Circolare FINMA Obbligo di comunicare le operazioni in valori mobiliari
I Situazione iniziale e scopo
Ai sensi dell’art. 39 della Legge sull’infrastruttura finanziaria (LInFi; RS 958.1) i partecipanti ammessi a una sede di negoziazione secondo l’art. 34 cpv. 2 LInFi devono provvedere alle comunicazioni necessarie alla trasparenza del commercio di valori mobiliari (obbligo di comunicazione).
Le società di intermediazione mobiliare che esercitano in Svizzera un’attività soggetta all’obbligo di autorizzazione senza partecipare a una sede di negoziazione sono tenute, in forza dell’art. 51 cpv. 1 della Legge sugli istituti finanziari (LIsFi; RS 954.1), a provvedere alle comunicazioni necessarie alla trasparenza del commercio di valori mobiliari.
Le transazioni soggette all’obbligo di comunicazione devono poter essere ricostruite dall’autorità di sorveglianza del commercio nell’ambito della sua attività di vigilanza (cfr. art.
31 LInFi), in modo tale che la sede di negoziazione possa informare la FINMA in caso di
sospetto di violazione della legge.
La presente circolare precisa e spiega l’obbligo di comunicazione secondo l’art. 39 LInFi e l’art. 37 dell’Ordinanza sull’infrastruttura finanziaria (OInFi; RS 958.11) come pure secondo l’art. 51 cpv. 1 LIsFi e l’art. 75 dell’Ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi; RS 954.11) nonché secondo gli artt. 2-5 dell’Ordinanza FINMA sull’infrastruttura finanziaria (OInFi-FINMA; RS 958.111).
II Ambito di applicazione
La presente circolare si applica a tutti i partecipanti di cui all’art. 34 cpv. 2 LInFi e a tutte le altre società di intermediazione mobiliare svizzere ed estere ai sensi dell’art. 41LIsFi e dell’art. 57 OIsFi (di seguito denominati in maniera unitaria «partecipanti»).
III Definizioni
Transazione 6
Per transazione/transazioni s’intendono le conclusioni di contratti che i partecipanti stipulano in valori mobiliari secondo il nm. 9. Tale definizione si applica altresì ai contratti che i partecipanti stipulano in derivati secondo i nm. 9 e 10, se questi hanno come sottostante almeno un valore mobiliare ammesso al commercio presso una sede di negoziazione svizzera. Il concetto di conclusione di contratti comprende sia le esecuzioni degli ordini sia le trasmissioni che comportano un’esecuzione dell’ordine.
Tramissione dell’ordine Si configura una trasmissione dell’ordine se il partecipante, per l’esecuzione dell’ordine o della transazione, coinvolge un ulteriore partecipante e agisce nei suoi confronti a proprio nome per conto di terzi, a nome di terzi per conto di terzi o semplicemente come autore della trasmissione. Si genera così una catena dei mandati e delle transazioni tra i partecipanti coinvolti.
Ammissione al commercio presso una sede di negoziazione Per quanto concerne la definizione legale del concetto di «sede di negoziazione» si rimanda all’art. 26 LInFi e per quella di «ammissione al commercio» agli artt. 35 e 36 LInFi.
Valori mobiliari Rientrano in questa definizione i valori mobiliari ai sensi dell’art. 2 lett. b LInFi in combinato disposto con l’art. 2 cpv. 1 OInFi e dell'art. 3 lett. b LSerFi ammessi al commercio presso una sede di negoziazione in Svizzera. Il concetto di valori mobiliari comprende anche i derivati standardizzati e idonei a essere negoziati su vasta scala, p. es. gli exchange traded derivative (ETD), i warrant e i prodotti strutturati, compresi gli ETP (termine ombrello che comprende exchange traded commodities [ETC] ed exchange traded note [ETN]).
Derivati 10 Rientrano in questa definizione i derivati ai sensi dell’art. 2 lett. c LInFi in combinato disposto con l’art. 2 cpv. 2 OInFi che non sono valori mobiliari secondo il nm. 9.
Valori mobiliari svizzeri ed esteri Valori mobiliari svizzeri Valori mobiliari che sono stati emessi da una società con sede in Svizzera o sono quotati in Svizzera. Valori mobiliari esteri Valori mobiliari che sono stati emessi da una società con sede all’estero e non sono quotati in Svizzera. Quotazione Si rimanda alla definizione di cui all’art. 2 lett. f LInFi. Quotazione principale Se al momento della richiesta di quotazione una società non è quotata in nessun’altra borsa, in una borsa svizzera può avvenire unicamente la quotazione sul mercato primario. Quotazione sul mercato secondario Quotazione di valori mobiliari in un Paese diverso da quello in cui avviene la prima quotazione ufficiale in borsa dell’impresa. Si configurano le seguenti possibilità:
Sede della società Quotazione Quotazione Classificazione emittente in principale in secondaria in una Svizzera Svizzera sede di negoziazione in Svizzera
Sì No No Valori mobiliari svizzeri
Sì No Sì Valori mobiliari svizzeri
Sì Sì Sì Valori mobiliari svizzeri
No Sì No Valori mobiliari svizzeri
No No Sì Valori mobiliari esteri
No No No Valori mobiliari esteri
IV Principi dell’obbligo di comunicazione
Ogni partecipante sottostà all’obbligo di comunicazione. Tale obbligo decorre con l’ammissione a una sede di negoziazione o con il rilascio dell’autorizzazione ai sensi dell’art. 7 LIsFi e cessa con il venir meno della stessa.
Soggiace all’obbligo di comunicazione ogni singola transazione effettuata da un partecipante nella catena delle transazioni, dalla creazione alla trasmissione fino all’esecuzione dell’ordine (p. es. cliente → partecipante 1 → partecipante 2 → sede di negoziazione/esecuzione al di fuori della sede di negoziazione). In caso di trasmissioni degli ordini, il primo partecipante con cui sussiste una relazione di conto o di deposito deve comunicare le informazioni necessarie sull’avente economicamente diritto (o fare in modo che venga effettuata la comunicazione integrale nel formato dell’Unione europea, nm. 31). Gli ulteriori partecipanti in una catena delle transazioni comunicano, anziché l’avente economicamente diritto, il partecipante che ha trasmesso l’ordine. Inoltre, in caso di trasmissioni degli ordini, ogni partecipante nella catena delle transazioni deve comunicare il codice univoco d’identificazione della transazione definito dalla sede di negoziazione (trade- ID) ai fini della transazione. Se, in caso di esecuzioni parziali, sono disponibili più trade-ID, occorre comunicarli tutti. I partecipanti sono inoltre autorizzati a incaricare un singolo
partecipante o una terza parte idonea a effettuare una singola comunicazione o una comunicazione integrale relativa a tutta la catena delle transazioni (art. 37 cpv. 5 OInFi).
Devono essere comunicate anche le esecuzioni interne di ordini dei clienti. Gli ordini globali sottostanno all’obbligo di comunicazione sia se l’esecuzione avviene tramite una sede di negoziazione sia in caso di assegnazione definitiva ai clienti. Se il collocamento diretto presso i clienti avviene senza registrazione sul conto nostro, occorre effettuare solo una comunicazione. La comunicazione concernente le attribuzioni interne ai clienti deve avvenire al più tardi prima della fine delle negoziazioni del successivo giorno di negoziazione. Se per più esecuzioni parziali viene effettuata un’unica comunicazione in forma consolidata, quest'ultima può basarsi sul prezzo medio.
V Transazioni soggette all’obbligo di comunicazione
L’obbligo di comunicazione si estende a tutte le transazioni in valori mobiliari secondo il nm. 9 effettuate da un partecipante, oltre che a tutte le transazioni in derivati, se la ponderazione di almeno un valore sottostante supera il 25% e tale valore sottostante costituisce un valore mobiliare secondo il nm. 9. Non sussiste invece alcun obbligo di comunicazione se la somma di più valori sottostanti supera il valore di soglia, ma nessun valore sottostante supera da solo il valore di soglia del 25%.
Se nel corso della durata del derivato sono escluse modifiche alla composizione dei valori sottostanti dovute a decisioni a titolo discrezionale (gestione passiva), per tutte le transazioni ci si può basare sul superamento o sul mancato superamento del valore di soglia nel momento della costituzione del derivato.
I partecipanti sono autorizzati a comunicare anche transazioni in derivati che non sottostanno all’obbligo di comunicazione ai sensi della presente circolare.
Le transazioni che vengono effettuate dai partecipanti tramite una sede di negoziazione in Svizzera ai sensi dell’art. 26 LInFi possono essere comunicate a posteriori fino al termine delle negoziazioni del giorno di negoziazione successivo.
La transazione deve essere comunicata in franchi svizzeri, indipendentemente dal fatto che il corso sia espresso in franchi svizzeri o in una valuta estera. La conversione in franchi svizzeri deve avvenire a un corso di riferimento riconosciuto o al corso di una piattaforma di commercio di divise liquide al momento della transazione.
L’obbligo di comunicazione si applica sia alle operazioni per conto proprio sia alle operazioni per conto di clienti effettuate dai partecipanti (cfr. art. 37 cpv. 3 OInFi e art. 75 cpv. 3 OIsFi).
VI Deroghe all’obbligo di comunicazione
Se le condizioni di cui ai successivi nm. 22-26 sono rispettate, le operazioni in valori mobiliari e nei relativi derivati concluse all’estero non sottostanno all’obbligo di comunicazione.
A. Transazioni effettuate all’estero in valori mobiliari svizzeri e nei relativi derivati
I partecipanti ai sensi dell’art. 34 cpv. 2 lett. c LInFi (partecipanti esteri) e le succursali estere delle società di intermediazione mobiliare svizzere non sottostanno all’obbligo di comunicare le operazioni effettuate all’estero in valori mobiliari svizzeri e nei relativi derivati, se l’obbligo di comunicazione all’estero è stato adempiuto e le condizioni di cui all’art. 37 cpv. 4 lett. a OInFi e all’art. 75 cpv. 4 lett. a OIsFi sono soddisfatte.
Se non è stato concluso alcun accordo sullo scambio d’informazioni ai sensi dell’art. 37 cpv. 4 lett. a OInFi e dell’art. 75 cpv. 4 lett. a OIsFi, i partecipanti esteri possono comunicare le operazioni in valori mobiliari svizzeri e nei relativi derivati effettuate all’estero al di fuori della sede di negoziazione anche a un ufficio di comunicazione estero riconosciuto dalla sede di negoziazione (cfr. nm. 33).
B. Transazioni effettuate all’estero in valori mobiliari esteri e nei relativi derivati
Tutti i partecipanti e le succursali estere delle società di intermediazione mobiliare svizzere non sono tenuti a comunicare le transazioni in valori mobiliari esteri e nei relativi derivati in Svizzera se tali transazioni sono state effettuate presso una sede di negoziazione estera riconosciuta o un sistema di negoziazione organizzato estero riconosciuto (Organised Trading Facility, OTF) (cfr. art. 37 cpv. 4 lett. b OInFi e art. 75 cpv. 4 lett. b OIsFi)1.
Sono altresì escluse dall’obbligo di comunicazione in Svizzera anche le operazioni in valori mobiliari esteri e nei relativi derivati effettuate all’estero al di fuori di una sede di negoziazione fra un partecipante estero e una controparte estera. I partecipanti esteri possono comunicare altre transazioni all’estero in valori mobiliari e nei relativi derivati effettuate al di fuori di una sede di negoziazione all’estero anche a un ufficio di comunicazione estero riconosciuto dalla sede di negoziazione (cfr. nm. 33).
Inoltre, i partecipanti esteri e le succursali estere delle società di intermediazione mobiliare svizzere non sottostanno all’obbligo di comunicare le transazioni in valori mobiliari esteri e nei relativi derivati effettuate all’estero, se le condizioni di cui all’art. 37 cpv. 4 lett. a OInFi e all’art. 75 cpv. 4 lett. a OIsFi sono soddisfatte.
1 L'elenco delle sedi di negoziazione estere riconosciute ai sensi dell'art. 37 cpv. 4 lett. b OInFi e dell'art. 75 cpv.
lett. b OIsFi è disponibile nel sito Internet della FINMA: www.finma.ch > Autorizzazione > Infrastrutture del mercato finanziario e partecipanti esteri.
VII Informazioni sull’avente economicamente diritto
Nel quadro dell’obbligo di comunicazione è avente economicamente diritto la persona che è considerata tale ai sensi delle disposizioni della legislazione in materia di riciclaggio di denaro. In deroga a tale principio, devono essere dichiarati come aventi economicamente diritto le persone giuridiche con attività operativa, le fondazioni e gli investimenti collettivi di capitale. Nel caso dei trust occorre dichiarare il trustee.
Nel caso delle persone fisiche, la comunicazione avviene in base a una procedura che si basa sulla nazionalità e sulla data di nascita di una persona come pure su un codice interno del partecipante, nel seguente ordine: 1. formato della nazionalità: codice del Paese conforme a ISO 3166-1 alpha-2 (due lettere); 2. formato della data di nascita: AAAAMMGG; 3. codice interno del partecipante. Il numero d’identificazione attribuito alla relazione d’affari può essere utilizzato come codice interno del partecipante. Ciò si applica anche se il partecipante intrattiene con la medesima persona fisica più relazioni d’affari a cui viene di volta in volta attribuito un numero d’identificazione.
Se un partecipante ha registrato una persona con più nazionalità, è determinante il codice del Paese conforme a ISO 3166-1 alpha-2 che figura in prima posizione nell’ordine alfabetico.
Per le persone che esercitano attività operative, le fondazioni e gli investimenti collettivi di capitale, il riferimento standardizzato per la comunicazione dell’avente economicamente diritto avviene mediante il sistema d’identificazione internazionale standardizzato per i partecipanti al mercato (legal entity identifier, LEI). Se non è disponibile alcun LEI, può essere comunicato il BIC (business identifier code, ISO 9362:2014) o, in alternativa, il numero di iscrizione nel registro di commercio preceduto dal codice del Paese (cfr. nm. 28).
In alternativa, l’ufficio di comunicazione può accettare una comunicazione completa nel formato dell’Unione europea, in conformità alle spiegazioni tecniche (regulatory technical standards RTS 22) relative all’art. 26 del Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il Regolamento (UE) n. 648/2012 (MiFIR). In tali comunicazioni, le persone fisiche devono essere designate in conformità al nm. 28 o tramite il codice CONCAT conformemente all'art. 6 cpv. 4 RTS 22. L’ufficio di comunicazione può autorizzare le predette comunicazioni alternative in conformità alla MiFIR solo se è in grado di valutarle in maniera equivalente a scopo di sorveglianza del commercio secondo l’art. 31 cpv. 1 LInFi.
VIII Ufficio di comunicazione
Le sedi di negoziazione svizzere istituiscono un ufficio di comunicazione che funga da punto di contatto per le comunicazioni.
I partecipanti esteri devono comunicare le transazioni effettuate al di fuori della sede di negoziazione all’ufficio di comunicazione della sede di negoziazione o a un ufficio di comunicazione estero riconosciuto dalla sede di negoziazione. Quest’ultima obbliga l’ente estero a fornirle le informazioni comunicate a titolo sostitutivo a scopo di sorveglianza del commercio. Ciò significa che le informazioni fornite a un ufficio di comunicazione estero riconosciuto dalla sede di negoziazione devono essere comunicate anche all’ufficio di comunicazione svizzero oppure quest’ultimo deve potervi accedere.
IX Disposizione transitoria
Con l’entrata in vigore della presente circolare, la Circolare FINMA 08/11 «Obbligo di dichiarazione delle operazioni su valori mobiliari» viene abrogata.
X Elenco delle principali fattispecie
Fattispecie Obbligo Commento
A. Azioni
Riacquisto di azioni proprie Sì Le transazioni relative al riacquisto di azioni proprie devono essere comunicate.
Attribuzione di azioni proprie (e del No Il trasferimento interno (attribuzione) di azioni proprie (o del gruppo) ai collaboratori gruppo) a collaboratori non soggiace all’obbligo di comunicazione.
Esercizio di azioni privilegiate con- No L’esercizio da parte degli azionisti del diritto di convertire le proprie azioni privilegiate vertibili in azioni ordinarie non rientra nella definizione di commercio di valori mobiliari e quindi non soggiace all’obbligo di comunicazione.
Emissione di azioni gratuite (incl. di- No L’emissione di azioni gratuite rientra nell’ambito del mercato primario e quindi non videndo in azioni) soggiace all’obbligo di comunicazione.
B. Obbligazioni
Rimborso di obbligazioni alla sca- No Il rimborso di obbligazioni non è una transazione in valori mobiliari ai sensi della denza e prima della scadenza Legge sull’infrastruttura finanziaria.
Fattispecie Obbligo Commento
Riacquisto di obbligazioni Sì Le operazioni di riacquisto di obbligazioni ammesse al commercio presso una sede di negoziazione svizzera sono considerate transazioni in valori mobiliari ai sensi della Legge sull’infrastruttura finanziaria.
Prestiti in sofferenza Sì Nonostante gli interessi arretrati dell’emittente, i prestiti sono sempre considerati come ammessi al commercio e quindi soggiacciono all’obbligo di comunicazione.
Commercio di prestiti dequotati Sì Se possono ancora essere negoziati a una sede di negoziazione svizzera, i prestiti dequotati continuano a essere considerati ammessi al commercio e quindi soggiacciono all’obbligo di comunicazione.
Scissione di prestiti a opzione in cer- No La scissione effettiva, costituita dall’annullamento contabile del prestito a opzione, tificato d’opzione e prestito «ex op- dalla registrazione contabile del certificato d’opzione e dal prestito «ex option», non tion» soggiace all’obbligo di comunicazione.
Esercizio di diritti di conversione e No L’esercizio di diritti di conversione (prestiti convertibili, convertible) e certificati d’op- certificati d’opzione zione (prestiti a opzione) non è un elemento fondamentale dell’attività di commercio di valori mobiliari e pertanto non soggiace all’obbligo di comunicazione.
C Derivati
Attribuzione di opzioni OTC ai colla- No Il trasferimento interno (attribuzione) di opzioni ai collaboratori non soggiace all’ob- boratori bligo di comunicazione. La vendita successiva delle rispettive opzioni OTC da parte dei collaboratori può invece sottostare all’obbligo di comunicazione.
Fattispecie Obbligo Commento
Esercizio e attribuzione di derivati No L’esercizio (exercise) e l’attribuzione (assignment) di contratti in derivati ammessi al standardizzati commercio presso una sede di negoziazione in Svizzera non sono un elemento fondamentale dell’attività di commercio di valori mobiliari e pertanto non soggiacciono all’obbligo di comunicazione.
Esercizio di warrant e prodotti struttu- No L’esercizio e gli obblighi derivanti dall’esercizio di warrant e prodotti strutturati am- rati messi al commercio presso una sede di negoziazione in Svizzera come pure il rimborso o la consegna alla scadenza non sono un elemento fondamentale dell’attività di commercio di valori mobiliari e pertanto non soggiacciono all’obbligo di comunicazione.
Esercizio di opzioni OTC No L’esercizio e gli obblighi derivanti dall’esercizio di opzioni OTC su valori mobiliari am- messi al commercio presso una sede di negoziazione in Svizzera non sono un elemento fondamentale dell’attività di commercio di valori mobiliari e pertanto non soggiacciono all’obbligo di comunicazione.
Emissione di opzioni gratuite No L’emissione di azioni gratuite (incl. le opzioni attribuite agli azionisti) appartiene all’area del mercato primario e quindi non soggiace all’obbligo di comunicazione.
D. Diritti d’opzione
Commercio con diritti d’opzione Sì I diritti d’opzione sono valori mobiliari ai sensi dell’art. 2 lett. b LInFi e in quanto tali soggiacciono all’obbligo di comunicazione. Le compensazioni interne di acquisti e vendite devono essere oggetto di un’unica comunicazione consolidata. L’obbligo di comunicazione per i partecipanti a una sede di negoziazione deve essere adempiuto mediante il sistema di negoziazione. Soggiacciono all’obbligo di comunicazione anche le altre società di intermediazione mobiliaresvizzere.
Fattispecie Obbligo Commento
Esercizio di diritti d’opzione No L’esercizio di diritti d’opzione ammessi al commercio in una sede di negoziazione in Svizzera non è un elemento fondamentale dell’attività di commercio di valori mobiliari e pertanto non soggiace all’obbligo di comunicazione.
E. Investimenti collettivi di capitale
Emissione e riscatto di quote di fondi No L’emissione e il riscatto delle quote di un fondo d’investimento avvengono tramite la d’investimento banca depositaria sul mercato primario e non sono un elemento fondamentale dell’attività di commercio di valori mobiliari, pertanto non soggiacciono all’obbligo di comunicazione.
Creation e redemption di exchange La creazione ed emissione (creation) di quote di ETF da parte di emittenti ETF sono traded fund (ETF) dal punto di vista transazioni sul mercato primario e non soggiacciono all’obbligo di comunicazione. Il dell’emittente: riscatto di quote di ETF da parte di emittenti ETF (redemption) viene considerato a) emissione e riscatto di quote di ETF No (analogamente all’emissione) una transazione sul mercato primario e non comporta b) accettazione e restituzione del paquindi un obbligo di comunicazione. niere di azioni Sì L’accettazione e la restituzione del paniere di azioni comporta sia per la creation sia per la redemption un obbligo di comunicazione per l’emittente ETF. Non si tratta di un’operazione di scambio, bensì di commercio di valori mobiliari (atto di disposizione).
Fattispecie Obbligo Commento
Creation e redemption di ETF dal L’accettazione e la restituzione di ETF nel quadro del processo di creation/redemption punto di vista del market maker: non comporta un obbligo di comunicazione per il market maker. a) emissione e riscatto di quote di ETF No b) accettazione e restituzione del pa- Il trasferimento e il riscatto del paniere di azioni comporta per il market maker un obniere di azioni Sì bligo di comunicazione sia per la creation sia per la redemption. Non si tratta di un’operazione di scambio, bensì di commercio di valori mobiliari (atto di disposizione).
F. Transazioni all’estero
Transazioni in american depository Sì Gli ADR sono valori mobiliari (denominati in dollari e corrispondenti per lo più a fra- receipts (ADR) il cui valore sotto- zioni di azioni) che formalmente non coincidono con i rispettivi valori mobiliari svizzeri. stante è quotato come titolo princi- L’obbligo di comunicazione sussiste se l’azione soggiacente all’ADR è un valore mopale in Svizzera biliare svizzero quotato come titolo principale in una sede di negoziazione in Svizzera.
Transazioni in ADR in american depo- No L’obbligo di comunicazione non sussiste se l’azione soggiacente all’ADR non è quo- sitory receipts (ADR) il cui valore sot- tata come titolo principale in una sede di negoziazione in Svizzera. tostante non è quotato come titolo principale in Svizzera
Fattispecie Obbligo Commento
G. Altre fattispecie rilevanti per l’obbligo di comunicazione
Prestito di titoli (securities lending No Il prestito di titoli non è un elemento fondamentale dell’attività di commercio di valori and borrowing, SLB) mobiliari.
Operazioni di pronti contro termine No L’operazione di pronti contro termine non soggiace all’obbligo di comunicazione. (repurchase agreements)
Trasferimento a titolo di garanzia No Il trasferimento di valori mobiliari e derivati a titolo di garanzia non soggiace all’obbligo di comunicazione.
Combinazione di operazioni di cassa Sì Si tratta di due transazioni che devono essere comunicate due volte; l’operazione a e a termine (futures) in valori mobiliari termine deve essere comunicata anche il giorno della transazione (momento dell’impegno).
Ordini VWAP (volume weighted aver- Sì Ai sensi dell’art. 3 OInFi-FINMA le operazioni di copertura per l’esecuzione di ordini age price) VWAP devono essere dichiarate a titolo di transazioni per conto di clienti (agente). Gli ordini VWAP sono ordini del cliente per i quali il prezzo è garantito dalla società di intermediazione mobiliare.
Ordini curando Sì Ai sensi dell’art. 3 OInFi-FINMA, gli ordini curando devono essere eseguiti a titolo di transazioni per conto di clienti (agente) e sottostanno all’obbligo di comunicazione. Gli ordini curando devono essere eseguiti separatamente dalla negoziazione nostro.
Fattispecie Obbligo Commento
Transazioni nel mercato grigio (p. es. No In linea di principio sono considerate transazioni sul mercato secondario (vedi circolare azioni, warrant, prestiti) FINMA 08/4 «Giornale dei valori mobiliari», nm. 22) anche le transazioni effettuate antecedentemente al primo giorno di negoziazione, vale a dire le transazioni a monte dell’ufficiale ammissione al commercio (cosiddette transazioni nel mercato grigio); l’obbligo di comunicazione ai sensi dell’art. 39 cpv. 1 LInFi e dell’art. 51 cpv. 1 LIsFi sussiste a partire dal primo giorno di negoziazione (v. nm. 12). Per il periodo che comprende il giorno dell’annuncio pubblico e del lancio fino al primo giorno di negoziazione (mercato grigio) l’obbligo di comunicazione non sussiste. Le transazioni effettuate durante questo lasso di tempo non devono essere notificate a posteriori al primo giorno di negoziazione.
Secondary offering Sì Se i valori mobiliari vengono ricollocati direttamente presso la clientela senza attiva- zione di un conto nostro, per ogni transazione del cliente deve essere effettuata una comunicazione. Se i valori mobiliari sono dapprima ripresi sul conto nostro della società di intermediazione mobiliare e solo in un secondo momento ricollocati presso la clientela, deve essere effettuata una doppia comunicazione: 1. al momento della ripresa sul conto nostro, 2. al momento del ricollocamento presso i clienti o terzi.
Transazioni avvenute al di fuori di una Sì Le transazioni effettuate al di fuori di una sede di negoziazione soggiacciono all’ob- sede di negoziazione durante le inter- bligo di comunicazione senza tener conto delle interruzioni della negoziazione. ruzioni della negoziazione
Transazioni avvenute al di fuori di una Sì Le transazioni avvenute al di fuori di una sede di negoziazione in valori mobiliari il cui sede di negoziazione durante la so- negozio è stato sospeso devono essere comunicate durante il periodo di sospenspensione della negoziazione sione.
Fattispecie Obbligo Commento
Scambio di american depository re- No Nello scambio di ADR con valori mobiliari svizzeri gli aventi economicamente diritto ceipts (ADR) con valori mobiliari sviz- non cambiano. zeri
Transazioni in valori mobiliari provvi- Sì I valori mobiliari provvisoriamente ammessi al commercio sono considerati valori mo- soriamente ammessi al commercio biliari ammessi al commercio (vedi nm. 8).
Transazioni avviate in Svizzera da Sì La rappresentanza in Svizzera o la società di intermediazione mobiliare estera sotto- rappresentanti di società di interme- stà all’obbligo di comunicazione. diazione mobiliare estere
Transazioni tra persone fisiche e/o No giuridiche non aventi status di società di intermediazione mobiliare
Transazioni tra persone fisiche e/o Sì Se un partecipante o una società di intermediazione mobiliare interviene a titolo di in- giuridiche non aventi status di so- termediario in una transazione tra due persone non regolamentate (il partecipante o la cietà di intermediazione mobiliare società di intermediazione mobiliare non agisce come controparte né dal lato dell’acnelle quali un partecipante o una so- quisto né da quello della vendita), deve dichiarare la transazione una sola volta. cietà di intermediazione mobiliare agisce in qualità di puro intermediario
Fattispecie Obbligo Commento
Intermediazione di valori mobiliari e Sì In questo caso il partecipante o la società di intermediazione mobiliare effettua due relativi derivati tra clienti, in cui il par- transazioni distinte (acquisto e vendita) e deve quindi dichiararle entrambe. tecipante o la società di intermediazione mobiliare che agisce in qualità di intermediario acquista la posizione di un cliente e la rivende a un altro cliente
Transazioni effettuate da gestori Sì Una società di intermediazione mobiliare autorizzata che esercita l’attività di gestore patrimoniali indipendenti con status patrimoniale indipendente soggiace all’obbligo di comunicazione. di società di intermediazione mobiliare
Ordini diretti di clienti di una terza Sì A seconda del tipo di transazione, il partecipante della sede di negoziazione effettua banca a partecipanti di una sede di la comunicazione automaticamente (in borsa) oppure per mezzo della corrispondente negoziazione funzionalità fuori borsa. Il partecipante o la società di intermediazione mobiliare che tiene il conto e il deposito titoli è parimenti soggetto all’obbligo di comunicazione (vedi nm. 12-14, 80).
Ordini di società del gruppo Sì Le transazioni derivanti da ordini di altre società del gruppo (p. es. casa madre o filiale) devono essere contrassegnate come transazioni della clientela (agente).
Raggruppamento di partecipanti e No Se i partecipanti e le società di intermediazione mobiliare procedono a un raggruppa- società di intermediazione mobiliare mento attraverso uno scambio di azioni, non sussiste alcun obbligo di comunicazione (scambio di azioni, compensazione per le azioni scambiate. La compensazione in contanti delle frazioni rimanenti dallo in contanti di frazioni) scambio di azioni non soggiace all’obbligo di comunicazione.
Fattispecie Obbligo Commento
H. Altro
Obbligo di comunicazione / obbligo di Gli obblighi di registrazione e di tenere un giornale ai sensi dell’art. 38 LInFi in combi- tenere un giornale nato disposto con l’art. 36 OInFi e ai sensi dell’art. 51 cpv. 1 LIsFi in combinato disposto con l’art. 75 OIsFi devono essere rispettati dal partecipante o dalla società di intermediazione mobiliare indipendentemente dagli obblighi di comunicazione. Tali obblighi sono più ampi, in quanto i valori mobiliari non ammessi al commercio presso una sede di negoziazione svizzera devono essere parimenti registrati nel giornale (v. Circ. FINMA 08/4 «Giornale dei valori mobiliari»).
Verifica della correttezza delle transa- Il partecipante o la società di intermediazione mobiliare è responsabile per l’adempi- zioni dichiarate mento dell’obbligo di comunicazione per quanto concerne il contenuto della comunicazione, per il rispetto dei termini e per l’osservanza delle disposizioni legali. Le società di audit verificano il rispetto dell’obbligo di comunicazione secondo le disposizioni della Circ. FINMA 13/3 «Attività di audit».
Delega o esternalizzazione (outsour- L’obbligo di comunicazione di un partecipante o una società di intermediazione mobi- cing) dell’obbligo di comunicazione liare può essere delegato o esternalizzato a terzi. Se il terzo è un altro partecipante o un'altra società di intermediazione mobiliare incaricato/a nello stesso tempo di inoltrare le operazioni in valori mobiliari o nei relativi derivati per il partecipante o la società di intermediazione mobiliare da cui ha ricevuto la delega o l’esternalizzazione, questi deve effettuare per ogni operazione due dichiarazioni, una per sé e una per il mandante.
Fattispecie Obbligo Commento
Corso soggetto all’obbligo di comuni- Per adempiere l’obbligo di comunicazione, in linea di principio occorre indicare il cazione corso effettivamente raggiunto sul mercato.
Operazioni nette: nel caso in cui nel prezzo conteggiato al cliente siano compresi eventuali emolumenti, deve essere dichiarato come corso l’importo al netto di tali emolumenti e delle commissioni. Se un partecipante o una società di intermediazione mobiliare opera l’intermediazione di un ordine fra due clienti in qualità di commissionario, può calcolare e comunicare il corso medio, nella misura in cui entrambi i clienti versino lo stesso importo di emolumenti e commissioni. Altrimenti, per il calcolo del corso soggiacente all’obbligo di comunicazione, devono essere dedotti gli emolumenti e le commissioni specifiche dei clienti. La base iniziale per il calcolo sono entrambi i corsi netti.
Elenco delle modifiche
Con l'entrata in vigore, dal 1° gennaio 2020, della legislazione legata alla LIsFi e alla LSerFi, i relativi rimandi e concetti sono stati adeguati.