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Circolare FINMA Fusioni – assicuratori malattia

I Aspetti generali

Oltre alla vigilanza dell'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), in caso di fusioni, scissioni, trasformazioni o trasferimenti di patrimonio, gli assicuratori malattie operanti nell'ambito delle assicurazioni complementari sono tenuti a contattare, in via aggiuntiva, anche la FINMA in qualità di autorità di vigilanza competente.

È importante tenere presente che tutti i documenti elencati di seguito devono essere presentati direttamente alla FINMA.

In generale occorre osservare quanto segue:

• nell'ambito delle assicurazioni malattie complementari, in caso di fusioni, scissioni o

trasformazioni la FINMA non concede un'approvazione formale ai sensi dell'art. 3 cpv. della Legge sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA; RS 961.01);

• le modifiche del piano di esercizio correlate a una fusione, scissione, trasformazione o a un trasferimento di patrimonio devono essere preventivamente sottoposte alla FINMA per l’approvazione (p. es. tariffa consolidata);

• nel caso in cui vengano rilevate assicurazioni complementari, la FINMA verifica che l'assicuratore malattie sia in possesso dell'autorizzazione necessaria per l'esercizio dell'attività assicurativa in questo settore ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 LSA;

• per i contratti stipulati nell'ambito delle assicurazioni complementari, in caso di fusioni o scissioni l'assicurato non gode del diritto di disdetta. Una fusione o scissione non rappresenta un trasferimento del portafoglio ai sensi dell'art. 62 LSA. Un trasferimento del portafoglio presuppone infatti che dopo l'operazione continuino a sussistere i due soggetti giuridici, il che non avviene nei due casi considerati. Non trovano pertanto applicazione le disposizioni dell'art. 62 LSA e, nello specifico, non si applica nemmeno il diritto di disdetta sancito dall'art. 62 cpv. 3 LSA;

• in caso di fusione o scissione i contratti di diritto privato non possono essere modificati unilateralmente dall'assicuratore malattie senza il consenso dello stipulante.

Gli aspetti specifici inerenti alla fusione, scissione, trasformazione e al trasferimento di patrimonio nell'ambito delle assicurazioni malattie complementari sono trattati nei capitoli II- IV.

II Fusioni (fusioni mediante incorporazione)

In caso di fusione, la FINMA verifica che siano tutelati gli interessi della totalità degli assicurati nell'ambito delle assicurazioni complementari. Gli assicuratori malattie sono pertanto tenuti a informare anche la FINMA, in modo esaustivo e con opportuno anticipo, di un’imminente fusione. Ai sensi della Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal; RS 832.10) ciò si applica nel caso in cui uno o entrambi gli assicuratori malattie coinvolti nella fusione gestiscano, oltre all’assicurazione sociale malattie, anche le assicurazioni complementari.

A. Documenti da fornire alla FINMA

Una volta stipulato l'accordo di fusione, è necessario presentare direttamente alla FINMA i seguenti documenti:

  • copia della domanda autenticata di fusione dei due assicuratori;

  • bozza dell'accordo di fusione;

  • ultimi bilanci dei due assicuratori e bilancio di fusione;

  • attestazione dell'esame preliminare dell’ufficio del registro di commercio competente che confermi il rispetto dei requisiti stabiliti dalla Legge sulla fusione (Lfus; RS 221.301);

  • dati relativi all'importo legale e ai valori di copertura del patrimonio vincolato dell’assicuratore malattie incorporante e dell’assicuratore malattie incorporato;

  • dati relativi alle necessarie modifiche del piano di esercizio;

  • bozza delle informazioni destinate ai clienti.

B. Requisiti nell'ambito delle assicurazioni complementari

Ai sensi della LSA, la fusione tra due assicuratori malattie è subordinata all’obbligo di autorizzazione da parte della FINMA sancito dall'art. 3 cpv. 2 LSA. Tale obbligo non vige invece, ai sensi della LAMal, per la fusione di due assicuratori malattie con assicurazioni complementari. La FINMA verifica tuttavia che siano soddisfatti i requisiti necessari per esercitare l'attività assicurativa complementare descritti qui di seguito.

a) Autorizzazioni

L'assicuratore malattie incorporante deve essere in possesso di un'autorizzazione della FINMA (o eventualmente dell'autorità di vigilanza precedentemente incaricata) per l'esercizio dell'attività assicurativa complementare in base alla Legge sul contratto di assicurazione (LCA; RS 221.229.1) – rami 1 e 2 – qualora intenda accorparsi a un assicuratore malattie che esercita l'attività assicurativa complementare. Nel caso in cui l'assicuratore malattie incorporante non sia in possesso della necessaria autorizzazione per l'esercizio dell'attività assicurativa complementare, prima della fusione deve farne apposita richiesta.

b) Patrimonio vincolato

All’atto della fusione l'assicuratore malattie incorporante deve presentare un unico patrimonio vincolato, composto dai due patrimoni vincolati degli assicuratori malattie incorporante e incorporato. I valori di copertura del patrimonio vincolato dell'assicuratore malattie incorporato devono essere interamente trasferiti, alla data della fusione, sul conto bancario «Patrimonio vincolato» dell'assicuratore malattie incorporante.

c) Riserve LSA e accantonamenti per l'attività LCA

Le riserve LSA e gli accantonamenti dell'assicuratore malattie incorporato vengono trasferiti alla cassa malati incorporante in seguito a successione universale. All’atto della fusione l'assicuratore malattie incorporante deve presentare nel bilancio di apertura le riserve LSA e gli accantonamenti, composti dalla somma delle riserve LSA e degli accantonamenti degli assicuratori malattie incorporante e incorporato.

d) Piano di esercizio

Il piano di esercizio dell'assicuratore malattie incorporante deve rispecchiare la nuova situazione. In caso contrario, la società incorporante deve presentare un'apposita domanda (le modifiche del piano di esercizio devono essere preventivamente sottoposte alla FINMA per l’approvazione nei casi di cui all'art. 5 cpv. 1 LSA e devono essere comunicate alla FINMA nei casi di cui all'art. 5 cpv. 2 LSA).

e) Contratti LCA

I contratti di assicurazione LCA dell'assicuratore malattie incorporato passano all'assicuratore malattie incorporante in seguito a successione universale. Tali contratti, salvo il caso in cui contemplino il diritto di disdetta dell'assicuratore, devono essere mantenuti in essere senza variazioni. Le informazioni destinate alla clientela e la gestione dei reclami inerenti alla fusione devono salvaguardare gli interessi degli assicurati.

f) Disdetta dello stipulante

Secondo la consueta prassi di vigilanza della FINMA, una fusione non rappresenta un trasferimento del portafoglio e dunque non fa sorgere per lo stipulante un diritto di disdetta (cfr. nm. 6). Tuttavia, a questo proposito la FINMA raccomanda agli assicuratori di dar prova di correntezza.

C Obblighi verso la FINMA derivanti dalla fusione

Patrimonio vincolato (per le fusioni con effetto dal 1° gennaio):

All’atto della fusione (1° gennaio) l'assicuratore malattie incorporante deve presentare un unico patrimonio vincolato, composto dai due patrimoni vincolati dei due assicuratori malattie oggetto della fusione. La comunicazione relativa a questo patrimonio vincolato deve essere effettuata entro tre mesi dal 1° gennaio.

Patrimonio libero (per le fusioni con effetto dal 1° gennaio):

Al momento della presentazione del primo rapporto all'UFSP dopo la fusione, l'assicuratore malattie incorporante deve fornire l'attestazione delle riserve e degli accantonamenti (moduli

Obbligo di presentazione del rapporto:

Nel caso in cui, all’atto della fusione, l'assicuratore malattie incorporato non abbia ancora presentato alla FINMA il suo ultimo rapporto di esercizio, tale obbligo spetta all'assicuratore malattie incorporante. In questo caso, quindi, l'assicuratore malattie incorporante deve provvedere alla redazione dell'ultimo rapporto dell'assicuratore malattie incorporato.

III Trasferimenti di patrimonio

Rapporto tra trasferimento di patrimonio ai sensi della Legge sulla fusione (LFus) e trasferimento del portafoglio ai sensi della Legge sulla sorveglianza degli assicuratori (art. 62)

Qualora un assicuratore malattie intenda trasferire un complesso patrimoniale mediante trasferimento di patrimonio, deve agire nel rispetto delle disposizioni della LFus. L'UFSP è la sola autorità di vigilanza istituzionale competente per questa operazione. Un trasferimento di patrimonio ai sensi della LFus non richiede l'autorizzazione della FINMA.

Tuttavia, se il trasferimento di patrimonio comprende una parte o la totalità del portafoglio dell'assicuratore trasferente, si applica l'art. 62 LSA e pertanto deve essere richiesta l'approvazione della FINMA ai sensi dell'art. 62 cpv. 1 LSA. In tali circostanze è necessario richiedere alla FINMA la «Lista di controllo per i trasferimenti del portafoglio delle assicurazioni malattie complementari».

IV Scissione, trasformazione e fusione mediante combinazione

I casi di scissione, trasformazione o fusione mediante combinazione di assicuratori malattie ai sensi della LAMal nell'ambito delle assicurazioni complementari sono stati finora estremamente rari e pertanto non vengono trattati nella presente circolare. Tuttavia, qualora si presenti detta circostanza, la FINMA si rende disponibile a concordarne gli aspetti.