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Circolare FINMA Tariffazione – previdenza professionale

I Oggetto

La presente circolare descrive le parti della tariffazione e delle condizioni generali d’assicurazione che devono essere determinate secondo il piano d’esercizio per il comparto della previdenza professionale in Svizzera. Nello specifico, ciò riguarda la riassicurazione dei rischi concernenti la previdenza professionale degli istituti di previdenza con sede in Svizzera.

II Campo d’applicazione

La presente circolare si applica alle tariffe e alle condizioni generali d’assicurazione della previdenza professionale secondo il ramo assicurativo A1. Nella presentazione delle tariffe, il richiedente deve indicare a quali portafogli si applicano le tariffe e le condizioni generali d’assicurazione.

III Principi

Il piano d’esercizio secondo l’art. 4 cpv. 2 lett. r della Legge sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA; RS 961.01) comprende una descrizione delle tariffe in base alla quale possono essere calcolati in modo chiaro tutti i premi e le prestazioni, compresi i valori di liquidazione. Il piano d'esercizio comprende anche le condizioni generali d’assicurazione relative alle tariffe, nelle quali in particolare i valori di liquidazione sono descritti in modo chiaro e comprensibile. Le tariffe e le condizioni generali d’assicurazione devono essere coerenti. Le tariffe e le condizioni generali d’assicurazione secondo l’art. 4 cpv. 2 lett. r LSA sono una componente della parte tecnica del piano d’esercizio e pertanto rientrano nella sfera di competenza dell’attuario responsabile. Al momento della conclusione del contratto, allo stipulante viene comunicata in modo chiaro e trasparente la durata di validità delle tariffe; ciò comprende, in particolare, la trasparenza in merito a quali parti contraenti possono avvalersi dell’opzione di disdetta o di non rinnovo. La determinazione dei valori di liquidazione deve essere comunicata al cliente in modo chiaro e inequivocabile.

IV Definizioni

Le classi tariffarie e la tariffazione empirica comprendono la differenziazione dei premi in base al rischio secondo l’andamento individuale dei sinistri. Il premio tecnico risulta dalle basi di secondo ordine aggiornate e riconosciute, dalle classi tariffarie e dalla tariffazione empirica come pure dall’integrazione dei margini di sicurezza. Il premio del contratto risulta dal premio tecnico in seguito all’applicazione di maggiorazioni e riduzioni non motivate dal punto di vista attuariale.

V Tariffe risparmio

Le tariffe risparmio comprendono i tassi d’interesse garantiti, i tassi di conversione, come pure le basi per il rilevamento delle rendite di vecchiaia e per i superstiti e delle rendite d’invalidità e per figli di invalidi. I tassi d’interesse garantiti si applicano alla remunerazione degli averi di vecchiaia e alle polizze di libero passaggio. Nei tassi di conversione e nel rilevamento delle rendite di vecchiaia e per i superstiti come pure delle rendite d’invalidità e per figli di invalidi vengono considerati i tassi d’interesse tecnici, le basi biometriche e demografiche, nonché i costi.

A. Tassi di conversione Nel caso delle assicurazioni complete, i tassi d’interesse tecnici sono determinati sulla base del rendimento atteso sul portafoglio quale componente essenziale con un consono margine di sicurezza. Negli altri casi, i tassi d’interesse tecnici devono essere determinati sulla base dei rendimenti in funzione del rischio derivanti dai nuovi fondi al momento del pensionamento.

B. Rilevamento delle rendite di vecchiaia e per i superstiti Nel rilevamento delle rendite di vecchiaia e per i superstiti, i tassi d’interesse tecnici si orientano ai rendimenti in funzione del rischio derivanti dai nuovi fondi al momento del rilevamento.

C Tavole di mortalità

Nel campo di applicazione dei nm. 13, 14 e 15 devono essere impiegate le tavole di mortalità quale base attuariale riconosciuta e i costi tariffari devono coprire i costi attesi.

D. Rilevamento delle rendite d’invalidità e per figli di invalidi Per il rilevamento delle rendite d’invalidità e per figli di invalidi vengono impiegate basi attuariali riconosciute.

VI Tariffe di rischio e tariffe dei costi

La tariffa di rischio comprende fra l’altro l’assicurazione dell’adeguamento delle rendite di rischio all’evoluzione dei prezzi secondo l’art. 36 della Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP; RS 831.40). Le tariffe che coprono i rischi in caso di decesso e di invalidità devono disporre ciascuna di un margine sufficiente. Se le tariffe in caso di decesso e di invalidità coprono le prestazioni correnti, i relativi valori attuali devono essere determinati con prudenza e per le tavole di mortalità vedovile devono essere impiegate basi attuariali riconosciute. I tassi d’interesse tecnici devono essere determinati in base alla durata delle prestazioni corrispondenti e ai rendimenti in funzione del rischio derivanti dai nuovi fondi. I parametri di costo devono essere determinati in modo tale che coprano i costi attesi.

Le classi tariffarie e la tariffazione empirica possono modificare il margine solo in misura minima. L’andamento individuale dei sinistri può confluire nella differenziazione dei premi in base al rischio solo nella misura in cui ciò possa essere motivato dal punto di vista attuariale. Al momento della presentazione della tariffa occorre addurre tale prova. Le maggiorazioni e le deduzioni sul premio tecnico non motivate dal punto di vista attuariale sono consentite, purché rientrino in una fascia ristretta e il premio del contratto copra le spese previste. La totalità delle maggiorazioni e delle deduzioni su tutto il portafoglio deve costituire solo una piccola variazione del totale stesso.

VII Casi particolari

Per i rischi di decesso e invalidità, i contratti di tipo stop-loss assicurano contro gli eccessi di danni. Il premio deve essere determinato sulla base della distribuzione del rischio complessivo. La franchigia deve essere superiore rispetto al danno atteso. I premi per le prestazioni assicurate dei contratti con conti di entrate e uscite devono essere determinati secondo la tariffa.

VIII Valori di liquidazione e principio della porta girevole

Le disposizioni relative al riscatto devono essere regolamentate nella tariffa e nelle condizioni generali d’assicurazione. Se vengono trasferite rendite correnti, per determinare i valori di liquidazione vengono impiegate le tariffe secondo i nm. 15–17. Occorre tenere conto delle partecipazioni alle eccedenze.

IX Disposizioni finali e transitorie

La presente circolare si applica alle tariffe impiegate a partire dal 1° gennaio 2020. L’applicazione dei nm. 13 e 14 avviene al più tardi con le tariffe impiegate a partire dal 1° gennaio 2014. Il nm. 25 deve essere applicato al più tardi con le tariffe impiegate a partire dal 1° gennaio 2022.