Circolare FINMA Piani d'esercizio – assicuratori
I. Società di audit (art. 4 cpv. 2 lett. i LSA) nm.
J. Delega (art. 4 cpb. 2 lett. j LSA) nm. K. Rami assicurativi (art. 4 cpv. 2 lett. k LSA) nm. 53-54
L. Ufficio Nazionale Svizzero di Assicurazione, Fondo nazionale nm. di garanzia (art. 4 cpv. 2 lett. l VAG)
M. Prestazioni di assistenza turistica (art. 4 cpv. 2 lett. m LSA) nm. N. Riassicurazione (art. 4 cpv. 2 lett. n LSA) nm. 57-59 O. Costi per la costituzione (art. 4 cpv. 2 lett. o LSA) nm. 60-64 P. Bilanci di previsione, conti economici di previsione (art. 4 nm. 65-68 cpv. 2 lett. p LSA) Q. Gestione dei rischi (art. 4 cpv. 2 lett. q LSA) nm. 69-81
R. Tariffe e condizioni generali d'assicurazione (art. 4 cpv. 2 lett. r nm. LSA)
V Disposizioni transitorie nm. 83-85
I Scopo
La presente circolare concretizza le disposizioni della Legge sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA; RS 961.01) per quanto concerne la domanda di autorizzazione e il piano d'esercizio (art. 4 LSA). Essa concretizza i requisiti che le imprese di assicurazione devono adempiere per ottenere un'autorizzazione per l'esercizio dell'attività (autorizzazione iniziale; artt. 3 e 6 LSA) o per ottenere l'approvazione delle modifiche di singoli elementi del piano d'esercizio (modifiche del piano d'esercizio; artt. 4 e 5 LSA).
II Ambito di applicazione
La presente circolare si applica alle imprese di assicurazione con sede in Svizzera e alle * succursali di imprese di assicurazione estere che richiedono l'autorizzazione all'esercizio dell'attività secondo gli artt. 3 e 6 LSA (autorizzazione iniziale) o l'approvazione di singoli elementi del piano d'esercizio secondo l'art. 4 in combinato disposto con l'art. 5 LSA (modifica del piano d'esercizio). Essa si applica in misura limitata alle casse malati sottoposte alla vigilanza istituzionale dell'Ufficio federale della sanità (UFSP) per quanto esse offrano prestazioni complementari all'assicurazione malattie obbligatoria (art. 2 cpv. 2 lett. b LSA, art. 34 cpv. 5 della Legge sulla vigilanza dell'assicurazione malattie [LVAMal; RS 832.12]). In riferimento all’art. 4 cpv. 2 lett. g LSA, la presente circolare si applica anche ai gruppi e
III Disposizioni generali
A. Panoramica delle comunicazioni riguardanti il piano d'esercizio
La seguente tabella fornisce una panoramica degli elementi del piano d'esercizio secondo * l'art. 4 LSA da sottoporre alla FINMA.
Assicuratore
Gruppi/con- Riassicura-
Succursali2 Elemento Casse maglomerati del piano d'esercizio diretto tore lati1
Lett. a Statuti X X X3 Lett. b Organizzazione X X X4 X Lett. c Attività all'estero X X
Dotazione finanziaria, Lett. d riserve X X X X5 Conto annuale, bilan- Lett. e cio d'apertura X X X
Lett. f Struttura proprietaria X X Lett. g Direzione generale X X X6 X Lett. h Attuario responsabile X X X X Lett. j Delega X X X Lett. k Rami assicurativi X X X X Ufficio Nazionale Svizzero di Assicura- a. Lett. l zione / Fondo nazio- X7 X7 nale di garanzia
Prestazioni di Lett. m X8 X8 assistenza Lett. n Riassicurazione X X Costi per la costitu- Lett. o X X X zione Lett. p Bilanci di previsione X X X Lett. q Gestione dei rischi X X X Lett. r Tariffe, CGA X9 X9 X9
Sottoposte alla vigilanza istituzionale
dell'UFSP, per quanto esse offrano presta- Solo comunicazione successiva dell'organizzazione autorizzioni complementari all'assicurazione malat- zata dall'UFSP.
tie obbligatoria. Limitata alle riserve.
Salvo indicazioni contrarie, gli elementi da Solo per il mandatario generale.
comunicare si limitano all'attività della suc- cursale. Solo per il ramo assicurativo B10.
Solo per gli assicuratori del ramo danni e Solo per il ramo assicurativo B18. solo per l'autorizzazione iniziale statuti (ri- 9 Solo per la previdenza professionale e per l'assicurazione
spettivamente atto costitutivo) dell'impresa di complementare a quella sociale contro le malattie. assicurazione estera.
B. Autorizzazioni iniziali (art. 4 cpv. 1 LSA)
Un'impresa che intende ottenere un'autorizzazione iniziale per l'esercizio dell'attività assicurativa (nuova fondazione, trasferimento della sede in Svizzera, istituzione di una succursale) deve presentare alla FINMA una domanda secondo l'art. 4 cpv. 1 LSA in cui l'attività pianificata viene esplicata in maniera esaustiva e chiara, in modo tale che possa essere valutata ai fini del rilascio dell'autorizzazione.
C Modifiche del piano d'esercizio (art. 5 LSA)
In caso di modifiche del piano d'esercizio secondo l'art. 5 LSA, nella domanda occorre fornire una chiara spiegazione al riguardo.
Sono considerati fatto rilevante secondo l'art. 5 dell'Ordinanza sulla sorveglianza (OS; RS 961.011) gli effetti giuridici (art. 4 cpv. 2 lett b, c, d, j, l, m, n, q LSA), la presa d'atto del processo (art. 4 cpv. 2 lett. f LSA) o la nomina (art. 4 cpv. 2 lett. g LSA).
D. Disposizioni comuni per le autorizzazioni iniziali e le modifiche del piano d'esercizio
Nel rilevamento delle informazioni, la FINMA opera le seguenti distinzioni:
• informazioni sul piano d'esercizio che sono soggette all'obbligo di approvazione della FINMA e che, in caso di prima autorizzazione e di modifiche successive, devono essere comunicate o sottoposte a quest'ultima per l'autorizzazione (art. 5 LSA);
• informazioni soggette all'obbligo di notifica, ma non all'obbligo di approvazione, che l'impresa di assicurazione inoltra alla FINMA per conoscenza;
• informazioni supplementari che vengono rilevate solo una tantum o che l'impresa di assicurazione registra in maniera adeguata nei propri atti, senza tuttavia doverle comunicare alla FINMA.
IV Elementi del piano d'esercizio
A. Statuti (art. 4 cpv. 2 lett. a LSA)
Prima di essere attuate, tutte le modifiche agli statuti devono essere sottoposte alla FINMA per l'approvazione (art. 5 cpv. 1 LSA). Per le società anonime le modifiche devono essere approvate dalla FINMA prima dell'iscrizione nel registro di commercio, mentre per le cooperative prima della decisione dell'assemblea generale.
La FINMA esamina in particolare se l'articolo concernente lo scopo e la forma giuridica sono ammissibili dal punto di vista del diritto in materia di vigilanza sulle assicurazioni e si accerta che gli statuti nel loro complesso non ledano gli interessi degli assicurati.
B. Organizzazione e campo d'attività territoriale (art. 4 cpv. 2 lett. b LSA)
a) Organizzazione
L'impresa di assicurazione dispone in Svizzera di una struttura organizzativa adeguata alle sue dimensioni come pure alla complessità e all'estensione dell'esercizio della sua attività.
L'impresa di assicurazione descrive nel piano d'esercizio almeno le funzioni rilevanti per l'attività esercitata e in che modo queste ultime sono state integrate a livello organizzativo nell'impresa di assicurazione, nonché i compiti, le competenze e le reponsabilità attribuiti come pure le modalità di rendiconto. Le funzioni accorpate, svolte in maniera non indipendente o esternalizzate devono essere spiegate.
b) Campo d'attività territoriale
L'impresa di assicurazione fornisce informazioni sull'attività assicurativa svolta in Svizzera e all'estero.
c) Imprese associate
Per le imprese associate economicamente sotto un'unica direzione, l'impresa di assicurazione non assoggettata alla vigilanza della FINMA sui gruppi o sui conglomerati deve fornire informazioni supplementari, da cui deve emergere con quali società l'impresa di assicurazione è direttamente associata.
d) Casse malati
Le casse malati inoltrano alla FINMA per conoscenza i documenti ed eventuali modifiche successive che ai sensi dell'art. 7 cpv. 2 lett. b LVAMal sottostanno all'approvazione
dell'UFSP. L'obbligo di inoltro decorre dal momento in cui l'UFSP ha rilasciato la corrispondente autorizzazione tramite decisione o in ragione della scadenza del termine (art. 8 cpv. LVAMal).
C Attività assicurativa all'estero (art. 4 cpv. 2 lett. c LSA)
a) Attività assicurativa all'estero
L'attività assicurativa all'estero viene definita in base alla localizzazione del rischio assicurato.
La localizzazione del rischio viene determinata nel modo seguente:
• per l'assicurazione di immobili, compresi gli oggetti coassicurati all'interno di un edificio: in base alla loro localizzazione;
• per l'assicurazione di veicoli terrestri, aeromobili e imbarcazioni: in base alla loro immatricolazione o autorizzazione;
• per l'assicurazione di rischi di viaggio o vacanza (indipendentemente dal ramo assicurativo) con una durata contrattuale massima di quattro mesi: in base allo Stato in cui lo stipulante ha concluso il contratto;
• per tutte le altre assicurazioni e per la riassicurazione: in base alla sede o al domicilio dello stipulante al momento della conclusione del contratto o delle modifiche significative dell'estensione della copertura.
Le condizioni alle quali è consentito l'esercizio dell'attività assicurativa all'estero vengono valutate in conformità al diritto del Paese in cui viene svolta l'attività. L'impresa di assicurazione garantisce autonomamente il rispetto del corrispondente ordinamento giuridico e lo documenta.
b) Prova e comunicazione nel piano d'esercizio
La prova di cui all'art. 4 cpv. 2 lett. c LSA può essere fornita presentando:
• l'autorizzazione all'esercizio rilasciata dall'autorità di vigilanza del Paese in cui viene svolta l'attività;
• l'attestazione rilasciata dall'autorità di vigilanza del Paese in cui viene svolta l'attività, se quest'ultima non è soggetta all'obbligo di autorizzazione in quel Paese ed è compatibile con l'ordinamento giuridico del Paese in cui viene svolta l'attività;
• la valutazione giuridica formulata da un esperto qualificato e redatta in una lingua ufficiale svizzera o in inglese.
Il rinnovo di un'autorizzazione all'esercizio limitata nel tempo non costituisce una modifica del piano d'esercizio.
Il ritiro dell'autorizzazione all'esercizio o il mancato prolungamento di un'autorizzazione all'esercizio è soggetta all'obbligo di comunicazione.
Per l'attività di riassicurazione non occorre effettuare alcuna comunicazione secondo l'art. cpv. 2 lett. c LSA. L'impresa di assicurazione garantisce la conformità dell'attività di riassicurazione dal punto di vista del diritto in materia di vigilanza e la documenta.
Le imprese di assicurazione estere che dalla Svizzera esercitano la loro attività esclusivamente all’estero devono inoltre provare che l’autorità di sorveglianza dello Stato di sede è d’accordo con l’istituzione di una succursale in Svizzera (art. 20 cpv. 1 OS).
D. Dotazione finanziaria, costituzione di riserve (art. 4 cpv. 2 lett. d LSA)
a) Principi della strategia del capitale e principi della pianificazione e della gestione del capitale
L'impresa di assicurazione dispone di una strategia e di una pianificazione del capitale adeguate all'attività e le documenta internamente. Nel caso dell'autorizzazione iniziale, nel piano d'esercizio occorre descrivere a grandi linee la strategia e la pianificazione del capitale.
L'impresa di assicurazione comunica considerevoli cambiamenti negativi riguardanti la dotazione finanziaria. In particolare devono essere comunicati i deflussi di capitale nel quadro dei conti statutari nel corso di un anno contabile che oltrepassano del 50% l'utile attribuibile e ripartibile per l'anno contabile in questione.
La pianificazione del capitale è ancorata nella corporate governance e integrata nelle strutture di controllo dell'impresa di assicurazione.
b) Riserve tecniche – contenuto delle informazioni nel piano d'esercizio
Abrogato *
I modelli, i metodi e le ipotesi per la costituzione e lo scioglimento delle riserve tecniche devono essere descritti nei principi nel piano d’esercizio. I dettagli necessari ai fini del calcolo devono essere fissati in modo trasparente e comprensibile in un allegato (reserving policy, documentazione tecnica o simili).
Se una riserva tecnica nell’assicurazione sulla vita risulta sufficiente solo se per gli investimenti da coprire è possibile realizzare un sistema di gestione complesso, tale sistema dovrà essere descritto nel piano d’esercizio.
Per le riserve tecniche concernenti l’assicurazione complementare all’assicurazione sociale contro le malattie, l’impiego dei fondi liberati attraverso lo scioglimento delle riserve tecniche deve essere registrato nel piano d’esercizio. Ciò vale in particolare per l’impiego delle riserve tecniche non più necessarie secondo l’art. 45 OS-FINMA.
Il piano per la restituzione di una parte delle riserve di senescenza secondo l’art. 155 cpv. 2 OS è parte integrante del piano d’esercizio.
Le modifiche dei modelli, dei metodi e delle ipotesi per la costituzione e lo scioglimento delle riserve tecniche che non producono ripercussioni rilevanti sulle riserve tecniche sono considerate modifiche del piano d’esercizio e devono essere comunicate alla FINMA (art. 5 cpv. 2 LSA).
E. Conto annuale, bilancio d'apertura (art. 4 cpv. 2 lett. e LSA)
a) Fondazione di una nuova impresa
Le imprese di assicurazione che intendono ottenere un’autorizzazione iniziale per esercitare l’attività assicurativa devono inoltrare il bilancio d'apertura in conformità all'allegato dell'Ordinanza FINMA sulla sorveglianza delle assicurazioni (OS-FINMA; RS 961.011.1). Il fondo d'organizzazione (art. 10 LSA) deve essere esposto separatamente.
L'impresa di assicurazione dimostra che il capitale minimo è stato versato e può disporne liberamente.
L'impresa di assicurazione dimostra che il patrimonio vincolato è stato correttamente costituito.
b) Trasferimento della sede
Se la sede viene trasferita dall'estero in Svizzera, l'impresa di assicurazione inoltra il bilancio, il conto economico (conto profitti e perdite) ed eventuali altre componenti della chiusura annuale conformemente alle rispettive disposizioni in materia di presentazione dei conti degli ultimi tre anni. Se le chiusure annuali non si basano sugli standard contabili riconosciuti a livello internazionale (IFRS, US GAAP o disposizioni analoghe) e, dal punto di vista della struttura, si discostano in maniera significativa dalle disposizioni dell'OS-FINMA, l'impresa di assicurazione procede a una trascrizione delle chiusure. Devono essere inoltrati anche i rapporti di audit relativi alle chiusure annuali.
L'impresa di assicurazione inoltra un bilancio d'apertura in conformità all'allegato dell'OS- FINMA. Il fondo di organizzazione deve essere riportato separatamente.
L'impresa di assicurazione dimostra che il capitale minimo è stato versato e che può disporne liberamente.
L'impresa di assicurazione dimostra che il patrimonio vincolato è stato correttamente costituito.
c) Apertura di una succursale
L'impresa di assicurazione estera inoltra le chiusure annuali degli ultimi tre anni (cfr. nm. 40) e un bilancio d'apertura adeguato per la succursale in conformità all'allegato dell'OS- FINMA. Il fondo di organizzazione deve essere riportato separatamente.
Le imprese di assicurazione, eccetto le imprese di assicurazione contro i danni con sede nell'UE, dimostrano che la cauzione di cui all'art. 5b OS-FINMA è stata depositata.
F. Struttura proprietaria (art. 4 cpv. 2 lett. f LSA)
a) Partecipazione diretta e indiretta
Sussiste una partecipazione indiretta se ulteriori rapporti di partecipazione interposti risultano in una partecipazione indiretta di almeno il 10% del capitale o dei voti. A tale proposito non è determinante la considerazione puramente aritmetica delle partecipazioni indirette, bensì una che prenda in considerazione i rapporti fattuali di controllo nell'assemblea generale (o sim.) delle societè interposte.
b) Influsso determinante sull'attività dell'impresa di assicurazione
Un influsso determinante può segnatamente essere esercitato mediante interconnessioni di natura finanziaria, personale e/o organizzativa che possono comportare la dipendenza dell'impresa di assicurazione.
G. Direzione generale (art. 4 cpv. 2 lett. g LSA)
L'art. 4 cpv. 2 lett. g LSA concerne, indipendentemente dalla forma giuridica e dall'organiz- * zazione dell'impresa di assicurazione o del gruppo o conglomerato assicurativo come pure dalla designazione della voce nel singolo caso, tutte le persone investite di potere decisionale e/o di responsabilità; per quanto concerne le succursali tuttavia esclusivamente il mandatario generale.
L'impresa di assicurazione designa tali persone in conformità alle disposizioni del diritto in materia di vigilanza applicabili e alla Circ. FINMA 17/02 «Corporate governance – assicuratori».
H. Attuario responsabile (art. 4 cpv. 2 lett. h LSA)
L'impresa di assicurazione designa l'attuario responsabile in conformità alle disposizioni del diritto in materia di vigilanza applicabili e alla Circ. FINM 17/4 «Attuario responsabile».
I Società di audit (art. 4 cpv. 2 lett. i LSA)
J. Delega (art. 4 cpb. 2 lett. j LSA)
-
K. Rami assicurativi (art. 4 cpv. 2 lett. k LSA)
Nella richiesta concernente l'esercizio di un ramo assicurativo, l'impresa di assicurazione menziona le coperture assicurative previste che intende offrire nel ramo in questione. Non devono essere comunicate le coperture assicurative offerte successivamente in un ramo assicurativo già autorizzato.
Nella richiesta, l’impresa di assicurazione indica per ogni ramo assicurativo se deve essere
conclusa un’operazione secondo l’art. 4 cpv. 2 lett. k n. 1–3 in combinato disposto con l’art. cpv. 1 LSA.
Se una nuova copertura assicurativa prevista non può essere attribuita a un ramo assicurativo autorizzato, nel quadro di una modifica del piano d'esercizio (art. 5 cpv. 1 LSA) occorre inoltrare una domanda per l'esercizio del corrispondente ramo assicurativo.
L Ufficio Nazionale Svizzero di Assicurazione, Fondo nazionale di garanzia (art. 4 cpv. 2 lett. l VAG)
Se viene esercitata l'assicurazione obbligatoria di responsabilità civile per i veicoli a motore, l'adesione all'Ufficio Nazionale Svizzero di Assicurazione (art. 74 cpv. 1 della Legge federale
sulla circolazione stradale [LCStr; RS 741.01]) e al Fondo nazionale di garanzia (art. cpv. 1 LCStr) deve essere confermata solo nella richiesta concernente l'esercizio del ramo assicurativo B10.
M. Prestazioni di assistenza turistica (art. 4 cpv. 2 lett. m LSA)
L'impresa di assicurazione prova di poter fornire le prestazioni in natura garantite contrattualmente in maniera autonoma o avvalendosi di fornitori di servizi e organizzazioni di rete specializzati.
N. Riassicurazione (art. 4 cpv. 2 lett. n LSA)
a) Piano di riassicurazione / piano di retrocessione
La riassicurazione o la retrocessione comprende le soluzioni tradizionali e alternative di riassicurazione.
L'impresa di assicurazione definisce, in base alla strategia commerciale e di rischio nonché al fabbisogno di capitale, una strategia di riassicurazione e di retrocessione e le documenta conformemente. L'impresa di assicurazione vi descrive l'estensione della copertura assicurativa perseguita, i diversi concetti di riassicurazione e il loro reciproco coordinamento. Inoltre, definisce i processi, le competenze e le responsabilità per la scelta dei riassicuratori e la diversificazione perseguita. Nel quadro del piano d'esercizio devono essere spiegate a grandi linee la strategia di riassicurazione e la strategia di retrocessione.
b) Gestione dei rischi e controllo dei crediti di riassicurazione
L'impresa di assicurazione descrive a grandi linee il processo di gestione dei rischi per quanto concerne i rischi specifici nelle riassicurazioni e la relativa integrazione nei processi generali di gestione dei rischi sovraordinati. In particolare devono essere descritti i criteri e i metodi per la determinazione dei limiti concernenti i crediti di riassicurazione attuali e latenti nei confronti dei riassicuratori e dei gruppi di riassicurazione.
O. Costi per la costituzione (art. 4 cpv. 2 lett. o LSA)
a) Ammontare del fondo d'organizzazione
Sulla base della pianificazione inoltrata secondo l'art. 4 cpv. 2 lett. p LSA, il fondo d'organizzazione deve disporre di una dotazione sufficiente in modo tale che il capitale minimo
stabilito sia costantemente coperto tramite attivi sull'intero orizzonte temporale di almeno anni. Per quanto concerne le succursali, il fondo d'organizzazione deve coprire tutte le perdite derivanti dalla fase di costituzione. L'impresa di assicurazione deve fornire alla FINMA la prova credibile che tale condizione è adempiuta durante tutta la fase di costituzione. Se sussistono incertezze nella pianificazione, il fondo d'organizzazione deve essere adeguatamente incrementato.
La FINMA fissa l'ammontare del fondo d'organizzazione ad almeno il 20% del capitale minimo stabilito (art. 11 cpv. 1 OS). Se l'impresa di assicurazione motiva circostanze particolari e sussistono sufficienti garanzie per un regolare esercizio dell'attività, l'ammontare può collocarsi al di sotto di tale soglia.
b) Investimenti ammessi
In ragione dello scopo a cui è destinato, il fondo d'organizzazione deve essere costituito con investimenti liquidi e di sicuro valore. Sono ammessi mezzi liquidi in conformità agli standard contabili riconosciuti.
c) Provvedimenti
Se durante l'attività il fondo d'organizzazione presenta, rispetto al valore prestabilito, una sottocopertura del 20%, l'impresa di assicurazione deve immediatamente aumentarlo mediante fondi supplementari per raggiungere il valore prestabilito (art. 11 cpv. 3 OS) oppure esporre alla FINMA che, sulla base della pianificazione inoltrata, il fondo d'organizzazione gode comunque di sufficiente copertura.
Nel quadro dell'autorizzazione iniziale, l'impresa di assicurazione espone le modalità con cui può avvenire il finanziamento complementare.
P. Bilanci di previsione, conti economici di previsione (art. 4 cpv. 2 lett. p LSA)
a) Bilanci di previsione
I bilanci di previsione (allegati inclusi) per le chiusure dell'attività pianificate relative ai primi tre anni devono essere inoltrati secondo l'art. 5a OS-FINMA e l'allegato dell'OS-FINMA. A tale riguardo, occorre riportare unicamente le posizioni significative dal punto di vista materiale.
b) Conti economici di previsione
I conti economici di previsione (allegati inclusi) per le chiusure dell'attività pianificate relative ai primi tre anni devono essere inoltrati secondo l'art. 5a OS-FINMA e l'allegato dell'OS-
FINMA. A tale riguardo, occorre riportare unicamente le posizioni significative dal punto di vista materiale.
Inoltre, devono essere riportate separatamente le spese di fondazione ripartite per voci di spesa così come le spese di acquisizione e amministrazione.
c) Conto dei flussi di tesoreria (cash flow statement)
Nel conto dei flussi di tesoreria per le chiusure dell'attività pianificate relative ai primi tre anni deve figurare separatamente, oltre all'utile complessivo, il flusso di fondi derivante dall'attività assicurativa operativa.
Q. Gestione dei rischi (art. 4 cpv. 2 lett. q LSA)
L'organizzazione della gestione dei rischi e del sistema di controllo interno si orienta alle disposizioni del diritto in materia di vigilanza applicabili e in particolare sulla Circ. FINMA 17/2 «Corporate governance – assicuratori». L'impresa di assicurazione fornisce, a grandi linee, informazioni sulla gestione dei rischi.
a) Strategia di rischio e principi
L'impresa di assicurazione fornisce una descrizione qualitativa dei criteri soggiacenti alla sua propensione al rischio.
L'impresa di assicurazione descrive a grandi linee la frequenza e la procedura di valutazione della sua strategia di rischio come pure della gestione dei rischi (p. es. riduzione, eliminazione o limitazione dei rischi).
b) Identificazione e valutazione dei rischi
L'impresa di assicurazione identifica i propri rischi in base a un processo sistematico e strutturato, includendo i settori e i campi di attività. Descrive il processo e, a tale proposito, designa le funzioni coinvolte nell'identificazione e nella valutazione dei rischi.
L'impresa di assicurazione espone i meccanismi che consentono di riconoscere tempestivamente e di adeguare cambiamenti nel profilo di rischio complessivo dell'impresa di assicurazione.
L'impresa di assicurazione espone quali strumenti di valutazione dei rischi vengono impiegati oltre al SST.
Nel quadro dell'autorizzazione iniziale, l'impresa di assicurazione indica valori concreti per la propensione al rischio, la tolleranza al rischio e i limiti di rischio.
c) Gestione dei rischi
L'impresa di assicurazione espone in via generale in che modo essa gestisce i rischi identificati e valutati nel quadro della gestione dei rischi. Per le proprie categorie di rischio definite, espone le misure di gestione dei rischi che consentono di ridurre il rischio nella corrispondente categoria (trasferimento dei rischi, prevenzione dei rischi, riassicurazione, controlli interni, ecc.).
d) Controllo dei rischi
L'impresa di assicurazione indica come disponga di meccanismi che le consentono di riconoscere e di controllare i rischi essenziali come pure le concentrazioni di rischi.
e) Rendiconto in materia di rischio
L'impresa espone la tipologia di rendiconto in materia di rischio che ha implementato, nonché la periodicità e i destinatari del rendiconto.
f) Sistema di controllo interno (SCI)
L'impresa di assicurazione descrive a grandi linee il proprio sistema di controllo interno.
g) Meccanismi di sorveglianza dei processi di gestione del rischio e del SCI
L'impresa di assicurazione descrive il processo di sorveglianza e le funzioni investite della responsabilità di esaminare il costante funzionamento e l'efficacia del processo di gestione del rischio e del SCI.
h) Standard minimi in materia di business continuity management (BCM)
L'impresa di assicurazione espone in che modo implementa gli standard minimi in materia di BCM riconosciuti dalla FINMA.
R. Tariffe e condizioni generali d'assicurazione (art. 4 cpv. 2 lett. r LSA)
Per quanto concerne l'approvazione delle tariffe e delle condizioni generali d'assicurazione, si applicano le corrispondenti circolari.
V Disposizioni transitorie
La presente circolare si applica alle autorizzazioni iniziali a partire dalla sua entrata in vigore. Per quanto concerne le approvazioni di modifiche, la circolare si applica a partire dal momento in cui una modifica del piano d'esercizio viene sottoposta per approvazione o comunicata alla FINMA.
I nm. 18–23 non sono applicabili a contratti di assicurazione conclusi prima dell'entrata in vigore della presente circolare.
Il nm. 81 si applica alle modifiche del piano d'esercizio inoltrate successivamente al 31 luglio 2017.
Elenco delle modifiche
Questa circolare è modificata come segue:
Modifiche del 26 giugno 2024 in vigore dal 1° settembre 2024
nuovi nm. 36.1, 36.2, 36.3, 36.4, 36.5,
nm. modificati 2, 3,
nm. abrogato
altre modifiche modifica del titolo che precede il nm.