Circolare FINMA Ripartizione dei rischi – banche
I Oggetto
La presente circolare concretizza gli artt. 95-119 dell’Ordinanza sui fondi propri (OFoP; RS 952.03) e disciplina la connessione fra le controparti, la riduzione dei rischi e il calcolo delle posizioni comprese nel portafoglio di negoziazione, le posizioni nei confronti delle controparti centrali, i titoli di credito garantiti nonché gli investimenti collettivi di capitale, le cartolarizzazioni e altre strutture d’investimento. Non è applicabile al calcolo dei fondi propri minimi.
II Standard minimi di Basilea
Le presenti disposizioni in materia di ripartizione dei rischi si basano sui seguenti standard minimi del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria («standard minimi di Basilea»):
«Supervisory framework for measuring and controlling large exposures» di aprile 2014 («LE»);
«Frequently asked questions on the supervisory framework for measuring and controlling large exposures» di settembre 2016 («LE-FAQ1»). Nelle argomentazioni addotte nel presente documento, i rimandi agli standard minimi di Basilea sono sempre riportati tra parentesi quadre e corredati delle abbreviazioni secondo i nm. 3-4.
III Controparti associate (art. 109 OFoP)
A. Associazione in termini di controllo [LE§23-24] Due o più persone fisiche o giuridiche sono considerate gruppo di controparti associate e vanno trattate come singola unità se una di esse partecipa direttamente o indirettamente all’altra con oltre la metà dei diritti di voto o esercita altrimenti su di essa un influsso dominante. La connessione fra controparti in termini di controllo o un eventuale influsso vengono verificati utilizzando i criteri seguenti:
accordi di voto (ad esempio controllo della maggioranza dei diritti di voto per effetto di un accordo con gli altri azionisti);
influenza rilevante sulla nomina o la revoca degli organi di amministrazione, di direzione o di sorveglianza di un’entità (ad esempio il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri di tali organi, o il fatto che la nomina della maggioranza dei membri sia dovuta unicamente all’esercizio dei diritti di voto da parte di una singola entità);
influenza rilevante sulla direzione (ad esempio laddove un’entità abbia il potere, per effetto di un contratto o in altro modo, di esercitare un’influenza di controllo sulla direzione o sulle politiche di un’altra entità, p. es. attraverso diritti di assenso sulle decisioni fondamentali).
Le banche fanno inoltre riferimento ai criteri specificati negli standard contabili riconosciuti dalla FINMA per ulteriori criteri qualitativi che le assistano nel determinare l’esistenza di un controllo.
B. Associazione in termini di dipendenza economica [LE§26] Due o più persone fisiche o giuridiche sono considerate gruppo di controparti associate e vanno trattate come singola unità se vi è fra esse un’interdipendenza economica palese tale da rendere verosimile che le difficoltà finanziarie dell’una producano difficoltà di pagamento per le altre. Nel valutare l’esistenza di una connessione sulla base dell’interdipendenza economica, le banche considerano almeno i criteri qualitativi seguenti:
almeno il 50% delle entrate lorde o della spesa lorda (su base annua) di una controparte deriva da operazioni con l’altra controparte (come nel caso del proprietario di un immobile residenziale o commerciale e del locatario che corrisponde una parte significativa del canone di locazione);
una controparte ha garantito in tutto o in parte l’esposizione dell’altra controparte o risulta altrimenti obbligata, e l’esposizione è di entità tale che il garante ha un’elevata probabilità di rendersi inadempiente nel caso in cui si materializzi una richiesta di pagamento;
una quota significativa della produzione di una controparte è venduta a un’altra controparte, la quale non può essere facilmente rimpiazzata da altri clienti;
la fonte attesa dei fondi da destinare al rimborso di ciascun prestito che una controparte concede a un’altra controparte è la stessa, e la controparte debitrice non dispone di altre fonti di reddito indipendenti con cui rimborsare integralmente il prestito [LE-FAQ1, pag. 2];
è probabile che le eventuali difficoltà finanziarie di una controparte causino difficoltà per l’altra controparte in termini di rimborso integrale e tempestivo delle passività;
è probabile che l’insolvenza o il default di una controparte si associ all’insolvenza o al default dell’altra o delle altre controparti;
due o più controparti fanno affidamento sulla medesima fonte per la maggior parte del loro finanziamento e, in caso di default del finanziatore comune, non è possibile reperire un finanziatore alternativo; in questo caso, gli eventuali problemi di finanziamento di una controparte rischiano di propagarsi all’altra controparte a causa della dipendenza univoca o biunivoca dalla medesima fonte principale di finanziamento.
C Posizioni nei confronti di un consorzio
Più consorzi non sono considerati controparti fra esse associate nemmeno in caso di identità di singoli o di tutti i consorziati; parimenti, le altre posizioni nei confronti di singoli consorziati non vanno addizionate.
D. Posizioni nei confronti di società del gruppo Due o più membri di un gruppo formano, in quanto gruppo di controparti associate, un’unica posizione di rischio.
IV Posizioni nel portafoglio di negoziazione (art. 118 cpv. 1 lett. a
OFoP)
A. Calcolo delle posizioni [LE§46] Per i titoli di credito e i titoli di partecipazione è determinante il valore contabile. Le posizioni che comportano un rischio di credito e un rischio di credito della controparte (derivati e securities financing transactions1) devono essere calcolate in funzione di tali
rischi. Il calcolo del rischio di credito della controparte avviene in modo unitario per le posizioni del portafoglio della banca e del portafoglio di negoziazione e si basa sull’art. OFoP. Per il calcolo del rischio di credito, le posizioni originarie devono essere scomposte secondo i nm. 23-26. [LE§45] Al riguardo la sezione (IV. Posizioni nel portafoglio di negoziazione) si riferisce esclusivamente alle posizioni e ai rischi in relazione al default di una singola controparte oppure di un gruppo di controparti associate nel portafoglio di negoziazione. I rischi legati a fluttuazioni del tasso d’interesse, materie prime e cambio devono pertanto essere tralasciati. [LE§47] I derivati lineari come swap, futures, contratti a termine (forward) e derivati di credito devono essere scomposti in posizioni in base alle prescrizioni per il calcolo dei fondi propri minimi per i rischi di mercato. Per esempio, un future sul titolo azionario X dovrà essere scomposto in una posizione lunga (long) nel titolo X e in una posizione corta (short) su un titolo di Stato privo di rischio nella corrispondente valuta di finanziamento. Il titolo di Stato fittizio non deve essere incluso nella posizione complessiva nei confronti dello Stato interessato. [LE§48,53–56] Per quanto riguarda i derivati di credito che si configurano come una vendita di protezione, la posizione nei confronti del debitore di riferimento è pari all’ammontare dovuto nel caso in cui il debitore di riferimento inneschi l’attivazione dello strumento, meno il valore assoluto della protezione. Per quanto riguarda le credit-linked note, il fornitore della garanzia considera le posizioni sia verso l’obbligazione dell’emittente della note, sia verso il sottostante a cui la note si riferisce. Il trattamento delle posizioni coperte da derivati di credito è disciplinato dai nm. 33-44. [LE§49] I valori delle posizioni per la determinazione del rischio di credito di derivati non lineari nel portafoglio di negoziazione devono essere calcolati in base alla variazione del prezzo di un’opzione, ipotizzando la perdita integrale del valore (jump-to-zero) dei valori patrimoniali soggiacenti a un determinato derivato (underlying). Nel caso di una posizione
lunga in un’opzione call si tratterebbe del valore di mercato, mentre nel caso di una posizione corta in un’opzione put si tratterebbe del prezzo di esercizio meno il valore di mercato dell’opzione put. Nel caso di una posizione corta in un’opzione call o di una posizione lunga in un’opzione put, la scomposizione integrale del valore del sottostante genera un utile (vale a dire un’esposizione con valore negativo) e non una perdita. Per ogni
1 Operazioni di mutuo, operazioni di pronti contro termine e operazioni analoghe.
posizione soggiacente (underlying), le posizioni risultanti devono essere aggregate a quelle derivanti da altre esposizioni. Successivamente all’aggregazione, il valore delle posizioni nette negative deve essere posto a zero. [LE§50] I valori delle altre esposizioni (posizioni su indice, cartolarizzazioni, hedge-fund) devono essere calcolati secondo le norme corrispondenti per tali strumenti nel portafoglio della banca, cfr. nm. 63-78.
B. Compensazione di posizioni lunghe e corte nel portafoglio di negoziazione Le posizioni lunghe e corte in titoli di credito e di partecipazione come pure le posizioni in derivati e altre posizioni (cfr. nm. 21-26) possono essere compensate purché vengano rispettate le seguenti restrizioni nel portafoglio di negoziazione. a) Compensazione di emissioni sotto forma di titoli di partecipazione e di titoli di credito [LE§51] Le posizioni lunghe e corte riferite alla stessa emissione di titoli di partecipazione possono essere compensate se presentano le stesse caratteristiche in termini di emittente e valuta. Le posizioni lunghe e corte riferite alla stessa emissione di titoli di credito possono essere compensate se presentano le stesse caratteristiche in termini di emittente, cedole, valuta e scadenza. [LE§52] Le posizioni riferite a emissioni diverse della stessa controparte possono essere compensate soltanto se:
la posizione corta ha un grado di prelazione pari o inferiore alla posizione lunga, o
le posizioni sono di rango equivalente. [LE§54-55] Al fine di determinare il grado di prelazione relativo delle posizioni, i titoli possono essere ripartiti in categorie generali (ad esempio, «titolo di partecipazione», «debito subordinato» e «debito senior»). Le banche che ritengono eccessivamente dispendioso ripartire i titoli in categorie sulla base del grado relativo di prelazione possono rinunciare, in sede di calcolo delle posizioni, a riconoscere la compensazione fra posizioni lunghe e corte su emissioni diverse di una stessa controparte. b) Posizioni coperte da derivati di credito [LE§53] Se il valore sottostante del derivato di credito e la posizione coperta soddisfano la condizione di cui ai nm. 29-31, è consentito procedere alla corrispondente compensazione. [LE§56] Nel caso di posizioni coperte da derivati di credito, la riduzione della posizione nei confronti della controparte originaria deve corrispondere a una nuova esposizione verso il fornitore della garanzia (cfr. nm. 89). [LE§57] Laddove la protezione del credito prenda la forma di un credit default swap * (CDS) e il fornitore del CDS o il debitore di riferimento non siano un’entità finanziaria, l’equivalente del credito calcolato secondo l’approccio standard (AS-CCR) deve essere attribuito al fornitore della garanzia (e non all’importo della riduzione dell’esposizione nei
confronti della controparte originaria, come altrimenti previsto dal nm. 89). Gli istituti che
soddisfano i requisiti di cui ai nm. 32–33 della Circolare FINMA 17/7 «Rischi di credito - banche» concernenti l'applicazione dell'approccio standard semplificato (AS-CCR semplificato), anziché l'AS-CCR possono utilizzare l'AS-CCR semplificato o il metodo del valore di mercato. Sono considerate istituti finanziari secondo il nm. 35:
le imprese del settore finanziario assoggettate alla vigilanza prudenziale, ove una qualsiasi entità giuridica significativa appartenente al gruppo consolidato sia vigilata da un’autorità che impone esigenze prudenziali coerenti con gli standard internazionali; e
le imprese del settore finanziario non assoggettate alla vigilanza prudenziale, che svolgono come attività principale una delle seguenti attività: gestione di attività finanziarie, erogazione di prestiti, factoring, leasing, offerta di strumenti di supporto al credito (c.d. credit enhancement), cartolarizzazioni, investimenti, custodia di attività finanziarie, servizi di controparte centrale, negoziazione in conto proprio e altri servizi finanziari specificati dalla FINMA. Per i CDS più complessi si applicano le regole di seguito esposte. First-to-default swap: dato l’effetto di copertura non specifico, le posizioni complessive dei debitori dei crediti garantiti da first-to-default swap non si possono ridurre. Occorre tuttavia inserire nella posizione complessiva del rispettivo fornitore della garanzia un equivalente di credito risultante dal first-to-default swap. Second-to-default- e nth-to-default-swap: anche nel caso di second-to-default swap e di nth-to-default swap, le posizioni complessive dei debitori non possono beneficiare di una riduzione in ragione dei crediti coperti da questi contratti. Occorre tuttavia inserire nella posizione complessiva del rispettivo fornitore della garanzia un equivalente di credito risultante dal second-to-default swap o dal nth-to-default swap. First-to-default-swap: tutti gli impegni di copertura risultanti da first-to-default swap devono essere aggiunti alle posizioni complessive dei debitori dei rispettivi crediti. Inoltre, nella posizione complessiva del beneficiario della garanzia occorre inserire un equivalente di credito, che tuttavia corrisponde al massimo alla somma dei premi non ancora pagati e non scontati. Second-to-default-swap: in linea di principio, i second-to-default swap devono essere
considerati come i first-to-default swap (cfr. nm. 40). Tuttavia, fino a quando non si verifica un’insolvenza a carico di una posizione contenuta nel paniere, alla posizione complessiva del debitore del credito di riferimento non occorre aggiungere la posizione minore del paniere, ponderata per il rischio. Per il computo dell’equivalente di credito si applicano le disposizioni di cui al nm. 42. nth-to-default-swap: si applica quanto previsto ai nm. 42 e 43. Le n-1 posizioni più piccole del paniere, previa ponderazione per il rischio, non devono essere aggiunte alla posizione complessiva dei rispettivi emittenti. In caso di insolvenza di una delle posizioni contenute nel paniere, la variabile n si riduce ogni volta di uno. Per esempio, in seguito a insolvenza un fifth-to-default swap diventa un fourth-to-default swap. Per il computo dell’equivalente di credito si applicano le disposizioni di cui al nm. 42.
c) Trattamento delle posizioni corte nette [LE§59] Laddove la compensazione dia luogo a una posizione corta netta nei confronti di una singola controparte, la corrispondente posizione compresa nel portafoglio di negoziazione ha il valore zero.
V. Posizioni nei confronti delle controparti centrali (art. 118 cpv. lett. b OFoP)
[LE§84] Una controparte centrale qualificata (qualifying CCP, QCCP) è un organismo che si è dotato, esplicitamente o in virtù di un’autorizzazione eccezionale, di una licenza per fungere da controparte centrale ed è altresì autorizzato dall’autorità di vigilanza competente a operare in tale veste per i prodotti offerti. Inoltre, la controparte centrale deve avere la propria sede in una giurisdizione nella quale sia assoggettata alla vigilanza prudenziale e la competente autorità di vigilanza renda noto che le disposizioni e le norme locali sono costantemente in linea con i principi CPMI-IOSCO per le infrastrutture dei mercati finanziari2. [LE§85] Per quanto riguarda le CCP non qualificate, le banche devono calcolare le loro esposizioni come somma delle esposizioni per attività di compensazione, descritte ai nm. 48-49, e delle esposizioni di altro tipo, descritte nel nm. 51, e applicare il limite massimo per i grandi rischi. a) Posizioni da attività di compensazione (clearing) [LE§87] Le banche devono calcolare e sommare le esposizioni verso CCP collegate ad attività di compensazione. Le esposizioni per attività di compensazione sono elencate nella tabella seguente, insieme al valore dell’esposizione da utilizzare.
Posizioni derivanti Le posizioni derivanti da attività di negoziazione devono da attività di essere calcolate mediante la procedura di calcolo descritta al negoziazione titolo quarto dell’OFoP o della presente circolare per il corrispondente tipo di esposizione (ad esempio, AS-RCC per le esposizioni verso derivati).
Il margine è Il valore della posizione è pari a 0. detenuto in una forma protetta in caso di insolvenza3
I Principles for financial market infrastructures sono stati pubblicati nell'aprile 2012 dal Committee on Payments and Settlement Systems (CPSS) – che nel settembre 2014 è diventato il Committee on Payments and Market Infrastructures (CPMI) – e dal comitato tecnico dell'International Organization of Securities Commissions (IOSCO).
Ciò significa che non sussiste alcun rischio di perdita relativamente al margine, in quanto è separato dai valori patrimoniali della CCP ed è detenuto in forma protetta in caso di insolvenza (p. es. da un depositario quale parte terza).
Il margine non è La posizione corrisponde al valore contabile del margine detenuto in una versato. forma protetta in caso di insolvenza
Contributi La posizione corrisponde al valore contabile del contributo prefinanziati ai fondi prefinanziato. di garanzia
Contributi non Il valore della posizione è pari a 0. prefinanziati ai fondi di garanzia
Partecipazioni al Il valore della posizione corrisponde al valore contabile. capitale
b) Posizioni derivanti da servizi di compensazione e altre esposizioni [LE§88] Se la banca agisce in qualità di membro compensatore o è cliente di un membro compensatore, deve determinare la controparte a cui attribuire le esposizioni applicando le disposizioni previste per il calcolo dei fondi propri minimi. [LE§89] Altri tipi di esposizioni non direttamente collegate ai servizi di compensazione forniti da una CCP (p. es. linee di credito, linee di finanziamento, garanzie personali, ecc.) devono essere calcolati in base alle disposizioni generali per il calcolo della posizione complessiva.
VI Titoli di credito coperti (art. 118 cpv. 1 lett. c OFoP)
[LE§68,69,70,71] Se soddisfano le condizioni dei nm. 0–59 al momento dell’emissione e durante tutta la loro durata residua, ai titoli di credito coperti può essere attribuito un valore d’esposizione pari al 20% del valore nominale:
il titolo di credito coperto è emesso da una banca o da un istituto ipotecario;
è sottoposto per legge a una speciale attività di vigilanza pubblica volta a tutelarne i detentori;
i proventi derivanti dall’emissione di questi titoli devono essere investiti in valori patrimoniali che, durante l’intero periodo di validità delle obbligazioni, siano in grado di coprire i crediti connessi alle obbligazioni stesse e che, in caso di fallimento dell’emittente, siano usate in via prioritaria per il rimborso del capitale e la corresponsione degli interessi maturati;
con riserva del nm. 61, il pool di attività sottostanti può essere costituito esclusivamente da:
attività nei confronti di, o garantite da, soggetti sovrani e rispettive banche centrali, enti del settore pubblico o banche multilaterali di sviluppo;
attività garantite da mutui ipotecari su immobili residenziali a cui si applicherebbe, secondo l’AS-BRI, una ponderazione del rischio pari al 35% e aventi un rapporto massimo fra prestito e valore della garanzia (loan to value, LTV)
altri immobili a cui si applicherebbe, secondo l’AS-BRI, una ponderazione del rischio pari al 100% e aventi un rapporto LTV massimo del 60%;
il valore nominale del pool di attività attribuito dall’emittente alle obbligazioni bancarie garantite deve superare di almeno il 10% il loro valore. Qualora la normativa non preveda un’eccedenza di copertura di almeno il 10%, la banca emittente è tenuta a comunicare al pubblico che il pool di copertura soddisfa il requisito del 110% del valore nominale. [LE§70] Oltre alle attività elencate ai nm. 56–59, nel pool di attività possono essere temporaneamente detenuti contante o attività liquide e sicure a breve termine per bilanciare variazioni nel portafoglio, come pure contratti derivati stipulati al fine di coprire i rischi legati alle obbligazioni garantite. [LE§71] Ai fini del calcolo del rapporto LTV massimo per gli immobili residenziali e gli altri immobili, si applicano le esigenze operative degli standard minimi di Basilea (testo di base di Basilea B2§509, come esplicato in dettaglio al nm. 3 della Circolare FINMA 17/7 «Rischi di credito – banche») relativi al valore oggettivo di mercato della garanzia e alla rivalutazione frequente, al momento dell’emissione dell’obbligazione bancaria garantita e durante tutta la sua durata residua.
VII Investimenti collettivi di capitale, cartolarizzazioni e altre strutture d’investimento (art. 118 cpv. 1 lett. d OFoP)
[LE§72] Ai fini della ripartizione dei rischi, una banca deve considerare anche le posizioni che essa detiene indirettamente per il tramite di un’entità, che a sua volta detiene posizioni in attività in investimenti collettivi di capitale, cartolarizzazioni e altre strutture d’investimento. [LE§72] La banca deve attribuire a controparti specifiche l’importo investito in una particolare struttura secondo i nm. 65–78.
A. Determinazione delle controparti da considerare [LE§73] La banca può attribuire direttamente l’importo investito all’investimento collettivo di capitale, alla struttura di cartolarizzazione o ad altre strutture d’investimento quale controparte autonoma, purché sia in grado di dimostrare che la sua posizione, calcolata secondo i nm. 71–74 nei confronti di ciascuna attività sottostante della struttura è inferiore allo 0,25% dei suoi fondi propri di base computabili. La prova è considerata fornita se la posizione complessiva della banca per tutti gli attivi di una struttura è inferiore allo 0,25% dei suoi fondi propri di base computabili.
[LE§74] La banca deve applicare l’approccio look through alla struttura per identificare le attività sottostanti per le quali la posizione della banca è pari o superiore allo 0,25% dei suoi fondi propri di base computabili. In questo caso, deve essere identificata una controparte corrispondente per ciascuna delle attività sottostanti. Le esposizioni sottostanti devono essere sommate a tutte le altre esposizioni dirette o indirette nei confronti della medesima controparte. Le esposizioni inferiori allo 0,25% dei fondi propri di base computabili possono essere attribuite alla struttura stessa. [LE§75] Se la banca non è in grado di individuare le attività sottostanti di una struttura e se l’importo totale dell’esposizione è inferiore allo 0,25% dei fondi propri di base computabili, la banca deve attribuire l’importo totale dell’esposizione all’investimento effettuato nella struttura. Se invece l’importo totale dell’esposizione supera lo 0,25% dei suoi fondi propri di base, deve attribuire l’importo totale dell’esposizione alla controparte «cliente ignoto». La banca è tenuta ad aggregare tutte le esposizioni non identificate alla controparte «cliente ignoto», senza compensazione. Le banche della categoria di vigilanza 3 che detengono in proporzioni insignificanti quote di PCG (cfr. nm. 335 della Circ. FINMA 17/7 «Rischi di credito – banche») come pure le banche delle categorie 4 e 5 possono utilizzare un valore di soglia del 2% anziché dello 0,25%, come esplicato ai nm. 65–67. [LE§76] La banca non può eludere l’obbligo di applicare l’approccio look-through investendo in più operazioni singolarmente non rilevanti sulle medesime attività sottostanti.
B. Calcolo delle posizioni creditizie sottostanti [LE§77,83] Nei casi in cui non è richiesta l’applicazione dell’approccio look-through, l’esposizione di una banca nei confronti della struttura corrisponde all’importo nominale del suo investimento nella struttura.
C Strutture che attribuiscono lo stesso grado di prelazione a tutti gli investitori (investimenti collettivi di capitale)
[LE§78] Nel caso in cui sia richiesta l’applicazione dell’approccio look-through, il valore dell’esposizione attribuita a una controparte corrisponde alla quota pro rata che la banca detiene nella struttura, moltiplicata per il valore dell’attività sottostante nella struttura. Tali posizioni devono essere aggregate alle altre posizioni nei confronti delle singole controparti.
D. Strutture che attribuiscono agli investitori gradi di prelazione diversi [LE§79] Nel caso in cui sia richiesta l’applicazione dell’approccio look-through conformemente al nm. 66, il valore dell’esposizione verso una controparte è misurato per ciascuna tranche della struttura, ipotizzando che le perdite vengano ripartite pro rata fra gli investitori in una stessa tranche. Per calcolare il valore dell’esposizione verso l’attività sottostante, la banca: • determina il valore più basso fra quello della tranche in cui investe la banca e il valore nominale di ciascuna attività compresa nel portafoglio sottostante di attività; e
• applica al valore così determinato la quota pro rata dell’investimento della banca nella tranche, come descritto nella prima tappa secondo il nm. 73.
E. Identificazione di rischi addizionali [LE§80] La banca individua le parti terze che potrebbero rappresentare un fattore di rischio addizionale relativamente alla struttura stessa, anziché alle attività sottostanti. Il fattore di rischio, come un fornitore della protezione, può riferirsi a più strutture in cui la banca ha investito. [LE§81] Le strutture aventi un fattore di rischio addizionale comune devono essere riunite in un gruppo di controparti connesse. Se la banca ha investito in più strutture associate a una parte terza che rappresenta un fattore di rischio addizionale comune e nei confronti della quale essa presenta altre posizioni, le posizioni nelle strutture devono essere sommate alle altre posizioni nei confronti della parte terza. [LE§82] Se la banca considera che più parti terze rappresentino fonti potenziali di rischio addizionale, attribuirà l’esposizione riveniente dall’investimento nelle strutture del caso a ciascuna di queste parti terze. [LE§83] La banca deve riconoscere il rischio strutturale inerente nella struttura anziché il rischio derivante dalle esposizioni sottostanti (secondo i nm. 70–71), cioè indipendentemente dalla valutazione dell’identificazione e dalla considerazione dei rischi addizionali.
VIII. Posizioni da transazioni non regolate (art. 118 cpv. lett. e OFoP)
Le transazioni non regolate dopo il quinto giorno feriale bancario (art. 76 OFoP) devono essere incluse nella posizione complessiva al loro valore d’esposizione, ossia al valore d’esposizione netto (valore fornito più eventuali incrementi di valore, vale a dire il valore di riacquisto) meno eventuali adeguamenti di valore. Nel caso di transazioni regolate secondo il principio «fornitura contro pagamento» o «pagamento contro pagamento» tramite un sistema di esecuzione dei pagamenti, se il valore fornito non è esposto a nessun rischio di perdita può non essere considerato.
IX Misure di riduzione del rischio (art. 119 OFoP)
A. Principi [LE§34, 38] Se per il calcolo dei fondi propri minimi viene impiegata una misura riconosciuta di riduzione del rischio di credito o del rischio di credito di controparte, tale misura deve essere utilizzata anche per il calcolo della posizione complessiva, purché siano rispettate le condizioni necessarie nel quadro delle prescrizioni in materia di ripartizione del rischio. [LE§41] Per il calcolo della posizione complessiva, la compensazione legale e contrattuale (netting) dei crediti iscritti a bilancio con impegni nei confronti della controparte iscritti a bilancio può essere effettuata come per il calcolo dei fondi propri minimi, vale a
dire secondo il nm. 136 della Circ. FINMA 17/7 «Rischi di credito – banche» e delle condizioni in essa enunciate.
B. Trattamento dei disallineamenti di scadenza [LE§40] In presenza di un disallineamento di scadenza relativo a misure di riduzione del rischio, il calcolo della posizione viene effettuato secondo le regole per il calcolo dei fondi propri. [LE§39] In caso di disallineamento delle scadenze, le coperture vengono riconosciute solo se la durata iniziale del contratto soggiacente è di almeno un anno. Indipendentemente da ciò, in caso di disallineamento delle scadenze non saranno riconosciute le coperture con una durata residua pari o inferiore a tre mesi.
C Riduzione dei valori di posizione
[LE§34,42] Il valore della posizione nei confronti della controparte originaria deve essere ridotto in misura pari all’importo della misura di riduzione del rischio riconosciuta. L’ammontare corrisponde:
al valore della parte protetta in caso di garanzie e derivati di credito senza protezione del credito;
al valore della parte di credito protetta dal valore di mercato della garanzia finanziaria riconosciuta nel caso in cui la banca usi l’approccio semplificato per il calcolo dei fondi propri minimi (cfr. nm. 163–190 della Circ. FINMA 17/7 «Rischi di credito – banche»);
al valore delle garanzie nella misura riconosciuta per il calcolo della posizione sul rischio di credito della controparte, per tutte le posizioni con rischi di credito della controparte, come i derivati OTC; [LE-FAQ1, pag. 6 §42]
il valore delle garanzie corretto mediante l’applicazione degli scarti di garanzia previsti (scarti [haircut] prudenziali standard), nel caso di garanzie finanziarie se la banca applica l’approccio completo. Gli scarti di garanzia utilizzati per ridurre l’importo delle garanzie sono gli scarti prudenziali previsti dall’approccio completo. Le banche non possono impiegare scarti di garanzia determinati dai modelli interni. Non possono nemmeno impiegare approcci modello.
D. Registrazione delle posizioni nei confronti dei fornitori di credit risk mitigation (CRM) [LE§43] Se una banca riduce la sua posizione nei confronti della controparte originaria mediante una diminuzione del rischio riconosciuta, deve registrare una posizione corrispondente nei confronti del fornitore della CRM. Tale posizione è l’importo del quale viene ridotta la posizione nei confronti della controparte originaria (disposizione di diverso tenore per i CDS, cfr. nm. 35). [LE§64 con riferimento ai §43, 57] Se una banca detiene una posizione coperta da un derivato di credito nei confronti di una controparte esonerata dall’adempimento delle prescrizioni in materia di ripartizione dei rischi, la banca deve riconoscere una posizione nei confronti della controparte del derivato di credito, se la misura di riduzione del rischio è
stata utilizzata per il calcolo dei fondi propri minimi, come descritto nel nm. 80 (cfr. nm. 22, 35). Le garanzie attribuite alla banca mediante un sistema conforme ai nm. 250–259 della Circ. FINMA 17/7 «Rischi di credito – banche» non devono essere incluse nella posizione complessiva nei confronti dell’emittente. Ciò comprende anche le operazioni con contratto di riacquisto in valuta estera. Per le posizioni garantite nei confronti di una controparte, nell’approccio completo si può rinunciare a registrare le garanzie presso l’emittente secondo il nm. 89 se, prima che vengano prese in considerazione le garanzie, tale posizione nei confronti della controparte è
inferiore allo 0,25% dei fondi propri di base computabili della banca e inferiore a CHF milioni. Se si configura una netta eccedenza di copertura e se le garanzie sono diversificate, secondo il nm. 92 può essere utilizzato un valore di soglia del 2% anziché dello 0,25%. Si configura una netta eccedenza di copertura se il valore complessivo delle garanzie oltrepassa di almeno il 30% l’importo del credito anche dopo aver applicato lo scarto prudenziale e se le garanzie vengono valutate almeno una volta a settimana. Le garanzie possono essere considerate diversificate se le norme in materia di diversificazione interne alla banca sono, in definitiva, equivalenti o più conservatrici rispetto al dogma seguente: ci sono almeno tre garanzie di emittenti diversi e il valore di ogni garanzia rappresenta una quota adeguata del valore complessivo delle garanzie. Se il valore lordo dell’intero portafoglio di crediti lombard di una banca della categoria 3, ossia senza considerazione delle garanzie, ammonta al massimo al 25% dei fondi propri di base computabili, per i crediti lombard la banca può, in linea generale, rinunciare a registrare le garanzie secondo il nm. 89 e applicare il nm. 104. Devono inoltre essere adempiute le seguenti condizioni: i singoli crediti lombard devono sempre presentare una netta eccedenza di copertura e anche il portafoglio delle garanzie costituite in pegno per ogni credito deve essere diversificato.
E. Superamento temporaneo del limite massimo in seguito alla registrazione delle garanzie Se la registrazione delle garanzie secondo il nm. 89 fa sì che per il fornitore della CRM (emittente della garanzia) il limite massimo venga superato, il superamento è consentito per un periodo di tre mesi al massimo.4 Entro tale termine la banca deve appurare se il superamento è sporadico oppure se sono attesi ulteriori superamenti. In quest’ultimo caso, la banca deve adottare delle misure (p. es. hedging), in modo tale da eliminare il superamento constatato. In casi motivati, previa richiesta della banca la FINMA può concedere una proroga del termine. Se la registrazione delle garanzie secondo il nm. 88 comporta un superamento nonostante l’eliminazione, il superamento è consentito per tre mesi al massimo.
4 Se il superamento è constatato, per esempio, il 31.3, è consentito fino al 29.6.
X. Facilitazioni per le banche delle categorie 4 e 5 (art. 112 cpv. OFoP)
A. Posizioni interbancarie a breve termine
Per facilitare le operazioni di regolamento in ambito interbancario, in deroga all’art. cpv. 1 OFoP può essere applicato un fattore di ponderazione del rischio del 50% per le posizioni a vista e overnight nei confronti di una banca secondo l’art. 63 cpv. 2 lett. d OFoP in combinato disposto con l’art. 68 cpv. 1 OFoP, con classe di rating 1 o 2, a condizione che non si tratti di una banca considerata di rilevanza sistemica, e nei confronti delle banche cantonali che non sono di rilevanza sistemica per le quali il Cantone risponde di tutti gli impegni non postergati. Sono considerate di rilevanza sistemica le banche designate come tali secondo l’art. 8 cpv. 3 LBCR e quelle designate dal Consiglio per la stabilità finanziaria (Financial Stability Board) come global systemically important banks. I rating considerati al nm. 97 devono provenire da un’agenzia di rating riconosciuta dalla FINMA e deve trattarsi di una notazione a lungo termine. Qualora per una controparte siano disponibili rating di più agenzie riconosciute, la determinazione della classe prevista al nm. 97 viene effettuata in conformità al nm. 6 della Circ. FINMA 17/7 «Rischi di credito – banche». Il fattore di ponderazione agevolato di cui al nm. 97 può essere utilizzato solo per posizioni nei confronti della casa madre, della banca estera con funzione di casa madre o della banca cantonale per la quale il Cantone risponde di tutti gli impegni non postergati. Non possono invece essere applicati alle altre società (banche e non-banche) appartenenti allo stesso gruppo, per le quali si adotta il fattore di ponderazione ordinario di cui all’art. 113 cpv. 1 OFoP. Le banche appartenenti a un gruppo secondo l’art. 8 cpv. 3 LBCR non possono avvalersi dell’agevolazione secondo il nm. 97. Le banche appartenenti a un gruppo non possono avvalersi dell’agevolazione secondo il nm. 97 nei confronti della loro casa madre o della banca estera con funzione di casa madre. Parimenti, le banche appartenenti a un gruppo controllato da una banca cantonale per la quale il Cantone risponde di tutti gli impegni non postergati non possono avvalersi dell’agevolazione secondo il nm. 97 per le posizioni nei confronti di tale banca cantonale.
Tuttavia, qualora siano adempiute le condizioni dell’art. 111a cpv. 1 OFoP per quanto riguarda le controparti interne al gruppo, le posizioni verso le banche interessate sono esonerate dal limite massimo.
B. Riserve latenti In deroga all’art. 97 cpv. 1 e all’art. 98 OFoP, per il calcolo del limite massimo possono essere utilizzati i fondi propri di base computabili corretti conformemente agli artt. 31-40 OFoP e completati con le riserve latenti che figurano alla posizione «Altre riserve», dopo la deduzione delle imposte differite.
C Finanziamento di immobili residenziali
In deroga all’art. 113 cpv. 1 OFoP può essere applicata una ponderazione dello 0% alla quota inferiore al 50% del valore venale delle posizioni coperte da pegno immobiliare su immobili residenziali in Svizzera utilizzati o dati in locazione dal mutuatario stesso.
D. Registrazione delle garanzie secondo l’approccio completo Nel quadro dell’approccio completo, le banche possono rinunciare a registrare le garanzie ricevute secondo il nm. 89 nella posizione nei confronti del fornitore della CRM. Se vi rinunciano, le banche devono limitare e monitorare in modo adeguato le concentrazioni di rischio di credito che ne derivano ed effettuare test periodici di resistenza (stress test) in merito alle proprie concentrazioni di rischio di credito, compresi i valori realizzabili di tutte le garanzie destinate a questo scopo.
XI Disposizione transitoria
Abrogato *
Elenco delle modifiche
La presente circolare è modificata come segue:
Modifiche del 31 ottobre 2019 in vigore dal 1° gennaio 2020.
nm. modificati
nm. abrogati
Con l'entrata in vigore, dal 1° gennaio 2020, della legislazione legata alla LIsFi e alla LSerFi, i relativi rimandi e concetti sono stati adeguati.