Fonte

Circolare FINMA Contabilità – previdenza professionale

I Situazione iniziale

Nel quadro della prima revisione della Legge sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP; RS 831.40), il legislatore ha previsto disposizioni specifiche in materia di trasparenza per gli assicuratori sulla vita privati che operano nel settore della previdenza professionale (PP). Le tre linee direttrici principali di queste disposizioni in materia di trasparenza sono:

• la costituzione di un patrimonio vincolato separato per la previdenza professionale;

• l’allestimento e la pubblicazione di una contabilità annuale per la previdenza professionale che deve contenere anche l’elenco delle spese amministrative e di distribuzione;

• l'emanazione di regole per la definizione e la distribuzione della partecipazione alle eccedenze, nonché l’introduzione di una quota minima (QM) di distribuzione per i piani assicurativi aventi diritto alle eccedenze nella previdenza professionale.

II Scopo

La presente circolare concretizza le disposizioni di diritto in materia di sorveglianza relative alla contabilità PP e funge da supporto nella compilazione della contabilità stessa, illustrando e precisando le disposizioni legali.

III Campo di applicazione

Le presenti disposizioni trovano applicazione per tutte le imprese di assicurazione sulla vita che operano nel settore della previdenza professionale.

IV Definizione dei concetti

A. Contabilità PP

La contabilità PP è un conto separato che si basa sulla chiusura statutaria conformemente alle disposizioni del Codice delle obbligazioni (CO; RS 220). In una prima fase, le cifre del bilancio e del conto economico vengono ripartite nei due ambiti «Previdenza professionale» e «Altre attività». In una seconda fase, il settore «Previdenza professionale» viene ulteriormente suddiviso in «Sottoposto alla quota minima QM» e «Non sottoposto alla quota minima QM». Questa seconda fase rappresenta l’analisi tecnica del risultato e costituisce il fulcro effettivo della contabilità PP. L’obiettivo di questo schema, appositamente concepito per il rispetto della QM e corrispondente esattamente al tenore delle disposizioni dell’ordinanza, è mettere in pratica le disposizioni legali in materia di trasparenza (cfr. capitolo I Situazione iniziale).

a) Unità contabile

Le attività svolte nell’ambito della previdenza professionale (attività PP) devono essere considerate come un’unità chiusa sotto il profilo contabile (p. es. cerchia di contabilizzazione). Gli attivi sono costituiti dai valori patrimoniali del patrimonio vincolato PP e da altri attivi.

b) Prelievi dalle contabilità PP

Il prelievo di attivi deve avvenire a valori di mercato o a valori conformi al mercato. Ciò vale sia per il possibile prelievo dell’utile annuo (quota dell’impresa di assicurazione sulla vita), sia per il prelievo contro sostituzione, entrambi regolamentati nell’art. 130 cpv. 2 dell’Ordinanza sulla sorveglianza (OS; RS 961.011). L’idea di fondo del testo normativo era che, in caso di prelievi contro sostituzione, l’indennizzo avvenga ai valori di mercato e che il valore contabile degli attivi trasferiti non venga modificato.

B. Quota minima

La contabilità PP comprende sia le attività sottoposte a QM, sia quelle che, ai sensi dell’art. 146 OS, non sono considerate ai fini della QM. Per quanto riguarda le attività sottoposte a QM, l’art. 147 cpv. 1 OS stabilisce che l’assicuratore deve utilizzare almeno il 90% dei proventi derivanti dai tre processi (di risparmio, di rischio e dei costi) a favore degli stipulanti.

Casi particolari

• Eccezioni relative alla quota minima I contratti non sottoposti a QM sono elencati in modo esaustivo nell’art. 146 OS.

• Quote in contratti condivisi con gestione operativa da parte di terzi In caso di compartecipazione, l’assicuratore capofila è tenuto a subordinare alla QM la propria parte di un contratto collettivo di assicurazione condiviso, a condizione che non sia previsto un cumulo contrattuale delle eccedenze.

I coassicuratori devono attribuire la loro partecipazione al portafoglio senza obbligo di QM qualora applichino almeno la determinazione delle eccedenze dell’assicuratore capofila. Vengono quindi utilizzati i parametri di QM del capofila o eventualmente superati a favore dello stipulante. Se i coassicuratori applicano aliquote più basse rispetto all’assicuratore capofila, devono attribuire la loro quota nel contratto collettivo di assicurazione in questione al portafoglio con obbligo di QM. Sulla componente di compartecipazione lo stipulante riceve così una quota di partecipazione alle eccedenze che può differire da quella del capofila.

• Fondo per il rincaro Come parte integrante della previdenza professionale, il fondo per il rincaro deve essere attribuito integralmente alla contabilità PP. Tale fondo deve essere ripartito in misura proporzionale alla provvisione matematica dei contratti in questione tra la componente del portafoglio assicurativo con obbligo di QM e quella senza obbligo di QM.

• Cassa pensione aziendale L’eventuale subordinazione alla QM dei contratti di assicurazione con casse pensioni aziendali dipende dalla possibilità che hanno di avvalersi di un’eccezione ai sensi dell’art. 146 OS.

• Polizze di libero passaggio Le polizze di libero passaggio devono essere integralmente attribuite alla contabilità PP.

• Contratti di riassicurazione con processo di risparmio autonomo I contratti di riassicurazione con processo di risparmio autonomo devono essere presi in considerazione ai fini del processo di rischio e del processo dei costi, tranne nel caso in cui rientrino nell’art. 146 cpv. 1 OS.

• Contratti con formula separata di conteggio degli utili I contratti con formula separata di conteggio degli utili rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 146 cpv. 1 OS.

C Quota di distribuzione

La quota di distribuzione rappresenta il rapporto tra i proventi dei tre processi (di risparmio, di rischio e dei costi) effettivamente utilizzati a favore degli stipulanti nell’anno di esercizio e i proventi generati complessivamente nello stesso anno da questi tre processi. La quota di distribuzione deve risultare pari almeno al 90% (quota minima).

La quota di distribuzione deve essere fissata a un livello sufficientemente alto da consentire che l’attribuzione al fondo delle eccedenze comprenda una remunerazione di tale fondo in base al tasso di interesse minimo LPP. Questa disposizione deve essere applicata soltanto fino a una quota di distribuzione del 100%.

V Componenti del rapporto per la previdenza professionale

I seguenti documenti devono essere presentati alla FINMA in relazione al rapporto per la previdenza professionale:

• cartella di rilevamento per la contabilità PP;

• rapporto esplicativo con allegati;

• proposta di pubblicazione.

La cartella di rilevamento per la contabilità PP e il modello per il rapporto esplicativo con le rispettive cifre dell’esercizio precedente vengono recapitati su base individuale alle singole imprese di assicurazione. Inoltre, tali documenti sono disponibili come modelli sul sito Internet della FINMA (www.finma.ch).

A. Contabilità PP a) Struttura della contabilità

La contabilità PP è strutturata nelle seguenti componenti:

Pagina di registrazione

1 Conto economico 1-2

(suddiviso in previdenza professionale e altre attività)

2 Bilancio 3-5

(suddiviso in previdenza professionale e altre attività)

3 Analisi tecnica dei risultati della previdenza professionale 6-10

(suddivisi in contratti sottoposti e non sottoposti a QM)

3.1 Processo di risparmio

3.2 Processo di rischio 6-7

3.3 Processo dei costi

3.4 Quota di distribuzione e saldo complessivo 7-8

3.5 Procedura in caso di saldo complessivo positivo

3.6 Procedura in caso di saldo complessivo negativo

3.7 Ricapitolazione e ripartizione del risultato contabile

3.8 Aggiornamento del fondo delle eccedenze e distribuzione

3.9 Aggiornamento del fondo per il rincaro

4 Indicazioni sulla struttura del portafoglio della previdenza 11-14

professionale

5. Principi di iscrizione a bilancio relativi ad attivi immateriali, investimenti di capitale e immobilizzi materiali

6 Riserve di valutazione per la previdenza professionale e per le altre 17-18

attività in Svizzera

7 Schema di pubblicazione 19-21

b) Aspetti fondamentali concernenti il bilancio e il conto economico

Le attività svizzere devono essere suddivise in previdenza professionale e altre attività. In tale ambito, l’immissione dei dati deve essere effettuata nei blocchi verticali «Previdenza professionale» e «Altre attività»; la loro somma risulta automaticamente nel blocco verticale «Attività svizzere».

Il blocco verticale «Previdenza professionale» deve coincidere con il corrispondente conto accessorio, mentre il blocco verticale «Attività svizzere» deve coincidere con la chiusura dei conti secondo il diritto commerciale. Qualora la struttura della chiusura dei conti secondo il diritto commerciale non corrisponda a quella della contabilità PP, nel rapporto esplicativo o all’interno di un suo allegato è necessario riportare una tabella di riconciliazione contabile.

c) Strumenti ausiliari e controlli integrati

A titolo di supporto nella compilazione della contabilità PP, nella cartella di rilevamento in formato elettronico (Excel) la maggior parte delle celle è munita di una formattazione condizionale. Una legenda che illustra la diversa colorazione delle celle figura sul frontespizio della contabilità. Per esempio, dopo che una cella è stata compilata, il relativo sfondo assume automaticamente il colore del rispettivo blocco verticale. In questo modo è possibile individuare agevolmente quali celle non sono ancora state compilate.

Tra le singole celle vengono effettuate sincronizzazioni automatiche. In caso di mancata concordanza, la cella si colora di rosso. Tali errori devono essere obbligatoriamente eliminati. Laddove una concordanza non risulti possibile, tale circostanza deve essere specificata nel rapporto esplicativo (vedi più avanti).

d) Adeguamento di formule e formati

Le formule e i formati predefiniti non possono in alcun caso essere sovrascritti e/o modificati, in quanto in taluni casi ciò potrebbe complicare notevolmente l’analisi delle contabilità presentate. Qualora risultino opportuni commenti e complementi aggiuntivi, questi devono essere riportati nel rapporto esplicativo.

B. Rapporto esplicativo

Unitamente alla contabilità PP deve essere presentato anche il rapporto esplicativo. Laddove la presente circolare richieda una descrizione dettagliata delle posizioni riportate nella contabilità, questa deve essere riportata (per quanto riguarda le attività PP) nel rapporto esplicativo (cfr. pos. 22, 24, 47, 47a, 48, 100, 109, 123, 131, 132, 181 e 199-206). Nel rapporto esplicativo è inoltre necessario fornire le seguenti indicazioni:

• evoluzione della pos. 89 «Capitale proprio contabilizzato»;

• commenti relativi agli scostamenti sostanziali rispetto all’esercizio precedente;

• principi di ripartizione per l’assegnazione delle eccedenze;

• correzioni apportate alle cifre dell’esercizio precedente;

• commenti su problemi ed errori verificatisi nella compilazione della contabilità;

• suggerimenti per una migliore strutturazione della contabilità o della relativa documentazione;

• motivazione di errori eventualmente non rimossi (la rispettiva cella assume uno sfondo di colore rosso).

Al rapporto esplicativo devono essere allegati i documenti menzionati qui di seguito (o eventualmente una conferma negativa corrispondente).

• Panoramica dettagliata di oneri e proventi (incl. riassicurazione passiva) non direttamente ascrivibili alle attività PP, dalla quale si evince in particolare quali chiavi automatiche e/o manuali trovano applicazione nella ripartizione dai centri di costo agli assuntori dei costi PP. È inoltre necessario registrare un commento comprensibile che descriva il sistema di ripartizione degli oneri e dei proventi indiretti (criteri chiave, modalità automatizzata vs. manuale, grado di estensione, ecc.);

• Per le relazioni di conto interne (conti correnti, prestiti, ecc.) tra le attività PP e le altre attività, devono essere indicati i tassi di interesse utilizzati nell’anno di esercizio e l’importo assoluto degli interessi conteggiati e compensati. In tale ambito, è necessario che risulti evidente se la remunerazione è avvenuta a favore o a carico dell’attività PP.

• Una divergenza nella struttura della chiusura dei conti secondo il diritto commerciale e la contabilità PP (bilancio e conto economico delle attività svizzere) deve essere documentata in una tabella di riconciliazione contabile comprensibile.

C Tabella di concordanza

Abrogata 28

D. Proposta di pubblicazione

Ai sensi dell’art. 140 OS, l’impresa di assicurazione provvede a informare gli stipulanti entro cinque mesi dal giorno di chiusura del bilancio.

L’ultima sezione della contabilità PP, lo schema di pubblicazione, definisce lo standard minimo per la pubblicazione della contabilità nei confronti delle fondazioni collettive e degli istituti di previdenza assicurati. Le indicazioni contenute nello schema di pubblicazione devono essere rese note obbligatoriamente e senza variazioni.

Con la proposta di pubblicazione, l’assicuratore indica in che modo intende assolvere ai propri obblighi di informazione. Qualora vengano rilevate violazioni delle indicazioni minime previste nello schema di pubblicazione dopo l’avvenuta informazione, occorre procedere alle opportune correzioni. Le informazioni così rivedute devono essere fatte pervenire alle fondazioni collettive e agli istituti di previdenza assicurati attraverso la stessa via di comunicazione utilizzata per l’informazione originale.

La proposta di pubblicazione deve essere presentata alla FINMA unitamente agli altri documenti.

E. Termini di presentazione

Gli assicuratori sulla vita interessati sono tenuti a presentare entro il 30 aprile la versione approvata dalla società di audit della contabilità PP, del rapporto esplicativo e della proposta di pubblicazione (ai sensi dell’art. 25 cpv. 3 LSA).

VI Singole componenti della contabilità PP

Le posizioni sono numerate da 1 a 482 lungo le varie pagine di registrazione. A seguito di modeste correzioni, la numerazione nella contabilità PP non sempre segue una sequenza continua e logica. Nella presente circolare, i numeri di posizione sono riportati in ordine crescente e fra parentesi tonde.

Tranne nei casi in cui sia indicato diversamente, devono essere inseriti i dati relativi all’anno di esercizio. Inoltre, è necessario correggere gli errori nelle cifre precompilate relative all’esercizio precedente documentando la rettifica nel rapporto esplicativo.

Rappresentazione delle attività di riassicurazione

Riassicurazione passiva: nel conto economico, la quota di competenza dei riassicuratori è riportata in modo separato nelle pos. 4, 12, 18 e 22a. Altre eventuali quote di riassicuratori rientranti nelle pos. da 24 a 51 devono essere inserite negli altri proventi/oneri (pos. 47 / 47a).

Nell’analisi tecnica, le quote dei riassicuratori sono riportate nelle pos. 173 e 181a. Eventuali ulteriori quote di competenza dei riassicuratori devono essere incluse nel saldo delle altre posizioni del conto economico (pos. 181).

Riassicurazione attiva: le operazioni di riassicurazione attiva eventualmente presenti nella previdenza professionale (retrocessioni di attività PP di altri assicuratori privati) devono essere registrate nel blocco verticale «Altre attività».

A. Conto economico

Oneri e proventi devono essere imputati nel modo più oggettivo possibile. Ciò significa che i risultati valutari (differenze sui corsi di cambio e spese di copertura) sugli investimenti di capitale della posizione corrispondente devono essere attribuiti al risultato degli investimenti di capitale. Le differenze dei corsi di cambio sulla provvisione matematica delle polizze in valuta estera

devono essere registrate sotto la posizione «Variazione della provvisione matematica».

Per le pos. 3, 10, 25 e 28 è inoltre necessario compilare la colonna «Indicazioni supplementari nel regime sovraobbligatorio per l’AE».

(6) Altri proventi attuariali Sotto questa posizione devono essere registrati tra l’altro gli interessi su premi in sospeso, conti correnti e altri crediti derivanti dalle attività assicurative.

(7) Prestazioni in caso di vecchiaia, decesso e invalidità Le rendite eccedenti sono considerate come prestazioni garantite e devono essere iscritte in questa posizione, se compensano la differenza tra prestazioni legalmente prescritte e prestazioni tariffarie.

(8) Prestazioni di libero passaggio Sotto questa posizione rientrano le prestazioni di libero passaggio a favore degli assicurati in seguito a uscita dal servizio, ma anche i prelievi di capitale di qualsiasi tipo (in particolare quelli per la promozione della proprietà abitativa), nonché i riscatti parziali o totali delle polizze di libero passaggio.

(11) Spese per il trattamento delle prestazioni Gli oneri per il trattamento delle prestazioni sostenuti dagli istituti di previdenza possono essere iscritti sotto questa posizione. Un’iscrizione sotto le altre spese amministrative è consentita a condizione che nella contabilità le spese per il trattamento delle prestazioni non siano registrate separatamente. In questo caso, nel rapporto esplicativo è necessario riportare un apposito commento al riguardo. Nell’analisi tecnica, la pos. 11 deve essere suddivisa nelle pos. 157 e 172.

(15) Variazione dei potenziamenti In questa posizione devono essere riportati i potenziamenti delle rendite correnti effettuati nell’anno di esercizio. Le variazioni delle provvisioni costituite nell’aspettativa di prevedibili lacune di copertura future (p. es. a seguito dell’aliquota di conversione in rendite prevista

per legge nel regime obbligatorio PP) devono essere tuttavia iscritte sotto la posizione «Variazione delle altre provvisioni tecniche».

(16) Variazione delle provvisioni per i casi assicurativi già verificatisi ma non ancora liquidati Posizione di risultato attribuita alla posizione di bilancio 101.

(17) Variazione delle altre provvisioni tecniche Posizione di risultato attribuita alla posizione di bilancio 109.

(20) Spese di acquisizione Qui devono essere registrate le posizioni descritte nella guida per la reportistica FIRST.

(21) Variazione delle spese di acquisizione riportate all’attivo La corrispondente posizione di registrazione per la previdenza professionale è bloccata (cfr. anche commento alla posizione di bilancio 85).

(22) Spese per l’amministrazione generale Questa posizione deve essere specificata dettagliatamente nel rapporto esplicativo.

(24) Interessi passivi e altre spese attuariali Sotto questa posizione devono essere registrati tra l’altro gli interessi su premi versati in anticipo, impegni in conto corrente e altri impegni derivanti dalle attività assicurative. Gli interessi sui conti per le eccedenze vengono registrati sotto questa posizione e non addebitati agli oneri per le eccedenze o agli interessi passivi (pos. 42). Questa posizione deve essere specificata dettagliatamente nel rapporto esplicativo.

(25) Assegnazione di extrarendimenti concordata secondo disposizioni contrattuali individuali Conformemente alla nota a piè di pagina c nella cartella di rilevamento, per extrarendimento si intende la parte dei proventi da capitale conseguita in eccedenza rispetto alla remunerazione tecnica, nel caso in cui sia lo stipulante a farsi carico del rischio di investimento. Laddove contrattualmente convenuto, l’extrarendimento può essere assegnato sia alla provvisione matematica degli assicurati calcolata su base individuale (tesaurizzazione), sia allo stipulante per un ulteriore utilizzo regolamentare.

(26) Attribuzione al fondo delle eccedenze La denominazione «Provvisione per partecipazioni alle eccedenze dipendenti e non dipendenti dai risultati» viene sostituita per semplicità con «Fondo delle eccedenze».

(27) Prelievo dal fondo delle eccedenze La pos. 27 viene compilata automaticamente come somma delle pos. 28 e 29.

(29) Utilizzo per la copertura del deficit dell’esercizio precedente (cfr. commento alla pos. 89)

(33) Proventi da investimenti di capitale Sotto questa voce rientrano i proventi diretti da capitale (interessi, redditi da locazione, dividendi). La locazione per gli immobili utilizzati per uso personale deve essere parimenti contabilizzata, basandosi su un reddito locativo che può essere conseguito sul mercato. Sotto questa posizione devono essere iscritti anche gli oneri sostenuti per il mantenimento degli immobili (spese di manutenzione).

(34) Utile da alienazioni Gli utili o le perdite derivanti da operazioni di alienazione devono essere indicati sulla base del valore contabile all’ultimo giorno di chiusura del bilancio. Qualora vengano calcolate le differenze rispetto al valore di acquisizione, è consentita una registrazione separata sotto gli utili (34) o le perdite (35) da alienazioni, nonché sotto gli incrementi di valore (36) o gli ammortamenti (37).

(35) Perdita da alienazioni (cfr. commento alla pos. 34)

(36) Incrementi di valore (cfr. commento alla pos. 37)

(37) Ammortamenti Gli ammortamenti comprendono la differenza tra il valore di mercato più basso e il valore contabile all’ultimo giorno di chiusura del bilancio oppure il valore di acquisto nel corso dell’anno. In caso di utilizzo del principio del valore più basso ordinario in luogo del principio del valore più basso rigoroso, gli incrementi di valore sono pari al reintegro degli ammortamenti a un valore compreso tra il valore contabile e, al massimo, il valore inferiore tra prezzo di acquisto e valore di mercato. In caso di applicazione del principio del valore di mercato (azioni), le variazioni di valore vengono parimenti registrate attraverso gli

incrementi di valore e gli ammortamenti. Gli adeguamenti del valore contabile avvengono nell’ambito delle disposizioni del CO e sono stati verificati dalla società di audit.

(38) Risultato valutario sugli investimenti di capitale Oltre alle correzioni per variazioni sui corsi di cambio per gli investimenti di capitale, devono essere registrati anche eventuali oneri o proventi da operazioni di copertura valutaria sugli investimenti di capitale in moneta estera.

(41) Risultato da investimenti di capitale per contratti vincolati a partecipazioni Questa posizione concerne soltanto la previdenza privata.

(42) Oneri da interessi imputati agli investimenti di capitale Oltre agli oneri per interessi che possono essere direttamente attribuiti agli investimenti di capitale (p. es. ipoteche passive su immobili), sotto questa posizione devono essere registrati anche gli interessi per la raccolta di capitali (a breve, medio e lungo termine). La registrazione avviene in base al ragionamento secondo cui, per esempio, in caso di raccolta di capitali mediante un prestito obbligazionario i fondi liquidi ottenuti vengono a loro volta investiti e registrati sotto gli investimenti di capitale.

(43) Spese per immobili Oltre agli oneri diretti (p. es. spese per l’amministrazione da parte di terzi), in caso di amministrazione autonoma devono essere registrati anche gli oneri indiretti del personale incaricato della gestione dell’immobile.

(44) Spese per altri investimenti di capitale Oltre agli oneri diretti (p. es. spese per l’amministrazione da parte di terzi), in caso di amministrazione autonoma devono essere registrati anche gli oneri indiretti del personale incaricato della gestione degli investimenti di capitale.

(47) Altri proventi Sotto questa posizione devono essere registrati i proventi non direttamente ascrivibili alle attività assicurative, nonché eventuali proventi straordinari. Questa posizione deve essere specificata dettagliatamente nel rapporto esplicativo.

(47a) Altri oneri Sotto questa posizione devono essere registrati gli oneri non direttamente ascrivibili alle attività assicurative, nonché eventuali oneri straordinari. Questa posizione deve essere specificata dettagliatamente nel rapporto esplicativo.

(48) Altre imposte, commissioni e tasse Sotto le altre imposte devono essere registrati tutti i tributi fiscali che non si riferiscono alla capacità reddituale e/o alla dotazione di capitale dell’impresa di assicurazione (p. es. imposte sugli utili da sostanza immobiliare o imposte sul passaggio di proprietà). Tra le commissioni e le tasse rientrano tra l’altro gli emolumenti e le tasse di vigilanza. Questa posizione deve essere specificata dettagliatamente nel rapporto esplicativo.

(50) Imposte sui proventi e sul capitale Le imposte che si basano sulla capacità reddituale e/o sulla dotazione di capitale dell’impresa di assicurazione devono essere registrate integralmente nelle altre attività.

(51) Risultato annuale

Per quanto concerne le attività PP, questa posizione deve coincidere con la pos. nell’analisi tecnica (cfr. anche commento alla pos. 89).

(51a) Risultato dell’applicazione della regolamentazione del principio della porta girevole ai sensi dell’art. 16a dell’Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (OPP 2; RS 831.441.1). Questa posizione serve alla FINMA come indicatore per valutare l’effetto del principio della porta girevole. Di conseguenza, sotto questa voce deve essere indicata la differenza tra il valore di transazione dei portafogli di contratti migrati (valore secondo il principio della porta girevole) e il valore iscritto a bilancio per gli stessi portafogli. Oltre alla provvisione matematica del bilancio calcolata singolarmente, nel valore di bilancio deve essere inclusa anche la quota attribuita su base individuale ai potenziamenti e alle provvisioni costituite per i casi assicurativi già verificatisi ma non ancora liquidati. Le differenze a favore dell’assicuratore devono essere registrate con segno positivo, quelle a sfavore con segno negativo.

B. Bilancio Abrogato 72

Abrogato 73

Nel rapporto esplicativo è necessario specificare l’eventuale impiego di derivati, nella misura in cui tale pratica risulti rilevante.

Per le pos. 91, 92, 94 e 96 è inoltre necessario compilare la colonna «Indicazioni supplementari nel regime sovraobbligatorio per l’AE».

(77) Di cui investimenti di capitale amministrati come separate account I valori patrimoniali amministrati mediante accordi di separate account devono essere registrati tra gli investimenti di capitale. Sotto il totale degli investimenti di capitale per conto proprio (pos. 76) deve essere riportato l’importo complessivo degli investimenti di capitale gestiti a questo titolo.

(78) Investimenti di capitale per assicurazioni sulla vita vincolate a partecipazioni Sotto questa posizione devono essere registrati soltanto gli investimenti di capitale riservati alle assicurazioni sulla vita vincolate a partecipazioni nella previdenza privata.

(85) Spese di acquisizione riportate all’attivo La rispettiva posizione di registrazione è bloccata per la previdenza professionale. Per le altre attività è consentita l’iscrizione all’attivo delle spese di acquisizione nel quadro della Circolare dell’ex UFAP del 9 ottobre 2001. La zillmerizzazione della provvisione matematica costituita individualmente non è invece consentita nelle attività svizzere. Per le attività estere, può essere impiegata la provvisione matematica lorda zillmerizzata.

(89) Capitale proprio (CP) contabilizzato Nelle attività PP, questa posizione viene utilizzata come misura differenziale affinché la somma degli attivi corrisponda a quella dei passivi. Sono ipotizzabili tre scenari (tutti correlati alle attività PP):

1. Nell’anno di esercizio risulta un utile (pos. 51 nel conto economico o pos. nell’analisi tecnica), che è contenuto nel CP al 31 dicembre dell’esercizio. Nell’anno successivo, questo utile può essere prelevato dall’attività PP.

2 Nell’anno di esercizio risulta una perdita di importo inferiore alla parte libera disponibile

del fondo delle eccedenze (pos. 113). Questa perdita può essere portata a bilancio

alla pos. 114 e compensata nell’esercizio successivo con la parte libera del fondo delle eccedenze. In alternativa, la perdita può essere iscritta come CP negativo e compensata nell’esercizio successivo attraverso un versamento nelle attività PP.

3 Nell’anno di esercizio risulta una perdita di importo superiore alla parte libera del fondo

delle eccedenze. Questa perdita può essere trattata analogamente allo scenario 2 fino a concorrenza dell’importo della parte libera del fondo delle eccedenze, mentre la restante parte deve essere registrata come voce negativa nel CP. Nell’anno successivo, è necessario effettuare un versamento nelle attività PP di importo pari alla perdita registrata nel CP. La situazione di portafoglio e la variazione di questa posizione devono essere attestate e specificate dettagliatamente nel rapporto esplicativo.

Parte attuariale

Le provvisioni attuariali devono essere esposte in conformità ai principi e alle regole relative alle dichiarazioni secondo il piano di esercizio approvate dalla FINMA o dall’ex UFAP.

(92) Provvisione matematica lorda (PM lorda) – Rendite di vecchiaia in corso In questa posizione vengono registrate anche le rendite per figli di pensionati.

(93) Potenziamento delle rendite di vecchiaia in corso L’incremento e il decremento dei potenziamenti delle rendite devono essere regolamentati secondo il piano di esercizio e devono essere attestati nei libri contabili in modo chiaro e comprensibile. Qualora nel regime obbligatorio l’assicuratore sulla vita corrisponda sotto forma di rendite eccedenti la differenza tra la rendita di vecchiaia e/o la rendita per superstiti secondo tariffa e la rendita di vecchiaia e/o la rendita per superstiti ai sensi della LPP calcolata con l’aliquota di conversione fissata dalla legge, trova applicazione quanto segue. Tali rendite eccedenti cosiddette «garantite» devono essere riportate

  • nel conto economico come prestazione in caso di vecchiaia e/o decesso (pos. 7); e

  • nell’analisi tecnica come onere per le parti di rendita garantite ma non ancora finanziate (pos. 155). L’assicuratore sulla vita può procedere secondo il piano di esercizio in modo tale che una futura lacuna di copertura in caso di conversione in rendite nel suo effettivo di assicurati venga finanziata per tempo con eventuali saldi positivi complessivi (art. 149 cpv. 1 lett. a punto 2 OS).

(94) PM lorda – Rendite per superstiti in corso In questa posizione vengono registrate le rendite per il coniuge, il partner convivente e gli orfani.

(95) Potenziamento delle rendite in corso per superstiti (cfr. commento alla pos. 93)

(96) PM lorda – Rendite per superstiti in corso In questa posizione vengono registrate anche le rendite per figli di invalidi.

(97) Potenziamento delle rendite di invalidità in corso (cfr. commento alla pos. 93)

(99) Provvisioni attuariali per la parte di risparmio delle assicurazioni sulla vita vincolate a partecipazioni Sotto questa rubrica devono essere inserite soltanto le parti di risparmio delle assicurazioni sulla vita vincolate a partecipazioni nella previdenza privata. I riporti dei premi, le provvisioni matematiche e le provvisioni forfettarie per la parte di rischio e quella dei costi devono essere registrati nelle rispettive posizioni passive 91 e 110.

(100) PM lorda per altre coperture e altri rami assicurativi

La provvisione matematica delle tipologie di assicurazioni non riconducibili alle pos. da a 99 deve essere registrata in questa posizione e specificata dettagliatamente nel rapporto esplicativo.

(109) Altre provvisioni attuariali (lorde) Questa posizione deve essere specificata dettagliatamente nel rapporto esplicativo.

(111) Parti eccedenti accreditate di competenza degli assicurati (lorde) Parti eccedenti distribuite ai singoli istituti di previdenza.

(112) Fondo delle eccedenze (lordo): distribuzione fissa Parte del fondo delle eccedenze di cui è prevista la distribuzione nell’esercizio successivo.

(113) Fondo delle eccedenze (lordo): parte libera (cfr. commento alle pos. 89 e 114)

(114) Riporto delle perdite a carico della partecipazione alle eccedenze Qualora la contabilità presenti un deficit, il disavanzo può essere riportato a nuovo. Tale operazione è tuttavia possibile soltanto in misura pari alla parte libera disponibile del fondo delle eccedenze (pos. 113). Poiché nel caso di un deficit sul portafoglio contrattuale sottoposto a QM non può essere distribuita alcuna eccedenza, di norma non sarà tuttavia presente alcuna parte attribuita in modo fisso (pos. 112). La prevista riduzione del riporto delle perdite attraverso il fondo delle eccedenze deve essere regolamentata attraverso un’apposita dichiarazione secondo il piano di esercizio e soggetta all’approvazione della FINMA (cfr. anche commento alla pos. 89).

(118) Di cui gestiti come separate account Le posizioni contrassegnate nella cartella di rilevamento con nota a piè di pagina * possono contenere parti per le quali vengono tenuti conti di entrata e di uscita (separate account) individuali convenuti contrattualmente. La somma di queste componenti deve essere riportata separatamente sotto la pos. 118.

(119) Di cui avere di vecchiaia minimo secondo il conto testimone LPP La posizione 91 contrassegnata con la nota a piè di pagina a nella cartella di rilevamento contiene in particolare l’avere di vecchiaia minimo secondo il conto testimone LPP. Il totale di questo avere di vecchiaia minimo deve essere riportato separatamente sotto la pos. 119.

(120) Di cui PM per le rendite di vecchiaia LPP legali in corso La pos. 92 contrassegnata con la nota a piè di pagina b contiene in particolare la provvisione matematica delle rendite di vecchiaia in corso, calcolate con l’aliquota di conversione LPP fissata dalla legge. L’intera provvisione matematica di queste rendite di vecchiaia LPP in corso deve essere indicata separatamente sotto la pos. 120.

(122) Provvisioni per imposte

Le imposte che si basano sulla capacità reddituale e/o sulla dotazione di capitale dell’impresa di assicurazione devono essere distinte completamente dalle altre attività.

(123) Altre provvisioni Un’assegnazione delle altre provvisioni alle attività PP è possibile soltanto se risultano necessarie sotto il profilo economico-aziendale e vengono specificate dettagliatamente nel rapporto esplicativo.

(131) Altre passività Le altre passività devono essere attestate e specificate dettagliatamente nel rapporto esplicativo.

(132) Ratei e risconti I ratei e risconti devono essere attestati e specificati dettagliatamente nel rapporto esplicativo.

C Analisi tecnica del risultato

Questa sezione della contabilità è suddivisa in 3 blocchi verticali:

I. Previdenza professionale totale;

II. Previdenza professionale, contenente i contratti sottoposti a QM;

III. Previdenza professionale, contenente i contratti non sottoposti a QM.

Per maggiori informazioni sulla QM si rinvia ai nm. 7 e segg. della presente circolare. I dati devono essere riportati nei blocchi verticali «Sottoposto a QM» e «Non sottoposto a QM», la cui somma risulta automaticamente nel blocco verticale «Previdenza professionale totale».

In ogni blocco vengono indicati anche i dati relativi ai due anni di esercizio precedenti (AE-1 e AE-2). I dati relativi all’esercizio precedente sono forniti dalla FINMA mediante il recapito annuale della cartella di rilevamento in formato elettronico. Un’eventuale rettifica di indicazioni errate o l’integrazione di cifre mancanti relative all’esercizio precedente sono di competenza degli assicuratori sulla vita assoggettati alla vigilanza e all’obbligo di pubblicazione del bilancio. Le correzioni di questo tipo devono essere documentate nel rapporto esplicativo.

Poiché le pos. 173 e 181a comprendono il risultato di riassicurazione, i dati relativi al processo di risparmio, di rischio e dei costi devono essere riportati al lordo, cioè prima della deduzione della parte di competenza dei riassicuratori.

Per costi di liquidazione si intendono generalmente i costi che possono sorgere nel corso della durata di una rendita. Comprendono in particolare l’esame del grado di invalidità, la raccolta di conferme di esistenza in vita, la gestione degli indirizzi, il cambio dell’ufficio di pagamento, la ricerca di persone che si sono trasferite senza indicare un nuovo domicilio, i costi di verifica delle provvisioni, l’adeguamento delle polizze, la richiesta di restituzione delle prestazioni non dovute, i pagamenti integrativi di rendite e gli ulteriori oneri di elaborazione delle rendite.

Per le singole sezioni e per le singole righe numerate dell’analisi tecnica del risultato trovano applicazione le precisazioni riportate qui di seguito.

Per quanto concerne il trattamento delle polizze di libero passaggio, si rimanda all’allegato.

a) Processo di risparmio (art. 143 OS)

In linea generale, il processo di risparmio comprende

• l’accumulazione dell’avere di vecchiaia degli assicurati attivi;

• la trasformazione dell’avere di vecchiaia in rendita di vecchiaia; e

• la liquidazione delle rendite di vecchiaia in corso e delle risultanti rendite per figli di pensionati.

Le rendite per figli di pensionati sono abbinate alle rendite di vecchiaia e devono quindi essere attribuite al processo di risparmio. Le prestazioni in corso a favore di superstiti, derivanti dalle aspettative di persone decedute che in precedenza esercitavano un’attività lucrativa, erano invalide o beneficiavano di una rendita di vecchiaia, vengono gestite e liquidate nell’ambito del processo di rischio.

(143) Provvisioni tecniche Le provvisioni tecniche (pos. 102 del bilancio) devono essere ripartite nei due blocchi verticali «Sottoposto a QM» e «Non sottoposto a QM».

(143a) Fondo per il rincaro La pos. 143a viene ripresa automaticamente dalla pos. 256.

(146) Provvisioni tecniche incluso il fondo per il rincaro La pos. 146 è la somma delle posizioni 143 e 143a. Il rapporto tra i valori del blocco «Sottoposto a QM» e i valori del blocco «Non sottoposto a QM» viene utilizzato per la ripartizione automatica dei proventi nel processo di risparmio (pos. da 135 a 141).

Proventi nel processo di risparmio

Le pos. da 135 a 141 sono riprese automaticamente dal conto economico e ripartite con l’ausilio della pos. 146 tra i due blocchi verticali «Sottoposto a QM» e «Non sottoposto a QM». Qualora i proventi da capitale possano essere direttamente attribuiti in modo più esatto, la FINMA sopprimerà, su richiesta, la ripartizione automatica.

(147) Parametro decisionale per la QM basata sui proventi / sui risultati (art. 147 cpv. 2 OS) La quota nella pos. 147 viene calcolata automaticamente, mettendo in rapporto la componente di risparmio (pos. 142) con la posizione media delle provvisioni tecniche comprensive del fondo di rincaro (pos. 146).

(149) Regolamentazione speciale ai sensi dell’art. 147 cpv. 2 AVO Nella pos. 149 viene indicato se per il calcolo della QM trova applicazione il metodo basato sui proventi o quello basato sui risultati.

Oneri nel processo di risparmio

(150) Interessi tecnici garantiti Sotto questa rubrica devono essere indicati gli oneri per la corresponsione sia della remunerazione minima LPP sull’avere di vecchiaia nel regime obbligatorio, sia della remunerazione autorizzata dalla FINMA sull’avere di vecchiaia nel regime sovraobbligatorio. Inoltre, è necessario prendere in considerazione anche la

remunerazione tecnica delle polizze di libero passaggio e delle componenti di prestazioni nel regime sovraobbligatorio (p. es. assicurazioni miste di capitale o assicurazioni di rendita differite).

(151) Oneri per i proventi da capitali attribuiti individualmente ai contratti In questa posizione deve essere riportato l’insieme dei proventi da capitale attribuiti al contratto. Si tratta in questo caso soltanto di contratti collettivi di assicurazione per i quali lo stipulante si fa carico autonomamente del rischio di investimento.

(153) Oneri per interessi tariffari sul fondo per il rincaro Il fondo per il rincaro viene iscritto a bilancio tra le passività sotto la pos. 106. Si tratta nella fattispecie di un istituto del comparto assicurativo privato destinato al finanziamento dell’adeguamento all’inflazione per le rendite di rischio LPP (rendite per superstiti e rendite per incapacità di guadagno) ai sensi dell’art. 36 LPP. Il fondo per il rincaro viene alimentato dai premi di rincaro versati dagli assicurati attivi. I mezzi per il potenziamento della provvisione matematica delle rendite, finalizzato a garantire gli aumenti delle rendite di rischio LPP a seguito di inflazione, vengono prelevati in caso di necessità dal fondo per il rincaro. Infine, al fondo per il rincaro viene accreditato ogni anno un interesse tariffario (secondo il cpv. 4.3 «Proventi da capitale dal patrimonio del fondo» della tariffa comune per il rincaro), il quale deve essere addebitato al conto economico corrente; a tale scopo, è prevista la pos. 153. L’aggiornamento del fondo per il rincaro deve essere riportato nelle pos. da 250 a 256.

(154) Utili meno perdite da riscatti In questa posizione devono essere prese in considerazione in particolare le deduzioni per riscatto per il rischio di tasso dei primi cinque anni di durata contrattuale (art. 53e LPP) nonché l’effetto prodotto dalla regolamentazione secondo il principio della porta girevole (art. 16a LPP2) sull’effettivo di assicurati e beneficiari di rendita.

(155) Spese per parti di rendita garantite ma non ancora finanziate In questa rubrica devono essere inserite le spese per le parti di rendita non finanziate, in particolare per quelle che possono derivare dalla differenza tra l’aliquota legale di conversione in rendite e quella tariffaria. È opportuno che nel piano di esercizio venga stabilito in quale misura e con quanti anni di anticipo devono essere costituite in futuro provvisioni specifiche per le lacune di copertura al momento della conversione in rendite nel regime obbligatorio.

(156) Risultato di liquidazione nel processo di risparmio Ai sensi dell’art. 143 cpv. 3 OS, le spese per la liquidazione delle rendite di vecchiaia e le rendite per figli di pensionati in corso devono essere aggiunte agli oneri nel processo di risparmio. Gli utili di liquidazione devono essere presi in considerazione come onere negativo, da compensare con le perdite di liquidazione. Inoltre, sotto questa posizione deve essere incluso anche il risultato di liquidazione derivante dalla gestione di polizze di libero passaggio. Il risultato di liquidazione considera in particolare la differenza tra la quota di risparmio del versamento unico da un lato e la somma assicurata in caso di vita o la provvisione matematica corrisposta in caso di scioglimento contrattuale dall’altro. Inoltre, sotto questa posizione deve essere incluso il risultato di liquidazione proveniente dalla previdenza professionale al di fuori della LPP, nel cui ambito il processo di risparmio si svolge in modo integrato (p. es. assicurazioni miste di capitale, rendite differite e simili). L’effetto in termini di risultato della regolamentazione secondo il principio della porta girevole (art. 16a OPP 2) sull’effettivo di assicurati e beneficiari di rendita deve essere preso in considerazione nella pos. 154.

(157) Costi di versamento e di liquidazione delle rendite nel processo di risparmio Si tratta dei costi di versamento e di liquidazione per le rendite di vecchiaia e per figli di pensionati in corso. I costi complessivi di versamento e di liquidazione delle rendite devono essere ripartiti tra le pos. 157 (processo di risparmio) e 172 (processo di rischio). Qualora il rapporto tra i costi imputabili ai due processi non sia noto oppure se questi costi non sono stati rilevati separatamente, è necessario procedere a stime. Sotto questa posizione è ammesso includere anche gli utili e le perdite derivanti dalla liquidazione delle provvisioni per spese amministrative. Il prelievo annuale del premio di costo dalle provvisioni per spese amministrative è attribuito al premio di costo stesso. La somma delle pos. 157 e 172 viene armonizzata con la pos. 11 del conto economico.

b) Processo di rischio (art. 144 OS)

In linea generale, il processo di rischio comprende:

• il pagamento di prestazioni in caso di decesso;

• la loro liquidazione sotto forma di capitale in caso di decesso, di rendite per vedove, per vedovi e per orfani;

• il pagamento di prestazioni di invalidità;

• la loro liquidazione sotto forma di capitale di invalidità, di rendite di invalidità, di rendite per figli di invalidi e di esenzione dai premi; e

• la liquidazione delle prestazioni per superstiti in corso (rendite per vedove e vedovi, rendite per orfani) derivanti dalle aspettative delle persone decedute che in precedenza esercitavano un’attività lucrativa, erano invalide o beneficiavano di una rendita di vecchiaia.

Proventi nel processo di rischio

(162) Premi di rischio per gli altri rischi assicurati I premi per la compensazione del rincaro sulle rendite di rischio LPP vengono riscossi separatamente e vanno ad alimentare il fondo per il rincaro. Essi devono essere inclusi in questa posizione ed esposti separatamente nella pos. 252.

Oneri nel processo di rischio

(164) Prestazioni assicurative in caso di decesso Rientrano in questa posizione soltanto le prestazioni assicurative corrisposte nei casi di decesso di assicurati attivi e di beneficiari di rendite di invalidità, ma non le prestazioni nei casi di decesso di pensionati.

(167) Variazione delle provvisioni tecniche in caso di decesso Fabbisogno di provvisioni matematiche per il finanziamento delle rendite per superstiti in caso di decesso di assicurati attivi o di beneficiari di rendite di invalidità al netto dei capitali di risparmio che si liberano. In questa posizione devono essere incluse anche le provvisioni matematiche prelevate dal fondo per il rincaro per il finanziamento dell’adeguamento all’inflazione delle rendite per superstiti in corso (cfr. anche pos. 254).

(168) Prestazioni assicurative in caso di invalidità In caso di invalidità, viene corrisposta una rendita di invalidità e matura l’esonero dal pagamento dei premi futuri. Eventualmente viene corrisposto il capitale. Queste prestazioni assicurative devono essere riportate sotto la pos. 168.

(169) Variazione delle provvisioni tecniche in caso di invalidità In caso di invalidità totale o parziale di assicurati attivi, questi possono percepire un capitale oppure una rendita. Nel momento in cui sorge il diritto alla rendita, deve essere costituita la provvisione matematica necessaria. In questa posizione devono essere incluse anche le provvisioni matematiche prelevate dal fondo per il rincaro per il finanziamento dell’adeguamento al rincaro delle rendite di invalidità e delle rendite per figli di invalidi in corso (cfr. anche pos. 254).

(171) Risultato di liquidazione nel processo di rischio I risultati di liquidazione devono essere registrati sotto questa posizione se non figurano già nelle posizioni 167 e 169. Ai sensi dell’art. 144 cpv. 3 OS, le spese per la liquidazione delle rendite di invalidità e le rendite per superstiti in corso devono essere aggiunti agli oneri nel processo di rischio. Gli utili di liquidazione devono essere presi in considerazione come onere negativo, da compensare con le perdite di liquidazione. Negli oneri del processo di rischio rientra anche la liquidazione delle prestazioni per superstiti in corso derivanti dalle aspettative delle persone decedute che in precedenza esercitavano un’attività lucrativa, erano invalide o beneficiavano di una rendita di vecchiaia. I prelievi dal fondo per il rincaro secondo la pos. 255 devono essere inclusi obbligatoriamente nella pos. 171.

(172) Costi di versamento e di liquidazione delle rendite nel processo di rischio Si tratta dei costi di versamento e di liquidazione per le rendite di invalidità e per superstiti in corso. I costi complessivi di versamento e di liquidazione delle rendite devono essere ripartiti tra le pos. 157 (processo di risparmio) e 172 (processo di rischio). Qualora il rapporto tra i costi imputabili ai due processi non sia noto oppure se questi costi non sono stati rilevati separatamente, è necessario procedere a stime. La somma delle pos. 157 e 172 viene armonizzata con la pos. 11 del conto economico.

(173) Risultato di riassicurazione La pos. 173 deve coincidere con le posizioni 4, 12 e 18 del conto economico.

c) Processo dei costi (art. 145 OS)

In linea generale, il processo dei costi comprende:

• gli oneri per l’amministrazione e la gestione;

• gli oneri per la distribuzione di soluzioni assicurative della previdenza professionale; e

• i costi di marketing e di pubblicità.

Proventi nel processo dei costi

(176) Premi di costo Questa posizione comprende i premi per spese amministrative, senza inclusione dei costi di investimento e di gestione dei capitali così come i costi di versamento delle rendite e i costi di liquidazione per le rendite in corso.

Oneri nel processo dei costi

(178) Spese di acquisizione Qui devono essere registrate le posizioni descritte nella guida per la reportistica FIRST. La pos. 178 corrisponde alla pos. 20 nel conto economico.

(179) Spese per l’amministrazione generale Sotto questa posizione non devono essere iscritti i costi di investimento e di gestione dei capitali (ascrivibili invece alla pos. 140) e i costi di versamento delle rendite e di

liquidazione (rispettivamente pos. 157 e pos. 172). La pos. 179 corrisponde alla pos. nel conto economico.

(181) Saldo risultante dalle altre posizioni del conto economico Tutte le posizioni riportate nel blocco verde verticale del conto economico per la PP

devono essere incluse nel calcolo della QM con l’analisi tecnica del risultato. La pos. è finalizzata alla raccolta delle voci di risultato non ascrivibili ad alcuna delle posizioni del processo di risparmio, di rischio o dei costi precedentemente indicate. Questa posizione deve essere specificata dettagliatamente nel rapporto esplicativo.

(181a) Risultato di riassicurazione La pos. 181a deve coincidere con la pos. 22a del conto economico.

d) Quota di distribuzione e relativo impiego, suddivisa per componenti

(184) Quota di distribuzione Questa posizione è preimpostata al minimo legale del 90% (art. 147 cpv. 1 OS). Qualora un assicuratore sulla vita intenda attribuire al proprio effettivo di assicurati PP una quota più elevata, può aumentare questo parametro per l’anno di esercizio. Questa operazione può essere eseguita attraverso i cursori sotto la pos. 226. I calcoli attivati di conseguenza si riferiscono automaticamente alla quota maggiorata. La quota di distribuzione deve essere aumentata in particolare nel caso di un saldo totale negativo (cfr. art. 150 OS), finché viene eliminato il saldo totale negativo oppure viene raggiunto il livello massimo del 100%.

Le pos. da 185 a 197 vengono calcolate automaticamente.

(197) Saldo totale Il saldo totale è dato dalla somma dei saldi relativi al processo di risparmio, di rischio e dei costi. A seconda del segno della posizione, deve essere attivata la procedura secondo i nm. 141 e segg. oppure secondo i nm. 149 e segg.

e) Procedura in caso di saldo totale positivo (art. 149 OS)

Potenziamento delle provvisioni tecniche previste dal piano di esercizio (iscrizione nelle posizioni da 199 a 206)

L’attuario responsabile è incaricato dell’alimentazione delle provvisioni tecniche. A tale scopo, considera le indicazioni del piano di esercizio e le indicazioni della FINMA. Le provvisioni tecniche non possono eccedere la soglia teorica prevista nel piano di esercizio. Il potenziamento delle provvisioni tecniche è possibile soltanto in caso di saldo totale positivo.

Ai sensi dell’art. 149 cpv. 1 lett. a OS può essere costituita e potenziata: (199) la provvisione per il rischio di longevità per le rendite di vecchiaia;

(200) la provvisione per lacune di copertura in caso di conversione in rendite; (201) la provvisione per eventi assicurati notificati ma non ancora liquidati, inclusi i potenziamenti della provvisione matematica per le rendite di invalidità e per superstiti; (202) provvisione per eventi assicurativi insorti ma non ancora notificati (IBNR); (203) provvisione per fluttuazioni dell’andamento dei danni; (204) riserva per fluttuazioni di valore degli investimenti di capitale; (205) provvisione per interessi garantiti, in particolare per la garanzia del tasso minimo LPP; (206) provvisione per adeguamenti e risanamenti delle tariffe, in particolare per l’adeguamento del portafoglio alle nuove basi di mortalità o di invalidità.

Qualora il tasso tecnico utilizzato ai fini del bilancio venga ridotto rispetto al tasso tecnico garantito secondo la tariffa, l’aumento della provvisione matematica risultante può essere considerato nella pos. 205, a condizione che il saldo totale positivo sia sufficiente a tale scopo.

Scioglimento di provvisioni non più necessarie (art. 149 cpv. 2 OS) (iscrizione nelle pos. da a 206)

In linea di principio, le provvisioni non più necessarie devono essere sciolte e i relativi importi devono essere iscritti nel conto economico come proventi (gli scioglimenti devono essere riportati nelle pos. da 199 a 206). Il momento e la portata degli scioglimenti devono essere regolamentati, in linea di massima, nel piano di esercizio. Ma anche in caso di eventi e situazioni straordinari è necessario verificare la consistenza delle provvisioni tecniche al fine di determinare un’eventuale sovradotazione.

I portafogli relativi alle pos. da 199 a 206 devono essere riportati nel rapporto esplicativo.

(208) Costi per il capitale di rischio supplementare assunto (art. 149 cpv. 1 lett. b OS) Questi costi possono essere fatti valere soltanto nel caso di applicazione della variante di QM basata sui proventi e previa approvazione della FINMA. Il rispettivo capitale di rischio deve essere iscritto dall’assicuratore nella contabilità PP e i proventi che ne derivano devono essere sottoposti a QM. Tali costi non possono superare i livelli di mercato.

(209) Potenziamento o scioglimento delle provvisioni tecniche Questa posizione è bloccata per qualsiasi inserimento; le provvisioni devono essere immesse nelle pos. da 199 a 206.

(210) Saldo totale residuo Questo saldo deve essere positivo o pari a zero. Qualora il saldo totale positivo non sia sufficiente per poter effettuare il potenziamento delle provvisioni tecniche previsto nel piano di esercizio, l’assicuratore sulla vita ha a disposizione due possibilità: a) aumento della quota di distribuzione (pos. 226); oppure b) presentazione alla FINMA di una modifica del piano di esercizio. In ogni caso, è consigliabile prendere contatto con la FINMA per concordare una soluzione equilibrata ed equa sia per l’assicuratore che per gli assicurati.

f) Procedura in caso di saldo totale negativo (art. 150 OS)

In caso di saldo totale negativo, è necessario adottare i provvedimenti di cui all’art. 150 OS nell’ordine di priorità indicato dalle lettere da a a d.

Provvedimento a: scioglimento delle provvisioni non più necessarie. In caso di saldo totale negativo, prima di tutto è necessario verificare la possibilità di sciogliere eventuali provvisioni non più necessarie. Gli importi così liberati devono essere attribuiti alla contabilità come proventi (da

registrare nelle pos. da 199 a 206).

Provvedimento b: aumento della quota di distribuzione. Se la QM si basa sui proventi netti (cfr. pos. 149 relativa alla regolamentazione speciale ai sensi dell’art. 147 cpv. 2 OS), per la copertura del disavanzo si deve attingere alla quota dell’assicuratore. Il calcolo avviene automaticamente. Se il saldo totale residuo resta negativo, la quota di distribuzione deve essere aumentata manualmente fino a un massimo del 100% (il cursore per l’aumento della quota di distribuzione si trova alla pos. 226).

Provvedimento c: riporto a nuovo del disavanzo residuo. Qualora nonostante i provvedimenti a e b permanga un saldo residuo negativo, questo può essere riportato a nuovo fino a concorrenza massima dell’importo relativo alla parte libera del fondo delle eccedenze e nell’esercizio successivo può essere compensato con il fondo delle eccedenze. A tale scopo, sul lato delle passività del bilancio viene utilizzata la pos. 114 (cfr. anche commento alla pos. 89).

Provvedimento d: copertura del disavanzo residuo con i fondi propri liberi. Qualora nonostante i provvedimenti da a a c permanga ancora un saldo residuo negativo, questo deve essere coperto con i fondi propri liberi.

Né la legge né l’ordinanza prevedono che un deficit coperto con i fondi propri liberi possa essere compensato negli anni successivi con eventuali risultati positivi della contabilità.

Se, in rapporto all’alimentazione secondo il piano di esercizio, si impongono degli scostamenti (p. es. per quanto riguarda le provvisioni matematiche delle rendite aventi una sottodotazione) oppure delle provvisioni tecniche calcolate in modo forfettario (come nelle pos. da 199 a 206), è obbligatorio informare la FINMA.

g) Ricapitolazione e ripartizione del risultato contabile (pos. da 217 a 237)

La ricapitolazione e la definizione del risultato contabile netto (pos. da 217 a 224), l’attribuzione al fondo delle eccedenze (pos. 225 e 226), il calcolo della quota residua per l’assicuratore (pos. 227) e il calcolo della prestazione complessiva a favore degli assicurati (pos. da 228 a 230) avvengono in modo automatico.

(231) Sotto questa posizione deve essere registrato il totale dei premi di risparmio. Il totale dei premi di risparmio è indispensabile da un lato per determinare diversi indicatori noti, dall’altro per poter esprimere nella pos. 235 la prestazione complessiva a favore degli assicurati come percentuale del totale complessivo dei premi.

(236) Totale averi di vecchiaia, PM dei beneficiari di rendita e PM delle polizze di libero passaggio In questa posizione, le poste di bilancio 91, 92, 94, 96, 98 e 99 devono essere ripartite tra «Sottoposto a QM» e «Non sottoposto a QM».

(237) Attribuzione al fondo delle eccedenze in % della PM Il calcolo della pos. 237 avviene automaticamente.

h) Fondo delle eccedenze e relativo aggiornamento (pos. da 238 a 249)

Il fondo delle eccedenze non deve essere gestito in tranche. Sulla base degli afflussi e dei deflussi, la FINMA verifica che il denaro per la parte sottoposta a QM non resti all'interno del fondo delle eccedenze per un periodo superiore a cinque anni (art. 152 cpv. 2 OS).

Se il saldo totale (pos. 197) è negativo, nell’anno successivo agli istituti di previdenza non possono essere corrisposte eccedenze a carico dell’anno di esercizio (art. 152 cpv. 3 OS) per i contratti sottoposti a QM.

In ogni caso, dal fondo delle eccedenze possono essere corrisposte ogni anno quote di eccedenze per un ammontare massimo pari a due terzi del fondo stesso (incl. afflusso annuo relativo all’esercizio concluso) (art. 153 cpv. 1 OS).

(238) Stato alla fine dell’esercizio precedente Lo stato all’inizio dell’anno di esercizio viene automaticamente ripreso dalla fine dell’anno precedente. Un’eventuale differenza dei tassi di cambio deve essere presa in considerazione nell’aggiornamento di cui alla pos. 241a.

(239) Trasferimenti tra zona verde e zona gialla Questi trasferimenti devono essere motivati nel rapporto esplicativo alla contabilità PP.

(240) Attribuzione dalla contabilità L’attribuzione dalla contabilità viene ripresa automaticamente dalla pos. 225.

(241) Prelievo per l’assegnazione agli stipulanti Il prelievo per la distribuzione deve essere registrato e deve coincidere con il totale della distribuzione di cui alla pos. 249.

(241a) Correzione della valorizzazione Questa posizione è destinata alla registrazione delle variazioni conseguenti alla fluttuazione dei corsi dei segmenti del fondo per le eccedenze gestiti in valuta estera.

Rispetto della regola dei due terzi

Nelle pos. 245 e 246 viene verificato il rispetto della regola dei due terzi ai sensi dell’art. 153 cpv.

1 OS. Questa norma trova applicazione soltanto per la parte di previdenza professionale

sottoposta a QM. Ai sensi dell’art. 153 cpv. 3 OS la FINMA può, per motivi particolari, ordinare una deroga alla suddetta regola dei due terzi. Per esempio, in caso di problemi di solvibilità, la FINMA può disporre che vengano distribuiti meno di due terzi del fondo delle eccedenze.

Ripartizione della distribuzione delle eccedenze

Ai sensi dell’art. 153 cpv. 1 OS, le quote di eccedenze accumulate nel fondo delle eccedenze devono essere assegnate agli stipulanti secondo metodi attuariali riconosciuti. Nel cpv. 2 viene altresì precisato che l’assegnazione avviene conformemente alla proporzione della provvisione matematica (nel processo di risparmio), all’andamento dei sinistri dei rischi assicurati (nel processo di rischio) e alle spese amministrative causate (nel processo dei costi).

Grazie alla posizione intermedia del fondo delle eccedenze come pool di raccolta e di distribuzione, è stato possibile separare il processo di determinazione delle eccedenze dal processo di assegnazione delle eccedenze.

Spiegazione: da un lato, il calcolo delle eccedenze viene effettuato con l’ausilio della contabilità, verificato e pubblicato. La QM garantisce che gli stipulanti e i loro assicurati partecipino adeguatamente al risultato di esercizio. Dall’altro lato, l’assegnazione delle quote di eccedenze dal fondo delle eccedenze a favore degli assicurati può essere ripartita sull’arco di più anni. In

questo modo è possibile strutturare la distribuzione di tali quote in modo più costante e affidabile. Questo approccio consente di creare un clima di fiducia tra gli stipulanti e gli assicurati e inoltre rappresenta per l’assicuratore un prezioso capitale sopportante i rischi.

L’assicuratore può offrire diversi sistemi di assegnazione. L’art. 68a LPP limita tuttavia la libertà dei partner contrattuali, in quanto le quote di eccedenze risultanti dai contratti di assicurazione devono essere accreditate all’avere di risparmio degli assicurati una volta presa la decisione di adeguare le rendite all’evoluzione dei prezzi. A tale pratica è possibile derogare soltanto se l’organo paritetico dell’istituto di previdenza e/o la commissione di previdenza della cassa pensioni affiliata (in caso di fondazioni collettive) decide esplicitamente altrimenti. Queste due modalità di assegnazione devono figurare separatamente nella contabilità:

(247) Assegnazione diretta agli assicurati In questa posizione deve essere riportata l’assegnazione diretta agli assicurati, effettuata mediante aumento della provvisione matematica, accredito all’accumulo con interessi o in contanti (rendite eccedenti).

(248) Assegnazione all’istituto di previdenza o alla cassa di previdenza In questa rubrica devono essere riportate le assegnazioni che non vengono accreditate direttamente agli assicurati.

(249) Totale delle distribuzioni La somma della pos. 247 e della pos. 248 deve coincidere con la pos. 241.

i) Aggiornamento del fondo per il rincaro (pos. da 250 a 256)

Il fondo per il rincaro viene iscritto a bilancio sul lato delle passività sotto la pos. 106. Si tratta nella fattispecie di un istituto del comparto assicurativo privato destinato al finanziamento dell’adeguamento al rincaro per le rendite di rischio LPP (rendite per superstiti e rendite per incapacità di guadagno) ai sensi dell’art. 36 LPP.

Il fondo per il rincaro viene alimentato dai premi di rincaro versati dagli assicurati attivi. I mezzi per il potenziamento della provvisione matematica delle rendite, finalizzato a garantire gli aumenti delle rendite di rischio LPP dovuti al rincaro, vengono prelevati in caso di necessità dal fondo per il rincaro. Infine, al fondo per il rincaro viene accreditato ogni anno un interesse tariffario, il quale deve essere addebitato al conto economico corrente; a tale scopo è appositamente prevista la pos. 153 nel processo di risparmio.

Il fondo per il rincaro deve essere gestito integralmente all’interno della contabilità PP, ripartito in misura proporzionale in base sia ai contratti sottoposti a QM che a quelli non sottoposti a QM.

(250) Stato alla fine dell’esercizio precedente Lo stato all’inizio dell’anno di esercizio viene ripreso senza alcuna variazione dalla fine dell’anno precedente.

(251) Trasferimenti tra zona verde e zona gialla Questi trasferimenti devono essere motivati nel rapporto esplicativo relativo alla contabilità PP.

(252) Premi per il rincaro incassati Questa posizione deve figurare nel processo di rischio dell’analisi tecnica sotto la pos. 162.

(253) Interessi tariffari La pos. 253 e la pos. 153 nel processo di risparmio sono identiche.

(254) Prelievo per aumenti delle rendite di rischio dovuti al rincaro I mezzi per gli aumenti delle rendite di rischio dovuti al rincaro (compresi nelle posizioni 164, 167, 168 e 169 degli oneri nel processo di rischio) devono essere prelevati dal fondo per il rincaro.

(255) Prelievo a favore della contabilità Sotto questa posizione possono essere registrati soltanto i prelievi non destinati al finanziamento dell’adeguamento al rincaro per le rendite di rischio LPP (rendite per superstiti e per incapacità di guadagno) ai sensi dell’art. 36 LPP. L’esecuzione di tali prelievi deve essere prevista anticipatamente in conformità al piano di esercizio. Le modifiche apportate a tale scopo al piano di esercizio richiedono un’apposita autorizzazione della FINMA.

D. Indicazioni relative alla struttura di portafoglio nella previdenza professionale

In questa parte della contabilità PP devono essere registrate le indicazioni statistiche relative alla struttura di portafoglio. Questi dati sono necessari soprattutto in forma aggregata per esigenze esterne e per la valutazione degli effettivi da parte della FINMA. Quest’ultima è consapevole che non tutti gli assicuratori sulla vita hanno a disposizione gli stessi dati nella stessa struttura. I dati mancanti o quelli che non sono aggregabili in modo automatico possono quindi essere stimati in modo plausibile. I dati oggetto di stima devono essere specificati nel rapporto esplicativo. Qualora risulti necessario effettuare una stima per i dati che vengono ripresi automaticamente nello schema di pubblicazione, nel rapporto esplicativo devono essere pubblicate anche le ipotesi assunte come base per tale stima.

Le indicazioni relative alla struttura di portafoglio vengono suddivise in cinque blocchi.

1 Numero di contratti e di assicurati

2 Suddivisione dei contratti ai sensi dell’art. 146 OS per lo scorporo dei contratti che sono

sottoposti a QM soltanto parzialmente o non lo sono affatto.

3 Suddivisione dei contratti speciali che sono sottoposti a QM soltanto parzialmente o non lo

sono affatto.

4 Suddivisione dei contratti per tipologia contrattuale a fini statistici per le casse pensioni

5 Indicazioni relative alle statistiche di portafoglio, suddivise nei seguenti nove sottoblocchi:

  • attivi

  • nuovi ingressi

  • uscite e scioglimenti contrattuali

  • pensionamenti

  • casi di decesso

  • casi di invalidità

  • beneficiari di rendita

  • rendite in corso

  • conversioni in rendite al momento del pensionamento

Ai fini del conteggio degli assicurati è necessario prestare attenzione affinché gli invalidi parziali non vengano considerati contemporaneamente anche come lavoratori attivi (nessun doppio conteggio). Per contro, ogni beneficiario di rendita per figli di invalidi deve essere conteggiato come persona assicurata. Le indicazioni relative alle rendite in corso e quelle sulle conversioni in rendite al momento del pensionamento servono alla FINMA per avere una panoramica dei portafogli complessivi delle rendite in corso, dei rischi, nonché del fabbisogno di reintegrazione delle provvisioni che derivano dalla conversione in rendite.

E. Principi di iscrizione a bilancio

In questa sezione devono essere inseriti i principi di iscrizione a bilancio per ogni categoria di investimento. Per le singole categorie di ’investimento, i principi di valutazione sono riportati nello schema. Qualora la colonna riservata ai commenti non risulti sufficiente per la descrizione di un altro metodo di valutazione, è possibile rimandare al rapporto esplicativo (p. es. per quanto riguarda gli strumenti di copertura di tipo derivato).

F. Riserve di valutazione per la previdenza professionale e per le altre attività

Questa parte mostra le riserve di valutazione per l’anno di esercizio e per l’anno precedente. I valori contabili vengono automaticamente ripresi dal bilancio; devono quindi essere inseriti soltanto i valori di mercato. Il calcolo dei valori di mercato deve essere effettuata secondo metodi riconosciuti. I valori di mercato da esporre ai fini contabili secondo gli standard internazionali possono essere ripresi.

G. Schema di pubblicazione

L’ultima parte della contabilità PP, lo schema di pubblicazione, definisce lo standard minimo per la pubblicazione della contabilità nei confronti delle fondazioni collettive e degli istituti di previdenza assicurati. Le indicazioni contenute nello schema di pubblicazione devono essere rese note obbligatoriamente e senza variazioni, ma possono essere eventualmente integrate con informazioni aggiuntive.

Nello schema di pubblicazione non può essere effettuata alcuna immissione e le cifre vengono riprese automaticamente dalle altre parti della contabilità.

Allegato Trattamento delle polizze di libero passaggio (PLP) nella contabilità PP

I Descrizione del prodotto

Copertura Assicurazione mista (caso di decesso / vita) Pagamento del premio, versamento unico

Componenti del versamento unico

Risparmio corrisponde alla provvisione matematica netta al momento

Costi corrispondono alle provvisioni per spese amministrative al momento

Prestazioni Caso di decesso Riscatto Caso di vita

Variazione della provvisione matematica netta e della provvisione per spese amministrative per:

  • interesse tecnico;

  • prelievo del premio di rischio dalla provvisione matematica netta (comporta un premio di risparmio negativo);

  • prelievo del premio di costo dalla provvisione per spese amministrative (comporta un premio di risparmio negativo);

  • PM netta liberata e provvisione per spese amministrative liberata a seguito di prestazioni.

Nota L’importo del «premio di risparmio negativo» corrisponde ai prelievi per il premio di rischio e di costo. Il premio lordo che ne deriva è quindi complessivamente pari a zero.

Allegato Trattamento delle polizze di libero passaggio (PLP) nella contabilità PP

II Contabilità: bilancio e conto economico

A. Bilancio

Iscrizione della provvisione matematica netta e della provvisione per spese amministrative sotto la posizione di bilancio 98 «PM (lorda) – polizze di libero passaggio».

B. Conto economico

Conto economico (CE) e analisi tecnica (AT)

Posizione nella contabilità Dare Avere Versamento unico 1, Premi lordi contabilizzati (CE) di cui impiego della quota di risparmio 14, Variazione PM (CE) per l’incremento della PM calcolata individualmente

di cui impiego della quota di costi per 14, Variazione PM (CE) (1) l’incremento della riserva per spese amministrative

Prelievo del premio di rischio dalla 160, Premi di rischio in caso di decesso provvisione matematica (ST) (2) Prelievo del premio di costo dalla 176, Premi di costo (ST) (2) provvisione per spese amministrative

«Premio di risparmio negativo» 14, Variazione PM (CE) (2) Prestazioni in caso di vita 7, Prestazioni in caso di vecchiaia, decesso e invalidità (CE) Prestazioni in caso di decesso 7, Prestazioni in caso di vecchiaia, decesso e invalidità (CE) Riscatti 8, Prestazioni di libero passaggio (CE) Variazione della provvisione matematica 14, Variazione PM (CE) netta (prelievo)

Variazione della provvisione per spese 14, Variazione PM (CE) amministrative (prelievo)

(1) Poiché la quota del versamento unico per i costi deve essere imputabile integralmente alla provvisione per spese amministrative (conformemente alla tariffa KT95 non si tratta di spese di acquisizione) e nella contabilità non è prevista alcuna apposita posizione separata per la provvisione per spese amministrative, questa componente viene attribuita alla provvisione matematica calcolata individualmente attraverso la posizione 14, Variazione della provvisione matematica. Di conseguenza, il premio di costo viene prelevato annualmente dalla provvisione per spese amministrative e riportato nell’analisi tecnica nel processo di costo, sotto la pos. 176, Premi di costo. In modo analogo, il premio di rischio viene prelevato annualmente dalla provvisione matematica e riportato nell’analisi tecnica del processo di rischio, suddiviso tra le pos. 160, 161 e 162, Premi di rischio.

(2) Il totale di queste tre posizioni produce una somma pari a zero.

Allegato Trattamento delle polizze di libero passaggio (PLP) nella contabilità PP

III Contabilità

Analisi tecnica (AT):

Processo Contenuto Posizione nell’analisi tecnica

Oneri nel processo di risparmio Remunerazione tecnica della 150, Interessi tecnici garantiti provvisione matematica netta e della provvisione per spese amministrative Prestazioni in caso di vita 156, Risultato di liquidazione nel processo di risparmio (3) Prestazioni in caso di riscatto 154, Utili meno perdite da riscatti (3)

Variazione della provvisione 156, Risultato di liquidazione nel matematica netta, meno: processo di risparmio, in caso di

  • interesse tecnico riscatto pos. 154 (3)

  • prelievo del premio di rischio

Proventi nel processo di rischio Prelievo del premio di rischio dalla PM Cfr. pos. 160, Premi di rischio in caso netta di decesso

Oneri nel processo di rischio Prestazioni in caso di decesso 164, Prestazioni assicurative in caso di decesso

Proventi nel processo dei costi Prelievo del premio di costo dalla Cfr. pos. 176, Premi di costo provvisione per spese amministrative

Oneri nel processo di risparmio e Variazione della provvisione per spese 157 / 172, Liquidazione della di rischio amministrative, meno: provvisione per spese amministrative

  • interesse tecnico (3)

  • prelievo del premio di costo

(3) Nell’analisi tecnica, le posizioni destinate alla liquidazione sono descritte sotto i rispettivi processi. Le variazioni della provvisione matematica conseguenti a versamenti unici, prestazioni in caso di vita, riscatti e casi di decesso non devono essere riportate al lordo nell’analisi tecnica. Occorre quindi indicare soltanto un eventuale utile (o perdita) di liquidazione, da inserire sotto la pos. 156, Risultato di liquidazione nel processo di risparmio oppure, in caso di riscatti, sotto la pos. 154. La provvisione per spese amministrative deve essere liquidata nel processo di risparmio o in quello di rischio (pos. 157 / 172).