W99-005I del 19.08.1999
Hauptabteilung Direkte Bundessteuer, Verrechnungssteuer, Stempelabgaben Division principale de l'impôt fédéral direct, de l'impôt anticipé, des droits de timbre Divisione principale imposta federale diretta, imposta preventiva, tasse di bollo
Imposta federale diretta Periodo fiscale 1999/2000 Imposta preventiva
Berna, 19 agosto 1999
Alle amministrazioni cantonali dell’imposta federale diretta e agli uffici cantonali dell'imposta preventiva
Circolare n. 5
Riforma 1997 dell'imposizione delle imprese - Nuova regolamentazione dell'acquisto di propri diritti di partecipazione
1 Introduzione
La revisione del diritto della società anonima è entrata in vigore il 1° luglio 1992. Secondo l'articolo 659 cpv. 1 CO, una società può acquistare azioni proprie a concorrenza del 10 per cento del capitale azionario, solo se possiede capitale proprio liberamente disponibile equivalente all’ammontare dei mezzi necessari per l’acquisto. Se sono acquistate azioni nominative nell’ambito di una restrizione della trasferibilità, il limite massimo è del 20 per cento. Nella misura in cui eccedono il 10 per cento del capitale azionario, le azioni proprie devono, nel termine di due anni, essere alienate o annullate mediante una riduzione del capitale (art. 659 cpv. 2 CO).
La società è tenuta a costituire per le azioni proprie una riserva a sé stante il cui ammontare corrisponde al loro valore d’acquisto (art. 659a cpv. 2 CO) e deve fornire nell’allegato indicazioni sull’acquisto, sull’alienazione e sul numero delle azioni proprie in suo possesso (art. 663b n. 10, CO).
A seguito dell’adozione della legge federale del 10 ottobre 1997 sulla riforma 1997 dell’imposizione delle imprese1, il trattamento fiscale dell’acquisto di propri diritti di partecipazione (azioni, quote sociali, buoni di partecipazione e buoni di godimento) da parte della società anonima o della società cooperativa (detta qui di seguito "la società") è stato disciplinato sul piano legislativo. Le nuove disposizioni determinanti sono gli articoli 4a, 12, capoverso 1bis e 70a della legge federale del 13 ottobre 1965 sull’imposta preventiva 2) (LIP), l'articolo 20 capoverso 1 lettera c, della legge federale del 14 dicembre 1990 sull’imposta federale diretta3 (LIFD) e l'articolo 7 capoverso 1bis della legge federale del 14 dicembre 1990 sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni4 (LAID). Il Consiglio federale ha messo in vigore queste disposizioni il 1° gennaio 1998. L'articolo 4a LIP, al quale si riferisce espressamente l’articolo 20 capoverso 1 lettera c LIFD, contiene i principi dell’imposizione dell’acquisto da parte della società dei propri diritti di partecipazione.
2 Riscossione dell’imposta preventiva sull’acquisto dei propri diritti di partecipazione
2.1 Oggetto dell’imposta preventiva
L'articolo 4a LIP completa la definizione dell’oggetto dell’imposta preventiva data all’articolo 4 LIP. Il suo primo capoverso precisa che il reddito del capitale mobile soggetto all’imposta preventiva è la differenza tra il prezzo d’acquisto dei propri diritti di partecipazione e il loro valore nominale liberato. Questa precisazione vale per tutti gli stati di fatto descritti all’articolo 4a LIP. L'articolo 4a capoverso 1 LIP include nel numero dei diritti di partecipazione " le azioni, le quote sociali, i buoni di partecipazione e i buoni di godimento". Dalla revisione del CO entrata in vigore il 1° luglio 1992 (cfr. art. 656a e 657 CO) solo i buoni di partecipazione possono avere un valore nominale e i buoni di godimento non rappresentano un capitale suscettibile d’essere ridotto (cfr. il testo dell'art. 4a cpv. 1 LIP). Citandoli, l’articolo 4a LIP non può riferirsi che ai buoni di godimento con valore nominale costituiti prima del 1° luglio 1992 e rientranti, dopo la revisione del diritto delle società anonime, nella categoria dei buoni di partecipazione. L’intero prodotto dell’alienazione di buoni di godimento senza valore nominale è immediatamente imponibile conformemente agli articoli 4, capoverso 1, lettera b, LIP e 20, capoverso 2 dell’ordinanza d’esecuzione della LIP del 19 dicembre 19665 (OIP).
L'articolo 4a LIP disciplina una liquidazione parziale in due casi. In primo luogo, il suo capoverso 1 qualifica come liquidazione parziale che dà immediatamente e senza eccezione luogo alla riscossione dell’imposta preventiva qualsiasi acquisto di propri diritti di partecipazione in relazione con una diminuzione di capitale come pure ogni acquisto che ecceda i limiti posti dall’articolo 659 CO.
Peraltro, l’articolo 4a capoverso 2 LIP, che conferma il principio secondo il quale ogni acquisto di proprie azioni costituisce una liquidazione parziale, tiene conto della revisione del diritto delle società anonime. Avendo quest’ultima autorizzato l’acquisto da parte della società dei propri diritti di partecipazione entro i limiti previsti nell’articolo 659 CO, l’articolo 4a capoverso 2 LIP prescrive che la liquidazione parziale ha luogo soltanto se i propri diritti di partecipazione il cui acquisto è conforme all’articolo 659 CO sono conservati durante più di sei anni dal loro acquisto. Da questa regolamentazione risulta che:
- l'acquisto dei propri diritti di partecipazione ai sensi dell’articolo 659 capoverso 1 CO in vista di una riduzione di capitale porta sempre a un’imposizione immediata secondo l’articolo 4a capoverso 1 LIP. In assenza di una riduzione di capitale, l’acquisto del primo 10 per cento è soggetto alla regolamentazione dell’articolo 4a capoverso 2 LIP. Se il limite legale non è superato, l’imposizione ha luogo solo dopo la scadenza del termine di sei anni. Per contro, tutti gli acquisti che eccedono il limite del 10 per cento provocano immediatamente le conseguenze fiscali di una liquidazione parziale;
- l'acquisto dei propri diritti di partecipazione ai sensi dell’articolo 659 capoverso 2 CO (azioni nominative con restrizione della trasferibilità) in vista d’una riduzione di capitale porta sempre ad un’imposizione immediata secondo l’articolo 4a capoverso 1 LIP. In assenza di una riduzione di capitale, l’acquisto del primo 10 per cento è soggetto alla regolamentazione dell’articolo 4a capoverso 2 LIP. Entro tale limite, l’imposizione ha luogo solo dopo la scadenza del termine di sei anni. L’acquisto di azioni vincolate supplementari richiede una distinzione: l’ulteriore dieci per cento è imposto soltanto dopo il termine di due anni secondo l’articolo 659 capoverso 2 CO, mentre l’imposta preventiva è dovuta immediatamente, al momento del riacquisto, in virtù dell’articolo 4a capoverso 1 LIP, per ogni acquisto che eccede il 20 per cento.
L’acquisto dei propri diritti di partecipazione nell’intento di ridurre il capitale e tutti gli acquisti che eccedono i limiti posti dall’articolo 659 CO, provocano sempre immediatamente - anche prima della fine dell’esercizio commerciale - le conseguenze fiscali in materia di imposta preventiva; in tal caso, la società interessata è tenuta a dichiarare e dedurre immediatamente l'imposta.
Per il computo del termine di sei anni (e del termine di due anni in caso di azioni nominative con restrizione di trasmissibilità), l'articolo 4a capoverso 2 LIP si riferisce al momento dell’acquisto dei propri diritti di partecipazione. Il termine inizia a decorrere a partire da questa data e spira sei anni dopo.
Il principio "first in first out" è applicabile per l’osservanza dei limiti fissati dall’articolo 659 CO.
2.2 Acquisto dei propri diritti di partecipazione nel quadro di un prestito convertibile o a opzione o di un
piano di partecipazione del personale
L'articolo 4a capoverso 3 LIP ha come unico effetto quello di sospendere il termine di sei anni dell’articolo 4a capoverso 2 LIP. A parte questa regola particolare di natura procedurale, l’imposizione dell’acquisto dei propri diritti di partecipazione in virtù di un impegno preso nel quadro di prestiti convertibili o a opzione, come pure di piani di partecipazione del personale, è effettuata secondo l'articolo 4a capoverso 1 e 2, LIP. Lo stesso testo dell’articolo 4a capoverso 3, LIP indica che dall’origine deve esistere un nesso causale tra un prestito convertibile o a opzione o un piano di partecipazione del personale e l’acquisto dei propri diritti di partecipazione, affinché la società possa beneficiare della sospensione del termine di vendita. L'acquisto dei propri diritti di partecipazione deve sin dall’inizio essere legato agli impegni presi in virtù del prestito convertibile o a opzione, o del piano di partecipazione. Procedere ulteriormente a questa connessione (con lo scopo di prolungare il termine di sei anni) non è possibile. La prova di questo nesso necessario deve essere portata dalla società.
2.3 Definizione dell’acquisto da parte della società
Un acquisto dei propri diritti di partecipazione è sempre realizzato allorché si tratta dei diritti della società che è parte contraente, vale a dire acquirente. Un acquisto ai sensi dell’articolo 4a LIP è dato anche se una filiale acquista azioni della società madre (art. 659b CO). Si considera filiale ogni società subordinata ad un’altra nell’ambito di un dominio diretto ed ininterrotto (cfr. circolare n. 10 del 10 luglio 1998, n. 3.2). Inoltre, le relazioni tra società collegate e vicine saranno esaminati di caso in caso sotto l’aspetto dell’evasione fiscale.
2.4 Soggetto fiscale
L’obbligazione fiscale (imposta preventiva) spetta alla società che acquista i propri diritti di partecipazione; essa è debitrice della prestazione imponibile sotto forma di eccedenza della liquidazione parziale. (art. 10 cpv. 1 in relazione con l'art. 4a cpv. 1 LIP).
2.5 Nascita, scadenza e prescrizione del credito fiscale dell’imposta preventiva
Il credito fiscale (imposta preventiva) fondato sugli elementi costitutivi dell’articolo 4a capoverso 1, LIP, sorge, secondo la regolamentazione generale dell’articolo 12 capoverso 1 LIP, alla scadenza della prestazione imponibile. In tutti i casi considerati all’articolo 4a capoverso 2 LIP, il nuovo articolo 12 capoverso 1bis LIP, fissa la nascita del credito fiscale (imposta preventiva) allo scadere del termine di sei anni; per il calcolo del termine occorre includere il termine della sospensione legale, secondo l’articolo 4a capoverso 3 LIP, (per i prestiti convertibili o a opzione, sospensione del termine sino all’estinzione degli impegni; e nel caso di piani di partecipazione del personale, sospensione del termine sino all’estinzione di questi impegni, ma al massimo per sei anni). In virtù dell’articolo 16 capoverso 1 lettera c LIP, il credito d’imposta preventiva risultante dall’acquisto dei propri diritti di partecipazione scade 30 giorni dopo la sua nascita (art. 12 cpv. 1 e 1bis LIP) e si prescrive cinque anni dopo la fine dell’anno civile in cui è sorto (art. 17 cpv. 1 LIP).
2.6 Calcolo dell’imposta preventiva
L’imposta preventiva è retta dal principio del valore nominale. Soltanto la prestazione imponibile serve da base di calcolo; in caso d’acquisto dei propri diritti di partecipazione, si tratta della differenza tra il prezzo d’acquisto e il valore nominale liberato (art. 4a cpv. 1 LIP; cfr. anche n. 5).
Secondo l’articolo 14 capoverso 1 LIP, l’imposta preventiva va dedotta all’atto del pagamento, della girata, dell’accreditamento o del computo della prestazione imponibile, senza riguardo alla persona del beneficiario; l’imposta preventiva deve così essere obbligatoriamente messa a carico del creditore della prestazione imponibile.
Nei casi d’applicazione dell’articolo 4a capoverso 2, LIP, la regolamentazione dell’acquisto dei propri diritti di partecipazione infrange questo sistema, poiché il pagamento del prezzo d’acquisto si effettua al momento del trasferimento dei propri diritti di partecipazione. A quel momento, la prestazione è già nelle mani del venditore; il credito fiscale e con esso, l’obbligo di trasferire l’imposta, sorge solo più tardi, dopo la scadenza del termine di sei anni. Inoltre, il trasferimento dell’imposta pone problemi in tutti i casi in cui il venditore dei propri diritti di partecipazione non è conosciuto (in particolare in occasione di un acquisto anonimo dei propri diritti di partecipazione in borsa). In tutti i casi in cui la società contribuente non apporta la prova del trasferimento dell’imposta, conviene qualificare come prestazione netta l’importo ottenuto dal venditore in cambio dei diritti di partecipazione e applicare il calcolo del „lordo per netto“. In questi casi l'imposta preventiva rappresenta una prestazione supplementare a carico delle riserve.
3 Rimborso dell’imposta preventiva in connessione con l’acquisto dei propri diritti di partecipazione
3.1 In generale
Le persone fisiche devono chiedere il rimborso dell’imposta preventiva al cantone competente secondo l’articolo 30 capoverso 1 LIP. Esse hanno diritto al rimborso dell’imposta preventiva se alla scadenza della prestazione imponibile avevano il domicilio in Svizzera o se sono assoggettate illimitatamente alle imposte per il semplice fatto di soggiornare in Svizzera (art. 22 LIP), se alla scadenza della prestazione imponibile, hanno diritto di godimento sui valori patrimoniali che hanno fruttato il reddito imponibile (art. 21 cpv. 1 lett. a LIP) ed, infine, se esse dichiarano correttamente ed entro i termini nella loro dichiarazione fiscale un reddito colpito dall’imposta preventiva o la sostanza da cui esso proviene (art. 23 LIP). Le persone giuridiche e le società commerciali senza personalità giuridica devono chiedere il rimborso dell’imposta preventiva all’Amministrazione federale delle contribuzioni (art. 30 cpv. 2 LIP). Esse hanno diritto al rimborso dell’imposta preventiva se alla scadenza della prestazione imponibile avevano la sede in Svizzera (art. 24 cpv. 2 LIP), come pure il diritto di godimento sui valori patrimoniali che hanno fruttato il reddito imponibile (art. 21 cpv. 1 lett. a LIP) e se hanno registrato regolarmente come reddito i proventi colpiti dall’imposta preventiva (art. 25 cpv. 1 LIP).
Al fine di evitare rimborsi ingiustificati, si deve esigere che i richiedenti producano le attestazioni concernenti la deduzione dell’imposta ai sensi degli articoli 14, capoverso 2, LIP e 3 OIP.
3.2 Diritto di godimento
Se la società acquista i propri diritti di partecipazione nell’intento di una riduzione del suo capitale o se eccede i limiti posti dall’articolo 659 CO (con conseguenze immediate per l’imposta preventiva), il diritto di godimento spetta al venditore dei diritti di partecipazione che deve anche dichiarare come dividendo di liquidazione il ricavo della vendita.
In caso di liquidazione parziale risultante dalla scadenza del termine di sei anni, il diritto di godimento deve anche essere riconosciuto al venditore dei diritti di partecipazione. Alla scadenza di questo termine, il ricavo della vendita costituisce un’eccedenza di liquidazione. Il venditore dei diritti di partecipazione ha pure riscosso gli ultimi redditi dei diritti di partecipazione, rispettivamente questa eccedenza di liquidazione gli è stata versata dalla società sotto forma di pagamento del prezzo di vendita.
3.3 Obbligo di dichiarare
Secondo l’articolo 23 LIP, chiunque, contrariamente alle prescrizioni di legge, non dichiara alle autorità fiscali competenti un reddito colpito dall’imposta preventiva, perde il diritto al rimborso dell’imposta preventiva dedotta da questo reddito. Se i diritti di partecipazione alienati facevano parte del patrimonio privato del venditore, la nascita del credito fiscale in virtù dell’articolo 12 capoverso 1 e 1bis LIP, vale come scadenza della prestazione imponibile. Secondo la giurisprudenza attuale, questa determina il momento della dichiarazione corretta. Se si tratta di diritti di partecipazione provenienti dalla sostanza commerciale d’una persona fisica, nulla si oppone al rimborso dell’imposta preventiva, se il venditore dei diritti di partecipazione ha regolarmente e correttamente registrato sul conto profitti e perdite l’utile realizzato in occasione della vendita. Questa regolamentazione vale pure in applicazione dell’articolo 25 LIP ("clausola di contabilizzazione" per le persone giuridiche, le società commerciali senza personalità giuridica e le imprese straniere che hanno una stabile organizzazione in Svizzera).
3.4 Sede/domicilio in Svizzera, esercizio del diritto al rimborso, autorità competenti, estinzione del diritto al
rimborso a seguito della scadenza del termine
Il diritto al rimborso secondo gli articoli 22 e 24 LIP (domicilio/sede in Svizzera), l’esercizio del diritto al rimborso secondo l’articolo 29 LIP nonché le autorità competenti in virtù dell’articolo 30 LIP si determinano in base alla situazione personale del venditore dei diritti di partecipazione al momento della nascita del credito fiscale (scadenza) secondo l’articolo 12 capoverso 1 e 1bis LIP. Il termine di perenzione dell’articolo 32 LIP inizia a decorrere dalla nascita del credito fiscale.
3.5 Elusione d’imposta
L'articolo 21 capoverso 2 LIP, secondo il quale il rimborso non è ammesso quando la sua concessione consentirebbe d’eludere un’imposta, vale anche per l’acquisto dei propri diritti di partecipazione. In particolare si potrebbe opinare per un’evasione fiscale se una persona giuridica svizzera acquistasse, in modo mirato, azioni da persone fisiche svizzere o da persone (giuridiche o fisiche) residenti all’estero, per trasmetterle in seguito alla società sul punto di intraprendere una riduzione del suo capitale.
3.6 Aspetti pratici della procedura di rimborso
Non si pone alcun problema particolare se l’imposta preventiva può essere trasferita a carico del venditore dei diritti di partecipazione. Il venditore riceve, con l’attestazione della deduzione d’imposta rilasciata dalla società, i dati necessari all’esercizio dei suoi diritti e a una dichiarazione corretta.
Se la società non può più procedere alla traslazione dell’imposta e se l’eccedenza di liquidazione è computata “nelle centinaia“ (è applicato il calcolo del “lordo per netto“), possono presentarsi le seguenti situazioni:
a. Il venditore dei diritti di partecipazione non è conosciuto, poiché la società ha acquistato in borsa le sue proprie azioni. In tal caso, l'imposta preventiva non può essere rimborsata e costituisce un onere fiscale definitivo.
b. Il venditore dei diritti di partecipazione è partito all’estero dopo la vendita e prima della nascita del credito fiscale. L'imposta preventiva può essere recuperata soltanto sulla base di una convenzione di doppia imposizione (CDI). È determinante il domicilio fiscale del venditore al momento della nascita del credito fiscale. L’autorità competente è l’Amministrazione federale delle contribuzioni.
c. Il venditore dei diritti di partecipazione è deceduto dopo la vendita e prima della nascita del credito fiscale. I suoi eredi possono recuperare l’imposta preventiva se al momento della nascita del credito fiscale adempiono le condizioni a cui il rimborso è subordinato.
4 Riscossione dell’imposta federale diretta
4.1 Conseguenze fiscali dell’acquisto dei propri diritti di partecipazione, dal punto di vista della società
L'acquisto al valore venale dei propri diritti di partecipazione e la costituzione di una riserva speciale secondo l’articolo 659a capoverso 2 CO, non hanno secondo il diritto commerciale, incidenza sul conto profitti e perdite. Ai fini fiscali occorre distinguere i casi seguenti:
a. Se i propri diritti di partecipazione, acquistati al loro valore venale di allora, sono venduti entro sei anni al valore venale al momento di questa alienazione, gli utili risultanti da un plusvalore realizzato dall’acquisto sono imponibili; eventuali perdite possono essere dedotte. Se il ricavo della vendita equivale al prezzo d’acquisto, non vi sono conseguenze fiscali.
b. Se i propri diritti di partecipazione, acquistati al loro valore venale di allora, sono venduti entro sei anni a un prezzo inferiore al valore venale effettivo, la differenza tra il prezzo di vendita e il valore venale effettivo costituisce una distribuzione dissimulata di utili; gli accantonamenti effettuati dalla società come pure l’utile risultante da un plus valore, sono imponibili in capo alla società (cfr. anche n. 5).
c. Se, in assenza di una riduzione formale di capitale, l’acquisto dei propri diritti di partecipazione costituisce ai fini fiscali una liquidazione parziale (con corrispondente imposizione delle eccedenze di liquidazione presso gli azionisti venditori), occorre tenere in considerazione nel bilancio fiscale della società, il rimborso del capitale azionario e la distribuzione delle riserve, essendo i propri diritti di partecipazione dedotti dal capitale determinante ai fini fiscali.
d. Se l'acquisto dei propri diritti di partecipazione è connesso a un piano di partecipazione del personale, il datore di lavoro può far valere come onere giustificato dall’uso commerciale la differenza tra il valore d’acquisto e il prezzo pagato dai dipendenti (cfr. circolare n. 5 del 30.4.1997 concernente l'imposizione delle azioni ed opzioni dei dipendenti, periodo fiscale 1997/98).
e. Se dopo l’acquisto di titoli, il valore dei propri diritti di partecipazione diminuisce in rapporto al valore determinante per l’imposta sull’utile, la diminuzione di valore non deve essere presa in considerazione attraverso un ammortamento definitivo, bensì dando luogo alla costituzione di un corrispondente accantonamento.
4.2 Conseguenze fiscali dell’acquisto dei propri diritti di partecipazione, dal punto di vista del venditore che
detiene i titoli nella sua sostanza privata
a. Al momento dell’acquisto dei propri diritti di partecipazione da parte della società in vista di ridurre il suo capitale nonché oltre i limiti previsti nell’articolo 659 CO (art. 4a cpv. 1 LIP)
Se una società acquista i propri diritti di partecipazione in virtù di una decisione di riduzione del suo capitale o nell’intento di ridurlo, il prodotto della vendita dei diritti di partecipazione rappresenta per il venditore un reddito di capitale imponibile sotto forma di un’eccedenza di liquidazione; la differenza tra il prezzo di vendita e il valore nominale è aggiunto al reddito dell’anno in corso.
Le stesse conseguenze fiscali si verificano se una società acquista più del 10 per cento (rispettivamente il 20 per cento in caso di azioni nominative con restrizione della trasmissibilità) dei propri diritti di partecipazione. Ai fini fiscali si ha una liquidazione parziale nella misura in cui il limite percentuale previsto nell’articolo 659 CO è sorpassato; in questo caso, la parte del prezzo di vendita che eccede il valore nominale rappresenta per il venditore un reddito di capitale sotto forma di eccedenza di liquidazione, realizzata al momento in cui sorge il credito fiscale dell’imposta preventiva corrispondente (art. 20 cpv. 1 lett. c LIFD; cfr. n. 2.5).
b. Al momento dell’acquisto dei propri diritti di partecipazione da parte della società nell’ambito dei limiti dell’articolo 659 CO (art. 4a cpv. 2 LIP)
Se la società che ha riacquisto i propri diritti di partecipazione li rivende entro il termine di sei anni dell’articolo 4a capoverso 2 LIP (risp. entro il termine di due anni, per le azioni nominative con restrizione di trasmissibilità), il venditore dei diritti di partecipazione realizza, al momento dell’alienazione, un utile in capitale privato esente da imposta (art. 16 cpv. 3 LIFD). È fatta riserva di un’evasione fiscale, che si potrebbe verificare se alla vendita effettuata dalla società seguisse un nuovo acquisto.
Se la società che riacquista i propri diritti di partecipazione non li vende entro il termine di sei anni dell’articolo 4a capoverso 2 LIP (rispettivamente, entro il termine di due anni, per le azioni nominative con restrizione di trasmissibilità), si reputa che il venditore di questi diritti realizzi, secondo l’articolo 20 capoverso 1 lettera c LIFD, un reddito della sostanza imponibile sotto forma di un’eccedenza di liquidazione (differenza tra il prezzo di vendita e il valore nominale), nell’anno in cui sorge il credito fiscale dell’imposta preventiva.
Due casi particolari meritano di essere menzionati:
- Se il venditore dei diritti di partecipazione non è più contribuente in Svizzera al momento della realizzazione dell’eccedenza di liquidazione, perché ha spostato il suo domicilio all’estero, l'imposta federale diretta non sarà riscossa sull’eccedenza di liquidazione; il rimborso dell’imposta preventiva potrà eventualmente essere chiesto sulla base di una convenzione di doppia imposizione (cfr. n. 3.6 b).
- Se il venditore dei diritti di partecipazione è deceduto prima della realizzazione della eccedenza di liquidazione, gli eredi hanno diritto al rimborso se sono imposti in ragione di questa prestazione (cfr.
n. 3.6 c).
4.3 Conseguenze fiscali dell’acquisto dei propri diritti di partecipazione, dal punto di vista del venditore che
detiene i titoli nella sua sostanza commerciale
a. Nel caso dell’acquisto da parte della società dei propri diritti di partecipazione in vista di una riduzione del capitale od oltre i limiti dell’articolo 659 CO (art. 4a cpv. 1 LIP)
In questo caso, il ricavo dell’alienazione dei diritti di partecipazione rappresenta per il venditore un reddito di capitale imponibile sotto forma di un dividendo di liquidazione (liquidazione parziale); la differenza tra il prezzo di vendita e il valore determinante per l’imposta sull’utile o sul reddito costituisce un reddito di partecipazione.
b. Nel caso dell’acquisto da parte della società dei propri diritti di partecipazione entro i limiti dell’articolo
I diritti di partecipazione acquistati dalla società provengono dalla sostanza commerciale del venditore. Egli realizza immediatamente, attraverso la vendita, un utile in capitale imponibile (art. 18 cpv. 2 e art. 58 LIFD), pari alla differenza tra il prezzo di vendita e il valore dei diritti di partecipazione in questione, determinante per l’imposta sul reddito o sull’utile. Questo utile in capitale è incluso nel reddito, rispettivamente nell’utile dell’anno in corso. Questa qualifica resta immutata anche se la società non vende i diritti di partecipazione entro il termine di sei anni previsto all’articolo 4a capoverso 2 LIP (risp. entro il termine di due anni, per le azioni nominative con restrizione di trasmissibilità).
c. Presa in considerazione della riduzione per partecipazioni
Le condizioni per l’ottenimento della riduzione per le partecipazioni sono determinate in base alle circostanze esistenti al momento della vendita dei diritti di partecipazione. In mancanza di una disposizione analoga all’articolo 20 capoverso 1 lettera c LIFD concernente la sostanza commerciale del venditore, non si può procedere né ad una revisione, né all’ottenimento ulteriore della riduzione per partecipazioni, se la liquidazione parziale risulta dopo la scadenza del termine di rivendita.
5 Prestazioni valutabili in denaro / Distribuzioni dissimulate di utili
5.1 Imposta preventiva
Se una società acquista i propri diritti di partecipazione a un prezzo eccessivo, la differenza tra il prezzo d’acquisto e il valore venale effettivo costituisce sempre una prestazione valutabile in denaro soggetta immediatamente all’imposta preventiva. L'articolo 4a LIP resta applicabile a questa operazione, nella misura in cui questa consiste nel trasferimento al valore venale effettivo dei diritti di partecipazione. Se una società vende a un prezzo sotto elevato i propri diritti di partecipazione a un azionista o a un terzo a lui vicino, la differenza tra il valore venale e il prezzo di vendita costituisce una prestazione valutabile in denaro anch’essa soggetta immediatamente all’imposta preventiva.
5.2 Imposta federale diretta
In caso di acquisto da parte di una società dei propri diritti di partecipazione ad un prezzo eccessivo, la differenza tra il prezzo d’acquisto e il valore venale effettivo dev’essere imposta presso il venditore come distribuzione dissimulata di utile. Per la società, essa figura nel bilancio fiscale come una riserva negativa (“non-valore“). Se una società vende a un prezzo sotto elevato i propri diritti di partecipazione all’azionista, la differenza tra il valore venale effettivo e il prezzo di vendita costituisce un reddito in capitale dell’azionista e rientra nell’utile imponibile della società.
Gli eventuali dividendi sulle proprie azioni accreditati dalla società nel conto dei profitti e delle perdite fanno parte dell’utile imponibile. La riduzione per partecipazioni è accordata alle condizioni previste all’articolo 69 LIFD.
6 Rimessa in circolazione di diritti di partecipazione fiscalmente liquidati
Non vi sono conseguenze fiscali se una società vende, almeno al valore nominale, i propri diritti di partecipazione, il cui acquisto ha già prodotto un’imposizione immediata (art. 4a cpv. 1 LIP) o differita (art. 4a cpv. 2 LIP) come liquidazione parziale. Se, alla scadenza del termine di rivendita, si riconosce una liquidazione parziale, il rimborso del capitale e la distribuzione delle riserve devono essere prese in considerazione nel bilancio fiscale della società attraverso l’ammortamento completo delle proprie azioni per mezzo della riserva speciale costituita in virtù dell’articolo 659a capoverso 2 CO. La parte eccedente il valore nominale ottenuta al momento della rimessa in circolazione di questi diritti di partecipazione deve, per la società, essere considerata come un apporto aperto di capitale (aggio). Se una nuova situazione di liquidazione si presenta successivamente, questi diritti di partecipazione rimessi in circolazione sono soggetti all’imposizione prevista dalla legge.
Conviene inoltre precisare che la vendita da parte della società di diritti di partecipazione fiscalmente liquidati senza essere stati ammortizzati ai sensi del diritto civile non provoca alcuna tassa d’emissione, perché il capitale formale non è toccato dall’acquisto e dalla rivendita dei diritti di partecipazione. Per contro, se la società aliena i diritti di partecipazione a un prezzo superiore al loro valore venale, si tratta di un versamento suppletivo che soggiace alla tassa d’emissione in virtù dell’articolo 5 capoverso 2 lettera a della legge federale del 27 giugno 1973 sulle tasse di bollo6 (LTB). Infine, ciascuna transazione deve essere esaminata nell’ottica della tassa di bollo di negoziazione, non appena il compratore o il venditore dei relativi diritti di partecipazione è un commerciante svizzero di titoli.
7 Questioni di diritto transitorio
Secondo l’articolo 70a LIP, i nuovi articoli 4a e 12, capoverso 1bis LIP, si applicano anche agli eventi anteriori alla loro entrata in vigore (1° gennaio 1998), a meno che la pretesa fiscale sia prescritta o stabilita in modo definitivo. Se l’acquisto dei propri diritti di partecipazione, nei limiti dell’articolo 659 CO, ha avuto luogo prima del 1° gennaio 1998, il termine di rivendita di sei anni parte dalla data d’acquisto. Se questo acquisto è avvenuto oltre i limiti fissati all’articolo 659 CO, si effettua una liquidazione parziale al 1° gennaio 1998 sulla parte eccedente esistente a questa data. Per le questioni concernenti la retroattività, rimandiamo all’allegato A della presente circolare.
8 Rapporto della presente circolare con la circolare n. 25 del 27 luglio 1995 in materia d’imposta federale
diretta
La presente circolare sostituisce il n. 2 della circolare n. 25 del 27 luglio 1995.
Il capo della divisione principale
Samuel Tanner
Allegati:
A Rappresentazione schematica della soluzione della problematica dell’effetto retroattivo dell’art. 70a LIP, in relazione con l’art. 4a LIP B Modulo 103/110
ALLEGATO A: Rappresentazione schematica della soluzione della problematica dell’effetto retroattivo dell’art. 70a LIP, in relazione con l’art. 4a LIP
1a. Acquisto di propri diritti di partecipazione nei limiti dell’articolo 659 CO, prima del 1.1.1998
Acquisto di Riforma dell’ Soluzione: propri diritti di imposizione In questi casi, il termine di sei anni è applicabile dalla data partecipazione delle società d’acquisto; nei limiti scaduto questo termine, messa in conto di una dell’articolo liquidazione 659 CO parziale.
ê ê 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
1b. Acquisto di propri diritti di partecipazione oltre i limiti dell’articolo 659 CO, prima del 1.1.1998
Acquisto di Riforma dell’ Soluzione: propri diritti di imposizione In questi casi, il termine di sei anni è applicabile alla parte partecipazione delle società dei diritti di partecipazione che non supera i limiti che supera i limiti dell’articolo 659 CO e parte dalla data d’acquisto; scaduto dell’articolo 659 questo termine, messa in conto di una liquidazione CO parziale. Nella misura in cui gli stock dei propri diritti di partecipazione superano i limiti dell’articolo 659 CO, sono messi in conto come liquidazione parziale e il 1.1.1998 vale come data d’acquisto.
ê ê 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
ALLEGATO A alla circolare Nº 5 del 19 agosto 1999 pagina 2
2a. Acquisto di propri diritti di partecipazione nei limiti dell’articolo 659 CO, dal 1.1.1998
Riforma dell’ Acquisto di Soluzione: imposizione propri diritti di Messa in conto d'una liquidazione parziale alla scadenza delle società partecipazio- del termine di sei anni (a partire dalla data d’acquisto). ne nei limiti dell’articolo 659 CO
ê ê 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
2b. Acquisto di propri diritti di partecipazione oltre i limiti dell’articolo 659 CO, dal 1.1.1998
Riforma dell’ Acquisto di Soluzione: imposizione propri diritti 1. Messa in conto immediata di una liquidazione delle società di partecipa- parziale dello stock che supera i limiti dell’articolo zione oltre i 659 CO. limiti dell’ 2. Messa in conto, sei anni dopo l’acquisto, della articolo 659 CO liquidazione parziale dello stock dei propri diritti di partecipazione nei limiti dell’articolo 659 CO.
ê ê 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Computo del termine di 6 anni:
Inizio del termine: Data d'acquisto
Scadenza del termine: Sei anni dall’acquisto e non dalla data del bilancio. Le società devono addurre all’AFC la prova che il termine di sei anni non è stato superato.
Hauptabteilung Direkte Bundessteuer, Amministrazione federale delle contribuzioni AFC Verrechnungssteuer, Stempelabgaben Administraziun federala da taglia AFT
Agli abbonati alle circolari della nostra Divisione principale
Berna, 26 marzo 2002
Precisazioni relative al numero 2.2 della circolare numero 5 del 19 agosto 1999 dell’Amministrazione federale delle contribuzioni "Riforma 1997 dell’imposizione delle imprese - Nuova regolamentazione dell’acquisto di propri diritti di partecipazione"
Il numero 2.2 della circolare numero 5 del 19 agosto 1999 tratta della sospensione del termine nell’ambito di prestiti convertibili o a opzione e di piani di partecipazione del personale in virtù dell’articolo 4 capoverso 3 della legge federale del 13 ottobre 1965 sull'imposta preventiva (LIP).
Nel settore bancario in particolare, si è rilevato che l’applicazione del numero 2.2. risultava difficile. L’amministrazione, nel 2000, ha quindi elaborato le precisazioni allegate nel corso di discussioni con l'Associazione svizzera dei banchieri,.
La nostra amministrazione ha concesso alle banche un termine di quattro mesi fino al 31 marzo 2001 per adeguarsi a queste precisazioni.
Informiamo pure le imprese che non sono attive nel settore bancario, in quanto possono anch’esse essere confrontate a tali difficoltà.
Per garantire una parità di trattamento, accordiamo anche alle altre imprese un termine di quattro mesi, cioè entro il 31 luglio 2002, per prendere le disposizioni relative alle precisazioni precitate.
Con i migliori saluti
SEZIONE SERVIZI GENERALI Il Capo
A. Jan
Allegati menzionati
Precisazioni relative al numero 2.2. della circolare numero 5 del 19 agosto 1999 dell'Amministrazione Federale delle Contribuzioni "Riforma 1997 dell'imposizione delle imprese - Nuova regolamentazione dell'acquisto di propri diritti di partecipazione"
Nella circolare numero 5 del 19 agosto 1999 dell'Amministrazione federale delle contribuzioni (in seguito AFC) "Riforma dell'imposizione delle imprese - Nuova regolamentazione dell'acquisto di propri diritti di partecipazione" al numero 2.2 è stabilito che:
Lo stesso testo dell'articolo 4a capoverso 3 LIP indica che dall'origine deve esistere un nesso causale tra un prestito convertibile o a opzione o un piano di partecipazione del personale e l'acquisto dei propri diritti di partecipazione, affinché la società possa beneficiare della sospensione del termine di vendita. L'acquisto dei propri diritti di partecipazione deve sin dall'inizio essere legato agli impegni presi in virtù del prestito convertibile o a opzione, o del piano di partecipazione. Procedere ulteriormente a questa connessione (con lo scopo di prolungare il termine di sei anni) non è possibile. La prova di questo nesso necessario deve essere portata dalla società.
L'AFC illustra come segue la condizione per un "nesso causale dall'origine":
1 Un nesso causale dall'origine è sempre dato qualora la società riacquisti i propri diritti di
partecipazione per adempiere gli impegni presi nel quadro di prestiti convertibili o a opzione come pure di piani di partecipazione del personale, se questi impegni esistono già al momento dell'acquisto dei propri diritti di partecipazione. Questi titoli propri devono essere contabilizzati su un conto separato per ciascun prestito convertibile o a opzione o per ciascun piano di partecipazione del personale.
2 L'AFC ammette inoltre un nesso causale dall'origine qualora una società riacquisti i propri diritti
di partecipazione in vista di eventuali emissioni future di prestiti convertibili o a opzione. Per accordare la sospensione del termine devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:
a. I propri diritti di partecipazione riacquistati in vista di futuri prestiti convertibili o a opzione devono essere contabilizzati su un conto collettivo separato dallo stock commerciale; per ciascuna transazione devono essere indicati il numero di titoli nonché la data del riacquisto.
b. Su questo conto non possono essere contabilizzate altre operazioni che non siano l'acquisto dei propri diritti di partecipazione in vista di un'emissione futura di prestiti convertibili o a opzione nonché lo storno di eccedenti attraverso lo stock commerciale.
A partire dal momento del rispettivo riacquisto dei propri diritti di partecipazione comincia a decorrere il termine di sei anni di cui all'articolo 4a capoverso 2 LIP. Se la società emette un prestito convertibile o a opzione prima della scadenza di tale termine, i diritti di partecipazione riacquistati possono essere trasferiti in blocco dal conto collettivo su un conto separato per ciascun prestito convertibile o a opzione (conto specifico). Nella misura in cui questo trasferimento è effettuato al più tardi al momento della liberazione del prestito, i rispettivi diritti di partecipazione beneficiano della sospensione del termine dell'articolo 4a capoverso 3 LIP: il termine di rivendita di cui all'articolo 4a capoverso 2 è sospeso a partire dal momento del trasferimento sino a quando gli impegni relativi ai prestiti convertibili o a opzione sono estinti. Se i propri diritti di partecipazione accumulati sul conto separato non vengono utilizzati per l'adempimento degli impegni relativi a questi prestiti convertibili o a opzione, a partire dal momento in cui questi impegni sono estinti continua a decorrere il termine di sei anni dell'articolo 4a capoverso 2 LIP. Scaduto questo termine - che si calcola a partire dalla data del riacquisto dei propri diritti di partecipazione tenendo conto della sospensione ai sensi dell'articolo 4a capoverso 3 LIP - se la società è ancora in possesso di propri diritti di partecipazione, subentrano le conseguenze fiscali di una liquidazione parziale ai sensi dell'articolo 4a capoverso 1 LIP.
pagina 2
Un'attribuzione multipla degli stessi diritti di partecipazione a impegni legati a un prestito convertibile o a opzione è peraltro esclusa. Per questo motivo, i propri diritti di partecipazione eccedenti dopo la scadenza degli impegni relativi a prestiti convertibili o a opzione non possono essere trasferiti nuovamente sul conto collettivo, ma possono unicamente essere stornati tramite lo stock commerciale.
Le operazioni effettuate sul conto specifico durante la sospensione del termine sono possibili soltanto nel quadro del cosiddetto "Delta-Hedging". Nella misura in cui sussista un eccedente dopo la scadenza dell'impegno relativo al prestito, quest'ultimo riprende lo stesso statuto, riguardo alla scadenza, dei diritti di partecipazione al momento del loro trasferimento in blocco dal conto collettivo al conto specifico; in tal caso è applicato il principio "first in first out". Ciò è spiegato con l'esempio seguente:
Anno 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Durata del prestito Sospensione del termine secondo l'art.
Conto collettivo Conto specifico
Termine di s ei anni
Scadenza residua Ripresa Riacquisto statuto HEDGING Scadenza residua del termine Riacquisto Trasferimento Eccedente in blocco
3 Non è dato nesso causale dall'origine ai sensi dell'articolo 4a capoverso 3 LIP qualora una
società abbia acquistato i propri diritti di partecipazione senza che siano soddisfatte le condizioni di cui al numero 2 e voglia utilizzarli per l'adempimento di impegni relativi a prestiti convertibili o a opzione emessi soltanto dopo l'acquisto. Fiscalmente non è ammesso procedere a una simile connessione. Lo stesso vale se una società vuole utilizzare i propri diritti di partecipazione riacquistati per un impegno relativo a un piano di partecipazione del personale assunto dopo il riacquisto.
I riacquisti dei propri diritti di partecipazione soggiacciono alla regolamentazione ordinaria in materia di tassa di negoziazione; i conti specifici di ciascun prestito convertibile o a opzione sono qualificati come portafoglio d'investimento. Per un negoziatore professionale di titoli, il trasferimento di titoli dal conto collettivo su un conto specifico costituisce pertanto un trasferimento imponibile ai sensi dell'articolo 25a capoverso 5 dell'ordinanza del 3 dicembre 1973 concernente le tasse di bollo.
La presente regolamentazione è applicata dall'AFC dal 1° luglio 2000. Le società hanno tempo fino al 31 marzo 2001 per trasferire dallo stock commerciale al rispettivo conto collettivo i propri diritti di partecipazione che hanno già riacquistato e che dovranno essere utilizzati per impegni presi in vista di un futuro prestito convertibile o a opzione.
Allegato: - Presentazione schematica
Presentazione schematica
Secondo il numero 3: Secondo il numero 2: Secondo il numero 1:
Non sussiste mai un nesso causale dall'origine Substrato potenziale di utilizzazione. Il Il nesso causale all'origine sussiste. in vista di un futuro prestito convertibile o a nesso causale dall'origine è ammesso I propri diritti di partecipazione contabiopzione. e la sospensione del termine lizzati sui conti specifici beneficiano I propri diritti di partecipazione non possono dell'art. 4a cpv. 3 LIP inizia quando i della sospensione del termine essere utilizzati per impegni presi in virtù di un propri diritti di partecipazione dell'art. 4a cpv. 3 LIP. prestito convertibile o a opzione e non benefi- - sono contabilizzati, al momento ciano quindi mai della sospensione del termine del riacquisto, su un conto colletdell'art. 4a cpv. 3 LIP tivo separato - sono, al più tardi al momento della liberazione di un prestito, trasferiti in blocco su un conto specifico destinato esclusiva - mente a tale scopo.
storno degli eccedenti dello stock
Deposito 2: stock a destina- Deposito 3: stock a destina- Deposito 1: stock commerciale zione presumibilmente vinco- zione definitivamente vincolata lata Propri diritti di partecipazione Storno degli eccedenti Propri diritti di partecipazione Utilizzazione definitiva: per adempiere gli impegni dello stock che sono stati riacquistati in trasferimento in blocco su presi in virtù di prestiti convervista di un futuro prestito con- un conto specifico per tibili o a opzione (conti specivertibile o a opzione ciascun prestito fici). (= conto collettivo).
Vendita e acquisto Acquisto Vendita Solo acquisto soltanto nel quadro del Delta-Hedging
BORSA
Secondo il diritto della tassa di Secondo il diritto della tassa di Secondo il diritto della tassa di negoziazione: negoziazione: negoziazione: Stock commerciale Stock commerciale Portafoglio d'investimento