Circolare FINMA Reporting prudenziale – banche
I Scopo
La presente circolare definisce le informazioni che le banche, le società di intermediazione mobiliare e i gruppi finanziari devono comunicare annualmente e semestralmente alla FINMA in via diretta o indiretta, per il tramite della Banca nazionale svizzera (BNS) mediante formulari di rilevamento uniformi e in forma elettronica.
Queste informazioni permettono alla FINMA di sviluppare un sistema di rating e analisi per garantire una vigilanza orientata ai rischi. Tramite analisi statistiche, come confronti fra dati nei periodi di riferimento, analisi di serie cronologiche, confronti tra singole banche, società di intermediazione mobiliare e gruppi finanziari e all’interno di categorie comparative, la FINMA può ottenere una visione d’insieme della situazione e dell’evoluzione del sistema bancario. Il reporting prudenziale rappresenta così un complemento alle informazioni rimesse dalle società di audit nell’ambito dei loro rapporti.
L’elenco dei partecipanti qualificati a una banca (art. 13 OBCR) rispettivamente dei partecipanti determinanti a una società di intermediazione mobiliare (art. 13 cpv. 4 OIsFi) ha
lo scopo di verificare il rispetto permanente delle condizioni di autorizzazione (art. 3 cpv. lett. cbis LBCR; art. 11 LIsFi) come pure la determinazione di un’eventuale dominanza straniera e la valutazione della necessità di una vigilanza consolidata.
II Obbligo del rilevamento
Tutte le banche e le società di intermediazione mobiliare sono tenute a procedere alle segnalazioni annuali e semestrali relative al reporting prudenziale (nm. 8, 10) e alla dichiarazione annuale concernente i titolari di partecipazioni qualificate (nm. 12), su base individuale.
I gruppi finanziari forniscono ugualmente i dati corrispondenti sul reporting prudenziale (nm. 9 e 11), se
• conformemente agli artt. 34 e 35 OBCR o all’art. 72 OIsFi devono tenere dei conti di gruppo o di sottogruppo oppure
• a causa di una struttura di gruppo di tipo holding o simile devono, in seguito ad una decisione della FINMA o in altra maniera, rispettare, su base consolidata, le disposizioni in materia di contabilità, fondi propri e ripartizione dei rischi.
III Oggetto e destinatari delle segnalazioni
Le banche, le società di intermediazione mobiliare e i gruppi finanziari notificano ai seguenti destinatari:
Segnalazione Destinatari
• Reporting prudenziale annuale su base BNS e società di audit individuale secondo appendice 1BNS e società di audit bancaria o borsistica
• Reporting prudenziale annuale su base BNS e società di audit
consolidata secondo appendice
• Reporting prudenziale semestrale su BNS e società di audit
base individuale secondo appendice
• Reporting prudenziale semestrale su BNS e società di audit
base consolidata secondo appendice
• Dichiarazione sui titolari di partecipazioni FINMA e società di audit qualificate
Abrogato 13*
Le cifre dell’appendice 1 sono rese plausibili ed elaborate dalla BNS e trasmesse alla FINMA. Sono trattate in modo confidenziale. Questa procedura permette di evitare doppioni, in particolare nell’interesse delle banche e delle società di intermediazione mobiliare soggette a sorveglianza.
Le banche e le società di intermediazione mobiliare allestiscono il reporting prudenziale in base alla chiusura singola statutaria (art. 25 cpv. 1 OBCR).
In conformità all’art. 958d cpv. 3 del Codice delle obbligazioni (CO; RS 220), i conti sono allestiti in moneta svizzera o nella moneta più importante per l’attività dell’impresa. Se viene utilizzata una moneta estera, tutti i valori riportati nei conti devono essere espressi anche in franchi svizzeri. Ai fini del reporting prudenziale sono determinanti i valori convertiti in franchi svizzeri.
I formulari di rilevamento per il reporting prudenziale secondo l’appendice 1 si basano sull'articolazione minima secondo l'allegato 1 OBCR. Questi formulari di rilevamento devono essere utilizzati anche dai gruppi finanziari che impiegano una norma contabile internazionale riconosciuta dalla FINMA (art. 3 dell'Ordinanza FINMA sui conti [OAPC- FINMA; RS 952.024.1]). Le voci del conto di gruppo devono, per analogia, essere attribuite alle varie voci in conformità al formulario di rilevamento. La BNS invia i corrispondenti formulari di rilevamento agli istituti sottoposti all’obbligo di stilare un reporting. In linea di principio i dati devono essere inoltrati in forma elettronica.
IV Periodo e termine
A. Chiusura annuale
Le segnalazioni secondo i numeri marginali 8-9 e 12 devono essere allestite annualmente alla data della chiusura.
Queste segnalazioni devono essere trasmesse entro 60 giorni dalla data della chiusura annuale. Eccezionalmente e in casi giustificati la FINMA può prolungare la scadenza al massimo di 20 giorni.
La trasmissione del reporting prudenziale su base individuale e su base consolidata avviene di regola prima del termine delle verifiche da parte delle società di audit. Le banche, le società di intermediazione mobiliare e i gruppi finanziari che constatano delle modifiche nelle cifre, dopo l’avvenuta segnalazione dei dati, devono trasmettere alla BNS una nuova segnalazione integrale entro sette mesi dalla data della chiusura annuale.
B. Chiusura semestrale
Le segnalazioni secondo i numeri marginali 10-11 devono essere trasmesse entro 60 giorni dalla data della chiusura intermedia. Eccezionalmente e in casi giustificati la FINMA può prolungare la scadenza al massimo di 20 giorni.
V Verifica
Il reporting prudenziale e la dichiarazione sui titolari di partecipazioni qualificate devono essere verificati successivamente dalla società di audit nell’ambito dell’audit di vigilanza conformemente alla Circ. FINMA 13/3 «Attività di audit». All’occorrenza la società di audit può basarsi sui risultati dell’audit dei conti annuali.
Nel caso in cui dall’audit dovessero risultare divergenze significative rispetto alle informazioni della banca o della società di intermediazione mobiliare, la società di audit le dovrà presentare e spiegare nel suo rapporto dell’audit di vigilanza.
Appendice 1 Componenti delle segnalazioni
I Reporting prudenziale su base individuale
A. Annuale
• Domande di natura qualitativa / prescrizioni, approcci e valute impiegati per la presentazione dei conti (rilevamento BNS AUR U / modulo AUMD1)
• Bilancio (dopo l'impiego dell’utile) (rilevamento BNS AUR_U / modulo AU201)
• Conto economico (rilevamento BNS AUR_U / modulo AU202)
• Analisi dei fondi propri (dopo l'impiego dell’utile secondo la proposta del consiglio di am- ministrazione) (rilevamento BNS AUR_U / modulo AU203)
• Accantonamenti / riserve per rischi bancari generali / rettifiche di valore (rilevamento
• Rettifiche di valore per rischi di perdita e rischio paese, crediti in sofferenza e interessi non percepiti (rilevamento BNS AUR_U / modulo AU205)
• Strumenti finanziari derivati aperti (rilevamento BNS AUR_U / moduli AU206A e
• Informazioni complementari - Ripartizione degli averi gestiti (rilevamento BNS Sono soggette all’obbligo di dichiarazione le banche e le società di intermediazione mobiliare che superano il valore di soglia secondo l'art. 32 cpv. 3 e 6 OAPC-FINMA. Le banche delle categorie 1 e 2 in conformità all’Appendice 3 OBCR sono soggette all’obbligo di dichiarazione anche se non superano il valore di soglia.
• Rilevamento di depositi privilegiati e garantiti e dei valori di copertura (rilevamento BNS
• Indici (rilevamento BNS AUR_U / modulo AU209)
B. Semestrale
• Bilancio semestrale (rilevamento BNS AURH_U / modulo AUH201)
• Conto economico semestrale (rilevamento BNS AURH_U / modulo AUH202)
Appendice 1 Componenti delle segnalazioni
II Reporting prudenziale su base consolidata
A. Annuale
• Domande di natura qualitativa / prescrizioni, approcci e valute impiegati per la presentazione dei conti (rilevamento BNS AUR K / modulo AUMD1)
• Bilancio (prima dell'impiego dell’utile) (rilevamento BNS AUR_K / modulo AU301)
• Conto economico (rilevamento BNS AUR_K / modulo AU302)
• Analisi del capitale proprio (prima dell'impiego dell’utile) (rilevamento BNS AUR_K / mo-
• Accantonamenti / riserve per rischi bancari generali / rettifiche di valore (rilevamento
• Rettifiche di valore per rischi di perdita e rischi Paese, crediti in sofferenza e interessi non percepiti (rilevamento BNS AUR_K / modulo AU305)
• Strumenti finanziari derivati aperti (rilevamento BNS AUR_K / moduli AU306A e
• Informazioni complementari - Ripartizione dei patrimoni gestiti (rilevamento BNS AUR_K / modulo AU307) Sono soggetti all’obbligo di dichiarazione i gruppi finanziari che superano il valore di soglia in conformità all'art. 32 cpv. 3 e 6 OAPC-FINMA. I gruppi finanziari delle categorie 1 e 2 in conformità all’Appendice 3 OBCR sono soggetti all’obbligo di dichiarazione anche se non superano il valore di soglia.
• Indici (rilevamento BNS AUR_K / modulo AU309)
B. Semestrale
• Bilancio semestrale (rilevamento BNS AURH_K / modulo AUH301)
• Conto economico semestrale (rilevamento BNS AURH_K / modulo AUH302)
Appendice 3 Garanzia di depositi privilegiati
Ai sensi dell’art. 37a cpv. 6 LBCR le banche devono detenere costantemente crediti coperti in 1 Svizzera o altri attivi situati in Svizzera in ragione del 125% dei loro depositi privilegiati. Di seguito sono elencati i principi su cui la FINMA si basa per determinare la computabilità.
Principi per la computabilità degli attivi
Per determinare la computabilità degli attivi secondo l'art. 37a cpv. 6 LBCR si applicano i principi 2 elencati di seguito.
• Sono computabili solo le posizioni espressamente considerate computabili secondo il n. II 3 del presente allegato. La classificazione nelle diverse categorie e posizioni deve avvenire in conformità all'allegato 1 dell'OBCR, dell'OAPC-FINMA e della Circolare FINMA 20/1 «Direttive contabili – banche».
• Le disposizioni concernenti gli attivi non computabili secondo il n. III del presente allegato 4 prevalgono rispetto alle disposizioni concernenti gli attivi computabili secondo il n. II.
• La computabilità si basa sul valore determinante in conformità agli standard contabili utiliz- 5 zati. Al riguardo occorre in particolare tenere conto di eventuali rettifiche di valore.
• Sono computabili solo gli attivi detenuti in Svizzera o depositati presso un ente di custodia 6 svizzero. Gli attivi per i quali il luogo di detenzione non può essere stabilito con chiarezza come pure i titoli di partecipazione e di debito o i crediti nei confronti di società del gruppo e delle società ad esse associate non sono computabili.
• Un attivo per il quale la computabilità ne presuppone la garanzia può essere computato 7 solo se si tratta di una garanzia commerciale usuale e inoltre quest’ultima è detenuta in Svizzera o depositata presso un ente di custodia svizzero. Le garanzie per le quali il luogo di detenzione non può essere stabilito con chiarezza come pure le garanzie relative a titoli di partecipazione e di debito o a crediti nei confronti di società del gruppo e delle società ad esse associate non soddisfano il requisito della garanzia.
• Gli attivi già emessi a titolo di garanzia non sono computabili in nessun caso. 8
Attivi computabili
Possono essere computati quali crediti situati in Svizzera o altri attivi situati in Svizzera secondo l'art. 37a cpv. 6 LBCR (nm. 10–Erreur ! Source du renvoi introuvable.):
A. Liquidità
• Le banconote e le monete in franchi svizzeri correnti situate in Svizzera (esclusi i valori 10
numismatici) e in valute estere liberamente convertibili in franchi svizzeri
Appendice 3 Garanzia di depositi privilegiati
• Gli averi in conto giro presso la Banca nazionale svizzera
• Gli averi in conto giro presso una centrale di giro riconosciuta dalla FINMA
B. Crediti nei confronti di banche
• Crediti garantiti e non garantiti nei confronti di banche e società di intermediazione mobiliare 13
assoggettate alla vigilanza della FINMA, se si tratta di crediti o investimenti
• Crediti garantiti in franchi svizzeri o in valute estere liberamente convertibili in franchi sviz- zeri
C Crediti nei confronti della clientela/crediti ipotecari
• Crediti garantiti e non garantiti nei confronti di imprese di assicurazione assoggettate alla vigilanza della FINMA, se si tratta di crediti o investimenti
• Crediti garantiti e non garantiti nei confronti della Confederazione, dei Cantoni e dei comuni politici svizzeri
• Crediti garantiti in franchi svizzeri o in valute estere liberamente convertibili in franchi sviz- zeri
D. Attività di negoziazione e immobilizzazioni finanziarie
• Titoli del mercato monetario di Confederazione, Cantoni e comuni politici svizzeri
• Titoli del mercato monetario della BNS
• Valori mobiliari depositati presso un ente di custodia in Svizzera e negoziati in un mercato rappresentativo
• Stock di metalli preziosi detenuti in Svizzera
• Immobili e altri valori che figurano nelle immobilizzazioni finanziarie situati in Svizzera
E. Valori di sostituzione positivi di strumenti finanziari derivati
Valori di sostituzione positivi di strumenti finanziari derivati nei confronti di controparti centrali svizzere, se garantiti in Svizzera (p. es. mediante un conto a margine)
F. Immobilizzazioni materiali
Edifici utilizzati dalla banca nonché immobili ubicati in Svizzera nella misura del loro valore contabile al netto dell’onere ipotecario
Appendice 3 Garanzia di depositi privilegiati
G. Altri attivi
Rimborsi dell'imposta preventiva
Attivi non computabili
Non sono computabili quali crediti o attivi secondo l’art. 37a cpv. 6 LBCR in particolare:
• I crediti risultanti da operazioni di leasing
• Assegni e cambiali
• Ratei e risconti
• Partecipazioni
• Valori immateriali, goodwill e software
• Capitale sociale non versato
• Titoli di partecipazione e di debito propri
Deroghe
Su richiesta, in casi motivati la FINMA può concedere deroghe ai principi summenzionati.
Elenco delle modifiche
Questa circolare è modificata come segue:
Modifica del 1° giugno 2012 entrata in vigore il 1° gennaio 2013.
Sono stati modificati i rimandi all’Ordinanza sui fondi propri (OFoP; RS 952.03) nella versione che entrerà in vigore il 1.1.2013.
Modifiche del 6 dicembre 2012 entrate in vigore il 1° gennaio 2013.
nm. modificati 7, 13, 20,
Modifiche del 27 marzo 2014 entrate in vigore il 1° gennaio 2015.
nuovi nm. 14.1,
nm. modificati 1, 2, 3, 4, 5, 7, 13, 15, 16, 18,
Modifica del 31 luglio 2015 entrata in vigore il 1° settembre 2015.
nm. modificato
Modifica del 16 ottobre 2015 entrata in vigore il 1° gennaio 2016.
nm. modificato
Modifiche del 7 dicembre 2017 entrate in vigore il 1° gennaio 2019.
nm. modificati 1, 4, 5, 16,
nm. abrogato
I rimandi alla Circolare FINMA 15/1 «Direttive contabili – banche» sono stati adeguati, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, alla Circolare FINMA 20/1 «Direttive contabili – banche» e all’Ordinanza FINMA sui conti del 31 ottobre 2019; inoltre, le basi nell’OBCR sono state modificate. Con l'entrata in vigore, dal 1° gennaio 2020, della legislazione legata alla LIsFi e alla LSerFi, i relativi rimandi e concetti sono stati adeguati.
Le appendici della presente circolare vengono modificate come segue:
Modifiche del 27 marzo 2014 entrate in vigore il 1° gennaio 2015.
nuovi nm. Appendice 1, nm. 8.1, 12.1,
nm. modificati Appendice 1, nm. 2, 4, 5, 8, 13,
Elenco delle modifiche
Modifiche del 31 luglio 2015 entrate in vigore il 1° settembre 2015.
nm. modificati Appendice 1, nm. 1–18: adeguamento delle denominazioni dei rilevamenti e dei moduli alla nuova documentazione in materia di rilevamento basata su criteri specialistici della Banca nazionale svizzera, che viene utilizzata dal giorno di riferimento 30.11.2015.
Modifiche del 16 ottobre 2015 entrate in vigore il 1° gennaio 2016.
nuovi nm. Appendice
nm. modificati Appendice 1, nm. 7 e
Modifiche del 7 dicembre 2017 entrate in vigore il 1° gennaio 2019.
nm. modificati Appendice 1, nm. 7, 8,
abrogato Appendice 3 «Notifica dei 10 maggiori debitori»
Modifica del 30 novembre 2018 entrata in vigore il 1° gennaio 2019.
nuovo Appendice 3 «Garanzia di depositi privilegiati»
I rimandi alla Circolare FINMA 15/1 «Direttive contabili – banche» sono stati adeguati, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, alla Circolare FINMA 20/1 «Direttive contabili – banche» e all’Ordinanza FINMA sui conti del 31 ottobre 2019; inoltre, le basi nell’OBCR sono state modificate. Con l'entrata in vigore, dal 1° gennaio 2020, della legislazione legata alla LIsFi e alla LSerFi, i relativi rimandi e concetti sono stati adeguati.
Modifiche del 4 novembre 2020 in vigore dal 1° gennaio 2021.
nuovi nm. Appendice 1, nm. 1,
nm. modificato Appendice 1, il nm. 1 diventa il nm.
abrogato Appendice 2 «Dichiarazione sui titolari di partecipazioni qualificate o determinanti»