6.9.2012 e sentenza del TF 2C_701/2012 del 24.11.2012) oppure in caso di elusione fiscale (cfr. per es. la sentenza del TF 2C_731/2019 del 12.5.2020). L’elusione fiscale si verifica, in particolare, quando la società trasferente è stata liquidata economicamente o è stata resa liquida (mantello di azioni; art. 5 cpv. 2 lett. b LTB).
4.1.2.2.5 Utilizzazione di propri diritti di partecipazione
Se, per indennizzare i titolari di quote della società incorporata, la società assuntrice utilizza propri diritti di partecipazione il cui riacquisto non ha determinato un’imposizione, essa realizza, indipendentemente dal metodo di contabilizzazione applicato secondo il diritto commerciale, un utile imponibile o un onere giustificato dall’uso commerciale, pari alla differenza fra il valore determinante per l’imposta sull’utile e il valore venale dei propri diritti di partecipazione.
4.1.2.3 Imposta federale diretta (imposta sul reddito: redditi provenienti da
partecipazioni della sostanza privata)
4.1.2.3.1 Principio
In caso di fusione, le persone fisiche che detengono diritti di partecipazione realizzano un reddito della sostanza se ricevono aumenti del valore nominale, pagamenti compensativi o altri vantaggi valutabili in denaro che sono a carico delle altre riserve (circolare n. 29b dell’AFC del 23.12.2019, n. 3.2).
4.1.2.3.2 Scambio dei diritti di partecipazione, aumenti del valore nominale e riserve
da apporti di capitale (RAC)
Il trasferimento dei diritti di partecipazione della società assuntrice ai titolari dei diritti di partecipazione della società trasferente non è imponibile. Tuttavia, vi sono conseguenze fiscali quando i diritti di partecipazione della società assuntrice hanno un valore nominale superiore a quelli della società trasferente (aumento gratuito del valore nominale; art. 20 cpv. 1 lett. c LIFD). Questo vale anche per gli aumenti gratuiti del valore nominale di società di capitali estere.
Gli aumenti e le perdite di valore nominale così come gli aumenti e le diminuzioni delle RAC o delle RAC estere; possono essere compensati tra loro.
Alle società di capitali o società cooperative quotate in una borsa svizzera si applicano le disposizioni speciali per le azioni gratuite e gli aumenti gratuiti del valore nominale (circolare n. 29b dell’AFC del 23.12.2019, n. 5.1.5).
4.1.2.3.3 Pagamenti compensativi e indennità per diritti speciali
I pagamenti compensativi ricevuti in caso di fusione (art. 7 cpv. 2 LFus) rappresentano un reddito imponibile da partecipazioni (art. 20 cpv. 1 lett. c LIFD) nella misura in cui riducono le altre riserve. Sono imponibili sia che provengano dalla società assuntrice o che provengano dalla società trasferente. Il Tribunale federale ha confermato più volte questa interpretazione (ASA 25, 242; ASA 59, 719).
In caso di fusione propria o impropria, i pagamenti compensativi sono imponibili solo se non compensati con una perdita di valore nominale e riduzioni delle RAC o delle RAC estere (compensazione sulla base del principio della provenienza; esempio n. 4 dell’allegato).
Se i pagamenti compensativi sono effettuati da altri titolari di quote, si è in presenza di una cessione parziale non imponibile (art. 16 cpv. 3 LIFD).
Le indennità per diritti speciali (art. 7 cpv. 5 LFus) sono trattate come i pagamenti compensativi.
4.1.2.3.4 Acquisto di buoni di godimento
L’acquisto di buoni di godimento (art. 7 cpv. 6 LFus) costituisce una liquidazione parziale diretta (cfr. circolare n. 5 dell’AFC del 19.8.1999, n. 2.1).
4.1.2.3.5 Indennità
Se viene scelto di versare indennità (art. 8 cpv. 1 LFus), queste devono essere equiparate a un ricavo di liquidazione. Nel caso in cui tale ricavo superi il valore nominale e le RAC rimborsabili senza conseguenze fiscali dei diritti di partecipazione ceduti, vi è un’eccedenza di liquidazione imponibile (art. 20 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l’art. 20 cpv. 3–7 LIFD).
4.1.2.3.6 Fusioni con indennità a contanti
Si ha una fusione con indennità a contanti quando si rinuncia del tutto ad attribuire quote sociali o diritti societari ed è previsto unicamente il versamento di un’indennità (art. 8 cpv. 2 in combinato disposto con l’art. 18 cpv. 5 LFus). Secondo l’articolo 18 capoverso 5 LFus è necessaria l’approvazione di almeno il 90 per cento dei titolari di quote che hanno diritto di voto della società trasferente.
Le fusioni con indennità a contanti comportano le stesse conseguenze fiscali, per quanto riguarda l’imposta sul reddito, di una liquidazione della società trasferente. Se l’indennità è superiore al valore nominale e alle RAC rimborsabili senza conseguenze fiscali delle azioni cedute, vi è un’eccedenza di liquidazione imponibile (art. 20 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l’art. 20 cpv. 3–7 LIFD).
4.1.2.3.7 Utilizzazione dei propri diritti di partecipazione
Se, per lo scambio dei titoli, la società assuntrice utilizza propri diritti di partecipazione il cui riacquisto non ha comportato un’imposizione, la differenza fra il valore venale di tali diritti al momento della fusione e il loro valore nominale e le RAC rispettivamente le RAC estere viene trattata come un’indennità. Se solo una parte dei diritti di partecipazione scambiati proviene dal portafoglio di azioni proprie della società assuntrice, il relativo reddito della sostanza va ripartito proporzionalmente al valore nominale dei diritti di partecipazione della società assuntrice attribuiti (esempio n. 5 dell’allegato)
4.1.2.3.8 Indennità di «squeeze-out»
Conformemente all’articolo 137 capoverso 1 della legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull’infrastruttura finanziaria [LInFi; RS 958.1]) l’offerente che, alla scadenza del termine dell’offerta, dispone di oltre il 98 per cento dei diritti di voto della società bersaglio può, entro un termine di tre mesi, chiedere al giudice di annullare i titoli di partecipazione restanti (procedura di «squeeze-out»). A tale scopo l’offerente deve intentare azione contro la società. Gli altri azionisti, che possiedono ancora azioni, possono intervenire nella procedura. La società procede a una nuova emissione di questi titoli e li consegna all’offerente, contro pagamento del prezzo dell’offerta o l’esecuzione dell’offerta di permuta a favore dei proprietari dei titoli di partecipazione annullati (art. 137 cpv. 2 LInFi).
Secondo la LFus la procedura di «squeeze-out» è regolata dalle disposizioni concernenti la fusione con indennità (art. 8 cpv. 2 in combinato disposto con l’art. 18 cpv. 5 LFus). È sufficiente l’approvazione di almeno il 90 per cento dei titolari di quote che hanno diritto di voto della società trasferente (art. 18 cpv. 5 LFus). Secondo la LFus non è obbligatoria una nuova emissione di azioni.
In caso di fusione, le indennità di «squeeze-out» (prestazioni a contanti) sono da equiparare a un ricavo di liquidazione, purché queste provengano dalla società da assorbire tramite la fusione. Nel caso in cui tale ricavo superi il valore nominale e le RAC rimborsabili senza conseguenze fiscali delle azioni cedute, vi è un’eccedenza di liquidazione imponibile (art. 20 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l’art. 20 cpv. 3–7 LIFD).
Nella misura in cui le indennità di «squeeze-out» sono versate indirettamente da altri titolari di quote della società assuntrice non vi è un ricavo di liquidazione, bensì un ricavo da vendita (utile in capitale privato secondo l’art. 16 cpv. 3 LIFD).
4.1.2.3.9 Fusione mediante incorporazione di una società svizzera da parte di una
società estera
Secondo l’articolo 163b LDIP una società estera può incorporare una società svizzera (fusione mediante emigrazione).
Per l’imposta federale diretta (imposta sul reddito) una tale operazione non costituisce in linea di principio una realizzazione dell’eccedenza di liquidazione.
Per contro, se i titolari svizzeri della società trasferente ricevono aumenti gratuiti di valore nominale, versamenti in denaro o prestazioni in natura a essi equivalenti, vantaggi valutabili in denaro costituiscono dei redditi da sostanza mobiliare imponibili.
4.1.2.4 Imposta preventiva
4.1.2.4.1 Fusione di società di capitali e di società cooperative svizzere
I pagamenti compensativi, le azioni gratuite, gli aumenti gratuiti del valore nominale e gli altri ricavi che i titolari dei diritti di partecipazione o persone a loro vicine ricevono in caso di fusione soggiacciono all’imposta preventiva secondo l’articolo 4 capoverso 1 lettera b LIP, purché siano effettuati a carico delle altre riserve di una società di capitali o di una società cooperativa svizzera.
L’articolo 5 capoverso 1 lettera a LIP prevede, a titolo di eccezione, l’esenzione dall’imposta preventiva per le riserve e gli utili di una società di capitali o una società cooperativa che, all’atto di una ristrutturazione ai sensi dell’articolo 61 LIFD, sono trasferiti nelle riserve di una società di capitali o di una società cooperativa svizzera assuntrice o trasformata. Tale eccezione è fondata sul mantenimento in Svizzera del substrato fiscale trasferito.
Gli aumenti e le perdite di valore nominale così come gli aumenti e le diminuzioni delle RAC o delle RAC estere possono essere compensati tra loro.
Alle società di capitali o società cooperative quotate in una borsa svizzera si applicano le disposizioni speciali per le azioni gratuite e gli aumenti gratuiti del valore nominale (circolare n. 29b dell’AFC del 23.12.2019, n. 5.1.5).
Quanto detto in merito all’imposta federale diretta (redditi da sostanza mobiliare privata), vale anche per l’imposta preventiva, a condizione che si tratti della ripresa degli attivi e passivi di una società svizzera nell’ambito di una fusione.
Per contro, non sono applicabili le disposizioni legali relative all’imposta federale diretta sulla trasposizione e sulla liquidazione parziale indiretta così come la prassi della liquidazione totale. Tuttavia, tali fattispecie sono da esaminare sotto l’aspetto dell’elusione fiscale (art. 21 cpv. 2 LIP) in caso di vendita di una partecipazione di una società svizzera controllata da una persona domiciliata all’estero.
4.1.2.4.2 Fusione con una società estera
Fusione mediante immigrazione Secondo l’articolo 163a LDIP una società svizzera può riprendere una società estera. Una tale fusione è equiparabile al trasferimento della sede in Svizzera e non soggiace all’imposta preventiva.
Un eventuale aggio di fusione costituisce capitale azionario o sociale rispettivamente una RAC o una RAC estera solo nella misura in cui proviene dal capitale azionario o sociale liberato oppure dalle RAC o dalle RAC estere della società assunta (circolare n. 29b dell’AFC del 23.12.2019, n. 8).
Fusione mediante emigrazione Secondo l’articolo 163b LDIP una società estera può riprendere una società svizzera. Una tale fusione è equiparabile al trasferimento della sede all’estero, ciò che equivale a una liquidazione (art. 4 cpv. 2 LIP). Sull’eccedenza di liquidazione è dovuta l’imposta preventiva. I titolari delle quote della società di capitali o della società cooperativa svizzera assorbita sono i beneficiari della prestazione e possono dunque far valere il diritto al rimborso.
Se la notifica sostitutiva del pagamento non può essere applicata (art. 24 cpv. 1 lett. d dell’ordinanza del 19 dicembre 1966 sull’imposta preventiva [OIPrev; RS 642.211]), i titolari delle quote o i soci svizzeri devono dichiarare l’eccedenza di liquidazione nella colonna «ricavi soggetti all’imposta preventiva» dell’elenco titoli per richiedere il rimborso.
Il rimborso dell’imposta preventiva a un titolare di quote estero è retto dalle disposizioni contenute nelle relative convenzioni di doppia imposizione.
4.1.2.5 Tassa d’emissione
I diritti di partecipazione creati o aumentati in esecuzione di deliberazioni relative a fusioni non soggiacciono alla tassa d’emissione (art. 6 cpv. 1 lett. abis LTB).
Non sono esonerati dalla tassa (fatto salvo l’art. 6 cpv. 1 lett. d LTB):
a) un aumento di capitale della società assuntrice che supera il capitale nominale della società trasferente, se sono adempiute le condizioni dell’elusione d’imposta; b) un aumento supplementare di capitale della società assuntrice; c) un aumento di capitale della società trasferente effettuato in vista di una fusione.
Se, per lo scambio dei titoli, la società assuntrice utilizza propri diritti di partecipazione, il cui acquisto ha già prodotto un’imposizione, la tassa d’emissione non è dovuta, poiché il capitale non è formalmente toccato dal riacquisto e dalla successiva rimessa in circolazione dei diritti di partecipazione (circolare n. 5 dell’AFC del 19.8.1999, n. 6).
4.1.2.6 Tassa di negoziazione
Il trasferimento di documenti imponibili nell’ambito di una fusione non soggiace alla tassa di negoziazione (art. 14 cpv. 1 lett. i LTB in combinato disposto con l’art. 61 LIFD). Questo vale anche quando sono trasferiti contemporaneamente debiti verso terzi.
4.1.3 Fusione propria e impropria di società indipendenti (società parallele)
4.1.3.1 Fattispecie
Con la fusione di società indipendenti, una società riprende gli attivi e i passivi di un’altra società cui partecipano altre persone.
Rappresentazione schematica10
REICH, op. cit., pagg. 184 e 187
4.1.3.2 Imposta federale diretta (imposta sull’utile)
4.1.3.2.1 Principio
Si vedano le considerazioni al numero 4.1.2.2.
Vi è tuttavia da prestare attenzione alla particolarità indicata di seguito.
4.1.3.2.2 Aggio e disaggio di fusione
Se la ripresa degli attivi e dei passivi della società trasferente, nella quale la società assuntrice non partecipava in passato, genera un utile contabile (differenza tra l’eccedenza di attivi e il valore nominale, inferiore, dei nuovi diritti di partecipazione emessi) vi è un apporto in capitale senza conseguenze sul risultato (aggio di fusione; art. 60 lett. a LIFD). Nemmeno una perdita contabile ha incidenza sull’imposta sull’utile (trasferimento nella società assuntrice di riserve occulte non tassate).
4.1.3.3 Imposta federale diretta (imposta sul reddito: redditi provenienti da
partecipazioni della sostanza privata)
Si vedano le considerazioni al numero 4.1.2.3.
4.1.3.4 Imposta preventiva
Si vedano le considerazioni al numero 4.1.2.4.
4.1.3.5 Tassa d’emissione
Si vedano le considerazioni al numero 4.1.2.5.
4.1.3.6 Tassa di negoziazione
Si vedano le considerazioni al numero 4.1.2.6.
4.1.4 Fusione propria e impropria di società collegate (società sorelle)
4.1.4.1 Fattispecie
In caso di fusione tra società collegate, una società riprende gli attivi e i passivi di un’altra società cui partecipano le stesse persone.
Secondo il diritto civile, una fusione propria tra società sorelle (mediante incorporazione o combinazione) può avere luogo a condizioni agevolate (art. 23 e 24 LFus). Inoltre, uno scambio di azioni (art. 7 LFus) o un’indennità (art. 8 LFus) non sono necessari se si tratta di vere società sorelle (titolari di quote identici al 100 %).
Rappresentazione schematica della fusione propria di società collegate (società consorelle)11
REICH, op. cit., pag. 188
4.1.4.2 Imposta federale diretta (imposta sull’utile)
Si vedano le considerazioni al numero 4.1.2.2.
4.1.4.3 Imposta federale diretta (imposta sul reddito: redditi provenienti da
partecipazioni della sostanza privata)
4.1.4.3.1 Principio
Si vedano le considerazioni al numero 4.1.2.3.
Vi è tuttavia da prestare attenzione alla particolarità indicata di seguito.
4.1.4.3.2 Fusioni di società con un bilancio deficitario effettivo
Se una società con un bilancio deficitario effettivo riprende mediante incorporazione gli attivi e i passivi di una società con riserve e utili riportati, controllata dagli stessi titolari di quote (persone fisiche), questi ultimi ottengono attraverso il risanamento un vantaggio valutabile in denaro secondo l’articolo 20 capoverso 1 lettera c o l’articolo 20 capoverso 1 lettera c in combinato disposto con l’articolo 20 capoverso 1bis LIFD, se in seguito alla fusione scompaiono altre riserve (applicazione della teoria del triangolo). Lo stesso vale anche nel caso inverso. Tale fusione di una società con un bilancio deficitario effettivo con un’altra società, a carico delle altre riserve di quest’ultima, si spiega solo per il fatto che entrambe le società erano controllate nella stessa misura dagli stessi titolari di quote, i quali beneficiano allo stesso modo del risanamento. Tale fusione implica la riduzione del substrato imponibile latente sulle distribuzioni di utili e riserve (ASA 70, 289; StE 2001, B 24.4 n. 57). Per tale motivo, in caso di fusione con una società sorella con un bilancio deficitario effettivo, la teoria del triangolo modificata (rinuncia temporanea a imporre i titolari di quote) non può essere applicata.
Lo stesso vale anche in caso di concessione di vantaggi a una società sorella con un bilancio deficitario effettivo.
4.1.4.4 Imposta preventiva
4.1.4.4.1 Principio
Si vedano le considerazioni al numero 4.1.2.4.
Vi è tuttavia da prestare attenzione alla particolarità indicata di seguito.
4.1.4.4.2 Fusioni con società di capitali o cooperative con un bilancio deficitario
effettivo
Se una società di capitali o una società cooperativa con un bilancio deficitario effettivo riprende una società di capitali o una società cooperativa che detiene riserve, o viceversa, i titolari delle quote ottengono una prestazione valutabile in denaro dell’entità delle altre riserve scomparse.
4.1.4.5 Tassa d’emissione
Si vedano le considerazioni al numero 4.1.2.5.
4.1.4.6 Tassa di negoziazione
Si vedano le considerazioni al numero 4.1.2.6.
4.1.5 Fusione mediante incorporazione di una società filiale («Up-Stream
Merger»)
4.1.5.1 Fattispecie
In caso di fusione mediante incorporazione della filiale, una società esistente riprende l’insieme degli attivi e dei passivi di una società che già controllava. La filiale viene sciolta. Uno scambio di azioni (art. 7 LFus) o un’indennità (art. 8 LFus) non sono necessari e l’incorporazione può avere luogo, secondo il diritto civile, a condizioni agevolate (art. 23 e 24 LFus).
Rappresentazione schematica12
REICH, op. cit., pag. 186
4.1.5.2 Imposta federale diretta (imposta sull’utile)
4.1.5.2.1 Principio
Si vedano le considerazioni al numero 4.1.2.2.
Vi è tuttavia da prestare attenzione alle considerazioni indicate di seguito.
4.1.5.2.2 Utili e perdite di fusione
Se la ripresa degli attivi e dei passivi della società trasferente determina un utile contabile (differenza tra l’eccedenza di attivi trasferita e il valore contabile inferiore della partecipazione nella società trasferente), questo rientra nell’utile netto imponibile (art. 61 cpv. 5 LIFD) con concessione della riduzione per partecipazioni (circolare n. 27 dell’AFC del 17.12.2009, n. 2.4.1). Nella società assuntrice tale utile derivante dalla fusione deve essere imputato alle altre riserve.
Se invece la fusione determina una perdita contabile (differenza tra l’eccedenza di attivi trasferita ai valori contabili della società assorbita e il valore contabile, superiore, dei diritti di partecipazione annullati), questa non può essere dedotta fiscalmente (art. 61 cpv. 5 LIFD). Ciò vale solo per perdite di fusione improprie, ossia quando le riserve occulte e il goodwill della società ripresa compensano la perdita contabile. Per contro, le perdite di fusione proprie, essendo causate da una sopravvalutazione dei diritti di partecipazione annullati, possono essere fatte valere fiscalmente.
4.1.5.2.3 Attivazione di una perdita di fusione impropria a titolo di goodwill
Secondo il diritto commerciale, una perdita di fusione impropria può essere attivata quale goodwill (cfr. Manuale svizzero di audit [MSA], volume Tenuta della contabilità e presentazione dei conti, edizione 2014, pag. 309). Questa attivazione non ha conseguenze fiscali. Il valore fiscalmente determinante del goodwill è pari a zero (riserva negativa corrispondente al goodwill). Per la determinazione dell’utile netto imponibile, gli ammortamenti effettuati sul goodwill sono addizionati all’utile netto.
4.1.5.2.4 Perdita di fusione effettiva o rettifica di valore della partecipazione che
scompare e riporto delle perdite della società filiale assorbita
Per la determinazione dell’utile netto imponibile, la società assuntrice può far valere, secondo l’articolo 67 capoverso 1 LIFD, le perdite riportate e non ancora fiscalmente compensate della società filiale assorbita.
Le perdite degli anni precedenti non ancora compensate vengono trasferite con l’esercizio (attività aziendale) che le ha generate. Di conseguenza, il riporto di tali perdite è possibile anche se i diritti di partecipazione nella società filiale assorbita sono stati rettificati in precedenza o se vi è una perdita di fusione effettiva.
Per contro, una ripresa delle perdite degli anni precedenti della società filiale assorbita è escluso nel caso in cui:
la società assorbita sta per essere liquidata (assenza di continuità economica) o
in una prospettiva dinamica, nessun motivo economico giustifica una fusione (cfr. cifra 4.1.2.2.4).
4.1.5.2.5 Rettifiche di valore e ammortamenti su partecipazioni nella società assunta
Le rettifiche di valore e gli ammortamenti (secondo il vecchio diritto contabile) effettuati su partecipazioni di almeno il 10 per cento sono aggiunti all’utile imponibile nella misura in cui non sono più giustificati (art. 62 cpv. 4 LIFD). Occorre tuttavia un aumento durevole del valore della partecipazione. In seguito alla fusione, i diritti di partecipazione della società filiale vengono annullati. Per questo motivo, nella tassazione del periodo fiscale che precede la fusione, bisogna esaminare in che misura eventuali rettifiche di valore o ammortamenti effettuati sulla partecipazione nella società filiale trasferente sono ancora giustificati economicamente (circolare n. 27 dell’AFC del 17.12.2009, n. 2.5.2).
4.1.5.3 Imposta preventiva
4.1.5.3.1 Principio
Si vedano le considerazioni al numero4.1.2.4.
4.1.5.3.2 Perdita di fusione in relazione all’imposta preventiva
Se l’incorporazione della società filiale da parte della società madre comporta una perdita in relazione all’imposta preventiva (valore contabile della partecipazione della società filiale dedotti il capitale azionario o sociale e le RAC o le RAC estere della società filiale), tale perdita è assoggettata all’imposta preventiva secondo l’articolo 5 capoverso 1 lettera a LIP e contrario.
4.1.5.4 Tassa d’emissione
Un’eventuale aumento di capitale – assoggettato all’imposta preventiva – della società madre fino a concorrenza del capitale della società filiale trasferente non soggiace alla tassa d’emissione conformemente all’articolo 6 capoverso 1 lettera abis LTB.
4.1.5.5 Tassa di negoziazione
Si vedano le considerazioni al numero 4.1.2.6.
4.1.5.6 Imposte non interessate
• Imposta federale diretta (imposta sul reddito: redditi provenienti da partecipazioni della sostanza privata).
4.1.6 Incorporazione della società madre («Down-Stream Merger» o «Reverse
Merger»)
4.1.6.1 Fattispecie
Nel caso di fusione mediante incorporazione della società madre, la società filiale riprende la totalità degli attivi e dei passivi della società madre, entrando così in possesso dei propri diritti di partecipazione, che consegna agli azionisti della società madre. Con la fusione quest’ultima è sciolta e cancellata dal registro di commercio (art. 3 cpv. 2 LFus).
Rappresentazione schematica13
4.1.6.2 Imposta federale diretta (imposta sull’utile)
Si vedano le considerazioni ai numeri 4.1.2.2 e 4.1.3.2
Con una fusione mediante incorporazione della società madre, l’insieme degli attivi e passivi della società madre sono trasferiti alla società filiale. L’incorporazione della società madre costituisce, ai fini dell’imposta sull’utile, fondamentalmente un apporto di capitale dei titolari dei diritti di partecipazione della società madre alla società filiale assuntrice (art. 60 lett. a LIFD). La differenza fra gli attivi trasferiti (senza i diritti di partecipazione alla società filiale) ed i passivi costituisce un aggio o un disaggio di fusione senza incidenza fiscale (esempio n. 6 dell’allegato).
REICH, op. cit., pag. 186
4.1.6.3 Imposta federale diretta (imposta sul reddito: redditi provenienti da
partecipazioni della sostanza privata)
Con la fusione mediante incorporazione della società madre gli azionisti della società madre incorporata ottengono i diritti di partecipazione alla società filiale, in sostituzione dei diritti di partecipazione alla madre, che sono annullati. Ai fini dell’imposta sul reddito devono pertanto essere osservate le considerazioni al numero 4.1.2.3. Le persone fisiche che detengono diritti di partecipazione conseguono un reddito da sostanza se ricevono aumenti del valore nominale, pagamenti compensativi o altri vantaggi valutabili in denaro. Qualora la società filiale assuntrice disponga di RAC rispettivamente di RAC estere più elevate, dopo l’incorporazione della società madre queste sono ridotte sino a concorrenza dell’importo delle RAC rispettivamente delle RAC estere disponibili nella società madre. Gli aumenti del valore nominale e l’aumento delle RAC e delle RAC estere possono essere compensati con le corrispondenti perdite e diminuzioni.
Un eventuale aggio di fusione costituisce una RAC rispettivamente una RAC estera solo se corrisponde al capitale azionario o sociale liberato e alle RAC o RAC estere esistenti della società madre incorporata e solo se il capitale azionario o sociale liberato e le RAC rispettivamente le RAC estere esistenti della società madre superano il capitale azionario o sociale liberato già esistente come pure le RAC rispettivamente le RAC estere della filiale (esempio n. 6 dell’allegato).
4.1.6.4 Imposta preventiva
Con la fusione mediante incorporazione della società madre, gli azionisti di quest’ultima ottengono i diritti di partecipazione alla società filiale, in sostituzione dei diritti di partecipazione alla madre, che sono annullati. Per questo motivo, oltre alle considerazioni al numero 4.1.2.4, per l’imposta preventiva occorre osservare quanto segue.
• Gli aumenti del valore nominale, i pagamenti compensativi o altri vantaggi valutabili in denaro che i titolari dei diritti di partecipazione ricevono in caso di incorporazione della società madre soggiacciono in linea di principio all’imposta preventiva in virtù dell’articolo 4 capoverso 1 lettera b LIP. Qualora la società filiale assuntrice disponga di RAC e di RAC estere più elevate, dopo l’incorporazione della società madre queste sono ridotte sino a concorrenza dell’importo delle RAC e delle RAC estere disponibili nella società madre. Gli aumenti del valore nominale e l’aumento delle RAC e delle RAC estere possono essere compensati con le corrispondenti perdite e diminuzioni.
• Un eventuale aggio di fusione costituisce una RAC o RAC estera solo se corrisponde al capitale azionario o sociale liberato e alle RAC o RAC estere esistenti della società madre incorporata e solo se il capitale azionario o sociale liberato e le RAC e le RAC estere esistenti della società madre eccedono il capitale azionario o sociale liberato già esistente come pure le RAC e le RAC estere della società filiale (esempio n. 6 dell’allegato).
• Un eventuale aggio di fusione soggiace nel caso della società filiale assuntrice all’imposta preventiva.
4.1.6.5 Tassa d’emissione
Secondo l’articolo 6 capoverso 1 lettera abis LTB un aumento di capitale della società filiale non soggiace alla tassa d’emissione fino a concorrenza dell’ammontare del capitale della società madre trasferente. Eventuali aumenti del valore nominale sono per contro assoggettati all’imposta preventiva.
4.1.6.6 Tassa di negoziazione
Si vedano le considerazioni al numero 4.1.2.6
4.1.7 Concentrazione senza fusione (concentrazione avente carattere di
fusione; quasi fusione)
4.1.7.1 Fattispecie
In caso di quasi fusione, ai fini giuridici non vi è una fusione di due o più società, ma solo una stretta interdipendenza economica ed azionaria (o con altri diritti di partecipazione) delle società così riunite.
La quasi fusione non è regolata dal diritto civile.
Per tutte le imposte trattate nella presente circolare vi è una quasi fusione se, dopo la ripresa, la società assuntrice detiene almeno il 50 per cento dei diritti di voto dell’altra società e se al massimo il 50 per cento del valore effettivo dei diritti di partecipazione assunti sono accreditati o pagati ai titolari delle quote della società ripresa. Inoltre, una quasi fusione presuppone un aumento di capitale da parte della società assuntrice (sentenza del Tribunale federale 2C_976/2014 del 10.6.2015).
Sotto il profilo economico, una quasi fusione può comportare le stesse conseguenze di una fusione mediante incorporazione o combinazione.
Rappresentazione schematica14
REICH, op. cit., pag. 188
4.1.7.2 Imposta federale diretta (imposta sull’utile)
4.1.7.2.1 Principio
Ai fini giuridici, in caso di quasi fusione non ha luogo alcuna fusione. Sia per la società assuntrice sia per quella assunta, in linea di principio una quasi fusione non comporta conseguenze fiscali. Per contro, per le società di capitali o le società cooperative che nell’ambito di una quasi fusione trasferiscono diritti di partecipazione della società assunta, possono esserci conseguenze in materia di imposta sull’utile (rivalutazioni, cfr.
n. 4.6).
4.1.7.2.2 Utilizzazione dei propri diritti di partecipazione
Se, per lo scambio dei titoli, la società assuntrice utilizza propri diritti di partecipazione il cui acquisto non ha determinato un’imposizione, essa realizza, indipendentemente dal metodo di contabilizzazione applicato secondo il diritto commerciale, un utile imponibile o un onere giustificato dall’uso commerciale, pari alla differenza fra il valore determinante per l’imposta sull’utile e il valore venale dei propri diritti di partecipazione.
4.1.7.3 Imposta federale diretta (imposta sul reddito: redditi provenienti da
partecipazioni della sostanza privata)
4.1.7.3.1 Principio
In caso di quasi fusione, il substrato fiscale della società assunta viene mantenuto poiché la società non viene sciolta. Per l’azionista, gli aumenti del valore nominale ed i pagamenti compensativi rappresentano in questo caso un ricavo di vendita non imponibile. Va però osservata la regolamentazione inerente la trasposizione (art. 20a cpv. 1 lett. b LIFD; circolare n. 29b dell’AFC del 23.12.2019, n. 6.2.5).
4.1.7.3.2 Quasi fusione con incorporazione successiva
In una decisione del 9 novembre 2001, il Tribunale federale ha deciso che, indipendentemente dall’esistenza di un’elusione fiscale, di una trasposizione o di una liquidazione parziale indiretta, un aumento del valore nominale nella sfera privata, realizzato nell’ambito di una quasi fusione mediante incorporazione successiva, può essere qualificato quale reddito imponibile della sostanza (esempio n. 7 dell’allegato). Ciò avviene quando le due fasi della ristrutturazione consentono di realizzare economicamente lo stesso risultato che in caso di fusione nel senso giuridico, tramite la riunione dei patrimoni delle società partecipanti. Se le due fasi si succedono entro un breve lasso di tempo, allora è probabile che la concentrazione avente carattere di fusione rappresenti unicamente la fase preliminare della fusione vera e propria, che abbia avuto luogo solo in previsione della stessa e che perciò possa essere giudicata solo tenendo conto dell’incorporazione successiva. In tal caso vanno applicati gli stessi principi d’imposizione validi per la fusione (ASA 72, 413 = StE 2002, B 24.4 n. 66). Questa interpretazione del Tribunale federale vale anche per i pagamenti compensativi.
Una fusione mediante incorporazione, una liquidazione e operazioni analoghe ravvicinate nel tempo hanno per le persone fisiche che partecipano alla società assunta le stesse conseguenze fiscali di una fusione mediante incorporazione diretta. Una fusione mediante incorporazione è considerata ravvicinata nel tempo se avviene entro cinque anni dall’offerta di fusione.
4.1.7.4 Imposta preventiva
Le considerazioni fatte in relazione all’imposta federale diretta (redditi della sostanza mobiliare privata, ad eccezione della regolamentazione inerente la trasposizione) valgono anche per l’imposta preventiva, fintanto che si tratti della ripresa di una società di capitali o di una società cooperativa svizzera tramite quasi fusione.
4.1.7.5 Tassa d’emissione
I diritti di partecipazione creati o aumentati in esecuzione di deliberazioni relative a fusioni o riunioni aventi economicamente carattere di fusione (quasi fusioni) non soggiacciono alla tassa d’emissione (art. 6 cpv. 1 lett. abis LTB).
L’aumento di capitale della società assuntrice che eccede il capitale nominale della società ripresa, non è esonerato dalla tassa se sono adempiute le condizioni dell’elusione d’imposta.
In caso di partecipazioni estere con un capitale nominale contenuto ed un aggio elevato apportate da persone fisiche residenti all’estero o da società anonime, a garanzia limitata o cooperative svizzere o estere, è generalmente permesso un aumento del capitale nominale pari al 30 per cento del valore venale delle partecipazioni trasferite.
In caso di vendita ravvicinata nel tempo della partecipazione o delle partecipazioni riprese dalla società assuntrice, indipendentemente dal fatto che la vendita sia qualificata come ristrutturazione ai sensi dell’articolo 6 capoverso 1 lettera abis LTB, la fattispecie va esaminata nell’ottica di una possibile elusione d’imposta.
4.1.7.6 Tassa di negoziazione
Il trasferimento di documenti imponibili nell’ambito di una quasi fusione non soggiace alla tassa di negoziazione (art. 14 cpv. 1 lett. i LTB). Dal punto di vista della società assuntrice, la valutazione si basa su un esame complessivo.
4.2 Trasformazione
4.2.1 Trasformazione di una persona giuridica in un’altra persona giuridica in
generale
4.2.1.1 Fattispecie
Secondo la LFus, una persona giuridica può modificare la propria forma giuridica trasformandosi direttamente in un’altra persona giuridica di diversa forma giuridica (art. 53 LFus). Questo cambiamento di forma giuridica (trasformazione diretta) non è tuttavia possibile per tutte le forme giuridiche (art. 54 LFus). Per le trasformazioni che non possono essere effettuate direttamente o che, per altri motivi, non possono essere realizzate tramite il cambiamento della forma giuridica, è possibile ricorrere tra l’altro alle seguenti operazioni previste dal diritto civile:
trasferimento di patrimonio (art. 69–77 LFus);
liquidazione e costituzione mediante conferimento in natura.
Come per tutte le fattispecie costitutive di una ristrutturazione, l’operazione di diritto civile non è determinante per la valutazione fiscale.
4.2.1.2 Imposta federale diretta (imposta sull’utile)
4.2.1.2.1 Principio
La trasformazione di una persona giuridica in un’altra persona giuridica non incide sull’imposta sull’utile, se sono adempiute cumulativamente le seguenti condizioni:
è mantenuto l’assoggettamento all’imposta in Svizzera;
vengono ripresi i valori fino ad allora determinanti per l’imposta sull’utile (art. 61 cpv. 1 LIFD).
La LIFD non contiene altre disposizioni concernenti la trasformazione fiscalmente neutra di una persona giuridica in un’altra persona giuridica.
4.2.1.2.2 Mantenimento dell’assoggettamento in Svizzera
La condizione del mantenimento dell’assoggettamento in Svizzera si riferisce alla persona giuridica trasformata.
4.2.1.2.3 Trasformazione con effetto retroattivo
Al momento della trasformazione di una persona giuridica in un’altra persona giuridica, l’assoggettamento non viene generalmente interrotto. Tuttavia, quando la trasformazione determina una modifica dell’aliquota d’imposta, l’assoggettamento termina e inizia nuovamente. In tal caso, la data di riferimento corrisponde generalmente alla data di iscrizione nel registro di commercio.
Una trasformazione con effetto retroattivo che determina una modifica dell’aliquota d’imposta è riconosciuta fiscalmente soltanto se la richiesta di iscrizione e la decisione di trasformazione sono depositate al registro di commercio entro sei mesi dalla data di riferimento del bilancio di trasformazione e se la richiesta di iscrizione ha determinato l’iscrizione incondizionata.
Se l’effetto retroattivo della trasformazione che determina una modifica dell’aliquota d’imposta è ammesso, l’assoggettamento, il periodo fiscale e il periodo di computo vengono interrotti alla data di trasformazione stabilita. In caso contrario, ci si basa sull’iscrizione nel registro di commercio per determinare l’utile imponibile. In questo caso, è necessario di chiudere i conti a quella data.
4.2.1.2.4 Perdite degli anni precedenti
Nel quadro della trasformazione di una persona giuridica assoggettata all’imposta in un’altra persona giuridica, le perdite degli anni precedenti non ancora compensate fiscalmente possono essere fatte valere per determinare l’utile imponibile secondo l’articolo 67 capoverso 1 LIFD.
4.2.1.3 Imposta federale diretta (imposta sul reddito: redditi provenienti da
partecipazioni della sostanza privata)
Con la trasformazione di una persona giuridica in un’altra persona giuridica, l’imposta sul reddito è interessata soltanto se la persona giuridica viene trasformata in una società di capitali o in una società cooperativa. I privati che detengono diritti di partecipazione realizzano in tal caso un reddito da sostanza se ricevono azioni gratuite, aumenti del valore nominale, pagamenti compensativi o altre prestazioni valutabili in denaro, effettuati a carico delle altre riserve della società di capitali o cooperativa trasformata.
Alle società di capitali o società cooperative quotate in una borsa svizzera si applicano le disposizioni speciali per le azioni gratuite e gli aumenti gratuiti del valore nominale (circolare n. 29b dell’AFC del 23.12.2019, n. 5.1.5).
4.2.1.4 Imposta preventiva
L’articolo 5 capoverso 1 lettera a LIP prevede, a titolo di eccezione, l’esenzione dall’imposta preventiva per le riserve e gli utili di una società di capitali o una società cooperativa che, all’atto di una ristrutturazione ai sensi dell’articolo 61 LIFD, sono trasferiti nelle riserve di una società di capitali o di una società cooperativa svizzera assuntrice o trasformata. Tale eccezione è fondata sul mantenimento in Svizzera del substrato fiscale trasferito.
Secondo l’articolo 4 capoverso 1 lettera b LIP i pagamenti compensativi, le azioni gratuite, gli aumenti gratuiti del valore nominale e gli altri redditi percepiti, all’atto di una trasformazione di una società di capitali o cooperativa in un’altra società di capitali o cooperativa, dai titolari dei diritti di partecipazione o da persone loro vicine, sono soggetti all’imposta preventiva se effettuati a carico delle altre riserve di una società di capitali o cooperativa svizzera.
Alle società di capitali o società cooperative quotate in una borsa svizzera si applicano le disposizioni speciali per le azioni gratuite e gli aumenti gratuiti del valore nominale (circolare n. 29b dell’AFC del 23.12.2019, n. 5.1.5).
4.2.1.5 Tassa d’emissione
Nell’ambito di una trasformazione mediante cambiamento della forma giuridica (trasformazione diretta), non vi è emissione o aumento di nuovi diritti di partecipazione. Di conseguenza, la tassa d’emissione non è interessata.
Secondo l’articolo 6 capoverso 1 lettera abis LTB, i diritti di partecipazione creati o aumentati all’atto della «trasformazione indiretta» di una società di capitali o cooperativa (liquidazione e costituzione mediante conferimento in natura o trasferimento di patrimonio) non soggiacciono alla tassa d’emissione nella misura in cui non eccedano il capitale preesistente.
Secondo l’articolo 9 capoverso 1 lettera e LTB, la tassa d’emissione è pari all’1 per cento del valore nominale dei diritti di partecipazione costituiti o aumentati conformemente a decisioni di trasformazione di un’associazione, una fondazione o un’impresa di diritto pubblico in una società di capitali o cooperativa, fatto salvo l’importo esente di cui all’articolo 6 capoverso 1 lettera h LTB. Le riserve palesi e occulte trasferite non soggiacciono alla tassa. Tuttavia, tale riduzione della base di calcolo è accordata soltanto se il soggetto giuridico interessato esisteva da almeno cinque anni. Inoltre, il plusvalore deve essere conteggiato proporzionalmente a posteriori se i diritti di partecipazione vengono venduti nei cinque anni seguenti la trasformazione.
4.2.1.6 Tassa di negoziazione
Nell’ambito di una trasformazione mediante cambiamento della forma giuridica (trasformazione diretta) non vi è trasferimento di beni. Di conseguenza, la tassa di negoziazione non è interessata.
Il trasferimento a titolo oneroso di documenti imponibili in relazione a una trasformazione per trasferimento (liquidazione e costituzione mediante conferimenti in natura o trasferimento di patrimonio) non soggiace alla tassa di negoziazione (art. 14 cpv. 1 lett. i LTB).
4.2.2 Trasformazione di una società di capitali o cooperativa in un’altra
società di capitali o cooperativa
4.2.2.1 Fattispecie
Secondo il diritto civile, la trasformazione di una società di capitali o cooperativa in un’altra società di capitali o cooperativa può avvenire direttamente (art. 53 e 54 LFus). Un simile cambiamento della forma giuridica non presuppone la costituzione di una nuova società e, di conseguenza, neppure il trasferimento degli attivi e dei passivi. Nonostante il cambiamento di forma giuridica, la società conserva la propria identità e personalità giuridica.
4.2.2.2 Imposta federale diretta (imposta sull’utile)
4.2.2.2.1 Principio
Per quel che concerne l’imposta sull’utile, la trasformazione di una società di capitali o cooperativa in un’altra società di capitali o cooperativa non presuppone una modifica dell’aliquota d’imposta né, di conseguenza, un’interruzione del periodo fiscale. Non è dunque necessario predisporre e presentare una chiusura dei conti intermedia.
4.2.2.2.2 Mantenimento dell’assoggettamento in Svizzera
La condizione del mantenimento dell’assoggettamento in Svizzera si riferisce alla società di capitali o cooperativa trasformata. Questa condizione può anche essere soddisfatta in caso di trasferimento all’estero della sede («trasformazione» in una società estera; art. 163 LDIP) se gli attivi ed i passivi trasferiti devono essere attribuiti a uno stabilimento d’impresa svizzero della persona giuridica estera (passaggio dall’assoggettamento illimitato all’assoggettamento limitato; art. 50–52 LIFD). Tuttavia, l’assoggettamento è mantenuto in Svizzera soltanto se il metodo di ripartizione fiscale internazionale attribuisce alla Svizzera, senza alcuna restrizione, il diritto d’imporre le riserve occulte trasferite. L’applicazione del metodo oggettivo (diretto) ai sensi dell’articolo 6 capoverso 3 LIFD garantisce tale attribuzione.
I conti intermedi devono essere chiusi e presentati in caso di trasferimento all’estero della sede o dell’amministrazione (art. 79 cpv. 3 LIFD). Tuttavia, l’assoggettamento non è interrotto se il trasferimento di sede non comporta una modifica dell’aliquota d’imposta.
4.2.2.3 Imposta federale diretta (imposta sul reddito: redditi provenienti da
partecipazioni della sostanza privata)
4.2.2.3.1 Principio
Si vedano le considerazioni al numero 4.2.1.3.
In caso di trasformazione di una società di capitali o cooperativa in un’altra società di capitali o cooperativa, le persone fisiche che detengono diritti di partecipazione conseguono un reddito da sostanza se ricevono un aumento del valore nominale, pagamenti compensativi o altre prestazioni valutabili in denaro effettuati a carico delle altre riserve della società di capitali o cooperativa trasformata.
Alle società di capitali o società cooperative quotate in una borsa svizzera si applicano le disposizioni speciali per le azioni gratuite e gli aumenti gratuiti del valore nominale (circolare n. 29b dell’AFC del 23.12.2019, n. 5.1.5).
4.2.2.3.2 Trasferimento della sede all’estero
Conformemente all’articolo 163 LDIP una società svizzera può, senza liquidazione né nuova costituzione, sottoporsi al diritto straniero («trasformazione» in una società estera).
Per quanto riguarda l’imposta federale diretta, le conseguenze fiscali sono le medesime che in caso di fusione di una società svizzera mediante incorporazione da parte di una società estera (cfr. n. 4.1.2.3.9).
4.2.2.4 Imposta preventiva
4.2.2.4.1 Principio
Si vedano le considerazioni al numero 4.2.1.4.
Le considerazioni riguardanti l’imposta federale diretta (redditi da sostanza mobiliare privata) concernono in ugual modo l’imposta preventiva in caso di trasformazione di una società di capitali o cooperativa svizzera in un’altra società di capitali o cooperativa svizzera. Secondo l’articolo 4 capoverso 1 lettera b LIP i pagamenti compensativi, le azioni gratuite, gli aumenti gratuiti del valore nominale e gli altri redditi percepiti all’atto di una trasformazione dai titolari dei diritti di partecipazione o da persone loro vicine sono soggetti all’imposta preventiva se effettuati a carico delle altre riserve di una società di capitali o cooperativa svizzera.
Alle società di capitali o società cooperative quotate in una borsa svizzera si applicano le disposizioni speciali per le azioni gratuite e gli aumenti gratuiti del valore nominale (circolare n. 29b dell’AFC del 23.12.2019, n. 5.1.5).
4.2.2.4.2 Trasferimento della sede all’estero
Conformemente all’articolo 163 LDIP una società svizzera può, senza liquidazione né nuova costituzione, sottoporsi al diritto straniero («trasformazione» in una società estera). Ai fini dell’imposta preventiva, il trasferimento all’estero della sede di una società di capitali o cooperativa è equiparato a una liquidazione (art 4 cpv. 2 LIP). L’imposta preventiva è dovuta sull’eccedenza di liquidazione. I beneficiari della prestazione, e quindi le persone aventi diritto al rimborso, sono i titolari delle quote o i soci della società di capitali o cooperativa svizzera trasformata. Per quanto riguarda l’imposta preventiva, le conseguenze fiscali sono le medesime che in caso di fusione di una società svizzera di capitali o cooperativa con una società estera (cfr. n. 4.1.2.4.2).
4.2.2.5 Tassa d’emissione
Si vedano le considerazioni al numero 4.2.1.5.
4.2.2.6 Tassa di negoziazione
Si vedano le considerazioni al numero 4.2.1.6.
4.2.3 Trasformazione di una società di capitali o cooperativa in
un’associazione, una fondazione o un’altra persona giuridica
4.2.3.1 Fattispecie
Secondo il diritto civile, soltanto la trasformazione di una società cooperativa che non dispone di capitale sociale in un’associazione è possibile mediante semplice cambiamento della forma giuridica (art. 54 cpv. 4 LFus). Tutte le altre società di capitali o cooperative possono essere trasformate soltanto in modo indiretto, ossia per mezzo di un trasferimento, in un’associazione, una fondazione o un’altra persona giuridica.
4.2.3.2 Imposta federale diretta (imposta sull’utile)
La trasformazione di una società di capitali o cooperativa in un’associazione, una fondazione o un’altra persona giuridica comporta una modifica dell’aliquota d’imposta (dall’8,5 % [art. 68 LIFD] al 4,25 % [art. 71 LIFD]). Tale modifica non implica un conteggio delle riserve occulte ai fini dell’imposta sull’utile. Tuttavia, la modifica dell’aliquota d’imposta comporta una fine ed un inizio dell’assoggettamento. Per questa ragione, è necessario predisporre e presentare una chiusura dei conti (art. 79 cpv. 3 LIFD).
4.2.3.3 Imposta federale diretta (imposta sul reddito: redditi provenienti da
partecipazioni della sostanza privata)
In caso di trasformazione di una società di capitali o una società cooperativa in un’associazione, una fondazione o un’altra persona giuridica, viene a mancare l’onere fiscale latente gravante le distribuzioni ai titolari delle quote o ai soci. Per questi ultimi, se persone fisiche, l’eccedenza di liquidazione (valore venale dell’eccedenza di attivi dedotti il valore nominale e le RAC risp. le RAC estere) soggiace all’imposta sul reddito, come nel caso di una trasformazione di una società di capitali o cooperativa in un’impresa di persone (art. 20 cpv. 1 lett. c LIFD; cfr. n. 4.2.6.4).
4.2.3.4 Imposta preventiva
Sul piano fiscale, la trasformazione di una società di capitali o cooperativa in un’associazione, una fondazione o un’altra persona giuridica è equiparata a una liquidazione. L’imposta preventiva è dovuta sull’eccedenza di liquidazione (valore venale dell’eccedenza di attivi dedotti il valore nominale e le RAC risp. le RAC estere).
4.2.3.5 Tassa di negoziazione
Si vedano le considerazioni al numero 4.2.1.6.
4.2.3.6 Imposte non interessate
• Tassa d’emissione.
4.2.4 Trasformazione di un’associazione, una fondazione o un’altra persona
giuridica in una società di capitali o cooperativa
4.2.4.1 Fattispecie
Secondo il diritto civile, soltanto la trasformazione di un’associazione iscritta nel registro di commercio è possibile mediante cambiamento della forma giuridica (art. 54 cpv. 5 LFus). Tutte le altre associazioni, fondazioni o altre persone giuridiche possono essere trasformate soltanto in modo indiretto, ossia per mezzo di un trasferimento, in una società di capitali o cooperativa.
4.2.4.2 Imposta federale diretta (imposta sull’utile)
La trasformazione di un’associazione, una fondazione o un’altra persona giuridica in una società di capitali o cooperativa comporta una modifica dell’aliquota d’imposta (da 4,25 % [art. 71 LIFD] a 8,5 % [art. 68 LIFD]). Questa modifica non implica un conteggio delle riserve occulte ai fini dell’imposta sull’utile. Tuttavia, la modifica dell’aliquota d’imposta comporta una fine ed un inizio dell’assoggettamento. Per questo motivo, è necessario predisporre e presentare una chiusura dei conti intermedia (art. 79 cpv. 3 LIFD).
4.2.4.3 Imposta federale diretta (imposta sul reddito: redditi provenienti da
partecipazioni della sostanza privata)
All’atto della trasformazione di un’associazione, una fondazione o un’altra persona giuridica in una società di capitali o in una società cooperativa, i privati che in seguito alla trasformazione detengono diritti di partecipazione nella nuova società di capitali o società cooperativa, realizzano un reddito imponibile (art. 16 cpv. 1 LIFD) pari alla differenza tra il valore venale di tali diritti di partecipazione e il loro prezzo d’emissione.
4.2.4.4 Imposta preventiva
I diritti di partecipazione emessi nell’ambito della trasformazione di un’associazione, una fondazione o un’altra persona giuridica in una società di capitali o in una società cooperativa non soggiacciono all’imposta preventiva, poiché sono costituiti a carico dell’eccedenza di attivi di una persona giuridica non soggetta all’imposta preventiva (associazione, fondazione o altra persona giuridica).
In caso di trasformazione diretta tramite cambiamento della forma giuridica di un’associazione iscritta a registro di commercio in una società di capitali o in una società cooperativa e in caso di trasformazione mediante il trasferimento di patrimonio non può essere costituita nessuna RAC.
In caso di trasformazione indiretta realizzata tramite una costituzione per apporto in natura, l’eccedenza di attivi risultante dal bilancio commerciale della società di capitali o della società cooperativa può essere esposta come RAC senza conseguenza fiscale per la parte di apporto che eccede il capitale azionario o il capitale sociale.
4.2.4.5 Tassa d’emissione
Ai sensi dell’articolo 9 capoverso 1 lettera e LTB la tassa d’emissione è pari all’1 per cento del valore nominale dei diritti di partecipazione costituiti o aumentati conformemente a decisioni di trasformazione di un’associazione, una fondazione o un’altra persona giuridica in una società di capitali o cooperativa, fatto salvo l’importo esente di cui all’articolo 6 capoverso 1 lettera h LTB. Le riserve palesi e occulte trasferite non soggiacciono alla tassa. Tuttavia, tale riduzione dell’imponibile è accordata soltanto se il soggetto giuridico interessato esisteva da almeno cinque anni. Inoltre, il plusvalore deve essere conteggiato proporzionalmente a posteriori se i diritti di partecipazione vengono venduti nei cinque anni seguenti la trasformazione.
4.2.4.6 Tassa di negoziazione
Si vedano le considerazioni al numero 4.2.1.6.
4.2.5 Trasformazione di un istituto di diritto pubblico in una società di capitali
o cooperativa
4.2.5.1 Fattispecie
Gli istituti di diritto pubblico che possono procedere a una trasformazione diretta (cambiamento della forma giuridica; art. 99–101 LFus) sono le istituzioni di diritto pubblico federali, cantonali e comunali iscritte nel registro di commercio e dotate di autonomia organizzativa, indipendentemente dal fatto che abbiano personalità giuridica (art. 2 lett. d LFus).
4.2.5.2 Imposta federale diretta (imposta sull’utile)
4.2.5.2.1 Principio della determinanza del bilancio commerciale
La trasformazione di un istituto di diritto pubblico in una società di capitali o in una società cooperativa le cui quote sono alienate (privatizzazione) comporta in generale un assoggettamento all’imposta (cfr. art. 49 e 56 LIFD). Secondo il principio della determinanza , l’imposizione delle società si basa sul bilancio commerciale. Se l’istituto di diritto pubblico fino ad allora esentato dall’imposta non dichiara nel proprio bilancio commerciale le riserve occulte esistenti all’atto della trasformazione, può farlo in un bilancio fiscale complementare all’inizio dell’assoggettamento (art. 61a LIFD; esempio n. 8 dell’allegato).
La trasformazione di un istituto di diritto pubblico in una società di capitali o in una società cooperativa può avvenire anche indirettamente mediante una costituzione con conferimenti in natura. I valori patrimoniali possono essere conferiti al valore venale (art. 634 e segg. CO). Il goodwill è considerato quale derivato e secondo il diritto commerciale può a sua volta essere portato all’attivo del bilancio d’apertura. In virtù dell’articolo 61a LIFD anche per questa procedura di diritto civile può essere fatto valere un bilancio fiscale diverso dal bilancio commerciale, laddove singoli valori patrimoniali vengono ripresi nel bilancio commerciale iniziale ad un valore inferiore a quello venale e l’istituto di diritto pubblico era esentato dall’imposta.
L’assoggettamento di una società di capitali o cooperativa non esente dall’imposta che risulta dalla trasformazione di un istituto di diritto pubblico esente dall’imposta, inizia con l’iscrizione nel registro di commercio. Il periodo fiscale incomincia tuttavia dal giorno in cui la trasformazione o la ripresa esplica i suoi effetti.
4.2.5.2.2 Perdite degli anni precedenti
Le perdite subite prima dell’inizio dell’assoggettamento non possono essere dedotte.
4.2.5.3 Imposta preventiva
I diritti di partecipazione emessi all’atto della trasformazione di un istituto di diritto pubblico in una società di capitali o in una società cooperativa non soggiacciono all’imposta preventiva, poiché sono costituiti a carico dell’eccedenza di attivi di un soggetto di diritto pubblico non assoggettato all’imposta preventiva.
In caso di trasformazione diretta di un'istituzione di diritto pubblico in una società di capitali o in una società cooperativa tramite cambiamento della forma giuridica non si possono creare RAC.
In caso di trasformazione indiretta realizzata tramite una costituzione per apporto in natura, l'eccedenza di attivi risultante dal bilancio commerciale della società di capitali o della società cooperativapuò essere esposta come RAC senza conseguenze fiscali, nella misura in cui questa è superiore al capitale azionario o al capitale sociale.
4.2.5.4 Tassa d’emissione
Ai sensi dell’articolo 9 capoverso 1 lettera e LTB la tassa d’emissione è pari all’1 per cento del valore nominale dei diritti di partecipazione costituiti o aumentati conformemente a decisioni relative alla trasformazione di un istituto di diritto pubblico in una società di capitali o cooperativa, fatto salvo l’importo esente di cui all’articolo 6 capoverso 1 lettera h LTB. Le riserve palesi e occulte trasferite non soggiacciono alla tassa. Ciononostante, questa riduzione dell’imponibile è accordata soltanto se il soggetto giuridico interessato esisteva da almeno cinque anni. In ogni caso, il plusvalore deve essere conteggiato a posteriori qualora i diritti di partecipazione vengano alienati nei cinque anni seguenti la ristrutturazione.
4.2.5.5 Tassa di negoziazione
Si vedano le considerazioni al numero 4.2.1.6.
4.2.5.6 Imposte non interessate
• Imposta federale diretta (imposta sul reddito: redditi provenienti da partecipazioni della sostanza privata).
4.2.6 Trasformazione di una società di capitali o cooperativa in un’impresa
di persone
4.2.6.1 Fattispecie
Secondo la LFus, le società di capitali e cooperative non possono trasformarsi direttamente in un’impresa di persone (art. 54 LFus). Secondo il diritto civile, una simile trasformazione comporta di principio la liquidazione del soggetto giuridico precedente e la costituzione di uno nuovo. Secondo il diritto civile, vi è dunque un trasferimento di attivi e di passivi.
Nel caso in cui gli attivi ed i passivi che costituiscono un ramo d’attività (parziale) di una società di capitali o cooperativa sono trasferiti secondo il diritto civile ad una impresa di persone esistente o di nuova creazione, questo è considerato come una trasformazione parziale.
4.2.6.2 Imposta federale diretta (imposta sul reddito: redditi provenienti da
partecipazioni della sostanza privata)
4.2.6.2.1 Ripresa dei valori fino ad allora determinanti per l’imposta sull’utile
I valori fino ad allora determinanti per l’imposta sull’utile divengono i valori determinanti per l’imposta sul reddito. L’imposta latente gravante le riserve occulte non tassate passa così dall’imposta sull’utile all’imposta sul reddito (esempio n. 9 dell’allegato).
4.2.6.2.2 Perdite degli anni precedenti
La trasformazione o trasformazione parziale di una società di capitali o cooperativa in un’impresa di persone è fiscalmente neutra per l’impresa (in precedenza imposta sull’utile; ora reddito da un’attività lucrativa indipendente). Di conseguenza, al momento della determinazione del reddito imponibile, le persone fisiche socie dell’impresa di persone assuntrice possono far valere la deduzione di eventuali perdite riportate della persona giuridica trasferente o dell’esercizio trasferito che non sono ancora state compensate fiscalmente (art. 31 LIFD; esempio n. 9 dell’allegato).
4.2.6.3 Imposta federale diretta (imposta sull’utile)
4.2.6.3.1 Principio
La trasformazione di una società di capitali o cooperativa in un’impresa di persone è fiscalmente neutra per l’imposta sull’utile, se sono adempiute cumulativamente le seguenti condizioni:
è mantenuto l’assoggettamento all’imposta in Svizzera;
vengono ripresi i valori fino ad allora determinanti per l’imposta sull’utile (esempio n. 9 dell’allegato).
4.2.6.3.2 Mantenimento dell’assoggettamento in Svizzera
Nel caso di una trasformazione o trasformazione parziale di una società di capitali o cooperativa in un’impresa di persone, il mantenimento dell’assoggettamento non può essere riferito alla persona giuridica che è sciolta. In realtà, delle riserve occulte vengono trasferite a una persona fisica. Di conseguenza, il mantenimento dell’assoggettamento si riferisce all’assoggettamento dei titolari delle quote e al mantenimento dell’esercizio in Svizzera da parte di un’impresa di persone.
4.2.6.3.3 Trasformazione di una società di capitali o cooperativa in uno
stabilimento d’impresa di una società estera di persone
Una società di capitali o cooperativa i cui diritti di partecipazione sono detenuti da una società estera di persone può essere trasformata, mediante liquidazione o trasformazione parziale, in uno stabilimento d’impresa di una società estera di persone.
Gli stabilimenti d’impresa di società estere di persone sono assoggettati all’imposta sull’utile (art. 11 LIFD). La trasformazione di una società di capitali o cooperativa in uno stabilimento d’impresa di un’impresa estera di persone può dunque avvenire senza incidenza fiscale sull’imposta sull’utile, se le riserve occulte rimangono nello stabilimento svizzero. Tuttavia, il mantenimento dell’assoggettamento in Svizzera può essere
assicurato unicamente se il metodo di ripartizione fiscale internazionale attribuisce alla Svizzera, senza alcuna restrizione, il diritto d’imporre le riserve occulte trasferite. L’applicazione del metodo oggettivo (diretto) ai sensi della LIFD garantisce tale attribuzione.
4.2.6.3.4 Trasformazione con effetto retroattivo
In caso di trasformazione di una società di capitali o di una cooperativa in un’impresa di persone, l’assoggettamento cessa, di regola, con l’iscrizione nel registro di commercio.
Una trasformazione avente effetto retroattivo è riconosciuta fiscalmente soltanto se la richiesta di iscrizione e gli atti costitutivi sono depositati al registro di commercio entro i sei mesi seguenti la data determinante del bilancio di assunzione e se la domanda d’iscrizione porta all’iscrizione incondizionata.
Se l’effetto retroattivo della trasformazione è accettato, l’assoggettamento cessa alla data di assunzione stabilita. Coerentemente, l’attività lucrativa indipendente inizia in quel momento. In caso contrario, ci si basa sull’iscrizione nel registro di commercio e sarà necessaria una chiusura dei conti a quella data.
Una trasformazione parziale con effetto retroattivo è riconosciuta fiscalmente soltanto se la decisione degli organi competenti della società di capitali o della società cooperativa inerente il trasferimento di un esercizio a un’impresa di persone è eseguita entro sei mesi dalla data di riferimento.
4.2.6.4 Imposta federale diretta (imposta sul reddito: redditi provenienti da
partecipazioni della sostanza privata)
In caso di trasformazione di una società di capitali o cooperativa in una impresa di persone, la società di capitali o cooperativa è liquidata o parzialmente liquidata. Un’ulteriore imposizione delle riserve palesi e latenti (eccedenza di liquidazione) presso i titolari delle quote o i soci non è più possibile. Per questa ragione, l’eccedenza di liquidazione (valore venale dell’eccedenza di attivi dedotti il valore nominale e le RAC risp. le RAC estere) è assoggettata all’imposta sul reddito presso le persone fisiche finora partecipanti (art. 20 cpv. 1 lett. c LIFD; esempio n. 9 dell’allegato).
4.2.6.5 Imposta preventiva
Nel caso di una trasformazione o di una trasformazione parziale di una società di capitali o cooperativa in una impresa di persone, l’eccedenza di liquidazione (valore venale dell’eccedenza di attivi dedotti il valore nominale e le RAC risp. le RAC estere) soggiace all’imposta preventiva (art. 4 cpv. 1 lett. b LIP; esempio n. 9 dell’allegato).
4.2.6.6 Tassa di negoziazione
Si vedano le considerazioni al numero 4.2.1.6.
4.2.6.7 Imposte non interessate
• Tassa d’emissione.
4.3 Scissione
4.3.1 Fattispecie
Nel caso di una scissione, una società (società trasferente) trasferisce una o più parti del suo patrimonio a un’altra società (società assuntrice). I diritti patrimoniali e societari dei titolari delle quote della società trasferente sono salvaguardati per il fatto che quest’ultimi ricevono o detengono già questi stessi diritti nella o nella(e) società assuntrice(i). Si tratta, in una certa misura, dell’inverso della fusione. Con la scissione, una società è suddivisa in due o più società parallele o società sorelle. La scissione simmetrica designa la suddivisione in società sorelle e la scissione asimmetrica qualifica la suddivisione in società parallele. In una scissione simmetrica, i titolari di quote conservano i loro diritti di partecipazione nelle entità nate dalla scissione nelle medesime proporzioni che nella società oggetto della scissione. In una scissione asimmetrica, i titolari di quote ricevono diritti di partecipazione in proporzioni differenti da quelle esistenti nella società oggetto della scissione.
Bisogna inoltre distinguere la costituzione di due nuove società a partire da una società trasferente che si scioglie (divisione) dal trasferimento di valori patrimoniali di una società a un’altra società preesistente o neo-costituita (separazione).
Rappresentazione schematica15
H.-J. Neuhaus / P. Riedweg; Seminario ISIS-Update del 27.11.2001 sulla LFus
Secondo la LFus, una scissione ai sensi del diritto fiscale può essere effettuata conformemente al diritto civile mediante:
divisione (art. 29 lett. a LFus);
separazione (art. 29 lett. b LFus);
trasferimento di patrimonio (art. 69-77 LFus) a una società nuovamente costituita o a una società sorella esistente.
Una scissione può essere ottenuta secondo il diritto civile anche senza applicazione della LFus mediante:
costituzione di una filiale mediante conferimento in natura o assunzione di beni, cui fa seguito l’attribuzione di nuovi diritti di partecipazione agli azionisti, senza riduzione di capitale, nella società oggetto della scissione («spin-off») o, con riduzione di capitale, nella società oggetto della scissione («split-off»);
trasferimento degli attivi e dei passivi del complesso da scindere agli azionisti (dividendo in natura), i quali fondano la società assuntrice o le società assuntrici e liberano le loro azioni mediante conferimento in natura dei valori patrimoniali ricevuti;
sottoscrizione delle azioni della società assuntrice da parte degli azionisti della società preesistente, la quale apporta gli attivi e i passivi da scindere per liberare le azioni della società assuntrice.
4.3.2 Imposta federale diretta (imposta sull’utile)
4.3.2.1 Principio
Secondo l’articolo 61 capoverso 1 lettera b LIFD le riserve occulte di una persona giuridica non sono imponibili in caso di scissione, se sono adempiute cumulativamente le seguenti condizioni:
è mantenuto l’assoggettamento all’imposta in Svizzera;
vengono ripresi i valori fino ad allora determinanti per l’imposta sull’utile;
uno o più esercizi o rami di attività sono trasferiti;
le persone giuridiche esistenti dopo la scissione continuano un esercizio o un ramo di attività.
Non si esige la continuazione immutata né dell’esercizio trasferito all’atto della scissione né dell’esercizio non trasferito.
La forma giuridica scelta per ottenere l’effetto di una scissione non ha incidenza sull’imposta sull’utile. Sotto il profilo fiscale, si tratta di un «caso di prelevamento». Ciò significa che se la neutralità fiscale non è espressamente prevista dalla legge (art. 61 cpv. 1 lett. b LIFD), il prelevamento è imponibile in quanto realizzazione delle riserve occulte (art. 58 cpv. 1 lett. c LIFD).
La modalità di scissione (divisione o separazione) non è determinante.
In caso di scissioni transfrontaliere (art. 163d LDIP), sono applicabili gli stessi principi validi per le fusioni transfrontaliere (cfr. n. 4.1.2.2.2).
4.3.2.2 Scissione con effetto retroattivo
Nel caso di una divisione, l’assoggettamento della società termina generalmente con la cancellazione dal registro di commercio. L’assoggettamento di una società risultante da una divisione o da una separazione inizia generalmente con l’iscrizione nel registro di commercio.
L’effetto retroattivo di una scissione è riconosciuto sul piano fiscale solo se la richiesta di iscrizione e la decisione di scissione sono depositate al registro di commercio entro sei mesi dalla data di riferimento dell’ultimo bilancio e se la richiesta di iscrizione ha determinato l’iscrizione incondizionata. Se la scissione viene effettuata a favore di una persona giuridica già esistente, senza che sia necessaria un'iscrizione nel registro di commercio, la scissione deve essere effettuata entro sei mesi dalla data di riferimento.
Se l’effetto retroattivo è accettato, l’assoggettamento, il periodo fiscale e il periodo di computo di una società risultante da una scissione iniziano il giorno in cui la scissione esplica i suoi effetti. Analogamente, l’assoggettamento di una società divisa termina in questo momento. In caso contrario, l’iscrizione nel registro di commercio è determinante per la determinazione dell’utile imponibile. Ciò implica l’allestimento di un bilancio di chiusura a tale data.
4.3.2.3 Termine di attesa in caso di vendita
Non vi è un termine di attesa per la vendita dei diritti di partecipazione risultanti da una scissione o rimanenti a seguito di una scissione.
4.3.2.4 Delimitazione fra scissione e vendita
La neutralità fiscale di una scissione sottostà alla condizione che con l’esercizio venga trasferita anche una parte adeguata dei fondi propri (capitale azionario e/o riserve palesi).
La vendita di un esercizio a una consorella non può essere qualificata come scissione fiscalmente neutra per l’imposta sull’utile (esempio n. 12 dell’allegato). Tuttavia, un trasferimento di patrimonio a titolo oneroso, senza incidenza fiscale, è possibile se effettuato tra società svizzere di un gruppo (art. 61 cpv. 3 LIFD; cfr. n. 4.5; esempio n. 21 dell’allegato).
4.3.2.5 Esercizio e ramo di attività
Secondo la prassi in vigore, le nozioni di «esercizio» e «ramo di attività» devono essere interpretate come segue:
esercizio: insieme di elementi patrimoniali di natura organizzativa e tecnica che costituisce un’entità relativamente autonoma per la produzione di una prestazione fornita dall’impresa;
ramo di attività: la più piccola unità di un’impresa di per sé stessa vitale.
Un esercizio o un ramo di attività è riconosciuto soltanto, se sono adempiute cumulativamente le seguenti condizioni:
l’impresa fornisce prestazioni sul mercato o a imprese collegate;
l’impresa dispone di personale;
i costi del personale sono in rapporto ai ricavi conformi al mercato.
Un esercizio può anche comportare degli attivi non necessari all’attività aziendale (per es. liquidità, immobili) a condizione che esso non occupi solo una posizione subalterna, che non sia stato creato unicamente nell’intento di una scissione fiscalmente neutra e che continui nel futuro (riserva generale dell’evasione fiscale).
4.3.2.6 Società di gestione patrimoniale e società holding
La detenzione e l’amministrazione di titoli, che servono soltanto all’investimento del proprio patrimonio, non costituiscono mai un esercizio anche se la sostanza è importante.
La condizione dell’esercizio può essere soddisfatta in caso di scissione di una società holding sia a livello della società holding (cosiddetta « attività holding ») oppure a livello della società attiva a cui la società holding partecipa (cosiddetta «attività operativa»).
Si è in presenza di una cosiddetta « attività holding », se sono adempiute cumulativamente le seguenti condizioni:
le partecipazioni (in valore) sono prevalentemente partecipazioni in società attive;
le partecipazioni rappresentano, in maggioranza, almeno il 20 per cento del capitale azionario o del capitale sociale delle altre società o permettono, in altro modo, di esercitare un controllo determinante su tali società (per es. tramite una convenzione tra azionisti);
le società holding esistenti dopo la scissione esercitano effettivamente un’attività holding (coordinazione dell’attività commerciale di molteplici filiali; direzione strategica) tramite personale proprio o personale su mandato;
le società holding continuano a esistere dopo la scissione.
Si è in presenza di una «attività operativa» se la quota di partecipazione supera il 50 per cento dei diritti di voto di una società attiva. In virtù del principio di trasparenza, la condizione dell’esercizio è adempiuta da parte della società holding con la detenzione di una sola di tali partecipazioni (sentenza del Tribunale federale 2C_34/2018 del 11.3.2019; esempio n. 11 dell’allegato).
Il principio di trasparenza, che richiede la detenzione di una quota parte superiore al 50% dei voti ad ogni livello, si applica sia alle società con una «attività holding» che alle società con un’attività operativa.
4.3.2.7 Società finanziarie e società di gestione di beni immateriali
L’attività di una società finanziaria o di una società di gestione di beni immateriali rappresenta un esercizio, se sono adempiute cumulativamente le seguenti condizioni:
la società fornisce prestazioni sul mercato o a società del gruppo;
la società occupa o incarica, effettivamente, almeno una persona per le sue prestazioni (un posto a tempo pieno).
4.3.2.8 Società immobiliari
L’amministrazione di immobili propri costituisce un esercizio, se sono adempiute cumulativamente le seguenti condizioni:
vi è una presenza sul mercato o degli immobili aziendali sono dati in affitto a società del gruppo;
la società occupa o incarica almeno una persona per l’amministrazione degli immobili (un posto a tempo pieno per lavori di gestione immobiliare);
i proventi dalla locazione ammontano ad almeno 20 volte il costo del personale conforme al mercato per la gestione degli immobili16.
Una scissione di società immobiliari senza incidenza fiscale è possibile soltanto se sono adempiute le condizioni di base di una ristrutturazione fiscalmente neutra e
gli immobili trasferiti costituiscono un esercizio;
le società immobiliari esistenti dopo la scissione continuano un esercizio o un ramo di attività.
4.3.2.9 Rettifiche di valore e ammortamenti su partecipazioni trasferite
Le rettifiche di valore e gli ammortamenti (secondo il vecchio diritto contabile) sulle partecipazioni di almeno il 10 per cento sono aggiunti all’utile imponibile nella misura in cui non sono più giustificati (art. 62 cpv. 4 LIFD). Occorre tuttavia un aumento durevole del valore della partecipazione. Per questa ragione, all’atto della tassazione di una società che ha trasferito, mediante scissione, una partecipazione al valore determinante per l’imposta sull’utile a una società del gruppo in Svizzera, bisogna esaminare in quale misura eventuali rettifiche di valore o ammortamenti effettuati su questa partecipazione siano ancora giustificati dall’uso commerciale. L’articolo 62 capoverso 4 LIFD si applica anche se, a seguito di un’alienazione parziale, la quota di partecipazione scende al di sotto del 10 per cento e i diritti di partecipazione, al termine dell’anno fiscale precedente l’aumento di valore, avevano un valore venale di almeno un milione di franchi (circolare
n. 27 dell’AFC del 17.12.2009, n. 2.5.2).
Consigliere federale Kaspar Villiger, Consiglio degli Stati, 21.3.2001; Bollettino ufficiale, pag. 166
4.3.2.10 Costo d’investimento relativo a una partecipazione trasferita mediante
scissione
Se nell’ambito di una divisione o di una separazione vengono trasferite delle partecipazioni (art. 61 cpv. 1 lett. b LIFD), la società che acquisisce tali partecipazioni deve riprenderle al loro valore determinante per l’imposta sull’utile nonché al costo d’investimento precedente (circolare n. 27 dell’AFC del 17.12.2009, n. 2.5.1). In questo caso la durata di detenzione della partecipazione traferita rimane invariata.
4.3.2.11 Conseguenze fiscali di una scissione simmetrica per la persona giuridica
titolare delle partecipazioni (società madre; teoria del triangolo modificata)
Una scissione simmetrica rappresenta, per i titolari di quote, una ristrutturazione della sostanza senza incidenza fiscale. Non vi è scambio di diritti di partecipazione. L’applicazione della teoria del triangolo modificata s’impone in considerazione del principio secondo cui i conti annuali predisposti conformemente al diritto commerciale costituiscono la base per la determinazione del risultato fiscale (principio della determinanza del bilancio commerciale). La somma dei valori determinanti per l’imposta sull’utile e dei costi d’investimento delle partecipazioni resta immutata. Tutt’al più, può risultare necessaria una rettifica del valore della partecipazione nella società impoverita sulla base del vantaggio attribuito. . Tale rettifica dovrebbe essere compensata con una rivalutazione della partecipazione alla società beneficiaria (registrazione: partecipazione «società assuntrice» a partecipazione «società trasferente»). Le conseguenze fiscali per la società madre sono pertanto le stesse che in caso di attribuzione di un vantaggio tra imprese collegate (filiali; esempio n. 10 dell’allegato).
4.3.2.12 Conseguenze in materia d’imposta sull’utile se la condizione
dell’esercizio non è adempiuta
Poiché per le scissioni non vi è un termine di attesa da osservare, la condizione dell’esercizio acquista un’importanza centrale. Inoltre, i rami di attività vengono equiparati a esercizi. Di seguito si utilizzerà quindi soltanto la nozione di «esercizio».
Se singoli attivi, per esempio degli immobili, vengono trasferiti a una società consorella, le condizioni per una scissione fiscalmente neutra (condizione dell’esercizio) non sono soddisfatte. Le riserve occulte trasferite sono assoggettate all’imposta sull’utile anche se la società assuntrice persegue già un esercizio o se più società, per mezzo di una separazione, riuniscono singoli attivi in un nuovo esercizio.
La condizione dell’esercizio non vale solo per i beni trasferiti, ma anche per la società trasferente e ciò al fine di garantire l’imposizione in caso di processo inverso, ossia se un esercizio viene separato e rimangono singoli attivi che servono solo all’investimento. Se dopo la scissione la società trasferente non adempie più la condizione dell’esercizio, l’imposta sull’utile è prelevata sulle riserve occulte che le sono rimaste. Le conseguenze fiscali sono pertanto sempre le stesse, indipendentemente dal processo di diritto civile scelto.
In caso di scissione, possono pertanto prodursi le seguenti conseguenze fiscali in materia di imposta sull’utile, fatto salvo il trasferimento di patrimonio ai sensi dell’articolo 61 capoverso 3 LIFD:
il trasferimento avviene attraverso una vendita: imposizione in capo alla società trasferente delle riserve occulte (non tassate) trasferite con la vendita. La società assuntrice può far valere le corrispondenti riserve occulte già tassate come utile;
i beni trasferiti non costituiscono un esercizio: imposizione, in capo alla società trasferente, delle riserve occulte (non tassate) trasferite. La società assuntrice può far valere le corrispondenti riserve occulte già tassate come utile (esempi n. 13 e n. 14 dell’allegato);
dopo il trasferimento, la società trasferente non adempie più la condizione dell’esercizio: imposizione delle riserve occulte non tassate restanti presso la società trasferente. Quest’ultima può far valere le corrispondenti riserve occulte già tassate come utile (esempio n. 15 dell’allegato).
4.3.2.13 Riporto delle perdite degli anni precedenti
Nel caso di una scissione, le perdite degli anni precedenti, concernenti l’esercizio o il ramo di attività trasferito di cui non si è ancora tenuto conto per il calcolo dell’utile imponibile, devono essere trasferite alla società assuntrice. Tali perdite possono essere fatte valere conformemente all’articolo 67 capoverso 1 LIFD. Tuttavia, un trasferimento delle perdite riportate è escluso in caso di evasione fiscale. Ciò avviene, in particolare, quando l’esercizio trasferito cessa poco tempo dopo la scissione.
4.3.2.14 Ripresa del valore aggiunto generato internamente
Al momento della scissione, il valore determinante per l’imposta sull’utile del valore aggiunto generato internamente secondo l’articolo 61a capoverso 1 LIFD deve essere obbligatoriamente ripartito sugli esercizi o sui rami di attività trasferiti e rimanenti (ripresa dei valori fino ad allora determinanti per l’imposta sull’utile). A tale scopo va applicato lo stesso metodo di valutazione scelto all’inizio dell’assoggettamento fiscale per calcolare il valore aggiunto dei singoli esercizi o rami di attività17.
4.3.2.15 Scissione allo scopo di risanare la società assuntrice
Se una scissione è effettuata allo scopo di risanare la società assuntrice, conviene esaminare se l’imposta sull’utile relativa alle riserve occulte trasferite viene meno e se vi è un’evasione fiscale. Al pari dell’attribuzione ordinaria di un vantaggio tra società collegate, un tale processo genera, presso la società trasferente, un’imposizione delle riserve occulte non tassate trasferite. La società assuntrice può far valere le corrispondenti riserve occulte già tassate.
17 Messaggio concernente la legge federale sul Progetto fiscale 17 (PF17); FF 2018 2079, in particolare
4.3.3 Imposta federale diretta (imposta sul reddito: redditi provenienti da
partecipazioni della sostanza privata)
4.3.3.1 Termine di attesa in caso di vendita
Una scissione fiscalmente neutra per l’imposta sull’utile rappresenta, per le persone fisiche partecipanti, una ristrutturazione della sostanza senza incidenza fiscale che non sottostà ad alcun termine di attesa. La neutralità fiscale per le società scisse comporta la neutralità fiscale anche per le persone fisiche partecipanti, ossia per i titolari di quote di tali società (sentenza del Tribunale federale 2C_34/2018 dell’11.3.2019).
4.3.3.2 Azioni gratuite ed aumenti gratuiti del valore nominale
Secondo l’articolo 20 capoverso 1 lettera c LIFD, le azioni gratuite e gli aumenti gratuiti del valore nominale, ottenuti dai titolari di diritti di partecipazione della società assuntrice, sottostanno all’imposta sul reddito se non vengono effettuati a carico del valore nominale dei diritti di partecipazione o delle RAC rispettivamente delle RAC estere della società trasferente.
Alle società di capitali o società cooperative quotate in una borsa svizzera si applicano le disposizioni speciali per le azioni gratuite e gli aumenti gratuiti del valore nominale (circolare n. 29b dell’AFC del 23.12.2019, n. 5.1.5).
4.3.3.3 Conseguenze fiscali di una scissione non neutra per l’imposta sull’utile
Per i titolari di quote, una scissione non neutra sul piano dell’imposta sull’utile costituisce fondamentalmente un caso di prelevamento imponibile. Sulla base della teoria del triangolo, sono realizzati, di regola, i seguenti redditi provenienti da partecipazioni (art. 20 cpv. 1 lett. c LIFD):
Se il trasferimento dell’esercizio avviene mediante una vendita a un prezzo inferiore al valore venale, le riserve occulte trasferite costituiscono un vantaggio attribuito a un’impresa collegata (consorella; esempio n. 12 dell’allegato).
Se i beni trasferiti mediante la scissione non costituiscono un esercizio, il titolare di quote realizza di norma le altre riserve palesi e occulte trasferite (esempi n. 13 e 14 dell’allegato).
Se, dopo il trasferimento, la condizione dell’esercizio non è più adempiuta presso la società trasferente, il titolare di quote realizza generalmente le altre riserve palesi e occulte trasferite di tale società (identità di trattamento con il processo inverso, basata sull’interpretazione economica; esempio n. 15 dell’allegato).
Nei suddetti tre casi, viene attribuito un vantaggio a un’impresa collegata (consorella).
Quando un vantaggio è attribuito a una consorella, il titolare di quote (persona fisica) realizza sostanzialmente un vantaggio valutabile in denaro proveniente dalla partecipazione nella società impoverita (art. 20 cpv. 1 lett. c LIFD) che egli apporta nella società beneficiaria (teoria del triangolo). Per evitare un’imposizione multipla, prima della transazione egli può chiedere l’applicazione della cosiddetta «teoria del triangolo modificata». Secondo questa teoria, l’imposizione di una distribuzione non ha luogo presso il titolare di quote, a condizione che quest’ultimo non alieni per cinque anni i diritti di partecipazione nella società beneficiaria. Nel caso di una scissione fiscalmente non
neutra dovuta a inadempienza della condizione dell’esercizio, il termine si riferisce ai diritti di partecipazione nella società che non continua l’esercizio. Per garantire l’imposizione con la procedura di ricupero d’imposta in caso di violazione di questo termine, il titolare delle quote firma una dichiarazione («revers»). Questa pratica rappresenta una «soluzione favorevole» avente per scopo di evitare, in definitiva, una doppia imposizione del reddito della sostanza presso il titolare delle quote. La teoria del triangolo modificata non è applicabile in caso di risanamento mediante scissione (cfr. n. 4.1.4.3.2). Per le scissioni transfrontaliere (art. 163d LDIP) valgono gli stessi principi delle fusioni transfrontaliere (cfr. n. 4.1.2.3.9).
4.3.4 Imposta preventiva
4.3.4.1 Principio
L’articolo 5 capoverso 1 lettera a LIP prevede, a titolo di eccezione, l’esenzione dall’imposta preventiva per le riserve e gli utili di una società che, all’atto di una ristrutturazione ai sensi dell’articolo 61 LIFD, sono trasferiti nelle riserve di una società di capitali o cooperativa svizzera assuntrice o trasformata. Tale eccezione è fondata sul mantenimento in Svizzera del substrato fiscale trasferito.
Se le condizioni di una scissione fiscalmente neutra ai sensi dell’articolo 61 capoverso 1 lettera b LIFD non sono adempiute (inadempienza della condizione dell’esercizio), un vantaggio assoggettato all’imposta preventiva viene attribuito a una consorella. In virtù dell’applicazione della teoria del beneficiario diretto, la società assuntrice beneficiaria della prestazione ha diritto al rimborso. L’interesse di mora per l’imposta preventiva è retto dall’articolo 16 LIP.
4.3.4.2 Azioni gratuite ed aumenti gratuiti del valore nominale
In caso di scissione, le azioni gratuite e gli aumenti gratuiti del valore nominale ottenuti dai titolari dei diritti di partecipazione della società assuntrice sono soggetti all’imposta preventiva secondo l’articolo 4 capoverso 1 lettera b LIP nella misura in cui non siano effettuati a carico del valore nominale dei diritti di partecipazione o delle RAC rispettivamente RAC estere della società trasferente.
Alle società di capitali o società cooperative quotate in una borsa svizzera si applicano le disposizioni speciali per le azioni gratuite e gli aumenti gratuiti del valore nominale (circolare n. 29b dell’AFC del 23.12.2019, n. 5.1.5).
4.3.4.3 Scissione allo scopo di risanare la società assuntrice
Se una scissione avviene a vantaggio di una consorella che necessita di un risanamento allo scopo di risanarla, i titolari di quote ottengono una prestazione valutabile in denaro equivalente alle altre riserve scomparse.
4.3.5 Tassa d’emissione
I diritti di partecipazione creati o aumentati in esecuzione di deliberazioni relative a scissioni non soggiacciono alla tassa d’emissione (art. 6 cpv. 1 lett. abis LTB).
La neutralità fiscale di una scissione in materia di tassa d’emissione presuppone – come per l’imposta sull’utile – che uno o più esercizi siano trasferiti e che le società di capitali o cooperative sussistenti dopo la scissione continuino un esercizio o un ramo di attività. Non esiste un termine di attesa in caso di vendita dei diritti di partecipazione alle società di capitali o cooperative sussistenti dopo la scissione.
La parte di capitale nominale creato dalla società assuntrice o dalle società assuntrici che supera il capitale proprio minimo necessario secondo la circolare n. 6 dell’AFC del 6 giugno 1997 sul capitale proprio occulto (art. 65 LIFD) soggiace alla tassa d’emissione se sono adempiute le condizioni dell’elusione d’imposta.
Se la scissione non è fiscalmente neutra in materia di imposta sull’utile, ai fini della tassa d’emissione l’operazione va in principio valutata dal punto di vista del diritto civile.
4.3.6 Tassa di negoziazione
Il trasferimento di documenti imponibili nell’ambito di una scissione non soggiace alla tassa di negoziazione (art. 14 cpv. 1 lett. i LTB).
Ciononostante, il trasferimento di documenti imponibili nell’ambito di una scissione soggiace alla tassa di negoziazione se la scissione non è neutra per l’imposta sull’utile (inadempienza della condizione dell’esercizio). In tal caso, la tassa di negoziazione dovuta è calcolata sul controvalore conformemente all’articolo 16 LTB; il controvalore è determinato come segue:
a) se sono ripresi o conferiti solo documenti imponibili: la totalità degli importi accreditati ai conferenti e dei debiti ripresi;
b) se non sono ripresi solo documenti imponibili, ma anche altri attivi: la quota corrispondente degli importi accreditati e dei debiti ripresi.
Nel caso b) è dunque necessario:
determinare la quota dei documenti imponibili rispetto al totale degli attivi, al valore contabile,
applicare tale quota al totale degli importi accreditati e dei debiti ripresi, e
calcolare l’ammontare della tassa di negoziazione a partire dal valore ottenuto, considerato come controvalore determinante.
c) Se sono trasferiti documenti imponibili svizzeri ed esteri, il controvalore determinante deve essere ripartito proporzionalmente ai valori contabili.
4.4 Trasferimento a una filiale (smembramento)
4.4.1 Smembramento di esercizi, di rami di attività nonché d’immobilizzi
aziendali
4.4.1.1 Fattispecie
Con lo smembramento, una società trasferisce dei valori patrimoniali a una società in cui acquisisce o detiene già diritti di partecipazione. Il trasferimento di beni mediante smembramento non è disciplinato dalla LFus.
4.4.1.1.1 Smembramento a favore di una filiale e smembramento a favore di una
«joint venture»
Nel caso di uno smembramento a favore di una filiale, i valori patrimoniali sono trasferiti a una società nuova o preesistente in cui solo la società trasferente detiene dei diritti di partecipazione. Lo smembramento a favore di una società in cui una o più società detengono dei diritti di partecipazione («joint venture») ha le stesse conseguenze fiscali di uno smembramento a favore di una filiale.
Il trasferimento di valori patrimoniali a una società detenuta da una filiale rappresenta un doppio smembramento a favore di una filiale (esempio n. 16 dell’allegato).
Rappresentazione schematica18
REICH, op. cit., pag. 193
4.4.1.1.2 Trasferimento
Secondo il diritto civile, il trasferimento può essere effettuato mediante:
conferimento in natura;
vendita;
trasferimento di patrimonio (art. 69–77 LFus).
4.4.1.2 Imposta federale diretta (imposta sull’utile)
4.4.1.2.1 Principio
Gli apporti dissimulati di capitale comportano di norma l’imposizione delle riserve occulte trasferite alla filiale, con relativo aumento del valore determinante per l’imposta sull’utile e del costo d’investimento relativo alla partecipazione (art. 58 cpv. 1 lett. c LIFD; circolare
n. 27 dell’AFC del 17.12.2009, n. 2.5.1).
Il trasferimento di beni a una filiale è, a titolo eccezionale, senza incidenza fiscale, se sono adempiute cumulativamente le seguenti condizioni:
è mantenuto l’assoggettamento all’imposta in Svizzera (art. 61 cpv. 1 LIFD);
vengono ripresi i valori fino ad allora determinanti per l’imposta sull’utile (art. 61 cpv. 1 LIFD);
i beni trasferiti costituiscono esercizi, rami di attività o immobilizzi aziendali (art. 61 cpv. 1 lett. d LIFD);
la società assuntrice è una filiale svizzera (art. 61 cpv. 1 lett. d LIFD);
i beni o la partecipazione alla filiale assuntrice non vengono alienati nei cinque anni seguenti lo smembramento (art. 61 cpv. 2 LIFD). L’eccedenza di attivi dei valori patrimoniali trasferita può essere contabilizzata senza incidenza fiscale nel bilancio commerciale della società di capitali o della società cooperativa assuntrice come RAC e, in caso di trasferimenti transfrontalieri secondo l’articolo 5 capoverso 1quater lettere a e b LIP, come RAC estere e/o può essere utilizzata per liberare capitale azionario o sociale.
4.4.1.2.2 Mantenimento dell’assoggettamento in Svizzera
La condizione del mantenimento dell’assoggettamento in Svizzera si riferisce alla filiale assuntrice e non alla società madre trasferente.
Il trasferimento all’estero della sede o dell’amministrazione effettiva della società madre trasferente può comportare la fine dell’assoggettamento della stessa. Di conseguenza, anche in un simile caso vale il termine di attesa ai sensi dell’articolo 61 capoverso 2 LIFD.
In caso di fine dell’assoggettamento della società madre trasferente, si possono esigere delle garanzie durante il termine di attesa per l’imposta latente sull’utile (art. 169 LIFD).
Le autorità fiscali possono esigere che la società con sede all’estero designi un rappresentante in Svizzera (art. 126a LIFD).
4.4.1.2.3 Filiale svizzera
Una filiale svizzera è una società di capitali o cooperativa con sede o amministrazione effettiva in Svizzera (art. 50 LIFD) al cui capitale azionario o sociale la società di capitali o cooperativa trasferente partecipa nella misura di almeno il 20 per cento. Ciononostante, uno smembramento senza incidenza fiscale può anche essere effettuato a favore dello stabilimento d’impresa svizzero (art. 51 cpv. 1 lett. b LIFD) di una filiale estera. Tuttavia, l’assoggettamento è mantenuto in Svizzera unicamente se il metodo di ripartizione fiscale internazionale attribuisce alla Svizzera, senza alcuna restrizione, il diritto di imporre le riserve occulte trasferite. L’applicazione del metodo oggettivo (diretto) ai sensi della LIFD garantisce tale attribuzione.
4.4.1.2.4 Trasferimento
Contrariamente a quanto previsto in materia di scissione (cfr. n. 4.3), il trasferimento può anche avvenire attraverso una semplice vendita.
4.4.1.2.5 Esercizio e ramo di attività
Valgono i medesimi criteri di delimitazione applicabili alla scissione (cfr. n. 4.3). A differenza della scissione non è però necessario che la società trasferente (società madre) adempia la condizione della continuazione di un esercizio dopo lo smembramento.
4.4.1.2.6 Immobilizzi aziendali
Gli immobilizzi aziendali sono quei beni che servono direttamente o indirettamente all’impresa. Gli attivi circolanti e gli immobilizzi finanziari non fanno parte degli immobilizzi aziendali (per le partecipazioni, cfr. n. 4.3.2.6 e 4.4.2).
L’apprezzamento dei beni trasferiti deve essere effettuato dal punto di vista della società assuntrice. Di conseguenza, è necessario che la filiale svizzera assuntrice continui un esercizio dopo il trasferimento.
4.4.1.2.7 Valore determinante per l’imposta sull’utile e costo d’investimento della
partecipazione nella filiale assuntrice
Lo smembramento di esercizi o rami di attività e immobilizzi aziendali a favore di una filiale svizzera comporta un aumento del valore determinante per l’imposta sull’utile e del costo d’investimento della partecipazione alla filiale assuntrice pari all’eccedenza di attivi trasferita gratuitamente, senza tener conto delle riserve occulte trasferite (circolare n. 27 dell’AFC del 17.12.2009, n. 2.5.1).
4.4.1.2.8 Termine di attesa in caso di vendita
Le riserve occulte trasferite sono assoggettate all’imposta sull’utile nella misura in cui nei cinque anni seguenti il trasferimento la filiale assuntrice aliena i beni trasferiti o la società madre trasferente aliena i diritti di partecipazione o i diritti societari nella filiale assuntrice (art. 61 cpv. 2 LIFD; esempio n. 17 dell’allegato). Sul piano fiscale non è rilevante se l’intenzione di vendere esistesse già al momento dello smembramento o se circostanze successive allo smembramento abbiano portato alla vendita. Il termine di attesa ha carattere oggettivo.
Il termine di attesa inizia a decorrere dal giorno del trasferimento di proprietà. In caso di smembramento di valori patrimoniali, esso inizia a decorrere dal giorno della richiesta di iscrizione nel registro di commercio, se e nella misura in cui ai sensi del diritto civile un’iscrizione nel registro di commercio è necessaria per l’operazione in questione. Uno smembramento con effetto retroattivo non incide sulla data d’inizio del termine di attesa. Il termine di attesa in caso di vendita termina cinque anni dopo la richiesta di iscrizione nel registro di commercio oppure, quando non è richiesta nessuna iscrizione a registro di commercio, dopo il trasferimento della proprietà.
Una sostituzione dei beni trasferiti (art. 64 LIFD) della filiale o una ristrutturazione ulteriore fiscalmente neutra della filiale (art. 61 LIFD) non costituisce una violazione del termine di attesa. In un caso simile, il termine di attesa è applicabile ai beni sostitutivi, rispettivamente ai diritti di partecipazione sostituiti presso la società madre.
Una modifica proporzionale dei rapporti di partecipazione in seguito a un aumento di capitale della filiale non rappresenta una violazione del termine di attesa, a condizione che non sia fatta alcuna prestazione alla società madre trasferente.
Il termine di attesa è violato all’atto di un aumento del capitale della filiale se la società madre aliena diritti di opzione. La quota-parte imponibile delle riserve occulte trasferite non tassate corrisponde al rapporto tra il ricavo della vendita dei diritti di opzione e il valore venale dei diritti di partecipazione esistenti al momento dell’aumento di capitale.
In caso di violazione del termine di attesa, la tassazione avviene con procedura di ricupero d’imposta (art. 151–153 LIFD). La base imponibile è costituita dalle riserve occulte trasferite non tassate, ma solo proporzionalmente ai diritti di partecipazioni alienati, rispettivamente ai beni trasferiti. Lo stesso vale anche nel caso in cui è alienato oltre il 50 per cento dei diritti di partecipazione nella filiale assuntrice.
Un assoggettamento delle riserve occulte con procedura di ricupero d’imposta (art. 151–153 LIFD) produce valori determinanti per l’imposta sull’utile più elevati presso la filiale (art. 61 cpv. 2 LIFD). Questa può far valere lo scioglimento delle riserve occulte tassate procedendo ad ammortamenti più elevati, a condizione che siano giustificati commercialmente. Se la tassazione è cresciuta in giudicato, può essere accordata la procedura di revisione (art. 147–
149 LIFD). Se le riserve occulte non possono essere attribuite a determinati attivi, esse
rappresentano un goodwill che può essere ammortizzato fiscalmente.
Se, a seguito di violazione del termine di attesa, le riserve occulte trasferite vengono tassate con procedura di ricupero d’imposta secondo l’articolo 61 capoverso 2 LIFD, la società di capitali o società cooperativa assuntrice non può contabilizzare nel bilancio commerciale RAC.
4.4.1.2.9 Perdite degli anni precedenti
Nel caso di uno smembramento, le perdite degli anni precedenti, concernenti l’esercizio o il ramo di attività trasferito di cui non si è ancora tenuto conto per il calcolo dell’utile imponibile, devono essere trasferite alla società assuntrice. Tali perdite possono essere fatte valere,conformemente all’articolo 67 capoverso 1 LIFD. Tuttavia, un trasferimento delle perdite riportate è escluso in caso di evasione fiscale. Ciò avviene, in particolare, quando l’esercizio trasferito cessa poco tempo dopo lo smembramento.
4.4.1.2.10 Ripresa del valore aggiunto generato internamente
Al momento dello smembramento, il valore determinante per l’imposta sull’utile del valore aggiunto generato internamente secondo l’articolo 61a capoverso 1 LIFD deve essere obbligatoriamente ripartito sugli esercizi o sui rami di attività trasferiti e rimanenti (ripresa dei valori fino ad allora determinanti per l’imposta sull’utile). A tale scopo va applicato lo stesso metodo di valutazione scelto all’inizio dell’assoggettamento fiscale per calcolare il valore aggiunto dei singoli esercizi o rami di attività.
4.4.1.3 Imposta preventiva
L’eccedenza di attivi dei valori patrimoniali trasferita può essere contabilizzata nel bilancio commerciale della società di capitali o della società cooperativa assuntrice come RAC rispettivamente RAC estere e/o può essere utilizzata per liberare capitale azionario o sociale.
4.4.1.4 Tassa d’emissione
Conformemente all’articolo 6 capoverso 1 lettera abis LTB non soggiacciono alla tassa i diritti di partecipazione creati o aumentati in esecuzione di deliberazioni relative a fusioni o riunioni aventi economicamente carattere di fusione, a trasformazioni e scissioni di società anonime, società in accomandita per azioni, società a garanzia limitata o società cooperative.
Lo smembramento di esercizi, di rami di attività e di immobilizzi aziendali a favore di una filiale (art. 61 cpv. 1 lett. d LIFD) è considerato una ristrutturazione.
Le condizioni poste per uno smembramento senza incidenza fiscale ai fini dell’imposta sull’utile valgono anche per la tassa d’emissione. Ciò vale anche se società di capitali o cooperative estere smembrano esercizi, rami di attività o immobilizzi aziendali a una società di capitali o cooperativa svizzera.
La parte del capitale nominale neo costituito nella società assuntrice o nelle società assuntrici che supera il capitale proprio minimo necessario secondo la circolare n. 6 dell’AFC del 6 giugno 1997 concernente il capitale proprio occulto (art. 65 LIFD) soggiace alla tassa d’emissione se sono adempiute le condizioni dell’elusione d’imposta.
La LTB non prevede alcun termine di attesa. Per contro, in caso di vendita ravvicinata nel tempo dei valori patrimoniali ripresi dalla società filiale, indipendentemente dal fatto che la vendita sia qualificata come ristrutturazione ai sensi dell’articolo 6 capoverso 1 lettera abis LTB, la fattispecie va esaminata nell’ottica di una possibile elusione d’imposta.
4.4.1.5 Tassa di negoziazione
In caso di smembramento di esercizi o rami di attività, la tassa di negoziazione è toccata soltanto se la società trasferente o la società assuntrice è negoziatrice di titoli (art. 13 cpv. 3 LTB) e con l’esercizio vengono alienati documenti imponibili (art. 13 cpv. 2 LTB).
Secondo l’articolo 14 capoverso 1 lettera b LTB, il conferimento di documenti che servono a liberare azioni, quote sociali di società a garanzia limitata e di società cooperative, buoni di partecipazione di banche cooperative, buoni di partecipazione e quote di investimenti collettivi di capitale ai sensi della LICol svizzeri o esteri non soggiace alla tassa di negoziazione.
Parimenti, il trasferimento di documenti imponibili nell’ambito di una ristrutturazione, e in particolare di una fusione, scissione o trasformazione, non soggiace alla tassa di negoziazione (art. 14 cpv. 1 lett. i LTB). Lo smembramento a titolo oneroso di esercizi, rami di attività o immobilizzi aziendali verso una filiale (art. 61 cpv. 1 lett. d LIFD) è assimilato a una ristrutturazione.
4.4.1.6 Imposte non interessate
• Imposta federale diretta (imposta sul reddito: redditi provenienti da partecipazioni della sostanza privata).
4.4.2 Smembramento di partecipazioni
4.4.2.1 Fattispecie
Con lo smembramento di una partecipazione, una società di capitali o cooperativa trasferisce una partecipazione che detiene in un’altra società, a una filiale in Svizzera o all’estero. È considerata filiale una società di capitali o cooperativa al cui capitale azionario o sociale la società trasferente partecipa nella misura di almeno il 10 per cento o partecipa nella misura di almeno il 10 per cento all’utile e alle riserve della stessa.
Anche la vendita di una partecipazione al valore determinante per l’imposta sull’utile è considerata uno smembramento.
4.4.2.2 Imposta federale diretta (imposta sull’utile)
4.4.2.2.1 Principio
Lo smembramento di una partecipazione a favore di una filiale rappresenta uno scambio di diritti di partecipazione e non causa, di principio, alcuna realizzazione (fattispecie costitutiva dello scambio, senza modifica dell’onere fiscale latente sulle riserve occulte presso la società trasferente; esempi n. 18 e 19 dell’allegato). Pertanto, non vi è motivo di riferirsi all’operazione di ristrutturazione in di cui all’articolo 61 capoverso 1 lettera d LIFD.
4.4.2.2.2 Valore determinante per l’imposta sull’utile e costo d’investimento della
partecipazione alla filiale assuntrice
Il trasferimento di una partecipazione che ammonta almeno al 10 per cento del capitale azionario o sociale di un’altra società o cooperativa o che dà diritto ad almeno il 10 per cento degli utili e delle riserve di un’altra società (art. 70 cpv. 4 lett. b LIFD) a una filiale svizzera o estera (sub-holding) può essere effettuato, senza incidenza fiscale, al valore determinante per l’imposta sull’utile. La partecipazione alla sub-holding riprende il valore determinante per l’imposta sull’utile, il costo d’investimento e la durata di detenzione della partecipazione detenuta direttamente prima del trasferimento. I valori determinanti per l’imposta sull’utile e la durata di detenzione della partecipazione trasferita sono ripresi dalla società assuntrice. Il costo d’investimento della partecipazione trasferita corrisponde al valore determinante per l’imposta sull’utile.
4.4.2.2.3 Termine di attesa in caso di vendita
Il trasferimento delle riserve occulte su partecipazioni a una filiale costituisce in linea di principio un’operazione fiscalmente neutra (fattispecie costitutiva dello scambio), in cui, dal punto di vista della società che effettua l’apporto, sulle riserve occulte continua a gravare il medesimo onere fiscale latente (utile in capitale con le stesse conseguenze fiscali in relazione alla riduzione su partecipazioni). Non vi è realizzazione di un utile imponibile secondo l’articolo 58 capoverso 1 lettera c LIFD e pertanto nemmeno un termine di attesa.
4.4.2.2.4 Trasferimento a una filiale estera
Contrariamente allo smembramento di esercizi o rami di attività e immobilizzi aziendali (art. 61 cpv. 1 lett. d LIFD), lo smembramento senza incidenza fiscale di partecipazioni non si limita al trasferimento a una filiale svizzera.
4.4.2.2.5 Realizzazioni in relazione con la riduzione per partecipazioni
Un conteggio concernente le riserve occulte su partecipazioni trasferite a una filiale è effettuato, se
i diritti di partecipazione trasferiti rappresentano meno del 10 per cento e i diritti di partecipazione ottenuti rappresentano almeno il 10 per cento del capitale azionario o sociale della società assuntrice oppure danno diritto ad almeno il 10 per cento dell’utile e delle riserve dell’altra società (realizzazione inerente al sistema a seguito del cambiamento di regime per la riduzione per partecipazioni sull’utile in capitale latente; fine de facto dell’assoggettamento), o
i diritti di partecipazione trasferiti sono attivati presso la società assuntrice a un valore superiore al valore finora determinante per l’imposta sull’utile (trasformazione di un utile in capitale latente su una partecipazione in un «reddito di distribuzione» latente; creazione di substrato fiscale distribuibile).
Entrambe le operazioni determinano un aumento dell’utile netto imponibile della società trasferente (società madre) e una riserva occulta imposta sulla partecipazione alla filiale assuntrice nel bilancio fiscale della società madre. In entrambi i casi si è in presenza di una rivalutazione indiretta di una partecipazione, e non di un reddito da partecipazione (art. 70 cpv. 2 lett. c LIFD).
Se i diritti di partecipazione trasferiti a una filiale estera vengono attivati a un valore superiore al valore finora determinante per l’imposta sull’utile, la rivalutazione indiretta viene contabilizzata fiscalmente presso la società madre solo nel caso di un eventuale ritrasferimento dei diritti di partecipazione in Svizzera.
4.4.2.3 Imposta preventiva
L’eccedenza di attivi proveniente dai diritti di partecipazione trasferiti può essere contabilizzata nel bilancio commerciale della società di capitali o della società cooperativa assuntrice come RAC rispettivamente RAC estere e/o può essere utilizzata per liberare capitale azionario o sociale.
I principi della quasi fusione con successiva incorporazione secondo il numero 4.1.7.3 si applicano analogamente in caso di smembramento di partecipazioni con successiva incorporazione, liquidazione e procedimenti analoghi a questi.
4.4.2.4 Tassa d’emissione
Conformemente all’articolo 6 capoverso 1 lettera abis LTB, non soggiacciono alla tassa i diritti di partecipazione creati o aumentati in esecuzione di deliberazioni relative a fusioni o riunioni aventi economicamente carattere di fusione, a trasformazioni e scissioni di società anonime, società in accomandita per azioni, società a garanzia limitata o società cooperative.
Anche lo smembramento di partecipazioni di almeno il 10 per cento del capitale azionario o sociale di altre società di capitali o cooperative oppure di partecipazioni che danno diritto ad almeno il 10 per cento dell’utile netto e delle riserve di un’altra società verso una filiale è considerato una ristrutturazione fiscalmente neutra ai sensi dell’articolo 6 capoverso 1 lettera abis LTB.
La parte del capitale nominale neo costituito della società assuntrice o delle società assuntrici che supera il capitale proprio minimo necessario secondo la circolare n. 6 dell’AFC del 6 giugno 1997 concernente il capitale proprio occulto (art. 65 LIFD) soggiace alla tassa d’emissione se sono adempiute le condizioni dell’elusione d’imposta.
La LTB non prevede alcun termine di attesa. Tuttavia, nel caso di vendita ravvicinata nel tempo della/e partecipazione/i assunta/e dalla filiale – indipendentemente dal fatto che questa vendita possa essere qualificata come ristrutturazione ai sensi dell’art. 6 capoverso 1 lettera abis LTB – la fattispecie va esaminata nell’ottica di una possibile elusione d’imposta.
4.4.2.5 Tassa di negoziazione
Secondo l’articolo 14 capoverso 1 lettera b LTB, il conferimento di documenti che servono a liberare azioni, quote sociali di società a garanzia limitata e di società cooperative, buoni di partecipazione di banche cooperative, buoni di partecipazione e quote di investimenti collettivi di capitale ai sensi della LICol svizzeri o esteri non soggiace alla tassa di negoziazione.
L’acquisto o l’alienazione di documenti imponibili nell’ambito di un trasferimento di partecipazioni di almeno il 10 per cento del capitale azionario o sociale di altre società o di partecipazioni che danno diritto ad almeno il 10 per cento dell’utile e delle riserve di altre società a una filiale svizzera o estera non soggiace alla tassa di negoziazione (art. 14 cpv. 1 lett. i LTB).
4.4.2.6 Imposte non interessate
• Imposta federale diretta (imposta sul reddito: redditi provenienti da partecipazioni della sostanza privata.
4.5 Trasferimento tra società del gruppo in Svizzera
4.5.1 Fattispecie
In caso di trasferimento tra società del gruppo in Svizzera, una società svizzera trasferisce dei beni a un’altra società svizzera nella quale non detiene diritti di partecipazione. Ciononostante, un’altra società (società madre) controlla la società trasferente e la società assuntrice (gruppo di società; art. 963 CO).
Si è in presenza di un trasferimento tra società svizzere del gruppo anche quando una società (filiale) trasferisce dei beni a un’altra società che controlla la società trasferente grazie alla detenzione della maggioranza dei voti o in altro modo (società madre o società che detiene la società madre; esempio n. 20 dell’allegato).
Secondo il diritto civile, il trasferimento può essere effettuato mediante:
vendita alla consorella o alla società madre;
trasferimento di patrimonio alla consorella o alla società madre (art. 69–77 LFus);
separazione a favore di una consorella (art. 29 lett. b LFus);
versamento di un dividendo in natura alla società madre;
versamento di un dividendo in natura alla società madre e conferimento in natura alla consorella.
L’operazione scelta in diritto civile non è determinante per la valutazione fiscale. La situazione iniziale e il risultato finale sono determinanti.
4.5.2 Imposta federale diretta (imposta sull’utile)
4.5.2.1 Principio
Il trasferimento di beni a valori determinanti per l’imposta sull’utile inferiori ai valori venali a un’impresa collegata (società madre o consorella) costituisce una distribuzione dissimulata di utili presso la società trasferente (caso di prelevamento). Le riserve occulte trasferite devono essere aggiunte all’utile dichiarato della società trasferente (art. 58 cpv. 1 lett. c LIFD). La società assuntrice può far valere le corrispondenti riserve occulte tassate come utile (apporto di capitale; art. 60 lett. a LIFD).
A titolo d’eccezione, i seguenti beni possono essere trasferiti al valore fino ad allora determinante per l’imposta sull’utile, senza incidenza fiscale, tra società di capitali e
cooperative svizzere («società del gruppo in Svizzera») che, nel contesto delle circostanze concrete, attraverso la detenzione della maggioranza dei voti o in altro modo (art. 963 CO) sono controllate da una società di capitali o cooperativa (art. 61 cpv. 3 LIFD):
partecipazioni dirette o indirette di almeno il 20 per cento al capitale azionario o sociale di un’altra società di capitali o cooperativa;
esercizi e rami di attività;
immobilizzi aziendali.
Il trasferimento di beni a una filiale comporta altre conseguenze fiscali, in quanto si tratta di una fattispecie costitutiva di uno scambio (art. 61 cpv. 1 lett. d ed art. 61 cpv. 2 LIFD; cfr. n. 4.4).
Se nei cinque anni seguenti un trasferimento i beni trasferiti sono alienati o il controllo è abbandonato, le riserve occulte trasferite sono tassate presso la società trasferente con la procedura di ricupero d’imposta (art. 151–153 LIFD). La società assuntrice può far valere le corrispondenti riserve occulte tassate come utile. Le società svizzere del gruppo esistenti al momento della violazione del termine di attesa rispondono solidalmente del pagamento dell’imposta riscossa a posteriori (art. 61 cpv. 4 LIFD).
4.5.2.2 Mantenimento dell’assoggettamento in Svizzera
Il requisito generale del mantenimento dell’assoggettamento in Svizzera vale anche in caso di trasferimento tra società del gruppo in Svizzera (art. 58 cpv. 1 lett. c LIFD).
Tale condizione si riferisce alla società assuntrice e non alla società trasferente del gruppo.
In caso di trasferimento a uno stabilimento d’impresa in Svizzera di una società estera del gruppo, il mantenimento dell’assoggettamento in Svizzera può essere assicurato soltanto se il metodo di ripartizione fiscale internazionale attribuisce alla Svizzera, senza alcuna restrizione, il diritto d’imporre le riserve occulte trasferite. L’applicazione del metodo oggettivo (diretto) secondo la LIFD garantisce tale attribuzione.
Il trasferimento all’estero della sede o dell’amministrazione effettiva della società trasferente del gruppo comporta la fine dell’assoggettamento di tale società.
In caso di fine dell’assoggettamento della società trasferente del gruppo, possono essere richieste delle garanzie durante il termine di attesa per l’imposta latente sull’utile (art. 169 LIFD).
Le autorità fiscali possono esigere che la società con sede all’estero designi un rappresentante in Svizzera (art. 126a LIFD).
4.5.2.3 Società svizzere del gruppo
Per società svizzere del gruppo ai sensi dell’articolo 61 capoverso 3 LIFD si intendono le società la cui sede o amministrazione effettiva è in Svizzera e che sono controllate direttamente o indirettamente da una società di capitali o cooperativa svizzera o estera («società madre»; esempio n. 20 dell’allegato). Un controllo è ammesso quando la
società madre detiene la maggioranza dei diritti di voto oppure quando controlla le società in altro modo (art. 963 CO). Ciononostante, un trasferimento senza incidenza fiscale può essere effettuato anche verso uno stabilimento d’impresa svizzero (art. 51 cpv. 1 lett. b LIFD) di una società estera del gruppo. In tal caso, anche lo stabilimento d’impresa risponde solidalmente del pagamento dell’imposta riscossa a posteriori (art. 61 cpv. 4 LIFD).
Il trasferimento di uno stabilimento d’impresa svizzero di una società estera del gruppo a una società svizzera del gruppo è ugualmente possibile senza conseguenze fiscali.
La società svizzera del gruppo può anche essere la società madre o la madre della madre (esempio n. 20 dell’allegato).
4.5.2.4 Trasferimento
Contrariamente alla scissione (cfr. n. 4.3), il trasferimento può anche avvenire mediante vendita (esempio n. 21 dell’allegato).
4.5.2.5 Partecipazioni dirette e indirette
Secondo l’articolo 61 capoverso 3 LIFD, partecipazioni dirette o indirette di almeno il 20 per cento al capitale azionario o sociale di un’altra società possono essere trasferite senza incidenza fiscale ad altre società svizzere del gruppo.
Partecipazioni inferiori al 20 per cento del capitale azionario o sociale di un’altra società di capitali o cooperativa possono pure essere trasferite senza incidenza fiscale tra società svizzere del gruppo, a condizione che esista, sotto il controllo di una società di capitali o società cooperativa, una partecipazione diretta o indiretta di almeno il 20 per cento al capitale azionario o sociale (art. 61 cpv. 3 LIFD; esempio n. 22 dell’allegato).
4.5.2.6 Trasferimento di una partecipazione a una società estera del gruppo
Il trasferimento di una partecipazione a una società estera del gruppo può avvenire senza incidenza fiscale, se la società estera del gruppo assuntrice è controllata da un’altra società svizzera del gruppo e la riserva occulta trasferita è mantenuta indirettamente in Svizzera (effetto di sdoppiamento delle riserve occulte; esempio n. 23 dell’allegato). Una simile ristrutturazione transfrontaliera delle partecipazioni deve essere trattata come se una società svizzera del gruppo trasferisse una partecipazione a un’altra società svizzera del gruppo, la quale in seguito effettua uno smembramento della partecipazione verso una filiale all’estero (cfr. n. 4.4.2.2.4).
Se una partecipazione è trasferita a una società estera del gruppo che non è controllata da una società svizzera del gruppo, l’onere fiscale in Svizzera viene perso. Di conseguenza, un trasferimento senza incidenza fiscale non è possibile. La riserva occulta sulla partecipazione trasferita è realizzata sotto forma di utile in capitale. Nella misura in cui le condizioni previste dagli articoli 69 e 70 LIFD sono adempiute, si è in presenza di un reddito da partecipazione che dà diritto alla riduzione per partecipazione.
4.5.2.7 Rettifiche di valore e ammortamenti sulle partecipazioni trasferite
Le rettifiche di valore e gli ammortamenti (secondo il vecchio diritto contabile) sulle partecipazioni di almeno il 10 per cento sono aggiunti all’utile imponibile nella misura in cui non sono più giustificati (art. 62 cpv. 4 LIFD). Occorre tuttavia un aumento durevole del valore della partecipazione. Per questa ragione, come in caso di trasferimento mediante scissione (cfr. n. 4.3), al momento della tassazione di una società che ha trasferito una partecipazione al valore determinante per l’imposta sull’utile a una società svizzera del gruppo, è bene esaminare in che misura eventuali rettifiche di valore o ammortamenti effettuati su questa partecipazione siano ancora giustificati dall’uso commerciale (circolare n. 27 dell’AFC del 17.12.2009, n. 2.5.2).
4.5.2.8 Costo d’investimento relativo a una partecipazione trasferita
Il trasferimento di partecipazioni senza incidenza fiscale a una società svizzera del gruppo implica, come nel caso del trasferimento mediante scissione (cfr. n. 4.3), il mantenimento dei valori determinanti per l’imposta sull’utile, dei costi d’investimento e della durata di detenzione delle partecipazioni trasferite presso la società acquirente (circolare n. 27 dell’AFC del 17.12.2009, n. 2.5.1).
4.5.2.9 Esercizio e ramo di attività
Valgono i medesimi criteri di delimitazione applicabili alla scissione (cfr. n. 4.3). A differenza della scissione, non è tuttavia necessario che la società svizzera del gruppo trasferente adempia la condizione della continuazione dell’esercizio dopo il trasferimento.
4.5.2.10 Immobilizzi aziendali
Gli immobilizzi aziendali sono quegli elementi che servono direttamente o indirettamente all’impresa. Gli attivi circolanti e gli immobilizzi finanziari non fanno parte degli immobilizzi aziendali.
L’apprezzamento dei beni trasferiti deve essere effettuato dal punto di vista della società assuntrice. Di conseguenza, è necessario che la società assuntrice svizzera continui un esercizio dopo il trasferimento.
4.5.2.11 Perdite degli anni precedenti
Nel caso di un trasferimento di esercizi o rami di attività, le perdite degli anni precedenti, concernenti l’esercizio o il ramo di attività trasferito di cui non si è ancora tenuto conto per il calcolo dell’utile imponibile, devono essere trasferite alla società assuntrice. Tali perdite possono essere fatte valere conformemente all’articolo 67 capoverso 1 LIFD. Tuttavia, un trasferimento delle perdite degli anni precedenti è escluso se, da un punto di vista dinamico, non vi sono motivi aziendali per un trasferimento.
4.5.2.12 Ripresa del valore aggiunto generato internamente
Al momento del trasferimento, il valore determinante per l’imposta sull’utile del valore aggiunto generato internamente secondo l’articolo 61a capoverso 1 LIFD deve essere obbligatoriamente ripartito sugli esercizi o sui rami di attività trasferiti e rimanenti (ripresa dei valori fino ad allora determinanti per l’imposta sull’utile). A tale scopo va applicato lo stesso metodo di valutazione scelto all’inizio dell’assoggettamento fiscale per calcolare il valore aggiunto dei singoli esercizi o rami di attività.
4.5.2.13 Trasferimento allo scopo di risanare la società assuntrice
Se un trasferimento tra società svizzere del gruppo è effettuato allo scopo di risanare la società assuntrice, conviene esaminare se l’imposta sull’utile relativa alle riserve occulte trasferite svanisce e si è in presenza di un’evasione fiscale. Al pari dell’attribuzione ordinaria di un vantaggio tra società collegate, un tale processo genera, presso la società trasferente, un’imposizione delle riserve occulte trasferite non tassate. La società assuntrice può far valere le corrispondenti riserve occulte già tassate come utile.
4.5.2.14 Trasferimento alla società madre
Se un trasferimento alla società madre senza incidenza fiscale è effettuato a carico delle riserve palesi di una filiale, l’eccedenza di attivi ricevuta costituisce un ricavo da partecipazione. Se l’eccedenza di attivi viene accreditata direttamente alle riserve anziché al conto profitti e perdite, l’importo accreditato è qualificato come altra riserva.
Se il trasferimento di beni comporta per la società madre la necessità di rettificare il valore della partecipazione nella filiale trasferente, ciò comporta un disinvestimento di entità pari alla rettifica di valore senza incidenza fiscale. La creazione di una simile rettifica di valore sulla partecipazione nella filiale trasferente non può pertanto essere fatta valere. Il costo d’investimento relativo a questa partecipazione viene tuttavia ridotto in misura dell’ammontare della rettifica di valore (esempi n. 20 e 24 dell’allegato).
4.5.2.15 Trasferimento tra società consorelle
Contabilizzazione presso la società trasferente e la società assuntrice:
Se un trasferimento senza incidenza fiscale avviene a carico delle riserve della società trasferente, la società consorella assuntrice accredita l’eccedenza di attivi ricevuta alle proprie riserve. Ciò vale sia per le altre riserve sia per le RAC o per le RAC estere.
4.5.2.16 Conseguenze fiscali di un trasferimento tra società consorelle per la
persona giuridica titolare delle partecipazioni (società madre; teoria del triangolo modificata)
Come nel caso di una scissione simmetrica (cfr. n. 4.3.2.11 ed esempio n. 10 dell’allegato), il trasferimento di patrimonio tra società consorelle svizzere rappresenta per la società madre una ristrutturazione della sostanza senza incidenza fiscale. Non vi è nessuno scambio di diritti di partecipazione (cfr. n. 4.6). La teoria del triangolo modificata si applica necessariamente in virtù del principio secondo cui i conti annuali predisposti conformemente al diritto commerciale costituiscono la base per la determinazione dell’utile (principio della determinanza del bilancio commerciale). La
somma dei valori determinanti per l’imposta sull’utile e dei costi d’investimento delle partecipazioni resta immutata. Tutt’al più, può risultare necessaria una rettifica del valore della partecipazione nella società impoverita sulla base del vantaggio attribuito.. Tale rettifica dovrà essere compensata con una rivalutazione della partecipazione alla società beneficiaria (scrittura: partecipazione «società assuntrice» a partecipazione «società trasferente»; esempi n. 10 e 20 dell’allegato). Le conseguenze fiscali per la società madre sono pertanto le stesse che in caso di attribuzione di un vantaggio tra imprese collegate (filiali).
4.5.2.17 Termine di attesa in caso di vendita
Le riserve occulte trasferite sottostanno all’imposta sull’utile se nei cinque anni seguenti il trasferimento, la società svizzera assuntrice del gruppo aliena i beni trasferiti (art. 61 cpv. 4 LIFD) o se il controllo è abbandonato (esempio n. 25 dell’allegato).
Se il termine di attesa non è rispettato, l’imposizione avviene con la procedura di ricupero d’imposta (art. 151–153 LIFD). La base dell’imposizione è costituita dalle riserve occulte trasferite non tassate.
Le società svizzere del gruppo esistenti al momento della violazione del termine di attesa rispondono solidalmente del pagamento dell’imposta riscossa a posteriori (art. 61 cpv. 4 LIFD).
Sul piano fiscale non è rilevante sapere se l’intenzione di vendere esistesse già al momento del trasferimento o se circostanze successive al trasferimento abbiano portato alla vendita. Il termine di attesa ha carattere oggettivo.
Il termine di attesa inizia a decorrere dal giorno del trasferimento della proprietà. In caso di trasferimento, esso inizia a decorrere dal giorno della richiesta di iscrizione nel registro di commercio, se e nella misura in cui ai sensi del diritto civile un’iscrizione nel registro di commercio è necessaria per l’operazione in questione . Un trasferimento con effetto retroattivo non incide sulla data d’inizio del termine di attesa. Il termine di attesa in caso di vendita termina cinque anni dopo la richiesta di iscrizione nel registro di commercio oppure, quando non è richiesta nessuna iscrizione a registro di commercio, dopo il trasferimento della proprietà.
Una sostituzione dei beni trasferiti (art. 64 LIFD) alla società svizzera assuntrice del gruppo o una ristrutturazione fiscalmente neutra ulteriore della società svizzera trasferente o assuntrice del gruppo (art. 61 LIFD) non costituisce una violazione del termine di attesa. In tal caso, il termine di attesa è esteso ai beni sostitutivi o ai diritti di partecipazione sostituiti presso la società madre.
In caso di alienazione parziale dei beni trasferiti, l’imposizione avviene proporzionalmente. In caso di abbandono del controllo, l’imposizione si basa sempre sulla totalità delle riserve occulte trasferite.
Una violazione del termine di attesa attraverso l’abbandono del controllo interviene quando la società madre cessa di detenere la maggioranza dei voti nella società svizzera trasferente o assuntrice del gruppo e non controlla più in altro modo tali società.
Durante il termine di attesa, le società svizzere trasferente e assuntrice del gruppo devono dimostrare ogni anno che
la società svizzera assuntrice del gruppo non ha alienato i beni trasferiti,
la società madre svizzera o estera non ha abbandonato il controllo delle società svizzere trasferente e assuntrice del gruppo.
Un assoggettamento delle riserve occulte secondo la procedura di ricupero d’imposta (art. 151–153 LIFD) implica valori determinanti per l’imposta sull’utile maggiori presso la società assuntrice del gruppo (art. 61 cpv. 4 LIFD). Questa può far valere lo scioglimento delle riserve occulte tassate procedendo ad ammortamenti più elevati, a condizione che questi siano commercialmente giustificati. Se la tassazione è già cresciuta in giudicato, può essere accordata la procedura di revisione (art. 147–149 LIFD). Se le riserve occulte non possono essere attribuite a determinati attivi, le stesse rappresentano un goodwill ammortizzabile fiscalmente.
4.5.3 Imposta preventiva
4.5.3.1 Principio
L’articolo 5 capoverso 1 lettera a LIP prevede, a titolo di eccezione, l’esenzione dall’imposta preventiva per le riserve e gli utili di una società di capitali o cooperativa che all’atto di una ristrutturazione ai sensi dell’articolo 61 LIFD sono trasferite nelle riserve di una società di capitali o cooperativa svizzera assuntrice o trasformata. Tale eccezione è fondata sul mantenimento in Svizzera del substrato fiscale trasferito.
Anche il trasferimento di partecipazioni, esercizi o rami di attività e immobilizzi aziendali a una società svizzera del gruppo (art. 61 cpv. 3 LIFD) rientra in questa eccezione. Infatti, tali trasferimenti non riducono il substrato fiscale soggetto all’imposta preventiva se le riserve palesi e occulte trasferite rimangono imponibili in caso di successiva distribuzione agli azionisti (esempio n. 23 dell’allegato).
4.5.3.2 Trasferimento a una società consorella con bilancio deficitario effettivo
Se è effettuato un trasferimento a una società consorella con bilancio deficitario, si ha una prestazione valutabile in denaro a favore della società madre, pari all’importo delle altre riserve scomparse.
4.5.3.3 Termine di attesa in caso di vendita
In caso di violazione del termine di attesa previsto dalla LIFD (art. 61 cpv. 4 LIFD), l’imposta preventiva è dovuta. L’interesse moratorio sull’imposta preventiva è retto dall’articolo 16 LIP.
4.5.4 Tassa d’emissione
I diritti di partecipazione creati o aumentati in relazione con trasferimenti di partecipazioni, esercizi o rami di attività e immobilizzi aziendali a una società svizzera del gruppo non soggiacciono alla tassa d’emissione ai sensi dell’articolo 6 capoverso 1 lettera abis LTB.
La LTB non prevede alcun termine di attesa. Tuttavia, in caso di vendita ravvicinata nel tempo dei valori patrimoniali ripresi dalla società del gruppo, indipendentemente dal fatto che la vendita sia qualificata come ristrutturazione ai sensi dell’articolo 6 capoverso 1 lettera abis LTB, la fattispecie va esaminata nell’ottica di una possibile elusione d’imposta.
4.5.5 Tassa di negoziazione
L’acquisto o l’alienazione di documenti imponibili nell’ambito di ristrutturazioni ai sensi degli articoli 61 capoverso 3 e 64 capoverso 1 LIFD così come in caso di trasferimento di partecipazioni di almeno il 20 per cento del capitale azionario o sociale di altre società a una società svizzera o estera del gruppo non soggiacciono alla tassa d’emissione (art. 14 cpv. 1 lett. j LTB).
Partecipazioni inferiori al 20 per cento del capitale azionario o sociale di un’altra società di capitali o cooperativa possono pure essere trasferite senza incidenza fiscale tra società svizzere del gruppo, a condizione che, sotto il controllo di una società di capitali o cooperativa, rimanga una partecipazione diretta o indiretta di almeno il 20 per cento al capitale azionario o sociale di questa società (art. 14 cpv. 1 lett. j prima parte della frase, in combinato disposto con l’art. 61 cpv. 3 LIFD; esempio n. 22 dell’allegato).
4.5.6 Imposte non interessate
• Imposta federale diretta (imposta sul reddito: redditi da partecipazioni della sostanza privata).
4.6 Scambio di diritti di partecipazione nel patrimonio di persone
giuridiche nell’ambito di ristrutturazioni
4.6.1 Fattispecie
Nell’ambito di ristrutturazioni di persone giuridiche, in particolare in caso di fusioni, scissioni o trasformazioni, così come in caso di concentrazioni aventi carattere di fusione, può avvenire uno scambio di diritti di partecipazione nel patrimonio delle persone giuridiche (titolari di quote).
4.6.2 Imposta federale diretta (imposta sull’utile)
4.6.2.1 Principio
Per una società di capitali o cooperativa partecipante (art. 61 cpv. 1 lett. c LIFD), lo scambio di diritti di partecipazione o di diritti societari nell’ambito di ristrutturazioni ai sensi dell’articolo 61 capoverso 1 LIFD o di concentrazioni aventi carattere di fusione è fiscalmente neutro se sono adempiute cumulativamente le seguenti condizioni:
è mantenuto l’assoggettamento all’imposta in Svizzera (art. 61 cpv. 1 LIFD);
vengono ripresi i valori fino ad allora determinanti per l’imposta sull’utile (art. 61 cpv. 1 LIFD).
4.6.2.2 Casi di realizzazione in relazione con la riduzione per partecipazione
Tali condizioni non sono adempiute per la società trasferente, se
i diritti di partecipazione trasferiti rappresentano meno del 10 per cento e i diritti di partecipazione ottenuti rappresentano almeno il 10per cento del capitale azionario o sociale della società assuntrice oppure danno diritto ad almeno il 10 per cento degli utili e delle riserve dell’altra società (realizzazione inerente al sistema a seguito del cambiamento di regime per la riduzione per partecipazione sull’utile in capitale latente; fine de facto dell’assoggettamento), o
i diritti di partecipazione trasferiti sono attivati presso la società assuntrice a un valore superiore al valore finora determinante per l’imposta sull’utile (trasformazione di un utile in capitale latente su una partecipazione in un «ricavo da distribuzione» latente; creazione di substrato fiscale distribuibile).
Entrambe le operazioni determinano un aumento dell’utile netto imponibile della società madre (società che effettua lo scambio) e a una riserva occulta tassata sulla sua partecipazione alla filiale assuntrice. In entrambi i casi si è in presenza di una rivalutazione indiretta di una partecipazione, e non di un ricavo da partecipazione (art. 70 cpv. 2 lett. c LIFD). La durata di detenzione delle partecipazioni interessate rimane invariata.
4.6.2.3 Ripresa dei valori fino ad allora determinanti per l’imposta sull’utile
nell’ambito di quasi fusioni
Il mantenimento dei valori fino ad allora determinanti per l’imposta sull’utile dei diritti di partecipazione scambiati non si riferisce solo alla società che effettua lo scambio, ma anche alla società assuntrice dei diritti di partecipazione.
Per quanto concerne le società ad ampio azionariato, la società assuntrice non conosce i valori fino ad allora determinanti per l’imposta sull’utile dei diritti di partecipazione scambiati. Inoltre, non tutti i diritti di partecipazione trasferiti si trovano nel patrimonio di società di capitali o cooperative. Per questa ragione, come soluzione di rincalzo la società assuntrice può attivare i diritti di partecipazione ripresi a un valore massimo pari all’eccedenza di attivi ai valori determinanti per l’imposta sull’utile («equità») della società i cui diritti di partecipazione sono stati ripresi (società bersaglio).
4.6.2.4 Costi d’investimento nell’ambito di concentrazioni d’imprese
Le concentrazioni d’imprese (fusioni e concentrazioni aventi carattere di fusione) rappresentano per le imprese partecipanti ristrutturazioni della sostanza senza incidenza fiscale. Il valore determinante per l’imposta sull’utile, i costi d’investimento e la durata di detenzione delle partecipazioni trasferite restano sostanzialmente invariati (circolare
n. 27 dell’AFC del 17.12.2009, n. 2.5.1).
4.6.2.5 Versamenti compensativi nell’ambito di concentrazioni d’imprese
I versamenti compensativi nell’ambito di concentrazioni d’imprese (fusioni e concentrazioni aventi carattere di fusione) sono considerati come ricavi da partecipazioni e beneficiano della riduzione per partecipazioni nella misura in cui siano adempiute le condizioni soggettive e oggettive (circolare n. 27 dell’AFC del 17.12.2009).
4.6.2.6 Indennità versate nell’ambito di fusioni
Le indennità versate nell’ambito di una fusione (art. 8 cpv. 2 in combinato disposto con art. 18 cpv. 5 LFus) sono considerate un ricavo da partecipazione (ricavo di liquidazione) se il prodotto è superiore al costo d’investimento e danno diritto alla riduzione per partecipazioni se sono adempiute le condizioni soggettive e oggettive.
4.6.2.7 Scambio transfrontaliero di partecipazioni
Anche lo scambio di diritti di partecipazione con diritti di partecipazione in una società estera (scambio transfrontaliero di partecipazioni) è senza incidenza fiscale. Per il trasferimento di partecipazioni di almeno il 20 per cento al capitale azionario o sociale di un’altra società a una società estera del gruppo valgono le considerazioni al numero 4.5.2.
4.6.3 Imposta preventiva
Le persone giuridiche che effettuano uno scambio (azionisti) possono chiedere il rimborso dell’imposta preventiva prelevata sugli aumenti di valore nominale, sui versamenti compensativi o sulle prestazioni in contanti.
4.6.4 Tassa d’emissione
La tassa d’emissione concerne le società di capitali e cooperative assuntrici emittenti (cfr. n. 4.1.2.5).
4.6.5 Tassa di negoziazione
Il trasferimento di documenti imponibili nell’ambito di una ristrutturazione, e in particolare di una fusione, scissione o trasformazione, non soggiace alla tassa di negoziazione (art. 14 cpv. 1 lett. i LTB). Ciò vale anche per lo scambio di diritti di partecipazione nel patrimonio di persone giuridiche nell’ambito di ristrutturazioni.
4.7 Sostituzione di partecipazioni
4.7.1 Fattispecie
Vi è sostituzione di partecipazioni quando un utile in capitale realizzato al momento dell’alienazione di una partecipazione è compensato con un ammortamento effettuato su una nuova partecipazione (bene sostitutivo) o con un accantonamento costituito in vista di una tale sostituzione. Con questo procedimento le riserve occulte vengono trasferite sul bene sostitutivo.
4.7.2 Imposta federale diretta (imposta sul reddito: redditi da un’attività
lucrativa indipendente)
Una sostituzione di partecipazioni nella sostanza commerciale di una persona fisica è possibile soltanto se la partecipazione e il bene sostitutivo sono un immobilizzo necessario all’azienda (art. 30 LIFD).
4.7.3 Imposta federale diretta (imposta sull’utile)
4.7.3.1 Principio
In caso di sostituzione di partecipazioni, le riserve occulte possono essere trasferite su una nuova partecipazione se la partecipazione alienata è pari almeno al 10 per cento del capitale azionario o sociale dell’altra società oppure se dà diritto ad almeno il 10 per cento dell’utile e delle riserve di un’altra società e la società di capitali o la società cooperativa l’ha detenuta come tale per almeno un anno (art. 64 cpv. 1bis LIFD).
Se la sostituzione non avviene nel corso dello stesso esercizio commerciale, è ammessa la costituzione di un accantonamento pari all’ammontare delle riserve occulte. Tale accantonamento deve essere utilizzato entro un termine ragionevole per l’ammortamento del bene acquistato in sostituzione oppure sciolto mediante accreditamento al conto profitti e perdite (art. 64 cpv. 2 LIFD). Le circostanze al momento dell’alienazione della partecipazione determinano la concessione della riduzione per partecipazioni (art. 69 e 70 LIFD).
4.7.3.2 Società alienante
Contrariamente alla sostituzione d’immobilizzi necessari all’azienda, non è necessario che la società alienante continui un esercizio. La sostituzione di partecipazioni costituisce un caso di differimento dell’imposta fondato su un reinvestimento.
4.7.3.3 Partecipazione alienata
La partecipazione alienata deve essere pari almeno al 10 per cento del capitale azionario o sociale dell’altra società oppure deve dare diritto ad almeno il 10 per cento dell’utile e delle riserve dell’altra società e deve essere stata detenuta come tale per almeno un anno dalla società di capitali o cooperativa. Si può trattare di una partecipazione a una società di capitali o cooperativa svizzera o estera. La condizione dell’esercizio non è una condizione per il differimento dell’imposta mediante sostituzione.
4.7.3.4 Bene sostitutivo
Il bene acquistato in sostituzione può essere una partecipazione a una società di capitali o cooperativa svizzera o estera. Non è necessaria una quota minima di partecipazione.
4.7.3.5 Sostituzione entro un tempo ragionevole
Il termine ragionevolmente ammesso per utilizzare o sciogliere l’accantonamento effettuato per la sostituzione è generalmente di tre anni. Il termine incomincia a decorrere al momento della conclusione del contratto di vendita.
È ammessa la sostituzione anticipata di partecipazioni. Il termine ragionevole è generalmente di tre anni anche in questo caso.
4.7.3.6 Contabilizzazione
In materia di sostituzione di partecipazioni è applicabile il principio secondo cui i conti annuali predisposti conformemente al diritto commerciale costituiscono la base per la determinazione del risultato fiscale. Ciò significa che la sostituzione deve essere contabilizzata a titolo di riserva di sostituzione (art. 960a cpv. 4 CO) come ammortamento diretto o come accantonamento.
4.7.3.7 Parte del ricavo di vendita che non è reinvestita
Se il ricavo di vendita viene reinvestito solo parzialmente in una partecipazione, la parte dell’utile in capitale non reinvestita non può essere messa a beneficio della sostituzione (esempio n. 26 dell’allegato).
4.7.3.8 Valore determinante per l’imposta sull’utile
Il valore determinante per l’imposta sull’utile del bene sostitutivo corrisponde al prezzo d’acquisto della partecipazione acquisita in sostituzione, dedotta la sostituzione fiscalmente ammessa (ammortamento; esempi n. 26 e 27 dell’allegato).
4.7.3.9 Costo d’investimento
Il costo d’investimento corrisponde al prezzo d’acquisto del bene sostitutivo, dedotta la sostituzione fiscalmente ammessa (ammortamento), ossia al valore determinante per l’imposta sull’utile (esempi n. 26 e 27 dell’allegato).
4.7.3.10 Ammortamenti recuperati e rettifiche di valore
Gli ammortamenti (secondo il vecchio diritto contabile) e le rettifiche di valore effettuati sulla partecipazione alienata (art. 62 cpv. 4 LIFD) non possono essere oggetto di sostituzione (esempio n. 27 dell’allegato).
4.7.4 Tassa di negoziazione
L’alienazione di documenti imponibili nell’ambito della sostituzione di una partecipazione pari ad almeno il 10 per cento del capitale azionario o sociale o ad almeno il 10 per cento dell’utile e delle riserve dell’altra società così come l’acquisizione di documenti imponibili ai sensi dell’articolo 64 capoverso 1bis LIFD non soggiacciono alla tassa di negoziazione (art. 14 cpv. 1 lett. j LTB) se il ricavo di vendita è utilizzato per acquistare una nuova partecipazione.
Il ricavo di vendita non utilizzato per la sostituzione (non vi è un reinvestimento completo o costituzione di un accantonamento) così come una sostituzione con un valore che supera il prezzo di vendita soggiacciono alla tassa di negoziazione.
4.7.5 Imposte non interessate
Imposta federale diretta (imposta sul reddito: redditi da partecipazioni della sostanza privata);
imposta preventiva;
tassa d’emissione.
5 Entrata in vigore
La presente circolare entra in vigore alla data di pubblicazione.
Allegato alla circolare n. 5a del 1 febbraio 2022
Esempi 1–27 (se non indicato diversamente: importi in migliaia di franchi)
N. 1: Trasferimento di valori patrimoniali ad un’altra impresa di persone (n 3.1).. 3
N. 8: Trasformazione di un istituto di diritto pubblico in una società di capitali
o una società cooperativa (cambiamento della forma giuridica; n. 4.2.5) .. 22
Nr. 11: Conseguenze fiscali di una separazione simmetrica di una società
N. 1: Trasferimento di valori patrimoniali ad un’altra impresa di persone (n 3.1)
A è proprietario di un hotel (impresa individuale).
B è lattoniere in proprio (impresa individuale). La sua sostanza commerciale comprende anche un fondo (terreno da costruzione).
A e B vogliono continuare a gestire l’hotel di A in comune e costruire un centro sportivo sul terreno di B.
A e B fondano la società in nome collettivo A&B, cui partecipano in ragione del 50 per cento ciascuno. A apporta l’hotel (insieme degli attivi e passivi della sua impresa individuale) ai valori finora determinanti per l’imposta sul reddito. L’impresa individuale A è cancellata dal registro di commercio.
B apporta il terreno da costruzione al valore fiscale finora determinante per l’imposta sul reddito, a carico del capitale proprio della sua impresa individuale, e continua a gestire la sua lattoneria sotto forma di impresa individuale.
Bilancio iniziale della società in nome collettivo A&B (bilancio commerciale) Hotel (immobile) 1) 6000 Capitale di terzi 5000 Mobilio e merci 2) 1’000 Capitale di A 2’000 Terreno da costruzione 3) 2’000 Capitale di B 2’000 Totale attivi 9000 Totale passivi 9000 1) riserva occulta non tassata: 1’000 2) riserva occulta non tassata: 500 3) riserva occulta non tassata: 1’500
Imposta federale diretta (imposta sul reddito: redditi provenienti da un’attività lucrativa indipendente)
Il trasferimento di patrimonio è senza incidenza fiscale sia per A sia per B.
I valori patrimoniali trasferiti e quelli che restano nella lattoneria fanno ancora parte della sostanza commerciale dei due soci.
L’assoggettamento è mantenuto.
I valori finora determinanti per l’imposta sul reddito sono ripresi.
Imposte non interessate
Imposta federale diretta (imposta sull’utile);
imposta federale diretta (imposta sul reddito: redditi provenienti da partecipazioni della sostanza privata);
imposta preventiva;
tassa d’emissione;
tassa di negoziazione.
N. 2: Trasformazione di un’impresa di persone in una società di capitali;
violazione del termine di attesa (n. 3.2)
L’impresa individuale A. Müller deve essere trasformata in una società a responsabilità limitata mediante costituzione con conferimenti in natura.
Bilancio di chiusura dell’impresa individuale A. Müller (bilancio commerciale)
Attivi 1) 1’000 Capitale di terzi 600 Capitale proprio 400 Totale attivi 1’000 Totale passivi 1’000
1) riserva occulta non tassata: 500
Bilancio di apertura della Sagl A. Müller (bilancio commerciale) Attivi 1) 1’000 Capitale di terzi 600 Creditore A. Müller 200 Capitale sociale 2) 100 RAC 2) 100 Totale attivi 1’000 Totale passivi 1’000 1) riserve occulte non tassate: 500 2) capitale proprio fiscale trasferito
Di fatto, A. Müller è l’unico titolare delle quote di A. Müller Sagl. Tre anni dopo la trasformazione, A. Müller vende il 60 per cento del suo capitale sociale.
Varianti:
a) al prezzo di 660 ad un terzo; b) al prezzo di 340 ad un terzo; c) al prezzo di 120 a suo figlio; d) al prezzo di 130 a suo figlio.
Imposta federale diretta (imposta sul reddito: redditi provenienti da un’attività lucrativa indipendente)
Conseguenze fiscali per A. Müller
a) Vendita al prezzo di 660 ad un terzo Reddito proveniente dall’attività lucrativa indipendente assoggettato all’imposta sul reddito con procedura di ricupero:
Trasferimento riserve occulte non tassate 500 Quota-parte (%) della partecipazione alienata 60 % Reddito imponibile proveniente dall’attività lucrativa indipendente* 300
Composizione del ricavo di vendita:
Reddito imponibile proveniente dall’attività lucrativa indipendente 300 Ricavo dalla vendita del capitale sociale 60 Ricavo dalla vendita delle RAC 60 Utile in capitale privato esonerato 240 Totale ricavo di vendita 660
*Imposizione ai sensi dell’art. 37b LIFD a condizione che, al momento del trasferimento, i requisiti siano soddisfatti (circolare dell’AFC no. 28 del 3.11.2010, n. 2.3).
b) Vendita al prezzo di 340 a un terzo Reddito proveniente dall’attività lucrativa indipendente assoggettato all’imposta sul reddito con procedura di ricupero:
Trasferimento riserve occulte non tassate 500 Quota-parte (%) della partecipazione alienata 60 % Reddito imponibile proveniente dall’attività lucrativa indipendente* 300
Composizione del ricavo di vendita:
Reddito imponibile proveniente dall’attività lucrativa indipendente 300 Ricavo dalla vendita del capitale sociale 60 Ricavo dalla vendita delle RAC 60 Perdita di capitale privato non deducibile -80 Totale ricavo di vendita 340
*Imposizione ai sensi dell’art. 37b LIFD a condizione che, al momento del trasferimento, i requisiti siano soddisfatti (circolare dell’AFC n. 28 del 3.11.2010, n. 2.3).
c) Vendita al prezzo di 120 al figlio
La vendita a un prezzo corrispondente al capitale proprio fiscale trasferito non costituisce una violazione del termine di attesa. Il termine di attesa è riportato sul figlio.
d) Vendita al prezzo di 130 al figlio
Ogni vendita a un prezzo superiore al capitale proprio fiscale trasferito costituisce una violazione del termine di attesa. Il conteggio va effettuato sulla totalità delle riserve occulte trasferite, proporzionalmente alla parte ceduta.
Reddito proveniente dall’attività lucrativa indipendente assoggettato all’imposta sul reddito con procedura di ricupero:
Trasferimento riserve occulte non tassate 500 Quota-parte (%) della partecipazione alienata 60 % Reddito imponibile proveniente dall’attività lucrativa indipendente 300
Composizione del ricavo di vendita:
Reddito imponibile proveniente dall’attività lucrativa indipendente* 300 Ricavo dalla vendita del capitale sociale 60 Ricavo dalla vendita delle RAC 60 Perdita di capitale privato non deducibile -290 Totale ricavo di vendita 130
*Imposizione ai sensi dell’art. 37b LIFD a condizione che, al momento del trasferimento, i requisiti siano soddisfatti (circolare dell’AFC n. 28 del 3.11.2010, n. 2.3).
Imposta federale diretta (imposta sull’utile)
Violazione del termine di attesa in caso di alienazione
L’assoggettamento delle riserve occulte con procedura di ricupero d’imposta (art. 151–
153 LIFD) comporta un aumento dei valori determinanti per l’imposta sull’utile (art. 19
cpv. 2 LIFD). La persona giuridica assuntrice può far valere lo scioglimento di tali riserve occulte tassate, attraverso ammortamenti più alti, purché questi siano giustificati commercialmente. Se la tassazione della persona giuridica contribuente è già passata in giudicato, può essere accordata la procedura di revisione (art. 147–149 LIFD). Nella misura in cui le riserve occulte non possono essere attribuite a determinati attivi, esse rappresentano un goodwill che può essere ammortizzato con incidenza fiscale.
Se i plusvalori sono iscritti nel bilancio commerciale (adeguamento del bilancio commerciale al bilancio fiscale), essi vanno portati a credito delle riserve palesi.
Bilancio di apertura di A. Müller Sagl (bilancio fiscale) Attivi 1) 1’000 Capitale di terzi 600 Creditore A. Müller 200 Capitale sociale 100 RAC 100 Goodwill 2) 300 Riserve occulte tassate 300 Totale attivi 1’300 Totale passivi 1’300 1) riserve occulte non tassate: 500-300=200 2) Se le riserve occulte non possono essere attribuite a determinati attivi, ne risulta un goodwill che può essere ammortizzato con incidenza fiscale.
Tassa d’emissione
Secondo l’articolo 9 capoverso 1 lettera e LTB, la tassa d’emissione ammonta all’1 per cento del valore nominale dei diritti di partecipazione creati o aumentati nel quadro di una trasformazione di un’impresa di persone in una società di capitali o società cooperativa. Tuttavia, tale riduzione della base imponibile è accordata soltanto se il soggetto giuridico interessato esisteva da almeno cinque anni. Inoltre, il plusvalore deve essere conteggiato proporzionalmente a posteriori se i diritti di partecipazione sono alienati nel corso dei cinque anni che seguono la trasformazione e se il valore venale è superiore all’importo esente di cui all’articolo 6 capoverso 1 lettera h LTB.
Calcolo dovuto alla violazione del termine di attesa secondo la variante a):
Capitale sociale 100 60% delle riserve aperte trasferite di 100 60 60% delle riserve occulte trasferite di 500 300
Dopo la riduzione dell’importo esente di 1’000, nessuna tassa d’emissione è dovuta.
Il trasferimento della proprietà dei diritti di partecipazione per successione, donazione o altri atti giuridici a titolo gratuito, comprese le ristrutturazioni senza incidenza fiscale, non costituisce una violazione del termine di attesa. Lo stesso vale per i trasferimenti a titolo oneroso, purché il prezzo non sia superiore al capitale proprio trasferito.
Imposte non interessate
Imposta federale diretta (imposta sul reddito: redditi provenienti da partecipazioni detenute nella sostanza privata);
imposta preventiva;
tassa di negoziazione.
N. 3: Trasformazione di un’impresa di persone in una società di capitali;
perdite riportate (n. 3.2)
A e B sono soci al 50 per cento ciascuno della società in nome collettivo A&B. La società in nome collettivo A&B deve essere trasformata in una società anonima.
Bilancio di chiusura della società in nome collettivo A&B (bilancio commerciale)
Attivi 1) 700 Capitale di terzi 600 Capitale A 2) 50 Capitale B 2) 50 Totale attivi 700 Totale passivi 700
1) riserve occulte non tassate: 500 2) Gli utili e le perdite sono ripartiti per metà tra A e B. La società in nome collettivo A&B ha subito una perdita di 300 durante l’ultimo esercizio commerciale. A ha compensato la sua parte di perdita con il reddito da attività lucrativa della moglie. B non ha ancora potuto compensare la sua parte di perdita di 150.
Imposta federale diretta (imposta sul reddito: redditi provenienti da un’attività lucrativa indipendente)
La trasformazione può essere effettuata senza incidenza fiscale purché il termine di attesa (art. 19 cpv. 2 LIFD) sia rispettato.
Imposta federale diretta (imposta sull’utile)
All’atto di un trasferimento secondo l’articolo 19 capoverso 1 lettera b LIFD, le perdite riportate e non ancora compensate dell’impresa di persone trasferente sono trasferite alla persona giuridica assuntrice e possono essere dedotte per la determinazione dell’utile netto imponibile (art. 67 cpv. 1 LIFD).
Bilancio di apertura della società A&B SA (bilancio commerciale) Attivi 1) 700 Capitale di terzi 600 Capitale sociale 100
Totale attivi 700 Totale passivi 700 1) riserve occulte non tassate: 500 Il riporto di perdite non ancora compensate è di 150.
Tassa d’emissione
Secondo l’articolo 9 capoverso 1 lettera e LTB, la tassa d’emissione è dell’1 per cento del valore nominale dei diritti di partecipazione costituiti o aumentati nel quadro di una trasformazione di un’impresa di persone in una società di capitali o società cooperativa. Tuttavia, tale riduzione della base imponibile è accordata soltanto se il soggetto giuridico interessato esisteva da almeno cinque anni. Inoltre, il plusvalore deve essere conteggiato proporzionalmente a posteriori se i diritti di partecipazione sono alienati nel corso dei cinque anni che seguono la trasformazione e se il valore venale è superiore all’importo esente di cui all’articolo 6 capoverso 1 lettera h LTB.
Imposte non interessate
Imposta federale diretta (imposta sul reddito: redditi provenienti da partecipazioni della sostanza privata);
imposta preventiva;
tassa di negoziazione.
N. 4: Fusione: compensazione dei pagamenti compensativi con perdite di
valore nominale (n. 4.1.2)
I gruppi di azionisti A e B, indipendenti l’uno dall’altro, detengono nella sostanza privata i diritti di partecipazione nelle società A SA e B SA, che non sono quotate in borsa. Il 30 maggio 2020 (data d’iscrizione nel registro di commercio), le società A SA e B SA, che chiudono entrambe i conti al 31 dicembre, sono trasferite con una fusione mediante combinazione nella società AB SA, con effetto retroattivo al 1° gennaio 2020.
Il capitale azionario della società A SA è costituito da 1’000 azioni con un valore nominale di 100; le RAC sono pari a 200 000. Il capitale azionario della società B SA è costituito da 1’000 azioni al valore nominale di 110; le RAC sono pari a 300 000. Il nuovo capitale azionario della società AB SA deve essere composto da 2’000 azioni con un valore nominale di 100 per azione e le RAC devono essere pari a 495 000. Dopo valutazione delle società, il rapporto di scambio è fissato a 1:1, cioè sia 1 azione A SA sia 1 azione B SA danno diritto a 1 azione AB SA. Gli azionisti di A SA ricevono 1’000 azioni AB SA in cambio delle loro azioni A SA come pure 20 in contanti per ogni nuova azione. Gli azionisti di B SA ottengono, anche loro, 1’000 azioni AB SA.
Imposta federale diretta (imposta sull’utile)
La fusione non comporta alcuna conseguenza fiscale per A SA e B SA, poiché
l’assoggettamento è mantenuto in Svizzera e
i valori determinanti per l’imposta sull’utile sono ripresi.
All’atto di una fusione, l’assoggettamento della società trasferente cessa generalmente con la cancellazione dal registro di commercio. L’assoggettamento di una società nata da una combinazione inizia generalmente con l’iscrizione nel registro di commercio.
Se l’effetto retroattivo della fusione è ammesso (l’iscrizione della fusione deve essere chiesta nei sei mesi successivi alla data di ripresa convenuta), i risultati ottenuti nel 2020 dalle società A SA e B SA sono immediatamente attribuiti alla società AB SA. Di conseguenza, l’assoggettamento delle società trasferenti A SA e B SA cessa alla data di decorrenza della retroattività.
Imposta federale diretta (imposta sul reddito: redditi provenienti da partecipazioni della sostanza privata)
Gli azionisti della società A SA ricevono un pagamento compensativo di 20 per ogni azione. Questo pagamento in contanti è imponibile come reddito da sostanza, che sia effettuato dalla società A SA o dalla società AB SA (Archivio 59, 719, RDAF 1993, 21; Archivio 25, 242).
Dal canto loro, gli azionisti della società B SA subiscono una perdita di valore nominale di 10 per ogni azione. Tuttavia, i pagamenti compensativi possono essere compensati con le perdite sul valore nominale risp. con delle riduzioni delle RAC.
Dal punto di vista della società AB SA, la situazione si presenta così:
Capitale azionario di A SA 100’000 Capitale azionario di B SA 110’000 Totale capitale azionario annullato 210’000 Totale nuovo capitale azionario costituito da AB SA -200’000 Riduzione di capitale azionario 10’000
RAC di A SA 200’000 RAC di B SA 300’000 RAC totali annullate 500’000 Totale RAC create -495’000 Riduzione delle RAC 5’000
Pagamento agli azionisti di A SA 20’000 ./. Riduzione di capitale azionario -10’000 ./. Riduzione delle RAC -5’000 Pagamento compensativo imponibile 5’000
Gli azionisti di A SA realizzano un reddito di 5000, soggetto all’imposta sul reddito.
Imposta preventiva
I pagamenti compensativi sono soggetti all’imposta preventiva (art. 4 cpv. 1 lett. b LIP). In caso di fusioni, gli aumenti di valore nominale e i pagamenti compensativi sono compensati con le perdite di valore nominale e le riduzioni delle RAC anche ai fini dell’imposta preventiva.
Dunque, come per l’imposta federa diretta, l’importo di 5’000 è soggetto all’imposta preventiva.
Conformamene all’eccezione prevista all’articolo 5 capoverso 1 lettera a LIP, le riserve trasferite all’atto di una fusione non sono soggette all’imposta preventiva se sono trasferite nelle riserve della società assuntrice. Questa eccezione è fondata sul mantenimento in Svizzera della sostanza fiscale trasferita soggetta all’imposta preventiva.
Tassa d’emissione
I nuovi diritti di partecipazione della società AB SA sono creati e rilasciati in applicazione di una decisione di fusione. Di conseguenza, non soggiacciono alla tassa d’emissione (art. 6 cpv. 1 lett. abis LTB). Questa eccezione si estende ugualmente a un eventuale aggio e alle riserve occulte trasferite.
Tassa di negoziazione
Il trasferimento di documenti imponibili connesso a una fusione non è sottoposto alla tassa di negoziazione (art. 14 cpv. 1 lett. i LTB). Ciò vale anche per i documenti imponibili che sono trasferiti con una quota corrispondente di debiti.
N. 5: Fusione: utilizzazione di propri diritti di partecipazione (n. 4.1.2)
I gruppi di azionisti A e B, indipendenti l’uno dall’altro, detengono nella sostanza privata i diritti di partecipazione alle società A SA e B SA, che non sono quotate in borsa. La società assunta B SA trasferisce l’insieme dei suoi attivi e debiti alla società assuntrice A SA. Gli azionisti di B SA ricevono azioni di A SA. La società B SA è sciolta senza liquidazione. La ragione sociale della società assuntrice A SA è successivamente modificata in AB SA.
Bilancio di A SA prima della fusione
Attivi 1) 2’000 Capitale di terzi 1’000 Capitale azionario 2) 100 RAC 200 Altre riserve 800 Azioni proprie 3) -100 Totale attivi 2’000 Totale passivi 2’000
1) nessuna riserva occulta 2) 100 azioni al valore nominale di 1; VV per azione=10 3) 10 azioni al valore nominale di 1
Bilancio di B SA prima della fusione
Attivi 1) 1’000 Capitale di terzi 500 Capitale azionario 2) 100 RAC 100 Altre riserve 300 Totale attivi 1’000 Totale passivi 1’000
1) nessuna riserva occulta 2) 100 azioni al valore nominale di 1; VV per azione=5
Rapporto di scambio
Valore venale A SA Valore venale B SA
Capitale azionario A SA Capitale addizionale A SA
Valore venale B SA x Capitale azionario A SA
Valore venale A SA
500 x 100 1’000
2 azioni di B SA con un valore nominale di 1 (2 x VV 5 = VV 10) danno diritto a 1 azione di A SA con un valore nominale di 1 (VV 10).
Variante A: fusione senza utilizzazione delle azioni proprie
La società A SA aumenta il suo capitale sociale di 50 (50 x VV 10 = VV 500) e conserva le azioni proprie nel suo stock (10 x VV 10 = VV 100).
Dopo la fusione, il bilancio della società AB SA si presenta così:
Bilancio di AB SA
Attivi 1) 3’000 Capitale di terzi 1’500 Capitale azionario 2) 150 RAC 350 Altre riserve 1’100 Azioni proprie -100 Totale attivi 3’000 Totale passivi 3’000
1) nessuna riserva occulta 2) 150 azioni con un valore nominale di 1; VV per azione=10
Imposta federale diretta (imposta sull’utile)
La fusione non comporta alcuna conseguenza fiscale per A SA e B SA poiché (ipotesi):
l’assoggettamento in Svizzera è mantenuto e
i valori determinanti per l’imposta sull’utile sono ripresi.
Imposta federale diretta (imposta sul reddito: redditi provenienti da partecipazioni della sostanza privata)
Né gli azionisti di A SA e né quelli di B SA ottengono un aumento del valore nominale, pagamenti compensativi o altre prestazioni valutabili in denaro a carico delle altre riserve della società assuntrice o della società trasferente. Di conseguenza, la fusione è senza incidenza fiscale per gli azionisti.
Attraverso lo scambio delle loro azioni B SA contro azioni A SA, gli azionisti di B SA subiscono una perdita del valore nominale di 0,5 per ogni azione B SA. La perdita totale del valore è di 50. Nella variante A, questa perdita può essere compensata con l’aumento delle RAC.
Imposta preventiva
Né gli azionisti di A SA e di B SA, né le persone ad esse vicine, ottengono pagamenti compensatori, azioni gratuite, aumenti gratuiti del valore nominale o altri redditi a carico delle altre riserve di una società svizzera. Di conseguenza, la fusione è senza incidenza fiscale per gli azionisti.
Conformemente all’eccezione prevista all’articolo 5 capoverso 1 lettera a LIP, le riserve trasferite nel quadro di una fusione non sono soggette all’imposta preventiva se sono trasferite nelle riserve della società assuntrice. Questa eccezione è fondata sul mantenimento in Svizzera della sostanza fiscale trasferita soggetta all’imposta preventiva.
Tassa d’emissione
I nuovi diritti di partecipazione della società AB SA sono creati e rilasciati in applicazione di una decisione di fusione. Di conseguenza, non soggiacciono alla tassa d’emissione (art. 6 cpv. 1 lett. abis LTB).
Tassa di negoziazione
Il trasferimento di documenti imponibili connesso a una fusione non è sottoposto alla tassa di negoziazione (art. 14 cpv. 1 lett. i LTB). Ciò vale anche per i documenti imponibili che sono trasferiti con una quota corrispondente di debiti.
Variante B: fusione con utilizzazione delle azioni proprie
La società A SA aumenta il suo capitale solo di 40 (40 x VV 10 = VV 400) e utilizza inoltre tutte le azioni proprie (10 x VV 10 = VV 100) per effettuare lo scambio di azioni. La perdita di valore nominale pari a 50 è imputata alle RAC.
Dopo la fusione, il bilancio della società AB SA si presenta così: Bilancio di AB SA
Attivi 1) 3’000 Capitale di terzi 1’500 Capitale azionario 2) 140 RAC 350 Altre riserve 1’010 Totale attivi 3’000 Totale passivi 3’000
1) nessuna riserva occulta 2) 140 azioni con un valore nominale di 1; VV per azione = 10
Imposta federale diretta (imposta sull’utile)
Se, per indennizzare i titolari di quote della società che scompare, la società assuntrice utilizza i propri diritti di partecipazione il cui riacquisto non ha determinato un’imposizione, essa realizza un utile imponibile o un onere giustificato dall’uso commerciale, pari alla differenza tra il valore determinante per l’imposta sull’utile e il valore venale dei propri diritti di partecipazione.
Dato che il valore determinante per l’imposta sull’utile dei propri diritti di partecipazione di A SA utilizzati per lo scambio d’azioni corrisponde al valore venale, non si impongono rettifiche dell’utile.
Imposta federale diretta (imposta sul reddito: redditi provenienti da partecipazioni della sostanza privata)
Per lo scambio dei titoli la società assuntrice A SA utilizza propri diritti di partecipazione, il cui riacquisto non ha determinato un’imposizione. La differenza tra il valore venale di 100 al momento della fusione e il valore nominale di 10 delle proprie azioni, è trattata come indennizzo, poiché è versato a carico delle altre riserve. Visto che solo una parte dei diritti di partecipazione scambiati proviene dal portafoglio della società assuntrice, il reddito della sostanza corrispondente pari a 90 (riduzione delle altre riserve) è ripartito proporzionalmente al valore nominale dei diritti di partecipazione della società assuntrice ceduti.
Con lo scambio di azioni B SA contro azioni A SA, gli azionisti di B SA subiscono una perdita del valore nominale di 0,5 per ogni azione B SA. La perdita totale del valore nominale è di 50. Questa perdita può essere compensata, tenendo conto della variazione delle RAC, con il reddito della sostanza risultante dall’ottenimento delle azioni A SA, le quali provengono dal portafoglio di A SA.
Il totale delle riserve è stato così modificato:
Utilizzo delle azioni A SA provenienti dal portafoglio: VV 100 ./. valore nominale di 10 = 90 ./. perdita di valore nominale degli azionisti B SA = -50 + aumento delle RAC (aumento pari alla perdita del valore nominale) = 50 Diminuzione delle altre riserve (eccedenza di liquidazione parziale) 90
Il reddito della sostanza imponibile degli azionisti B SA è determinato nel modo seguente:
Diminuzione delle altre riserve (eccedenza di liquidazione parziale) 90 diviso per il numero di azioni A SA cedute : 50 Quota dell’eccedenza di liquidazione imponibile per azione A SA ottenuta 1.80
Per il resto, si veda la variante A.
Imposta preventiva
L’utilizzazione di propri diritti di partecipazione per effettuare lo scambio d’azioni in caso di fusioni sottostà all’imposta preventiva (art. 4 cpv. 1 lett. b LIP). In caso di fusioni, tali prestazioni valutabili in denaro sono ugualmente compensate con perdite di valore nominale ai fini dell’imposta preventiva.
Di conseguenza, come in materia di imposta federale diretta, 90 sono assoggettati all’imposta preventiva. I beneficiari sono gli azionisti di B SA.
Per il resto, si veda la variante A.
Tassa d’emissione
Si veda la variante A.
Tassa di negoziazione
Si veda la variante A.
N. 6: Incorporazione della società madre (n. 4.1.6)
Il 30 maggio 2020 la società FILIALE SA riprende per fusione, con effetto retroattivo al 1° gennaio 2020, l’insieme di attivi e passivi della società HOLDING SA, che detiene il 100 per cento delle azioni di FILIALE SA. L’iscrizione nel registro di commercio avviene il 12 giugno 2020. Gli azionisti di HOLDING SA detengono i propri diritti di partecipazione nella sostanza privata. Con la fusione, FILIALE SA ottiene i propri diritti di partecipazione e li trasmette agli azionisti di HOLDING SA. La fusione comporta lo scioglimento della società trasferente HOLDING SA e la sua cancellazione dal registro di commercio (art. 3 cpv. 2 LFus).
Bilancio di chiusura di HOLDING SA Attivi 1’000 Capitale di terzi 900 Partecipazione FILIALE SA 1) 500 Capitale azionario 200 RAC 300 Altre riserve 100 Totale attivi 1’500 Totale passivi 1’500 1) costo d’investimento 500; riserve occulte non tassate: 600
Bilancio di chiusura di FILIALE SA Attivi 1) 1’800 Capitale di terzi 1’200 Capitale azionario 300 RAC 100 Altre riserve 200 Totale attivi 1’800 Totale passivi 1’800 1) riserve occulte non tassate: 500
Bilancio di apertura di FILIALE SA dopo la fusione Attivi 1) 2’800 Capitale di terzi 2’100 Capitale azionario 300 RAC 100 Altre riserve 200 RAC dovute all’aggio di fusione 100 Totale attivi 2’800 Totale passivi 2’800 1) riserve occulte non tassate: 500
Imposta federale diretta (imposta sull’utile)
Le condizioni di una fusione senza incidenza fiscale sono realizzate (art. 61 cpv. 1 lett. d LIFD).
In linea di massima, l’assoggettamento all’imposta della società HOLDING SA cessa il 12 giugno 2020 (data dell’iscrizione nel registro di commercio).
Dato che la richiesta d’iscrizione e la decisione di fusione pervengono al registro di commercio entro sei mesi dalla data di bilancio convenuta, l’effetto retroattivo della fusione è riconosciuto sul piano fiscale. In tal modo, l’utile della società HOLDING SA è sommato a quello della società FILIALE SA per tutto il periodo fiscale 2020.
L’incorporazione della società madre determina un aggio di fusione di 100 (apporto di capitale senza incidenza fiscale con effetti sull’imposta sull’utile secondo l’art. 60 cpv. 1 lett. a LIFD).
Imposta federale diretta (imposta sul reddito: redditi provenienti da partecipazioni della sostanza privata)
Con incorporazione della società madre, i suoi azionisti ottengono i diritti di partecipazione annullati della filiale al posto dei diritti di partecipazione della società madre. Nel caso in questione, risulta un aumento del valore nominale, che passa da 200 a 300. In cambio delle azioni annullate di HOLDING SA, il cui valore nominale è di 200, gli azionisti ottengono azioni FILIALE SA, il cui valore nominale è di 300. Per contro, le RAC diminuiscono di 200. Poiché prima dalla fusione, il capitale azionario e le RAC di HOLDING SA, pari a un totale di 500, superano di 100 il capitale azionario esposto e le RAC di FILIALE SA, pari a un totale di 400, la società che opera la fusione può esporre nel bilancio l’aggio di fusione pari a 100 come RAC. La somma del capitale azionario e delle RAC prima e dopo la fusione rimane invariata. Gli azionisti non realizzano quindi reddito da sostanza secondo l’articolo 20 capoverso 1 lettera c LIFD.
Imposta preventiva
Secondo l’articolo 4 capoverso 1 lettera b LIP, gli aumenti del valore nominale, i pagamenti compensativi o altri vantaggi valutabili in denaro sottostanno all’imposta preventiva. Poiché la somma del capitale azionario e delle RAC rimane invariata prima e dopo la fusione e le riserve della società assuntrice FILIALE SA vengono mantenute (nessun disaggio di fusione), l’imposta preventiva non è prelevata.
Tassa d’emissione
Secondo l’articolo 6 capoverso 1 lettera abis LTB, l’incorporazione della società madre, effettuato senza aumento di capitale, non soggiace alla tassa d’emissione.
Tassa di negoziazione
Il trasferimento di documenti imponibili connesso a una fusione non è sottoposto alla tassa di negoziazione (art. 14 cpv. 1 lett. i LTB).
N. 7: Quasi fusione con successiva incorporazione (n. 4.1.7)
La società GRANDE SA riprende la società PICCOLA SA. In entrambi i casi si tratta di società quotate in borsa. Al fine di realizzare questa transazione, la società GRANDE SA aumenta il suo capitale azionario da 20’000 a 25’000, con rinuncia degli azionisti al loro diritto di opzione. Le nuove azioni vengono offerte in cambio agli azionisti della società PICCOLA SA (quasi fusione). Un anno dopo, la società GRANDE SA riprende per incorporazione l’insieme di attivi e passivi della società PICCOLA SA.
Il capitale azionario di PICCOLA SA è di 1’000. Entrambe le società quotate in borsa non hanno RAC.
Imposta federale diretta (imposta sull’utile)
Un’eventuale perdita di fusione (differenza fra il valore determinante per l’imposta sull’utile della partecipazione a PICCOLA SA ./. l’eccedenza di attivi di PICCOLA SA al valore determinante per l’imposta sull’utile) non è effettiva e non produce di conseguenza alcun effetto per l’imposta sull’utile. Al fine di evitare tanto un utile che una perdita di fusione, la partecipazione della società PICCOLA SA può essere portata a bilancio secondo il metodo dell’equity (cfr. n. 4.6.2.3 della circolare).
Imposta federale diretta (imposta sul reddito: redditi provenienti da partecipazioni della sostanza privata)
A causa del lasso di tempo relativamente breve fra la quasi fusione e l’incorporazione, l’aumento di 4000 del valore nominale, ottenuto dagli azionisti di PICCOLA SA, è sottoposto all’imposta federale diretta a titolo di reddito della sostanza. Se del caso, l’imposizione è effettuata con procedura di ricupero d’imposta (art. 151–153 LIFD).
Imposta preventiva
L’aumento di 4000 del valore nominale è soggetto anche all’imposta preventiva. I beneficiari diretti sono gli azionisti di PICCOLA SA. Se l’imposta preventiva non può essere trasferita, l’aumento del valore nominale deve essere determinato secondo il metodo detto «lordo per netto» (aumento del valore nominale: 65 %).
Tassa d’emissione
I diritti di partecipazione creati o aumentati in esecuzione di deliberazioni relative a fusioni o riunioni aventi economicamente carattere di fusione (quasi fusioni) non soggiacciono alla tassa d’emissione (art. 6 cpv. 1 lett. abis LTB). Nel caso in questione non sono adempiute le condizioni di un’elusione d’imposta.
Tassa di negoziazione
Il trasferimento di documenti imponibili connesso a una fusione o quasi fusione non soggiace alla tassa di negoziazione (art. 14 cpv. 1 lett. i LTB).
N. 8: Trasformazione di un istituto di diritto pubblico in una società di capitali
o una società cooperativa (cambiamento della forma giuridica; n. 4.2.5)
Bilancio di chiusura di una banca cantonale prima della trasformazione in una SA Liquidità 15’000 Capitale di terzi a breve 20’000 termine Crediti alla clientela 60’000 Averi della clientela 60’000 Portafogli commerciali 10’000 Accantonamenti e altri 10’000 passivi 3) Partecipazioni 1) 10’000 Riserve per rischi bancari 4’000 generali 4) Immobili 2) 5’000 Capitale di dotazione 2’000 Riserve 4’000 Totale attivi 100’000 Totale passivi 100’000 1) valore venale: 20’000; costo d’investimento: 10’000 2) valore venale: 10’000 3) di cui considerati come fondi propri dalla FINMA: 5’000 4) fondi propri liberamente disponibili, costituiti a carico del conto economico secondo l’OBCR
Il valore intrinseco dell’impresa è di 40’000.
Imposta federale diretta (imposta sull’utile)
La trasformazione è effettuata con un semplice cambiamento della forma giuridica di un’impresa con personalità giuridica propria, e non per costituzione con conferimento in natura. Nella fattispecie il diritto civile impone il principio della continuità del bilancio (art. 26 cpv. 2 lett. g OBCR). La presentazione solo nel bilancio fiscale delle riserve occulte, compreso il goodwill iniziale, è effettuata secondo l’articolo 61a LIFD. Tuttavia, i valori devono essere presentati e verificati mediante procedura di diritto civile (art. 100 cpv. 2 LFus).
Bilancio fiscale della banca cantonale SA Liquidità 15’000 Capitale di terzi a breve 20’000 termine Crediti alla clientela 60’000 Averi della clientela 60’000 Portafogli commerciali 10’000 Accantonamenti e altri 5’000 passivi Partecipazioni 1) 20’000 Capitale azionario 2’000 Immobili 10’000 Riserve palesi 4’000 Goodwill 10’000 Riserve per rischi bancari 4’000 generali 2) Riserva su accantonamenti 5’000 Riserva su partecipazioni 10’000 Riserva su immobili 5’000 Riserva su goodwill 10’000 Totale attivi 125’000 Totale passivi 125’000 1) costo d’investimento: 20’000 2) finora già considerate come capitale proprio a fini fiscali
Tassa d’emissione
Secondo l’articolo 9 capoverso 1 lettera e LTB, la tassa d’emissione ammonta all’1 per cento del valore nominale dei diritti di partecipazione creati o aumentati nel quadro di una trasformazione di un’impresa di diritto pubblico in una società di capitali o società cooperativa. Tuttavia, questa riduzione della base imponibile è accordata solo se il soggetto giuridico interessato esisteva da almeno cinque anni. Inoltre, il plusvalore deve essere conteggiato proporzionalmente a posteriori se i diritti di partecipazione sono alienati nel corso nei cinque anni che seguono la trasformazione.
Il valore nominale dei diritti di partecipazione creati con la trasformazione è di 2’000, da cui può essere portato in deduzione l’importo esente, non ancora rivendicato, di cui all’articolo 6 capoverso 1 lettera h LTB.
Tassa di negoziazione
Una trasformazione per cambiamento della forma giuridica (trasformazione diretta) non comporta il trasferimento di valori patrimoniali, per cui non viene prelevata la tassa di negoziazione.
Imposte non interessate
Imposta federale diretta (imposta sul reddito: redditi provenienti da partecipazioni della sostanza privata);
imposta preventiva.
N. 9: Trasformazione di una società di capitali in un’impresa di persone;
perdite riportate (n. 4.2.6)
A e B sono soci al 50 per cento ciascuno della società A&B SA. La società A&B SA deve essere trasformata in una società in nome collettivo.
Bilancio di chiusura di A&B SA prima della trasformazione
Attivi 1) 900 Capitale di terzi 600 Capitale azionario 100 Perdite riportate 2) 100 RAC 300 Altre riserve 200 Totale attivi 1’000 Totale passivi 1’000
1) riserve occulte non tassate: 600 2) del precedente esercizio e non ancora compensate
Imposta federale diretta (imposta sul reddito: redditi provenienti da un’attività lucrativa indipendente)
I valori considerati finora ai fini dell’imposta sull’utile vengono ripresi come valori determinanti per l’imposta sul reddito. L’imposta latente sulle riserve occulte non ancora tassate passa così dall’imposta sull’utile a quella sul reddito.
Di conseguenza, per la determinazione del reddito imponibile, le persone fisiche partecipanti all’impresa di persone assuntrice possono portare in deduzione le eventuali perdite riportate della persona giuridica trasferente che non sono ancora state fiscalmente prese in considerazione (art. 31 LIFD).
Bilancio di apertura della società in nome collettivo A&B (bilancio commerciale) Attivi 1) 2) 900 Capitale di terzi 600 Conto capitale A 150 Conto capitale B 150 Totale attivi 900 Totale passivi 900 1) riserve occulte non tassate in capo all’impresa: 600
2) perdite riportate non ancora compensate: 100
Imposta latente sul reddito (reddito proveniente da un’attività lucrativa indipendente; art. 18 cpv.2 LIFD):
Riserve occulte non tassate 600 ./. perdite riportate -100 Importo soggetto all’imposta latente sul reddito 500
Imposta federale diretta (imposta sull’utile)
La trasformazione di una persona giuridica in un’impresa di persone non comporta conseguenze fiscali in materia di imposta sull’utile, purché l’assoggettamento all’imposta in Svizzera venga mantenuto e i valori determinanti per l’imposta sull’utile vengano ripresi.
Imposta federale diretta (imposta sul reddito: redditi provenienti da partecipazioni della sostanza privata)
La trasformazione di una società di capitali o società cooperativa in un’impresa di persone comporta la liquidazione della società di capitali o della società cooperativa. Un assoggettamento successivo delle riserve palesi e di quelle occulte (eccedenza di liquidazione) presso i titolari di quote o i soci non è possibile. L’eccedenza di liquidazione è quindi soggetta all’imposta sul reddito (art. 20 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con art. 20 cpv. 1bis LIFD).
Eccedenza di liquidazione imponibile (art. 20 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con art. 20 cpv. 1bis LIFD):
Riserve occulte: 600 + altre riserve palesi: 200 ./. PP riportato 100) 700 *
*soggetta all’imposizione parziale
Imposta preventiva
L’eccedenza di liquidazione di 700 è soggetta all’imposta preventiva (art. 4 cpv. 1 lett. b LIP).
Tassa di negoziazione
Il trasferimento di documenti imponibili connesso a una trasformazione diretta o indiretta (liquidazione e costituzione con conferimenti in natura o trasferimento di patrimonio) non è sottoposto alla tassa di negoziazione (art. 14 cpv. 1 lett. i LTB).
Imposta non interessata
• Tassa d’emissione.
N. 10: Conseguenze fiscali di una scissione simmetrica per una persona
giuridica interessata; società madre (n. 4.3.2)
La società AB Holding SA è azionista unica delle società A SA e B SA. A SA e la sua consorella B SA sono società di produzione. La società A SA gestisce gli esercizi I e II. Il valore venale dell’esercizio II è di 500, il valore contabile (=valore determinante per l’imposta sull’utile) di 300.
Attraverso una separazione (art. 29 lett. b LFus), la società A SA trasferisce l’esercizio II al valore contabile (eccedenza di attivi ai valori determinanti per l’imposta sull’utile) e a carico delle sue riserve, alla società B SA.
Bilancio di AB Holding prima della scissione
Partecipazione A SA 1) 1’000 Capitale di terzi 800 Partecipazione B SA 2) 1’000 Capitale azionario 200 Riserve 1’000 Totale attivi 2’000 Totale passivi 2’000
1) valore determinante per l’imposta sull’utile: 1’000; costo d’investimento: 1’000; valore venale: 1’500 2) valore determinante per l’imposta sull’utile: 1’000; costo d’investimento: 1’000; valore venale: 1’500
Imposta federale diretta (imposta sull’utile)
A SA e B SA
Nel caso in esame le condizioni per una scissione senza incidenza fiscale secondo l’articolo 61 capoverso 1 lettera b LIFD sono adempiute. Di conseguenza, la scissione può essere effettuata senza conseguenze fiscali in materia di imposta sull’utile. Non esiste un termine d’attesa in caso di alienazione per le scissioni.
AB Holding SA
Per AB Holding SA si impone l’applicazione della teoria del triangolo modificata (cfr. n. 4.3.2.11 della circolare).
Partecipazioni prima della scissione
Partecipazione Costo Valore Valore venale d’investimento determinante per l’imposta sull’utile Partecipazione A SA 1’000 1’000 1’500 Partecipazione B SA 1’000 1’000 1’500 Totale 2’000 2’000 3’000
Partecipazioni dopo la scissione
Partecipazione Costo Valore Valore venale d’investimento determinante per l’imposta sull’utile Partecipazione A SA 1’000 1’000 1’000 Trasferimento nella 0 0 500 partecipazione B SA Partecipazione B SA finora 1’000 1’000 1’500 Totale 2’000 2’000 3’000
Se la società AB Holding SA opera una rettifica di valore sulla partecipazione detenuta in A SA nella misura della perdita di circa un terzo del valore (ad es. a 660), tale rettifica è compensata con il reddito da partecipazione. Il valore determinante per l’imposta sull’utile e il costo d’investimento della partecipazione B ammontano quindi a 1340.
Partecipazione Costo Valore Valore venale d’investimento determinante per l’imposta sull’utile Partecipazione A SA 660 660 1’000 Trasferimento nella 340 340 500 partecipazione B SA Partecipazione B SA finora 1’000 1’000 1’500 Totale 2’000 2’000 3’000
Imposta preventiva
Le riserve che, in occasione di una scissione, passano nelle riserve della società assuntrice, non sono soggette all’imposta preventiva (art. 5 cpv. 1 lett. a LIP).
Tassa d’emissione
Dal momento che i valori patrimoniali in questo caso non sono stati apportati dal titolare diretto dei diritti di partecipazione, la tassa di emissione non è interessata.
Tassa di negoziazione
La tassa di negoziazione è dovuta unicamente quando la società trasferente o quella assuntrice è un negoziatore di titoli (art. 13 cpv. 3 LTB) e se documenti imponibili (art. 13 cpv. 2 LTB) sono trasferiti con l’esercizio.
Nel caso in questione, la tassa di negoziazione non è dovuta, dato che si tratta di una ristrutturazione senza incidenza fiscale (art. 14 cpv. 1 lett. i LTB in combinato disposto con art. 61 LIFD).
Imposta non interessata
• Imposta federale diretta (imposta sul reddito: redditi provenienti da partecipazioni della sostanza privata).
Nr. 11: Conseguenze fiscali di una separazione simmetrica di una società holding (n. 4.3.2.6)
X è azionista unico della società X Holding SA, che a sua volta è azionista unica della società A SA. Inoltre, la società X Holding SA detiene una partecipazione del 20 per cento nelle società di produzione B SA e C SA. A SA ha un valore venale di 500 e il valore contabile (= valore determinante per l’imposta sull’utile) nella società X Holding SA è di 300.
Variante A
Dopo la separazione della partecipazione di A SA, che è effettuata a beneficio della società Y Holding SA, X vende questa società al valore venale di 500 a un terzo. La società Y Holding SA prosegue immutata la propria attività dopo la vendita.
Imposta federale diretta (imposta sull’utile)
Società holding X SA e società holding Y SA
Nel caso in esame sono adempiute le condizioni per una scissione senza incidenza fiscale secondo l’articolo 61 capoverso 1 lettera b LIFD. La società X Holding SA rimane una «società holding» poiché sono detenute due partecipazioni qualificate. La società Y Holding SA presenta un «esercizio operativo», poiché le quote di partecipazione detenute nella società attiva A SA con esercizio operativo ammontano a oltre il 50 per cento dei diritti di voto (applicazione del principio di trasparenza; cfr. sentenza del Tribunale federale 2C_34/2018 dell’11 marzo 2019).
La scissione può quindi essere effettuata senza conseguenze fiscali in materia di imposta sull’utile. Non esiste un termine di attesa in caso di alienazione.
Imposta federale diretta (imposta sul reddito: redditi provenienti da partecipazioni della sostanza privata)
Con l’alienazione della società Y Holding SA X realizza un utile in capitale esente da imposta conformemente all’articolo 16 capoverso 3 LIFD.
Imposta preventiva
Poiché si è in presenza di una ristrutturazione senza incidenza fiscale secondo l’articolo 61 LIFD, si applica l’articolo 5 capoverso 1 lettera a LIP.
Tassa d’emissione
Dal momento che, nel presente caso, i valori patrimoniali non sono stati apportati dal titolare diretto dei diritti di partecipazione, la tassa d’emissione non è toccata.
Tassa di negoziazione
La tassa di negoziazione è dovuta unicamente quando la società trasferente o quella assuntrice è un negoziatore di titoli (art. 13 cpv. 3 LTB) e se con l’esercizio sono trasferiti documenti imponibili (art. 13 cpv. 2 LTB).
Nel caso in esame, sui documenti imponibili non sarebbe dovuta la tassa di negoziazione proporzionalmente al prezzo di vendita, dato che si tratta di una ristrutturazione senza incidenza fiscale (art. 14 cpv. 1 lett. i LTB in combinato disposto con art. 61 LIFD).
Variante B
La holding X SA distribuisce la partecipazione A SA a X. Quest’ultimo la vende al valore venale di 500 ad un terzo
Imposta federale diretta (imposta sull’utile)
X Holding SA
In questo caso non risulta una scissione conformemente all’articolo 61 capoverso 1 lettera b LIFD. La società X Holding SA distribuisce a X dividendi in natura imponibili (distribuzione di portafoglio). Essa realizza un utile in capitale imponibile pari a 200, che dà diritto a una riduzione per partecipazioni se le condizioni necessarie sono adempiute.
Imposta federale diretta (imposta sul reddito: redditi provenienti da partecipazioni della sostanza privata)
Dai dividendi in natura, X realizza un reddito della sostanza imponibile pari a 500 conformemente all’articolo 20 capoverso 1 lettera c LIFD. Questo reddito è soggetto all’imposizione parziale secondo l’articolo 20 capoverso 1bis LIFD. Con la rivendita della società A SA a un terzo da parte di X quest’ultimo realizza un utile in capitale esente da imposta conformemente all’articolo 16 capoverso 3 LIFD o una perdita di capitale privato fiscalmente irrilevante.
Imposta preventiva
I dividendi in natura di 500 soggiacciono all’imposta preventiva conformemente all’articolo 4 capoverso 1 lettera b LIP.
Imposte non interessate
Tassa d’emissione;
Tassa di negoziazione.
Variante C
Incorporazione della A SA da parte della X Holding SA e subito dopo la separazione nella “nuova A SA”. X vende i diritti di partecipazione a dei terzi al valore venale.
Imposta federale diretta (imposta sull’utile)
X Holding SA
Le due fasi (incorporazione e separazione) non sono considerate come ristrutturazione secondo l’articolo 61 LIFD, poiché avvengono a distanza di breve tempo l’una dall’altra e la società X Holding SA trasmette soltanto gli attivi e i passivi ottenuti dalla società A SA. La società X Holding SA distribuisce quindi a X dividendi in natura imponibili (distribuzione di portafoglio). La società X Holding SA realizza così un utile pari a 200, che dà diritto alla riduzione per partecipazioni se le condizioni necessarie sono adempiute.
Se la società X Holding SA è detenuta da una società di capitali o una società cooperativa, il trasferimento secondo l’articolo 61 capoverso 3 LIFD può essere effettuato senza incidenza fiscale (trasferimento di patrimoni all’interno del gruppo). Va osservato un termine di attesa di cinque anni.
Imposta federale diretta (imposta sul reddito: redditi provenienti da partecipazioni della sostanza privata)
L’incorporazione e la successiva scissione fanno sì che venga a mancare un livello di imposizione. Di conseguenza, X realizza un reddito della sostanza imponibile pari a 500 conformemente all’articolo 20 capoverso 1 lettera c LIFD. Questo reddito è soggetto all’imposizione parziale secondo l’articolo 20 capoverso 1bis LIFD. Con la rivendita della società A SA a un terzo da parte di X quest’ultimo realizza un utile in capitale esente da imposta conformemente all’articolo 16 capoverso 3 LIFD o una perdita di capitale privato fiscalmente irrilevante.
Imposta preventiva
In questo caso valgono le stesse considerazioni come per l’imposta federale diretta. I dividendi in natura di 500 soggiacciono all’imposta preventiva conformemente all’articolo 4 capoverso 1 lettera b LIP.
Imposte non interessate
Tassa d’emissione;
Tassa di negoziazione.
N. 12: Vendita di un esercizio al valore determinante per l’imposta sull’utile alla
consorella (n. 4.3.2)
M. Meister è azionista unico delle società A SA e B SA. I diritti di partecipazione nelle due società fanno parte della sua sostanza privata. A SA e la consorella B SA sono società di produzione. La A SA gestisce gli esercizi I e II. Il valore venale dell’esercizio II è di 500, il valore contabile (=valore determinante per l’imposta sull’utile) di 300.
L’esercizio II è venduta al valore contabile (=eccedenza di attivi ai valori determinanti per l’imposta sull’utile) alla B SA.
Imposta federale diretta (imposta sull’utile)
A SA
Nel caso in esame le condizioni per una scissione d’impresa senza incidenza fiscale secondo l’articolo 61 capoverso 1 lettera b LIFD non sono adempiute (trasferimento attraverso una vendita). Anche un trasferimento di patrimoni all’interno del gruppo (art. 61 cpv. 3 LIFD) non è possibile, dato che le società A SA e B SA non sono controllate dalla stessa società di capitali o società cooperativa. La società trasferente A SA concede dunque un vantaggio occulto di 200 alla società sorella, che deve essere aggiunto all’utile netto dichiarato (art. 58 cpv. 1 lett. c LIFD).
Se il trasferimento dell’esercizio II alla società B SA venisse effettuato a carico del capitale proprio di A SA, non vi sarebbero conseguenze fiscali.
B SA
La società assuntrice B SA, beneficiaria del vantaggio, può far valere una riserva occulta di 200, tassata come utile, sull’esercizio II acquistato.
Imposta federale diretta (imposta sul reddito: redditi provenienti da partecipazioni della sostanza privata)
M. Meister
M. Meister ottiene per principio un vantaggio valutabile in denaro dalla società A SA a seguito del trasferimento delle riserve occulte di 200 sull’attività II (art. 20 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con art. 20 cpv. 1bis LIFD), che apporta nella società B SA (teoria del triangolo). Tuttavia, al fine di evitare un’imposizione multipla, può chiedere l’applicazione della «teoria del triangolo modificata». Secondo questa teoria, si può rinunciare all’imposizione di una distribuzione presso l’azionista se i diritti di partecipazione nella società beneficiaria B SA non sono alienati entro cinque anni. Affinché sia resa possibile l’imposizione in una procedura di ricupero d’imposta (art. 151–153 LIFD), l’azionista deve firmare una dichiarazione corrispondente («revers»).
Imposta preventiva
Siccome nel caso in esame non si tratta di una ristrutturazione senza incidenza fiscale secondo l’articolo 61 LIFD, non è applicabile l’articolo 5 capoverso 1 lettera a LIP. La prestazione valutabile in denaro di 200 (riserve occulte trasferite) è soggetta all’imposta preventiva (art. 4 cpv. 1 lett. b LIP; art. 20 cpv. 1 OIPrev). In applicazione della teoria del beneficiario diretto, la società B SA è beneficiaria della prestazione e ha diritto al rimborso. L’interesse di mora dovuto sull’importo dell’imposta preventiva è retto dall’articolo 16 LIP.
Tassa d’emissione
I diritti di partecipazione creati o aumentati in esecuzione di deliberazioni relative a scissioni non soggiacciono alla tassa d’emissione (art. 6 cpv. 1 lett. abis LTB).
Nel caso in esame le condizioni per una scissione senza incidenza fiscale conformemente all’articolo 61 capoverso 1 lettera b LIFD non sono adempiute (vendita e non scissione). Poiché non si tratta di una divisione fiscalmente neutra, l’operazione ai fini della tassa d’emissione viene valutata dal profilo del diritto civile. Dal momento che i valori patrimoniali non sono stati apportati dal titolare dei diritti di partecipazione, la tassa di emissione non è interessata.
Tassa di negoziazione
La tassa di negoziazione è unicamente dovuta quando la società trasferente o quella assuntrice è un negoziatore di titoli (art. 13 cpv. 3 LTB) e se documenti imponibili (art. 13 cpv. 2 LTB) sono trasferiti con l’esercizio.
Nel caso in esame, per i documenti imponibili è dovuta la tassa di negoziazione proporzionalmente al prezzo di vendita, dato che non si tratta di una ristrutturazione senza incidenza fiscale (art. 14 cpv. 1 lett. i LTB in combinato disposto con art. 61 LIFD).
N. 13: Separazione di una società anonima; i valori patrimoniali trasferiti non
soddisfano la condizione dell’esercizio (n. 4.3)
S. Spalter è azionista unico della società SPALTER SA. La società SPALTER SA deve essere separata in due società anonime. Gli immobili sono trasferiti nella nuova società IMMO-SPALT SA (art. 29 lett. b LFus). La metà del capitale proprio della società SPALTER SA è trasferita nella nuova società IMMO-SPALT SA, mentre le RAC esposte rimangono nel bilancio della società SPALTER SA.
Un anno dopo la scissione S. Spalter vende la sua partecipazione del 100 per cento detenuta nella società IMMO-SPALT SA al prezzo di 9000.
Bilancio di chiusura di SPALTER SA prima della scissione
Produzione 1) 10’000 Capitale di terzi produzione 5’000 Immobili 2) 10’000 Capitale di terzi immobili 5’000 Capitale azionario 1’000 RAC 2’000 Altre riserve palesi 7’000 Totale attivi 20’000 Totale passivi 20’000
1) riserve occulte non tassate: 2’000 2) riserve occulte non tassate: 3’000 l’amministrazione degli immobili non costituisce un esercizio.
Imposta federale diretta (imposta sull’utile)
SPALTER SA
Nel caso in oggetto le condizioni per una scissione d’impresa senza incidenza fiscale conformemente all’articolo 61 capoverso 1 lettera b LIFD non sono adempiute, dato che i valori patrimoniali trasferiti non soddisfano la condizione dell’esercizio. La società trasferente SPALTER SA accorda un vantaggio occulto di 3’000 alla società sorella IMMO-SPALT SA, che deve essere aggiunto all’utile netto dichiarato (art. 58 cpv. 1 lett. c LIFD).
IMMO-SPALT SA
La società assuntrice IMMO-SPALT SA, beneficiaria del vantaggio, può far valere riserve occulte tassate di 3’000 come utile.
Bilancio fiscale di IMMO-SPALT SA dopo la scissione
Immobili 13’000 Capitale di terzi immobili 5’000 Capitale azionario 500 Altre riserve palesi 4’500 Riserve occulte tassate 3’000 Totale attivi 13’000 Totale passivi 13’000
Imposta federale diretta (imposta sul reddito: redditi provenienti da partecipazioni della sostanza privata)
S. Spalter
Nel presente caso le condizioni per una scissione senza incidenza fiscale non sono adempiute (art. 61 cpv. 1 lettera b LIFD). Di conseguenza, per S. Spalter in qualità di titolare di quote non risulta una ristrutturazione della sostanza senza incidenza fiscale. La separazione degli immobili deve essere qualificata come normale vantaggio accordato tra imprese collegate.
A seguito del trasferimento delle riserve palesi e di quelle occulte (4500+3’000=7500) S. Spalter ottiene per principio un vantaggio valutabile in denaro dalla sua partecipazione detenuta nella società SPALTER SA (art. 20 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con art. 20 cpv. 1bis LIFD), che apporta nella società IMMO-SPALT SA (teoria del triangolo). Tuttavia, al fine di evitare un’imposizione multipla, può chiedere l’applicazione della «teoria del triangolo modificata». Secondo questa teoria, si può rinunciare all’imposizione di una distribuzione presso l’azionista se i diritti di partecipazione nella società beneficiaria IMMO-SPALT SA non sono alienati entro cinque anni. Affinché sia resa possibile l’imposizione in una procedura di ricupero d’imposta (art. 151–153 LIFD), l’azionista deve firmare una dichiarazione corrispondente («revers»).
Nel caso in esame S. Spalter vende al prezzo di 9000 la sua partecipazione nella società IMMO-SPALT SA entro i cinque anni che seguono la scissione. Questa vendita comporta successivamente l’imposizione, presso l’azionista (reddito da partecipazioni), delle riserve palesi e di quelle occulte trasferite (4500+3’000=7500). L’imposizione è basata sulla dichiarazione corrispondente dell’azionista ed è effettuata con procedura di ricupero d’imposta (art. 151–153 LIFD). La parte rimanente del ricavo di vendita (1’500) è costituita sia da un utile in capitale privato esente da imposta (1’000) sia da un ricavo per il capitale azionario trasferito (500).
Imposta preventiva
Siccome il caso in oggetto non riguarda una ristrutturazione senza incidenza fiscale secondo l’articolo 61 LIFD, non è applicabile l’articolo 5 capoverso 1 lettera a LIP. La prestazione valutabile in denaro di 7500 (riserve palesi e riserve occulte trasferite) è soggetta all’imposta preventiva (art. 4 cpv. 1 lett. b LIP; art. 20 cpv. 1 OIPrev). In applicazione della teoria del beneficiario diretto, la società IMMO-SPALT SA è beneficiaria della prestazione e ha diritto al rimborso. L’interesse di mora dovuto sull’importo dell’imposta preventiva è retto dall’articolo 16 LIP.
Tassa d’emissione
I diritti di partecipazione creati o aumentati in esecuzione di deliberazioni relative a scissioni non soggiacciono alla tassa d’emissione (art. 6 cpv. 1 lett. abis LTB).
Dato che il caso in questione non riguarda una scissione senza incidenza fiscale, l’operazione ai fini della tassa d’emissione viene valutata dal profilo del diritto civile. La tassa di emissione non è dovuta, poiché non è il titolare dei diritti di partecipazione ad apportare i valori patrimoniali.
Imposta non interessata
• Tassa di negoziazione.
N. 14: Divisione di una società anonima; i valori patrimoniali trasferiti non
soddisfano la condizione dell’esercizio (n. 4.3)
S. Spalter è azionista unico della società SPALTER SA. La società SPALTER SA deve essere separata in due nuove società anonime. La separazione dell’impresa avviene per divisione (art. 29 lett. a LFus). La produzione è trasferita alla nuova società PRODO SA, mentre gli immobili alla nuova società IMMO-SPALT SA. Le due nuove società riprendono ciascuna la metà delle quote di capitale proprio della società SPALTER SA sciolta.
Un anno dopo la scissione S. Spalter vende la sua partecipazione del 100 per cento detenuta nella società IMMO-SPALT SA al prezzo di 9000.
Bilancio di chiusura di SPALTER SA prima della scissione
Produzione 1) 10’000 Capitale di terzi produzione 5’000 Immobili 2) 10’000 Capitale di terzi immobili 5’000 Capitale azionario 1’000 RAC 2’000 Altre riserve palesi 7’000 Totale attivi 20’000 Totale passivi 20’000
1) riserve occulte non tassate: 2’000 2) riserve occulte non tassate: 3’000; l’amministrazione degli immobili non costituisce un esercizio.
Imposta federale diretta (imposta sull’utile)
SPALTER SA
Nel caso in oggetto le condizioni per una scissione d’impresa senza incidenza fiscale secondo l’articolo 61 capoverso 1 lettera b LIFD sono solo parzialmente adempiute, dato che i valori patrimoniali trasferiti a una delle società assuntrici (IMMO-SPALT SA) non soddisfano la condizione dell’esercizio. La società trasferente SPALTER SA realizza un utile di liquidazione corrispondente alle riserve occulte di 3’000 trasferite alla società IMMO-SPALT SA (art. 58 cpv. 1 lett. c LIFD).
IMMO-SPALT SA
La società assuntrice IMMO-SPALT SA può far valere riserve occulte di 3’000 tassate come utile.
Bilancio fiscale di IMMO-SPALT SA dopo la scissione
Immobili 13’000 Capitale di terzi immobili 5000 Capitale azionario 500 RAC 1’000 Altre riserve palesi 3500 Riserve occulte tassate 3’000 Totale attivi 13’000 Totale passivi 13’000
PRODO SA
Non ci sono conseguenze fiscali in materia di imposta sull’utile per la società PRODO SA.
Imposta federale diretta (imposta sul reddito: redditi provenienti da partecipazioni della sostanza privata)
S. Spalter
Nel caso presente le condizioni per una scissione senza incidenza fiscale (art. 61 cpv. 1 lett. b LIFD) sono solo parzialmente adempiute, dato che i valori patrimoniali trasferiti a una delle società assuntrici (IMMO-SPALT SA) non soddisfano la condizione dell’esercizio. Per S. Spalter in qualità di titolare di quote non risulta una ristrutturazione della sostanza senza incidenza fiscale.
Dall’applicazione della teoria del triangolo, S. Spalter ottiene le altre riserve palesi e le riserve occulte (3500+3’000=6500) della società SPALTER SA e le apporta nella società IMMO-SPALT SA. In tal modo realizza un’eccedenza di liquidazione parziale dalla sua partecipazione detenuta nella società SPALTER SA (art. 20 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con art. 20 cpv. 1bis LIFD). Tuttavia, al fine di evitare un’imposizione multipla, può chiedere l’applicazione della «teoria del triangolo modificata». Secondo questa teoria, si può rinunciare all’imposizione di una distribuzione presso l’azionista se i diritti di partecipazione nella società che non porta avanti un esercizio (IMMO-SPALT SA) non sono alienati entro cinque anni. Affinché sia resa possibile l’imposizione in una procedura di ricupero d’imposta (art. 151–153 LIFD), l’azionista deve firmare una dichiarazione corrispondente («revers»).
Nel caso in esame, S. Spalter vende al prezzo di 9000 la sua partecipazione nella società IMMO-SPALT SA entro i cinque anni che seguono la scissione. Questa vendita comporta successivamente l’imposizione delle altre riserve palesi e delle riserve occulte trasferite alla società IMMO-SPALT SA (eccedenza di liquidazione parziale; 3500+3’000=6500). L’imposizione è basata sulla relativa dichiarazione dell’azionista ed è effettuata con procedura di ricupero d’imposta (art. 151–153 LIFD). La parte rimanente del ricavo di vendita (2500) è costituita, da un utile in capitale privato esente da imposta (1’000), da un ricavo per il capitale azionario (500) e da RAC (1’000).
Imposta preventiva
Nel caso presente le condizioni per una scissione d’impresa senza incidenza fiscale secondo l’articolo 61 capoverso 1 lettera b LIFD sono solo parzialmente adempiute, dato che i valori patrimoniali trasferiti a una delle società assuntrici (IMMO-SPALT SA) non soddisfanno la condizione dell’esercizio. Di conseguenza, l’articolo 5 capoverso 1 lettera a LIP è applicabile solo in parte. La prestazione valutabile in denaro di 6500 (altre riserve palesi e riserve occulte trasferite alla società che non soddisfa la condizione dell’esercizio) è soggetta all’imposta preventiva (art. 4 cpv. 1 lett. b LIP; art. 20 cpv. 1 OIPrev). A seguito dell’applicazione della teoria del beneficiario diretto, la società IMMO-SPALT SA è la beneficiaria della prestazione e ha diritto al rimborso. L’interesse di mora dovuto sull’importo dell’imposta preventiva è retto dall’articolo 16 LIP.
Tassa d’emissione
I diritti di partecipazione creati o aumentati in esecuzione di deliberazioni relative a scissioni non soggiacciono alla tassa d’emissione (art. 6 cpv. 1 lett. abis LTB).
Poiché non si tratta di una scissione fiscalmente neutra, l’operazione ai fini della tassa d’emissione viene valutata dal profilo del diritto civile. Dal momento che i valori patrimoniali non sono stati apportati dal titolare dei diritti di partecipazione, la tassa di emissione non è interessata.
Imposta non interessata
• Tassa di negoziazione
N. 15: Separazione di una società anonima; la società trasferente non soddisfa
più la condizione dell’esercizio dopo la scissione (n. 4.3)
S. Spalter è azionista unico della società SPALTER SA. La società SPALTER SA deve essere separata in due società anonime. La produzione è trasferita alla nuova società PRODO SA (art. 29 lett. b LFus). La metà del capitale proprio della società SPALTER SA è trasferita nella nuova società PRODO SA.
Un anno dopo la scissione S. Spalter vende la sua partecipazione del 100 per cento detenuta nella società SPALTER SA al prezzo di 9000.
Bilancio di chiusura di SPALTER SA prima della scissione
Produzione 1) 10’000 Capitale di terzi produzione 5000 Immobili 2) 10’000 Capitale di terzi immobili 5000 Capitale azionario 1’000 RAC 2’000 Altre riserve palesi 7000 Totale attivi 20’000 Totale passivi 20’000
1) riserve occulte non tassate: 2’000 2) riserve occulte non tassate: 3’000; l’amministrazione degli immobili non costituisce un esercizio.
Imposta federale diretta (imposta sull’utile)
SPALTER SA
Nel caso in esame le condizioni per una scissione d’impresa senza incidenza fiscale secondo l’articolo 61 capoverso 1 lettera b LIFD sono solo parzialmente adempiute, dato che la società trasferente (SPALTER SA) non soddisfa più la condizione dell’esercizio dopo la separazione. A seguito dell’approccio economico basato sul risultato, la società trasferente SPALTER SA realizza un utile di liquidazione pari alle riserve occulte di 3’000 che le rimangono (interpretazione a contrario dell’art. 61 cpv. 1 lett. b in combinato disposto con l’art. 58 cpv. 1 lett. c LIFD).
Bilancio fiscale di SPALTER SA dopo la scissione
Immobili 13’000 Capitale di terzi immobili 5000 Capitale azionario 500 RAC 1’000 Altre riserve palesi 3500 Riserve occulte tassate 3’000 Totale attivi 13’000 Totale passivi 13’000
PRODO SA
Non ci sono conseguenze fiscali in materia di imposta sull’utile per la società PRODO SA.
Imposta federale diretta (imposta sul reddito: redditi provenienti da partecipazioni della sostanza privata)
S. Spalter
Nel caso in esame le condizioni per una scissione senza incidenza fiscale (art. 61 cpv. 1 lett. b LIFD) sono solo parzialmente adempiute, dato che la società trasferente (SPALTER SA) non soddisfa più la condizione dell’esercizio dopo la scissione. Per questa parte scissa, per S. Spalter in qualità di titolare di quote non risulta una ristrutturazione della sostanza senza incidenza fiscale.
A seguito della separazione secondo l’approccio economico basato sul risultato, S. Spalter ottiene le altre riserve palesi e le riserve occulte (3500+3’000=6500) della società SPALTER SA e le apporta successivamente nella società SPALTER SA (che diviene così una società di gestione patrimoniale). In tal modo, S. Spalter realizza un’eccedenza di liquidazione parziale dalla sua partecipazione detenuta nella società SPALTER SA (art. 20 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con art. 20 cpv. 1bis LIFD). Tuttavia, al fine di evitare un’imposizione multipla, può chiedere l’applicazione della «teoria del triangolo modificata». Secondo questa teoria, si può rinunciare all’imposizione di una distribuzione presso l’azionista se i diritti di partecipazione nella società che non porta avanti un esercizio (SPALTER SA) non sono alienati entro cinque anni. Affinché sia resa possibile l’imposizione in una procedura di ricupero d’imposta (art. 151–153 LIFD), l’azionista deve firmare una dichiarazione corrispondente («revers»).
Nel caso in questione S. Spalter vende al prezzo di 9000 la sua partecipazione detenuta nella società SPALTER SA entro i cinque anni che seguono la scissione. Questa vendita comporta dunque l’imposizione delle altre riserve palesi e delle riserve occulte che gli sono rimaste nella società SPALTER SA (eccedenza di liquidazione reinvestita; 3500+3’000=6500). L’imposizione è basata sulla relativa dichiarazione dell’azionista ed è effettuata con procedura di ricupero d’imposta (art. 151–153 LIFD). La parte rimanente del ricavo di vendita (2500) è costituita da un utile in capitale privato esente da imposta (1’000), da un ricavo per il capitale azionario (500) e da RAC (1’000).
Imposta preventiva
Siccome il caso in oggetto non riguarda una ristrutturazione senza incidenza fiscale secondo l’articolo 61 LIFD, non è applicabile l’articolo 5 capoverso 1 lettera a LIP. Tuttavia, contrariamente a ciò che prevale in materia di imposta federale diretta, l’approccio applicato nel diritto civile (separazione dell’esercizio) è determinante per l’imposta preventiva. La prestazione valutabile in denaro di 5500 (altre riserve palesi e riserve occulte trasferite a PRODO SA) è soggetta all’imposta preventiva (art. 4 cpv. 1 lett. b LIP; art. 20 cpv. 1 OIPrev). A seguito dell’applicazione della teoria del beneficiario diretto, la società PRODO SA è beneficiaria della prestazione e ha diritto al rimborso. L’interesse di mora dovuto sull’importo dell’imposta preventiva è retto dall’articolo 16 LIP.
Tassa d’emissione
I diritti di partecipazione creati o aumentati in esecuzione di deliberazioni relative a scissioni non soggiacciono alla tassa d’emissione (art. 6 cpv. 1 lett. abis LTB).
Dato che il caso in questione non riguarda una scissione senza incidenza fiscale, l’operazione ai fini della tassa d’emissione viene valutata dal profilo del diritto civile. La tassa di emissione non è dovuta poiché non è il titolare dei diritti di partecipazione ad apportare i valori patrimoniali.
Imposta non interessata
• Tassa di negoziazione.
N. 16: Trasferimento di immobilizzi aziendali a una società in Svizzera detenuta
da una filiale (n. 4.4.1)
La società HOLDING SA («casa madre» con produzione) vende un brevetto al valore contabile (= valore determinante per l’imposta sull’utile) di 100 alla società nipote E SA, i cui diritti di partecipazione sono detenuti dalla società FILIALE SA. Il valore venale del brevetto è di 300. Il brevetto fa parte dell’immobilizzo aziendale di E SA.
Prima della transazione i bilanci delle società HOLDING SA e FILIALE SA si presentano così: Bilancio di HOLDING SA Brevetto X 1) 100 Capitale di terzi 600 Partecipazione FILIALE SA 2) 200 Capitale azionario 100 Altri attivi 700 Altre riserve palesi 300 Totale attivi 1’000 Totale passivi 1’000 1) riserve occulte non tassate: 200 2) valore determinante per l’imposta sull’utile e costo d’investimento: 200
Bilancio di FILIALE SA Partecipazione E SA 1) 300 Capitale di terzi 300 Altri attivi 500 Capitale azionario 200 Altre riserve palesi 300 Totale attivi 800 Totale passivi 800 1) valore determinante per l’imposta sull’utile e costo d’investimento: 300
Imposta federale diretta (imposta sull’utile)
HOLDING SA
Gli apporti occulti di capitale dovuti al trasferimento di immobilizzi aziendali al valore determinante per l’imposta sull’utile a una filiale svizzera sono senza incidenza fiscale se il termine di attesa di cinque anni è rispettato per i valori patrimoniali trasferiti e per i diritti di partecipazione nella filiale. In tal caso, il valore determinante per l’imposta sull’utile e il costo d’investimento della partecipazione detenuta nella FILIALE SA restano immutati.
Secondo l’articolo 61 capoverso 2 LIFD, una violazione del termine di attesa conduce a un’imposizione – se del caso proporzionale – delle riserve occulte trasferite. L’imposizione è effettuata con procedura di ricupero d’imposta (art. 151–153 LIFD). Il valore determinante per l’imposta sull’utile e il costo d’investimento della partecipazione detenuta nella FILIALE SA sono aumentati in misura corrispondente (investimento).
FILIALE SA
La società FILIALE SA trasmette l’apporto occulto di capitale ricevuto alla propria filiale, la società E SA. Anche per quest’ultima l’apporto occulto di capitale è privo di incidenza fiscale, a condizione che venga rispettato il termine di attesa per i valori patrimoniali trasferiti ed i diritti di partecipazione della società E SA. Il valore determinante per l’imposta sull’utile e il costo d’investimento della partecipazione detenuta nella società E SA vengono aumentati se il termine di attesa di cinque anni non è rispettato per i valori patrimoniali trasferiti e per i diritti di partecipazione nella filiale.
In caso di violazione del termine di attesa, la società FILIALE SA può far valere una riserva occulta tassata sulla sua partecipazione E SA corrispondente alle riserve occulte oggetto del ricupero d’imposta effettuato presso HOLDING SA. Il valore determinante per l’imposta sull’utile e il costo d’investimento della partecipazione detenuta in E SA vengono aumentati in misura corrispondente (investimento). Le riserve occulte tassate non possono essere esposte nel bilancio come RAC poiché la società HOLDING SA ha effettuato un apporto dissimulato di capitale.
E SA
Il valore determinante per l’imposta sull’utile del brevetto acquistato corrisponde al valore contabile (= prezzo d’acquisto) di 100.
In caso di violazione del termine di attesa, la società E SA può far valere una riserva occulta tassata sul brevetto acquistato corrispondente alle riserve occulte oggetto del ricupero d’imposta effettuato presso HOLDING SA. L’apporto dissimulato di 200 non può essere esposto nel bilancio come RAC.
Tassa d’emissione
Nel caso presente la tassa d’emissione non è dovuta, poiché i valori patrimoniali non sono apportati dal titolare diretto dei diritti di partecipazione.
Imposte non interessate
Imposta federale diretta (imposta sul reddito: redditi provenienti da partecipazioni della sostanza privata);
imposta preventiva;
tassa di negoziazione.
N. 17: Smembramento di immobilizzi aziendali (n. 4.4.1)
La società A SA crea una società filiale (B SA) e trasferisce i suoi brevetti al valore contabile di 400 alla nuova società B SA (conferimenti in natura: 200; vendita: 200). La società B SA è una società di gestione di brevetti che dispone di personale proprio e di una propria presenza sul mercato. I brevetti fanno parte degli immobilizzi aziendali di B SA.
Situazione iniziale
A SA Immobilizzazioni 100 Capitale di terzi 500 finanziarie Esercizio 500 Capitale azionario 200 Brevetti 1) 400 Altre riserve 300 Totale attivi 1’000 Totale passivi 1’000 1) riserve occulte 600 La società B SA è finanziata nel modo seguente:
Capitale azionario 100
RAC 100
Capitale di terzi A SA 100
Altro capitale di terzi 100 La società A SA destina un valore pari a 100 proveniente dal ricavo della vendita al rimborso di fondi di terzi. Situazione finale A SA Immobilizzazioni 100 Capitale di terzi 400 finanziarie Esercizio 500 Capitale azionario 200 Partecipazione B SA 1) 200 Altre riserve 300 Debitore B SA 100 Totale attivi 900 Totale passivi 900
100% B SA Brevetti 2) 400 Capitale di terzi 100 Creditore A SA 100 Capitale azionario 100 RAC 100
Totale attivi 400 Totale passivi 400 1) costo d’investimento: 200 2) riserve occulte: 600
Variante A
Due anni dopo la costituzione della società B SA, la società A SA vende il 60 per cento della sua partecipazione detenuta in B SA al prezzo di 500 e fa valere la riduzione per partecipazioni sull’utile in capitale realizzato.
Imposta federale diretta (imposta sull’utile)
Secondo l’articolo 61 capoverso 2 LIFD, la vendita della partecipazione detenuta in B SA pari al 60 per cento comporta per A SA un’imposizione proporzionale delle riserve occulte trasferite. L’imposizione è effettuata con procedura di ricupero d’imposta (art. 151–153 LIFD).
Alla chiusura del bilancio (anno della vendita) la società A SA presenta il seguente utile in capitale:
Ricavo della vendita del 60 per cento della partecipazione B SA 500 ./. valore contabile del 60 per cento della partecipazione B SA -120 Utile in capitale realizzato 380
Nella procedura di ricupero d’imposta, per A SA risultano le seguenti conseguenze fiscali in materia di imposta sull’utile: 60 per cento delle riserve occulte trasferite di 600 360
Nel suo bilancio fiscale, la società B SA può far valere corrispondenti riserve occulte tassate.
B SA Brevetti 1) 760 Capitale di terzi 100 Creditore A SA 100 Capitale azionario 100 RAC 100 Riserve latenti imposte Totale attivi 760 Totale passivi 760 1) riserve occulte non tassate 240
Nella procedura di tassazione ordinaria, per A SA risultano le seguenti conseguenze fiscali in materia di imposta sull’utile:
Ricavo della vendita del 60 per cento della partecipazione B SA 500 ./. valore determinante corretto per l’imposta sull’utile, per il 60 per cento della partecipazione B SA (60 % di 800 o valore contabile proporzionale di 120 più le riserve occulte proporzionali tassate di 360) -480 Utile in capitale con riduzione per partecipazioni 20
Tassa d’emissione
Lo smembramento di esercizi o rami di attività nonché di immobilizzi aziendali a una filiale (art. 61 cpv. 1 lett. d LIFD) è assimilato a una ristrutturazione e non soggiace alla tassa d’emissione (art. 6 cpv. 1 lett. abis LTB).
Se la filiale vende in tempi brevi i valori patrimoniali ottenuti, a prescindere dal fatto se questa alienazione sia considerata una ristrutturazione ai sensi dell’articolo 6 capoverso 1 lettera abis LTB, la fattispecie va esaminata nell’ottica di una possibile elusione d’imposta.
Imposte non interessate
Imposta federale diretta (imposta sul reddito: redditi provenienti da partecipazioni della sostanza privata);
imposta preventiva;
tassa di negoziazione.
Variante B
Un anno dopo la sua costituzione, la società B SA aumenta il suo capitale da 100 a 200, con esclusione dei diritti di opzione di A SA. Le nuove azioni sono liberate dalla società Y SA tramite conferimenti di brevetti del valore di 700. La società B SA attiva questo conferimento in natura al valore contabile di 500 che aveva fino ad allora presso la società Y SA, cosicché oltre al capitale azionario anche le RAC aumentano di 400.
Imposta federale diretta (imposta sull’utile)
Nel caso in questione la società A SA non vende alcun diritto di partecipazione detenuta nella società B SA creata per smembramento. La rinuncia al controllo di B SA non comporta un assoggettamento a posteriori delle riserve occulte trasferite sui brevetti.
Si tratta di uno smembramento senza incidenza fiscale sia per la società Y SA sia per la società A SA.
Tassa d’emissione
Lo smembramento di esercizi o rami di attività e immobilizzi aziendali a una filiale (art. 61 cpv. 1 lett. d LIFD) è assimilato a una ristrutturazione e non soggiace alla tassa d’emissione (art. 6 cpv. 1 lett. abis LTB).
Imposte non interessate
Imposta federale diretta (imposta sul reddito: redditi provenienti da partecipazioni della sostanza privata);
imposta preventiva;
tassa di negoziazione.
N. 18: Smembramento di partecipazioni (n. 4.4.2)
La società A SA trasferisce al valore contabile di 100 la sua partecipazione del 30 per cento detenuta nella società X SA alla società filiale B SA.
Situazione iniziale A SA Immobilizzazioni 400 Capitale di terzi 300 finanziarie Partecipazione B SA 500 Capitale azionario 100 Partecipazione X SA 100 Altre riserve 600 (30 %) Totale attivi 1’000 Totale passivi 1’000 100 %
B SA Partecipazioni 900 Capitale di terzi 400 Capitale azionario 200 Altre riserve 300 Totale attivi 900 Totale passivi 900
Variante A
La società A SA trasferisce la sua partecipazione in X SA al valore contabile di 100 (= valore determinante per l’imposta sull’utile e costo d’investimento) a titolo di conferimenti in natura alla società B SA (la cui sede è in Svizzera); il valore venale è di 400.
Il costo d’investimento della partecipazione detenuta da A SA nella società B SA (la cui sede è in Svizzera) è di 700. Il valore contabile di questa partecipazione corrisponde al valore determinante per l’imposta sull’utile e al valore venale.
Secondo il diritto civile, la situazione finale si presenta nel modo seguente:
Situazione finale A SA Immobilizzazioni 400 Capitale di terzi 300 finanziarie Partecipazione B SA 600 Capitale azionario 100 Altre riserve 600 Totale attivi 1’000 Totale passivi 1’000 100 %
B SA Partecipazioni 900 Capitale di terzi 400 Partecipazione X SA 100 Capitale azionario 200 Altre riserve 300 RAC (apporti X SA) 100 Totale attivi 1’000 Totale passivi 1’000
Imposta federale diretta (imposta sull’utile)
La partecipazione della società A SA alla società B SA riprende il valore determinante per l’imposta sull’utile e il costo d’investimento della partecipazione detenuta direttamente fino ad allora nella società X SA. Il nuovo valore venale della partecipazione della società A SA alla società B SA è di 900. Tuttavia, la partecipazione detenuta in B SA non necessita più di una rettifica di valore. L’ammortamento o la rettifica di valore di 200 effettuati in precedenza sono quindi considerati come recuperati e sono parte integrante dell’utile netto imponibile (senza riduzione per partecipazioni) conformemente all’articolo 62 capoverso 4 LIFD. Dopo lo smembramento, il valore contabile della partecipazione di A SA in B SA è di 600. Il valore determinante per l’imposta sull’utile e il costo d’investimento sono di 800.
Partecipazioni di A SA prima del trasferimento della partecipazione
Partecipazione Costo Valore determinante Valore venale d’investimento per l’imposta sull’utile Partecipazione B SA 700 500 500 Partecipazione X SA 100 100 400 Totale 800 600 900
Partecipazione di A SA in B SA dopo il trasferimento della partecipazione (prima dell’aggiunta secondo l’art. 62 cpv. 4 LIFD)
Partecipazione Costo Valore determinante Valore venale d’investimento per l’imposta sull’utile Partecipazione B SA 800 600 900 Totale 800 600 900
Il trasferimento della partecipazione in X SA alla società B SA determina l’applicazione dell’articolo 62 capoverso 4 LIFD. L’ammortamento o la rettifica di valore di 200 effettuati in precedenza sulla partecipazione in B SA sono considerati come recuperati e sono parte integrante dell’utile netto imponibile di A SA (senza riduzione per partecipazioni) conformemente all’articolo 62 capoverso 4 LIFD. Dopo lo smembramento, la società A SA non detiene più che la partecipazione in B SA. Dopo l’aggiunta dell’ammortamento o della rettifica di valore recuperati, il valore determinante per l’imposta sull’utile e il costo d’investimento di questa partecipazione sono di 800.
Partecipazione di A SA in B SA dopo il trasferimento della partecipazione (dopo l’aggiunta secondo l’art. 62 cpv. 4 LIFD)
Partecipazione Costo Valore determinante Valore venale d’investimento per l’imposta sull’utile Partecipazione B SA 800 800 900 Totale 800 800 900
Tassa d’emissione
Lo smembramento, a favore di una filiale, di una partecipazione di almeno il 10 per cento del capitale azionario o del capitale sociale di un’altra società di capitali o società cooperativa oppure un diritto giustificato ad almeno il 10 per cento dell’utile e delle riserve di un’altra società è assimilato a una ristrutturazione senza incidenza fiscale e non soggiace alla tassa d’emissione (art. 6 cpv. 1 lett. abis LTB).
Tassa di negoziazione
Lo smembramento, a favore di una filiale svizzera o estera, di partecipazioni di almeno il 10 per cento del capitale azionario o del capitale sociale di altre società non è sottoposto alla tassa di negoziazione (art. 14 cpv. 1 lett. i LTB).
Imposte non interessate
Imposta federale diretta (imposta sul reddito: redditi provenienti da partecipazioni della sostanza privata);
imposta preventiva.
Variante B
La partecipazione nella società X SA è trasferita al valore contabile di 100 (= valore determinante per l’imposta sull’utile e valore venale) a titolo di conferimenti in natura dalla società A SA alla società B SA (la cui sede è in Svizzera); il costo d’investimento è di 300.
Il costo d’investimento della partecipazione di A SA detenuta in B SA (la cui sede è in Svizzera) è di 500 (= valore determinante per l’imposta sull’utile). Il valore venale è di 700.
Nel bilancio civilistico, la situazione finale si presenta nel modo seguente:
Situazione finale A SA Immobilizzazioni 400 Capitale di terzi 300 finanziarie Partecipazione B SA 600 Capitale azionario 100 Altre riserve 600 Totale attivi 1’000 Totale passivi 1’000 100 %
B SA Partecipazioni 900 Capitale di terzi 400 Partecipazione X SA 100 Capitale azionario 200 Riserve 300 RAC (apporti X SA) 100 Totale attivi 1’000 Totale passivi 1’000
Imposta federale diretta (imposta sull’utile)
La partecipazione della società A SA alla società B SA riprende il valore determinante per l’imposta sull’utile e il costo d’investimento della partecipazione fino ad allora detenuta direttamente in X SA. Il nuovo valore venale della partecipazione di A SA in B SA è di 800. Di conseguenza, l’ammortamento o la rettifica di valore di 200 effettuati in precedenza sulla partecipazione detenuta in X SA sono considerati come recuperati ai sensi dell’art. 62 cpv. 4 LIFD e sono parte integrante dell’utile netto imponibile (senza riduzione per partecipazioni). Dopo lo smembramento, il valore contabile della partecipazione di A SA in B SA è di 600. Il valore determinante per l’imposta sull’utile e il costo d’investimento sono di 800.
Dopo lo smembramento, la società B SA detiene una partecipazione nella società X SA. Il valore contabile, il valore determinante per l’imposta sull’utile, il costo d’investimento e il valore venale di questa partecipazione sono di 100.
Partecipazioni di A SA prima del trasferimento della partecipazione
Partecipazione Costo Valore determinante Valore venale d’investimento per l’imposta sull’utile Partecipazione B SA 500 500 700 Partecipazione X SA 300 100 100 Totale 800 600 800
Partecipazione di A SA in B SA dopo il trasferimento della partecipazione (prima dell’aggiunta secondo l’art. 62 cpv. 4 LIFD)
Partecipazione Costo Valore determinante Valore venale d’investimento per l’imposta sull’utile Partecipazione B SA 800 600 800 Totale 800 600 800
Il trasferimento della partecipazione in X SA alla società B SA determina l’applicazione dell’articolo 62 capoverso 4 LIFD. L’ammortamento o la rettifica di valore di 200 effettuati in precedenza sulla partecipazione detenuta in X SA sono considerati come recuperati ai sensi dell’art. 62 cpv. 4 LIFD e sono parte integrante dell’utile netto imponibile di A SA (senza riduzione per partecipazioni). Dopo lo smembramento, la società A SA non detiene più che la partecipazione in B SA. Dopo l’aggiunta della rettifica di valore o dell’ammortamento recuperato, il valore determinante per l’imposta sull’utile e il costo d’investimento di questa partecipazione sono di 800.
Partecipazione di A SA in B SA dopo il trasferimento della partecipazione (dopo l’aggiunta secondo l’art. 62 cpv. 4 LIFD)
Partecipazione Costo Valore determinante Valore venale d’investimento per l’imposta sull’utile Partecipazione B SA 800 800 800 Totale 800 800 800
Altre imposte
Le conseguenze fiscali per le altre imposte federali oggetto della presente circolare sono le stesse che per la variante A.
N. 19: Vendita di una partecipazione alla filiale (n. 4.4.2)
La società HOLDING SA vende la sua partecipazione nella società X SA, al valore contabile (= valore determinante per l’imposta sull’utile) di 200, alla sua filiale denominata FILIALE SA.
Prima della vendita, il bilancio della società HOLDING SA si presenta così:
Bilancio di HOLDING SA
Partecipazione X SA 1) 200 Capitale di terzi 600 Partecipazione FILIALE SA 2) 100 Capitale azionario 100 Altri attivi 700 Altre riserve 300 Totale degli attivi 1’000 Totale dei passivi 1’000
1) Partecipazione; valore determinante per l’imposta sull’utile: 200; costo d’investimento: 300; valore venale: 200 2) Partecipazione; valore determinante per l’imposta sull’utile e costo d’investimento: 100; valore venale: 300
Imposta federale diretta (imposta sull’utile)
HOLDING SA
Dato che non risultano riserve occulte sulla partecipazione in X SA, la questione della realizzazione non si pone. Tuttavia, occorre risolvere il problema del costo d’investimento.
Il trasferimento, a una filiale svizzera o estera (sub-holding), di una partecipazione di almeno il 10 per cento del capitale azionario o del capitale sociale di un’altra società o società cooperativa oppure di un diritto di almeno il 10 per cento dell’utile e delle riserve di un’altra società (art. 70 cpv. 4 lett. b LIFD) può essere effettuato, senza incidenza fiscale, al valore determinante per l’imposta sull’utile. La partecipazione alla subholding riprende il valore determinante per l’imposta sull’utile, il costo d’investimento come pure la durata di detenzione della partecipazione detenuta direttamente fino ad allora (circolare dell’AFC n. 27 del 17.12.2009, n. 2.5.1).
Nel caso in questione, la società HOLDING SA vende la sua partecipazione in X SA al valore contabile (= valore determinante per l’imposta sull’utile) di 200 alla filiale FILIALE SA. Il valore determinante per l’imposta sull’utile non può quindi essere trasferito nella partecipazione detenuta in FILIALE SA. In compenso, la differenza fra il costo d’investimento e il valore (inferiore) determinante per l’imposta sull’utile (300 ./. 200 = 100) è trasferita nel costo d’investimento della partecipazione in FILIALE SA.
Partecipazioni di HOLDING SA prima della vendita della partecipazione
Partecipazione Costo Valore determinante Valore venale d’investimento per l’imposta sull’utile Partecipazione X SA 300 200 200 Partecipazione FILIALE 100 100 300 SA Totale 400 300 500
Partecipazione di HOLDING SA in FILIALE SA dopo la vendita della partecipazione (prima dell’aggiunta secondo l’art. 62 cpv. 4 LIFD)
Partecipazione Costo Valore determinante Valore venale d’investimento per l’imposta sull’utile Partecipazione FILIALE 200 100 300 SA Totale 200 100 300
Il trasferimento della partecipazione in X SA alla FILIALE SA determina l’applicazione dell’articolo 62 capoverso 4 LIFD. L’ammortamento o la rettifica di valore effettuati in precedenza sulla partecipazione detenuta in X SA sono considerati come recuperati e sono parte integrante dell’utile netto imponibile di HOLDING SA (senza riduzione
per partecipazioni). Dopo lo smembramento, HOLDING SA non detiene più che la partecipazione in FILIALE SA. Dopo l’aggiunta della rettifica di valore o dell’ammortamento recuperato, il valore determinante per l’imposta sull’utile e il costo d’investimento di questa partecipazione sono di 200.
La vendita al di sotto del costo d’investimento e l’imposizione della rettifica di valore o dell’ammortamento recuperato comportano, come nel caso dello smembramento, un effetto di sdoppiamento.
Partecipazione di HOLDING SA in FILIALE SA dopo la vendita della partecipazione (dopo l’aggiunta secondo l’art. 62 cpv. 4 LIFD):
Partecipazione Costo Valore determinante Valore venale d’investimento per l’imposta sull’utile Partecipazione FILIALE 100 100 200 SA (finora) Partecipazione FILIALE 100 100 100 SA (trasferimento) Totale 200 200 300
Questa soluzione permette di garantire che la rettifica di valore o l’ammortamento recuperato sia tassato presso la società che aveva a suo tempo beneficiato della riduzione dell’utile.
FILIALE SA
Nella società acquirente (sub-holding), il valore determinante per l’imposta sull’utile e il costo d’investimento della partecipazione acquistata corrispondono al valore dopo l’ammortamento (valore fino ad allora determinante per l’utile = valore venale).
Tassa d’emissione
Lo smembramento, a favore di una filiale, di una partecipazione di almeno il 10 per cento del capitale azionario o del capitale sociale di un’altra società di capitali o società cooperativa è assimilato a una ristrutturazione e non soggiace alla tassa d’emissione (art. 6 cpv. 1 lett. abis LTB).
Tassa di negoziazione
Lo smembramento a favore di una filiale svizzera o estera di una partecipazione di almeno il 10 per cento del capitale azionario o del capitale sociale di altre società non soggiace alla tassa di negoziazione (art. 14 cpv. 1 lett. i LTB).
Imposte non interessate
Imposta federale diretta (imposta sul reddito: redditi provenienti da partecipazioni della sostanza privata);
imposta preventiva.
N. 20 Trasferimento di immobilizzi aziendali alla società che detiene la società
madre in Svizzera (n. 4.5)
La società X SA vende immobilizzi aziendali al valore contabile (= valore determinante per l’imposta sull’utile) di 100 alla società che detiene la sua società madre, la società HOLDING SA. Il valore venale è di 300. Gli immobilizzi acquistati sono parte integrante degli immobilizzi aziendali di HOLDING SA. La società madre di X SA, FILIALE SA, presenta una perdita riportata di 150 che non è ancora stata presa in conto per la determinazione dell’utile netto imponibile. Nell’anno di vendita la perdita esposta nel bilancio di FILIALE SA è di 50.
Variante A
Prima della vendita, il bilancio di FILIALE SA si presenta così: Bilancio di FILIALE SA
Partecipazione X SA 1) 300 Capitale di terzi 300 Altri attivi 500 Capitale azionario 200 Perdita riportata 150 Altre riserve 450 Totale attivi 950 Totale passivi 950
1) valore determinante per l’imposta sull’utile, costo d’investimento e valore venale:
Imposta federale diretta (imposta sull’utile)
X SA
Dato che gli immobilizzi venduti sono parte integrante degli immobilizzi aziendali della società assuntrice, la transazione rappresenta un trasferimento di patrimonio all’interno del gruppo senza incidenza fiscale (art. 61 cpv. 3 LIFD). FILIALE SA
La concessione di un vantaggio da parte di X SA a favore di HOLDING SA determina un fabbisogno di rettifica di valore di 200 sulla partecipazione detenuta da FILIALE SA in X SA. Visto che tale rettifica è una conseguenza del disinvestimento senza incidenza fiscale, la rettifica non può essere rivendicata fiscalmente. Il costo d’investimento della partecipazione in X SA è tuttavia ridotto di 200. La perdita riportata di 150 di FILIALE SA rimane invariata.
FILIALE SA deve rispettare un termine di attesa di cinque anni, determinato in modo obiettivo, concernente la partecipazione in X SA (art. 61 cpv. 4 LIFD).
HOLDING SA
HOLDING SA porta a bilancio gli immobilizzi al loro costo di acquisto (= valore determinante per l’imposta sull’utile) di 100.
Se dovesse risultare un fabbisogno di rettifica di valore sulla partecipazione detenuta in FILIALE SA, questa sarebbe riconducibile a un disinvestimento senza incidenza fiscale. Di conseguenza, la rettifica di valore prevista dal diritto commerciale non potrebbe essere rivendicata fiscalmente. Il costo d’investimento della partecipazione in FILIALE SA sarebbe tuttavia ridotto (cfr. conseguenze fiscali presso FILIALE SA).
HOLDING SA deve rispettare un termine di attesa di cinque anni, determinato in modo obiettivo, concernente l’immobilizzo trasferito e la partecipazione detenuta in FILIALE SA (art. 61 cpv. 4 LIFD).
Imposta preventiva
Il trasferimento di immobilizzi aziendali a una società svizzera del gruppo non è soggetto all’imposta preventiva (art. 5 cpv. 1 lett. a LIP). Il termine di attesa di cinque anni è valido anche per l’imposta preventiva (rinvio all’art. 61 LIFD contenuto nell’art. 5 cpv. 1 lett. a LIP).
Imposte non interessate
Imposta federale diretta (imposta sul reddito: redditi provenienti da partecipazioni della sostanza privata);
tassa di bollo d’emissione;
tassa di bollo di negoziazione.
Variante B
Prima della transazione, il bilancio di FILIALE SA si presenta così: Bilancio di FILIALE SA
Partecipazione X SA 1) 100 Capitale di terzi 200 Altri attivi 500 Capitale azionario 200 Perdite riportate 150 Altre riserve 350 Totale attivi 750 Totale passivi 750
1) valore determinante per l’imposta sull’utile e costo d’investimento: 100; valore venale: 500
Imposta federale diretta (imposta sull’utile)
X SA
Dato che il bene alienato è parte integrante degli immobilizzi aziendali della società assuntrice, la transazione costituisce un trasferimento di patrimonio all’interno del gruppo senza incidenza fiscale (art. 61 cpv. 3 LIFD).
FILIALE SA
Contrariamente alla variante A, nel caso in esame risultano riserve occulte di 400 sulla partecipazione in X SA, per cui non si impone la necessità di una rettifica di valore in base al diritto commerciale. Ne consegue che la transazione è senza conseguenze fiscali per FILIALE SA. La perdita riportata non è compensata.
FILIALE SA deve rispettare un termine di attesa di cinque anni, determinato in modo obiettivo, concernente la partecipazione in X SA (art. 61 cpv. 4 LIFD).
HOLDING SA
Si veda la variante A.
Altre imposte
Per le altre imposte federali oggetto della presente circolare, le conseguenze fiscali sono le stesse di quelle menzionate nella variante A.
N.21: Trasferimento di immobilizzi aziendali a una consorella in Svizzera
(n. 4.5)
La società A SA vende un brevetto alla sua consorella B SA al valore contabile (= valore determinante per l’imposta sull’utile) di 100. Il valore venale del brevetto è di
400 Il brevetto fa parte degli immobilizzi aziendali della società B SA. La società
AB-Holding SA è l’azionista unica delle due società.
Imposta federale diretta (imposta sull’utile)
A SA
Nel caso in esame, le condizioni per una scissione senza incidenza fiscale secondo l’articolo 61 capoverso 1 lettera b LIFD non sono adempiute (manca la condizione dell’esercizio e il trasferimento avviene per mezzo di una vendita). Tuttavia, dato che il brevetto trasferito è parte integrante degli immobilizzi aziendali della società assuntrice, per il gruppo risulta un trasferimento di patrimonio senza incidenza fiscale (art. 61 cpv. 3 LIFD).
B SA
La società B SA contabilizza il brevetto al prezzo d’acquisto di 100 (=valore determinante per l’imposta sull’utile).
La società B SA deve rispettare un termine di attesa di cinque anni, determinato in modo obiettivo, concernente il brevetto (art. 61 cpv. 4 LIFD).
AB Holding SA
A seguito del principio della determinanza dei conti, la teoria del triangolo modificata è necessariamente applicabile alla società AB HOLDING SA.
La società AB HOLDING SA deve rispettare un termine di attesa di cinque anni, determinato in modo obiettivo, concernente le partecipazioni nelle società A SA e B SA (art. 61 cpv. 4 LIFD). Se non rispetta questo termine (abbandono del controllo su A SA o B SA), AB HOLDING SA non incorre tuttavia in alcuna conseguenza fiscale (conseguenze della violazione di un termine di attesa: cfr. esempio n. 25).
Imposta preventiva
Il trasferimento di immobilizzi aziendali a una società svizzera del gruppo non è soggetto all’imposta preventiva (art. 5 cpv. 1 lett. a LIP). Il termine di attesa è valido anche per l’imposta preventiva.
Tassa d’emissione
La tassa d’emissione non è dovuta, poiché nel caso esposto i valori patrimoniali non sono apportati direttamente dal titolare dei diritti di partecipazione.
Imposte non interessate
Imposta federale diretta (imposta sul reddito: redditi provenienti da partecipazioni della sostanza privata);
tassa di bollo di negoziazione.
N. 22: Trasferimento di una partecipazione detenuta indirettamente alla società
madre in Svizzera (n. 4.5)
Le società D SA ed E SA detengono ciascuna il 5 per cento dei diritti di partecipazione della società X SA. Le società D SA ed E SA sono controllate dalla società svizzera A SA. Da parte sua, A SA detiene il 90 per cento dei diritti di partecipazione di X SA.
Le società D SA ed E SA vendono le loro rispettive partecipazioni del 5 per cento detenute in X SA ad A SA al valore determinante per l’imposta sull’utile di 500 ciascuna. Il valore venale di ognuna di queste partecipazioni è di 2’000.
Imposta federale diretta (imposta sull’utile)
D SA ed E SA
Le società trasferenti D SA ed E SA sono controllate dalla società A SA. Anche la società assuntrice A SA è svizzera. Si tratta quindi di società del gruppo ai sensi dell’articolo 61 capoverso 3 LIFD.
Tra le società svizzere del gruppo possono essere trasferite, senza incidenza fiscale, anche partecipazioni inferiori al 20 per cento del capitale azionario o sociale di un’altra società di capitali o società cooperative se esiste una partecipazione diretta o indiretta di almeno il 20 per cento al capitale azionario o sociale di questa società (art. 61 cpv. 3 LIFD).
La società A SA detiene direttamente e indirettamente il 100 per cento della società X SA. Le società D SA ed E SA possono quindi vendere, senza incidenza fiscale, le loro rispettive partecipazioni del 5 per cento detenute in X SA ad A SA al valore determinante per l’imposta sull’utile.
A SA
A SA deve rispettare un termine di attesa di cinque anni, determinato in modo oggettivo, concernente i diritti di partecipazione ottenuti di X SA. Inoltre, il controllo delle società trasferenti D SA ed E SA da parte di A SA deve essere mantenuto per cinque anni (art. 61 cpv. 4 LIFD).
Imposta preventiva
Il trasferimento di partecipazioni a una società svizzera del gruppo ai sensi dell’articolo 61 capoverso 3 LIFD non è soggetto all’imposta preventiva (art. 5 cpv. 1 lett. a LIP).
L’imposta preventiva è dovuta in caso di violazione del termine di attesa previsto (art. 61 cpv. 4 LIFD).
Tassa di negoziazione
La tassa di negoziazione è dovuta solo nel caso in cui la società trasferente o la società assuntrice è un negoziatore di titoli (art. 13 cpv. 3 LTB).
L’acquisto o l’alienazione di documenti imponibili nel quadro di trasferimenti di partecipazioni, detenute direttamente o indirettamente, di almeno il 20 per cento del capitale azionario o sociale di altre società tra società svizzere di un gruppo (art. 61 cpv. 3 LIFD) non è soggetto alla tassa di negoziazione (art. 14 cpv. 1 lett. j LTB, prima metà frase; cfr. a questo proposito le considerazioni relative all’imposta federale diretta per le società D SA ed E SA).
Imposte non interessate
Imposta federale diretta (imposta sul reddito: redditi provenienti da partecipazioni della sostanza privata;
tassa d’emissione.
N. 23: Trasferimento di una partecipazione a una società del gruppo all’estero
(n. 4.5)
Nel 2020, all’interno di un gruppo britannico, la società di capitali CH-2 SA vende la sua partecipazione del 100 per cento detenuta nella società I SA alla società del gruppo estera NL SA per un valore contabile di 70. Anche il costo d’investimento è di 70. Il valore venale è di 100.
Variante 1: NL SA è una filiale al 100 per cento di CH-2 SA. Variante 2: NL SA è una filiale al 100 per cento di CH-1 SA. Variante 3: NL SA è una filiale al 100 per cento di CH-3 SA. Variante 4: NL SA è una filiale al 100 per cento di GB SA.
Imposta federale diretta (imposta sull’utile)
Nella variante 1 una partecipazione è trasferita a una filiale all’estero (operazione che comporta uno scambio senza incidenza fiscale). Non è previsto un termine di attesa per questo smembramento di partecipazioni.
Nelle varianti 2 e 3 una partecipazione è trasferita a una società del gruppo all’estero, a sua volta controllata da una società svizzera del gruppo (CH-1 SA o CH-3 SA).
Secondo l’articolo 61 capoverso 3 LIFD, le partecipazioni dirette o indirette di almeno il 20 per cento al capitale azionario o sociale di un’altra società possono essere trasferite senza incidenza fiscale ad altre società svizzere del gruppo. A tal fine non è necessario che il controllo sia esercitato da una società svizzera. Basta che la società assuntrice sia una società svizzera del gruppo e che il termine di attesa secondo l’articolo 61 capoverso 4 LIFD (termine di blocco) sia rispettato. Il trasferimento può essere effettuato senza incidenza fiscale nella misura in cui la riserva occulta di 30 sulla partecipazione I SA è interamente riportata, e quindi mantenuta, sulla partecipazione detenuta da CH-1 SA o CH-3 SA in NL-SA (effetto di sdoppiamento).
Sono previsti i seguenti termini di attesa secondo l’articolo 61 capoverso 4 LIFD:
termine di attesa nella variante 2: per il termine di attesa afferente alla partecipazione trasferita poi smembrata I SA, CH-1 SA deve rispettare un termine di attesa per la sua partecipazione in NL-SA (indirettamente per la partecipazione smembrata I SA); NL SA deve, quanto ad essa, rispettare un termine di attesa per la sua partecipazione I SA. Per ciò che concerne il termine di attesa afferente al controllo, CH-1 SA deve rispettare un termine di attesa per la sua filiale trasferente CH-2 SA.
Termine di attesa nella variante 3: per il termine di attesa afferente alla partecipazione trasferita poi smembrata I SA, CH-3 SA deve rispettare un termine di attesa per la sua partecipazione NL SA (indirettamente per la partecipazione smembrata I SA); NL SA deve, quanto ad essa, rispettare un termine di attesa per la sua partecipazione I SA. Per ciò che concerne il termine di attesa afferente al controllo, GB SA deve rispettare un termine di attesa per le sue società del gruppo CH-2 SA (società trasferente) e CH-3 SA (società assuntrice che effettua in seguito lo smembramento).
Nella variante 4, la riserva occulta sulla partecipazione I SA è interamente trasferita a una società del gruppo all’estero controllata da una società estera. L’onere fiscale latente (con riduzione per partecipazioni) in Svizzera viene meno. Un trasferimento senza incidenza fiscale non è quindi possibile. La riserva occulta sulla partecipazione trasferita è realizzata come utile in capitale (reddito da partecipazioni secondo l’art. 70 cpv. 4 LIFD).
Imposta preventiva
Il trasferimento di partecipazioni a una società svizzera del gruppo non è soggetto all’imposta preventiva se la sostanza fiscale costituita dalle riserve e dagli utili è conservata (art. 5 cpv. 1 lett. a LIP in combinato disposto con art. 61 cpv. 3 LIFD).
La variante 1 riguarda lo smembramento di una partecipazione che è poi trasferita a una filale all’estero. Questa operazione non è soggetta all’imposta preventiva.
L’imposta preventiva è dovuta nelle varianti 2, 3 e 4. In applicazione della teoria del beneficiario diretto, NL SA è beneficiaria della prestazione e ha diritto al rimborso.
Tassa di negoziazione
La tassa di negoziazione è dovuta solo nel caso in cui la società trasferente o la società assuntrice è un negoziatore di titoli (art. 13 cpv. 3 LTB).
Variante 1: lo smembramento, a favore di una filale svizzera o estera, di partecipazioni di almeno il 10 per cento del capitale azionario o del capitale sociale di altre società (art. 14 cpv. 1 lett. i LTB) non è soggetto alla tassa di negoziazione.
Varianti 2, 3 e 4: il trasferimento di partecipazioni di almeno il 20 per cento del capitale azionario o del capitale sociale di altre società a una società del gruppo all’estero non è soggetto alla tassa di negoziazione (art. 14 cpv. 1 lett. j LTB).
Imposte non interessate
Imposta federale diretta (imposta sul reddito: redditi provenienti da partecipazioni della sostanza privata);
tassa d’emissione.
N. 24: Trasferimento di una partecipazione alla società madre (n. 4.5)
Variante A: trasferimento per distribuzione
La società FILIALE SA trasferisce sotto forma di dividendi in natura la sua partecipazione del 100 per cento detenuta in X SA alla sua società madre HOLDING SA al valore contabile di 100 (=valore determinante per l’imposta sull’utile). Il suo costo d’investimento è di 300.
Il valore venale della partecipazione in X SA è di 700.
A seguito del trasferimento della partecipazione detenuta in X SA, HOLDING SA deve rettificare di 100 il valore della sua partecipazione in FILIALE SA.
HOLDING SA presenta perdite riportate non ancora compensate di 600.
Imposta federale diretta (imposta sull’utile)
FILIALE SA
Il trasferimento di una partecipazione alla società madre costituisce un caso di prelievo. Un tale trasferimento di partecipazione conduce generalmente a una realizzazione delle riserve occulte. La concessione della riduzione per partecipazioni è retta dagli articoli 69 e 70 LIFD.
Il trasferimento di una partecipazione alla società madre non costituisce né una separazione né una divisione ai sensi dell’articolo 61 capoverso 1 lettera b LIFD (scissione). Si è in presenza di una divisione o separazione solo se una società è suddivisa in due società parallele o due consorelle.
Tuttavia, sono adempiute le condizioni per un trasferimento di patrimonio all’interno del gruppo senza incidenza fiscale (art. 61 cpv. 3 LIFD).
FILIALE SA ha rettificato/ammortizzato di 200 il valore della sua partecipazione in X SA (costo d’investimento: 300 ./. valore determinante per l’imposta sull’utile: 100). Manifestamente, questo ammortamento o rettifica di valore non è più giustificata (valore venale: 700) e deve essere aggiunta all’utile netto imponibile (art. 62 cpv. 4 LIFD).
HOLDING SA deve rispettare un termine di attesa di cinque anni, determinato in modo oggettivo, concernente la partecipazione in X SA e la partecipazione in FILIALE SA.
Una violazione del termine di attesa comporta le conseguenze seguenti per FILIALE SA:
FILIALE SA effettua una distribuzione dissimulata di utile di 600 a favore di HOLDING SA (valore venale: 700 ./. dividendi in natura contabilizzati: 100), la quale deve essere aggiunta all’utile netto imponibile (art. 58 cpv. 1 lett. b LIFD). Dato che l’ammortamento o la rettifica di valore recuperati di 200 sulla partecipazione in X SA sono già stati contabilizzati, l’aggiunta prevista dalla procedura di ricupero d’imposta (art. 151–153 LIFD) è di 400. La riduzione per partecipazioni può essere rivendicata per la parte di distribuzione dissimulata di 400 che deve ancora essere aggiunta (valore venale: 700 ./. costo d’investimento: 300=plusvalore).
HOLDING SA
HOLDING SA contabilizza un reddito da partecipazioni (dividendi in natura) di 100, che dà diritto alla riduzione per partecipazioni. Questo reddito da partecipazioni deve essere aumentato nella misura dell’ammortamento o della rettifica recuperati di 200, trasferito alla società HOLDING SA (riserva occulta tassata sulla partecipazione in X SA), e passa dunque a 300. Anche il costo d’investimento e il valore determinante per l’imposta sull’utile della partecipazione in X SA sono di 300. La durata di detenzione della partecipazione in X SA trasferita viene ripresa.
D’altra parte, risulta un fabbisogno di rettifica di 100 sulla partecipazione in FILIALE SA, riconducibile ai dividendi di sostanza. Di conseguenza, la rettifica di 100 deve essere compensata con il reddito da partecipazione di 300 (art. 70 cpv. 3 LIFD).
Anche il costo d’investimento della partecipazione in FILIALE SA è ridotto di 100 (disinvestimento).
Dopo compensazione con l’ammortamento, il reddito da partecipazioni di 200 va a ridurre le perdite riportate non ancora compensate di 600, che ammontano dunque ora a 400 (ipotesi: non ci sono altri redditi netti).
HOLDING SA deve rispettare un termine di attesa di cinque anni, determinato in modo oggettivo, concernente la partecipazione in X SA e la partecipazione in FILIALE SA.
In caso di violazione del termine di attesa, le conseguenze per HOLDING SA sono le seguenti:
Nella procedura di ricupero d’imposta (art. 151–153 LIFD) le riserve occulte non tassate che vengono trasferite sono soggette all’imposta. La società HOLDING SA realizza un reddito supplementare di 400, pari all’importo di tali riserve occulte, sulla partecipazione in X SA. Dato che questa distribuzione dissimulata di utile è imponibile presso FILIALE SA, il reddito supplementare conseguito da HOLDING SA costituisce un reddito da partecipazione, che dà diritto alla riduzione per partecipazioni. Tuttavia, nel caso in esame, il reddito da partecipazione è in primo luogo compensato con le perdite riportate che non sono ancora state compensate.
Il costo d’investimento della partecipazione in FILIALE SA resta invariato, dato che è già stato diminuito di 100 al momento del trasferimento della partecipazione (disinvestimento).
Il valore determinante per l’imposta sull’utile e il costo d’investimento della partecipazione in X SA aumentano in ragione dell’imposizione ulteriore delle riserve occulte di 400, passando così da 300 a 700.
Imposta preventiva
Il trasferimento di una partecipazione a una società svizzera del gruppo non è soggetta all’imposta preventiva (art. 5 cpv. 1 lett. a LIP).
L’imposta preventiva è dovuta in caso di violazione del termine di attesa previsto (art. 61 cpv. 4 LIFD).
Tassa di negoziazione
La tassa di negoziazione è unicamente dovuta quando la società trasferente o quella assuntrice è un negoziatore di titoli (art. 13 cpv. 3 LTB) e se documenti imponibili sono alienati (art. 13 cpv. 2 LTB).
Nel caso in esame la partecipazione è trasferita a titolo gratuito. In mancanza di un compenso, la tassa di negoziazione non è dovuta.
Imposte non interessate
Imposta federale diretta (imposta sul reddito: redditi provenienti da partecipazioni della sostanza privata);
tassa d’emissione.
Variante B: Trasferimento per vendita
La società FILIALE SA vende la sua partecipazione del 100 per cento in X SA alla sua società madre HOLDING SA, al valore contabile e al costo d’investimento di 300 (= valore determinante per l’imposta sull’utile).
Il valore venale della partecipazione in X SA è di 700.
Il trasferimento della partecipazione in X SA comporta per HOLDING SA una rettifica di 200 del valore della sua partecipazione detenuta in FILIALE SA.
Imposta federale diretta (imposta sull’utile)
FILIALE SA
Il trasferimento di una partecipazione alla società madre costituisce un caso di prelievo. Un tale trasferimento di partecipazione conduce generalmente a una realizzazione delle riserve occulte. La concessione della riduzione per partecipazioni è retta dagli articoli 69 e 70 LIFD.
La vendita di una partecipazione alla società madre non costituisce né una separazione né una divisione ai sensi dell’articolo 61 capoverso 1 lettera b LIFD (separazione). Tuttavia, sono adempiute le condizioni per un trasferimento di patrimonio all’interno del gruppo senza incidenza fiscale (art. 61 cpv. 3 LIFD).
HOLDING SA deve rispettare un termine di attesa di cinque anni, determinato in modo oggettivo, concernente la partecipazione in X SA e la partecipazione in FILIALE SA.
In caso di violazione del termine di attesa, le conseguenze sono le seguenti per FILIALE SA:
FILIALE SA effettua una distribuzione dissimulata di utile di 400 a favore di HOLDING SA (valore venale: 700 ./. prezzo di vendita: 300), la quale deve essere aggiunta all’utile netto imponibile (art. 58 cpv. 1 lett. b LIFD). L’aggiunta è effettuata con procedura di ricupero d’imposta (art. 151–153 LIFD). La riduzione per partecipazioni può essere rivendicata per la parte di distribuzione dissimula di 400 (valore venale: 700 ./. costo d’investimento: 300 = plusvalore).
HOLDING SA
HOLDING SA attiva il prezzo d’acquisto della partecipazione in X SA. Il costo d’investimento e il valore determinante per l’imposta sull’utile della partecipazione in X SA sono di 300. La durata di detenzione della partecipazione in X SA venduta viene ripresa.
La vendita della partecipazione in X SA a un valore inferiore al valore venale comporta un fabbisogno di rettifica di 200 sulla partecipazione detenuta nella società trasferente FILIALE SA. Dato che la rettifica è riconducibile a un disinvestimento senza incidenza fiscale di HOLDING SA (dividendi di sostanza dissimulati senza incidenza fiscale; art. 61 cpv. 3 LIFD), essa non può essere dedotta per il calcolo dell’utile netto imponibile. Tuttavia, il costo d’investimento della partecipazione in FILIALE SA si riduce di 200.
HOLDING SA deve rispettare un termine di attesa di cinque anni, determinato in modo oggettivo, concernente la partecipazione in X SA e la partecipazione in FILIALE SA.
In caso di violazione del termine di attesa, le conseguenze sono le seguenti per HOLDING SA:
Nella procedura di ricupero d’imposta (art. 151–153 LIFD) le riserve occulte trasferite non tassate sono assoggettate all’imposta. La società HOLDING SA realizza un reddito supplementare di 400 sulla partecipazione in X SA, pari all’importo di tali riserve occulte. Dato che questa distribuzione dissimulata di utile è imponibile presso FILIALE SA, il reddito supplementare conseguito da HOLDING SA costituisce un reddito da partecipazione, che dà diritto alla riduzione per partecipazioni. Il costo d’investimento della partecipazione in FILIALE SA resta invariato, dato che è già stato diminuito di 200 al momento del trasferimento della partecipazione (disinvestimento).
Il valore determinante per l’imposta sull’utile e il costo d’investimento della partecipazione ed il costo di investimento della X SA aumentano di 300 in ragione dell’imposizione a posteriori delle riserve occulte, passando così da 400 a 700.
Imposta preventiva
Si veda la variante A.
Tassa di negoziazione
La tassa di negoziazione è unicamente dovuta quando la società trasferente o quella assuntrice è un negoziatore di titoli (art. 13 cpv. 3 LTB) e se sono trasferiti documenti imponibili (art. 13 cpv. 2 LTB).
Il trasferimento di partecipazioni di almeno il 20 per cento al capitale azionario o sociale di altre società a una società svizzera del gruppo non soggiace alla tassa di negoziazione (art. 14 cpv. 1 lett. j LTB).
Imposte non interessate
Imposta federale diretta (imposta sul reddito: redditi provenienti da partecipazioni della sostanza privata);
tassa d’emissione.
N. 25: Termine di attesa in caso di vendita al trasferimento di un esercizio a
un’altra società svizzera del gruppo (n. 4.5)
Le società A SA e B SA sono filiali al 100 per cento della società AB Holding SA.
La società A SA vende l’esercizio I alla società B SA al prezzo di 200 (= eccedenza di attivi ai valori determinanti per l’imposta sull’utile).
Situazione iniziale AB Holding SA (Cantone A) Partecipazione A 100 Capitale azionario 200 Partecipazione B 100 100 % 100 %
A SA (Cantone B) B SA (Cantone C) Esercizio I 1) 200 Capitale di 50 Esercizio II 400 Capitale di 300 terzi terzi Immobilizzazioni 200 Capitale 100 Brevetti 600 Capitale 200 finanziarie azionario azionario Riserve 250 Riserve 500
1) valore determinante per l’imposta sull’utile: 200; riserve occulte non tassate: 100
Varianti a) Dopo 3 anni B SA vende l’esercizio I a terzi al prezzo di 350. b) Dopo 3 anni AB Holding SA vende il 40 per cento della sua partecipazione in B SA a terzi al prezzo di 400. c) Dopo 3 anni AB Holding SA vende il 60 per cento della sua partecipazione in B SA a terzi al prezzo di 600. d) Dopo 3 anni AB Holding SA vende la sua partecipazione in A SA a terzi al prezzo di 450.
Imposta federale diretta (imposta sull’utile)
Nel caso in esame, le condizioni per una scissione senza incidenza fiscale (art. 61 cpv. 1 lett. b LIFD), che ora non richiede più il rispetto di un termine di attesa, non sono adempiute (manca la condizione dell’esercizio poiché A SA non dispone più di un esercizio e il trasferimento è effettuato per alienazione). Tuttavia, dato che un esercizio è trasferito fra società svizzere sotto il controllo di un’altra società, risulta un trasferimento di patrimonio all’interno del gruppo senza incidenza fiscale (art. 61 cpv. 3 LIFD).
A SA
a) Sussiste una violazione del termine di attesa secondo l’articolo 61 capoverso 4 LIFD (rivendita dei valori patrimoniali trasferiti). Nella procedura di ricupero d’imposta le riserve occulte trasferite per un valore di 100 sono soggette all’imposta sull’utile. b) B SA rimane sotto il controllo di AB Holding SA dopo la vendita del 40 per cento dei suoi diritti di partecipazione. Il termine di attesa è rispettato. c) Con la vendita del 60 per cento dei diritti di partecipazione in B SA, il controllo è abbandonato. Risulta quindi una violazione del termine di attesa ai sensi dell’articolo 61 capoverso 4 LIFD. Nella procedura di ricupero d’imposta le riserve occulte trasferite per un valore di 100 sono soggette all’imposta sull’utile. Un’imposizione proporzionale delle riserve occulte non è ammessa. In caso di abbandono del controllo, le riserve occulte trasferite vengono sempre tassate interamente (cfr. n. 4.5.2.17 della circolare). d) Anche la vendita della partecipazione di AB Holding SA alla società trasferente (A SA) determina un abbandono del controllo e dunque una violazione del termine di attesa. Nella procedura di ricupero d’imposta le riserve occulte trasferite per un valore di 100 sono soggette all’imposta sull’utile.
B SA
B SA deve rispettare un termine di attesa di cinque anni, determinato in modo oggettivo, concernente l’esercizio I acquistato (art. 61 cpv. 4 LIFD). a) B SA ha violato il termine di attesa. Può far valere una riserva occulta tassata di 100 sull’esercizio I. Di conseguenza, l’utile in capitale di 150 è soggetto all’imposta sull’utile solo per un importo di 50. b) Il termine di attesa è rispettato. Non ci sono conseguenze fiscali per B SA. c) B SA può far valere una riserva occulta tassata di 100 sull’esercizio I. d) B SA può far valere una riserva occulta tassata di 100 sull’esercizio I.
AB Holding SA
A seguito del principio della determinanza dei conti, la teoria del triangolo modificata è necessariamente applicabile alla società AB Holding SA.
AB Holding SA deve rispettare un termine di attesa di cinque anni, determinato in modo oggettivo, concernente le partecipazioni in A SA e in B SA (art. 61 cpv. 4 LIFD).
Nelle varianti c) e d), AB Holding SA viola il termine di attesa (abbandono del controllo). Come nella variante b), le conseguenze fiscali ordinarie per la società AB Holding SA sono quelle risultanti dall’alienazione di partecipazioni (senza ulteriore applicazione della teoria del triangolo).
Imposta preventiva
Il trasferimento di esercizi a una società svizzera del gruppo non è soggetto all’imposta preventiva (art. 5 cpv. 1 lett. a LIP).
L’imposta preventiva è dovuta in caso di violazione del termine di attesa previsto all’articolo 61 capoverso 4 LIFD. La società assuntrice è beneficiaria della prestazione. L’interesse di mora dovuto sull’importo dell’imposta è retto dall’articolo 16 LIP.
Tassa d’emissione
Nel caso presente la tassa d’emissione non è dovuta, poiché i valori patrimoniali non sono apportati dal titolare diretto dei diritti di partecipazione.
Tassa di negoziazione
La tassa di negoziazione è unicamente dovuta quando la società trasferente o quella assuntrice è un negoziatore di titoli (art. 13 cpv. 3 LTB) e se documenti imponibili sono alienati con l’esercizio (art. 13 cpv. 2 LTB).
Il trasferimento di partecipazioni secondo l’articolo 61 capoverso 3 LIFD non è soggetto alla tassa di negoziazione (art. 14 cpv. 1 lett. j LTB).
In mancanza di una base legale precisa, il termine di attesa in caso di alienazione previsto dalla LIFD (art. 61 cpv. 2 e 4 LIFD) non è applicabile in materia di tassa di negoziazione.
Imposta non interessata
• Imposta federale diretta (imposta sul reddito: redditi provenienti da partecipazioni della sostanza privata).
N. 26: Sostituzione parziale di una partecipazione (n. 4.7)
La società X HOLDING vende la sua partecipazione in B SA al prezzo di 1’000 e acquista una partecipazione del 50 per cento alla società C SA.
Situazione iniziale
X HOLDING SA Immobilizzazioni finanziarie 200 Capitale di terzi 200 Partecipazione A SA 300 Capitale azionario 200 Partecipazione B SA 1) 100 Altre riserve 200 Totale degli attivi 600 Totale dei passivi 600
1) costo d’investimento e valore determinante per l’imposta sull’utile: 100
Il prezzo della partecipazione del 50 per cento alla società C SA è di 800.
Dopo la sostituzione, i valori sono i seguenti:
Partecipazione B detenuta Partecipazione C finora acquistata in sostituzione Costo d’investimento 100 Valore determinante per 100 l’imposta sull’utile Ricavo di vendita 1’000 Utile in capitale 900 Prezzo d’acquisto 800
Dopo la sostituzione, il bilancio commerciale e il bilancio fiscale della società X Holding si presentano così:
Bilancio di X HOLDING SA dopo la sostituzione Immobilizzazioni finanziarie 200 Capitale di terzi 200 Nuove immobilizzazioni 200 Capitale azionario 200 finanziarie Partecipazione A SA 300 Riserve 200 Partecipazione C SA 1) 100 Utile in capitale sulla 200 partecipazione B Totale attivi 800 Totale passivi 800
1) costo d’investimento: 100; riserva occulta non tassata: 700 (prezzo d’acquisto 800 ./. ammortamento immediato 700)
Imposta federale diretta (imposta sull’utile)
Parte dell’utile in capitale che non è reinvestita
I fondi liberati che non sono reinvestiti per un valore di 200 sono soggetti all’imposta sull’utile con riduzione per partecipazioni (art. 69 e 70 LIFD).
Tassa di negoziazione
L’alienazione di documenti imponibili nel quadro della sostituzione di una partecipazione di almeno il 20 per cento al capitale azionario o sociale di un’altra società secondo l’articolo 64 capoverso 1bis LIFD non è soggetta alla tassa di negoziazione (art. 14 cpv. 1 lett. j LTB) se il ricavo di vendita è utilizzato per l’acquisto di una nuova partecipazione.
Nel caso in esame, i fondi liberati non più reinvestiti pari a un valore di 200 non possono essere esonerati dalla tassa di negoziazione.
Imposte non interessate
Imposta federale diretta (imposta sul reddito: redditi provenienti da partecipazioni della sostanza privata);
imposta preventiva;
tassa d’emissione.
N. 27: Sostituzione completa di una partecipazione (n. 4.7)
La società X HOLDING vende la sua partecipazione in B SA al prezzo di 1’000 e acquista una partecipazione del 50 per cento alla società C SA.
Situazione iniziale
X HOLDING SA Immobilizzazioni finanziarie 200 Capitale di terzi 200 Partecipazione A SA 300 Capitale azionario 200 Partecipazione B SA 1) 100 Altre riserve 200 Totale attivi 600 Totale passivi 600
Il costo d’investimento della società B SA è di 500. Il valore determinante per l’imposta sull’utile corrisponde al valore contabile.
Il prezzo della partecipazione del 50 per cento alla società C SA è di 2’000. Il prezzo d’acquisto è finanziato dal ricavo della vendita della partecipazione in B SA di 1’000 e da un prestito bancario di 1’000.
Dopo la sostituzione, i valori sono i seguenti:
Partecipazione B detenuta Partecipazione C acquistata finora in sostituzione Costo d’investimento 500 Valore determinante per 100 l’imposta sull’utile Ricavo della vendita 1’000 Utile in capitale 900 Prezzo d’acquisto 2’000
Bilancio commerciale di X HOLDING SA dopo la sostituzione Immobilizzazioni finanziarie 200 Capitale di terzi 1200 Partecipazione A SA 300 Capitale azionario 200 Partecipazione C SA 1) 1100 Riserve 200 Totale attivi 1600 Totale passivi 1600
1) riserva occulta: 900 (prezzo d’acquisto 2’000 ./. ammortamento immediato 900)
Imposta federale diretta (imposta sull’utile)
Rettifiche di valore non più giustificate / ammortamenti recuperati
L’utile in capitale per un valore di 400 è interamente imponibile secondo l’articolo 62 capoverso 4 LIFD (costo d’investimento di 500 meno il valore determinante per l’imposta sull’utile di 100 = rettifica di valore non più giustificata/ammortamento recuperato). Una sostituzione su questa parte dell’utile in capitale non è possibile.
Bilancio fiscale di X HOLDING SA dopo la sostituzione Immobilizzazioni finanziarie 200 Capitale di terzi 1200 Partecipazione A SA 300 Capitale azionario 200 Partecipazione C SA 1) 1’500 Riserve 200 Riserva occulta tassata su 400 partecipazione C Totale attivi 2’000 Totale passivi 2’000
1) riserva occulta non tassata: 500 (prezzo d’acquisto 2’000 ./. ammortamento immediato 500)
Tassa di negoziazione
L’alienazione di documenti imponibili nel quadro della sostituzione di una partecipazione di almeno il 20 per cento al capitale azionario o sociale di un’altra società secondo l’articolo 64 capoverso 1bis LIFD non è soggetta alla tassa di negoziazione (art. 14 cpv. 1 lett. j LTB).
Se il prezzo d’acquisto della partecipazione acquisita in sostituzione è superiore al ricavo di vendita, la differenza (1’000) è soggetta alla tassa di negoziazione.
Imposte non interessate
Imposta federale diretta (imposta sul reddito: redditi provenienti da partecipazioni della sostanza privata);
imposta preventiva;
tassa d’emissione.