Fonte

Circolare FINMA Giornale dei valori mobiliari

I Indicazione dell’ordinante o della controparte nm. 38-41

J. Data della valuta nm.

X. Custodia del giornale nm.

XI. Disposizioni transitorie nm.

I Scopo

Sulla base dell'art. 50 della Legge sugli istituti finanziari (LIsFi; RS 954.1), dell'art. 38 della Legge sull'infrastruttura finanziaria (LInFi; RS 958.1), dell'art. 74 dell'Ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi; RS 954.11) e dell'art. 36 dell'Ordinanza sull'infrastruttura finanziaria (OInFi; RS 958.11), la presente circolare precisa l'obbligo di registrazione e di tenere un giornale (di seguito: obbligo di tenere un giornale) in conformità all'art. 1 dell'Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria (OInFi-FINMA; RS 958.111).

Le operazioni in valori mobiliari e derivati soggette all'obbligo di tenere un giornale come pure i ricevimenti degli ordini devono poter essere ricostruiti e verificati, in modo tale che le società di audit e la FINMA possano adempiere integralmente il loro mandato in tempo utile.

II Campo di applicazione della circolare

La presente circolare si applica alle società di intermediazione mobiliare ai sensi dell'art. 41 segg. LIsFi come pure ai partecipanti ammessi a una sede di negoziazione in conformità all'art. 34 cpv.

2 LInFi. Ai fini della presente circolare, le società di intermediazione mobiliare e i partecipanti

vengono di seguito denominati in modo unitario «partecipanti».

III Definizioni

Per la definizione di valori mobiliari e derivati ai sensi della presente circolare si rimanda alla Circolare FINMA 18/2 «Obbligo di comunicare le operazioni in valori mobiliari» (nm. 9 e 10).

Abrogato 4*

Abrogato 5*

IV Principi dell’obbligo di tenere un giornale

Ogni partecipante deve tenere un giornale. L’obbligo di tenere un giornale inizia con l'ammissione a una sede di negoziazione ai sensi dell’art. 34 cpv. 2 LInFi o con il rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 5 segg. in combinato disposto con gli art. 41 segg. LIsFi e termina nel momento in cui vengono meno. L’obbligo di tenere un giornale ai sensi della presente circolare comprende:

• l’obbligo di tenere un giornale,

• oppure, nei casi particolari elencati ai seguenti nm. 25, 27, 28, 33, 36 e 41, l’obbligo di conservare i dati rilevanti in maniera che possano essere ricostruiti.

Su richiesta della FINMA o delle società di audit i dati devono, in linea di principio, essere messi a disposizione entro tre giorni lavorativi sotto forma di giornale. In casi giustificati (ad es. cospicuo volume delle transazioni, lunghi periodi di tempo, ecc.) la FINMA può autorizzare un prolungamento dei termini di preparazione o concedere eccezioni (ad es. per quanto concerne nm. 28).

Se la FINMA lo richiede, ogni partecipante deve essere in grado di presentarle la ricezione degli ordini e le operazioni soggetti all'obbligo di essere registrati nel giornale, per ogni avente

economicamente diritto (cfr. Circ. FINMA 18/2 «Obbligo di comunicare le operazioni in valori mobiliari», nm. 27-30) e per ogni ordinante.

V Valori mobiliari e derivati da registrare nel giornale

A. Principi L’obbligo di tenere un giornale si applica, in linea di principio, ai valori mobiliari se questi ultimi:

• sono ammessi alla negoziazione presso una sede di negoziazione (in Svizzera o all’estero) oppure possono essere negoziati tramite un sistema organizzato di negoziazione (OTF) o su altri mercati fuori borsa [ad es. azioni, buoni di partecipazione, buoni di godimento, quote di fondi d’investimento, certificati d’opzione, warrants, prestiti obbligazionari (straight bonds, obbligazioni convertibili e a opzione), obbligazioni fondiarie delle centrali di obbligazioni fondiarie, quote di società cooperative (nella misura in cui queste sono liberamente trasmissibili), traded options, financial futures], oppure

• , in quanto strumenti negoziabili solo in maniera limitata, sono negoziati su altri mercati al di fuori della sede di negoziazione [ad es. notes, valori secondari, prestiti concessi su riconoscimenti di debito, derivati OTC (GROI, IGLU, ecc.)].

Abrogato 12*

L'obbligo di tenere un giornale si applica anche alla ricezione degli ordini e alle operazioni in derivati, se le predette transazioni in derivati sono soggette all'obbligo di comunicazione ai sensi della Circolare FINMA 18/2 «Obbligo di comunicare le operazioni in valori mobiliari»).

B. Eccezioni

Le transazioni in valori mobiliari e derivati effettuate unicamente a titolo di rimborso (ad es. obbligazioni), riacquisto (ad es. di obbligazioni, azioni) o riscatto (ad es. di parti di fondi d’investimento attraverso la banca depositaria), non devono essere obbligatoriamente registrate nel giornale.

Non sussiste l'obbligo di tenere un giornale per i valori mobiliari o i prodotti finanziari che di norma non sono negoziati. In essi rientrano in particolare i seguenti prodotti finanziari semplicemente collocati dai partecipanti o non liberamente trasferibili:

• i prodotti del mercato monetario come bankers’ acceptances, commercial papers, treasury bills, promissory notes, certificates of deposits e i crediti contabili del mercato monetario;

• le obbligazioni di cassa;

• le quote di società cooperative, il cui trasferimento richiede l’accordo della società;

• le quote di portafogli collettivi interni delle banche secondo l’art. 71 della Legge sui servizi finanziari (LSerFi; RS 950.1).

VI Requisiti formali per la presentazione del giornale

In linea di principio, il giornale deve essere tenuto in modo uniforme (e conforme agli standard, vedi appendice).

Il giornale e i dati soggetti all'obbligo di registrazione nel giornale devono essere tenuti in una forma comprovabile tramite testo su supporti d’immagini o di dati elettronici. Su richiesta della FINMA o delle società di audit, i dati devono poter essere messi a disposizione secondo le esigenze di cui ai nm. 7-9.

È permesso tenere il giornale suddividendolo in più giornali (giornali parziali) standardizzati.

I giornali parziali possono essere tenuti per operare distinzioni:

• per singole categorie di prodotti,

• tra gli ordini ricevuti (libro degli ordini) e le transazioni effettuate (giornale delle transazioni), oppure

• tra le succursali.

Il partecipante fa sì che in ogni succursale autorizzata alla negoziazione su una sede di negoziazione sia tenuto un giornale, il quale, su richiesta, viene messo a disposizione della sede principale.

Se il partecipante tiene giornali parziali, deve garantire che tutti gli ordini ricevuti e le transazioni effettuate possano essere ricostruite senza lacune e in modo comprensibile per mezzo dei giornali parziali e che i termini di presentazione di cui al nm. 9 possano essere rispettati.

VII Ordini e transazioni da registrare nel giornale

Per quanto concerne i valori mobiliari, l’obbligo di tenere un giornale si estende in linea di principio a tutti gli ordini ricevuti e a tutte le transazioni effettuate sul mercato secondario. Per quanto concerne i derivati, detto obbligo si estende in linea di principio a tutti gli ordini ricevuti e a tutte le transazioni effettuate. Conformemente allo scopo di protezione perseguito dalla LIsFi e dalla LInFi come pure dalle relative disposizioni di attuazione, sono considerate transazioni del mercato secondario (c.d. operazioni sul mercato grigio) anche le operazioni effettuate prima della prima giornata di negoziazione, vale a dire le operazioni avvenute anteriormente all'ufficiale ammissione al negozio. Di conseguenza devono essere registrati nel giornale tutti gli ordini e tutte le transazioni in valori mobiliari e nei relativi derivati antecedenti alla loro emissione – cioè prima del termine della vera e propria procedura di emissione – ma conclusi su base «if and when issued».

VIII Struttura del giornale

Il giornale e i giornali parziali devono essere suddivisi o devono poter essere suddivisi come segue (vedi appendice):

• Denominazione dei valori mobiliari e dei derivati (nm. 24);

• Data e ora di ricezione dell’ordine (nm. 25-28);

  • Tipo di transazione e natura dell’ordine (nm. 29);

  • Volume dell’ordine (nm. 30 e 31);

• Data e ora dell’esecuzione (nm. 32-34);

• Volume della transazione (nm. 35);

• Corso realizzato o attribuito (nm. 36);

• Luogo di esecuzione; Indicazione sede di negoziazione o rimando «al di fuori della sede di negoziazione» fuori borsa (nm. 37);

• Denominazione dell’ordinante e della controparte (nm. 38-41);

• Denominazione dell'avente economicamente diritto;

• Data della valuta (nm. 42).

IX Contenuto del giornale

A. Denominazione dei valori mobiliari e dei derivati

Nel giornale occorre riportare l'identificazione standardizzata (p. es. denominazione del valore mobiliare corredato di codice ISIN o numero di valore, denominazione del derivato con numero di identificazione univoco) esattamente corrispondente a quella messa a disposizione dai fornitori di dati del settore. Se il numero di identificazione non è disponibile, può essere riportato il numero interno alla banca impiegato per la comunicazione delle operazioni in derivati ai sensi dell'art. 104 LInFi.

B. Data e ora di ricezione dell’ordine

La data e l’ora di ricezione dell’ordine da parte del partecipante devono essere registrate e poter essere documentate in qualsiasi momento secondo i principi di cui ai nm. 7-9.

Devono essere registrati nel giornale:

• la data e l’ora effettive di entrata dell’ordine (via posta, fax, e-mail, chat, ecc.) o della sua ricezione (ad es. per telefono) presso il partecipante, rilevate mediante timbro orario, oppure

• l’istante preciso di registrazione dell’ordine nel sistema (banca dati degli ordini) con l’indicazione della data e dell’ora.

Qualora venga utilizzata la variante di cui al nm. 26 secondo lemma e la registrazione dell’ordine nel sistema non avvenga immediatamente dopo la sua entrata o ricezione, il partecipante deve comunque poter documentare la data e l’ora precise dell’arrivo o della ricezione dell’ordine conformemente ai principi di cui ai nm. 7-9.

Il mezzo di trasmissione dell’ordine (ad es. per iscritto, telefonicamente, tramite cliente, tramite

procuratore interno o esterno del cliente) non costituisce un’informazione che deve essere registrata nel giornale; tuttavia essa deve poter essere documentata in ogni momento conformemente ai principi enunciati ai nm. 7-9.

C Tipo di transazione e natura dell’ordine

Nel giornale devono essere registrate le informazioni riguardanti l'acquisto o la vendita (nel caso di derivati occorre sempre riportare l'indicazione «to open» o «to close») come pure le informazioni che forniscono indicazioni più precise sulla natura dell’ordine (ad es. in contanti o a termine). Devono inoltre essere riportate nel giornale le istruzioni relative al corso (ad es. limit order), al momento dell'esecuzione (ad es. good til cancel) o alla quantità (ad es. fill or kill). Queste informazioni possono essere registrate nel giornale in più colonne affiancate.

D. Volume dell’ordine

Dei valori mobiliari occorre indicare il numero di pezzi (ad es. per i titoli di partecipazione), il numero di contratti (ad es. per i derivati) o il valore nominale (ad es. per le obbligazioni).

Eventuali divergenze tra l’ordine e l’esecuzione o il conteggio devono figurare nel giornale.

E. Data e ora dell’esecuzione

Nel giornale deve essere registrata la data di conclusione nel luogo di esecuzione.

Se l’ora dell’esecuzione può essere stabilita tramite sistemi informatici (ad es. nel caso di transazioni in borsa), questa indicazione deve figurare nel giornale accanto alla data d’esecuzione. Se l’ora precisa non può essere determinata tramite sistemi informatici ma in altra maniera, il partecipante deve in ogni caso poterla documentare conformemente ai principi enunciati ai nm. 7-9.

Negli altri casi i partecipanti devono adottare tutte le misure ragionevoli per poter documentare, in caso di richiesta della FINMA, l’orario preciso dell’esecuzione.

F. Volume della transazione

Analogo ai nm. 30 e 31.

G. Corso realizzato o attribuito

Il corso attribuito per il conteggio deve figurare nel giornale. Se questo corso diverge dal corso realizzato effettivamente, il corso realizzato deve poter essere documentato conformemente ai principi enunciati ai nm. 7-9.

H. Luogo di esecuzione; indicazione sede di negoziazione o rimando «al di fuori della sede di negoziazione»

Nel giornale occorre indicare la sede di negoziazione riportata sul conteggio per il cliente. Se sono disponibili altre informazioni, anch’esse devono figurare nel giornale. Se la transazione viene effettuata al di fuori della sede di negoziazione, occorre menzionarlo.

I Indicazione dell’ordinante o della controparte

Per quanto concerne l’indicazione dell’ordinante, nel giornale devono essere registrati unicamente il numero d’identificazione con il relativo nome del cliente oppure il fatto che la società è intervenuta per conto proprio.

Per controparte si intende la parte, con la quale l’ordine è stato eseguito o negoziato. A seconda dell’ordine e del tipo di esecuzione (ad es. ordini collettivi, esecuzioni parziali) non è sempre possibile attribuire in modo univoco una controparte ad un ordinante.

Nella misura, in cui è possibile un’attribuzione univoca, devono essere registrati nel giornale il numero d’identificazione e il nome del cliente oppure l’identificazione del conteggio dell’ordine della controparte.

Se in presenza di casi giustificati non è possibile un’attribuzione univoca, le indicazioni possono essere omesse. In ogni caso, tutte le transazioni devono poter essere documentate conformemente ai principi enunciati ai nm. 7-9.

J. Data della valuta

La data della valuta relativa alla transazione deve essere registrata nel giornale.

X Custodia del giornale

Il giornale rappresenta un libro di commercio ai sensi dell’art. 958f CO e deve essere conservato per 10 anni. Il termine inizia a decorrere dalla fine dell'esercizio.

XI Disposizioni transitorie

Abrogato 44*

Appendice Modello per giornali (parziali) standardizzati «Giornale della società di intermediazione XY» / «succursale di XY abilitata a praticare il commercio »

Giornale della società di intermediazione mobiliare XY (succursale di XY abilitata a praticare il commercio)

Giornale per succursale abilitata a praticare il commercio XY

NUMERO DI VALORE: 2489948 UBS N DATA E ORA TIPO DI NATURA LIMITE VALEVOLE N. VOLUME DATA E ORA VOLUME DELLA CORSO LUOGO DI N. DI ORDINANTE CONTROPARTE DATA ENTRATA TRANSAZIONE DELL’ORDINE FINO A DELL’ORDINE DELL’ORDINE ESECUZIONE TRANSAZIONE ATTRIBUITO ESECUZIONE CLEARING TRADE-ID DELLA ORDINE O VALUTA REALIZZATO 10:31 Acquisto Contanti 35 30.04.08 342609.6 8000 0230 99999 18.04.08 MOETTELI SA 10:42 Vendita Contanti 37 30.04.08 344649.0 200 0230 99999 18.04.08 MEIER SA 10:44 Acquisto Contanti 36 30.04.08 345678.6 2200 0230 99999 18.04.08 STEINER SA

NUMERO DI VALORE: 2265190 2.25 QUEBEC 05-15 DATA E ORA TIPO DI NATURA LIMITE VALEVOLE N. VOLUME DATA E ORA VOLUME DELLA CORSO LUOGO DI N. DI ORDINANTE CONTROPARTE DATA ENTRATA TRANSAZIONE DELL’ORDINE FINO A DELL’ORDINE DELL’ORDINE ESECUZIONE TRANSAZIONE ATTRIBUITO ESECUZIONE CLEARING TRADE-ID DELLA ORDINE O VALUTA REALIZZATO 14:11 Vendita Stop Loss 98 30.04.08 448906.3 500000 0230 99999 18.04.08 MEIER SA

Appendice Modello per giornali (parziali) standardizzati «Giornale della società di intermediazione XY» / «succursale di XY abilitata a praticare il commercio »

NUMERO DI VALORE: 941800 IBM CT-CH

Libro degli ordini DATA E ORA TIPO DI NATURA LIMITE VALEVOLE N. VOLUME ENTRATA TRANSAZIONE DELL’ORDINE FINO A DELL’ORDINE DELL’ORDINE ORDINE 11:28 Vendita Stop Loss 135 30.04.08 449312.5 1850 18.04.08

NUMERO DI VALORE: 941800 IBM CT-CH

Giornale delle transazioni DATA E ORA VOLUME DELLA CORSO LUOGO DI N. DI ORDINANTE CONTROPARTE DATA ESECUZIONE TRANSAZIONE ATTRIBUITO O ESECUZIONE CLEARING TRADE-ID DELLA REALIZZATO VALUTA 0230 99999 MOETTELI SA

NUMERO DI VALORE: 2489948 UBS N DATA E ORA TIPO DI NATURA LIMITE VALEVOLE N. VOLUME DATA E ORA VOLUME DELLA CORSO LUOGO DI N. DI ORDINANTE CONTROPARTE DATA ENTRATA TRANSAZIONE DELL’ORDINE FINO A DELL’ORDINE DELL’ORDINE ESECUZIONE TRANSAZIONE ATTRIBUITO ESECUZIONE CLEARING TRADE-ID DELLA ORDINE O VALUTA REALIZZATO 10:31 Acquisto Contanti 35 342609.6 8000 19.04.08 800 34.5 CH / 0230 99999 23.04.08 18.04.08 ZURUGO MOETTELI SA 10:42 Vendita Contanti 37 344649.0 200 10:47 20 37.5 SIX ON 0230 99999 09822O00000918 23.04.08

18.04.08 19.04.08 MEIER SA 10:44 Acquisto Contanti 36 345678.6 2200 10:48 220 35.5 SIX ON 0230 99999 09822O00000124 23.04.08

18.04.08 19.04.08 STEINER SA

Appendice Modello per giornali (parziali) standardizzati «Giornale della società di intermediazione XY» / «succursale di XY abilitata a praticare il commercio »

NUMERO DI VALORE: 274198 EUREX FUTURES CONF DATA E ORA TIPO DI NATURA LIMITE VALEVOLE N. VOLUME DATA E ORA VOLUME DELLA CORSO LUOGO DI N. DI ORDINANTE CONTROPARTE DATA ENTRATA TRANSAZIONE DELL’ORDINE FINO A DELL’ORDINE DELL’ORDINE ESECUZIONE TRANSAZIONE ATTRIBUITO ESECUZIONE CLEARING TRADE-ID DELLA ORDINE O VALUTA REALIZZATO 12:04 Vendita to open Futures 10 446718.0 10 10 10 EUREX 0230 99999 EUREX 24.04.08 19.04.08 18.01.09 FELIX MEIER

NUMERO DI VALORE: 3015007 2.75 BERLIN DATA E ORA TIPO DI NATURA LIMITE VALEVOLE N. VOLUME DATA E ORA VOLUME DELLA CORSO LUOGO DI N. DI ORDINANTE CONTROPARTE DATA ENTRATA TRANSAZIONE DELL’ORDINE FINO A DELL’ORDINE DELL’ORDINE ESECUZIONE TRANSAZIONE ATTRIBUITO ESECUZIONE CLEARING TRADE-ID DELLA ORDINE O VALUTA REALIZZATO 14:35 Acquisto 699207.4 80000 19.04.08 80000 104 EURO 0230 1694 23.04.08 18.04.08 BELLINDA

NUMERO DI VALORE: 941801 IBM CT-CH DATA E ORA TIPO DI NATURA LIMITE VALEVOLE N. VOLUME DATA E ORA VOLUME DELLA CORSO LUOGO DIN. DI ORDINANTE CONTROPARTE DATA ENTRATA TRANSAZIONE DELL’ORDINE FINO A DELL’ORDINE DELL’ORDINE ESECUZIONE TRANSAZIONE ATTRIBUITO ESECUZIONE CLEARING TRADE-ID DELLA ORDINE O VALUTA REALIZZAT O 11:28 Vendita Stop Loss 449312.5 1850 11:29 200 135,00 SIX ON 0230 99999 09822O0000091 25.04.08

18.04.08 19.04.08 MOETTELI SA 11:28 Vendita Stop Loss 449312.5 1850 11:30 1450 135,00 SIX ON 0230 99999 09765O0000098 25.04.08

18.04.08 19.04.08 MOETTELI SA

Appendice Modello per giornali (parziali) standardizzati «Giornale della società di intermediazione XY» / «succursale di XY abilitata a praticare il commercio »

NUMERO DI VALORE: 941801 IBM CT-CH DATA E ORA TIPO DI NATURA LIMITE VALEVOLE N. VOLUME DATA E ORA VOLUME DELLA CORSO LUOGO DIN. DI ORDINANTE CONTROPARTE DATA ENTRATA TRANSAZIONE DELL’ORDINE FINO A DELL’ORDINE DELL’ORDINE ESECUZIONE TRANSAZIONE ATTRIBUITO ESECUZIONE CLEARING TRADE-ID DELLA ORDINE O VALUTA REALIZZATO 11:28 Vendita Stop Loss 449312.5 1850 11:36 200 135,00 SIX ON 0230 99999 01452O0000035 26.04.08

18.04.08 22.04.08 MOETTELI SA

Giornale per succursale abilitata a praticare il commercio XY

NUMERO DI VALORE: 1213853 CS GROUP N DATA E ORA TIPO DI NATURA LIMITE VALEVOLE N. VOLUME DATA E ORA VOLUME DELLA CORSO LUOGO DI N. DI ORDINANTE CONTROPARTE DATA ENTRATA TRANSAZIONE DELL’ORDINE FINO A DELL’ORDINE DELL’ORDINE ESECUZIONE TRANSAZIONE ATTRIBUITO O ESECUZIONE CLEARING TRADE-ID DELLA ORDINE REALIZZATO VALUTA 14:39 Vendita Contanti 55 31.05.08 886724.2 10000 0233 99999 18.04.08 MOETTELI SA

NUMERO DI VALORE: 512723 UBS LUX BIOTECH DATA E ORA TIPO DI NATURA LIMITE VALEVOLE N. VOLUME DATA E ORA VOLUME DELLA CORSO LUOGO DI N. DI ORDINANTE CONTROPARTE DATA ENTRATA TRANSAZIONE DELL’ORDINE FINO A DELL’ORDINE DELL’ORDINE ESECUZIONE TRANSAZIONE ATTRIBUITO O ESECUZIONE CLEARING TRADE-ID DELLA ORDINE REALIZZATO VALUTA 14:39 Vendita Contanti 138 31.05.08 444788.0 100000 0233 99999 18.04.08 IDA VOEGTLI

Appendice Modello per giornali (parziali) standardizzati «Giornale della società di intermediazione XY» / «succursale di XY abilitata a praticare il commercio »

NUMERO DI VALORE: 488176 CPC FRANCE N DATA E ORA TIPO DI NATURA LIMITE VALEVOLE N. VOLUME DATA E ORA VOLUME DELLA CORSO LUOGO DI N. DI ORDINANTE CONTROPARTE DATA ENTRATA TRANSAZIONE DELL’ORDINE FINO A DELL’ORDINE DELL’ORDINE ESECUZIONE TRANSAZIONE ATTRIBUITO O ESECUZIONE CLEARING TRADE-ID DELLA ORDINE REALIZZATO VALUTA 14:39 Vendita A termine 450 30.09.08 133470.2 3700 0233 99999 18.04.08 IDA VOEGTLI

NUMERO DI VALORE: 2265190 2.25 QUEBEC 05-15 DATA E ORA TIPO DI NATURA LIMITE VALEVOLE N. VOLUME DATA E ORA VOLUME DELLA CORSO LUOGO DI N. DI ORDINANTE CONTROPARTE DATA ENTRATA TRANSAZIONE DELL’ORDINE FINO A DELL’ORDINE DELL’ORDINE ESECUZIONE TRANSAZIONE ATTRIBUITO O ESECUZIONE CLEARING TRADE-ID DELLA ORDINE REALIZZATO VALUTA 15:38 Vendita Stop Loss 98 31.05.08 144517.9 500000 0233 999999 18.04.08 FRIDA MEIER

NUMERO DI VALORE: 2489948 UBS N DATA E ORA TIPO DI NATURA LIMITE VALEVOLE N. VOLUME DATA E ORA VOLUME DELLA CORSO LUOGO DI N. DI ORDINANTE CONTROPARTE DATA ENTRATA TRANSAZIONE DELL’ORDINE FINO A DELL’ORDINE DELL’ORDINE ESECUZIONE TRANSAZIONE ATTRIBUITO O ESECUZIONE CLEARING TRADE-ID DELLA ORDINE REALIZZATO VALUTA 10:21 Vendita to open Put 777651.4 1000 30.04.08 1000 3.5 EUREX 0233 99999 EUREX 03.05.08 12.04.08 19.10.08 FRITZ NUGGLI 12:00

NUMERO DI VALORE: 1185083 4.00 GENEVE DATA E ORA TIPO DI NATURA LIMITE VALEVOLE N. VOLUME DATA E ORA VOLUME DELLA CORSO LUOGO DI N. DI ORDINANTE CONTROPARTE DATA ENTRATA TRANSAZIONE DELL’ORDINE FINO A DELL’ORDINE DELL’ORDINE ESECUZIONE TRANSAZIONE ATTRIBUITO O ESECUZIONE CLEARING TRADE-ID DELLA ORDINE REALIZZATO VALUTA 11:02 Acquisto Contanti 667812.0 100000 30.04.08 100000 100,475 CH / 0230 99999 06.05.08 16.04.08 ZURUGO SCHNEIDER SA

Appendice Modello per giornali (parziali) standardizzati «Giornale della società di intermediazione XY» / «succursale di XY abilitata a praticare il commercio »

NUMERO DI VALORE: 2265190 2.25 QUEBEC 05-15 DATA E ORA TIPO DI NATURA LIMITE VALEVOLE N. VOLUME DATA E ORA VOLUME DELLA CORSO LUOGO DIN. DI ORDINANTE CONTROPARTE DATA ENTRATA TRANSAZIONE DELL’ORDINE FINO A DELL’ORDINE DELL’ORDINE ESECUZIONE TRANSAZIONE ATTRIBUITO O ESECUZIONE CLEARING TRADE-ID DELLA ORDINE REALIZZATO VALUTA 15:38 Vendita Stop Loss 144517.9 500000 16:20 100000 98 SIX ON 0233 999999 02518O00000 23.04.08 18.04.08 18.04.08 FRIDA MEIER 62663 15:38 Vendita Stop Loss 144517.9 500000 16:22 400000 98 SIX ON 0233 999999 02518O00000 23.04.08 18.04.08 18.04.08 FRIDA MEIER 98765

Elenco delle modifiche

Questa circolare è modificata come segue:

I rimandi al CO sono stati adeguati alle disposizioni riviste entrate in vigore il 1° gennaio 2013.

Modifiche del 25 gennaio 2017 in vigore dal 1° gennaio 2018.

nuovi nm. 1.1, 9.1,

nm. modificati 1, 2, 3, 6, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 20–27, 29, 33, 34, 37,

nm. abrogati 4, 5, 12,

altre modifiche titolo dei nm. 1, 2, 10, 22, 24 e

Con l'entrata in vigore, dal 1° gennaio 2020, della legislazione legata alla LIsFi e alla LSerFi, i relativi rimandi e concetti sono stati adeguati.