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Circolare FINMA Scambio di informazioni OAD/FINMA

I Introduzione

La FINMA ha il compito di assicurarsi che tutte le persone che esercitano un’attività di interme- diazione finanziaria a titolo professionale in un settore non bancario siano tempestivamente affiliate a un organismo di autodisciplina (OAD) da essa riconosciuto o siano in possesso di un’autorizzazione da essa concessa.

Per svolgere tale funzione in modo efficace la FINMA si basa anche sulle segnalazioni specifi- che riguardanti eventuali intermediari finanziari che esercitano illegalmente la propria attività, di cui viene a conoscenza tramite le autorità, gli operatori del mercato finanziario o, non da ultimo, gli OAD. In particolare, in relazione ad affiliazioni, espulsioni e uscite di intermediari finanziari, gli OAD spesso dispongono di informazioni che possono rivelarsi estremamente utili alla FINMA per l’attuazione della sua sorveglianza.

Nelle sue linee generali, lo scambio di informazioni tra gli OAD e la FINMA è disciplinato dagli artt. 26 e 27 della Legge sul riciclaggio di denaro (LRD; RS 955.0). Inoltre la FINMA è autorizzata a richiedere agli OAD tutte le informazioni e i documenti necessari per l’adempimento dei suoi compiti (art. 29 della Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari [LFINMA; RS 956.1]).

La presente circolare, emessa in applicazione delle disposizioni giuridiche menzionate, descrive la trasmissione di informazioni stabilite a norma di legge e necessarie alla FINMA per lo svolgimento efficiente della sua funzione, per quanto riguarda:

• affiliazione a un OAD, compreso

o ritiro di una domanda di affiliazione da parte del richiedente,

o rifiuto dell’affiliazione espresso da un OAD,

• espulsione di un membro decisa da un OAD,

• uscita di un membro da un OAD.

Gli OAD provvedono a informare i richiedenti e i membri esclusi o disaffiliati che le decisioni prese nei singoli casi vengono comunicate alla FINMA. Inoltre, agli OAD si chiede di orientare i soggetti interessati sulle basi legali dell’obbligo di assoggettamento, sull’art. 11 dell’Ordinanza dell’11 novembre 2015 sul riciclaggio di denaro (ORD; RS 955.01) e sulle disposizioni penali che sanzionano l’esercizio dell’attività senza autorizzazione. Nell’appendice alla presente circolare è riportata una breve sintesi delle basi legali e una presentazione della prassi seguita dalla FINMA nell’ambito della regolamentazione delle uscite e delle espulsioni.

II Affiliazione di intermediari finanziari a un OAD

Tutte le affiliazioni di nuovi membri devono essere comunicate dall’OAD alla FINMA nel quadro delle notifiche trimestrali ordinarie. Le notifiche correnti delle affiliazioni possono andare nell’interesse degli intermediari finanziari affiliati, nel caso in cui un soggetto terzo prendesse informazioni presso la FINMA sul loro status regolamentare.

Qualora l’OAD venga a sapere o debba presumere che un intermediario finanziario ha violato gli obblighi sanciti all’art. 11 cpv. 1 lett. b ORD, lo comunica immediatamente alla FINMA al di fuori delle notifiche trimestrali ordinarie, indicando tutti gli elementi pertinenti di cui è venuto a conoscenza.

III Ritiro della domanda di affiliazione

L’OAD comunica immediatamente alla FINMA l’eventuale ritiro di una domanda di affiliazione, precisando i motivi addotti per il ritiro.

Qualora l’OAD venga a sapere o debba presumere che l’intermediario finanziario revocante la propria domanda di affiliazione esercita o ha esercitato la propria attività in violazione dell’art. 11 cpv. 1 lett. b ORD, lo comunica alla FINMA nel quadro delle notifiche menzionate al paragrafo precedente, indicando tutti gli elementi pertinenti di cui è venuto a conoscenza.

IV Rifiuto dell’affiliazione

Nel caso in cui l’OAD respinga l’affiliazione di un richiedente, lo comunica alla FINMA immedia- tamente dopo l’adozione della decisione di prima istanza, allegando, se disponibile, la relativa motivazione.

Qualora l’OAD venga a sapere o debba presumere che l’intermediario finanziario a cui ha rifiu- tato l’affilazione esercita o ha esercitato la propria attività in violazione dell’art. 11 cpv. 1 lett. b ORD, lo comunica alla FINMA nel quadro delle notifiche menzionate al paragrafo precedente, indicando tutti gli elementi pertinenti di cui è venuto a conoscenza.

V Uscita da un OAD

Tutte le uscite di membri devono essere comunicate alla FINMA nel quadro delle notifiche tri- mestrali inoltrate regolarmente dagli OAD.

Qualora l’OAD venga a sapere o debba presumere che l’intermediario finanziario uscente con- tinua a esercitare la propria attività a titolo professionale, comunica alla FINMA la disaffiliazione del membro in questione immediatamente dopo la conclusione del rapporto di adesione, al di fuori delle notifiche trimestrali ordinarie, allegando alla propria notifica la lettera di disdetta.

VI Espulsione da un OAD

L’OAD comunica alla FINMA le espulsioni immediatamente dopo l’adozione della decisione di prima istanza nel caso in cui gli eventuali ricorsi siano stati privati dell’effetto sospensivo, oppure immediatamente dopo il passaggio in giudicato della sentenza di prima istanza o del tribunale arbitrale in tutti gli altri casi, allegando, se disponibile, la relativa motivazione.

Appendice Basi legali

I Basi legali

A. Esercizio dell’intermediazione finanziaria a titolo professionale nel settore non bancario

La Legge relative alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel settore finanziario (LRD; RS 955.0) disciplina gli obblighi degli intermediari finanziari. Nel settore non bancario, solo l’attività intermediaria svolta in campo finanziario a titolo professionale è considerata «intermediazione finanziaria» e come tale sottoposta alla Legge sul riciclaggio di denaro (art. 2 cpv. 3 LRD). I requisiti richiesti affinché un’attività sia qualificata come «attività esercitata a titolo professionale» sono stabiliti nell’ORD.

B. Obblighi al passaggio da un’attività di intermediazione finanziaria esercitata a titolo non professionale a una esercitata a titolo professionale

L’art. 11 ORD fissa gli obblighi a cui è sottoposta una persona fisica o giuridica che passa da un’attività di intermediazione finanziaria esercitata a titolo non professionale a una esercitata a titolo professionale e che quindi in qualità di intermediario finanziario ricade nell’ambito di applicazione della LRD:

• gli obblighi di diligenza conformemente al capitolo 2 della LRD devono essere rispettati da subito (art. 11 cpv. 1 lett. a ORD);

• entro due mesi dall'inizio dal cambiamento di statuto, l’intermediario finanziario deve presentare una richiesta di affiliazione a un OAD oppure una richiesta di autorizzazione all’esercizio dell’attività a titolo professionale alla FINMA (art. 11 cpv. 1 lett. b ORD).

Inoltre, fino ad avvenuta affiliazione a un OAD oppure fino al rilascio di un’autorizzazione da parte della FINMA, all'intermediario finanziario è vietato intraprendere azioni in tale veste che

vanno oltre a quelle strettamente necessarie alla conservazione dei valori patrimoniali (art. cpv. 2 ORD).

C Vigilanza attuata dalla FINMA

Gli intermediari finanziari secondo l’art. 2 cpv. 3 LRD che non sono affiliati a un OAD sono

sottoposti alla vigilanza diretta della FINMA. Quest’ultima può, conformemente all’art. 24 cpv. LFINMA, effettuare dei controlli sul posto oppure incaricare una società di audit di procedere a tali controlli.

D. Provvedimenti finalizzati al ripristino della situazione conforme

Sulla base dell’artt. 31 ss. LFINMA e dell’art. 20 LRD, la FINMA può adottare, in caso di viola- zione della LRD e in particolare anche in caso di attività illegale, i provvedimenti necessari per ripristinare la situazione conforme. Le misure prese possono arrivare alla liquidazione o alla radiazione dell’intermediario finanziario dal registro di commercio.

Appendice Basi legali

E. Disposizioni penali in caso di esercizio dell’attività senza autorizzazione

Chi esercita l’attività di intermediazione finanziaria a titolo professionale in un settore non ban- cario conformemente all’art. 2 cpv. 3 LRD, senza essere affiliato a un OAD o senza essere in possesso dell’autorizzazione della FINMA conformemente all’art. 14 LRD, opera, con riserva dell’art. 11 cpv. 2 ORD e dell’art. 12 cpv. 2 ORD, come intermediario finanziario in modo illegale e ai sensi dell’art. 44 LFINMA può essere punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria.

F. Obblighi in caso di uscita e di espulsione da un OAD

Gli obblighi in caso di uscita o di espulsione da un OAD sono disciplinati dall’art. 12 ORD.

II Prassi della FINMA

Abrogato 7*

Abrogato 8*

Abrogato 9*

Abrogato 10*

Elenco delle modifiche

L’espressione « Legge federale del 10 ottobre 1997 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel settore finanziario » secondo RS 955.0 sostituisce « Legge federale del 10 ottobre 1997 sul riciclaggio di denaro (LBA) » secondo RS 955.0. Di detta modifica è tenuto conto in nm. 1 dell’appendice.

L’espressione « Ordinanza del 18 novembre 2009 concernente l’esercizio a titolo professionale dell’attività di intermediazione finanziaria (OAIF) » secondo RS 955.071 sostituisce « Ordinanza dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari del 20 agosto 2002 sull’esercizio a titolo professionale dell’attività di intermediazione finanziaria ai sensi della legge sul riciclaggio di denaro OAIF-FINMA » secondo RS 955.20. Di detta modifica è tenuto conto in tutto il presente testo.

I rimandi all’OAIF sono stati adeguati, in tutta la circolare, agli emendamenti apportati all’Ordinanza sul riciclaggio di denaro (ORD; RS 955.01), entrati in vigore il 1° gennaio 2016.

L’Appendice della circolare viene modificata come segue:

I rimandi all’OAIF sono stati adeguati agli emendamenti apportati all’Ordinanza sul riciclaggio di denaro (ORD; RS 955.01), entrati in vigore il 1° gennaio 2016, e i seguenti nm. sono stati adeguati dal punto di vista contenutistico:

nm. nuovo 6.1

nm. modificati 2, 3, nm. abrogati 7–10 altre modifiche nuovo titolo prima del nm. 6.1; modifica del titolo dell’Appendice