Fonte

W95-019I del 07.03.1995

Imposta federale diretta Periodo fiscale 1995/96

AMMINISTRAZIONE FEDERALE Berna, 7 marzo 1995 DELLE CONTRIBUZIONI Divisione principale imposta federale diretta

Alle amministrazioni cantonali dell'imposta federale diretta

Circolare n. 19

Obbligo d'informare, di rilasciare attestazioni e di comunicare nella LIFD

Introduzione

Parecchi articoli della legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD) descrivono l'obbligo di fornire informazioni, di rilasciare attestazioni e di comunicare. Essi servono all'applicazione della legge e derivano in parte dalla legislazione sulla previdenza professionale.

La presente circolare fornisce una panoramica di questi obblighi al fine di facilitare a livello pratico l'applicazione e l'esecuzione delle prescrizioni legali.

A. Obbligo d'informare

1 Obbligo d'informare nell'ambito dell'assistenza tra autorità fiscali (art. 111 LIFD)

Conformemente all'articolo 111 capoverso 1 LIFD, le autorità incaricate dell'esecuzione della LIFD si assistono vicendevolmente nell'adempimento del loro compito. Comunicano gratuitamente le informazioni necessarie alle autorità fiscali della Confederazione, dei Cantoni, dei distretti, dei circoli e dei Comuni e permettono loro, a domanda, di consultare gli atti ufficiali (cfr. le direttive concernenti le informazioni intercantonali, emanate il 1.10.1992 dalla Conferenza dei funzionari fiscali dello Stato in Archivio 62, 542 segg.).

2 Obbligo d'informare nell'ambito dell'assistenza di altre autorità (art. 112 LIFD)

a) Le autorità della Confederazione, dei Cantoni, dei distretti, dei circoli e dei Comuni sono tenute a comunicare gratuitamente, su richiesta, alle autorità incaricate dell'esecuzione della LIFD ogni informazione necessaria per la sua applicazione. Sono soggette all'obbligo d'informare non soltanto tutte le autorità amministrative (ad es. gli Uffici del registro fondiario e del registro di commercio, le Autorità dell'AVS, i Controlli degli abitanti e la Polizia degli stranieri, l'Amministrazione centrale della Confederazione, la Regia degli alcool ecc.), bensì anche tutte le autorità giudiziarie. Secondo l'articolo 112 capoverso 2 LIFD gli organi di corporazioni e stabilimenti, nella misura in cui provvedono a compiti dell'amministrazione pubblica, soggiacciono allo stesso obbligo d'assistenza (ad es. PTT, FFS, Fondo nazionale ecc.). Secondo l'articolo 112 capoverso 3 LIFD sono esonerati dall'obbligo d'informare e di comunicare gli organi dell'amministrazione delle poste, dei telefoni e dei telegrafi e degli istituti pubblici di credito, per fatti vincolati a un segreto speciale imposto dalla legge.

Gli aspetti di protezione dei dati non devono ostacolare l'accertamento dei fatti da parte delle autorità fiscali nell'esecuzione del diritto tributario, a meno che il contribuente abbia, in base ad una relazione di fiducia particolare, comunicato ad un'autorità fatti la cui trasmissione alle autorità fiscali non sarebbe sufficientemente giustificata dall'interesse pubblico (Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione 1984 n. 26). Ad esempio, i dati del censimento della popolazione possono essere utilizzati ai fini fiscali unicamente se non implicano informazioni di carattere personale (art. 3a LF del 3.2.1860 sul censimento federale della popolazione; art. 23 segg. dell'ordinanza del 26.10.1988 sul censimento federale della popolazione 1990).

b) Parimenti le autorità dell'assicurazione militare soggiacciono all'obbligo d'informare. Conformemente all'articolo 22 LIFD sono imponibili tutti i proventi da fonti previdenziali. Anche le prestazioni dell'assicurazione militare (art. 8 LAM) rientrano di principio, tranne qualche eccezione, in questa disposizione (le rendite di invalidità e per superstiti che hanno iniziato a decorrere prima del 1.1.1994; nonché le rendite per menomazione dell'integrità e le indennità a titolo di riparazione morale ecc.; cfr. al riguardo circolare n. 11 dell'8.6.1994, Imposizione delle prestazioni dell'assicurazione militare).

c) Gli articoli 112 e 203 LIFD modificano la regolamentazione concernente l'assistenza amministrativa delle autorità dell'AVS. L'articolo 203 LIFD completa la legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (art. 50bis LAVS) nella misura in cui l'obbligo del segreto delle autorità dell'AVS non sussiste nei confronti delle autorità incaricate dell'esecuzione di leggi fiscali e che chiedono informazioni per l'applicazione di dette leggi.

L'obbligo di fornire informazioni non si limita al caso particolare, ma potrebbe pure comprendere ad esempio la consegna di liste. Ciò risulta dall'espressione "tutte le informazioni necessarie", ove "necessarie" si riferisce all'esecuzione della legge. Alle autorità fiscali occorre quindi fornire tutte le informazioni necessarie all'esecuzione della LIFD (cfr. anche i testi francese e tedesco).

Pertanto non esiste alcuna limitazione al caso particolare. Né la LAVS né la LIFD prevedono una particolare motivazione per le richieste di informazioni delle autorità fiscali.

d) Tutte le autorità amministrative e gli stabilimenti e le corporazioni loro assimilate devono pure fornire su richiesta le liste complete delle persone che essi occupano.

3 Obbligo d'informare e di collaborare del contribuente (art. 126 cpv. 2 e cpv. 3

LIFD)

a) Il contribuente non deve soltanto inviare all'autorità di tassazione una dichiarazione d'imposta completa (art. 124 cpv. 2 LIFD); egli deve segnatamente fornire, a domanda dell'autorità di tassazione, informazioni orali e scritte (art. 126 cpv. 2 LIFD) e presentare attestati. Se il contribuente non produce l'attestazione, l'autorità fiscale può richiederla dal terzo (art. 127 cpv. 2 LIFD).

L'obbligo d'informare si riferisce ovviamente solo a elementi rilevanti dal punto di vista fiscale (ad es. certificati di salario ecc.). I fatti non possono essere considerati importanti dal punto di vista fiscale unicamente se creano direttamente un diritto al pagamento di una somma di denaro nell'ambito di un atto giuridico. Essi sono pure considerati importanti fiscalmente se sono necessari alla qualificazione fiscale di una fattispecie.

b) Nella propria causa non si può invocare il segreto professionale. Ciò non significa comunque che il contribuente a cui la legge impone il segreto professionale (ad es. un medico, un avvocato o una banca) possa essere tenuto a fornire informazioni su fatti che egli deve tenere segreti (art. 321 codice penale svizzero o art. 47 legge sulle banche).

Nel singolo caso, bisogna ponderare gli interessi giuridici, vale a dire l'interesse dello Stato ad un'imposizione corretta, da un lato, e il diritto e l'obbligo di questi contribuenti di osservare il segreto professionale, dall'altro. A questo riguardo, un eventuale intervento del fisco al fine di determinare le condizioni economiche del contribuente tenuto al segreto professionale deve essere sempre proporzionato e ragionevole.

Per un avvocato, il nome del cliente e l'esistenza di un mandato non sono sempre considerati elementi soggetti al segreto professionale. Fornire all'autorità fiscale un elenco scritto che indichi gli importi, la data delle fatture e le iniziali del cliente non costituisce, di regola, una violazione del segreto professionale (Commissione di vigilanza degli avvocati del Cantone di Zurigo, RDS 1980, anno 76, pag. 247). L'avvocato che si rifiuta di dare questa informazione non può essere punito con la multa per violazione dell'obbligo di fornire informazioni secondo l'articolo 174 capoverso 1 lettera b LIFD. Egli dovrà tuttavia assumersi le conseguenze di questo rifiuto e accettare una tassazione d'ufficio più elevata del suo reddito imponibile.

Le attività giudiziarie e di consulenza legale fanno parte delle attività di un avvocato in senso stretto e sono protette dal segreto professionale. Tuttavia le attività connesse al funzionamento dello studio legale (spese per locazione, salari, assicurazioni, spese per materiale e di viaggi ecc.) non sono protette dal segreto professionale. Parimenti, le attività che non rientrano nel campo d'attività d'un avvocato, quali l'appartenenza a un consiglio d'amministrazione o a un organo di controllo di una SA o la gestione patrimoniale, non sono coperte dal segreto professionale.

c) Nell'adempire l'obbligo d'informare, il contribuente non può invocare il segreto bancario. Egli deve procurarsi e fornire le attestazioni bancarie richieste, tra l'altro le attestazioni di completezza (Giurisprudenza amministrativa bernese 1986, pag. 433). L'associazione svizzera dei banchieri ha presentato l'obbligo d'informare delle banche nella circolare dell'11 ottobre 1988 (cfr. Rechtsbuch der schweiz. Bundessteuern, vol. 7, II A d 164; cfr. anche Bescheinigungspflicht Dritter, pag. 5, ultimo capoverso).

d) La protezione dei dati non deve ostacolare l'applicazione del diritto fiscale, né impedire una tassazione conforme alla legge. Il diritto della personalità di determinare la portata delle informazioni private accessibili a terzi non può essere illimitato. In caso di conflitto tra i suoi interessi personali e quelli della collettività, l'individuo deve accettare i limiti dei suoi diritti in favore d'un interesse pubblico preponderante.

e) L'articolo 113 LIFD definisce la situazione dei coniugi nella procedura. Conformente al capoverso 1 di questa disposizione i coniugi non separati legalmente o di fatto esercitano in comune i doveri procedurali spettanti al contribuente secondo la LIFD. In seguito alla soppressione della sostituzione fiscale la moglie riceve tutti i diritti e tutti i doveri procedurali (cfr. circolare n. 14 del 29.7.1994, periodo fiscale 1995/96).

4 Obbligo dei terzi d'informare (art. 128 LIFD)

La legge descrive dettagliatamente l'obbligo dei terzi di fornire informazioni alle autorità fiscali. I terzi non hanno comunque nessun obbligo generale d'informare. Le informazioni dei terzi servono essenzialmente alle autorità fiscali a controllare o a completare più facilmente le dichiarazioni d'imposta lacunose.

Come persone soggette all'obbligo d'informare, la legge menziona:

  • i soci,

  • i comproprietari,

  • i proprietari in comune

L'obbligo dei terzi d'informare secondo l'articolo 128 LIFD esiste direttamente nei confronti delle autorità fiscali. Questo obbligo presuppone l'esistenza di un rapporto di diritto con il contribuente.

Nell'ambito del diritto delle società e dei diritti patrimoniali, bisogna fornire, a richiesta, informazioni concernenti in particolare:

- le quote, i diritti e i redditi percepiti.

5 Obbligo del contribuente e del debitore di fornire informazioni ai fini della

riscossione dell'imposta alla fonte (art. 136 LIFD)

Conformemente all'articolo 136 LIFD sia il contribuente sia il debitore della prestazione imponibile (datore di lavoro, assicuratore ecc.) devono fornire a richiesta alle autorità di tassazione ogni informazione orale e scritta sugli elementi determinanti ai fini della riscossione dell'imposta alla fonte. Gli articoli 123-129 sono applicabili per analogia (obblighi del contribuente, obbligo dei terzi di rilasciare attestazioni, obbligo dei terzi d'informare e obbligo dei terzi di comunicare).

B. Obbligo di rilasciare attestazioni

1 Obbligo delle autorità fiscali di rilasciare attestazioni

a) In caso di cancellazione di una persona giuridica dal registro di commercio (art. 171 LIFD)

Una persona giuridica può essere cancellata dal registro di commercio soltanto quando l'amministrazione cantonale dell'imposta federale diretta abbia comunicato all'ufficio del registro di commercio che l'imposta dovuta è stata pagata o coperta da garanzie.

b) In caso d'iscrizione nel registro fondiario, se una persona (fisica o giuridica) che aliena un fondo è assoggettata all'imposta unicamente a motivo di possesso fondiario situato in Svizzera (art. 172 LIFD).

Questo obbligo di rilasciare attestazioni serve anche a garantire l'imposta. Se una persona fisica o giuridica assoggettata all'imposta in Svizzera unicamente a motivo di possesso fondiario (art. 4 cpv. 1 lett. c nonché art. 51 cpv. 1 lett. c LIFD) aliena un fondo situato in Svizzera, l'acquirente può essere iscritto come proprietario nel registro fondiario soltanto con il consenso scritto dell'amministrazione cantonale dell'imposta federale diretta.

2 Obbligo dei terzi di rilasciare attestazioni (art. 127 LIFD)

Questo obbligo concerne il rilascio di attestazioni scritte al contribuente da parte di terzi. Se, nonostante diffida, il contribuente non produce l'attestazione, l'autorità fiscale può richiederla direttamente dal terzo. E' salvo il segreto professionale tutelato dalla legge. Tutte le attestazioni devono essere firmate, la testata della lettera deve indicare l'indirizzo esatto del firmatario risp. della sua ditta altrimenti l'autore resta sconosciuto e l'autorità fiscale non può presumere che l'attestazione sia stata effettivamente rilasciata da terzi.

Per quanto concerne la firma si ammettono però alcune eccezioni se le circostanze lo giustificano. Le attestazioni allestite con EED (ad es. certificati di salario) non hanno più bisogno di essere firmate. Questa eccezione è giustificata per le operazioni in massa sempre che la persona che ha allestito l'attestazione possa essere riconosciuta senza equivoci come l'autore e il contenuto dell'attestazione sia chiaro e possa essere verificato (cfr. le spiegazioni concernenti il modulo trilingue "certificato di salario" dell'AFC, edizione 1991, numero marginale 5, pag. 2).

Conformemente all'articolo 127 LIFD, devono rilasciare attestazioni scritte al contribuente:

a) il datore di lavoro, sulle sue prestazioni al lavoratore (ad es. certificato di salario);

b) i creditori e i debitori, sull'esistenza, l'ammontare, gli interessi e le garanzie di crediti;

c) gli assicuratori, sul valore di riscatto di assicurazioni e le prestazioni pagate o dovute in virtù di rapporti assicurativi, sempre che non esista l'obbligo di comunicare secondo la legge su l'imposta preventiva;

d) i fiduciari, gli amministratori di patrimoni, i creditori su pegno, i mandatari e le altre persone che hanno o hanno avuto il possesso o l'amministrazione di beni del contribuente, su questi beni e il loro reddito;

e) le persone che sono o che sono state in rapporto d'affari con il contribuente, sulle reciproche pretese e prestazioni.

Secondo l'articolo 81 capoverso 3 LPP e l'articolo 8 OPP 3 i datori di lavoro, gli istituti di previdenza e le fondazioni bancarie devono rilasciare al contribuente attestazioni riguardanti i contributi e le prestazioni versate nell'ambito della previdenza professionale e della previdenza individuale vincolata.

Con lettera-circolare dell'11 febbraio 1993, l'Amministrazione federale delle contribuzioni ha introdotto il modulo 13B "Attestazione di completezza" per le banche e gli amministratori professionali di patrimoni. In certe circostanze, l'autorità fiscale non ha soltanto il diritto bensì anche il dovere di esigere un'attestazione di completezza dal contribuente (STF del 7.7.1994, che sarà pubblicata). Le considerazioni giuridiche menzionate nella suddetta lettera-circolare e nella sentenza del Tribunale federale sono applicabili anche sotto il regime della LIFD.

L'attestazione di completezza è un mezzo sussidiario che obbliga la banca a fornire l'elenco completo delle sue relazioni d'affari con un contribuente durante un determinato periodo (cfr. circolare n. 6743 del 19.5.1993 dell'Associazione svizzera dei banchieri ai suoi membri concernente l'attestazione di completezza delle banche, in Rechtsbuch der schweizerischen Bundessteuern, vol. 7, II A d 218). L'autorità fiscale non ha tuttavia il diritto di chiedere l'attestazione di completezza direttamente alla banca interessata (cfr. n. 7 della lettera-circolare dell'11.2.1993).

3 Obbligo del debitore della prestazione imponibile di rilasciare attestazioni in caso

di riscossione dell'imposta alla fonte (art. 100 cpv. 1 lett. b e c LIFD)

Conformemente all'articolo 100 capoverso 1 lettera b, il debitore della prestazione imponibile ha l'obbligo di fornire al contribuente una distinta o un'attestazione relativa alla ritenuta d'imposta. Inoltre, conformemente alla lettera c, deve versare periodicamente l'imposta alla fonte all'autorità fiscale competente, allestire, all'intenzione di quest'ultima, i conteggi corrispondenti e consentire alla medesima la consultazione di tutti i documenti utili al controllo della riscossione dell'imposta.

C. Obbligo di comunicare

1 Obbligo delle autorità di comunicare (art. 122 LIFD)

Le autorità competenti dei Cantoni e dei Comuni comunicano alle autorità incaricate dell'esecuzione della legge sull'imposta federale diretta i dati necessari, desunti dai loro registri di controllo sempre che siano rilevanti per l'imposizione. Trattasi ad esempio di estratti dal registro del controllo degli abitanti o dal registro fondiario ecc.

2 Obbligo dei terzi di comunicare (art. 129 LIFD)

L'obbligo di comunicare previsto nell'articolo 129 LIFD è inteso come un obbligo particolare di presentare attestazioni, senza richiesta ufficiale, direttamente all'autorità di tassazione. Sono soggette all'obbligo di comunicare all'autorità di tassazione le seguenti persone, società e istituzioni:

  • le persone giuridiche

  • le fondazioni

  • le istituzioni di previdenza professionale e di previdenza individuale vincolata

  • le società semplici e le società di persone.

Queste persone giuridiche, società e istituzioni devono presentare spontaneamente all'autorità di tassazione per ogni periodo fiscale un'attestazione sulle prestazioni menzionate nell'articolo 129 LIFD. Le società semplici e le società di persone possono continuare a seguire la prassi attuale relativa al loro obbligo di comunicare. Un doppio dell'attestazione (dell'avviso) dev'essere inviato al contribuente.

Sono dispensati da questo obbligo nei confronti dell'autorità di tassazione le istituzioni di previdenza professionale e di previdenza individuale vincolata, sempre che esse abbiano già comunicato il versamento delle prestazioni all'Amministrazione federale delle contribuzioni in virtù della legge su l'imposta preventiva.

I fondi d'investimento con possesso fondiario diretto devono presentare all'autorità di tassazione, per ogni periodo fiscale, un'attestazione concernente tutti i rapporti determinanti per la tassazione del possesso fondiario diretto e dei suoi redditi (art. 129 cpv. 3 LIFD). Queste indicazioni servono, da una parte, all'imposizione dei fondi d'investimento (art. 49 cpv. 2 LIFD) e, dall'altra, all'imposizione dei detentori di quote, nella misura in cui la totalità dei proventi del fondo supera i proventi del possesso fondiario diretto (art. 20 lett. e LIFD).

D. Obbligo degli eredi, dei loro rappresentanti legali ecc. di collaborare, d'informare e di rilasciare attestazioni nella procedura d'inventario (art. 157 segg. LIFD)

Gli articoli 156-158 LIFD definiscono gli obblighi procedurali degli eredi e dei terzi (come il rappresentante legale degli eredi, l'amministratore della successione e l'esecutore testamentario) nell'allestimento dell'inventario della successione di un contribuente deceduto (cfr. anche l'ordinanza del 16.11.1994 concernente l'apertura dell'inventario della successione ai fini dell'imposta federale diretta).

L'obbligo d'informare degli eredi risulta dalla successione fiscale prevista nell'articolo

12 LIFD. Nella procedura d'inventario, gli eredi devono fornire informazioni veritiere

su tutte le circostanze che possono essere rilevanti per l'accertamento degli elementi imponibili del defunto (art. 157 cpv. 1 lett. a LIFD) e produrre tutti i documenti giustificativi che possono informare sulla successione (art. 157 cpv. 1 lett. b LIFD). Una particolarità della procedura d'inventario è che gli eredi devono, a richiesta dell'autorità incaricata dell'inventario, permettere l'accesso a tutti i locali e mobili di cui disponeva il defunto (art. 157 cpv. 1 lett. c LIFD) e, in determinate circostanze, devono parimenti permettere l'accesso ai loro locali e mobili (art. 157 cpv. 2 LIFD). Gli eredi e i loro rappresentanti legali, gli amministratori della successione o gli esecutori testamentari, che dopo l'allestimento dell'inventario, apprendono l'esistenza di beni della successione non compresi in quest'ultimo, devono avvertirne entro dieci giorni l'autorità incaricata dell'inventario (art. 157 cpv. 3 LIFD).

L'articolo 158 LIFD disciplina l'obbligo dei terzi d'informare e di rilasciare attestazioni nella procedura d'inventario. Le persone che custodivano o amministravano beni del defunto o verso le quali il defunto vantava diritti o pretese valutabili in denaro sono tenute a ragguagliare per scritto l'erede che ne fa domanda, per informazione dell'autorità incaricata dell'inventario (ad es. sulla natura e l'entità di questi beni o di queste pretese risp. sulle modificazioni intervenute nel valore del patrimonio fino al decesso del contribuente; art. 158 cpv. 1 LIFD).

L'articolo 158 capoverso 2 LIFD permette ai terzi di fornire le indicazioni richieste direttamente all'autorità incaricata dell'inventario. Durante la procedura d'inventario è parimenti possibile, in determinate circostanze, esigere da una banca la consegna di un'attestazione di completezza indicante gli elementi patrimoniali del defunto che essa costudiva o amministrava.

E. Obbligo di comunicare, d'informare e di rilasciare attestazioni nei confronti dell'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC)

- L'assistenza di altre autorità (autorità amministrative e giudiziarie) è estesa espressamente, secondo l'articolo 112 LIFD, a tutte le autorità fiscali incaricate dell'esecuzione della LIFD (vale a dire, le autorità di tassazione, le amministrazioni cantonali dell'imposta federale diretta e l'Amministrazione federale delle contribuzioni).

- L'obbligo dei terzi di rilasciare attestazioni (art. 127 LIFD), l'obbligo dei terzi d'informare (art. 128 LIFD), l'obbligo dei contribuenti d'informare (art. 126 cpv. 2 LIFD) e l'obbligo dei terzi di comunicare (art. 129 LIFD) devono essere adempiuti anche nei confronti dell'Amministrazione federale delle contribuzioni, se l'AFC esegue direttamente provvedimenti d'inchiesta nei singoli casi secondo l'articolo 103 capoverso 1 lettera c LIFD.

F. Rapporto con il segreto fiscale (art. 110 LIFD)

L'obbligo del segreto, detto anche segreto fiscale, è considerato segreto professionale (Archivio 31, 145). Sono tenuti al segreto tutti i membri delle autorità giudiziarie e i funzionari fiscali della Confederazione, dei Cantoni e dei comuni, incaricati dell'esecuzione dell'imposta federale diretta.

L'obbligo del segreto si estende a tutti i dati, anche se non sono stati espressamente qualificati come segreti. In materia d'imposta federale diretta il segreto fiscale deve essere rispettato rigorosamente ed è applicabile nei confronti di tutte le altre autorità amministrative non fiscali nonché dei tribunali e dei privati. Secondo l'articolo 110 capoverso 2 LIFD l'inosservanza del segreto fiscale è ammessa nella misura in cui esista un fondamento legale nel diritto federale (giustificazione). Una tale base legale esiste in particolare nei confronti:

- degli organi dell'AVS: articoli 9 capoverso 4 e 93 LAVS, articoli 23 e 27 OAVS

- delle autorità incaricate di determinare la tassa militare: articolo 24 LTM, articolo 30 OTM

- delle autorità incaricate d'autorizzare l'acquisto di fondi da parte di persone all'estero: articolo 24 LAFE, articolo 19 capoverso 1 lettera c nonché capoverso 2 OAFE (per i dettagli: E. Känzig/U.R. Behnisch, Die direkte Bundessteuer, 2a edizione, 3a parte, 1992, pag. 22 segg.).

Il citato obbligo del segreto e i relativi motivi che ne giustificano la revoca secondo il diritto federale sono validi soltanto nell'ambito della legge federale sull'imposta federale diretta e della sua applicazione. Le leggi fiscali cantonali contengono altre disposizioni, e i motivi che giustificano l'informazione sono in parte indicati nei codici di procedura cantonali (ad es. notificazione al giudice di informazioni sulla situazione finanziaria dell'autore per multe in materia di costruzioni, multe in materia di circolazione stradale e multe previste dal codice penale).

G. Disposizioni penali (art. 174 LIFD)

Chiunque, nonostante diffida, viola intenzionalmente o per negligenza un obbligo che gli incombe in virtù della precitata procedura, vale a dire in particolare

a) non consegna la dichiarazione d'imposta o gli allegati di cui dev'essere corredata;

b) non adempie l'obbligo di fornire attestazioni, informazioni o comunicazioni;

c) viola gli obblighi che gli incombono come erede o terzo nella procedura d'inventario,

è punito con la multa (art. 174 cpv. 1 LIFD). La multa è di 1'000 franchi al massimo e, in casi gravi o di recidiva, di 10'000 al massimo (art. 174 cpv. 2 LIFD).

Se il comportamento di una persona tenuta a fornire informazioni, a rilasciare attestazioni o comunicazioni eccede il semplice rifiuto di questi obblighi al fine di sostenere il contribuente a sottrarre le imposte, può sussistere la fattispecie della partecipazione, in particolare della complicità a una sottrazione d'imposta o addirittura della frode fiscale.

Il capo della divisione principale

Samuel Tanner (Sostituto del Direttore)