Fonte

Circolare FINMA Rischi di liquidità – banche

I Afflussi di capitali – considerazioni sull’allegato 3 OLiq nm. 287-298.3

a) Requisiti generali nm. 287-294.4

b) Operazioni di finanziamento garantite nm. c) Depositi operativi presso altri istituti finanziari e depositi presso l’isti- nm. 296-297.4 tuto centrale di un gruppo finanziario d) Derivati nm. 298-298.1 e) Titoli in scadenza entro 30 giorni di calendario che non rientrano nello nm. 298.2-298.3 stock di HQLA

J. Adempimento del LCR in franchi svizzeri nm. 299-320.1

a) Computo di ulteriori HQLA in valuta estera nm. 303-314.3 b) Computo delle HQLA della categoria 2a in franchi svizzeri al di sopra nm. 315-320.1 del limite massimo del 40%

K. LCR nelle valute estere rilevanti nm. 321-325

L Discesa temporanea del LCR al di sotto della soglia minima in nm. 326-335

presenza di circostanze straordinarie M. Documentazione sulla liquidità nm. 336-341.1

N. Definizione di tassi di deflusso specifici più bassi e/o di tassi di nm. 342-349 afflusso più elevati per i flussi di liquidità interni a un gruppo O. Semplificazioni nella compilazione della documentazione sulla nm. 350-363 liquidità per le piccole banche

IV Esigenze quantitative (quota di finanziamento, NSFR) nm. 364–422

A. Aspetti generali nm. 364–368

B. Operazioni di finanziamento garantite nm. 369–373

C Impegni e crediti da operazioni su derivati nm. 374–381

D. Calcolo: ASF nm. 382–388

E. Determinazione della durata residua degli strumenti di capitale nm. 389–391 proprio e degli impegni F. Calcolo: RSF nm. 392–410

G. Determinazione della durata residua degli attivi e delle posi- nm. zioni fuori bilancio H. Impegni e crediti interdipendenti nm. 412–418

I. Documentazione sul finanziamento nm.

J. Semplificazioni concernenti la compilazione della documenta- nm. 420–422 zione sul finanziamento per le piccole banche

I Oggetto

La presente circolare concretizza le disposizioni dell’Ordinanza sulla liquidità (OLiq) per * quanto concerne le esigenze qualitative minime in materia di gestione del rischio di liquidità e le esigenze quantitative per la quota di liquidità a breve termine (Liquidity Coverage Ratio, LCR) e il coefficiente di finanziamento (Net Stable Funding Ratio, NSFR). Il rendiconto concernente gli ulteriori parametri di osservazione sarà disciplinato in un momento successivo.

II Esigenze qualitative in materia di gestione del rischio di liquidità

A. Ambito di applicazione

Le esigenze qualitative in materia di gestione del rischio di liquidità devono essere * adempiute, in linea di massima, a livello sia di singolo istituto, sia di gruppo finanziario. Ne sono esonerate:

a. le società appartenenti a un gruppo in Svizzera se è garantito che, su base contrattuale e/o statutaria, la casa madre del gruppo dispone in qualsiasi momento di tutte le informazioni e dei documenti necessari per valutare la posizione di liquidità delle società del gruppo a livello di singolo istituto;

b. le banche facenti parte di un’organizzazione centrale ai sensi dell’art. 17 dell’Ordinanza sulle banche (OBCR; RS 952.02) se è garantito, su base contrattuale e/o statutaria, che l’organizzazione centrale dispone in qualsiasi momento di tutte le informazioni e dei documenti necessari per valutare la posizione di liquidità delle banche aderenti a livello di singolo istituto; oppure

c. succursali estere in Svizzera, laddove le stesse siano state esonerate dalla FINMA * dall’obbligo di adempimento del LCR, la società madre all’estero sia tenuta ad adempiere esigenze qualitative analoghe in materia di gestione del rischio di liquidità e risulti garantito sul piano contrattuale e/o statutario che la società madre estera dispone in qualsiasi momento di tutti i documenti e delle informazioni rilevanti per la valutazione della posizione di liquidità della succursale estera in Svizzera.

In tutti i casi deve essere garantito che non sussistano ostacoli di alcun tipo al trasferimento di risorse finanziarie e di garanzie. L'organo preposto all'alta direzione, alla vigilanza e al controllo, di seguito «organo prepo- * sto all'alta direzione», la direzione di una società del gruppo o gli organi di una banca affiliata a un’organizzazione centrale hanno il compito di garantire che la casa madre o l’organizzazione centrale adempia le esigenze in materia di gestione qualitativa del rischio di liquidità per la società del gruppo o quelle per l’istituto affiliato a un’organizzazione centrale.

La condizione preliminare è che venga fornita la garanzia, su base contrattuale e/o statutaria, che i rapporti di prestazione tra la società madre del gruppo e la società del gruppo sono fissati (p. es. nel quadro di un service level agreement) e che la società madre del gruppo dispone di tutte le informazioni e dei documenti necessari per valutare la posizione di liquidità della società del gruppo a livello di singolo istituto. B. Principi

a) Principio di proporzionalità

Le esigenze di cui al secondo capitolo della presente circolare devono essere attuate in funzione delle dimensioni della banca nonché del genere, dell’entità, della complessità e del grado di rischio delle sue attività. Le deroghe previste dai numeri marginali del secondo capitolo rimandano a un’applicazione proporzionata delle prescrizioni esonerando le banche di piccole dimensioni.

Sono considerate banche di piccole dimensioni secondo il nm. 8 le banche delle categorie 4 e 5 e le società di intermediazione mobiliare1. Nel singolo caso la FINMA può concedere facilitazioni o disporre insaprimenti del regime.

b) Garanzia della solvibilità continua e costante

La banca deve dotarsi di un sistema di gestione del rischio di liquidità che sia efficacemente integrato nei processi di gestione dei rischi della banca.

La gestione del rischio di liquidità deve in particolare perseguire l’obiettivo di garantire la solvibilità continua e costante della banca, in particolare durante una situazione di crisi a livello di istituto e/o dell’intero mercato in cui la capacità della banca di ottenere finanziamenti garantiti o non garantiti è gravemente messa a repentaglio.

C Funzioni di direzione, controllo e gestione

a) Compiti e responsabilità della direzione

Abrogato *

La tolleranza al rischio per il rischio di liquidità corrisponde alla tolleranza al rischio di liquidità * e deve essere disciplinata dall'organo preposto alla direzione nella strategia quadro per la gestione del rischio a livello di istituto (Circ. FINMA 17/1 «Corporate governance – banche). La tolleranza al rischio di liquidità costituisce il punto di partenza per concretizzare in modelli operativi le strategie interne alla banca volte a gestire il rischio di liquidità, il sistema di direttive in materia di liquidità nonché i processi di gestione dei rischi e i processi di controllo dei rischi.

1 Cfr. Allegato 3 OBCR.

Le strategie per la gestione del rischio di liquidità possono essere messe a punto ed * effettuate dalla direzione o da un comitato direttamente sottoposto alla direzione.

Ove opportuno, la direzione generale emana prescrizioni:

a. sul grado di centralizzazione della gestione della liquidità;

b. sull’organizzazione della struttura e dei processi di gestione della liquidità, in particolare sull’implementazione di processi di gestione e controllo dei rischi;

c. sulla composizione e sul profilo delle scadenze degli attivi, dei passivi e delle operazioni fuori bilancio;

d. sull’attribuzione del rischio di liquidità alle diverse attività;

e. sulla gestione infragiornaliera della liquidità;

f. sulla gestione delle garanzie;

g. sulla determinazione dei limiti e sulla procedura di escalation;

h. sulla diversificazione delle fonti di finanziamento e sul contenimento delle concentrazioni;

i. sull’ammontare e sulla composizione di una riserva di liquidità che possa essere ceduta o costituita in pegno durante un periodo di stress;

j. sui processi di determinazione, approvazione, applicazione e vigilanza delle situazioni di stress (stress test) e sulle ipotesi soggiacenti;

k. sul piano di emergenza

e ne verifica in modo regolare, almeno una volta all’anno, l’adeguatezza e la prontezza * operativa per l'applicazione delle corrispondenti disposizioni.

b) Attribuzione del rischio di liquidità alle attività operative

In base alla sua struttura di finanziamento, la banca istituisce un opportuno sistema di prezzo di trasferimento della liquidità, destinato a compensare internamente in maniera adeguata i costi e i rischi di liquidità nonché gli eventuali ricavi connessi. I prezzi di trasferimento determinati devono essere utilizzati nell’ambito della gestione delle attività e per il calcolo dei prezzi delle operazioni di bilancio e fuori bilancio. Nella determinazione dei prezzi di trasferimento devono essere tenuti in adeguata considerazione gli aspetti del periodo di detenzione e della liquidità sul mercato dei valori patrimoniali. Quando i flussi dei pagamenti sono incerti, devono essere formulate ipotesi adeguate.

L’unità che si occupa della gestione e del controllo del sistema interno del prezzo di trasferimento della liquidità deve essere indipendente dalle unità preposte ai mercati e alla negoziazione. I prezzi di trasferimento applicabili devono essere trasparenti per il personale coinvolto. Deve essere garantita la coerenza e la confrontabilità dei diversi sistemi di prezzo di trasferimento implementati all’interno del gruppo siano. L’adeguatezza dei prezzi di trasferimento deve essere controllata periodicamente.

Le banche determinano la struttura o la rinuncia alla propria attuazione dell’attribuzione dei costi di liquidità alle attività operative sulla base del principio di proporzionalità (nm. 8). Tale decisione deve essere motivata e documentata in modo comprensibile.

D. Sistemi di misurazione e di gestione dei rischi

a) Processo di identificazione, valutazione, gestione e controllo del rischio di liquidità

I processi di gestione e di controllo dei rischi comprendono in particolare sistemi di misurazione del rischio di liquidità esaurienti e plasmati sulle esigenze della banca, volti a identificare e quantificare i rischi di liquidità che sono integrati nelle strategie di gestione della liquidità e nel piano di emergenza. Tra questi si annoverano:

a. l’allestimento di un’attendibile visione d’insieme della liquidità opportunamente suddivisa in fasce temporali, con un confronto degli afflussi e dei deflussi di fondi previsti. Occorre inoltre tenere in adeguata considerazione le consuete variazioni dei flussi che si presentano in normali condizioni di mercato nonché formulare e documentare le ipotesi alla base degli afflussi e dei deflussi; e

b. la detenzione di una riserva di liquidità costituita da valori patrimoniali di elevata qualità e liquidità e non gravati da oneri, al fine di premunirsi contro un eventuale peggioramento repentino della situazione di liquidità. I requisiti relativi alla detenzione della riserva di liquidità si basano sui nm. 63–71.

I processi di gestione e controllo dei rischi comprendono tra l’altro:

a. un piano di emergenza efficace che tenga conto dei risultati degli stress test ai sensi del nm. 84;

b. un sistema di limiti e di controlli compatibile con la tolleranza al rischio definita dall’istituto;

c. direttive in grado di garantire che gli incentivi ad assumere rischi nei diversi settori di attività siano commisurati ai rischi di liquidità che derivano per la banca nella sua totalità;

d. direttive volte a gestire l’accesso a una gamma ben diversificata di fonti e di scadenze dei finanziamenti; nonché

e. sistemi informatici e personale qualificato in grado di garantire la misurazione, la sorveglianza e il rendiconto immediati della posizione di liquidità rispetto ai limiti stabiliti.

b) Gestione del rischio di liquidità delle unità giuridiche essenziali, degli ambiti di attività e delle valute

Una banca con attività e/o unità giuridiche essenziali *

a. gestisce e sorveglia il rischio di liquidità indipendentemente dalla sua struttura organizzativa in materia di gestione della liquidità a livello centralizzato o decentralizzato, sebbene sia richiesta, nel contempo, una vigilanza minima centralizzata;

b. assicura che, anche in caso di carenza di liquidità, tutte le unità giuridiche abbiano accesso alla liquidità;

c. ove necessario, fissa dei limiti tra le società del gruppo;

d. sancisce accordi interni in materia di sostegno alla liquidità tra le società del gruppo; e

e. verifica fino a che punto il trasferimento di liquidità e di valori patrimoniali non gravati da oneri tra le società del gruppo sia sottoposto a restrizioni giuridiche, regolamentari o operative.

Una banca i cui valori patrimoniali o impegni sono in gran parte denominati in valuta estera * e che presenta contemporaneamente significative asimmetrie in termini di valute o scadenze tra i relativi attivi e passivi in valuta straniera deve attuare adeguate procedure di gestione della liquidità nelle principali valute per poter continuare a far fronte ai suoi impegni di pagamento. Per le valute in questione, ciò comporta l’esigenza di avere almeno una visione d’insieme della liquidità, delle situazioni di stress specifiche alle valute estere e di tenerne esplicitamente conto nel piano di emergenza in caso di carenza di liquidità. La significatività viene determinata secondo il nm. 325.

Una banca che presenti considerevoli rischi di liquidità nelle diverse valute conformemente al nm. 45 deve essere in grado di individuare precocemente i cambiamenti a livello della liquidità sui mercati degli swap in valuta estera e della fungibilità delle valute nonché di adottare i correttivi necessari. Deve inoltre considerare, nei suoi stress test, le distorsioni sui mercati degli swap in valuta che aumentino l’asimmetria delle valute e un’inattesa volatilità dei prezzi.

c) Esigenze di liquidità infragiornaliera

La banca deve dimostrare in modo convincente di essere in grado di valutare in maniera attendibile nel corso della giornata e di gestire gli effetti delle tensioni infragiornaliere sulla liquidità. A tale scopo crea stress test che simulino tali eventi.

Le risorse e gli strumenti utilizzati per gestire e sorvegliare la liquidità infragiornaliera devono essere adeguati al profilo di rischio, alle attività e all’importanza della banca per il sistema finanziario. In particolare occorre considerare se la banca partecipa direttamente a sistemi di pagamento o di regolamento, se si limita a un’attività di banca corrispondente o depositaria o se mette i suoi servizi di banca corrispondente o depositaria a disposizione di altri istituti, imprese o sistemi.

Una banca di piccole dimensioni in grado di documentare e giustificare in modo convincente di non essere esposta ad alcun rischio significativo concernente i pagamenti infragiornalieri può rinunciare a una gestione del rischio di liquidità infragiornaliera che esuli dalle normali disposizioni.

d) Detenzione di valori patrimoniali all’estero

Le banche con attività e/o unità giuridiche essenziali in Svizzera e all'estero devono essere * in grado di valutare la propria capacità di accedere liberamente ai valori patrimoniali detenuti all’estero e devono poter informare la FINMA in merito all’accesso ai valori patrimoniali in situazioni di stress entro un adeguato lasso di tempo.

E. Riduzione del rischio di liquidità

a) Requisiti relativi al sistema dei limiti

Le disposizioni concernenti i requisiti relativi al sistema dei limiti sono disciplinati dalla Circ. * FINMA 17/1 «Corporate governance – banche».

Abrogato 52*-58*

b) Diversificazione della struttura del finanziamento

La banca deve sorvegliare e limitare con misure appropriate le concentrazioni di determinate fonti o scadenze di finanziamenti. I criteri per una diversificazione adeguata sono i seguenti: finanziamenti a breve, medio o lungo termine, categorie di depositanti, investitori, controparti, strumenti, mercati o valute. Tra le misure adeguate si annovera ad esempio la fissazione di limiti.

Non sono tenute a rispettare l’esigenza di una struttura di finanziamento adeguatamente diversificata le banche di piccole dimensioni senza attività di negoziazione o sul mercato dei capitali, le banche di piccole dimensioni che non si rifinanziano sul mercato monetario, sul mercato dei capitali o tramite gli investitori istituzionali nonché le filiali di banche estere che si rifinanziano all’interno del gruppo.

La banca valuta periodicamente quanto tempo le occorre per generare liquidità partendo dalle principali fonti di finanziamento alle quali può attingere in situazioni di stress.

Le banche con una forte concentrazione di finanziamenti sui mercati monetari e dei capitali da parte di investitori istituzionali, tra cui banche, assicurazioni, hedge fund, fondi monetari e fondi pensione o altre imprese di una certa dimensione devono valutare le conseguenze del venire meno dei finanziamenti da parte di importanti controparti e adottare misure preventive per rimediare alle conseguenze dell’eventuale esaurimento di tali fonti di finanziamento.

c) Requisiti relativi alla detenzione delle riserve di liquidità a fronte di un eventuale peggioramento repentino della situazione di liquidità

La banca garantisce che l’ammontare e la composizione della riserva di liquidità sia costituita da valori patrimoniali durevoli e quantificati in modo sufficiente, i quali

a. siano calcolati in modo sufficiente rispetto al modello operativo, al grado di rischio delle operazioni di bilancio e fuori bilancio, al livello di liquidità degli attivi e dei passivi, alla portata delle lacune esistenti nei finanziamenti e alle strategie di finanziamento;

b. corrispondano alla tolleranza al rischio definita e siano adeguatamente diversificati;

c. corrispondano al fabbisogno di liquidità risultante dagli stress test condotti e

d. considerino la suddivisione tra giurisdizioni e valute nonché i relativi rischi e le specificità * del mercato.

La banca valuta i valori patrimoniali secondo criteri improntati alla prudenza e fissa sconti e margini di garanzia conservativi rispetto ai prezzi di mercato. In particolare occorre prendere in considerazione il fatto che la valutazione dei valori patrimoniali può peggiorare nei periodi di stress e/o che le possibilità di alienazione o di costituzione in pegno dei valori patrimoniali nei periodi di stress possono essere limitate o, addirittura, nulle. La valutazione dei valori patrimoniali, gli sconti e i margini di garanzia devono essere verificati periodicamente.

La banca controlla che l’utilizzo delle riserve di liquidità non contravvenga a restrizioni giuridiche, regolamentari od operative. Le ipotesi sulle possibilità di trasferire i valori patrimoniali o le garanzie devono essere formulate in modo trasparente.

La banca valuta in quale misura i valori patrimoniali possano essere costituiti in pegno o accettati come garanzie nelle operazioni di finanziamento dalle controparti e dalle banche centrali in situazioni di stress.

Nell’eventualità di una carenza di liquidità, all’unità organizzativa incaricata di gestire la liquidità deve essere garantito l’accesso ai valori patrimoniali delle riserve di liquidità.

F. Stress test

La banca deve

a. svolgere periodicamente stress test ai livelli di volta in volta rilevanti per identificare e quantificare l’impatto che potrebbe subire in caso di possibili eventi estremi e analizzare gli effetti sugli afflussi e i deflussi e la sua posizione di liquidità;

b. determinare le condizioni applicabili agli stress test in termini di portata, metodi, varietà e rigore degli scenari, orizzonti temporali e shock, stabilendo anche una frequenza adeguata alla realizzazione degli stress test;

c. giustificare e documentare in modo convincente la scelta degli stress test, verificando periodicamente, o dopo il sopraggiungere di un evento di stress, l’adeguatezza e la rilevanza dello scenario di crisi.

Abrogato *

I risultati degli stress test devono essere documentati in modo appropriato e utilizzati nel seguente modo:

a. confronto tra la definita tolleranza al rischio di liquidità e la situazione del rischio di liquidità;

b. confronto tra l’ammontare e la composizione della riserva di liquidità;

c. integrazione nel processo di determinazione dei limiti;

d. integrazione nell’attribuzione del rischio di liquidità alle diverse attività.

Ai sensi del nm. 29, le banche di piccole dimensioni non sono tenute a osservare quanto previsto al nm. 81.

La direzione generale deve essere attivamente coinvolta nell’organizzazione degli stress test * in materia di liquidità. I risultati degli stress test devono essere riferiti periodicamente, ma almeno una volta all’anno, all'organo preposto all'alta direzione, a cui servono da base per giudicare la necessità di intervenire al fine di limitare i rischi secondo le disposizioni di cui ai nm. 77–82.

La banca definisce gli stress test e le ipotesi soggiacenti. Non sono tenute a soddisfare questo requisito le banche di cui all'art 9 cpv. 1bis OLiq. Gli stress test devono comprendere anche scenari estremi che, per quanto poco probabili, rimangono comunque plausibili.

Le banche, ad eccezione di quelle menzionate all'art 9 cpv. 1bis OLiq, devono considerare anche i seguenti aspetti:

a. il livello di gravità scelto per lo scenario di stress si basa su eventi storici, studi di casi di crisi di liquidità e/o scenari ipotetici fondati su modelli parametrizzati con il concorso di esperti interni e/o esterni. A tal proposito occorre considerare che una carenza di liquidità

corrisponde spesso a uno scenario estremo, con impreviste uscite di cassa e conseguenze a livello del finanziamento. È dunque necessario utilizzare un approccio particolarmente conservativo nella parametrizzazione della situazione di stress.

b. Deve essere garantito che la gamma di scenari delineata comprenda l’insieme dei rischi * essenziali di liquidità ai quali la banca è esposta.

c. Gli scenari di stress devono tenere conto in particolare dei rapporti tra accresciuto fabbisogno di liquidità, diminuzione della liquidità sul mercato, riduzione delle possibilità di finanziamento e richiesta di rimborso delle linee di credito accordate.

d. Occorre considerare il rischio di carenza di liquidità immediata, temporanea e a più lungo termine.

Se il LCR viene calcolato secondo il principio del giorno di chiusura, su ingiunzione della FINMA la banca deve poter spiegare le differenze essenziali rispetto il LCR calcolato in base al principio della data di regolamento.

Le banche che sono esposte ai rischi legati al sistema di pagamenti infragiornalieri devono considerare i rischi di liquidità infragiornalieri nei loro stress test.

G. Piano di emergenza

La banca deve dotarsi di un piano di emergenza esauriente ed efficace per affrontare una grave carenza di liquidità. Tale piano deve essere calibrato sulla valutazione continua del rischio di liquidità.

Il piano di emergenza contempla:

a. opportuni indicatori di allarme precoce per individuare tempestivamente i pericoli che minacciano la liquidità e le possibilità di finanziamento e reagire di conseguenza;

b. diversi livelli di allarme e una procedura di escalation strutturata e graduale in funzione della gravità della crisi di liquidità;

c. opzioni d’intervento, in base al livello di escalation e/o all’evento scatenante, che contemplino misure e un ordine di priorità per generare e risparmiare liquidità; le fonti e gli strumenti per generare liquidità devono essere valutati secondo criteri conservativi;

d. processi operativi per il trasferimento della liquidità e dei valori patrimoniali tra giurisdizioni, unità giuridiche e sistemi, considerando le restrizioni al trasferimento di liquidità e valori patrimoniali;

e. una chiara ripartizione dei ruoli e l’attribuzione di competenze, diritti e doveri a tutti i servizi coinvolti;

f. procedure, processi decisionali e obblighi di rendiconto chiaramente definiti, con l’obiettivo di garantire un flusso di informazioni in tempo reale destinate ai livelli gerarchici superiori. Occorre stabilire regole chiare per quanto riguarda gli eventi che devono essere oggetto di un’escalation ai livelli gerarchici superiori;

g. vie e strategie di comunicazione chiaramente stabilite e definite che garantiscano un flusso di informazioni chiaro, coerente e regolare verso i partecipanti interni e, in situazioni di emergenza, anche gli esterni.

In presenza di gravi problemi di liquidità la FINMA deve essere informata immediatamente.

Il piano di emergenza deve essere verificato e aggiornato ogni anno. La verifica deve comprendere tutti gli elementi del piano di emergenza. I risultati dell’esame devono essere oggetto di un rapporto all’attenzione della direzione generale.

Il piano di emergenza in caso di carenza di liquidità deve essere inserito nella pianificazione delle situazioni di stress per la banca nel suo insieme.

La banca deve documentare in modo adeguato gli elementi del piano di emergenza secondo i nm. 91–99.

III Esigenze quantitative (quota di liquidità, LCR)

A. Ambito di applicazione

Le esigenze in materia di LCR devono essere adempiute sia a livello di gruppo finanziario, * sia a livello di singolo istituto. Le banche facenti parte di un’organizzazione centrale ai sensi dell’art. 17 OBCR ne sono esonerate se è garantito che, su base contrattuale e/o statutaria, l’organizzazione centrale dispone in qualsiasi momento di tutte le informazioni e dei documenti necessari per valutare la posizione di liquidità delle banche aderenti a livello di singolo istituto. Deve essere garantito che non sussistano ostacoli di alcun tipo al trasferimento di risorse finanziarie e garanzie.

Il consolidamento per finalità di LCR corrisponde a quello per scopi di regolamentazione in materia di fondi propri (art. 7 Ordinanza sui fondi propri [OFoP; RS 952.03]).

Il tipo di consolidamento per finalità di LCR corrisponde a quello per scopi di regolamentazione in materia di fondi propri (art. 8 OFoP).

Ai fini del LCR sono determinanti le chiusure contabili ai sensi dell'Ordinanza FINMA sui conti (OAPC-FINMA; RS 952.024.1) e della Circolare FINMA 20/1 «Direttive contabili – banche».

Le banche che calcolano i fondi propri computabili e necessari a livello di singolo istituto con autorizzazione della FINMA secondo uno standard internazionale riconosciuto (nm. 156 Circ.

FINMA 13/1 «Fondi propri computabili – banche», possono utilizzare lo stesso standard anche per il calcolo del LCR.

Le società non consolidate (quali joint venture o partecipazioni di minoranza senza controllo in altra forma) devono essere incluse nel perimetro di consolidamento per finalità di LCR soltanto se per l’impresa in questione il gruppo finanziario è il principale fornitore di liquidità in un evento di stress di liquidità.

Se un gruppo finanziario è costituito da una banca quale filiale e da ulteriori filiali che invece non sono istituti finanziari, e se la società holding di questo gruppo finanziario risulta inadeguata per quanto concerne gli obiettivi della vigilanza bancaria, allora le esigenze in materia di LCR devono essere adempiute soltanto dalla banca in quanto filiale ma non dal gruppo finanziario nel suo insieme, né tantomeno dalla società holding come singolo istituto.

B. Modalità di calcolo del LCR

Il LCR ai sensi dell’art. 14 cpv. 2 lett. a dell’Ordinanza sulla liquidità (OLiq; RS 952.06) viene calcolato registrando tutte le posizioni rilevanti ai fini LCR ai sensi degli artt. 15a, 15b, 16 e degli allegati 2 e 3 dell’OLiq, in tutte le valute convertite in franchi svizzeri. Fatte salve le

considerazioni di cui all’art. 17 e all’art. 17a OLiq, per il calcolo del LCR ai sensi dell’art. cpv. 2 lett. a OLiq sono ammesse attività liquide di alta qualità (high quality liquid assets, HQLA), indipendentemente dalla rispettiva composizione valutaria.

Abrogato *

C Considerazioni sugli attivi della categoria 1, 2a e 2b

«Monete metalliche e banconote» ai sensi dell’art. 15a cpv. 1 lett. a OLiq non sono equiparabili alla definizione di «mezzi liquidi» secondo il nm. A2–3 seg. dell'allegato 1 della Circ. FINMA 20/1 «Direttive contabili – banche».

In particolare, laddove i relativi criteri risultino adempiuti, gli averi su conti di giro nei confronti di banche, gli averi presso uffici postali all'estero o gli averi in clearing presso banche in quanto parte dei «mezzi liquidi» ai sensi della pos. 1.1 dell'allegato 1 della Circ. FINMA 20/1 «Direttive contabili – banche» devono essere registrati ai fini del LCR come afflussi di fondi, ma non come HQLA.

Per il calcolo dell’avere presso la banca centrale BNS e per il trattamento della riserva minima BNS ai sensi dell’art. 15a cpv. 1 lett. b OLiq si applica quanto segue:

a. la riserva minima BNS deve essere dedotta dall’avere presso la banca centrale BNS;

b. se dopo la deduzione della riserva minima BNS l’avere presso la banca centrale BNS risulta negativo, tale importo deve essere dedotto dall’avere in monete metalliche e banconote;

c. se dopo la deduzione dell’importo di cui al nm. 116 l’avere in monete metalliche e banconote risulta parimenti negativo, tale somma deve essere registrata come deflusso.

Le riserve minime detenute presso le banche centrali estere possono essere registrate nel LCR solo se possono essere computate anche nel corrispondente LCR a livello nazionale. Se possono essere computate nel corrispondente LCR a livello nazionale, occorre considerare l'approccio di detrazione stabilito dalla relativa autorità di vigilanza.

Le banche multilaterali di sviluppo ai sensi dell’art. 15a cpv. 1 lett. c n. 8 OLiq sono quelle indicate nell’elenco riportato nell’allegato 1 della Circolare FINMA 17/7 «Rischi di credito – banche».

Le obbligazioni del Fondo europeo di stabilità finanziaria (European Financial Stability Facility, EFSF) e del Meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria (European Stability Mechanism, ESM) possono essere computate a titolo di attivi della categoria 1 se soddisfano i requisiti dell'art. 15d OLiq.

I titoli negoziabili che consistono in crediti nella valuta del Paese nei confronti di un Governo centrale o una banca centrale in conformità all’art.15a cpv. 1 lett. d OLiq possono essere computati al massimo fino all’ammontare del deflusso netto di fondi di una filiale o di una succursale della banca nel rispettivo Paese o al massimo fino all’ammontare del deflusso netto di fondi nella corrispondente valuta. Ai sensi dell’art. 15a cpv. 1 lett. d OLiq, costituiscono un Paese i singoli Stati membri dell'Unione europea e non l’Unione europea nel suo insieme. Il computo fino all’ammontare del deflusso netto di fondi nella corrispondente valuta è parimenti escluso per l’Unione monetaria europea e le altre aree monetarie transazionali.

Le obbligazioni della Centrale d’emissione per la costruzione di alloggi (EGW/CCL) garantite * in modo irrevocabile da fideiussione federale possono essere computate come attivi della categoria 1 laddove adempiano i requisiti di cui all’art. 15d OLiq.

Le obbligazioni emesse dai Cantoni svizzeri, ai sensi dell’art. 15a cpv. 1 lett. c n. 3 e dell’art. *

a. sono considerate attivi della categoria 1 se, secondo l’apposita tavola di concordanza della FINMA, presentano un rating delle classi 1 o 2 assegnato da un’agenzia di rating riconosciuta dalla FINMA e soddisfano i requisiti di cui all’art. 15d OLiq;

b. sono considerate attivi della categoria 2a se, secondo l’apposita tavola di concordanza della FINMA, presentano un rating della classe 3 assegnato da un’agenzia di rating riconosciuta dalla FINMA e soddisfano i requisiti di cui all’art. 16e OLiq;

c. non sono considerate HQLA se, secondo l’apposita tavola di concordanza della FINMA, presentano un rating della classe 4 o inferiore assegnato da un’agenzia di rating riconosciuta dalla FINMA oppure sono prive di rating.

Le banche cantonali che dispongono di una garanzia illimitata o limitata per le passività da parte del rispettivo Cantone non possono computare come HQLA le obbligazioni del Cantone che emette la garanzia statale per la banca cantonale.

Le obbligazioni emesse dalle città o dai comuni svizzeri, ovvero dalla Centrale di emissione dei comuni svizzeri (CECS), ai sensi dell’art. 15b cpv. 1 lett. a n. 3:

a. sono considerate attivi della categoria 1 o 2 se, secondo l’apposita tavola di concordanza * della FINMA, presentano un rating delle classi da 1 a 3 assegnato da un’agenzia di rating riconosciuta dalla FINMA e soddisfano i requisiti di cui all’art. 15d OLiq;

b. non sono considerate HQLA se, secondo l’apposita tavola di concordanza della FINMA, * presentano un rating della classe 3 o inferiore assegnato da un’agenzia di rating riconosciuta dalla FINMA oppure sono prive di rating.

Se un istituto non finanziario emette obbligazioni attraverso una filiale di finanziamento * specializzata la quale eroga anche servizi finanziari a favore di esso, ma non dispone di un'autorizzazione a operare come banca in Svizzera o all’estero, le obbligazioni di tale filiale possono essere computate come attivi della categoria 2a nella misura in cui adempiono i requisiti di cui all’art. 15d OLiq.

Se una filiale di un istituto non finanziario dispone di un'autorizzazione a operare come banca * in Svizzera o all’estero, in linea di principio le corrispondenti obbligazioni non costituiscono HQLA.

I titoli di credito coperti sono considerati attivi della categoria 2a secondo l'art. 15b cpv. 1 lett. * c OLiq se sussiste una regolamentazione legislativa speciale che, a tutela degli obbligazionisti, assoggetta per legge tali titoli di credito a una vigilanza pubblica particolare, e gli stessi soddisfano i requisiti di cui all’art. 15d OLiq.

In linea di principio le posizioni in metalli preziosi non costituiscono HQLA.

Le azioni possono essere computate come attivi della categoria 2b ai sensi dell’art. 15b cpv. 5 e 6 OLiq se:

a. il titolo è negoziato in borsa e viene conteggiato a livello centralizzato; e

b. il portafoglio azionario risulta complessivamente ben diversificato tra diversi settori; e

c. il titolo è denominato in franchi svizzeri oppure nella valuta estera in cui viene assunto il rischio di liquidità; e

d. il titolo è presente nello Swiss Market Index (SMI); oppure, in caso di azioni non svizzere,

e. il titolo è rappresentato in un indice azionario che un’autorità di vigilanza estera ha defi- * nito ammissibile a scopo di computabilità degli attivi della categoria 2b.

D. Caratteristiche delle HQLA

Ai fini della selezione delle HQLA, oltre alla limitazione agli attivi delle categorie 1 e 2 ai sensi dell’art. 15a e dell’art. 15b OLiq, la banca tiene in considerazione cumulativamente i seguenti fattori, i quali influenzano la possibilità di reperire liquidità su un mercato in modo affidabile:

a. sono negoziati su mercati efficienti e caratterizzati da un’adeguata ampiezza e profondità, nonché da un basso grado di concentrazione per quanto concerne la struttura dei rispettivi operatori;

b. anche in condizioni di mercato avverse, devono rappresentare comprovabilmente una fonte affidabile di liquidità per i mercati pronti contro termine (repo) o a contante; In particolare:

• nel caso di attivi della categoria 2a, non possono aver subito un incremento dello sconto superiore al 10% per le operazioni di pronti contro termine, o una perdita di valore superiore al 10% sui mercati a contante nell’arco di 30 giorni in un periodo rilevante caratterizzato da condizioni di mercato avverse, oppure dalla prima emissione;

• nel caso di azioni, non possono aver subito un incremento dello sconto superiore al 40% per le operazioni di pronti contro termine, o una perdita di valore superiore al 40% sui mercati a contante nell’arco di 30 giorni in un periodo rilevante caratterizzato da condizioni di mercato avverse, oppure dalla prima emissione;

c. il prezzo viene fissato dagli operatori di mercato e risulta facilmente determinabile sul mercato stesso, oppure può essere definito mediante una formula facilmente calcolabile sulla base di informazioni pubblicamente accessibili, e non si basa su ampie ipotesi fondate su un modello;

d. sono quotati presso una borsa svizzera assoggettata alla vigilanza della FINMA, ovvero presso una borsa estera sottoposta al controllo di un’autorità di vigilanza estera;

e. sono realizzabili in qualsiasi momento attraverso una vendita diretta o nell’ambito di una semplice operazione di pronti contro termine; e

f. in linea di principio il valore delle HQLA non può essere influenzato negativamente dal verificarsi delle ipotesi di uno scenario (rischio di correlazione, rischio wrong way).

Per la ripartizione in categorie ai fini delle HQLA dei valori mobiliari ammessi per operazioni di pronti contro termine è possibile utilizzare le classificazioni impiegate e pubblicate dalla BNS.

In presenza di valori mobiliari ammessi dalla BNS per operazioni di pronti contro termine, una banca può partire dal presupposto che le peculiarità delle HQLA di cui ai nm. 140–147 risultino adempiute.

Qualora un’autorità di vigilanza estera disponga di un catalogo o di un registro di attivi ammessi, ovvero fornisca precise istruzioni circa gli attivi riconosciuti per finalità LCR, i nm. 140–147 non devono essere nuovamente verificati in modo separato per tali attivi esteri.

E. Requisiti operativi relativi alla gestione delle HQLA

Una banca deve disporre di procedure e sistemi adeguati per poter vendere in qualsiasi * momento HQLA o comunque poterle monetizzare nell’ambito di semplici operazioni di pronti contro termine. La banca esclude dal proprio quantitativo di attività le HQLA che, a livello operativo, non è in grado di convertire in liquidità entro 30 giorni di calendario in una situazione di stress di liquidità.

Il volume di HQLA deve soddisfare le seguenti condizioni operative:

a. le HQLA devono essere non vincolate. *

b. Le HQLA devono trovarsi sotto il controllo dell’unità funzionale responsabile della gestione della liquidità. Questa unità deve avere un controllo costante e la capacità giuridica e operativa di vendere le HQLA entro i 30 giorni di calendario successivi o di monetizzarle nell’ambito di semplici operazioni di pronti contro termine.

c. Le HQLA non possono essere utilizzate per finalità di strategie di copertura e di negoziazione o per il miglioramento della solvibilità di operazioni strutturate, né possono risultare funzionali alla copertura dei costi operativi. I rischi di mercato correlati alle HQLA possono tuttavia essere coperti mediante hedging anche se in questo caso, ai fini della determinazione del valore di mercato delle HQLA stesse deve essere portato in deduzione il deflusso di fondi che si verificherebbe in caso di vendita delle HQLA a seguito di pareggio anticipato della garanzia.

d. Una banca dispone di una panoramica regolarmente aggiornata circa le filiali o le suc- * cursali (di seguito cumulativamente denominate «unità da consolidare»), le ubicazioni geografiche, le valute e le categorie nonché i depositi o i conti bancari in cui sono detenute le HQLA.

e. Una banca è tenuta a verificare se per le HQLA detenute da unità da consolidare sussi- * stono limitazioni di trasferimento per motivi normativi, giuridici, fiscali, contabili o di altra natura. Le HQLA detenute da unità da consolidare non possono essere computate nello stock consolidato se:

• pur eccedendo il deflusso netto di fondi dell’unità da consolidare, non risultano libera- * mente disponibili in caso di stress di liquidità a livello consolidato, oppure

• sono detenuti da un’unità da consolidare priva di accesso al mercato, salvo laddove * in caso di stress di liquidità le HQLA possano essere trasferite liberamente a favore di altre società del gruppo.

f. Una banca esclude i titoli dal proprio volume di HQLA se per essi non esiste un mercato * di pronti contro termine ampio, spesso e attivo e in caso di vendita in situazioni d’emergenza a breve termine tali titoli dovrebbero essere venduti con uno sconto talmente ingente da comportare una violazione delle esigenze in materia di fondi propri. Quanto detto si applica altresì ai titoli per i quali sussiste una disposizione legale sulla loro detenzione, per esempio esigenze legali minime in materia di market making.

g. Le HQLA in unità da consolidare possono essere computate come HQLA a livello con- * solidato fino a concorrenza del deflusso netto di fondi di tale unità, se il deflusso di quest'ultima è stato conteggiato a livello consolidato. Le HQLA che si attestano al di sopra del deflusso netto di fondi dell'unità da consolidare possono essere computate a livello consolidato solo se il trasferimento non è limitato.

h. Possono essere computati come componente del volume di HQLA gli attivi che:

• sono stati assunti nell’ambito di operazioni di pronti contro termine (reverse repo), finanziamento di titoli e collateral swap e risultano liberamente disponibili per la banca sotto il profilo giuridico e contrattuale;

• sono stati collocati, depositati o costituiti in pegno presso banche centrali, una stanza di compensazione (clearing house) o un altro ente pubblico, ma alla fine della giornata non utilizzati per generare liquidità («garanzie eccedentarie»), laddove gli attivi con il valore di liquidità più elevato sono considerati in prima battuta come eccedentari; oppure

• sono stati ricevuti come garanzia per operazioni su derivati che non vengono custodite separatamente e che sotto un profilo giuridico possono essere ulteriormente costituite in pegno, a condizione che la banca definisca un adeguato deflusso per i rischi corrispondenti.

F. Disposizioni per un’adeguata diversificazione

Il volume di HQLA deve essere adeguatamente diversificato in termini di tipologie di valori * patrimoniali, emissioni ed emittenti nonché di durata, e l’idoneità della diversificazione deve essere sottoposta a verifica con cadenza regolare. I requisiti concernenti il grado di diversificazione sono proporzionali alle dimensioni e alla complessità di una banca come pure allo stock di attività liquide detenuto.

Le obbligazioni della Confederazione, gli averi presso la banca centrale, i titoli di credito delle banche centrali come pure le monete e le banconote non devono essere considerati nella diversificazione.

Se in virtù del suo modello operativo una banca in qualità di creditrice è fortemente esposta * sul mercato ipotecario svizzero e una parte considerevole dei suoi attivi è costituita da obbligazioni fondiarie svizzere, nell’ambito del proprio controllo dei rischi (Circ. FINMA 17/1) la banca deve valutare il rischio di correlazione (rischio wrong way) tra l’esposizione sul mercato ipotecario svizzero e il proprio volume di HQLA.

Le banche di piccole dimensioni devono evitare concentrazioni inadeguate su singoli titoli.

G. Pareggio

Il pareggio fa sì che, dopo la scadenza dell’operazione di finanziamento garantita, il volume * di attivi delle Categorie 1 e 2a sia determinante per il calcolo del LCR. Di conseguenza, ai fini del calcolo del LCR tali operazioni non comportano alcuna variazione nel volume di HQLA e nei deflussi netti di fondi liquidi.

Inoltre, il pareggio fa sì che le posizioni riconducibili a operazioni di finanziamento garantite e rilevanti per il limite massimo del 40% ai sensi dell’art. 15c cpv. 1 lett. c OLiq, per l’importo complessivo del 75% ai sensi dell’art. 16 cpv. 2 OLiq, nonché per il LCR in ambito valutario ai sensi degli artt. 17 e 17a OLiq vengano equiparate a tutti gli effetti alle altre operazioni di finanziamento garantite con scadenza entro 30 giorni di calendario.

Le operazioni di finanziamento garantite che comprendono lo scambio di HQLA ai sensi * dell’art. 15e OLiq e gli swap su cambi con una durata residua superiore a 30 giorni di calendario devono essere pareggiate se si tratta di transazioni con la BNS che prevedono la possibilità di disdetta anticipata entro un termine inferiore a 30 giorni di calendario.

Le garanzie che sono state prestate ai clienti della banca per l’apertura di posizioni short devono essere equiparate a operazioni di finanziamento garantite.

L’applicazione del meccanismo di pareggio e il trattamento delle operazioni di finanziamento garantite si basano sulle disposizioni riportate nell’allegato 1.

Per le transazioni finanziarie in cui l'afflusso o il deflusso di liquidità avviene in una valuta estera nella quale la banca non possiede alcun conto presso la banca centrale, il pareggio viene tuttavia effettuato con l'avere della banca centrale, vale a dire secondo le righe 002 e 003 nella documentazione sulla liquidità della corrispondente valuta, indipendentemente dal fatto che la banca possieda o meno un conto presso la banca centrale nella corrispondente valuta.

I crediti lombard su base garantita (costituzione in pegno del deposito titoli nell'attività al dettaglio per clienti privati) non sono considerati operazioni di finanziamento garantite secondo l'art. 15e cpv. 2 OLiq.

H. Deflussi di fondi – considerazioni sull’allegato 2 OLiq

a) Depositi di clienti privati

I depositi dei clienti privati secondo l'allegato 2 n. 1 OLiq sono depositi di persone fisiche. *

Ai fini del LCR, i depositi dei clienti privati comprendono i depositi a vista e i depositi a termine che giungono a scadenza entro 30 giorni di calendario. I depositi costituiti in pegno in modo irrevocabile per un periodo superiore a 30 giorni di calendario non devono essere considerati.

Se un deposito di clienti privati è stato disdetto attivamente e giunge a scadenza entro *

giorni di calendario, il deflusso deve essere registrato sotto la posizione 13 dell’allegato OLiq come «altro deflusso di fondi contrattuali». I depositi disdetti possono essere assimilati alla stessa categoria dei depositi a termine che giungono a scadenza entro 30 giorni di calendario, se è possibile comprovare alla società di audit che, in passato, in larga misura i clienti non hanno portato in detrazione i depositi disdetti e con la banca non è stato convenuto alcun versamento a favore di un'altra banca. Da questa definizione devono essere esclusi esplicitamente gli impegni derivanti da operazioni su derivati.

Gli strumenti finanziari che sono costituiti da un contratto di base e incorporano uno o più derivati («prodotto strutturato») possono essere trattati come depositi di clienti privati, se:

a. vengono proposti alla vendita esclusivamente a clienti privati e detenuti in depositi di clienti privati, e

b. per calcolare il deflusso viene impiegato il valore equo (fair value) del prodotto struttu- rato.

I depositi stabili secondo l'allegato 2 n. 1.1.1 OLiq sono quei depositi garantiti integralmente * dal sistema svizzero di garanzia dei depositi o da un equivalente sistema estero di garanzia dei depositi, ovvero dalla garanzia analoga di uno Stato centrale, e che

a. costituiscono parte integrante di una relazione cliente ben consolidata, cosicché un prelievo dei depositi risulta altamente improbabile, oppure

b. sono detenuti su un conto di transazione.

Una relazione cliente ben consolidata si configura laddove il depositante soddisfa almeno uno dei seguenti criteri:

a. il depositante ha un rapporto contrattuale attivo in essere con la banca da almeno mesi;

b. il depositante si è impegnato in un rapporto creditizio a lungo termine con la banca (credito ipotecario o altro credito a lungo termine); oppure

c. il depositante ha almeno 3 ulteriori prodotti presso la banca (carta EC, carta di credito, conto per il pilastro 3a, ecc.); da tale novero sono esclusi i crediti.

Abrogato *

La garanzia dei depositi svizzera può essere tenuta in considerazione fino a concorrenza * dell’1,6 per cento della somma totale dei depositi garantiti o dell’importo di CHF 6 miliardi per ogni istituto.

Ai fini della ripartizione della garanzia dei depositi svizzera, tra le diverse categorie di depositi * deve essere applicata la sequenza di seguito indicata: in prima battuta vanno tenuti in considerazione i depositi stabili dei clienti privati, inclusi quelli delle piccole imprese; in seguito i depositi degli altri clienti commerciali e dei grandi clienti.

Se un cliente privato possiede depositi con una scadenza superiore a 30 giorni di calendario come pure depositi con una scadenza inferiore a 30 giorni di calendario, per l'attribuzione dei depositi a una garanzia dei depositi si applica quanto segue.

La garanzia dei depositi verrà considerata innanzitutto per i depositi con una scadenza superiore ai 30 giorni di calendario.

Solo la parte del limite superiore della garanzia dei depositi che rimane in seguito all'at- tribuzione integrale ai depositi con una scadenza superiore ai 30 giorni di calendario (oppure la parte rimanente registrata come depositi non in scadenza entro 30 giorni di calendario in ragione di restrizioni di prelievo secondo i nm. 194-197) può essere attribuita ai depositi con una scadenza inferiore ai 30 giorni di calendario.

Se i depositi presso una filiale o una succursale all’estero sono tutelati da un sistema di * garanzia particolarmente sicuro, a questi può essere riconosciuto il tasso di deflusso previsto dalla rispettiva autorità nazionale di vigilanza nella propria attuazione del LCR. Tali depositi devono soddisfare i requisiti di cui ai nm. 178–184 e adempiere inoltre i seguenti criteri:

a. il sistema di garanzia dei depositi deve essere prefinanziato con depositi assicurati attraverso la riscossione con cadenza regolare di contributi da parte delle banche;

b. in caso di ampio ricorso alle sue riserve, la garanzia dei depositi dispone di mezzi adeguati per assicurare un accesso agevole a ulteriori finanziamenti, quali una garanzia espressa e giuridicamente vincolante da parte dello Stato o un’autorizzazione permanente ad assumere crediti presso lo Stato stesso; e

c. l’accesso ai depositi assicurati viene consentito ai depositanti entro breve tempo, dopo che la garanzia dei depositi è stata attivata.

Qualora i depositi presso una filiale o una succursale all’estero siano soggetti a una garanzia dei depositi, ai fini del computo devono essere applicate le disposizioni specifiche della rispettiva autorità di vigilanza estera.

I depositi meno stabili secondo l'allegato 2 n. 1.1.2 OLiq sono quelli che non soddisfano i * requisiti relativi ai depositi stabili.

I depositi con una durata contrattuale residua superiore a 30 giorni di calendario, compresi i * depositi con una durata indeterminata, ma che tuttavia possono essere ritirati entro 30 giorni di calendario (diritti espliciti e impliciti di disdetta straordinaria, opzioni di disdetta, ecc.) non devono essere considerati come depositi con scadenza entro 30 giorni di calendario se:

a. il cliente deve corrispondere alla banca una penale tale da rendere il prelievo altamente improbabile;

b. per il cliente il tasso d'interesse sul deposito viene calcolato esclusivamente fino alla data del pagamento.

La penale secondo il nm. 194.1 deve essere composta:

Abrogato *

a. dall'indennità per il peggioramento del tasso d'interesse rispetto al momento in cui è * stato effettuato il deposito. Nel caso di depositi con una durata fissa, esso viene determinato in base ai costi più elevati del finanziamento alternativo del deposito fino alla scadenza originaria sul mercato monetario e dei capitali, e

b. da almeno 200 punti base all'anno sul deposito. *

Se una parte del deposito può essere prelevata senza che venga applicata una penale ai sensi dei nm. 194–197, soltanto tale componente deve essere considerata come un deposito con scadenza entro 30 giorni di calendario.

Qualora una banca consenta il prelievo anticipato dei depositi nonostante l’esistenza di * clausole contrattuali che non riconoscono tale diritto al depositante, l’intera categoria di questi depositi (depositi stabili e meno stabili) deve essere considerata come depositi a vista. Se la banca consente questo prelievo straordinario soltanto in casi di rigore, l’intera categoria di questi depositi non deve essere considerata come depositi a vista.

Si configura un caso gravemente problematico se il cliente si trova in serie difficoltà finanziarie che non possono essere giustificate dalle circostanze. Per un cliente privato, tale circostanza si configura per esempio se necessita di un deposito a scopo di sostentamento,

mentre per un cliente commerciale se necessita di un deposito per portare avanti la sua attività.

Inoltre, non è soggetta a penale secondo i nm. 194-197

a. la deduzione per i pagamenti degli emolumenti e dei tassi d'interesse della stessa banca del deposito;

b. la deduzione per gli ammortamenti ordinari e straordinari della banca presso cui è regi- strato il deposito;

c. la deduzione per i rimborsi di impegni presso la stessa banca del deposito;

d. la deduzione per il riporto in un prodotto passivo presso la stessa banca del deposito con restrizione di prelievo e durata comparabilmente vincolanti, come un'obbligazione propria della banca o un'obbligazione di cassa propria della banca.

I conti in metalli preziosi vanno equiparati a normali depositi di risparmio o a vista, tranne se *

a. il regolamento avviene in forma fisica;

b. dopo aver impartito un ordine di vendita per una determinata quantità di metallo prezioso, per contratto il cliente riceve da parte della banca, al relativo corso conseguito, un pagamento in contanti o l’accredito su un conto di compensazione soltanto a vendita avvenuta della posizione in metallo prezioso o dell'operazione di copertura effettuata dalla banca (p. es. un fondo o un conto in metalli preziosi presso un'altra banca), se il ricavato della liquidazione è in grado di coprire il deflusso. Il cliente non può effettivamente vantare alcuna pretesa contrattuale a un pagamento in contanti al corso fissato per il metallo prezioso in questione, cosicché il rischio di liquidità risulta integralmente trasferito in capo al cliente. In questi casi, l'operazione di copertura non deve essere registrata come afflusso.

Per depositi di importo superiore a 1,5 milioni di franchi svizzeri secondo l'allegato 2 n. 1.2 * OLiq si applica quanto segue:

a. i depositi fino a 100 000 franchi svizzeri possono essere registrati come depositi stabili, * laddove il tetto massimo dell’1,6 per cento della somma totale dei depositi garantiti o di 6 miliardi di franchi svizzeri (cfr. nm. 186) sia rispettato;

b. gli ulteriori 1,4 milioni di franchi svizzeri possono essere registrati come depositi meno stabili di clienti privati; e

c. gli ulteriori depositi superiori a 1,5 milioni di franchi svizzeri come pure i depositi esteri * coperti da garanzia superiori a 1,5 milioni di franchi svizzeri devono essere obbligatoriamente registrati nella documentazione sulla liquidità sotto i depositi con grande volume secondo l'allegato 2 n. 1.2 OLiq.

Le obbligazioni di cassa e gli altri titoli di credito con una durata residua fino a 30 giorni di * calendario possono essere considerati depositi di clienti privati secondo l'allegato 2 n. 1.1.2 o l'allegato 2 n. 1.2 OLiq se sono stati venduti esclusivamente a clienti privati e sono detenuti in depositi da questi ultimi; a tale riguardo, deve tuttavia essere garantito che tali strumenti non possano essere acquistati e detenuti da nessun’altra parte diversa dai clienti privati.

Se le obbligazioni di cassa e gli altri titoli di credito sono strutturati come titoli al portatore, deve essere garantito soltanto che al momento dell’emissione possano essere venduti esclusivamente a clienti privati.

b) Mezzi finanziari non garantiti, messi a disposizione da clienti commerciali o da grandi clienti

I mezzi finanziari secondo l'allegato 2 n. 2 OLiq apportati da clienti commerciali o da grandi clienti sono depositi di persone giuridiche, inclusi patrimoni segregati quali trust o fondazioni.

Il concetto di «non garantito» indica che, in caso di insolvenza, scioglimento o liquidazione della banca, i depositi non sono garantiti mediante pretese giuridiche su appositi valori patrimoniali della banca.

Abrogato *

Sono considerati mezzi finanziari non garantiti apportati da clienti commerciali o da grandi clienti tutti i depositi che possono essere prelevati entro 30 giorni di calendario e/o il cui termine di scadenza contrattuale più prossimo rientra in questo orizzonte temporale (come i depositi a termine che giungono a scadenza e i titoli di credito non garantiti), nonché tutti i depositi senza data di scadenza fissa, inclusi quelli che risultano disdicibili a discrezione del cliente senza il pagamento di una penale di cui ai nm. 194–197 e che comportano un rimborso entro il periodo di 30 giorni di calendario.

Per quanto riguarda i mezzi finanziari per i quali la banca può beneficiare di un'opzione di disdetta, occorre considerare che tale opzione produce l'effetto di accorciare la scadenza. Sono esclusi i casi in cui il prolungamento non produce effetti di reputazione negativi. In particolare, se il mercato si attende un rimborso anticipato dei mezzi finanziari, deve essere considerata l'opzione di disdetta.

Le piccole imprese secondo l'allegato 2 cpv. 2.1 OLiq sono persone giuridiche, ditte * individuali o società di persone di diritto svizzero o estero del settore non finanziario con un volume creditizio (eventualmente a livello consolidato) e un importo complessivo dei depositi (sempre eventualmente a livello consolidato) inferiore a 1,5 milioni di franchi svizzeri. I volumi creditizi e l’importo complessivo dei depositi devono essere considerati separatamente, escludendo qualsiasi tipo di compensazione. «A livello consolidato» significa che le società riunite sotto una conduzione unitaria («unione di piccole imprese») devono essere considerate come un unico creditore e/o un debitore. I depositi possono essere gestiti dalla

banca come depositi di clienti privati laddove presentino caratteristiche analoghe a tale tipologia.

I depositi di associazioni, fondazioni che perseguono uno scopo di pubblica utilità secondo * l'art. 80 segg. del Codice civile svizzero o le società di persone secondo gli artt. 530, 552, 594 del Codice delle obbligazioni oppure di persone giuridiche o società di persone secondo il diritto estero che corrispondono alle associazioni, alle fondazioni e alle società di persone secondo il diritto svizzero possono essere trattati come depositi di clienti privati se l’associazione, la fondazione che persegue uno scopo di pubblica utilità o la società di persone risponde ai requisiti relativi alle piccole imprese di cui al nm. 211.

Le disposizioni dei nm. 176-200 si applicano per analogia ai clienti commerciali e ai grandi clienti.

La ripartizione tra «depositi operativi» e «depositi non operativi» secondo l'allegato 2 n. 2.2 * OLiq deve essere effettuata soltanto dopo che è stata individuata la tipologia di controparte con cui si ha a che fare.

I «depositi operativi» secondo l'allegato 2 n. 2.2 OLiq sono depositi di clienti commerciali o * grandi clienti derivanti da relazioni di clearing, servizi di banca depositaria o di cash management, come pure depositi di altre banche per i quali per contratto è stato concordato che sono considerati operativi per analogia al nm. 297 e ai quali si applicano i criteri seguenti:

Abrogato 215*-218*

a. devono essere erogati nell’ambito di una relazione d’affari consolidata, da cui il depositante dipende in misura essenziale;

b. non devono essere costituiti da servizi di prime brokerage o di banca corrispondente;

c. il cliente non ha la possibilità di ritirare gli importi che giungono legalmente a scadenza entro un orizzonte temporale di 30 giorni di calendario senza pregiudicare la propria attività operativa;

d. i servizi vengono erogati nel contesto di una prestazione giuridicamente vincolante; e

e. i depositi sono detenuti in conti appositamente contraddistinti, come ad esempio conti correnti per il traffico pagamenti o il regolamento delle operazioni su titoli, e vengono remunerati in modo tale da non offrire al cliente alcun incentivo economico a mantenere i depositi in eccesso su tali conti.

Tutti i depositi che potrebbero essere prelevati lasciando comunque un volume di fondi sufficiente per garantire le attività di clearing, banca depositaria e cash management non sono considerati depositi operativi.

Per una banca della categoria 1, 2 e 32 si applica quanto segue:

a. Per la componente classificata come depositi operativi per finalità di clearing, di deposito * e di cash management, la banca deve quantificare in maniera motivata e comprensibile, con l’ausilio di un modello interno, la posizione minima da detenere per il mantenimento dell’attività da parte del cliente.

b. Il modello interno ai sensi del nm. 225 deve tenere in debita considerazione la complessità, la tipologia e l’estensione dell’attività operativa della banca.

c. Se la banca sceglie un modello basato sui volumi d'affari, nella parametrizzazione deve essere considerato il diverso comportamento in materia di pagamento delle controparti.

d. Per le banche secondo l'allegato 1 n. 2 OLiq, nel calcolo dei depositi operativi deve es- sere considerato il nm. 293 per analogia. Ciò significa che i depositi a vista di altre banche svizzere o di banche estere provenienti da Stati che hanno introdotto il LCR in conformità alle disposizioni del Comitato di Basilea devono essere considerati non operativi

e. Il modello interno secondo il nm. 225 deve essere presentato in via preliminare alla FINMA per approvazione.

f. Se la FINMA non approva il modello interno, per le banche delle categorie 1, 2 e 3 tutti i depositi in questione devono essere considerati non operativi. Per le banche della categoria 4 o 5 si applicano i nm. 228-231.

A seconda della controparte, una banca della categoria 3, 4 o 5 3 considera non operative le * seguenti quote di depositi:

a. per gli istituti non finanziari, i governi centrali, le banche centrali, gli enti territoriali subordinati e gli altri enti di diritto pubblico e le banche multilaterali di sviluppo, come pure i depositi attribuiti a questa categoria in conformità al nm. 245: l’80% dei depositi è di tipo non operativo;

b. per gli istituti finanziari classificati come non-banche e per tutte le altre persone giuridiche e i clienti commerciali: il 90% dei depositi è di tipo non operativo;

c. per le banche: il 100% dei depositi è di tipo non operativo, eccetto i depositi per i quali per contratto è stato concordato che sono considerati operativi per analogia al nm. 297.

2 Cfr. Allegato 3 OBCR.

3 Cfr. Allegato 3 OBCR.

In deroga ai nm. 228-231, una banca della categoria 4 o 5 4 può determinare la quota di depositi operativi mediante un modello interno se può dimostrare di essere in grado di gestirlo. In questo caso si applicano le corrispondenti disposizioni dei nm. 226-227.

Un gruppo finanziario secondo l'allegato 2 n. 2.3 OLiq è un gruppo di banche giuridicamente * indipendenti ma reciprocamente collegate da disposizioni definite negli statuti e accomunate da un orientamento strategico e da un marchio congiunti; determinate funzioni vengono tuttavia esercitate da un istituto centrale o da fornitori di servizi specializzati. Può essere computato con un tasso di deflusso del 25% soltanto l’importo dei depositi detenuti dai membri del gruppo finanziario presso l’istituto centrale che

a. risulta collocato a seguito dei requisiti minimi statutari registrati presso l’autorità di vigilanza;

b. è funzionale al sistema di tutela definito a livello di statuto contro situazioni di insolvenza o di illiquidità del gruppo finanziario; oppure

c. adempie alle condizioni per i «depositi operativi» ai sensi dei nm. 214, 218–223. *

Tutti gli altri depositi di membri del gruppo finanziario presso l’istituto centrale e tutti i depositi derivanti dalle operazioni di banca corrispondente presso l’istituto centrale non sono considerati depositi computabili con un tasso di deflusso del 25%, bensì depositi di istituti finanziari con un tasso di deflusso del 100%.

Le obbligazioni di cassa e gli altri titoli di credito con una durata residua fino a 30 giorni di calendario possono essere considerati depositi non operativi di imprese non finanziarie secondo l'allegato 2 n. 2.4.2 OLiq, se è garantito che non possono essere acquistati e detenuti da istituti finanziari secondo l'allegato 1 OLiq, comprese le imprese a loro affiliate o altre persone giuridiche secondo il nm. 242.

Un tasso di deflusso analogo a quello applicato ai depositi meno stabili dei clienti privati * (allegato 2 n. 1.1.2) può essere selezionato per i depositi derivanti da conti di libero passaggio e per i depositi relativi alla previdenza individuale vincolata (pilastro 3a) se:

a. Abrogato *

b. questi averi possono essere ritirati entro 30 giorni di calendario soltanto da una persona * fisica, ma non dalla fondazione di libero passaggio, dalla fondazione bancaria o dalla fondazione d'investimento; e

c. i depositi sono riconducibili in maniera univoca alla persona fisica.

Per i depositi derivanti da conti di libero passaggio e depositi relativi al pilastro 3a secondo i nm. 237–240, il limite di 1,5 milioni di franchi svizzeri secondo l'allegato 2 n. 1.2 OLiq non

4 Cfr. Allegato 3 OBCR.

deve essere rispettato. Inoltre, non è necessario procedere a un'aggregazione con altri depositi al fine di determinare se un depositante oltrepassa il limite superiore.

I depositi del pilastro 3a costituiti in pegno e gli ulteriori depositi costituiti in pegno non devono essere registrati come deflussi se risultano vincolati per più di 30 giorni di calendario attraverso l’operazione sottostante alla costituzione in pegno.

La posizione «tutte le altre persone giuridiche» (allegato 2 n. 2.5 OLiq) comprende società * fiduciarie, beneficiari, conduit, società veicolo e altre persone giuridiche.

Abrogato 243*-244*

Il trattamento dei depositi di tutte le altre persone giuridiche secondo l'allegato 2 n. 2.5 OLiq * si basa sull'avente economicamente diritto. Tali depositi possono essere trattati come depositi di istituti non finanziari secondo l'allegato 2 n. 2.4.1 e 2.4.2 OLiq se sono adempiuti i seguenti requisiti:

a. l'avente economicamente diritto è una persona fisica identificabile in maniera univoca oppure può essere costituito da più persone fisiche legate da un rapporto di parentela;

b. l'avente economicamente diritto è l'ultimo proprietario del deposito;

c. si tratta di una struttura il cui scopo è l'investimento collettivo di capitale;

d. non si tratta di un conduit o di una società veicolo di una banca; e

e. non si tratta di una società correlata a una banca.

Se i prodotti unit-linked sono segregati rispetto ad altri valori patrimoniali, i corrispondenti attivi e passivi possono essere reciprocamente compensati. Un'eventuale eccedenza di attivi deve essere considerata come un deflusso dai «depositi di tutte le altre persone giuridiche».

Una società correlata secondo l'allegato 2 n. 2.5 OLiq è una società che non è parte integrante del gruppo formato dalla banca, ma è riunita, sotto un'unica direzione, in una società che nella struttura del gruppo si colloca sopra la banca.

I deflussi dai depositi di società collegate secondo l'allegato 2 n. 2.5 OLiq devono essere * registrati sotto «altre persone giuridiche», salvo laddove i mezzi finanziari apportati siano parte di una relazione d’affari operativa ai sensi dei nm. 214, 218–223, costituiscano un deposito presso un gruppo finanziario ai sensi dei nm. 232–235 o siano riconducibili a società collegate che non sono istituti finanziari.

Abrogato *

I titoli di credito non garantiti secondo l'allegato 2 n. 2.6 OLiq comprendono tutti gli strumenti * di credito emessi dalla banca ed esigibili entro 30 giorni di calendario, ad eccezione delle

obbligazioni di cassa e di quei titoli di credito venduti esclusivamente a clienti privati e conformi ai criteri di cui al nm. 205.

Per quanto riguarda i titoli di credito non garantiti, non vengono considerati i prodotti che non generano alcun deflusso di liquidità presso la banca e che non possono essere ridotti in modo tale che la dotazione di HQLA rimanga invariata.

I depositi a vista che derivano dall'offerta di servizi di prime brokerage, compresi i crediti derivanti da attività che soddisfano i requisiti per i depositi operativi secondo il nm. 214 segg., devono essere trattati separamente dagli stock segregati in conformità ai requisiti della protezione nazionale dei clienti. Nei confronti di altre posizioni di clienti considerate nel quadro della determinazione del LCR non viene effettuata alcuna compensazione (netting). Gli stock segregati non compensabili sono considerati afflussi secondo il nm. 298.2 e devono essere esclusi dalle HQLA.

c) Derivati e altre transazioni

Il deflusso netto di fondi da derivati secondo l'allegato 2 n. 5.1 OLiq viene calcolato in base * alla sommatoria degli afflussi e dei deflussi di fondi contrattualmente attesi. A tale riguardo, si applica quanto segue:

a. gli afflussi e i deflussi di fondi per controparte possono essere compensati reciproca- * mente (netting) soltanto in presenza di un apposito accordo quadro di netting in corso di validità. Sono esclusi i pagamenti provenienti da derivati in valute estere che prevedono contestualmente lo scambio del valore nominale. Tali pagamenti possono altresì essere compensati reciprocamente anche senza un accordo quadro di compensazione per il LCR in tutte le valute. Per il LCR in franchi svizzeri, gli afflussi e i deflussi possono essere computati reciprocamente solo se sono stati effettuati lo stesso giorno ed è previsto lo scambio simultaneo del valore nominale;

b. per le opzioni è necessario presumere che le stesse vengano esercitate se risultano «in the money» per l’acquirente e l’operazione sia contrattualmente possibile;

c. ai fini del calcolo, è necessario escludere i deflussi conseguenti a variazioni del valore di mercato del derivato e i deflussi conseguenti a variazioni della valutazione delle garanzie (nm. 267); e

d. se i derivati sono coperti con HQLA, i deflussi di fondi devono essere calcolati previa rettifica dei corrispondenti afflussi di liquidità o di garanzie che, a parità di tutte le altre condizioni, risulterebbero dagli obblighi contrattuali di consegnare alla banca liquidità o garanzie. A tale scopo, non appena ha ricevuto le garanzie, la banca deve essere tuttavia autorizzata sotto il profilo giuridico e risultare in grado sotto il profilo operativo di impiegare le stesse per generare una nuova raccolta di fondi. È inoltre necessario rammentare che l’afflusso e gli attivi non possono essere registrati due volte.

Le «altre transazioni» ai sensi dell’allegato 2 OLiq, posizioni 5.2 – 5.7, sono definite come strutture analoghe a derivati, come ad esempio i prodotti strutturati. In questo novero non sono comprese le operazioni di rifinanziamento garantite, incl. le transazioni di Securities Lending and Borrowing.

Se, a seguito di una riduzione fino a 3 notch (compresi) del suo rating a lungo termine, la banca è tenuta contrattualmente a depositare ulteriori garanzie per operazioni di finanziamento, su derivati e altre transazioni, (allegato 2 OLiq, posizione 5.2), la banca stessa è tenuta a registrare l’intero importo di tali garanzie come deflusso di liquidità (tasso di deflusso del 100%).

Se, a seguito di una riduzione fino a 3 notch (compresi) del suo rating a lungo termine, la controparte può esigere, anziché il deposito di ulteriori garanzie, un’estinzione anticipata degli impegni in essere o l’utilizzo di un impegno eventuale, il nm. 255 si applica per analogia (tasso di deflusso del 100%).

Se il deposito di ulteriori garanzie, l’estinzione anticipata degli impegni esistenti o l’utilizzo di un impegno eventuale sono collegati al rating a breve termine della banca si presume che la loro attivazione dipenda dal corrispondente rating a lungo termine, conformemente alla tavola di concordanza «Approccio standard svizzero e internazionale» relativa alla Circ. FINMA 17/7 «Rischi di credito – banche».

In caso di riduzione del rating, è necessario prestare attenzione agli effetti su tutte le tipologie di garanzie depositate e di trigger contrattuali che modificano i diritti di ulteriore costituzione in pegno sulle garanzie non detenute separatamente.

Qualora la banca detenga garanzie eccedentarie e non scorporate contrattualmente revocabili in qualsiasi momento dalla controparte (allegato 2 OLiq, posizione 5.3), la banca deve registrare l’importo totale di tali garanzie come deflusso di liquidità (tasso di deflusso al 100%).

Qualora la banca debba contrattualmente alla controparte il deposito di garanzie e la controparte stessa non ne abbia ancora fatto richiesta (allegato 2 OLiq, posizione 5.4), la banca deve registrare l’importo totale di tali garanzie come deflusso di liquidità (tasso di deflusso al 100%).

Qualora la banca detenga garanzie non scorporate costituite da attività HQLA che possono essere sostituite dalla controparte con attività non HQLA senza l’approvazione preventiva della banca (allegato 2 OLiq, posizione 5.5), quest’ultima deve registrare l’importo totale di tali garanzie come deflusso di liquidità (tasso di deflusso al 100%).

Abrogato *

Anziché l'approccio retrospettivo secondo l'allegato 2 n. 5.6 OLiq in combinato disposto con * l'art. 16 cpv. 9 lett. b OLiq, per quantificare il flusso netto di fondi da derivati o da altre

transazioni a seguito di variazioni del valore di mercato, le banche possono avvalersi di un modello interno. Occorre considerare i seguenti criteri di utilizzo:

a. in caso di utilizzo di un approccio basato su scenari, devono essere ipotizzate situazioni di stress di liquidità di portata almeno analoga a quella dello scenario LCR;

b. in caso di utilizzo di un approccio basato sul modello VaR, deve essere applicato un livello di confidenza di almeno il 98% nonché un periodo di detenzione di 30 giorni di calendario. Gli approcci basati sul passato devono fondarsi su uno storico dati di almeno 24 mesi. Qualora non risulti disponibile un apposito storico dati o venga scelto un approccio alternativo, deve essere effettuata una stima conservativa commisurata alla portata dello scenario LCR.

c. L'approccio basato su un modello interno deve essere preventivamente sottoposto alla FINMA per approvazione.

d. Se la FINMA non autorizza l'approccio basato su un modello interno, deve essere utiliz- zato l'approccio retrospettivo.

Abrogato *

Per il calcolo del deflusso netto di fondi secondo l’allegato 2 n. 5.6 OLiq vengono considerati come parte integrante del flusso netto di fondi i pagamenti compensativi ricevuti ed effettuati delle cosiddette transazioni settled to market, per le quali il valore di mercato di un derivato viene regolarmente ridotto mediante dei pagamenti; il derivato non viene tuttavia liquidato, bensì mantenuto.

Qualora per derivati e altre transazioni una banca consegni alla e riceva dalla stessa controparte garanzie che non siano attivi della categoria 1 (allegato 2 OLiq, posizione 5.7), il 20% del valore delle garanzie consegnate al netto di quelle ricevute deve essere registrato come deflusso, in modo da coprire le potenziali variazioni di valutazione.

Per il calcolo del deflusso conseguente a potenziali variazioni di valutazione ai sensi del nm. 267 si applica quanto segue:

a. le garanzie ricevute possono essere dedotte soltanto se le stesse non sono soggette ad alcuna limitazione circa il loro ulteriore utilizzo;

b. il deflusso del 20% viene calcolato sulla base del valore nominale delle garanzie da consegnare, previa applicazione di eventuali riduzioni di valore che si applicano alla categoria di garanzie in questione; e

c. le garanzie detenute in un conto margini scorporato possono essere utilizzate a compensazione dei deflussi soltanto se risultano collegate con pagamenti compensabili dello stesso conto.

d) Linee di credito e di liquidità

Le linee di credito e di liquidità (facility) secondo l'allegato 2 n. 8.1 OLiq sono definite come * accordi contrattuali espliciti o impegni a predisporre a una data futura fondi a favore di clienti privati, commerciali o grandi clienti. Nella fattispecie, queste facility comprendono soltanto accordi di finanziamento contrattualmente irrevocabili e confermati, nonché accordi revocabili a determinate condizioni o disdicibili unilateralmente.

La parte delle linee di credito e di liquidità non utilizzata viene calcolata al netto di quelle HQLA (previa applicazione delle relative riduzioni di valore) che sono già state apportate dalla controparte come garanzia per la linea di credito o di liquidità, oppure per le quali la controparte è contrattualmente tenuta allo stanziamento nel momento in cui usufruisce di queste facility. A tale riguardo, nel momento in cui la facility viene utilizzata, la banca deve essere tuttavia autorizzata sotto il profilo giuridico e risultare in grado sotto il profilo operativo di impiegare le garanzie per generare una nuova raccolta di fondi, e non può sussistere alcuna correlazione significativa tra la probabilità di utilizzo della facility stessa e il valore di mercato delle garanzie.

Le facility di carattere generale per il finanziamento dell'esercizio dell'attività e per il capitale * operativo dei clienti commerciali sono considerate linee di credito.

L’obbligo di versamento suppletivo nei confronti degli istituti di emissione di obbligazioni * fondiarie deve essere registrato come linea di credito (allegato 2 OLiq, posizione 8.1.3), se non è già concepito quale facility e pertanto registrato.

Abrogato *

Ai fini del LCR, una linea di liquidità è definita come un impegno di copertura confermato ma * non ancora utilizzato (back-up facility) di cui il cliente può avvalersi per il finanziamento:

a. di titoli di credito in scadenza emessi sul mercato dei capitali (linea di rifinanziamento);

b. di transazioni sul mercato dei capitali pianificate in relazione ad acquisizioni di imprese che devono essere finanziate sul mercato (linea di rilevamento); o

c. di nuove emissioni pianificate che devono essere collocate sul mercato (linea di ricollo- camento).

Nel caso di una linea di rifinanziamento, comelinea di liquidità deve essere computato sol- * tanto l’importo corrispondente all’entità dei titoli di credito del cliente attualmente in circolazione che giungono a scadenza entro i successivi 30 giorni di calendario e che risultano coperti dalla facility.

La parte della linea di rifinanziamento che copre titoli di credito i quali non giungono a sca- denza entro 30 giorni di calendario deve essere considerata come una linea di credito, purché possa essere utilizzata per scopi diversi dalla copertura dei debiti emessi.

Nel caso di una linea di rilevamento, nessun deflusso deve essere considerato ai fini del LCR fino a che le autorità rilevanti abbiano dato il loro accordo al rilevamento o alla fusione. Se, in caso di linea di rilevamento o di ricollocamento, la transazione sul mercato dei capitali necessita dell'accordo degli azionisti, non deve essere considerato alcun deflusso fino a che questi ultimi abbiano dato il loro accordo alla transazione.

Se si tratta di un'operazione sindacata stipulata contrattualmente con altri creditori, deve essere considerato il credito complessivo della sindacazione, tranne se sussiste un impegno irrevocabile degli altri creditori che, per analogia alle prescrizioni applicabili in materia di presentazione dei conti, comporterebbe un non bilanciamento della parte confermata dagli altri creditori. In questo caso deve essere registrata come facility solo la quota della banca fissata nel contratto. Per analogia, in caso di facility di rifinanziamento sindacata, deve essere riportato solo l'importo proporzionale del titolo di credito in scadenza per il calcolo secondo i nm. 277.1 e 278, che corrisponde in via proporzionale alla quota sindacata della linea di credito.

Nel caso di una linea di rifinanziamento, deve essere considerato il valore nominale dell'e- missione prevista.

Le linee generali ai fini del capitale circolante delle imprese (nm. 274) che possono essere utilizzate anche per scopi di finanziamento delle transazioni sul mercato dei capitali in relazione ad acquisizioni di imprese le quali devono essere finanziate sul mercato dei capitali, devono essere considerate linee di liquidità secondo l'art. 16 cpv. 4 OLiq se la banca viene a conoscenza del progetto del cliente di acquisizione di un'impresa il cui finanziamento deve avvenire sul mercato del capitale (accompagnandola o mettendo a disposizione un'esplicita linea di liquidità oltre alla facility generale) e le condizioni del nm. 278.2 sono adempiute.

Abrogato 279*-280*

A prescindere dalle disposizioni di cui ai nm. 274, 277–278.5, ogni facility a favore di hedge * fund, fondi monetari, società veicolo finanziarie (special purpose vehicle, SPV) come conduit o altri veicoli destinati a finanziare gli attivi della banca deve essere registrata integralmente come linea di liquidità.

Una linea di credito o di liquidità nei confronti di tutte le altre persone giuridiche che adempiono i requisiti secondo i nm. 245.1–245.5 può essere considerata secondo l'allegato 2 n. 8.1.2.1 (linea di credito) e l'allegato 2 n. 8.1.2.2 (linea di liquidità).

Una linea di credito concessa a una società veicolo finanziaria che è garantita da un'impresa non finanziaria o è una partecipazione maggioritaria a un'impresa non finanziaria, è controllata da quest'ultima ed è stata fondata esclusivamente allo scopo di finanziare le

corrispondenti attività, può essere considerata una linea di credito se non viene utilizzata per sostituire il finanziamento sui mercati finanziari (vale a dire emissione o prolungamento di obbligazioni).

e) Altri obblighi eventuali volti allo stanziamento di fondi, quali garanzie, crediti documentari, linee di credito e di liquidità revocabili

I deflussi provenienti da fondi del mercato monetario gestiti allo scopo di mantenere un valore stabile (allegato 2 n. 9.3.5 OLiq) non devono essere considerati se la legislazione in materia di fondi del Paese in cui il fondo è stato istituito esclude un sostegno da parte della banca che esuli dalle riserve minime stabilite per legge o limita in modo sufficiente il rischio di un sostegno prescrivendo norme applicabili alla qualità del credito dei valori patrimoniali consentiti e mette a disposizione strumenti adeguati per la gestione di una situazione di mercato tesa (regolamentazione per spese di restituzione e/o blocco delle restituzioni).

f) Posizioni short di clienti, coperte da garanzie di altri clienti

Gli impegni non convenuti contrattualmente nei quali le posizioni short di un cliente risultano * coperte da garanzie di altri clienti (allegato 2 n. 11 OLiq) sono impegni eventuali per i quali

a. la banca contrappone internamente valori patrimoniali di clienti alle posizioni short di altri clienti;

b. le garanzie non sono computabili come attivi della categoria 1 o 2; e

c. la banca, in caso di ritiro da parte del cliente, è probabilmente obbligata a trovare ulteriori fonti di rifinanziamento per tali posizioni.

g) Altri deflussi di fondi contrattuali entro 30 giorni

Sono considerati «altri deflussi di fondi contrattuali» (allegato 2 n. 13 OLiq) tutti gli altri deflussi contrattuali entro i successivi 30 giorni di calendario, come i deflussi per coprire la presa in prestito non garantita di garanzie reali, posizioni short non coperte come pure posizioni short coperte mediante operazioni non garantite di indebitamento in titoli, pagamenti di dividendi o pagamenti contrattuali di interessi. I deflussi di fondi per i costi di esercizio non sono compresi. Per quanto riguarda gli importi rilevanti superiori all'1% dei deflussi di fondi netti, occorre comunicare alla FINMA quali posizioni sono state registrate come «altri deflussi di fondi contrattuali». Devono essere comunicate solo le modifiche rilevanti delle posizioni rispetto al mese precedente.

I deflussi di fondi confermati e irrevocabili nei 30 giorni di calendario successivi, derivanti da * transazioni con decorrenza futura (forward starting transactions), sono considerati impegni in sospeso e devono essere registrati come «altri deflussi di fondi contrattuali» (allegato 2 n. 13 OLiq).

Per gli ordini di vendita e di acquisto non ancora effettuati di titoli che non costituiranno (acquisto) o non costituiscono (vendita) HQLA delle categorie 1 e 2a, anziché iscriverli a bilancio su base lorda come «altri deflussi di cassa contrattuali» e «altri afflussi contrattuali di fondi» è possibile compensare gli ordini di acquisto e di vendita non eseguiti per titoli che vengono regolati lo stesso giorno e nella stessa sede di negoziazione.

I Afflussi di capitali – considerazioni sull’allegato 3 OLiq

a) Requisiti generali

Possono essere considerati afflussi di fondi soltanto gli afflussi contrattuali dei 30 giorni di calendario successivi derivanti da crediti in corso, ivi inclusi i pagamenti di interessi, a condizione che

a. non sussista né un ritardo nei pagamenti, né una rettifica di valore;

b. per questi crediti entro i 30 giorni di calendario successivi non siano prevedibili né un’insolvenza, né tantomeno una rettifica di valore per rischi di perdita ai sensi dell'art. OAPC-FINMA; e

c. non si tratti di afflussi di fondi vincolati.

Le HQLA concesse in prestito a cui non corrisponde alcuna transazione compensatoria per il tramite di un’operazione di pronti contro termine o un collateral swap e che la banca recupera o può reclamare entro i 30 giorni successivi possono essere iscritte a bilancio come «altri afflussi di cassa contrattuali». Nel caso degli attivi della categoria 2 occorre tenere conto delle riduzioni di valore.

Gli afflussi confermati e irrevocabili nei 30 giorni di calendario successivi derivanti da transazioni con decorrenza futura (forward starting transactions) sono parimenti considerati come crediti in sospeso ai sensi del nm. 287.

Se per un portafoglio di crediti sussiste una rettifica di valore individuale forfetizzata o * sussistono rettifiche di valore calcolate a livello di portafoglio di importo pari a X%, sul totale degli afflussi contrattualmente dovuti entro i successivi 30 giorni di calendario da tale portafoglio creditizio è consentito considerare come afflusso soltanto un volume pari a 100- X%.

I depositi a vista presso altre banche nazionali, ovvero presso banche estere in Stati che hanno introdotto il LRC conformemente alle disposizioni del Comitato di Basilea, possono essere considerati come afflusso di fondi se per tali crediti non sono attesi entro i successivi 30 giorni di calendario né un’insolvenza, né una rettifica di valore.

Gli afflussi di fondi devono essere considerati, tenendo conto dei diritti contrattuali delle * controparti, all’ultimo termine utile. Non devono essere effettuate ipotesi concernenti la scadenza («scadenze fittizie»).

Non possono essere considerati gli afflussi di fondi per i crediti in scadenza entro 30 giorni di calendario che, per analogia al nm. 272, sono stati garantiti nel quadro di un accordo contrattuale o di un impegno il quale definisce esplicitamente varie condizioni, come tasso d'interesse (o, nel caso di prodotti correlati a un tasso d'interesse di riferimento, il margine), ammontare e/o durata e il cui prolungamento da parte della banca è consueto, nella misura in cui l'accordo contrattuale o l'impegno soggiacente non giunga a scadenza.

Fanno eccezione gli sforamenti delle linee in conto corrente concesse e gli altri sorpassi di conto esplicitamente garantiti di carattere temporaneo che possono essere registrati come afflusso.

Gli afflussi di fondi relativi a crediti che non presentano una scadenza determinata non possono essere considerati. I rimborsi minimi, i tassi d'interesse o gli emolumenti stabiliti per contratto possono essere considerati se giungono a scadenza nei successivi 30 giorni di

calendario e in considerazione dei corrispondenti tassi di afflusso sulla base dell'allegato

n. 5.1-5.3 OLiq.

I tassi d'interesse e i pagamenti rateali di tutti i crediti non a rischio come pure le riduzioni integrali dei crediti non coperti secondo il nm. 294.1 possono essere considerati come afflusso di fondi.

b) Operazioni di finanziamento garantite

Un credito di margine secondo l'allegato 3 n. 2 OLiq è un prestito garantito che viene * concesso a un cliente affinché questi possa aprire posizioni di negoziazione. Il possesso delle garanzie ricevute viene trasferito alla banca, la quale a sua volta può riutilizzare i titoli ricevuti. Qualora si configuri soltanto una costituzione in pegno delle garanzie e la banca non abbia alcun diritto al riutilizzo di queste ultime, ai fini del LCR il credito non è considerato come credito di margine.

c) Depositi operativi presso altri istituti finanziari e depositi presso l’istituto centrale di un gruppo finanziario

La definizione dei depositi operativi secondo l'allegato 3 n. 4 OLiq che una banca detiene * per relazioni di clearing, servizi di deposito e di cash management presso altri istituti finanziari corrisponde a quella definita nei nm. 214–224 e 221-224. I crediti per l'attività di banca corrispondente che la banca detiene presso altre banche devono essere registrati come depositi operativi.

Per una banca della categoria 1, 2 o 35 si applicano per analogia le disposizioni dei nm. 224.1-227.

Per una banca della categoria 4 e 56, tutti i depositi presso altri istituti finanziari possono * essere considerati non operativi, con riserva dei nm. 297.2 e 297.3. Fanno eccezione i crediti per l'attività di banca corrispondente come pure i depositi che per contratto devono essere considerati operativi.

In deroga al nm. 297, una banca della categoria 4 o 5 7 può determinare la quota di depositi operativi mediante un modello interno se può dimostrare di essere in grado di gestire un tale modello. In questo caso si applicano per analogia le disposizioni dei nm. 226-227.

Indipendentemente dal fatto che una banca utilizzi o meno un modello interno per valutare la ripartizione tra depositi operativi e non operativi, i depositi presso SIX SIS devono essere ripartiti in operativi e non operativi nel modo seguente (righe 200 vs. 202 nella documentazione sulla liquidità).

• I crediti su conti collateral devono essere integralmente registrati come operativi.

• Tutti gli altri crediti possono essere integralmente considerati come non operativi se per contratto giungono a scadenza entro 30 giorni di calendario o possono essere detratti senza il pagamento di una penale, come definito ai nm. 194-197, e non sono registrati come averi presso la BNS.

d) Derivati

I nm. 249–251 si applicano per analogia per il calcolo dell’afflusso netto di fondi da derivati * (allegato 3 n. 6.1 OLiq).

Se i derivati e le altre transazioni sono coperti con HQLA, gli afflussi di fondi devono essere calcolati previa rettifica dei corrispondenti deflussi di liquidità o di garanzie che, a parità di tutte le altre condizioni, risulterebbero dagli obblighi contrattuali della banca di consegnare liquidità o garanzie.

e) Titoli in scadenza entro 30 giorni di calendario che non rientrano nello stock di HQLA

Nell'allegato 3 n. 6.2 OLiq rientrano anche gli afflussi derivanti dallo svincolo dei depositi o dei titoli detenuti presso conti segregati conformemente ai requisiti prudenziali per la tutela delle attività di negoziazione della clientela, a condizione che tali volumi segregati adempiano

5 Cfr. Allegato 3 OBCR.

6 Cfr. Allegato 3 OBCR.

7 Cfr. Allegato 3 OBCR.

i requisiti HQLA. Il calcolo degli afflussi va effettuato conformemente a quanto disposto per i deflussi e gli afflussi analoghi.

Gli attivi delle categorie 1 e 2 in scadenza entro 30 giorni devono essere inclusi nel volume di HQLA, a condizione che adempiano tutti i requisiti operativi relativi alla gestione di HQLA secondo i nm. 151–165.

J. Adempimento del LCR in franchi svizzeri

Le disposizioni di cui ai nm. 303–320.1 si limitano alla copertura del deflusso netto di fondi in franchi svizzeri ai sensi dell’art. 14 cpv. 2 lett. b OLiq, senza tenere in considerazione i deflussi netti di fondi espressi in valute estere.

In linea di principio, i deflussi netti di fondi in franchi svizzeri devono essere coperti da HQLA parimenti denominati nella stessa moneta.

Le banche non possono applicare contemporaneamente il computo delle ulteriori HQLA in valuta estera (nm. 303–314.3) e il computo delle ulteriori HQLA della categoria 2 in franchi svizzeri (nm. 315–320.1) a copertura del deflusso netto di fondi in franchi svizzeri.

Il computo delle ulteriori HQLA della categoria 2 in franchi svizzeri (nm. 315–320.1) è limitato alle banche che, sulla base del proprio modello operativo, assumono impegni in tutte le valute estere per un totale inferiore al 5% degli impegni complessivi e, nel caso di banche di credito, presentano una quota di crediti nazionali superiore al 50% della somma di bilancio («orientamento al mercato nazionale») oppure non dispongono di un’adeguata organizzazione a livello di struttura e processi per la misurazione, la gestione e il controllo dei rischi in valuta estera.

Per l’approccio retrospettivo secondo l’allegato 2 n. 5.6 OLiq, il principale afflusso netto assoluto di fondi deve essere determinato separatamente da quello in tutte le valute.

a) Computo di ulteriori HQLA in valuta estera

Il computo delle HQLA supplementari in valuta estera a copertura del deflusso netto di fondi * in franchi svizzeri è sostanzialmente limitato ai titoli denominati nelle quattro principali valute estere (sterlina inglese, euro, yen giapponese e dollaro statunitense) e ai titoli denominati in ulteriori importanti valute estere secondarie (corona danese, corona norvegese, corona svedese, dollaro di Singapore).

I requisiti per l’applicazione della regolamentazione in deroga per le ulteriori HQLA in valuta * estera secondo il nm. 303 sono i seguenti:

a. la banca deve disporre di un’adeguata organizzazione a livello di struttura e processi per la misurazione, la gestione e il controllo dei rischi in valuta estera; e

b. la banca è consapevole del fatto che, in situazioni di stress di mercato, la capacità di cambiare valute estere e l’accesso ai rispettivi mercati valutari possono rarefarsi rapidamente e che oscillazioni repentine dei tassi di cambio possono accentuare sensibilmente le asimmetrie esistenti. La banca deve effettuare una stima della convertibilità in franchi svizzeri delle valute estere utilizzate in una situazione di stress di liquidità. In tale ambito deve essere valutata la profondità del mercato degli swap su cambi per la conversione di questi attivi nella liquidità necessaria in franchi svizzeri durante una situazione di stress di liquidità.

Le disposizioni relative alla computabilità delle ulteriori HQLA in valuta estera sono le seguenti:

a. sulle HQLA in valuta estera a copertura del deflusso netto di fondi in franchi svizzeri che * superano un valore di soglia del 25% misurato sul deflusso netto di fondi in franchi svizzeri deve essere applicata una riduzione del valore per rischi in valuta estera in aggiunta alla riduzione del valore applicabile alla categoria di attivi specifica. A tale riguardo, vanno tenuti prima in considerazione gli attivi della categoria 1 denominati nelle valute estere principali e in seguito quelli denominati in tutte le altre valute estere secondarie ammesse, e infine gli attivi della categoria 2a nella stessa sequenza. Le riduzioni del valore sono definite come segue:

• alle HQLA denominate nelle valute estere principali ai sensi del nm. 303 è applicata * un’ulteriore riduzione del valore dell’8% e

• alle HQLA denominate in tutte le altre valute estere secondarie ammesse ai sensi del * nm. 303 è applicata un’ulteriore riduzione del valore del 10%;

b. le HQLA in valuta estera utilizzate a copertura del deflusso netto di fondi in franchi svizzeri possono essere computate fino a un limite massimo del 40% del deflusso netto di fondi in franchi svizzeri. Il limite massimo è valido previa applicazione delle reduzioni del valore prescritte e previa considerazione del pareggio delle operazioni di finanziamento garantite che giungono a scadenza entro 30 giorni di calendario e che comprendono lo scambio di HQLA delle categorie 1 e 2a;

c. le HQLA in valuta estera ammesse sono limitate agli HQLA della categoria 1 e alle HQLA della categoria 2a;

d. le HQLA in valuta estera che vengono computate a copertura del deflusso netto di fondi in franchi svizzeri devono essere considerate nel calcolo del limite massimo per gli attivi della categoria 2a e b unitamente alla relativa categoria di attivi in franchi svizzeri, conformemente a quanto previsto dall’art. 15c cpv. 2 lett. c OLiq; e

e. le posizioni in HQLA in valuta estera devono essere elencate separatamente nella documentazione sulla liquidità.

Se il LCR espresso in una valuta estera rilevante secondo i nm. 324 e 325 è negativo, gli attivi non possono essere considerati nel calcolo del LCR in franchi svizzeri.

I volumi di HQLA positivi della categoria 1 o della categoria 2a possono essere riportati alle righe 056–059, 511–514 e 611–618 della documentazione sulla liquidità per il LCR in franchi svizzeri, se, successivamente al riporto, non rimane alcuna somma negativa ponderata risultante dalle HQLA della categoria 1 e 2a nella corrispondente valuta.

I volumi negativi di HQLA della categoria 1 o della categoria 2a in valute straniere non devono essere riportati nel LCR in franchi svizzeri; occorre tenere conto del nm. 314.1.

b) Computo delle HQLA della categoria 2a in franchi svizzeri al di sopra del limite massimo del 40%

Il requisito preliminare per l’applicazione della regolamentazione in deroga per ulteriori attivi della categoria 2a in franchi svizzeri è costituito da una limitazione efficace dei rischi correlati. La banca deve essere in grado di misurare, monitorare e contenere adeguatamente i rischi di concentrazione, di prezzo e di monetizzazione connessi alla detenzione di questi ulteriori attivi della categoria 2a.

Le disposizioni in materia di computabilità delle ulteriori HQLA della categoria 2a in franchi svizzeri sono le seguenti:

a. gli attivi della categoria 2a detenuti che eccedono il limite massimo del 40% ai sensi dell’art. 15c cpv. 2 lett. c OLiq sono soggetti a un’ulteriore riduzione del 5%, ovvero a una riduzione totale del 20%;

b. tenendo in considerazione gli ulteriori attivi consentiti, gli attivi della categoria 2a sono ammessi fino a un limite massimo del 60% del volume complessivo di HQLA;

c. gli ulteriori attivi della categoria 2a che vengono conteggiati oltre il limite massimo del 40% devono avere un rating minimo AA ed essere garanzie riconosciute per le consuete operazioni di politica monetaria con la BNS; e

d. gli attivi della categoria 2b restano limitati al 15% del volume complessivo di HQLA prima del computo delle ulteriori HQLA della categoria 2a in franchi svizzeri.

È consentito considerare le HQLA addizionali della categoria 2a in conformità al nm. 319 nel calcolo del LCR_TOT.

K. LCR nelle valute estere rilevanti

La banca deve monitorare il LCR in tutte le valute rilevanti in modo da poter porre rimedio, in situazioni di stress di liquidità, a potenziali asimmetrie valutarie tra HQLA e deflussi netti di fondi. Il monitoraggio sulla base del LCR nelle valute estere rilevanti comprende almeno:

a. la rendicontazione interna con cadenza regolare all’attenzione della direzione o di un comitato ad essa direttamente sottoposto; e

b. la rappresentazione trasparente delle differenze tra i risultati di modelli interni (di stress di liquidità) per la gestione delle valute estere e i risultati del LCR nelle valute estere rilevanti.

L’obbligo di determinazione del LCR nelle principali valute si applica per il livello di consolidamento più elevato. Le banche prive di una struttura di gruppo determinano il LCR nelle valute rilevanti a livello di «singolo istituto».

Una valuta rilevante si configura come tale laddove sussistano rischi di liquidità di portata significativa espressi in tale moneta. I principali rischi di liquidità in una singola valuta sussistono quando gli impegni in tutte le scadenze nella rispettiva valuta ammontano a oltre il 5% degli impegni complessivamente iscritti a bilancio.

Per l’approccio retrospettivo secondo l’allegato 2 n. 5.6 OLiq, il principale afflusso netto assoluto di fondi deve essere determinato separatamente per ogni valuta importante.

Le posizioni in oro devono essere attribuite alla valuta in cui viene solitamente effettuato il pagamento.

L Discesa temporanea del LCR al di sotto della soglia minima in presenza

di circostanze straordinarie

«Circostanze straordinarie» possono essere un grave evento correlato a un caso specifico, un evento comportato da una crisi del sistema finanziario svizzero o internazionale, oppure un evento riconducibile alla combinazione di più elementi.

«Temporaneo» significa che la discesa al di sotto del grado di adempimento deve essere limitata alla durata delle circostanze straordinarie.

Qualora una banca scenda al di sotto del requisito LCR, deve prendere contatto tempestivamente con la FINMA e:

a. comunicare tale sforamento al ribasso;

b. presentare una valutazione della situazione della liquidità, comprensiva dei fattori che hanno portato allo sforamento del LCR;

c. illustrare in maniera circostanziata attraverso quali provvedimenti la banca intende riportare quanto prima il LCR al livello previsto dai requisiti LCR vigenti; e

d. indicare in maniera circostanziata entro quale termine i requisiti LCR saranno nuovamente rispettati.

Qualora il piano di provvedimenti presentato dalla banca per il ripristino del grado di adempimento richiesto risulti insufficiente, la FINMA può esigere che la banca riduca i propri rischi di liquidità assunti, costituisca ulteriori HQLA e rafforzi la gestione complessiva del rischio di liquidità.

L’obbligo di presentare notifiche LCR con cadenza inframensile viene determinato dalla FINMA sulla base di un’apposita valutazione del rischio. Le notifiche LCR con cadenza giornaliera o settimanale devono consentire alla FINMA di effettuare una valutazione adeguatamente circostanziata della situazione di liquidità. Le notifiche con cadenza inframensile devono essere di norma presentate il giorno successivo a quello di riferimento.

Qualora si delinei uno sforamento al ribasso dei parametri target di liquidità, i nm. 328–334 si applicano per analogia.

M. Documentazione sulla liquidità

Per la registrazione delle operazioni di cassa concluse ma non ancora eseguite vige il diritto *

di scelta fra il principio della data di conclusione e il principio della data di regolamento (art. al. 2 OAPC-FINMA). Dalla prospettiva della liquidità, in linea di principio deve essere applicato il principio della data di regolamento (valuta). In caso di deroghe a quanto esposto, si applica il nm. 89.1.

La valutazione di tutte le posizioni per il calcolo del LCR avviene in linea di principio secondo l'OAPC-FINMA.

Fanno eccezione le HQLA, che devono essere calcolate al valore attuale di mercato (art. 15a cpv. 3 e art. 15b cpv. 4 e 6 OLiq). La valutazione al valore attuale di mercato comprende eventuali interessi maturati.

Invece del calcolo al valore attuale di mercato, per la valutazione delle HQLA è possibile utilizzare il principio del valore inferiore.

Il calcolo del deflusso o dell’afflusso netto di fondi da derivati viene effettuato conformemente a quanto stabilito nei nm. 249–253 e 298.

Le posizioni in valuta estera devono essere convertite al corso di riferimento del giorno di chiusura del bilancio in cui viene allestita la documentazione sulla liquidità.

In linea di principio, una banca estera secondo l'art. 1 dell'Ordinanza FINMA sulle banche estere (OBE-FINMA; RS 952.111) compila la documentazione sulla liquidità «LCR_P».

N. Definizione di tassi di deflusso specifici più bassi e/o di tassi di afflusso più elevati per i flussi di liquidità interni a un gruppo

L’applicazione dei deflussi e degli afflussi di fondi tra una società madre e tutte le filiali dello * stesso gruppo finanziario detenute direttamente o indirettamente si limita al calcolo del LCR della società madre a livello di singolo istituto come pure al calcolo del LCR delle banche estere che rientrano nell'ambito di applicazione del nm. 341.1. Per i deflussi e gli afflussi di fondi tra una società madre e le filiali si applicano i seguenti *

tassi di deflusso e di afflusso. Tali tassi vengono applicati in tutti i casi di cui al nm. anche tra filiali dello stesso gruppo finanziario. a. vengono di norma applicati un tasso di deflusso del 100% per tutti i deflussi di fondi interni al gruppo (allegato 2 OLiq, posizione 15) e un tasso di afflusso del 100% su tutti gli afflussi di fondi interni al gruppo (allegato 3 OLiq, posizione 7);

b. in deroga a ciò, per le operazioni back to back è possibile optare per un approccio look * through e la società madre può utilizzare i tassi di afflusso e di deflusso secondo gli allegati 2 e 3 OLiq. La condizione preliminare è che il flusso di liquidità basato sulla garanzia, sulla linea di liquidità o di credito concesso dalla società madre alla filiale venga indotto soltanto se un’operazione attribuibile univocamente alla filiale nei confronti di una parte terza esterna genera tale deflusso di liquidità;

c. le garanzie che vengono versate solo in caso di fallimento di una società del gruppo (c.d. garanzie del rischio di insolvenza) non devono essere iscritte a bilancio come deflusso;

d. per le garanzie e le linee di credito che non rientrano nei nm. 345 e 345.1 è possibile applicare un trattamento che si discosta dello 0% dal 100% solo se è stato autorizzato individualmente dalla FINMA. Per ottenere l’autorizzazione, la banca deve presentare una richiesta in cui prova che il deflusso non risulterebbe coerente con lo scenario, che la garanzia o la linea di credito è revocabile in qualsiasi momento e che, a livello della controparte interna, non è considerato come un afflusso in nessun indicatore di liquidità regolamentare o interno.

Abrogato 346*-347*

Le operazioni di finanziamento garantite tra una società madre e le filiali detenute direttamente o indirettamente all’interno dello stesso gruppo finanziario vengono pareggiate se contengono uno scambio di HQLA e giungono a scadenza entro 30 giorni di calendario.

Qualora un’autorità estera disponga limitazioni ai deflussi di fondi a carico di una filiale o una succursale di una banca svizzera ovvero a carico della filiale svizzera o della succursale di una banca estera (ring fencing), oppure qualora sussista un rischio concreto di tali provvedimenti, la FINMA può ridurre gli afflussi di mezzi interni al gruppo fino allo 0%.

O. Semplificazioni nella compilazione della documentazione sulla liquidità per le piccole banche

Nella compilazione della documentazione sulla liquidità, per gli ambiti trattati nel presente * capitolo le piccole banche delle categorie 4 e 5 8 possono beneficiare di una riduzione della complessità (art. 14 cpv. 3 lett. c e art. 17c cpv. 1 OLiq). Nel singolo caso la FINMA può concedere facilitazioni o imporre inasprimenti.

[Semplificazione relativamente all'art. 14 cpv. 2 OLiq / nm. 104] Per i gruppi finanziari, * nel quadro dell'audit di vigilanza la società di audit ai sensi della Legge sulle banche può confermare alla FINMA

a. che tra il gruppo finanziario e il singolo istituto non sussistono dipendenze determinanti * relativamente alla liquidità, e

b. che, in caso di crisi di liquidità, il singolo istituto abbia obbligato per contratto le altre fi- * liali del gruppo finanziario a fornire integralmente liquidità, oppure per motivi di reputazione sia tenuto a fare ciò e lo abbia opportunamente documentato.

Se viene fornita la conferma, la documentazione sulla liquidità deve essere inoltrata solo a * livello di gruppo finanziario. La conferma della società di audit ha una validità di un anno al massimo.

[Semplificazione relativamente all'art. 14 cpv. 2 OLiq / nm. 104] Nel calcolo del LCR a * livello di gruppo finanziario, le filiali non significative non devono essere considerate nel consolidamento. Ai fini del LCR, le filiali non sono significative allorquando:

a. la quota di HQLA di tutte le filiali è complessivamente inferiore al 5% alle HQLA del * gruppo finanziario;

b. la quota dei deflussi netti di tutte le filiali è complessivamente inferiore al 5% dei deflussi * di fondi netti del gruppo finanziario.

[Semplificazione relativamente all'art. 14 cpv. 2 lett. b OLiq] Nel caso di posizioni non * significative in valuta estera, deve essere calcolato unicamente il LCR secondo l'art. 14 cpv. 2 lett. a OLiq e non secondo l'art. 14 cpv. 2 lett. b OLiq. Le posizioni in valuta estera non sono significative se gli impegni in tutte le valute estere, indipendentemente dalla loro scadenza, costituiscono complessivamente meno del 5% degli impegni iscritti a bilancio.

[Semplificazione relativamente all'art. 15e OLiq / nm. 169 segg.] Le piccole banche che * effettuano esclusivamente operazioni finanziarie garantite le quali vengono pareggiate possono semplificare la compilazione della documentazione sulla liquidità secondo l'allegato 2 n. 1.1 della Circ. FINMA 15/2.

8 Cfr. Allegato 3 OBCR.

[Semplificazione secondo il nm. 178* segg.] Se una piccola banca non può operare una * distinzione fra depositi stabili (nm. 178–184) e depositi meno stabili (nm. 193), può registrare i depositi stabili come depositi meno stabili.

[Semplificazione nella registrazione dei derivati] Una piccola banca non deve * considerare le righe 139–144 nella documentazione sulla liquidità (requisiti supplementari per i deflussi di derivati) se, per mezzo di criteri rilevanti, motiva e presenta in modo chiaro che non sono attesi deflussi. L'analisi deve essere effettuata annualmente e la società di audit ai sensi della Legge sulle banche deve confermarla alla FINMA nel quadro dell'audit di vigilanza, nella frequenza prevista dalla strategia di audit secondo la Circ. FINMA 13/3 «Attività di audit». Le piccole banche che non possono fornire questa prova devono stimare in modo adeguato il deflusso netto di fondi da derivati o da altre transazioni in base alle variazioni dei valori di mercato (nm. 262-265).

[Semplificazioni nella distinzione delle linee di credito e di liquidità] Le piccole banche * possono registrare come linee di credito tutte le linee secondo l'allegato 2 n. 8 OLiq.

[Semplificazioni nella compilazione della documentazione sulla liquidità] È consentito * semplificare la compilazione della documentazione sulla liquidità secondo l'allegato 2 della presente circolare.

IV Esigenze quantitative (quota di finanziamento, NSFR)

A. Aspetti generali

Se non diversamente specificato, i termini e le definizioni utilizzati per il NSFR corrispondono * a quelli impiegati per il LCR. Ciò vale esplicitamente anche per la definizione dei fondi propri computabili e necessari (nm. 108) e il trattamento dei depositi di tutte le altre persone giuridiche (nm. 245).

Per analogia al LCR, l’applicazione del NSFR corrisponde all’ambito di applicazione di cui ai * nm. 104–110.

In linea di principio, il NSFR secondo l’art. 17h cpv. 2 OLiq deve essere adempiuto per la * totalità delle posizioni rilevanti elencate negli articoli 17k e 17m e negli allegati 4 e 5 OLiq in tutte le valute, convertite in franchi svizzeri.

La condizione preliminare per ottenere una deroga all’adempimento dell’art. 17h cpv. 1 OLiq, * in conformità all’art. 17h cpv. 3 OLiq, è che la banca presenti una domanda in cui indica gli altri singoli istituti domiciliati in Svizzera appartenenti al medesimo gruppo finanziario in funzione dei quali il finanziamento sufficientemente stabile deve essere valutato. Il NSFR oggetto di pubblicazione è escluso da tale deroga.

[BCBS NSFR Conso 30.16] Gli strumenti di capitale proprio, gli impegni, gli attivi e le * posizioni fuori bilancio devono essere attribuiti alle fasce di scadenza in funzione della loro durata contrattuale residua. Al riguardo occorre tenere conto delle disposizioni di cui all’art. 17l e all’art. 17n OLiq concernenti la durata residua.

B. Operazioni di finanziamento garantite

[Art. 17i cpv. 2 OLiq + BCBS NSFR Conso 30.20 nota a piè di pagina 11] I titoli o gli attivi * in generale sono considerati gravati allorquando sono stati costituiti in pegno per un impegno in essere oppure non possono più essere impiegati, venduti o trasferiti per coprire fonti di finanziamento supplementari. Gli attivi gravati comprendono, fra le altre cose, le attività che servono a garantire titoli o titoli di credito coperti (covered bonds) o le attività costituite in pegno in operazioni di finanziamento garantite o collateral swap.

[Art. 17i cpv. 4 lett. a OLiq + BCBS NSFR Conso 30.21 FAQ1] Se la durata residua dei * titoli gravati che vengono impiegati a titolo di garanzia nelle operazioni di finanziamento garantite è minore della durata delle operazioni di finanziamento stesse, tali titoli vengono contabilizzati come gravati per tutta la durata dell’operazione di finanziamento garantita, dal momento che le garanzie devono essere sostituite non appena la loro durata giunge a scadenza. Di conseguenza, ai titoli gravati da pegno per un periodo superiore a un anno deve in ogni caso essere attribuito un fattore RSF del 100%, indipendentemente dalla durata residua di tali titoli.

[Art. 17i cpv. 4 lett. b OLiq + BCBS NSFR Conso 30.21 FAQ1] Per le operazioni di * finanziamento parzialmente garantite devono essere considerate le caratteristiche specifiche di ciascuna parte di tali operazioni. La parte garantita e la parte non garantita dell’operazione devono essere attribuite alla corrispondente categoria RSF separatamente l’una dall’altra. Se non è possibile suddividere l’operazione in una parte garantita e in una parte non garantita, viene applicato il fattore RSF più elevato a tutta l’operazione.

[Art. 17i cpv. 4 lett. c OLiq + BCBS NSFR Conso 30.21 FAQ1] Per le operazioni di pronti * contro termine senza limitazione della durata (non-maturity/open reverse repos) si presume che la durata sia superiore a un anno. A tali operazioni viene pertanto attribuito un fattore RSF del 100% (art. 17n cpv. 2 e 3 OLiq). Una deroga è consentita se la banca, sulla base di criteri quantitativi e/o qualitativi, può dimostrare in modo comprensibile che l’operazione senza limitazione della durata presenta, dal punto di vista economico, un carattere a breve termine. Tale analisi deve essere effettuata ogni anno e la società di audit ai sensi della Legge sulle banche deve confermarla alla FINMA nel quadro dell’audit prudenziale, con la frequenza definita nella strategia di audit secondo la Circolare FINMA 13/3 «Attività di audit».

[BCBS NSFR Conso 99.4] Per quanto concerne i titoli concessi in prestito che sono * preliminarmente stati ricevuti a titolo di garanzia, ma non figurano nel bilancio della banca, il credito relativo all’operazione di finanziamento è considerato come gravato per tutta la durata del prestito.

C Impegni e crediti da operazioni su derivati

[Art. 17j cpv. 3 OLiq + BCBS NSFR Conso 30.9] Se, nelle operazioni su derivati, un attivo * relativo a garanzie reali depositate sotto forma di margini di variazione viene dedotto dai valori di sostituzione negativi per il calcolo del NSFR (art. 17j cpv. 3 OLiq) e, in conformità alle prescrizioni sulla presentazione dei conti, tale attivo viene iscritto a bilancio, per evitare un doppio conteggio esso non deve essere considerato nel calcolo del RSF.

[Art. 17j cpv. 5 OLiq + BCBS NSFR Conso 30.24 FAQ1] Se per le operazioni su derivati è * stato fissato un limite minimo per l’importo delle garanzie che devono essere scambiate giornalmente, è consentito dedurre l’importo delle garanzie al di sotto di tale limite, ossia delle garanzie non scambiate, dall’importo dei valori di sostituzione positivi, se le condizioni di cui al paragrafo 30.28 della normativa di Basilea sull’indice di leva finanziaria sono soddisfatte, in particolare quelle del capoverso 30.28 n. (ii) (scambio giornaliero dell’importo delle garanzie e determinazione sulla base dei valori di mercato).

[BCBS NSFR Conso 30.24 FAQ2] Se i margini iniziali e di variazione non sono separati, * per il calcolo del margine iniziale (allegato 4 n. 6.5 OLiq e allegato 5 n. 6.1 OLiq) occorre procedere nel modo seguente:

a. Nelle operazioni su derivati, l’intero importo che una banca deve versare alla controparte * nel momento in cui viene effettuata l’operazione deve essere contabilizzato come margine iniziale, indipendentemente dal fatto che una parte di tale importo sia stata restituita alla banca come margine di variazione. Una compensazione tra margine iniziale e margine di variazione è consentita.

b. Se il margine iniziale viene calcolato a livello di portafoglio, l’importo calcolato al giorno * di riferimento del NSFR è considerato come il margine iniziale, anche se, per esempio, il pagamento effettuato alla controparte è inferiore in ragione dei margini di variazione ricevuti.

c. Nelle operazioni su derivati che vengono compensate per il tramite di una controparte * centrale il margine iniziale corrisponde al pagamento totale effettuato alla controparte centrale, al netto delle perdite di valore nel portafoglio corrispondente delle operazioni su derivati compensate.

[BCBS NSFR Conso 30.24 FAQ3] Se, nelle operazioni su derivati, in ragione delle * prescrizioni in materia di presentazione dei conti viene iscritto a bilancio un attivo relativo a garanzie reali depositate sotto forma di margini iniziali, per evitare un doppio conteggio esso non deve essere contabilizzato come attivo gravato nel calcolo del RSF.

[BCBS NSFR Conso 30.32 FAQ2] Per il calcolo degli impegni da operazioni su derivati * secondo l’allegato 5 n. 7.3 OLiq, nella determinazione del valore di mercato occorre escludere i pagamenti compensativi effettuati e ricevuti delle cosiddette transazioni settled to market, per le quali il valore di mercato di un derivato viene regolarmente ridotto mediante

dei pagamenti; il derivato non viene tuttavia liquidato, bensì mantenuto. Il valore di mercato deve pertanto essere determinato come se non fosse stato effettuato alcun pagamento compensativo.

D. Calcolo: ASF

[Fattore ASF per i conti del pilastro 3a] Un fattore ASF del 90%, come per i depositi meno * stabili di clienti privati (allegato 4 n. 3 OLiq), può essere utilizzato per i depositi da conti di libero passaggio e depositi alla previdenza individuale vincolata, se:

a. tali fondi possono essere ritirati solo dalla persona fisica entro un anno; *

b. tali fondi possono essere ritirati dalla fondazione di libero passaggio, bancaria o di inve- * stimento solo in caso di un peggioramento sostanziale del rating della banca; e

c. i depositi della persona fisica possono esserle attribuiti in modo inequivocabile. *

[Fattore ASF per i finanziamenti interni allo stesso gruppo finanziario] In conformità * all’art. 17r OLiq, in deroga all’allegato 4 OLiq per i finanziamenti interni allo stesso gruppo finanziario si applica un fattore ASF dello 0%, se:

a. il finanziamento proviene da una controparte interna al gruppo che non adempie il vi- * gente requisito regolamentare in materia di finanziamento stabile che può essere applicato, o

b. il finanziamento proviene da una controparte interna al gruppo che non adempie i requi- * siti regolamentari in materia di finanziamento stabile e il cui finanziamento sufficientemente stabile sull’arco di un anno non può essere provato con un modello interno alla banca approvato dalla FINMA.

E. Determinazione della durata residua degli strumenti di capitale proprio e degli impegni

[BCBS NSFR Conso 30.10, cpv. 3, ultima frase] Il fattore ASF del 100% non si applica ai * deflussi di fondi, come i rimborsi e i pagamenti di interessi, che hanno una scadenza inferiore a un anno, ma che derivano da impegni con una scadenza superiore a un anno secondo l’allegato 4 n. 1.3 OLiq. Il fattore ASF viene determinato in funzione della data di scadenza del deflusso di fondi e della controparte.

[BCBS NSFR Conso 30.14 cpv. 2, seconda frase] Gli impegni senza durata fissa secondo * l’allegato 4 n. 6.2 OLiq comprendono le posizioni short e le posizioni a scadenza aperta.

I depositi operativi secondo l’allegato 2 n. 2.2 OLiq presentano un carattere a breve termine * e devono essere contabilizzati nella posta di bilancio relativa al NSFR con una scadenza fino a sei mesi.

F. Calcolo: RSF

[Art. 17m cpv. 1 , OLiq, BCBS NSFR Conso 30.15] Il valore contabile (carrying value) di * un attivo corrisponde al valore iscritto a bilancio (accounting value) al netto delle rettifiche di valore singole secondo il capoverso 20.1 della normativa di Basilea per il calcolo degli attivi ponderati in funzione del rischio per il rischio di credito e secondo il capoverso 30.1 della normativa di Basilea sull’indice di leva finanziaria. Le rettifiche di valore forfettarie individuali non possono essere dedotte.

[Art. 17m cpv. 3-5 OLiq] Mediante un approccio basato su pool, la banca può tenere conto * nel modo seguente di un credito ipotecario gravato a titolo di garanzia per i mutui in obbligazioni fondiarie secondo la Legge sulle obbligazioni fondiarie (LOF; RS 211.423.4):

a. Il valore contabile del credito ipotecario gravato è dedotto dai «crediti ipotecari non gra- * vati su immobili con una durata residua pari o superiore a un anno e una ponderazione del rischio pari o inferiore al 35% secondo il metodo standard di Basilea II per i rischi di credito» (allegato 5 n. 4.5 e 5.1 OLiq).

b. Deve essere detratto come gravato il risultato della somma dei valori contabili dei mutui *

in obbligazioni fondiarie di una fascia di scadenza specifica (fino a sei mesi, da sei a mesi e oltre i 12 mesi), moltiplicata per il grado minimo di copertura regolamentare del corrispondente istituto di emissione di obbligazioni fondiarie. Il risultato deve essere detratto dalla riga relativa ai crediti ipotecari non gravati su immobili con la stessa durata residua (fino a sei mesi, da sei a 12 mesi e oltre i 12 mesi), e successivamente addizionato ai crediti ipotecari gravati su immobili.

c. La durata per la quale tali crediti sono gravati corrisponde alla durata residua dei mutui * in obbligazioni fondiarie. Per le durate residue dei crediti ipotecari gravati su immobili viene utilizzata la stessa durata.

[BCBS NSFR Conso 30.20 FAQ3] Gli attivi il cui deposito finalizzato alla costituzione di * garanzie per lo stock di copertura di un prestito garantito comporta una copertura eccedente sono in linea di principio considerati come gravati ai sensi dell’art. 5 OLiq. Fanno eccezione i casi in cui la banca può alienare gli attivi della parte eccedentaria dello stock di copertura o utilizzarli per emettere altri prestiti garantiti. L’impiego o la deduzione degli attivi che generano la copertura eccedente non deve tuttavia essere ostacolato/a da motivi legati alla reputazione o da ostacoli di natura contrattuale, regolamentare o operativa (p. es. ripercussioni negative sul rating perseguito dalla banca per il prestito garantito). Nel valutare la misura in cui tali crediti sono gravati occorre in particolare considerare le garanzie eccedenti richieste dalle agenzie di rating per ottenere il rating minimo.

[BCBS NSFR Conso, 30.15 nota a piè i pagina 9, BCBS NSFR Conso 30.26 FAQ1] Ai * fini del calcolo del NSFR, le HQLA designano l’insieme delle HQLA, a prescindere dai requisiti operativi secondo i nm. 151–165 e dai limiti massimi del LCR per gli attivi della categoria 2 secondo l’art. 15c cpv. 1 lett. c OLiq e per gli attivi della categoria 2b secondo

l’art. 15c cpv. 1 lett. b OLiq, che possono limitare la capacità di determinate HQLA a essere considerate come tali nel calcolo del LCR. I prestiti della Confederazione o della SNB in valuta estera sono considerati come HQLA della categoria 1 nel quadro del NSFR, indipendentemente dall’art. 15a cpv. 1 lett. e OLiq. Possono pertanto essere computati anche se superano i deflussi netti di fondi della banca nella rispettiva valuta.

[BCBS NSFR Conso 99.6] I depositi non operativi della banca presso altri istituti finanziari * devono essere trattati come depositi o come prestiti a istituti finanziari. In funzione della loro durata residua vengono attribuiti ai nm. 2, 3.4, 4.3 o 7.4 secondo l’allegato 5 OLiq. Ciò si applica altresì ai crediti con una durata contrattuale derivante da servizi di prime brokerage nelle quali la controparte è un istituto finanziario. Se i crediti garantiti contrattualmente da un Governo centrale nei confronti di istituti di credito soddisfano i requisiti di cui ai nm. 283 segg. della Circ. FINMA 17/7 «Rischi di credito – banche» è possibile applicare la ponderazione in funzione del rischio del garante, nella misura in cui il credito sia interamente garantito e negoziabile.

[BCBS NSFR Conso 30.31 cpv.1, BCBS NSFR Conso 30.9 nota a piè di pagina 2] Il * fattore RSF dell’85% secondo l’allegato 5 n. 6.1 OLiq si applica ai margini iniziali pagati in contanti, mediante titoli o altri attivi, a prescindere dal fatto che siano iscritti a bilancio o contabilizzati fuori bilancio. Se il margine iniziale è iscritto a bilancio, occorre evitare un doppio conteggio.

[BCBS NSFR Conso 30.25 nota a piè di pagina 14, BCBS NSFR Conso 30.31 nota a piè * di pagina 16] Il margine iniziale versato per ordine di un cliente è escluso dal finanziamento stabile richiesto dell’85% secondo l’allegato 5 n. 6.1 OLiq se la banca non fornisce alcuna garanzia in caso di default della controparte dell’operazione su derivati del cliente. Ciò si verifica in particolare quando la banca concede al cliente l’accesso a una controparte centrale al fine di compensare le operazioni su derivati, ma la transazione viene effettuata a nome del cliente e la banca non offre alcuna garanzia in caso di default della controparte centrale.

[BCBS NSFR 30.31 nota a piè di pagina 17] Sono considerati depositi non gravati e prestiti * a controparti (allegato 5 n. 6.2 OLiq) i depositi e i prestiti che secondo l’art. 26 OAPC-FINMA sono in mora di pagamento da meno di 90 giorni e pertanto in sofferenza.

[FAQ BCBS 14] Gli impegni da operazioni su derivati secondo l’allegato 5 n. 7.3 OLiq * comprendono tutte le transazioni su derivati, quindi anche tutte le transazioni OTC regolate e i derivati quotati in borsa.

[BCBS NSFR Conso 30.32 FAQ1] La categoria RSF «il 20% dell’importo lordo degli impegni * da operazioni su derivati secondo l’art. 17j cpv. 1 OLiq prima di dedurre i margini versati» (allegato 5 n. 7.3 OLiq) si riferisce all’importo lordo degli impegni da operazioni su derivati.

[Fattore RSF per i finanziamenti interni allo stesso gruppo finanziario] In conformità * all’art. 17r OLiq, in deroga all’allegato 5 OLiq per i finanziamenti interni allo stesso gruppo finanziario si applica un fattore RSF del 100%, se:

a. il finanziamento viene concesso a una controparte interna al gruppo che non adempie il * vigente requisito regolamentare in materia di finanziamento stabile che può essere applicato, o

b. il finanziamento viene concesso a una controparte interna al gruppo che non adempie i * requisiti regolamentari in materia di finanziamento stabile e il cui finanziamento sufficientemente stabile sull’arco di un anno non può essere provato con un modello interno alla banca accettato dalla FINMA.

[Fattore RSF per i finanziamenti interni allo stesso gruppo finanziario fino a 6 mesi] I * finanziamenti a controparti interne alla banca con una durata fino a sei mesi che non violano i requisiti secondo i nm. 406 e 407 e pertanto ottengono un fattore RSF di una relazione con terzi possono, in deroga all’allegato 5 n. 3.4 OLiq e sulla base dell’art. 17r lett. b OLiq , essere considerati con un fattore RSF dello 0%.

[Fattore RSF per le garanzie interne allo stesso gruppo finanziario] Le garanzie versate * solo in caso di fallimento di una società del gruppo (c. d. garanzie del rischio di insolvenza) possono essere considerate con un fattore RSF dello 0% in deroga all’allegato 5 n. 9.2 OLiq e secondo l’art. 17r lett. c OLiq.

I depositi operativi secondo l’allegato 3 n. 4 OLiq presentano un carattere a breve termine e * devono essere iscritti a bilancio nella posta di bilancio relativa al NSFR con una scadenza fino a sei mesi.

G. Determinazione della durata residua degli attivi e delle posizioni fuori bilancio

[BCBS NSFR Conso 30.17] Per i crediti o le linee di credito senza limitazione della durata * (non-maturity loans/facilities), ma che sono oggetto di un espresso accordo contrattuale secondo cui una proroga sarà oggetto di esame in un dato momento, gli istituti finanziari possono prendere in considerazione come data di scadenza il momento in cui verrà effettuato l’esame solo se è garantito che la banca non deve prorogare il credito o la linea di credito per motivi reputazionali (art. 17n cpv. 2 OLiq). In caso di crediti o linee di credito accordati a clienti privati, piccole imprese, istituti non finanziari, governi centrali, banche centrali, enti territoriali subordinati, altri enti di diritto pubblico, banche multilaterali di sviluppo e altre persone giuridiche nonché clienti commerciali, si può presumere che saranno sempre prorogati oltre il momento dell’esame.

H. Impegni e crediti interdipendenti

[BCBS NSFR Conso 30.35 FAQ1] Le transazioni su derivati non sono considerate impegni * e crediti interdipendenti.

[Art. 17p cpv.1] Sono considerate impegni e crediti interdipendenti le seguenti posizioni * iscritte a bilancio, se soddisfano le condizioni dell’art. 17p cpv. 2 OLiq:

a. Metalli preziosi in forma fisica, fondi in metalli preziosi, conti in metalli preziosi presso * un’altra banca o posizioni comparabili nella misura in cui fungono da copertura di conti in metalli preziosi, per i quali:

• il regolamento avviene in forma fisica, o *

• dopo aver impartito un ordine di vendita per una determinata quantità di metallo pre- * zioso, per contratto il cliente riceve da parte della banca, al relativo corso conseguito, un pagamento in contanti o l’accredito su un conto di compensazione soltanto a vendita avvenuta della posizione in metallo prezioso o dell’operazione di copertura effettuata dalla banca (p. es. un fondo o un conto in metalli preziosi presso un’altra banca), purché il ricavato della liquidazione sia in grado di coprire il deflusso. Il cliente non può effettivamente vantare alcuna pretesa contrattuale a un pagamento in contanti al corso fissato per il metallo prezioso in questione, cosicché il rischio di liquidità risulta integralmente trasferito in capo al cliente.

b. Gli accantonamenti per il pagamento di bonus contabilizzati nella posta di bilancio ratei * e risconti passivi e i corrispondenti rapporti di copertura per i rischi di mercato iscritti all’attivo del bilancio, nella misura in cui l’attivo e il passivo vengano sciolti contemporaneamente.

In deroga al nm. 412, le banche delle categorie 3, 4 e 5 possono in via aggiuntiva * contabilizzare come impegni e crediti interdipendenti i valori di sostituzione che derivano da un’operazione su derivati di un cliente e da una corrispondente operazione di compensazione dello stesso tipo con un’altra controparte a scopi di copertura, purché la banca modifichi la posizione dell’operazione di copertura in misura identica alla modifica della posizione corrispondente del cliente.

I Documentazione sul finanziamento

In conformità all’art. 6 cpv. 2 OAPC-FINMA le operazioni di cassa concluse, ma non ancora * eseguite possono essere registrate secondo il principio della data di conclusione o della data di regolamento. Ai fini del NSFR il nm. 337 si applica per analogia.

J. Semplificazioni concernenti la compilazione della documentazione sul finanziamento per le piccole banche

Ai fini del NSFR i nm. 350–357, 360 e 362 si applicano per analogia. *

[Contabilizzazione dei titoli costituiti in pegno in funzione della durata residua della * costituzione in pegno] Se una banca non è in grado di attribuire i titoli gravati a una fascia di scadenza per la durata della costituzione in pegno (encumbrance buckets, costituzione in pegno per un periodo inferiore a sei mesi, di almeno sei mesi e inferiore a un anno, o superiore a un anno) nella documentazione sul finanziamento, può contabilizzarli in via forfettaria nella fascia di scadenza «superiore a un anno».

[Semplificazioni concernenti la compilazione della documentazione sul * finanziamento] Le semplificazioni concernenti la compilazione della documentazione sul finanziamento secondo l’allegato 4 della presente circolare sono consentite.

Allegato 1 Meccanismo di pareggio e operazioni di finanziamento garantite

A. Gestione delle operazioni di pronti contro termine (repo) e dei finanziamenti di titoli coperti9 che giungono a scadenza entro 30 giorni di calendario:10

Debitore / mutuante Ponderazione dei deflussi Transazioni effettuate con la BNS o un’altra banca centrale, di cui: -garantite mediante attivi della categoria 1 posizione chiusa -garantite mediante attivi della categoria 2 – senza azioni11 posizione chiusa -garantite mediante attivi della categoria 2 – azioni3 0% (art. 15e cpv. 4) -garantite mediante attivi non HQLA 0% Transazioni non effettuate con una banca centrale, di cui -garantite mediante attivi della categoria 1 posizione chiusa

-garantite mediante attivi della categoria 2 – senza azioni posizione chiusa -garantite mediante attivi della categoria 2 – azioni , di cui a sua volta:

− concluse con una controparte quale il proprio Stato di afferenza, banche multilaterali di sviluppo o istituzioni pubbliche nazionali con una ponderazione del 25% rischio dello 0% o del 20% − concluse con una controparte diversa dal proprio Stato di afferenza, da banche multilaterali di sviluppo o da istituzioni pubbliche nazionali con una pondera- 50% zione del rischio dello 0% o del 20% Transazioni non concluse con una banca centrale e garantite da strumenti non HQLA, di cui: − concluse con una controparte quale il proprio Stato di afferenza, banche multilaterali di sviluppo o istituzioni pubbliche nazionali con una ponderazione del 25% rischio dello 0% o del 20% − concluse con una controparte diversa dal proprio Stato di afferenza, da banche multilaterali di sviluppo o da istituzioni pubbliche nazionali con una pondera- 100% zione del rischio dello 0% o del 20%

9 Sono incluse le operazioni SLB coperte, ovvero il finanziatore ha un diritto di disposizione illimitato sui valori mobiliari ricevuti. Le operazioni SLB coperte con un diritto di disposizione limitato non

possono essere computate come HQLA ai sensi del nm. 163. 10 Per le operazioni effettuate con la BNS che prevedono contrattualmente una possibilità di disdetta, il termine di disdetta è determinante per calcolare la durata residua.

Ai sensi dell’art. 15b cpv. 5 OLiq

Allegato 1 Meccanismo di pareggio e operazioni di finanziamento garantite

B. Gestione delle operazioni di pronti contro termine (reverse repo) e dei finanziamenti di titoli coperti12 che giungono a scadenza entro 30 giorni di calendario:13

Prestatore / mutuatario Ponderazione degli afflussi Transazioni per le quali le garanzie non vengono riutilizzate (not re-used) per la copertura di posizioni short, di cui: Transazioni effettuate con la BNS, di cui -garantite mediante attivi della categoria 1 posizione chiusa

-garantite mediante attivi della categoria 2 – senza azioni posizione chiusa

-garantite mediante attivi della categoria 2 – azioni posizione chiusa -prestiti marginali coperti da tutte le garanzie che non sono HQLA posizione chiusa -garantite mediante attivi non HQLA posizione chiusa Transazioni effettuate con una controparte diversa dalla BNS, di cui: -garantite mediante attivi della categoria 1 posizione chiusa

-garantite mediante attivi della categoria 2 – senza azioni posizione chiusa

-garantite mediante attivi della categoria 2 – azioni 50% -prestiti marginali coperti da tutte le garanzie che non sono HQLA 50% -garantite mediante attivi non HQLA 100% Transazioni per le quali le garanzie vengono riutilizzate (re-used) per la copertura di posizioni short, di cui: -garantite mediante attivi della categoria 1 0% -garantite mediante attivi della categoria 2 – senza azioni6 0%

-garantite mediante attivi della categoria 2 – azioni 0%

12 Sono incluse le operazioni SLB coperte, ovvero il finanziatore ha un diritto di disposizione illimitato sui valori mobiliari ricevuti. Le operazioni SLB coperte con un diritto di disposizione limitato non

possono essere computate come HQLA ai sensi del nm. 163. 13 Per le operazioni effettuate con la BNS che prevedono contrattualmente una possibilità di disdetta, il termine di disdetta è determinante per calcolare la durata residua.

Ai sensi dell’art. 15b cpv. 5 OLiq

Allegato 1 Meccanismo di pareggio e operazioni di finanziamento garantite

-prestiti marginali coperti da tutte le garanzie che non sono HQLA 0% -garantite mediante attivi non HQLA 0%

C Gestione delle operazioni di swap di copertura (collateral swap) che giungono a scadenza entro 30 giorni di calendario:15

Pondera- Pondera- Mutuante / mutuatario Rimando all’OLiq zione dei zione degli deflussi afflussi Le garanzie prese in prestito non vengono riutilizzate (not re-used) per la copertura di posizioni short, di cui: posizione posizione -Attivi della categoria 1 dati in prestito e attivi della categoria 1 presi in prestito 15e chiusa chiusa posizione -Attivi della categoria 1 dati in prestito e attivi della categoria 2 – senza azioni 16 presi in prestito 15e chiusa -Attivi della categoria 1 dati in prestito e attivi della categoria 2 – azioni8 presi in prestito Allegato 3, 1.3 50% -Attivi della categoria 1 dati in prestito e attivi non HQLA presi in prestito Allegato 3, 1.6 100% posizione -Attivi della categoria 2 – senza azioni8 dati in prestito e attivi della categoria 1 presi in prestito 15e chiusa posizione posizione -Attivi della categoria 2 – senza azioni8 dati in prestito e attivi della categoria 2 – senza azioni8 presi in prestito 15e chiusa chiusa -Attivi della categoria 2 – senza azioni8 dati in prestito e attivi della categoria 2 – azioni8 presi in prestito Allegato 3, 1.2 35% -Attivi della categoria 2 – senza azioni dati in prestito e attivi non HQLA presi in prestito

Allegato 3, 1.5 85% -Attivi della categoria 2 – azioni8 dati in prestito e attivi della categoria 1 presi in prestito Allegato 2, 3.5 50% -Attivi della categoria 2 – azioni8 dati in prestito e attivi della categoria 2 – senza azioni8 presi in prestito Allegato 2, 3.3 35% -Attivi della categoria 2 – azioni dati in prestito e attivi della categoria 2 – azioni presi in prestito 8 8 Allegato 2/3, 3.1/1.1 0% 0% -Attivi della categoria 2 – azioni dati in prestito e attivi non HQLA presi in prestito

Allegato 3, 1.3 50%

15 Per le operazioni effettuate con la BNS che prevedono contrattualmente una possibilità di disdetta, il termine di disdetta è determinante per calcolare la durata residua.

Ai sensi dell’art. 15b cpv. 5 OLiq

Allegato 1 Meccanismo di pareggio e operazioni di finanziamento garantite

-Attivi non HQLA dati in prestito e attivi della categoria 1 presi in prestito Allegato 3, 3.7 100% -Attivi non HQLA dati in prestito e attivi della categoria 2 – senza azioni presi in prestito

Allegato 3, 3.6 85% -Attivi non HQLA dati in prestito e attivi della categoria 2 – azioni presi in prestito

Allegato 2, 3.5 50% -Attivi non HQLA dati in prestito e attivi non HQLA presi in prestito Allegato 2/3, 3.1/1.1 0% 0% Le garanzie prese in prestito vengono riutilizzate (re-used) per la copertura di posizioni short, di cui: -Attivi della categoria 1 dati in prestito e attivi della categoria 1 presi in prestito Allegato 2/3, 4.1/1.1 0% 0% -Attivi della categoria 1 dati in prestito e attivi della categoria 2 – senza azioni presi in prestito

Allegato 3, 2 0% -Attivi della categoria 1 dati in prestito e attivi della categoria 2 – azioni8 presi in prestito Allegato 3, 2 0% -Attivi della categoria 1 dati in prestito e attivi non HQLA presi in prestito Allegato 3, 2 0% -Attivi della categoria 2 – senza azioni dati in prestito e attivi della categoria 1 presi in prestito

Allegato 2, 4.2 15% -Attivi della categoria 2 – senza azioni dati in prestito e attivi della categoria 2 – senza azioni presi in prestito 8 8 Allegato 2/3, 4.1/1.1 0% 0% -Attivi della categoria 2 – senza azioni dati in prestito e attivi della categoria 2 – azioni presi in prestito 8 8 Allegato 3, 2 0% -Attivi della categoria 2 – senza azioni dati in prestito e attivi non HQLA presi in prestito

Allegato 3, 2 0% -Attivi della categoria 2 – azioni dati in prestito e attivi della categoria 1 presi in prestito

Allegato 2, 4.4 50% -Attivi della categoria 2 – azioni dati in prestito e attivi della categoria 2 – senza azioni presi in prestito 8 8 Allegato 2, 4.3 35% -Attivi della categoria 2 – azioni8 dati in prestito e attivi della categoria 2 – azioni8 presi in prestito Allegato 2/3, 4.1/1.1 0% 0% -Attivi della categoria 2 – azioni8 dati in prestito e attivi non HQLA presi in prestito Allegato 3, 2 0% -Attivi non HQLA dati in prestito e attivi della categoria 1 presi in prestito Allegato 2, 4.6 100% -Attivi non HQLA dati in prestito e attivi della categoria 2 – senza azioni presi in prestito

Allegato 2, 4.5 85% -Attivi non HQLA dati in prestito e attivi della categoria 2 – azioni presi in prestito

Allegato 2, 4.4 50% -Attivi non HQLA dati in prestito e attivi non HQLA presi in prestito Allegato 2/3, 4.1/1.1 0% 0%

Allegato 2 Documentazione sulla liquidità: semplificazioni per le piccole banche

N° Riga nella do- Rubrica Semplificazione consentita cumentazione sulla liquidità 1. 004-008 Posizioni «of which» È consentito attribuire in via forfetaria gli stock di titoli

016-020 per«securities with a al tipo di emittente delle HQLA delle categorie 1 e 0%/20% risk weight» senza effettuare una precisa differenziazione in base al tipo di emittente (il volume delle HQLA della categoria 1 alla riga 004 e il volume delle HQLA della categoria 2a alla riga 016, sempre nella colonna 40). 2. 009 «Positions in rows 4 Tali posizioni non soggiacciono all'obbligo di rendito 6 which are issued conto. or guaranteed by the Swiss Government or the SNB» 3. 021, 503 «Non-financial corpo- Sussiste la possibilità di raggruppare i corrispondenti rate bonds, rated AA stock di titoli alla riga 503, colonna 40. or better/rated AA-» 4. 504-506 «Swiss covered Sussiste la possibilità di raggruppare i corrispondenti 022-024 bonds, SNB eligi- stock di titoli alla riga 506, colonna 40. ble/not SNB eligible/other covered bonds» 5. 044-045 Posizioni «of which» Tali posizioni non soggiacciono all'obbligo di rendiper «Assets ex- conto. cluded from the stock of HQLA due to operational restrictions» 6. 047 «Assets held at the Tali posizioni non soggiacciono all'obbligo di rendientity level, but ex- conto. cluded from the NSFR consolidated stock of HQLA due to margin numbers 104, 157-159» 7. 050, 051, 508 Posizioni «of which» Tali posizioni non soggiacciono all'obbligo di rendiper «SNB repo eligi- conto separato (tutti gli stock della BNS idonei a operable assets according zioni PcT sono riportati alla riga 049 e non devono esto the consultative sere ripartiti con un ulteriore grado di dettaglio). document about SNB repo eligible securities and the inventory of the SNB eligible securities»

Allegato 2 Documentazione sulla liquidità: semplificazioni per le piccole banche

8. 070, 071 Posizioni «of which» Sussiste la possibilità di raggruppare i corrispondenti 074, 075 Posizioni per «Total depositi con depositi stabili e meno stabili nella co- 084, 085, retail lonna 40. 088, 089, deposits»/«Total 519, 520, wholesale deposits» 522, 523, - «in Switzerland» 525, 526, - «not in Switzer- 528, 529, land» 9. 516, 517, 532 Ulteriore ripartizione Tali posizioni non soggiacciono all'obbligo di rendidelle posizioni «of conto separato (tutti i corrispondenti depositi devono which»: «whereof essere registrati alle righe 077, 078 o 531). vested benefit posits» 10. 122-124 «Of the non-opera- Tali posizioni non soggiacciono all'obbligo di renditional deposits, conto. amounts that could be considered operational …»

11. 501, 502, 507, Pareggio Le banche che soddisfano le condizioni del nm. 125, 126, 130, non soggiacciono all'obbligo di rendiconto (per un 131, 548-552, esempio di calcolo, v. allegato 3). 183, 184, 213, 214, 218, 219

Allegato 3 Meccanismo di pareggio e operazioni di finanziamento garantite: esempio di calcolo per le piccole banche

Esempio di calcolo che spiega il meccanismo di pareggio per le piccole banche che soddisfano le condizioni del nm.

Situazione di partenza:

Una banca (singolo istituto) dispone, al giorno di riferimento per la reportistica, dei seguenti dati di bilancio. «L1» indica le HQLA della categoria 1 e «L2a» quelle

della categoria 2a. Nei libri contabili della banca figura inoltre un'operazione di pronti contro termine (repo) con scadenza a 25 giorni e valore nominale EUR come pure un'operazione di pronti contro termine (reverse repo) con scadenza a 10 giorni e valore nominale CHF 10.

Valori iscritti a bilancio (in CHF)

L1 CHF (riserve presso la banca centrale):

L1 CHF (obbligazioni nel proprio portafoglio:

L2a CHF (obbligazioni nel proprio portafoglio):

Credito da operazioni in titoli CHF:

Impegni da operazioni di finanziamento titoli EUR:

Dal punto di vista del LCR, queste transazioni vengono pareggiate. La semplificazione secondo il nm. 359 consente di semplificare nel modo seguente la documentazione sulla liquidità:

LCR totale (in CHF) Riga Commento Portafoglio

002 Pareggio: L1 CHF (riserve presso la banca centrale) – impegni da operazioni di finanziamento titoli + credito da opera-

zioni in titoli: 100 – 20 +

004 – 012 L1 CHF (obbligazioni nel proprio portafoglio)

016 – 025 L2a CHF (obbligazioni nel proprio portafoglio)

Allegato 3 Meccanismo di pareggio e operazioni di finanziamento garantite: esempio di calcolo per le piccole banche

LCR CHF (in CHF) Riga Commento Portafoglio

002 Pareggio: L1 CHF (riserve presso la banca centrale) + credito da operazioni in titoli: 100 + 10

004 – 012 L1 CHF (obbligazioni nel proprio portafoglio)

016 – 025 L2a CHF (obbligazioni nel proprio portafoglio)

LCR EUR (in CHF) Riga Commento Portafoglio

002 Pareggio: - Impegni da operazioni di finanziamento titoli: -20 -20

Allegato 4 Documentazione sul finanziamento: semplificazioni per le piccole banche

N. Riga nella docu- Rubrica Semplificazione consentita mentazione sulla liquidità 1. 64, 323 «Total initial margin re- Tali posizioni non soggiacciono all’obbligo di renceived / posted according diconto (il totale di «initial margin received / poto residual maturity of as- sted» è riportato nelle righe 63 e 320). sociated derivative contracts» 2. 321 «Whereof cahs or other Tali posizioni non soggiacciono all’obbligo di renasets provided to CCPs diconto (il totale è riportato nella riga 320). for default fund» 3. 90-92 - «Short-term unsecu- Encumbrance di titoli: 94-96 red instruments» possibilità di contabilizzare in maniera forfettaria 100-102 - «Securities held i titoli costituiti in pegno nella fascia relativa alla 104-106 where the institution costituzione in pegno « >= 1 year » (colonna O) 110-112 has an offsetting re- 114-116 verse repo transac- 120-122 tion» 124-126 - «Securities eligible for 134-136 the stock of liquid as- 280-282 sets» 284-286 - «Non-HQLA ex- 290-292 change traded equi- 294-296 ties» - «Non-HQLA securities not in default» 4. 138-156 «Loans» - operazioni spe- Encumbrance di operazioni di pronti contro ter- 158-206 ciali di pronti contro ter- mine: 208-236 mine possibilità di contabilizzare in modo forfettario le garanzie ricevute con la costituzione in pegno nella fascia di costituzione in pegno « >= 1 year » (colonna N [righe 138-156], O [righe 158-206], L [righe 208-236]).

Allegato 5 Glossario

Nella presente circolare vengono impiegate le abbreviazioni e i concetti riportati di seguito.

Attività di banca corrispondente Per attività di banca corrispondente (correspondent banking) si intendono gli accordi fra banche in base ai quali una banca detiene depositi appartenenti ad altre banche e offre servizi di pagamento e di altra natura (ad esempio i cosiddetti «conti nostro» e «conti loro» al fine di regolare e compensare le operazioni su divise). V. anche Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (2019), «LCR – Liquidity Coverage Ratio», 40.32, nota a piè di pagina 10.

Beneficiario Un beneficiario (beneficiary) è una persona giuridica (compreso il patrimonio segregato) che percepisce, o sia suscettibile di percepire conferimenti in virtù di un testamento, una polizza assicurativa, un piano di previdenza, una rendita, una gestione fiduciaria (trust), una fondazione di famiglia o in virtù di un contratto di altro tipo, come una personal investment company (PIC) (v. anche Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (2019), «LCR – Liquidity Coverage Ratio », 40.42, nota a piè di pagina 13). Ai fini del calcolo del LCR, sono escluse da tale definizione le piccole fondazioni che perseguono uno scopo di pubblica utilità secondo il nm. 212 e le fondazioni di libero passaggio, bancarie o d’investimento secondo i nm. 237–240.

Conduit Un conduit è un veicolo o una struttura finanziaria a cui la banca trasferisce attivi, ricevendo in contropartita mezzi finanziari.

Conto di transazione I conti di transazione sono conti stipendio, conti privati e/o altri conti che vengono offerti in abbinamento alla maggior parte dei seguenti servizi: ordini di pagamento, utilizzo di sportelli automatici (ATM), assegni, carte di debito e di credito, e-banking e possibilità di sforamento dei limiti. I conti titoli puri non sono invece considerati conti di transazione.

Hedge fund Un hedge fund è un fondo d'investimento che investe il proprio denaro in base a strategie non tradizionali, affrancandosi in larga misura dai limiti di investimento. Gli hedge fund si distinguono dai fondi d'investimento tradizionali soprattutto in ragione del fatto che, per migliorare la struttura del rendimento e del rischio del portafoglio, vengono impiegate strategie e tecniche d'investimento complesse. Gli hedge fund si avvalgono di un ampio ventaglio di strumenti finanziari, fra cui derivati e vendite allo scoperto, e prevedono la combinazione di transazioni di acquisto (long position) e di vendita (short selling) come pure l'effetto leva (leverage) mediante capitale di terzi.

Allegato 5 Glossario

Gli hedge fund investono altresì in classi di investimento (asset class) tradizionali (mercati azionari e obbligazionari), per il tramite di strategie e tecniche di investimento alternative. In linea generale, il gestore di hedge fund partecipa al fondo con il proprio patrimonio.

HQLA High quality liquid assets, attività liquide di elevata qualità.

Modello VaR Modello Value-at-Risk.

Non vincolato Non vincolato ai sensi del LCR significa privo di vincoli legali, normativi, contrattuali o di altro tipo che limitano la possibilità di trasferire o vendere le HQLA in qualsiasi momento entro i 30 giorni di calendario successivio di monetizzarle nell’ambito di operazioni di pronti contro termine (v. anche Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (2019), «LCR – Liquidity Coverage Ratio», 30.16).

Operazioni back-to-back Transazioni per le quali la società madre si assume, nell’ambito della gestione centralizzata dei flussi di cassa, i rischi di liquidità delle società controllate direttamente o indirettamente dallo stesso gruppo finanziario.

Posizione corta (short position) Una posizione corta (short position, o operazione di vendita allo scoperto) designa una transazione in base alla quale il cliente della banca o la banca stessa vende un titolo che non possiede e che la banca si procura successivamente da fonti interne o esterne, affinché quest'ultimo possa effettuare la consegna prevista dalla vendita. Tra le fonti interne figurano gli stock di portafogli di titoli detenuti dalla banca nonché le garanzie reali reimpegnabili detenute in altri conti a margine della clientela, mentre fra quelle esterne le garanzie reali ottenute mediante operazioni di indebitamento in titoli, operazioni PcT attive o altre operazioni analoghe. V. anche Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (2019), «LCR – Liquidity Coverage Ratio», 30.33).

Relazione di compensazione (clearing) Una relazione di compensazione (clearing) designa un’offerta di servizi mediante la quale i clienti possono trasferire fondi o titoli ai destinatari finali indirettamente per il tramite di partecipanti diretti ai sistemi di regolamento nazionali (v. anche Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (2019), «LCR – Liquidity Coverage Ratio», 40.33).

Servizi di prime brokerage Il prime brokerage è un pacchetto di servizi offerto a importanti investitori attivi, in particolare investitori istituzionali o hedge fund. Tali servizi comprendono di norma: attività di

Allegato 5 Glossario

compensazione (clearing), regolamento e custodia, rendiconto consolidato, finanziamenti (marginale, operazioni di pronti contro termine, sintetico), prestito di titoli, servizi di capital introduction, analisi del rischio. V. anche Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (2019), «LCR – Liquidity Coverage Ratio», 30.27.

Servizi di cash management I servizi di cash management comprendono la messa a disposizione di prodotti e servizi che consentono a un cliente di gestire i suoi flussi di cassa, gli attivi e i passivi, e di effettuare le transazioni finanziarie necessarie per le sue operazioni correnti (v. anche Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (2019), «LCR – Liquidity Coverage Ratio», 40.35).

Servizio di banca depositaria I servizi di deposito comprendono la fornitura di servizi negli ambiti di custodia e amministrazione titoli e rendicontazione, ovvero supporto nelle componenti operative e amministrative di queste attività per conto della clientela (v. anche Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (2019), «LCR – Liquidity Coverage Ratio», 40.34).

Società fiduciaria Per società fiduciaria (fiduciary) si intende una persona giuridica autorizzata a gestire attività per conto di terzi (v. anche Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (2019), «LCR – Liquidity Coverage Ratio», 30.28). Le società fiduciarie comprendono soggetti deputati alla gestione patrimoniale, hedge fund e altri veicoli di investimento collettivo.

Società veicolo In base alla definizione cdel Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (2019) «Calculation of RWA for credit risk», 40.21), una società veicolo (special purpose entity, SPE) è un'impresa, una società fiduciaria o un’altra entità creata per adempiere a uno scopo specifico, le cui attività sono limitate a quelle proprie al conseguimento delle finalità per cui è stata istituita e la cui struttura è volta a isolarla dal rischio di credito dell’originator o del venditore della posizione sottostante. Le SPE sono di solito utilizzate come veicolo di finanziamento cui vengono cedute posizioni in un patrimonio amministrato fiduciariamente o in un'unità analoga in cambio di contanti o di altre attività finanziate dai titoli di crebito emessi dalle stesse SPE (v. anche Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (2019) «LCR – Liquidity Coverage Ratio», 30.34).

Trust Gestione di diritti patrimoniali a favore di terzi; i proprietari sono sia il fiduciario (trustee) sia i beneficiari (beneficiaries).

Elenco delle modifiche

Questa circolare è modificata come segue:

Modifiche del 7 dicembre 2017 in vigore dal 1° gennaio 2018

Nuovi nm. 8.1, 89.1, 118.1, 119.1, 121, 166.1, 173.1, 173.2, 177.1, 177.2, 177.3, 187.1, 187.2, 187.3, 194.1, 194.2, 194.3, 199.1-199.6, 200.1, 200.2, 210.1, 212.1, 224.1, 226.1, 226.2, 227.1, 231.1, 236.1, 240.1, 245.1-245.7, 248.1, 248.2, 265.1, 265.2, 277.1-277.3, 278.1-278.5, 281.1-281.3, 285.1, 294.1-294.4, 296.1, 297.1-297.4, 298.1-298.3, 314.1-314.3, 320.1, 341.1, 350-363

Nm. modificati 1, 2, 5, 7, 12, 13, 26, 39, 45, 50, 51, 67, 83, 104, 120, 127, 128, 129, 130, 131, 138, 151, 153, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 166, 167, 169, 171, 174, 176, 178, 187, 188, 193, 194, 196, 197, 199, 200, 201, 202, 204, 205, 207, 211, 212, 213, 214, 225, 227, 228, 232, 235, 237, 239, 242, 245, 246, 248, 249, 250, 263, 272, 274, 275, 277, 278, 281, 282, 286, 292, 294, 295, 296, 297, 298, 303, 304,

308, 309, 310, 336, 342, 343,

Nm. abrogati 11, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 112, 185, 195, 209, 215-218, 238,

243, 244, 247, 262, 266, 276, 279, 280,

Altre modifiche Allegati 2–4 (nuovi)

Modifica del titolo che precede i nm. 2, 11, 39, 104,

Modifica del 31 ottobre 2019 in vigore dal 1° gennaio 2020.

Nm. modificato

Dal 1° gennaio 2020, i rimandi alla Circolare FINMA 15/1 « Direttive contabili – banche » sono stati adeguati alla Circolare FINMA 20/1 « Direttive contabili – banche » e all'Ordinanza FINMA del 31 ottobre 2019 sui conti.

Modifica del 4 novembre 2020 in vigore dal 1° gennaio 2020.

Nm. modificato

Modifiche del 4 novembre 2020 in vigore dal 1° luglio 2021.

Nuovi nm. 119.2, 266.1, 286.1, 290.1, 302.1, 325.1, 325.2, 345.1, 345.2, 364–

Nm. modificati 113, 114, 164, 210.1, 214, 229, 231, 245, 250, 263, 278.1, 281.3,

285.1, 294.2, 297.2,

Nm. abrogati 76,

Altre modifiche Nuovo titolo dopo il nm.

Elenco delle modifiche

Modifiche dell'8 marzo 2023 in vigore con decorrenza immediata.

Nm. modificati 186,

Gli allegati della presente circolare sono modificati come segue:

Modifiche del 4 novembre 2020 in vigore dal 1° luglio 2021.

Modificato L'allegato 4 «Glossario» diventa l'allegato 5. I riferimenti ai documenti del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria sono stati aggiornati in funzione del quadro di riferimento 2019.

Allegato 2: n.

Nuovo Allegato 4 «Documentazione sul finanziamento: semplificazioni per le piccole banche»