Circolare FINMA ORSA
I Scopo
Abrogato 1*
La presente circolare concretizza l’art. 96a dell’Ordinanza sulla sorveglianza (OS; RS 961.011) per quanto concerne l’autovalutazione della situazione di rischio e del fabbisogno di capitale (Own Risk and Solvency Assessment, ORSA).
II Ambito di applicazione
La presente circolare si applica a tutte le imprese di assicurazione ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 lett. a e b LSA nonché ai gruppi e ai conglomerati assicurativi ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 lett. d in combinato disposto con gli artt. 65 e 73 LSA assoggettati alla sorveglianza di gruppi e conglomerati assicurativi (assicuratori).
Abrogato 4*
III Disposizioni generali
Nel quadro della presente circolare occorre considerare le peculiarità, la dimensione e la complessità dell’assicuratore e tenere conto del principio di proporzionalità.
Abrogato 6*
L’ORSA comprende l’insieme dei processi e delle procedure dell’assicurato utilizzati:
• per l’identificazione, la valutazione, la sorveglianza e la gestione dei rischi durante il periodo di pianificazione e il relativo rendiconto; e
• per determinare l’adeguatezza patrimoniale (cioé il raffronto tra fabbisogno di capitale e capitale disponibile) durante il periodo di pianificazione.
Abrogato 10*
L’ORSA viene preso in linea di conto nel momento in cui la strategia commerciale viene sviluppata ed è parte integrante del piano aziendale. Il consiglio di amministrazione e la direzione integrano i risultati dell’ORSA nei loro processi decisionali; verificano periodicamente l’adeguatezza dell’ORSA ai fini della gestione d’impresa.
L’ORSA soggiace alle direttive e ai requisiti per un sistema di controllo interno efficace e adeguato all’attività svolta; l’assicuratore definisce i corrispondenti controlli chiave e li documenta.
L’assicuratore redige i principi che disciplinano il proprio ORSA in una direttiva scritta (ORSA policy). Fissa per iscritto le tappe del processo ORSA (progettazione).
IV Componenti dell’ORSA
L’ORSA considera tutte le attività dell’assicuratore essenziali dal punto di vista del rischio; l’essenzialità deve essere definita dall’assicuratore.
Abrogat 15*-16*
A. Prospettiva lungimirante
Abrogato 17*
La prospettiva lungimirante dell’ORSA viene determinata tramite diversi scenari durante l’intero periodo di pianificazione, nei quali la successione causale di eventi e di misure deve essere considerata nell’arco del periodo di pianificazione.
Gli scenari vengono selezionati, specificati, analizzati e documentati dall’assicuratore. Devono tenere conto della situazione di rischio individuale dell’assicuratore.
Abrogato 20*
B. Profilo di rischio complessivo
L’assicuratore determina il proprio profilo di rischio complessivo sotto forma di una descrizione esaustiva e di una stima della propria situazione di rischio. Il profilo di rischio complessivo copre i rischi durante il periodo di pianificazione, indipendentemente dal fatto che tali rischi vengano valutati o meno dal punto di vista quantitativo o qualitativo.
Gli scenari impiegati nell’ORSA sono rappresentativi del profilo di rischio complessivo e coprono tutti gli aspetti essenziali di tale profilo.
L’assicuratore impiega un metodo per determinare i rischi essenziali che tenga conto delle sue peculiarità e renda comparabili i rischi al di là delle categorie di rischio. Egli definisce le categorie di rischio da utilizzare. Il fatto di mostrare i rapporti di dipendenza fra i diversi rischi è una componente importante della determinazione del profilo di rischio complessivo.
Ogni concentrazione del rischio essenziale determinata in conformità al nm. 23 – in particolare per quanto riguarda categorie di rischio, generatori di rischio, tipologie di attività, fattori geografici o controparti – deve essere elencata e analizzata; deve inoltre confluire nella stima della situazione di rischio.
Occorre inoltre esaminare i rischi che risultano in particolare dalla struttura di partecipazione e da transazioni interne all’impresa (intragroup transactions) tra le unità
dell’assicuratore e dal fatto che le risorse di liquidità e di capitale dell’assicuratore sono probabilmente ubicate in giurisdizioni differenti.
C Fabbisogno complessivo di capitale
Nel corso di ogni anno del periodo di pianificazione, l’assicuratore determina e valuta l’adeguatezza patrimoniale per ogni scenario e nelle prospettive rilevanti.
Per quanto riguarda le prospettive rilevanti, le prospettive regolamentari sono prescritte; le rimanenti prospettive devono essere imperativamente considerate, purché vengano impiegate dall’assicuratore per la gestione dell’attività.
La determinazione del capitale disponibile avviene tenendo in considerazione la pianificazione dell’attività, segnatamente gli obiettivi in termini di utili, la gestione del capitale e la politica di dividendi. Il capitale disponibile deve inoltre essere valutato anche dal punto di vista della qualità, della multifunzionalità e della fungibilità.
Il fabbisogno complessivo di capitale dell’assicuratore viene determinato in base al profilo di rischio complessivo e in considerazione di tolleranza al rischio, pianificazione dell’attività e misure di riduzione dei rischi.
D. Misure di riduzione dei rischi
L’assicuratore esamina le misure di riduzione dei rischi esistenti e altre eventuali misure preventive e situative di riduzione dei rischi sulla base del profilo di rischio complessivo e del fabbisogno complessivo di capitale, in considerazione della propensione e della tolleranza al rischio specifiche all’impresa.
L’ORSA fornisce informazioni sull’efficacia delle misure di riduzione dei rischi selezionate e in particolare di quelle esistenti. Occorre indicare l’effetto di tali informazioni sulla scelta e l’implementazione delle misure di riduzione dei rischi.
V Svolgimento dell’ORSA
Abrogato 32*
Cambiamenti sostanziali della situazione di rischio possono comportare lo svolgimento integrale o parziale dell’ORSA a intervalli più ravvicinati.
VI Documentazione interna
Le singole fasi del processo di svolgimento dell’ORSA devono essere documentate.
L’assicuratore documenta adeguatamente i risultati dell’ORSA.
L’assicuratore garantisce che il rendiconto sull’ORSA e i relativi risultati siano trasmessi ai funzionari e agli organi rilevanti.
VII Rapporto alla FINMA
Abrogato 37*
I gruppi e i conglomerati assicurativi sottoposti a sorveglianza presentano alla FINMA rapporti separati per le imprese di assicurazione assoggettate e un rapporto per il gruppo o il conglomerato assicurativo, che indica in maniera adeguata la visione consolidata e le più importanti unità.
Abrogato 39*
Il rapporto è un documento a sé stante e contiene almeno le seguenti componenti:
• management summary;
• abrogato 42*-44*
• risultati a livello qualitativo e quantitativo degli scenari, delle prospettive di adeguatezza patrimoniale e delle misure di riduzione dei rischi;
• conclusioni relative ai risultati e alla stima dell’efficacia dell’ORSA come strumento di gestione dell’impresa;
• definizioni concettuali.
Abrogato 48*
VIII Obblighi e scadenze di presentazione del rapporto
Abrogato 49*
Il rapporto da inoltrare annualmente viene inoltrato al termine della pianificazione delle attività, ma al più tardi entro il 31 gennaio del primo anno di pianificazione.
La richiesta motivata di deroga all’obbligo di presentare un rapporto deve essere trasmessa alla FINMA per tempo; al riguardo occorre considerare un tempo di trattamento sufficiente. La deroga concessa si applica a partire dalla decisione della FINMA.
Una deroga all’obbligo di presentare un rapporto può essere limitata in particolare al tipo, alla portata o alla frequenza del rendiconto. Una deroga può essere abrogata o adeguata
dalla FINMA entro un congruo termine.
Qualora la situazione di rischio o l'intensità della vigilanza dovesse mutare, può essere disposto un rendiconto.
Le imprese di assicurazione delle categorie di vigilanza 4 e 5 presentano un rendiconto per la prima volta entro il 31 gennaio 2026 al più tardi.
Elenco delle modifiche
Questa circolare è modificata come segue:
Modifica del 23 agosto 2018 in vigore dal 1° gennaio 2019
nm. modificati 38, 40, 45,
nm. abrogati 42, 43, 44,
altra modifica abrogazione del titolo dopo il nm.
Modifiche del 26 giugno 2024 in vigore dal 1° settembre 2024
nuovi nm. 52, 53,
nm. modificati 2, 3, 13, 19, 36, 38, 48,
nm. abrogati 1, 4, 6, 10, 15, 16, 17, 20, 32, 37, 39, 48,