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Circolare FINMA Gruppi e conglomerati assicurativi

FINMA-RS 2016/4 · Casi di enforcement della FINMA (sintesi)

Del 3 dic 2015

https://lexipedia.io/it/docs/ch/finma/rs-2016-4/it/circolare-finma-gruppi-e-conglomerati-assicurativi

Consultato il 30 ago 2026

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Fonte

Circolare FINMA Gruppi e conglomerati assicurativi

I Oggetto

La presente circolare ha per oggetto l’assoggettamento, l’organizzazione, la struttura, i processi interni e il rapporto dei gruppi e dei conglomerati assicurativi (gruppi assicurativi).

I capitoli III–IV si applicano unicamente ai gruppi assicurativi che sottostanno alla vigilanza della FINMA ai sensi dell’art. 65 e risp. dell’art. 73 della Legge sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA; RS 961.01).

II Assoggettamento alla sorveglianza di gruppi o conglomerati

A. Considerazioni generali

Ai sensi dell’art. 64 LSA due o più imprese formano un gruppo assicurativo se almeno una di esse è un’impresa di assicurazione, nel loro insieme operano prevalentemente nel settore assicurativo e costituiscono un’unità economica o sono altrimenti legate tra loro per influenza o controllo.

Ai sensi dell’art. 72 LSA due o più imprese formano un conglomerato assicurativo se almeno una di esse è un’impresa di assicurazione, almeno una di esse è una banca o una società di intermediazione mobiliare (ambito finanziario) di notevole importanza economica, nel loro insieme operano prevalentemente nel settore assicurativo e costituiscono un’unità economica o sono altrimenti legate tra loro per influenza o controllo.

Per l’assegnazione delle imprese al settore assicurativo o risp. a quello finanziario (in particolare banche e società di intermediazione mobiliare, ma anche fornitori di servizi finanziari che forniscono prestazioni per terzi indipendenti dal gruppo) è determinante l’attività principale dell’impresa in questione e il settore per il quale l’impresa fornisce prestazioni. Imprese che non possono essere attribuite in modo chiaro vengono assegnate al settore assicurativo (art. 205 dell’Ordinanza sulla sorveglianza [OS; RS 961.011]).

Il settore finanziario è di notevole importanza economica, se:

• il totale di bilancio del settore finanziario è superiore al 10% del totale di bilancio del gruppo assicurativo, o

• le esigenze in materia di capitale per il settore finanziario sono superiori al 10% del ca- pitale di base del gruppo assicurativo (cfr. art. 48 OS).

B. Assoggettamento di gruppi assicurativi

a) Presupposti generali

In applicazione dell’art. 65 e risp. dell’art. 73 LSA, la FINMA può assoggettare alla sorveglianza di gruppi o risp. di conglomerati un gruppo assicurativo di cui fa parte un’impresa in Svizzera. Il presupposto è che il gruppo assicurativo sia effettivamente diretto a partire dalla Svizzera oppure dall’estero, dove non è però sottoposto a una sorveglianza di gruppi o risp. di conglomerati equivalente.

b) Criteri di assoggettamento

Un gruppo assicurativo può essere assoggettato alla sorveglianza di gruppi o risp. di conglomerati se soddisfa almeno uno dei seguenti criteri:

• il gruppo assicurativo ha carattere internazionale

• le strutture del gruppo assicurativo sono complesse

La struttura del gruppo assicurativo è complessa, le imprese interessate sono combinate tra di loro, il gruppo è attivo in diversi ambiti di attività o presenta interdipendenze interne al gruppo in ragione di transazioni infragruppo.

• Altri motivi importanti

Altri motivi importanti possono giustificare l’assoggettamento di un gruppo assicurativo alla sorveglianza di gruppi o risp. di conglomerati (p. es. considerevole quota di mercato detenuta in un gruppo di prodotti, interesse pubblico alla vigilanza globale su un gruppo di imprese in ambito assicurativo, ecc.).

Se la FINMA decide di assoggettare alla vigilanza un gruppo assicurativo, quest’ultimo viene assoggettato alla sorveglianza di gruppi o risp. di conglomerati tramite decisione. Ai sensi dell’art. 191 cpv. 3 OS la FINMA designa l’impresa sua interlocutrice responsabile per gli obblighi del gruppo assicurativo in materia di diritto di sorveglianza.

III Organizzazione del gruppo assicurativo – requisiti minimi del

rapporto

L’organizzazione del gruppo assicurativo si basa sull’art. 191 OS in combinato disposto con l’art. 204 OS.

Per struttura dell’organizzazione si intende la struttura del gruppo assicurativo secondo la direzione operativa. Ciò comprende i diversi ambiti operativi (segmentazione).

La struttura di controllo comprende i principi e le strutture con cui il gruppo assicurativo viene gestito, sorvegliato e controllato. Essa deve essere presentata e descritta. Da un lato, occorre riportare le funzioni e i comitati con relativi compiti e competenze e responsabilità (che sono stabiliti, per esempio, nel regolamento di organizzazione), dall’altro, occorre fornire una panoramica delle più importanti direttive. Alla FINMA deve essere comunicata la data di entrata in servizio e deve essere inoltrato il curriculum vitae di ogni responsabile di una funzione di controllo del gruppo assicurativo.

La struttura della direzione è costituita dal consiglio di amministrazione di una società anonima o risp. dall’amministrazione di una cooperativa e dalle persone cui è affidata la direzione a livello di gruppo assicurativo. Occorre presentare l’organigramma della direzione del gruppo assicurativo, indicando i nomi dei membri della struttura della direzione, nonché riportando la denominazione e la descrizione delle relative competenze secondo la struttura di organizzazione.

IV Struttura del gruppo assicurativo

La struttura del gruppo assicurativo si basa sull’art. 192 OS in combinato disposto con l’art. 204 OS.

A. Partecipazioni importanti

In presenza di un’intenzione in tal senso, il gruppo assicurativo annuncia alla FINMA la creazione, l’acquisizione o l’alienazione (fusione o liquidazione compresa) di un’importante partecipazione da parte di un’impresa del gruppo (comunicazione ad hoc; art. 192 cpv. 2 in combinato disposto con l’art. 204 OS). L’obbligo di comunicazione si applica anche nel caso in cui una partecipazione non importante diventi una partecipazione importante.

La FINMA stabilisce caso per caso, cioè individualmente per ogni gruppo assicurativo, cosa bisogna intendere per partecipazione importante (cfr. art. 192 cpv. 3 in combinato disposto con l’art. 204 OS).

B. Obbligo di comunicazione in relazione a un cambiamento dei rapporti di partecipazione al gruppo assicurativo

Sussiste un fatto correlato a un cambiamento dei rapporti di partecipazione al gruppo assicurativo da notificare senza indugio ai sensi dell’art. 29 cpv. 2 della Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari (LFINMA; RS 956.1) in particolare se una partecipazione diretta o indiretta di persone fisiche o giuridiche all’impresa madre del gruppo assicurativo soddisfa uno dei seguenti criteri:

• il cambiamento fa sì che vengano raggiunti, vengano superati oppure che si scenda al di sotto dei valori soglia di 10, 20, 33 o 50% dei diritti di voto all’impresa madre;

• un gruppo organizzato su base contrattuale o in altra maniera o risp. Una persona fisica sono in grado di esercitare un’influenza determinante sull’impresa madre del gruppo, oppure

• il cambiamento ha influenza mediatica oppure genera l’obbligo di dichiarazione ai sensi della legislazione in materia di borse (in Svizzera o all’estero).

V Processi interni al gruppo – obblighi di comunicazione

I processi interni al gruppo (intragroup transactions, IGT) e la relativa sorveglianza si basano sull’art. 193 OS seg. In combinato disposto con l’art. 204 OS.

Abrogato 29*-33*

La FINMA mette a disposizione appositi documenti elettronici per il rapporto sui processi interni al gruppo.

VI Rapporto sul gruppo assicurativo

A. Rapporto

Il rapporto sul gruppo assicurativo comprende:

• il conto del gruppo ai sensi dell’art. 25 cpv. 1 LSA

Ai sensi dell’art. 25 LSA, il gruppo assicurativo allestisce, per il 31 dicembre di ogni anno, un conto del gruppo, che copre il rendiconto finanziario per un anno di esercizio. Al riguardo, in linea di principio si rimanda alle norme del Codice delle obbligazioni (CO;

RS 220) concernenti la contabilità commerciale e la presentazione dei conti (art. segg. CO, in particolare art. 961 segg. e 963b CO) e agli standard riconosciuti in materia di presentazione dei conti ai sensi dell’Ordinanza sulle norme contabili riconosciute (ONCR; RS 221.432).

• il rapporto sulla situazione finanziaria del gruppo ai sensi dell’art. 203a OS in combinato disposto con l’art. 111a OS.

Il rapporto sulla situazione finanziaria del gruppo (pubblicazione, public disclosure ai sensi dell’art. 111a in combinato disposto con l’art. 203a OS) deve essere inoltrato alla FINMA in conformità alla Circolare FINMA 2016/2 «Pubblicazione – assicuratori».

• il rapporto di attività della revisione interna. Esso si orienta agli standard validi a livello internazionale dell’Institute of Internal Auditors.

B. Termini per l’inoltro del rapporto

Il gruppo assicurativo inoltra il rapporto di attività della revisione interna entro il 31 marzo

dell’anno successivo. I termini per il conto del gruppo annuale si basano sull’art. 25 cpv. LSA. Il rapporto sulla situazione finanziaria del gruppo si basa sulla Circ. FINMA 16/2 «Pubblicazione – assicuratori».

Il conto del gruppo semestrale deve essere inoltrato alla FINMA entro il 30 settembre dell’esercizio in corso.

Elenco delle modifiche

Con l'entrata in vigore, dal 1° gennaio 2020, della legislazione legata alla LisFi e alla LserFi, i relativi rimandi e concetti sono stati adeguati.

Modifiche del 26 giugno 2024 in vigore dal 1° settembre 2024

nm. modificato

nm. abrogati 29, 30, 31, 32,